Articolo 16 della Legge 12 aprile 1943, n. 455
Articolo 15Articolo 17
Versione
29 giugno 1943
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Versione
28 luglio 1956
Art. 16. ((Il datore di lavoro che ometta di far sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui all'art. 1 della presente legge, agli accertamenti medici prescritti dai precedente art. 5, o adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale, e' punito con l'ammenda da lira 5000 a lire 20.000 per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la predetta violazione.

L'importo complessivo dell'ammenda non puo' in ogni caso superare le lire 80.000))
Entrata in vigore il 28 luglio 1956