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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2412/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Caterina Chiulli Presidente dott.Andrea Francesco Pirola Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2412/2023 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. FANTINI UMBERTO, elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA
ROMANA, 54 20122 MILANO presso il difensore avv. FANTINI UMBERTO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AR CP_1 C.F._2
MANUELA e dell'avv. LO GIUDICE LUCA ( ) CORSO VITTORIO C.F._3
EMANUELE II, 30 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE
II, 30 20129 MILANO presso il difensore avv. AR MANUELA
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. AR Controparte_2 P.IVA_1
MANUELA e dell'avv. LO GIUDICE LUCA ( ) CORSO VITTORIO C.F._3
EMANUELE, II, 30 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE
II, 30 20129 MILANO presso il difensore avv. AR MANUELA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AR MANUELA e dell'avv. Persona_1
LO GIUDICE LUCA ( ) CORSO VITTORIO EMANUELE II, 30 20122 C.F._3
pagina 1 di 13 MILANO;
elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 30 20129 MILANO presso il difensore avv. AR MANUELA
APPELLATO/I
O.D.V. (c.f. ) Controparte_3 P.IVA_2
P.G. PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO
APPELLATO/I CONTUMACE/I
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni avversaria eccezione e richiesta disattesa e reietta, previa ogni declaratoria necessaria di rito, in totale accoglimento dell'atto di citazione in riassunzione, ex artt. 392 c.p.c. e 622 c.p.p., così voler giudicare:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
Ex art. 363-bis c.p.c., nella denegata e non ritenuta ipotesi l'adita Corte territoriale ritenesse che la fattispecie in esame verta su un caso di incertezza interpretativa, in ordine al giudice territorialmente competente, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., si chiede, disporsi rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione della questione, onde dissipare ogni dubbio circa le difficoltà interpretative poste dal vuoto normativo di cui al citato art. 622 c.p.p. e dalla novità delle norme che vengono in rilievo che sono quelle proprie del giudizio civile di appello e non più quelle applicate dal giudice che ha pronunciato la sentenza annullata, come rilevato alla pagina 20 dell'atto di riassunzione;
In tal caso, sollevare, altresì, eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 622 c.p.p., nella parte in cui, in caso di annullamento con rinvio, ai soli effetti civili, non prevede una espressa designazione in ordine alla competenza territoriale, pur in presenza di una pluralità di fori concorrenti alternativi, in base ai criteri fissati dall'art. 20 c.p.c. e dalle Sezioni Unite, con l'Ordinanza n.
21661/09, nonché dalla Corte costituzionale e da varie norme della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva con legge n. 804 del 1971, riprese nel regolamento CE
22/12/2000, n. 44/2001, nonché dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con conseguente disparità di trattamento e violazione degli artt. 3, 24, 97 c. 2, 111 c. 1 e 2 Cost. e 6 § 1 CEDU;
In difetto, in via estremamente subordinata, rimettere le parti avanti al giudice ritenuto territorialmente competente o, che sarà ravvisato tale dalla Suprema Corte di cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, ai sensi e per effetti di cui all'art. 363-bis c.p.c.;
NEL MERITO pagina 2 di 13 Piaccia all'adita Corte d'appello, contrariis rejectis, previ i necessari accertamenti, circa la lesività delle affermazioni e dei giudizi contenuti nell'articolo incriminato, pubblicato nell'edizione cartacea del quotidiano “ ”, in data 10/05/2011, dal titolo “Al circo del Tribunale un pazzo aggredisce CP
, a firma “ ”, nonché previa parziale rinnovazione dell'istruttoria, in relazione alla CP_4 CP
mancata escussione degli imputati e , su chi abbia redatto il titolo, Persona_1 CP_1
in base al principio di autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, così voler provvedere:
Accertare e dichiarare che le informazioni ed i giudizi riferiti nell'articolo pubblicato nell'edizione cartacea del quotidiano “Libero”, in data 10/05/2011, a firma “ ”, riconducibile alla persona di CP
, costituiscono lesione della reputazione, dell'onore e dell'immagine pubblica della p.o. CP_1 di anche quale “fondatore del Movimento per la Giustizia IN HO e di Parte_1
Avvocati senza Frontiere” – e, conseguentemente, dichiarare il convenuto e l'editore responsabili di diffamazione aggravata a mezzo stampa, ai sensi degli artt. 81, 110, 595 c. 2 e 3 c.p. e 13 l. 47/1948;
2) E, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni morali e patrimoniali patiti e patiendi dalla p.o., in seguito ai fatti di causa, da liquidarsi in via equitativa, secondo i parametri di legge, liquidando, anche a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, la somma di € 100.000,00 (comprensiva dei danni ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c.) – o, quella più ritenuta equa, oltre rivalutazione ed interessi di mora, ex art. 1284 c. 4 e 5 c.c., in base alle sentenze di legittimità (Cass. 2979\2023 e 8766\2018), trattandosi di fatto illecito e, cioè dalla data dell'evento dannoso (10/05/2011), oltre a quelli successivi, fino all'effettivo saldo, dando atto della gravità del reato, e tenendo conto, in particolare, della qualità e notorietà della persona offesa, ovvero della sua collocazione professionale nell'ambito della Società civile, e della grande diffusione del quotidiano
“Libero” sul territorio nazionale, risultando indubbio nella presente fattispecie processuale sia stato leso un bene giuridico della personalità umana, quale la reputazione, l'onore e l'immagine della persona offesa, che svolge da oltre 40 anni l'attività di “human rights defender” (concetti che vanno intesi in relazione all'opinione del gruppo sociale in cui essa vive ed opera da oltre 72 anni, generando di conseguenza gravi pregiudizi);
3) Condannare, altresì, i convenuti in solido fra di loro, ex art. 12, l. n. 47, del 08.02.1948, al pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria, tenuto conto della gravità e intensità della lesione, in relazione alla diffusione nazionale della testata giornalistica, oltre rivalutazione e interessi dalla data dell'evento dannoso;
4) Ex artt. 36 c.p., 9 e 12, l. n. 47/48, dato atto dell'irrilevanza della revoca delle statuizioni civili e dell'annullamento della sentenza d'appello, confermare, altresì, la pubblicazione della sentenza di
pagina 3 di 13 primo grado, per una volta e per estratto, sul quotidiano "Libero", come statuito dal Tribunale di
Cagliari, ovvero della emananda sentenza in sede di rinvio;
5) Ex art. 614-bis c.p.c., dato atto trattarsi di illecito a carattere permanente, fissare, inoltre, sin d'ora, una sanzione pecuniaria di € 10.000,00 o, nella diversa minore o maggiore misura ritenuta di giustizia, per ogni prevedibile inosservanza e per ogni giorno di ritardo, autorizzando, in difetto,
l'U.G. all'esecuzione coattiva, a semplice istanza dell'appellante, anche avvalendosi della Polizia
Postale e/o mediante nomina di Commissario ad acta;
6) Ex art. 120 c.p.c., ordinare, altresì, la pubblicazione della emananda sentenza resa ad epilogo del presente giudizio di rinvio, per intero e/o per estratto, per almeno volta, in uno o più giornali e riviste
(“Corriere della Sera”, “la Repubblica” e “L'Espresso”), a spese dei convenuti, e a cura dell'attore, oltreché sul quotidiano “Libero”, sia in versione cartacea che on-line, nelle pagine dedicate alla cronaca nazionale, sia sui profili facebook e twitter dei convenuti, nonché nel sito internet del
Ministero della Giustizia, per la durata di 30 giorni, da eseguirsi d'ufficio e a spese dei condannati, fissando, ex art. 614-bis c.p.c., una sanzione pecuniaria di € 10.000,00 o, nella diversa minore o maggiore misura ritenuta di giustizia, per ogni inosservanza e per ogni giorno di ritardo;
7) Condannare, inoltre, i convenuti, in solido tra loro, all'integrale rifusione delle spese processuali relative ai pregressi gradi di giudizio di merito e di legittimità, in sede penale, oltre al presente grado di rinvio, da liquidarsi in base alle tariffe professionali vigenti, tenuto conto sia della notevole complessità e durata del giudizio, sia del pregio dell'opera prestata e del numero delle parti assistite e degli imputati e terzi danti e/o aventi causa;
8) Ex art. 96 c. III c.p.c., condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di una , nel quadruplo delle spese processuali, ovvero la somma che più sarà ritenuta equa;
IN VIA ISTRUTTORIA
9) Ex art. 346 c.p.c., dato atto della necessità di parziale rinnovazione della istruttoria dibattimentale, da ritenersi obbligatoria1, ai fini dell'accertamento delle responsabilità dei querelati, autorizzare
l'escussione per interrogatorio e testi, rispettivamente di e di , in CP_1 Persona_1 ordine alla circostanza su chi abbia redatto il titolo dell'articolo, e per quale motivo se l'epiteto di
“pazzo” era rivolto al nell'incipit dello scritto sia stato messo in primo piano solo l'episodio e Pt_2
il nominativo di concentrandosi nello specifico sulla sua figura e la storia Parte_1 dell'Associazione.
pagina 4 di 13 In particolare, ammettersi l'interrogatorio formale di e di , nonché Persona_1 CP_1
per testi, in relazione ai fatti e alle circostanze di cui ai seguenti capi, preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) e erano entrambi a conoscenza di precedenti articoli su CP_1 Persona_1 [...]
sui medesimi fatti, pubblicati il 09/05/2011, che si rammostrano (all. 14-17) in cui si CP_6 riferiva dell'aggressione subita quel dì da , senza riferire di alcuna diversa Parte_1
aggressione o minaccia subita da Controparte_7
2) I convenuti hanno concordato il testo e titolo dell'articolo ed erano entrambi consapevoli dell'estraneità di alla asserita aggressione subita da descritta nel Parte_1 CP_4
successivo articolo incriminato pubblicato ex post rispetto ai fatti narrati;
3) I convenuti erano al corrente che l'attore in data 09/05/2011 è stato brutalmente afferrato alle spalle da due agenti della Digos, mentre usciva dal Tribunale, senza avere commesso alcun reato come dichiarato da un fotografo presente (cfr. video minuto 3 e 48 secondi) https://www.youtube.com/watch?v=1-A_avv8asg
4) I convenuti erano al corrente della campagna diffamatoria avviata dagli anni di mani pulite da un
Cont cartello di quotidiani, tra cui e , vicini a , , , nei CP CP_8 CP_9 Controparte_11 confronti dell'O.d.V. e dal suo Controparte_12
Presidente, culminata con gli articoli pubblicati allegati che si rammostrano;
5) I convenuti erano al corrente che gli attori avevano sporto una serie di denunce-querele nei confronti di quotidiani filoberlusconiani, tra cui il Giornale e il blog del fondatore dei CP_11
, , in relazione all'aggressione subita dal davanti il Tribunale di Milano,
[...] Persona_2 Pt_1
in occasione del processo Mills, ad opera di agenti della Digos che poco dopo lo rilasciavano, a seguito delle proteste di centinaia di giornalisti e videoreporters televisivi che ne richiedevano la sua immediata liberazione, suscitando indignazione a catena sui social media e le maggiori reti televisive anche all'estero;
6) Il dott. ha dato vita alla e ad Parte_1 Controparte_13
Avvocati senza Frontiere, una delle prime Associazioni anticorruzione a sostegno dei magistrati antimafia e del pool “ ” [enti “nonprofit” riconosciuti che tutelano da oltre 37 anni vittime CP_14
di abusi e soggetti svantaggiati];
7) A fronte di tale impegno e coraggio civile l'Associazione è stata insignita dalla Fondazione Kennedy of Europe, del titolo di “eroe locale”, nella pubblicazione "Speak Truth To Power: Coraggio Senza
pagina 5 di 13 Confini” [tradotta in 6 lingue e divulgata in oltre 500.000 copie anche nelle scuole], manuale ove vengono indicati i difensori dei diritti umani di ieri e di oggi che stanno cambiando il mondo con mezzi pacifici (Edizione 2011-2012, sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri);
8) L'attore, quale Presidente della Onlus Movimento per la Giustizia IN HO e Avvocati senza
Frontiere, è stato promotore di numerosi progetti umanitari patrocinati dalla Regione LO e altre Autorità internazionali (tra cui l'U.N.E.S.C.O. di Parigi, l'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite a Ginevra, l'A.C.N.U.R., la Commissione Europea, il Governo della Croazia, Alitalia, Provincia di Milano), quali “ 1997”, “ 1998”, “ Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
, “ ”, nonché una serie di altre iniziative con diverse associazioni
[...] Controparte_18 della Società civile, tra cui la “ , attività che hanno Controparte_19
costantemente incontrato un sistematico silenzio mediatico da parte di . Controparte_6
Per interrogatorio: e c/o redazione Libero Milano. Persona_1 CP_1
A testi: e c/o AsF, C.so P.ta Romana 54, Milano. Testimone_1 Testimone_2
Si produce: 31) Appello 27/01/2025; 32) N. 2 Pec in data 30/7/2024 e 06/08/2024.”
Per del dott. e del dott. Controparte_2 Persona_1 CP_1
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
- in via preliminare
- accertare la carenza di legittimazione passiva della società e, per l'effetto, Controparte_2
assumere ogni più opportuna statuizione in punto di liquidazione di spese legali;
- nel merito in via principale
- respingere le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- considerata la revoca di tutte le statuizioni civilistiche come da sentenza n. 50/2022 della Corte
d'Appello di Cagliari, condannare il sig. alla Parte_1 restituzione delle somme di € 5.001,20 versata a titolo di provvisionale, e di euro 2.824,60, versata a titolo di spese legali, in favore della società la quale ha provveduto al pagamento Controparte_2
per conto del dott. , in esecuzione al provvedimento del Giudice di prime cure. R_
- in via istruttoria
- respingere le avverse richieste istruttorie in quanto inammissibili per tutti i motivi esposti in narrativa;
-in ogni caso: pagina 6 di 13 - con vittoria di spese, competenze e onorari di tutti i gradi del giudizio.”
Motivi della decisione
(d'ora in avanti: , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Parte_1
” (ora ) e della rete “Avvocati senza Frontiere”, CP_13 Controparte_3 CP0
sporgeva denuncia/querela nei confronti di , quale direttore responsabile del Persona_1 quotidiano ”, per il reato ex art. 57 c.p., nonché di , per il reato di cui all'art. 595 CP CP_1
c. 2 e 3 c.p., quale articolista identificato con l'acronimo , ritenuto l'autore dell'articolo CP1 asseritamente diffamatorio, titolato “Al Circo del Tribunale. Un pazzo aggredisce CP_4 pubblicato su ” il 10/5/2011. CP
Con atto del 25/11/2013, si costituiva parte civile nel procedimento penale n. 33734/11 Parte_1
R.G.N.R., pendente avanti il Tribunale di Milano, nei confronti di e Persona_1 CP_1
il primo, per il delitto p.p. dall'art. 57 c.p., in relazione agli artt. 595 co. 2 e 3 c.p., 13 legge n.
[...]
47/1948, perché ometteva di esercitare, sul contenuto del periodico da lui diretto, il controllo necessario per impedire che con la pubblicazione dell' articolo, di cui al paragrafo che precede, fosse commesso il reato di diffamazione a mezzo della stampa; il secondo, del delitto di cui agli artt. 595 co. 2 e 3 c.p., 13 legge n. 47/1948, perché, in qualità di autore dell'articolo sopra indicato, offendeva la reputazione di pubblicando le seguenti frasi: “Tutti i pazzi portano a ( Parte_1 Per_3 [...]
come ogni lunedì appostato davanti all'uscita laterale del Palazzo di giustizia milanese. Parte_1
L'esagitato di turno… si guadagna il quarto d'ora di celebrità”; “è agitatore - qualcuno preferisce provocatore - in servizio permanente effettivo”; “è avvocato… Dichiara di aver subito oltre 750 procedimenti penali e richieste risarcitorie miliardarie. Parla di procedimenti farsa istruiti a suo carico dalle procure di mezza Italia, come anche di due singolari perizie psichiatriche”; E insomma ha accumulato anni di condanna tanto che adesso rischia davvero la cella”.
La parte civile chiedeva che fosse liquidata a suo favore la somma di € 100.000,00, a titolo di provvisionale, da porsi a carico solidale degli imputati, oltre ad € 20.000,00, a titolo di riparazione pecuniaria, ex art. 12, L. 8/2/1948, n. 47, oltre la pubblicazione della sentenza, ex art. 36 c.p., per intero e/o per estratto, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, con sentenza n. 2012/14, rimetteva gli atti al Tribunale di Cagliari, territorialmente competente.
Il Gip di Cagliari, sentite le parti, escludeva la costituzione come parte civile della
[...]
, assumendo che la stessa non sarebbe risultata titolare “iure proprio” di Controparte_13
pagina 7 di 13 una pretesa risarcitoria, non avendo rilevato alcuna frase offensiva nei suoi confronti. Ambedue gli imputati rimanevano contumaci per tutto il corso del giudizio, sia a Milano sia a Cagliari.
Con sentenza n. 1440/2019, depositata in data 01/08/2019, il Tribunale di Cagliari assolveva CP_1
, perché le espressioni usate non avrebbero superato il limite della continenza, e perché
[...]
l'imputato si sarebbe limitato a riportare in maniera oggettiva circostanze ammesse da Parte_1
stesso.
Il Giudice dichiarava la responsabilità penale, in capo al direttore , in relazione al Persona_1
capo a) del reato ascritto, riconoscendo la valenza diffamatoria della pubblicazione a mezzo stampa, dovendo leggersi l'articolo congiuntamente con il titolo, nonché la lesività della reputazione della persona offesa. Lo condannava alla multa di € 1000,00, oltre alle spese processuali;
al risarcimento del danno in favore della parte civile, rimettendo le parti avanti al competente giudice civile, per la sua esatta liquidazione, riconoscendo una provvisionale, immediatamente esecutiva, di € 5.000,00; alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre accessori, oltre al pagamento di €
2.000,00 a titolo di riparazione. Ai sensi degli artt. 36 c.p., 9 e 12, legge n. 47 del 1948, ordinava la pubblicazione della sentenza, una volta e per estratto, sul quotidiano "Libero".
Avverso tale sentenza proponevano appello, avanti la Corte di Appello di Cagliari, sia R_
, chiedendo la riforma del provvedimento, con assoluzione dal reato a lui ascritto, “perché il
[...] fatto non sussiste, ovvero con quella diversa formula ritenuta di giustizia”, sia Parte_1
Con sentenza n. 50/2022, emessa all'udienza dibattimentale del 24.01.2022, la Corte d'Appello di
Cagliari, sezione II° penale, disponeva quanto segue: “Visti gli artt. 530 e 599 c.p.p. assolve R_
in ordine al reato ascrittogli in quanto il fatto non sussiste. Revoca le statuizioni civili”
[...]
La parte civile proponeva tempestivo ricorso in cassazione, ai sensi degli artt. 576 e 622 c.p.p..
Con sentenza n. 19905/2023, depositata in data 10/05/2023, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso della parte civile, con riguardo alle censure proposte con il I° e V° Motivo, in relazione all'omessa decisione sull'appello proposto da avverso l'assoluzione di , per il reato di Parte_1 CP_1
diffamazione aggravata a mezzo stampa, rimanendo assorbite tutte le altre censure, proposte dal ricorrente avverso l'assoluzione dell'imputato con il VI° e VII° Motivo. CP_1
In particolare, la Suprema Corte ha censurato la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, perché quest'ultima, in motivazione, ha esposto le ragioni del rigetto del gravame proposto da ma Parte_1
nulla ha detto relativamente alle statuizioni civili nei confronti di nel dispositivo. La CP_1
Suprema Corte ha affermato che l'omissione non è riconducibile all'ipotesi di errore materiale, né può essere sanata secondo i criteri della supplenza di quanto scritto in motivazione in caso di omissioni nel dispositivo. Infatti, in tale dispositivo è assente ogni riferimento ad e si trovano solo CP_1
pagina 8 di 13 riferimenti alle statuizioni nei confronti di . Pertanto, la Cassazione ha annullato la sentenza, R_
nella parte relativa alle statuizioni civili nei confronti di , e disposto il rinvio al giudice CP_1
civile competente per valore in grado di appello, rimanendo assorbite tutte le altre censure proposte dal ricorrente avverso l'assoluzione di . CP_1
ha riassunto il giudizio avanti a questa Corte;
ha ritenuto il giudizio civile autonomo Parte_1
rispetto a quello penale, sia quanto alla qualificazione e valutazione giuridica dei fatti, sia quanto alla possibilità, per le parti, di introdurlo nelle forme civilistiche previste dall'art. 392 c.p.c., e di allegare fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno diversi da quelli che integravano la fattispecie di reato, in ordine alla quale si è svolto il processo penale. Secondo al danneggiato deve Parte_1
essere riconosciuta la facoltà di "espandere" la domanda risarcitoria, allegando elementi rientranti nella fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2043 c. c., nei limiti connaturati a una emendatio libelli.
Quanto alla competenza territoriale, secondo unico criterio di radicamento, secondo la Parte_1
Cassazione (Ordinanza n. 21661 del 13.10.2009), e secondo la CGUE, sarebbe il domicilio o, alternativamente, la residenza del danneggiato, quale luogo in cui si consuma l'evento lesivo, perché, trattandosi di caso di squilibrio delle posizioni sostanziali delle parti, il foro del danneggiato o, comunque, della parte debole, andrebbe preferito.
Secondo l'appellante, tali principi si devono ritenere applicabili anche all'art. 622 c.p.p., in sede di rinvio, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio, non statuendo l'art. 622 cpp nulla sul punto, né prevedendo che sia la Suprema Corte ad indicare quale sia il giudice competente per la prosecuzione del giudizio. In base al tenore testuale dell'art. 622 c.p.p., trattandosi di giudizio di natura strettamente civile, la parte civile potrebbe avvalersi delle norme che regolano il processo civile riassumendo il giudizio presso il “forum commissi delicti”, ovvero il foro del luogo in cui ha subito la lesione alla sua reputazione.
Qualora la Corte di Appello di Milano non ritenesse applicabili i suddetti principi, volti a favorire il soggetto più debole vittima del reato, l'appellante ha chiesto alla Corte di sollevare eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 622 c.p.p., nella parte in cui, in caso di annullamento con rinvio, ai soli effetti civili, non prevede la designazione del giudice competente per territorio, in base ai criteri fissati dall'art. 20 c.p.c., e/o di disporre, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione (la questione non sarebbe ancora stata risolta dalla Corte di Cassazione;
presenterebbe gravi difficoltà interpretative;
sarebbe suscettibile di porsi in numerosi altri giudizi). ha dunque citato , , il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Parte_1 R_ CP_1
Milano, , per sentire accogliere le seguenti Controparte_22
conclusioni: in via preliminare: 1) rinviare ex art. 363bis alla Cassazione sulla questione della pagina 9 di 13 competenza territoriale ai sensi dell'art. 622 cpp e 2) rinviare alla Corte Costituzionale quanto all'asserita illegittimità costituzionale dell'art. 622 c.p.p., nella parte in cui, in caso di annullamento con rinvio, ai soli effetti civili, non prevede una espressa designazione in ordine alla competenza territoriale, pur in presenza di una pluralità di fori concorrenti alternativi, ai sensi dell'art. 20 cpc 3) in via subordinata, rimettere le parti avanti al giudice ritenuto territorialmente competente o, che sarà ravvisato tale dalla Suprema Corte di Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, ai sensi e per effetti di cui all'art. 363-bis c.p.c..
Nel merito ha chiesto di: 4) accertare e dichiarare che le informazioni ed i giudizi riferiti nell'articolo pubblicato nell'edizione cartacea del quotidiano “Libero”, in data 10/05/2011, a firma “ , CP
riconducibile alla persona di costituiscono lesione della reputazione, dell'onore e CP_1
dell'immagine pubblica della persona di conseguentemente, dichiarare Parte_1
, e l'editore responsabili di diffamazione aggravata a mezzo stampa, ai sensi degli artt. CP_1 R_
81, 110, 595 c. 2 e 3 c.p. e 13 l. 47/1948; per l'effetto, condannare gli appellati, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni morali e patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa, anche a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, nella somma di € 100.000,00 (comprensiva dei danni ex art. 185 c.p. e art. 2059 c.c.) o altra di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
5) condannare, altresì, gli appellati in solido fra di loro, ex art. 12, l. n. 47, del 08.02.1948, al pagamento della somma di €
20.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria;
6) ex artt. 36 c.p., 9 e 12, l. n. 47/48, confermare, altresì, la pubblicazione della sentenza, per una volta e per estratto, sul quotidiano "Libero", come statuito dal giudice penale ed ex art. 120 c.p.c., ordinare, altresì, la pubblicazione della emananda sentenza;
7) condannare, inoltre, gli appellati, in solido tra loro, all'integrale rifusione delle spese processuali, relative ai pregressi gradi di giudizio di merito e di legittimità e del giudizio di rinvio e ex art. 96 c. III
c.p.c., in caso di ulteriore resistenza. In via istruttoria: 8) ex art. 346 c.p.c., autorizzare l'escussione per interrogatorio e testi, rispettivamente di e di . CP_1 Persona_1
Si sono costituiti , , e quest'ultima ha sollevato CP_1 Persona_1 Controparte_2
eccezione relativa alla propria carenza di legittimazione passiva stante l'estraneità della società al procedimento penale da cui trae origine l'odierno giudizio.
Gli appellati hanno altresì sollevato eccezione di litispendenza con le domande proposte nell'ambito del giudizio RG. 21290/2019 del Tribunale di Milano cui è stato riunito il ruolo generale n. 41107/2022 del Tribunale di Milano, definitosi con sentenza n. 6522/2024, pubblicata il 28.6.2024, Rep 5724/2024, oggetto di impugnazione dinnanzi la Corte d'Appello di Milano RG. 344/2025, per cui è fissata la prima udienza il 20.5.2025.
pagina 10 di 13 Nel merito, hanno asserito che l'articolo avrebbe riportato circostanze veritiere;
che, nonostante che la
Suprema Corte abbia operato un rinvio limitatamente alla sola posizione di , CP_1 Parte_1
avrebbe illegittimamente ampliato il giudizio, chiedendo l'accertamento della responsabilità civile di e conseguente condanna risarcitoria;
che, anche se si volessero ritenere offensive le R_
affermazioni contenute nell'articolo, sussisterebbe la scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica;
che non sussisterebbero i presunti danni, e comunque non sarebbero eziologicamente connessi alla condotta oggetto di contestazione;
che, qualora si riconoscesse un danno patrimoniale, esso dovrebbe essere quantificato secondo i criteri comunemente adottati in fattispecie analoghe. Hanno chiesto che vengano rigettate le domande relative alla pubblicazione della sentenza, non sussistendo necessità riparatorie;
sulla richiesta di pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell' art. 12 Legge n. 47/1948, non sussistendo il reato di diffamazione a mezzo stampa, che non sia comminata la sanzione pecuniaria, condanna che in ogni caso non potrebbe trovare accoglimento nei confronti della società editrice;
il rigetto della domanda ex art. 96 cpc e delle istanze istruttorie.
All'udienza del 12.3.2024, il Consigliere istruttore dichiarava la contumacia di Controparte_22
. All'udienza del giorno 11.9.2024, la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione,
[...]
ex art. 52 cpc, proposta da nei confronti del Consigliere Istruttore, d.ssa Silvia Brat, Parte_1
condannando alla rifusione delle spese di lite, per tale subprocedimento, in favore di Parte_1
e In data 21.10.24, riassumeva il processo ai sensi Parte_3 Controparte_2 Parte_1
dell'art. 84 cpc, e chiedeva al Consigliere Istruttore d.ssa Brat di astenersi;
alla Corte di Appello chiedeva il riesame della istanza ex art. 52 cpc, nel merito, con audizione, in via istruttoria, della d.ssa
Brat, con indagini da parte della Polizia Giudiziaria e con trasmissione degli atti al CSM e al Ministero della Giustizia.
All'udienza del 17.12.2024, il Consigliere Istruttore d.ssa Brat assegnava i termini previsti dall'art. 352 cpc, fissando, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 8.4.2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per l'udienza del 8.4.2025, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Si rileva in primo luogo come ha citato il Procuratore Generale presso la Corte di Appello Parte_1
di Milano, affermando di avere notificato l'atto presso La Email_1
Procura Generale non si è costituita e deve pertanto essere dichiarata contumace.
pagina 11 di 13 Quanto all' eccezione di litispendenza avanzate dagli appellati costituiti, si rileva come il procedimento, relativamente al quale è stata sollevata l'eccezione (RG. 21290/2019 Tribunale di
Milano, definito in primo grado con sentenza, oggetto di impugnazione, in seguito alla quale è stato instaurato il giudizio rg 344/2025, pendente davanti alla Corte di Appello di Milano), è stato instaurato in data successiva all'instaurazione del presente giudizio. Infatti, si deve ritenere che il presente procedimento abbia natura unitaria, e che sia originato dal procedimento penale inizialmente instaurato presso il Tribunale di Milano a seguito di denunzia querela sporta da nel 2011, pertanto Parte_1
circa 8 anni prima della instaurazione del procedimento civile rg 21290/2019 avanti al Tribunale di
Milano.
Quanto alla questione posta dalla riassunzione del giudizio avanti questa Corte, invece che davanti alla
Corte di Appello di Cagliari, che ha emesso la sentenza cassata dalla Corte di Cassazione, si rileva come le parti appellate costituite nulla hanno eccepito.
Si ritiene che non sussistano le condizioni nè la necessità di un rinvio alla Corte Costituzionale, non risultando esservi profili di incostituzionalità dell'art. 622 cpp, relativamente alla indicazione della
Corte di Appello civile competente per il giudizio di rinvio, né essendo tali motivi stati indicati dall'appellante in riassunzione.
Non risultano neanche sussistere i requisiti di cui all'art. 363-bis cpc, non trattandosi di questione nuova.
Se è vero che, dal tenore letterale della norma di cui all' art. 622 c.p.p., non risulta immediatamente evidente quale sia il Giudice del rinvio, né ne risulta demandata alla Suprema Corte l'individuazione, è vero anche che, proprio per evitare ipotesi in cui vengano investite più Corti di Appello di giudizi di rinvio da una unica pronunzia della Cassazione, e per evitare ipotesi di forum shopping, il Giudice del rinvio deve essere individuato, in assenza di indicazioni precise da parte della Suprema Corte, nell'Ufficio Giudiziario che ha emanato la sentenza cassata dalla Corte di Cassazione. Infatti, si deve considerare unitario il giudizio, iniziato in sede penale e che deve essere proseguito in sede civile in applicazione dell'art. 622 cpp, con la conseguenza che il procedimento in sede civile deve essere riassunto avanti l'Ufficio Giudiziario ove il procedimento penale è stato celebrato.
Del resto, in tal senso si è già pronunciata la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. 3, nr 17457/2007), secondo la quale il rinvio operato in applicazione dell'art. 622 c.p.p. soggiace alle medesime regole di quello operato in sede civile ex artt. 392 e ss. c.p.c.. Pertanto la fase successiva alla pronunzia della
Cassazione non è autonoma dalla vicenda del processo penale, ma ne rappresenta la prosecuzione avanti alla giurisdizione ordinaria civile. Diversamente opinando, il legislatore del codice di procedura penale del 1989 non avrebbe evocato ed usato la tecnica del rinvio, ma avrebbe disciplinato la sorte pagina 12 di 13 dell'azione civile in altro modo, cioè prevedendo ch'essa potesse esercitarsi ex novo in sede civile o ivi semplicemente riassumersi.
Peraltro, il fatto che il giudizio debba proseguire in sede civile, nel medesimo Ufficio Giudiziario ove il procedimento penale si è svolto, garantisce l'alterità del giudicante del grado di rinvio rispetto a quello che ha emanato il provvedimento impugnato avanti la Suprema Corte.
Si deve pertanto giungere alla conclusione che ha riassunto il giudizio avanti a Corte di Parte_1
Appello non competente territorialmente, essendo competente la Corte di Appello di Cagliari.
Trattandosi di competenza funzionale inderogabile, a seguito di rinvio dopo giudizio della Cassazione, la riassunzione deve pertanto ritenersi come non avvenuta, con la conseguenza che trova applicazione l'art. 393 cpc. Il processo deve dunque essere dichiarato estinto.
Le spese di lite del grado avanti la Corte Suprema devono esser liquidate in applicazione del DM 55/14 così come modificato dal DM 147/22 e poste a carico degli appellati in riassunzione. Le spese di lite della presente fase del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere poste a carico dell'appellante e liquidate egualmente ai sensi del DM 55/14 così come modificato dal DM
147/22.
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o respinta:
Dichiara l'estinzione del processo;
condanna a rifondere a le spese di lite CP_1 Parte_1
del giudizio svolto davanti alla Corte di Cassazione, che si liquidano in euro 9.000,00 oltre iva, cpa e
15% per rimborso spese forfettarie;
condanna a rifondere a a Parte_1 Controparte_2
e ad complessivamente, le spese di lite del presente grado del Persona_1 CP_1
giudizio, che si liquidano in euro 11.000,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
Milano, 24 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Maria Caterina Chiulli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Caterina Chiulli Presidente dott.Andrea Francesco Pirola Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2412/2023 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. FANTINI UMBERTO, elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA
ROMANA, 54 20122 MILANO presso il difensore avv. FANTINI UMBERTO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AR CP_1 C.F._2
MANUELA e dell'avv. LO GIUDICE LUCA ( ) CORSO VITTORIO C.F._3
EMANUELE II, 30 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE
II, 30 20129 MILANO presso il difensore avv. AR MANUELA
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. AR Controparte_2 P.IVA_1
MANUELA e dell'avv. LO GIUDICE LUCA ( ) CORSO VITTORIO C.F._3
EMANUELE, II, 30 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE
II, 30 20129 MILANO presso il difensore avv. AR MANUELA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AR MANUELA e dell'avv. Persona_1
LO GIUDICE LUCA ( ) CORSO VITTORIO EMANUELE II, 30 20122 C.F._3
pagina 1 di 13 MILANO;
elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 30 20129 MILANO presso il difensore avv. AR MANUELA
APPELLATO/I
O.D.V. (c.f. ) Controparte_3 P.IVA_2
P.G. PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO
APPELLATO/I CONTUMACE/I
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni avversaria eccezione e richiesta disattesa e reietta, previa ogni declaratoria necessaria di rito, in totale accoglimento dell'atto di citazione in riassunzione, ex artt. 392 c.p.c. e 622 c.p.p., così voler giudicare:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
Ex art. 363-bis c.p.c., nella denegata e non ritenuta ipotesi l'adita Corte territoriale ritenesse che la fattispecie in esame verta su un caso di incertezza interpretativa, in ordine al giudice territorialmente competente, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., si chiede, disporsi rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione della questione, onde dissipare ogni dubbio circa le difficoltà interpretative poste dal vuoto normativo di cui al citato art. 622 c.p.p. e dalla novità delle norme che vengono in rilievo che sono quelle proprie del giudizio civile di appello e non più quelle applicate dal giudice che ha pronunciato la sentenza annullata, come rilevato alla pagina 20 dell'atto di riassunzione;
In tal caso, sollevare, altresì, eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 622 c.p.p., nella parte in cui, in caso di annullamento con rinvio, ai soli effetti civili, non prevede una espressa designazione in ordine alla competenza territoriale, pur in presenza di una pluralità di fori concorrenti alternativi, in base ai criteri fissati dall'art. 20 c.p.c. e dalle Sezioni Unite, con l'Ordinanza n.
21661/09, nonché dalla Corte costituzionale e da varie norme della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva con legge n. 804 del 1971, riprese nel regolamento CE
22/12/2000, n. 44/2001, nonché dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con conseguente disparità di trattamento e violazione degli artt. 3, 24, 97 c. 2, 111 c. 1 e 2 Cost. e 6 § 1 CEDU;
In difetto, in via estremamente subordinata, rimettere le parti avanti al giudice ritenuto territorialmente competente o, che sarà ravvisato tale dalla Suprema Corte di cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, ai sensi e per effetti di cui all'art. 363-bis c.p.c.;
NEL MERITO pagina 2 di 13 Piaccia all'adita Corte d'appello, contrariis rejectis, previ i necessari accertamenti, circa la lesività delle affermazioni e dei giudizi contenuti nell'articolo incriminato, pubblicato nell'edizione cartacea del quotidiano “ ”, in data 10/05/2011, dal titolo “Al circo del Tribunale un pazzo aggredisce CP
, a firma “ ”, nonché previa parziale rinnovazione dell'istruttoria, in relazione alla CP_4 CP
mancata escussione degli imputati e , su chi abbia redatto il titolo, Persona_1 CP_1
in base al principio di autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, così voler provvedere:
Accertare e dichiarare che le informazioni ed i giudizi riferiti nell'articolo pubblicato nell'edizione cartacea del quotidiano “Libero”, in data 10/05/2011, a firma “ ”, riconducibile alla persona di CP
, costituiscono lesione della reputazione, dell'onore e dell'immagine pubblica della p.o. CP_1 di anche quale “fondatore del Movimento per la Giustizia IN HO e di Parte_1
Avvocati senza Frontiere” – e, conseguentemente, dichiarare il convenuto e l'editore responsabili di diffamazione aggravata a mezzo stampa, ai sensi degli artt. 81, 110, 595 c. 2 e 3 c.p. e 13 l. 47/1948;
2) E, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni morali e patrimoniali patiti e patiendi dalla p.o., in seguito ai fatti di causa, da liquidarsi in via equitativa, secondo i parametri di legge, liquidando, anche a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, la somma di € 100.000,00 (comprensiva dei danni ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c.) – o, quella più ritenuta equa, oltre rivalutazione ed interessi di mora, ex art. 1284 c. 4 e 5 c.c., in base alle sentenze di legittimità (Cass. 2979\2023 e 8766\2018), trattandosi di fatto illecito e, cioè dalla data dell'evento dannoso (10/05/2011), oltre a quelli successivi, fino all'effettivo saldo, dando atto della gravità del reato, e tenendo conto, in particolare, della qualità e notorietà della persona offesa, ovvero della sua collocazione professionale nell'ambito della Società civile, e della grande diffusione del quotidiano
“Libero” sul territorio nazionale, risultando indubbio nella presente fattispecie processuale sia stato leso un bene giuridico della personalità umana, quale la reputazione, l'onore e l'immagine della persona offesa, che svolge da oltre 40 anni l'attività di “human rights defender” (concetti che vanno intesi in relazione all'opinione del gruppo sociale in cui essa vive ed opera da oltre 72 anni, generando di conseguenza gravi pregiudizi);
3) Condannare, altresì, i convenuti in solido fra di loro, ex art. 12, l. n. 47, del 08.02.1948, al pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria, tenuto conto della gravità e intensità della lesione, in relazione alla diffusione nazionale della testata giornalistica, oltre rivalutazione e interessi dalla data dell'evento dannoso;
4) Ex artt. 36 c.p., 9 e 12, l. n. 47/48, dato atto dell'irrilevanza della revoca delle statuizioni civili e dell'annullamento della sentenza d'appello, confermare, altresì, la pubblicazione della sentenza di
pagina 3 di 13 primo grado, per una volta e per estratto, sul quotidiano "Libero", come statuito dal Tribunale di
Cagliari, ovvero della emananda sentenza in sede di rinvio;
5) Ex art. 614-bis c.p.c., dato atto trattarsi di illecito a carattere permanente, fissare, inoltre, sin d'ora, una sanzione pecuniaria di € 10.000,00 o, nella diversa minore o maggiore misura ritenuta di giustizia, per ogni prevedibile inosservanza e per ogni giorno di ritardo, autorizzando, in difetto,
l'U.G. all'esecuzione coattiva, a semplice istanza dell'appellante, anche avvalendosi della Polizia
Postale e/o mediante nomina di Commissario ad acta;
6) Ex art. 120 c.p.c., ordinare, altresì, la pubblicazione della emananda sentenza resa ad epilogo del presente giudizio di rinvio, per intero e/o per estratto, per almeno volta, in uno o più giornali e riviste
(“Corriere della Sera”, “la Repubblica” e “L'Espresso”), a spese dei convenuti, e a cura dell'attore, oltreché sul quotidiano “Libero”, sia in versione cartacea che on-line, nelle pagine dedicate alla cronaca nazionale, sia sui profili facebook e twitter dei convenuti, nonché nel sito internet del
Ministero della Giustizia, per la durata di 30 giorni, da eseguirsi d'ufficio e a spese dei condannati, fissando, ex art. 614-bis c.p.c., una sanzione pecuniaria di € 10.000,00 o, nella diversa minore o maggiore misura ritenuta di giustizia, per ogni inosservanza e per ogni giorno di ritardo;
7) Condannare, inoltre, i convenuti, in solido tra loro, all'integrale rifusione delle spese processuali relative ai pregressi gradi di giudizio di merito e di legittimità, in sede penale, oltre al presente grado di rinvio, da liquidarsi in base alle tariffe professionali vigenti, tenuto conto sia della notevole complessità e durata del giudizio, sia del pregio dell'opera prestata e del numero delle parti assistite e degli imputati e terzi danti e/o aventi causa;
8) Ex art. 96 c. III c.p.c., condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di una , nel quadruplo delle spese processuali, ovvero la somma che più sarà ritenuta equa;
IN VIA ISTRUTTORIA
9) Ex art. 346 c.p.c., dato atto della necessità di parziale rinnovazione della istruttoria dibattimentale, da ritenersi obbligatoria1, ai fini dell'accertamento delle responsabilità dei querelati, autorizzare
l'escussione per interrogatorio e testi, rispettivamente di e di , in CP_1 Persona_1 ordine alla circostanza su chi abbia redatto il titolo dell'articolo, e per quale motivo se l'epiteto di
“pazzo” era rivolto al nell'incipit dello scritto sia stato messo in primo piano solo l'episodio e Pt_2
il nominativo di concentrandosi nello specifico sulla sua figura e la storia Parte_1 dell'Associazione.
pagina 4 di 13 In particolare, ammettersi l'interrogatorio formale di e di , nonché Persona_1 CP_1
per testi, in relazione ai fatti e alle circostanze di cui ai seguenti capi, preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) e erano entrambi a conoscenza di precedenti articoli su CP_1 Persona_1 [...]
sui medesimi fatti, pubblicati il 09/05/2011, che si rammostrano (all. 14-17) in cui si CP_6 riferiva dell'aggressione subita quel dì da , senza riferire di alcuna diversa Parte_1
aggressione o minaccia subita da Controparte_7
2) I convenuti hanno concordato il testo e titolo dell'articolo ed erano entrambi consapevoli dell'estraneità di alla asserita aggressione subita da descritta nel Parte_1 CP_4
successivo articolo incriminato pubblicato ex post rispetto ai fatti narrati;
3) I convenuti erano al corrente che l'attore in data 09/05/2011 è stato brutalmente afferrato alle spalle da due agenti della Digos, mentre usciva dal Tribunale, senza avere commesso alcun reato come dichiarato da un fotografo presente (cfr. video minuto 3 e 48 secondi) https://www.youtube.com/watch?v=1-A_avv8asg
4) I convenuti erano al corrente della campagna diffamatoria avviata dagli anni di mani pulite da un
Cont cartello di quotidiani, tra cui e , vicini a , , , nei CP CP_8 CP_9 Controparte_11 confronti dell'O.d.V. e dal suo Controparte_12
Presidente, culminata con gli articoli pubblicati allegati che si rammostrano;
5) I convenuti erano al corrente che gli attori avevano sporto una serie di denunce-querele nei confronti di quotidiani filoberlusconiani, tra cui il Giornale e il blog del fondatore dei CP_11
, , in relazione all'aggressione subita dal davanti il Tribunale di Milano,
[...] Persona_2 Pt_1
in occasione del processo Mills, ad opera di agenti della Digos che poco dopo lo rilasciavano, a seguito delle proteste di centinaia di giornalisti e videoreporters televisivi che ne richiedevano la sua immediata liberazione, suscitando indignazione a catena sui social media e le maggiori reti televisive anche all'estero;
6) Il dott. ha dato vita alla e ad Parte_1 Controparte_13
Avvocati senza Frontiere, una delle prime Associazioni anticorruzione a sostegno dei magistrati antimafia e del pool “ ” [enti “nonprofit” riconosciuti che tutelano da oltre 37 anni vittime CP_14
di abusi e soggetti svantaggiati];
7) A fronte di tale impegno e coraggio civile l'Associazione è stata insignita dalla Fondazione Kennedy of Europe, del titolo di “eroe locale”, nella pubblicazione "Speak Truth To Power: Coraggio Senza
pagina 5 di 13 Confini” [tradotta in 6 lingue e divulgata in oltre 500.000 copie anche nelle scuole], manuale ove vengono indicati i difensori dei diritti umani di ieri e di oggi che stanno cambiando il mondo con mezzi pacifici (Edizione 2011-2012, sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri);
8) L'attore, quale Presidente della Onlus Movimento per la Giustizia IN HO e Avvocati senza
Frontiere, è stato promotore di numerosi progetti umanitari patrocinati dalla Regione LO e altre Autorità internazionali (tra cui l'U.N.E.S.C.O. di Parigi, l'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite a Ginevra, l'A.C.N.U.R., la Commissione Europea, il Governo della Croazia, Alitalia, Provincia di Milano), quali “ 1997”, “ 1998”, “ Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
, “ ”, nonché una serie di altre iniziative con diverse associazioni
[...] Controparte_18 della Società civile, tra cui la “ , attività che hanno Controparte_19
costantemente incontrato un sistematico silenzio mediatico da parte di . Controparte_6
Per interrogatorio: e c/o redazione Libero Milano. Persona_1 CP_1
A testi: e c/o AsF, C.so P.ta Romana 54, Milano. Testimone_1 Testimone_2
Si produce: 31) Appello 27/01/2025; 32) N. 2 Pec in data 30/7/2024 e 06/08/2024.”
Per del dott. e del dott. Controparte_2 Persona_1 CP_1
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
- in via preliminare
- accertare la carenza di legittimazione passiva della società e, per l'effetto, Controparte_2
assumere ogni più opportuna statuizione in punto di liquidazione di spese legali;
- nel merito in via principale
- respingere le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- considerata la revoca di tutte le statuizioni civilistiche come da sentenza n. 50/2022 della Corte
d'Appello di Cagliari, condannare il sig. alla Parte_1 restituzione delle somme di € 5.001,20 versata a titolo di provvisionale, e di euro 2.824,60, versata a titolo di spese legali, in favore della società la quale ha provveduto al pagamento Controparte_2
per conto del dott. , in esecuzione al provvedimento del Giudice di prime cure. R_
- in via istruttoria
- respingere le avverse richieste istruttorie in quanto inammissibili per tutti i motivi esposti in narrativa;
-in ogni caso: pagina 6 di 13 - con vittoria di spese, competenze e onorari di tutti i gradi del giudizio.”
Motivi della decisione
(d'ora in avanti: , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Parte_1
” (ora ) e della rete “Avvocati senza Frontiere”, CP_13 Controparte_3 CP0
sporgeva denuncia/querela nei confronti di , quale direttore responsabile del Persona_1 quotidiano ”, per il reato ex art. 57 c.p., nonché di , per il reato di cui all'art. 595 CP CP_1
c. 2 e 3 c.p., quale articolista identificato con l'acronimo , ritenuto l'autore dell'articolo CP1 asseritamente diffamatorio, titolato “Al Circo del Tribunale. Un pazzo aggredisce CP_4 pubblicato su ” il 10/5/2011. CP
Con atto del 25/11/2013, si costituiva parte civile nel procedimento penale n. 33734/11 Parte_1
R.G.N.R., pendente avanti il Tribunale di Milano, nei confronti di e Persona_1 CP_1
il primo, per il delitto p.p. dall'art. 57 c.p., in relazione agli artt. 595 co. 2 e 3 c.p., 13 legge n.
[...]
47/1948, perché ometteva di esercitare, sul contenuto del periodico da lui diretto, il controllo necessario per impedire che con la pubblicazione dell' articolo, di cui al paragrafo che precede, fosse commesso il reato di diffamazione a mezzo della stampa; il secondo, del delitto di cui agli artt. 595 co. 2 e 3 c.p., 13 legge n. 47/1948, perché, in qualità di autore dell'articolo sopra indicato, offendeva la reputazione di pubblicando le seguenti frasi: “Tutti i pazzi portano a ( Parte_1 Per_3 [...]
come ogni lunedì appostato davanti all'uscita laterale del Palazzo di giustizia milanese. Parte_1
L'esagitato di turno… si guadagna il quarto d'ora di celebrità”; “è agitatore - qualcuno preferisce provocatore - in servizio permanente effettivo”; “è avvocato… Dichiara di aver subito oltre 750 procedimenti penali e richieste risarcitorie miliardarie. Parla di procedimenti farsa istruiti a suo carico dalle procure di mezza Italia, come anche di due singolari perizie psichiatriche”; E insomma ha accumulato anni di condanna tanto che adesso rischia davvero la cella”.
La parte civile chiedeva che fosse liquidata a suo favore la somma di € 100.000,00, a titolo di provvisionale, da porsi a carico solidale degli imputati, oltre ad € 20.000,00, a titolo di riparazione pecuniaria, ex art. 12, L. 8/2/1948, n. 47, oltre la pubblicazione della sentenza, ex art. 36 c.p., per intero e/o per estratto, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, con sentenza n. 2012/14, rimetteva gli atti al Tribunale di Cagliari, territorialmente competente.
Il Gip di Cagliari, sentite le parti, escludeva la costituzione come parte civile della
[...]
, assumendo che la stessa non sarebbe risultata titolare “iure proprio” di Controparte_13
pagina 7 di 13 una pretesa risarcitoria, non avendo rilevato alcuna frase offensiva nei suoi confronti. Ambedue gli imputati rimanevano contumaci per tutto il corso del giudizio, sia a Milano sia a Cagliari.
Con sentenza n. 1440/2019, depositata in data 01/08/2019, il Tribunale di Cagliari assolveva CP_1
, perché le espressioni usate non avrebbero superato il limite della continenza, e perché
[...]
l'imputato si sarebbe limitato a riportare in maniera oggettiva circostanze ammesse da Parte_1
stesso.
Il Giudice dichiarava la responsabilità penale, in capo al direttore , in relazione al Persona_1
capo a) del reato ascritto, riconoscendo la valenza diffamatoria della pubblicazione a mezzo stampa, dovendo leggersi l'articolo congiuntamente con il titolo, nonché la lesività della reputazione della persona offesa. Lo condannava alla multa di € 1000,00, oltre alle spese processuali;
al risarcimento del danno in favore della parte civile, rimettendo le parti avanti al competente giudice civile, per la sua esatta liquidazione, riconoscendo una provvisionale, immediatamente esecutiva, di € 5.000,00; alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre accessori, oltre al pagamento di €
2.000,00 a titolo di riparazione. Ai sensi degli artt. 36 c.p., 9 e 12, legge n. 47 del 1948, ordinava la pubblicazione della sentenza, una volta e per estratto, sul quotidiano "Libero".
Avverso tale sentenza proponevano appello, avanti la Corte di Appello di Cagliari, sia R_
, chiedendo la riforma del provvedimento, con assoluzione dal reato a lui ascritto, “perché il
[...] fatto non sussiste, ovvero con quella diversa formula ritenuta di giustizia”, sia Parte_1
Con sentenza n. 50/2022, emessa all'udienza dibattimentale del 24.01.2022, la Corte d'Appello di
Cagliari, sezione II° penale, disponeva quanto segue: “Visti gli artt. 530 e 599 c.p.p. assolve R_
in ordine al reato ascrittogli in quanto il fatto non sussiste. Revoca le statuizioni civili”
[...]
La parte civile proponeva tempestivo ricorso in cassazione, ai sensi degli artt. 576 e 622 c.p.p..
Con sentenza n. 19905/2023, depositata in data 10/05/2023, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso della parte civile, con riguardo alle censure proposte con il I° e V° Motivo, in relazione all'omessa decisione sull'appello proposto da avverso l'assoluzione di , per il reato di Parte_1 CP_1
diffamazione aggravata a mezzo stampa, rimanendo assorbite tutte le altre censure, proposte dal ricorrente avverso l'assoluzione dell'imputato con il VI° e VII° Motivo. CP_1
In particolare, la Suprema Corte ha censurato la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, perché quest'ultima, in motivazione, ha esposto le ragioni del rigetto del gravame proposto da ma Parte_1
nulla ha detto relativamente alle statuizioni civili nei confronti di nel dispositivo. La CP_1
Suprema Corte ha affermato che l'omissione non è riconducibile all'ipotesi di errore materiale, né può essere sanata secondo i criteri della supplenza di quanto scritto in motivazione in caso di omissioni nel dispositivo. Infatti, in tale dispositivo è assente ogni riferimento ad e si trovano solo CP_1
pagina 8 di 13 riferimenti alle statuizioni nei confronti di . Pertanto, la Cassazione ha annullato la sentenza, R_
nella parte relativa alle statuizioni civili nei confronti di , e disposto il rinvio al giudice CP_1
civile competente per valore in grado di appello, rimanendo assorbite tutte le altre censure proposte dal ricorrente avverso l'assoluzione di . CP_1
ha riassunto il giudizio avanti a questa Corte;
ha ritenuto il giudizio civile autonomo Parte_1
rispetto a quello penale, sia quanto alla qualificazione e valutazione giuridica dei fatti, sia quanto alla possibilità, per le parti, di introdurlo nelle forme civilistiche previste dall'art. 392 c.p.c., e di allegare fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno diversi da quelli che integravano la fattispecie di reato, in ordine alla quale si è svolto il processo penale. Secondo al danneggiato deve Parte_1
essere riconosciuta la facoltà di "espandere" la domanda risarcitoria, allegando elementi rientranti nella fattispecie di responsabilità prevista dall'art. 2043 c. c., nei limiti connaturati a una emendatio libelli.
Quanto alla competenza territoriale, secondo unico criterio di radicamento, secondo la Parte_1
Cassazione (Ordinanza n. 21661 del 13.10.2009), e secondo la CGUE, sarebbe il domicilio o, alternativamente, la residenza del danneggiato, quale luogo in cui si consuma l'evento lesivo, perché, trattandosi di caso di squilibrio delle posizioni sostanziali delle parti, il foro del danneggiato o, comunque, della parte debole, andrebbe preferito.
Secondo l'appellante, tali principi si devono ritenere applicabili anche all'art. 622 c.p.p., in sede di rinvio, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio, non statuendo l'art. 622 cpp nulla sul punto, né prevedendo che sia la Suprema Corte ad indicare quale sia il giudice competente per la prosecuzione del giudizio. In base al tenore testuale dell'art. 622 c.p.p., trattandosi di giudizio di natura strettamente civile, la parte civile potrebbe avvalersi delle norme che regolano il processo civile riassumendo il giudizio presso il “forum commissi delicti”, ovvero il foro del luogo in cui ha subito la lesione alla sua reputazione.
Qualora la Corte di Appello di Milano non ritenesse applicabili i suddetti principi, volti a favorire il soggetto più debole vittima del reato, l'appellante ha chiesto alla Corte di sollevare eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 622 c.p.p., nella parte in cui, in caso di annullamento con rinvio, ai soli effetti civili, non prevede la designazione del giudice competente per territorio, in base ai criteri fissati dall'art. 20 c.p.c., e/o di disporre, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione (la questione non sarebbe ancora stata risolta dalla Corte di Cassazione;
presenterebbe gravi difficoltà interpretative;
sarebbe suscettibile di porsi in numerosi altri giudizi). ha dunque citato , , il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Parte_1 R_ CP_1
Milano, , per sentire accogliere le seguenti Controparte_22
conclusioni: in via preliminare: 1) rinviare ex art. 363bis alla Cassazione sulla questione della pagina 9 di 13 competenza territoriale ai sensi dell'art. 622 cpp e 2) rinviare alla Corte Costituzionale quanto all'asserita illegittimità costituzionale dell'art. 622 c.p.p., nella parte in cui, in caso di annullamento con rinvio, ai soli effetti civili, non prevede una espressa designazione in ordine alla competenza territoriale, pur in presenza di una pluralità di fori concorrenti alternativi, ai sensi dell'art. 20 cpc 3) in via subordinata, rimettere le parti avanti al giudice ritenuto territorialmente competente o, che sarà ravvisato tale dalla Suprema Corte di Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, ai sensi e per effetti di cui all'art. 363-bis c.p.c..
Nel merito ha chiesto di: 4) accertare e dichiarare che le informazioni ed i giudizi riferiti nell'articolo pubblicato nell'edizione cartacea del quotidiano “Libero”, in data 10/05/2011, a firma “ , CP
riconducibile alla persona di costituiscono lesione della reputazione, dell'onore e CP_1
dell'immagine pubblica della persona di conseguentemente, dichiarare Parte_1
, e l'editore responsabili di diffamazione aggravata a mezzo stampa, ai sensi degli artt. CP_1 R_
81, 110, 595 c. 2 e 3 c.p. e 13 l. 47/1948; per l'effetto, condannare gli appellati, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni morali e patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa, anche a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, nella somma di € 100.000,00 (comprensiva dei danni ex art. 185 c.p. e art. 2059 c.c.) o altra di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
5) condannare, altresì, gli appellati in solido fra di loro, ex art. 12, l. n. 47, del 08.02.1948, al pagamento della somma di €
20.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria;
6) ex artt. 36 c.p., 9 e 12, l. n. 47/48, confermare, altresì, la pubblicazione della sentenza, per una volta e per estratto, sul quotidiano "Libero", come statuito dal giudice penale ed ex art. 120 c.p.c., ordinare, altresì, la pubblicazione della emananda sentenza;
7) condannare, inoltre, gli appellati, in solido tra loro, all'integrale rifusione delle spese processuali, relative ai pregressi gradi di giudizio di merito e di legittimità e del giudizio di rinvio e ex art. 96 c. III
c.p.c., in caso di ulteriore resistenza. In via istruttoria: 8) ex art. 346 c.p.c., autorizzare l'escussione per interrogatorio e testi, rispettivamente di e di . CP_1 Persona_1
Si sono costituiti , , e quest'ultima ha sollevato CP_1 Persona_1 Controparte_2
eccezione relativa alla propria carenza di legittimazione passiva stante l'estraneità della società al procedimento penale da cui trae origine l'odierno giudizio.
Gli appellati hanno altresì sollevato eccezione di litispendenza con le domande proposte nell'ambito del giudizio RG. 21290/2019 del Tribunale di Milano cui è stato riunito il ruolo generale n. 41107/2022 del Tribunale di Milano, definitosi con sentenza n. 6522/2024, pubblicata il 28.6.2024, Rep 5724/2024, oggetto di impugnazione dinnanzi la Corte d'Appello di Milano RG. 344/2025, per cui è fissata la prima udienza il 20.5.2025.
pagina 10 di 13 Nel merito, hanno asserito che l'articolo avrebbe riportato circostanze veritiere;
che, nonostante che la
Suprema Corte abbia operato un rinvio limitatamente alla sola posizione di , CP_1 Parte_1
avrebbe illegittimamente ampliato il giudizio, chiedendo l'accertamento della responsabilità civile di e conseguente condanna risarcitoria;
che, anche se si volessero ritenere offensive le R_
affermazioni contenute nell'articolo, sussisterebbe la scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica;
che non sussisterebbero i presunti danni, e comunque non sarebbero eziologicamente connessi alla condotta oggetto di contestazione;
che, qualora si riconoscesse un danno patrimoniale, esso dovrebbe essere quantificato secondo i criteri comunemente adottati in fattispecie analoghe. Hanno chiesto che vengano rigettate le domande relative alla pubblicazione della sentenza, non sussistendo necessità riparatorie;
sulla richiesta di pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell' art. 12 Legge n. 47/1948, non sussistendo il reato di diffamazione a mezzo stampa, che non sia comminata la sanzione pecuniaria, condanna che in ogni caso non potrebbe trovare accoglimento nei confronti della società editrice;
il rigetto della domanda ex art. 96 cpc e delle istanze istruttorie.
All'udienza del 12.3.2024, il Consigliere istruttore dichiarava la contumacia di Controparte_22
. All'udienza del giorno 11.9.2024, la Corte dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione,
[...]
ex art. 52 cpc, proposta da nei confronti del Consigliere Istruttore, d.ssa Silvia Brat, Parte_1
condannando alla rifusione delle spese di lite, per tale subprocedimento, in favore di Parte_1
e In data 21.10.24, riassumeva il processo ai sensi Parte_3 Controparte_2 Parte_1
dell'art. 84 cpc, e chiedeva al Consigliere Istruttore d.ssa Brat di astenersi;
alla Corte di Appello chiedeva il riesame della istanza ex art. 52 cpc, nel merito, con audizione, in via istruttoria, della d.ssa
Brat, con indagini da parte della Polizia Giudiziaria e con trasmissione degli atti al CSM e al Ministero della Giustizia.
All'udienza del 17.12.2024, il Consigliere Istruttore d.ssa Brat assegnava i termini previsti dall'art. 352 cpc, fissando, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del 8.4.2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le memorie prescritte dall'art. 352 c.p.c. e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per l'udienza del 8.4.2025, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Si rileva in primo luogo come ha citato il Procuratore Generale presso la Corte di Appello Parte_1
di Milano, affermando di avere notificato l'atto presso La Email_1
Procura Generale non si è costituita e deve pertanto essere dichiarata contumace.
pagina 11 di 13 Quanto all' eccezione di litispendenza avanzate dagli appellati costituiti, si rileva come il procedimento, relativamente al quale è stata sollevata l'eccezione (RG. 21290/2019 Tribunale di
Milano, definito in primo grado con sentenza, oggetto di impugnazione, in seguito alla quale è stato instaurato il giudizio rg 344/2025, pendente davanti alla Corte di Appello di Milano), è stato instaurato in data successiva all'instaurazione del presente giudizio. Infatti, si deve ritenere che il presente procedimento abbia natura unitaria, e che sia originato dal procedimento penale inizialmente instaurato presso il Tribunale di Milano a seguito di denunzia querela sporta da nel 2011, pertanto Parte_1
circa 8 anni prima della instaurazione del procedimento civile rg 21290/2019 avanti al Tribunale di
Milano.
Quanto alla questione posta dalla riassunzione del giudizio avanti questa Corte, invece che davanti alla
Corte di Appello di Cagliari, che ha emesso la sentenza cassata dalla Corte di Cassazione, si rileva come le parti appellate costituite nulla hanno eccepito.
Si ritiene che non sussistano le condizioni nè la necessità di un rinvio alla Corte Costituzionale, non risultando esservi profili di incostituzionalità dell'art. 622 cpp, relativamente alla indicazione della
Corte di Appello civile competente per il giudizio di rinvio, né essendo tali motivi stati indicati dall'appellante in riassunzione.
Non risultano neanche sussistere i requisiti di cui all'art. 363-bis cpc, non trattandosi di questione nuova.
Se è vero che, dal tenore letterale della norma di cui all' art. 622 c.p.p., non risulta immediatamente evidente quale sia il Giudice del rinvio, né ne risulta demandata alla Suprema Corte l'individuazione, è vero anche che, proprio per evitare ipotesi in cui vengano investite più Corti di Appello di giudizi di rinvio da una unica pronunzia della Cassazione, e per evitare ipotesi di forum shopping, il Giudice del rinvio deve essere individuato, in assenza di indicazioni precise da parte della Suprema Corte, nell'Ufficio Giudiziario che ha emanato la sentenza cassata dalla Corte di Cassazione. Infatti, si deve considerare unitario il giudizio, iniziato in sede penale e che deve essere proseguito in sede civile in applicazione dell'art. 622 cpp, con la conseguenza che il procedimento in sede civile deve essere riassunto avanti l'Ufficio Giudiziario ove il procedimento penale è stato celebrato.
Del resto, in tal senso si è già pronunciata la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. 3, nr 17457/2007), secondo la quale il rinvio operato in applicazione dell'art. 622 c.p.p. soggiace alle medesime regole di quello operato in sede civile ex artt. 392 e ss. c.p.c.. Pertanto la fase successiva alla pronunzia della
Cassazione non è autonoma dalla vicenda del processo penale, ma ne rappresenta la prosecuzione avanti alla giurisdizione ordinaria civile. Diversamente opinando, il legislatore del codice di procedura penale del 1989 non avrebbe evocato ed usato la tecnica del rinvio, ma avrebbe disciplinato la sorte pagina 12 di 13 dell'azione civile in altro modo, cioè prevedendo ch'essa potesse esercitarsi ex novo in sede civile o ivi semplicemente riassumersi.
Peraltro, il fatto che il giudizio debba proseguire in sede civile, nel medesimo Ufficio Giudiziario ove il procedimento penale si è svolto, garantisce l'alterità del giudicante del grado di rinvio rispetto a quello che ha emanato il provvedimento impugnato avanti la Suprema Corte.
Si deve pertanto giungere alla conclusione che ha riassunto il giudizio avanti a Corte di Parte_1
Appello non competente territorialmente, essendo competente la Corte di Appello di Cagliari.
Trattandosi di competenza funzionale inderogabile, a seguito di rinvio dopo giudizio della Cassazione, la riassunzione deve pertanto ritenersi come non avvenuta, con la conseguenza che trova applicazione l'art. 393 cpc. Il processo deve dunque essere dichiarato estinto.
Le spese di lite del grado avanti la Corte Suprema devono esser liquidate in applicazione del DM 55/14 così come modificato dal DM 147/22 e poste a carico degli appellati in riassunzione. Le spese di lite della presente fase del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere poste a carico dell'appellante e liquidate egualmente ai sensi del DM 55/14 così come modificato dal DM
147/22.
PQM
La Corte, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o respinta:
Dichiara l'estinzione del processo;
condanna a rifondere a le spese di lite CP_1 Parte_1
del giudizio svolto davanti alla Corte di Cassazione, che si liquidano in euro 9.000,00 oltre iva, cpa e
15% per rimborso spese forfettarie;
condanna a rifondere a a Parte_1 Controparte_2
e ad complessivamente, le spese di lite del presente grado del Persona_1 CP_1
giudizio, che si liquidano in euro 11.000,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
Milano, 24 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Maria Caterina Chiulli
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