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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/04/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 159/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 159/2022 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. MARIA DI Parte_1 C.F._1
ROCCO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , (cf: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (cf: ), tutti sia in C.F._3 Parte_2 C.F._4 proprio, sia quali eredi di (cf: ), deceduto a Persona_1 C.F._5
Prato il 24.7.2021, con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPINA ABBATE;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 452/2021 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 22.6.2021.
CONCLUSIONI
In data 28/05/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di FIRENZE, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 452/2021 emessa dal Tribunale
pagina 1 di 11 di Prato, Sezione Civile, G.O.T. Dott.ssa Bartoloni Saint Omer, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1042/2018, depositata in cancelleria in data 22.06.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“ In via istruttoria ammettere le prove per testi già ritualmente ed avanzate in modo preciso poiché le stesse possono ulteriormente corroborare e dimostrare il possesso “uti dominus” che il sig. ha esercitato sugli immobili oggetto della presente causa e pertanto tali Pt_1 prove per testi acquisiscono di per sé la loro rilevanza;
nel merito: visto l'art. 1158 c.c. dichiarare l'attore nato a [...] il Parte_1
30.12.1945 c.f. , proprietario per intervenuta usucapione del CodiceFiscale_6 compendio immobiliare, della corte e delle sue pertinenze e servitù sito in Prato località Galciana Via Matteo degli Organi n.193/8, distinto al N.C.E.U. del Comune di Prato al Foglio di mappa n.41 Particella 53 sub 500 cat A/5 rendita catastale € 453,19 di mq 113 ed al Foglio di mappa n.41 Particella 53 sub 501 cat. C/3 rendita catastale € 106,21 di mq. 52 ed altresì del pezzo di terreno rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Prato al Foglio di Mappa 41 particella n.1194 e corte tergale interposta fra l'abitazione e il laboratorio artigianale identificata con Foglio di Mappa 41, particella 53, subalterno 502, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione.”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale di prime cure;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze respingere l'appello proposto dal Sig. Pt_1 perché infondato e non provato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di
[...] primo grado in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio e del procedimento cautelare svoltosi nel corso del giudizio di primo grado nonché della procedura di mediazione svolta dinanzi ad O.C.F. con esito negativo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 452/2021 pubblicata il 22.6.2021, ha così deciso:
Rigetta la domanda di parte attrice;
Condanna parte attrice alla refusione delle competenze di lite di parte convenuta che liquida in €2000,00 per la fase cautelare oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP di legge ed in €6700,00 per la fase di merito, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP di legge;
1.1 aveva chiesto in danno di , , Parte_1 Persona_1 Parte_2
pagina 2 di 11 e , eredi di che il Tribunale di Prato Controparte_2 Controparte_1 Parte_3 dichiarasse l'avvenuta usucapione in suo favore della piena proprietà degli immobili posti in
Prato, Via Matteo degli Organi 193/8, distinti al NCEU del Comune di Prato al Fg. 41
Particella 53 sub 500 Cat. A/5 (abitativo), Fg. 41 Particella 53 sub 501 Cat. C/3 (magazzino), e
Fg 41 Particella 53, sub 502 (corte tergale) e al NCT del Comune di Prato al Fg. 41 Particella
1194 (Terreno).
La con contratto preliminare stipulato il 1.8.1979, aveva promesso di vendergli Pt_3 il compendio entro un anno e, contestualmente, l'aveva immesso nel possesso del bene.
Nel momento in cui aveva ricevuto dalla controparte, in data 5.8.1980, l'intimazione ad adempiere all'obbligo di comprare, egli aveva posto in essere l'interversione del possesso;
tanto che, nel corso degli anni successivi, aveva chiesto e ottenuto dal Comune di Prato le concessioni edilizie e in sanatoria sia dell'edificio per abitazione sia del magazzino;
e aveva locato a terzi alcuni immobili.
1.2 I convenuti si erano costituiti per resistere, contestando che avesse mai Pt_1 posseduto l'immobile.
Avevano dedotto anche che, con sentenza del Tribunale di Prato n. 582 del 13.4.2010
(confermata in appello con sentenza n. 2336 del 23.10.2017 e poi passata in giudicato), il preliminare era stato dichiarato risolto per sopravvenuta impossibilità, con condanna al rilascio del bene in favore della Pt_3
1.3 Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria documentale, ha respinto la domanda, così, in sintesi, motivando:
1.3.a Non v'era stata mai interversione del possesso, come sarebbe stato indispensabile, visto che in forza del contratto preliminare, era mero detentore del bene. Pt_1
Le opere edilizie erano state effettuate dall' (che aveva ottenuto concessioni e Pt_1 sanatorie nelle date 30.9.1998, 24.12.1998 e 25.1.2001), ma a totale insaputa della Pt_3 come si ricavava dalla c.t.u. svolta nel precedente giudizio ex art. 2932 c.c. avviato da e Pt_1 concluso con la sentenza 582/2010, che aveva invece dichiarato risolto il contratto preliminare per impossibilità sopravvenuta, con condanna al rilascio.
1.3.b La non era mai stata inerte rispetto al suo bene. Pt_3
Era infatti documentato che a partire dal 1980 le parti si erano scontrate in due cause successive: pagina 3 di 11 (-) la prima per riduzione del prezzo, definita in primo grado con sentenza n. 195 dell'11.3.1998 e in secondo grado con sentenza n. 972 del 24.4.2001;
(-) la seconda, già menzionata, iniziata da per ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. Pt_1 con atto di citazione notificato il 13.2.2001, definita in primo grado con la sentenza del
Tribunale di Prato n. 582/2010 e in secondo grado con la sentenza della Corte d'Appello n.
2336/2017.
La aveva sempre resistito alle avverse pretese e aveva fatto valere i suoi diritti Pt_3 sul bene.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, , Controparte_1
, e (di seguito anche Controparte_2 Parte_2 Persona_1 appellati), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 aveva ampiamente dimostrato l'interversione della detenzione in possesso. Pt_1
Infatti (appello, pag. 6):
Il sig. poneva in essere l'interversione della detenzione in proprio possesso Pt_1 tramite i seguenti atti: richieste ufficiali di concessioni edilizie e/o sanatorie inoltrate al
Comune di Prato quale possessore la cui ultima delle quali non veniva rilasciata dal Comune solo perché l non inoltrava la notizia di “fine lavori”; la concessione in locazione Pt_1 quale possessore di parte dell'immobile de quo, la realizzazione di un fondo di circa mq 50 che impediva il ripristino della contestata tettoria (oggetto del giudizio concluso in Corte di
Appello con sentenza n.972/2001); La relazione tecnica di parte ( vd.doc.4 allegato all'atto di citazione ) dalla quale risulta, tra l'altro, l'accatastamento al F.41 mappale 53 sub. 501 per
l'edificio artigianale non esistente;
le prove testimoniali non ammesse in primo grado e per le quali si reitera l'ammissione in questa sede.
2.2 La era restata inerte. Pt_3
Infatti, solo il 13.4.2001 la aveva chiesto il rilascio dell'immobile e solo perché Pt_3 aveva ricevuto la notificazione dell'atto di citazione ex art. 2932 c.c.-
pagina 4 di 11 Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, , , e Controparte_1 Controparte_2
, sia in proprio, sia quali eredi di , medio Parte_2 Persona_1 tempore deceduto, nel costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Hanno anche dedotto che il 5.9.2018 ha rilasciato il bene. Pt_1
4. Con ordinanza del 17.4.2023, la Corte ha disposto mediazione delegata, svoltasi con esito negativo.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.5.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
5. I due motivi si possono esaminare assieme e devono essere disattesi. ha da sempre avuto la sola detenzione dell'immobile, acquisita in forza di un Parte_4 titolo obbligatorio, ossia del contratto preliminare stipulato il 1.8.1979 con la dante Pt_3 causa dei convenuti.
Allorquando, infatti, il promittente venditore consegni anticipatamente il bene al promissario acquirente, questi ottiene il godimento non perché sia anticipato l'effetto reale della compravendita, ma perché viene a esistenza “… un contratto di comodato
pagina 5 di 11 funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori …” (Cass. SSUU 27.3.2008 n. 7930 e successive;
Cass. sez. 2^ 16.3.20216 n. 5211).
5.2 L'indispensabile atto di interversione previsto dall'art. 1141 co. 2^ c.c. sarebbe costituito innanzitutto, secondo l'appellante, dalla lettera raccomandata a/r datata 1.8.1980, che ebbe a ricevere il 5.8.1980 dall'avvocato della con la quale gli si intimava di Pt_3 comparire dinanzi al Notaio il 3.9.1980 per stipulare il contratto definitivo, che, Persona_2 secondo il preliminare del 1.8.1979, si sarebbe dovuto concludere entro un anno.
Quantunque l'appellante si esprima in modo involuto, ossia limitandosi a indicare in quel documento la prova della interversione (appello, pag. 5, enfasi della parte: «[…] tale interversione sia dichiarata quale sopravvenuta già a far data 01.08.1980: così come dimostra innanzitutto la corrispondenza A.R. del 01.08.1980 che l'Avv. Gentileschi inviava al sig. (vd.doc.3 allegato all'atto di citazione) a seguito della quale non Parte_1 si perfezionava poi alcun rogito notarile […]»; pag. 8, enfasi della parte: «[…] L'interversione della detenzione dell'immobile – che era avvenuta in data 01.08.1979 – nel possesso del medesimo immobile è comprovata dal documento 3 allegato all'atto di citazione.
[…]»), deve ritenersi che l'interversione deriverebbe non tanto dalla ricezione della lettera in sé, quanto dalla condotta inadempiente dell il quale, pur dopo la scadenza del termine Pt_1 per il definitivo e la diffida della promittente, non volle concludere la compravendita.
Tale pretesa è destituita del benché minimo fondamento.
L'interversione deve consistere (a parte il fatto del terzo, qui non rilevante) in un atto di opposizione fatta dal detentore contro il possessore (art. 1141 co. 2^ c.c.).
Essa, «… non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento – dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevano,
a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.» (Cass. sez. 1^ civ. 20.12.2016 n. 26327 rv 642763). pagina 6 di 11 Pertanto, la circostanza che sia restato inottemperante all'obbligo di stipulare il Pt_1 contratto di compravendita, continuando a godere del bene immobile, non configura alcun atto di opposizione utile ex art. 1141 cpv c.c., ma resta quel che è, ossia un inadempimento contrattuale rispetto al contratto preliminare;
così come resta un inadempimento contrattuale il mancato rilascio che avrebbe dovuto porre in essere, visto che non era disponibile a Pt_1 stipulare il definitivo (in tal caso, infatti, il comodato funzionale al preliminare, veniva meno e così anche qualsiasi causa retinendi dell'immobile; cfr, sul tema della violazione da parte del comodatario dell'obbligo di restituzione, Cass. sez. 2^ civ. ord. 11.12.2024 n. 31966 rv 673450
- 01).
5.3 Manifestamente irrilevanti, ai fini dell'art. 1141 c.c., sono altresì le ulteriori condotte poste in essere da e, in particolare, quelle di ottenere titoli abilitativi per interventi Pt_1 edilizi ovvero quelle di locare parte di immobile a terzi.
Esse, infatti, a tacere che, come ben messo in luce dal Tribunale, non erano atti diretti contro la restano nell'ambito dell'abuso della situazione di vantaggio determinata Pt_3 dalla materiale disponibilità del bene, che la S.C., ben condivisibilmente, esclude poter giovare all'usucapente.
5.4 Malamente travisata è poi l'interpretazione che l'appellante dà delle rispettive condotte processuali nel corso del tempo;
che, se correttamente intesa, come ha già fatto il
Tribunale, dà autonomamente la prova contraria dell'interversione.
5.4.a Si premette una più compiuta sintesi, ancorché breve, dei pregressi giudizi, per come documentati dalla parte convenuta in primo grado.
5.4.a.i Il 23.11.1981 citò la per ottenere la riduzione del prezzo stabilito Pt_1 Pt_3 nel contratto preliminare e l'adempimento relativo alla ripristinazione di una tettoia, a suo dire asportata dalla promittente;
nonché per il risarcimento del danno cagionato dalla promittente, la quale, asseritamente, si era appropriata dell'uva della vigna ricadente sull'immobile, pur se essa spettava al promissario.
Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 195/1998 dell'11.3.1998, accolse le domande di riduzione del prezzo (limitatamente alla somma di lire 4.620.000), di ripristinazione della tettoia e di risarcimento del danno per l'uva raccolta.
pagina 7 di 11 La appellò la sentenza, eccetto che per quanto concerneva la riduzione del Pt_3 prezzo;
e la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 972/2001 del 24.4.2001, poi divenuta irrevocabile, accolse l'impugnazione, rigettando le domande ripristinatoria e risarcitoria.
5.4.a.ii Il 13.2.2001 citò la per ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. ed Pt_1 Pt_3 essa, nel costituirsi, esperì domanda riconvenzionale intesa, per quanto interessi, alla risoluzione del contratto preliminare per sopravvenuta impossibilità determinata dal promissario, le cui opere eseguite sul bene l'avevano reso difforme da quello esistente e non commerciabile ex art. 40 L. 47/1985.
Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 582/2010 del 13.4.2010, rigettò la domanda principale e accolse la riconvenzionale di risoluzione, condannando la parte promissaria al rilascio immediato e al pagamento di una indennità di occupazione.
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 2336/2017 del 23.10.2017, divenuta irrevocabile, rigettò l'appello dell Pt_1
Il rilascio è avvenuto coattivamente sulla scorta della sentenza d'appello.
5.4.b Ad avviso dell'appellante, l'avere agito ai sensi dell'art. 2932 c.c. non avrebbe alcun rilievo sulla prova del possesso: «[…] Quest'ultima domanda giudiziale avanzata dal sig. non può assolutamente essere interpretata quale sua domanda antitetica e/o Pt_1 incompatibile a quella invocata nel presente giudizio. Infatti, in tale precedente sede, la domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. veniva invocata esclusivamente in virtù di una “traccia” di rapporto contrattuale che ab origine era intervenuto tra le parti e le cui vicissitudini ed
“ingiustizie” COSTRINGEVANO l' a richiedere la condanna al Pt_1 CP_3 risarcimento danni per un valore equivalente all'antico prezzo che era stato pattuito nel contratto preliminare del 01.08.1979 !!!!. […]» (appello, pag. 8).
In realtà, posto che è incomprensibile cosa significhi che il titolo della domanda ex art. 2932 c.c. era esclusivamente … una “traccia” di rapporto contrattuale e che ancor più oscuro
è il senso della difesa nel suo complesso, sta di fatto che la richiesta giudiziale di dare esecuzione in forma specifica a un contratto preliminare di compravendita implica necessariamente, nel promissario acquirente che la proponga, il riconoscimento del titolo obbligatorio che sta alla base della sua detenzione.
All'esatto opposto di un atto di interversione, quel comportamento è un riconoscimento
– implicito, ma non per questo meno forte – di non essere possessore.
pagina 8 di 11
5.4.c Sempre secondo la sarebbe da considerare inerte, per avere Pt_1 Pt_3 chiesto la restituzione del bene solo il 13.4.2001 e solo dopo la ricezione dell'atto di citazione ex art. 2932 c.c.-
Trascura la difesa appellante che, per quanto è documentato, per tutto il primo giudizio intercorso, nessuna delle parti aveva considerato in qualche modo caducato il contratto preliminare;
il prezzo di vendita era stato ridotto ed erano state affrontate questioni a questi fini del tutto secondarie (ripristino della tettoia e risarcimento per l'uva raccolta).
Sino, dunque, alla sua conclusione (1998 in primo grado e 2001 in secondo), la Pt_3 non aveva ragione, né, comunque, titolo, per chiedere il rilascio dell'immobile, perché il contratto preliminare del 1979, col quale era stata trasmessa la detenzione del fondo all era ancora in vigore fra i contraenti. Pt_1
È quindi del tutto normale che la abbia chiesto la restituzione solo quando, Pt_3 sollecitata dalla domanda ex art. 2932 c.c. della controparte, s'è evidentemente accorta degli abusi riferibili al detentore e ha, a quel punto, chiesto la risoluzione del contratto preliminare.
Per il resto, il rilascio è stato addirittura eseguito coattivamente: è dunque da escludere una condotta inerte della Pt_3
5.5 Sono genericamente reiterate istanze istruttorie: “In via istruttoria ammettere le prove per testi già ritualmente ed avanzate in modo preciso poiché le stesse possono ulteriormente corroborare e dimostrare il possesso “uti dominus” che il sig. ha Pt_1 esercitato sugli immobili oggetto della presente causa e pertanto tali pro ve per testi acquisiscono di per sé la loro rilevanza;
”.
Esse devono essere nuovamente rigettate, come già ha fatto il Tribunale con l'ordinanza istruttoria del 19.6.2019.
5.5.a Nell'atto di citazione introduttivo erano articolati i seguenti due capitoli di prova per testi, entrambi contrassegnati dal numero uno:
1) “Vero che il sig. da oltre trenta anni esercita il possesso esclusivo, Parte_1 continuativo e pubblico senza contestazione da parte di alcuno, dei fabbricati siti in Prato località Galciana Via Matteo degli Organi n.195 e n.193/8 costituiti da appartamento terratetto e magazzino ed altresì terreno che si mostrano in foto che contestualmente si pongono in visione”;
pagina 9 di 11 1) “Vero che il sig. nel corso degli ultimi trenta anni ha goduto del Parte_1 fabbricato rurale di cui alle foto, che si mostrano, in maniera esclusiva facendosi carico di tutti i costi e le spese necessarie al mantenimento e alla conservazione dell'immobile”;
I capitoli sono inammissibili per almeno tre diverse ragioni.
5.5.a.i Entrambi, innanzitutto, demandano ai testi indebiti giudizi e, in particolare, la qualificazione giuridica di possesso (primo capitolo) e di godimento (secondo capitolo); anziché, come sarebbe stato indispensabile, la conferma di fatti, ossia di accadimenti storici suscettibili poi d'essere considerati manifestazione di possesso e di godimento a fini utili per l'usucapione.
5.5.a.ii Entrambi, inoltre, sono eccessivamente generici, al punto da rendere sostanzialmente impossibile la controprova: non è specificato, nel lungo arco temporale di trenta anni, neppure un singolo atto di possesso o di godimento, così che non si vede come la parte convenuta avrebbe potuto sviluppare una qualche prova contraria.
5.5.a.iii Entrambi, infine, sono manifestamente superflui e irrilevanti.
I capitoli, in difetto di specificazioni, potrebbero far emergere solo temi già noti e altrimenti dimostrati, ossia che ha occupato l'immobile, ha chiesto licenze edilizie, ha Pt_1 locato a terzi, ha sostenuto costi.
Tali circostanze, peraltro, sono state già valutate come inidonee, nel caso di specie, per dimostrare un possesso, men che meno utile per la usucapione.
5.5.b Nella 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., era chiesta una c.t.u. “al fine di verificare l'esatta consistenza dell'immobile ai fini delle trascrizioni dell'acquisto della proprietà a titolo originario in favore dell'attore”, messo ovviamente irrilevante.
6. secondo soccombenza, deve rimborsare agli appellati le spese del grado. Pt_1
Esse, vista la nota depositata il 29.7.2024 (da ridurre come di seguito), si liquidano in base al D.M. 55/2014, §§ 12 e 25 bis, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa indeterminabile basso.
Pertanto: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 fase 3 (così dimezzato il parametro medio, per la modestia dell'attività di trattazione svolta in concreto), € 3.470,00
pagina 10 di 11 fase 4 ed € 1.071,00 fase di negoziazione, in tutto € 9.539,50, oltre accessori di legge e oltre rimborso di spese vive documentate per la mediazione pari a € 536,80.
Sussistono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e , anche quali eredi di Controparte_2 Parte_2 Per_1
, avverso la sentenza n. 452/2021 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il
[...]
22.6.2021, che integralmente conferma;
2. condanna a rimborsare agli appellati le spese processuali del Parte_1 presente grado, che liquida in complessivi € 10.076,30, di cui € 536,80 per esborsi ed €
9.539,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 159/2022 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. MARIA DI Parte_1 C.F._1
ROCCO;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , (cf: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (cf: ), tutti sia in C.F._3 Parte_2 C.F._4 proprio, sia quali eredi di (cf: ), deceduto a Persona_1 C.F._5
Prato il 24.7.2021, con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPINA ABBATE;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 452/2021 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 22.6.2021.
CONCLUSIONI
In data 28/05/2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di FIRENZE, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 452/2021 emessa dal Tribunale
pagina 1 di 11 di Prato, Sezione Civile, G.O.T. Dott.ssa Bartoloni Saint Omer, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1042/2018, depositata in cancelleria in data 22.06.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“ In via istruttoria ammettere le prove per testi già ritualmente ed avanzate in modo preciso poiché le stesse possono ulteriormente corroborare e dimostrare il possesso “uti dominus” che il sig. ha esercitato sugli immobili oggetto della presente causa e pertanto tali Pt_1 prove per testi acquisiscono di per sé la loro rilevanza;
nel merito: visto l'art. 1158 c.c. dichiarare l'attore nato a [...] il Parte_1
30.12.1945 c.f. , proprietario per intervenuta usucapione del CodiceFiscale_6 compendio immobiliare, della corte e delle sue pertinenze e servitù sito in Prato località Galciana Via Matteo degli Organi n.193/8, distinto al N.C.E.U. del Comune di Prato al Foglio di mappa n.41 Particella 53 sub 500 cat A/5 rendita catastale € 453,19 di mq 113 ed al Foglio di mappa n.41 Particella 53 sub 501 cat. C/3 rendita catastale € 106,21 di mq. 52 ed altresì del pezzo di terreno rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Prato al Foglio di Mappa 41 particella n.1194 e corte tergale interposta fra l'abitazione e il laboratorio artigianale identificata con Foglio di Mappa 41, particella 53, subalterno 502, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione.”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale di prime cure;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze respingere l'appello proposto dal Sig. Pt_1 perché infondato e non provato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di
[...] primo grado in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio e del procedimento cautelare svoltosi nel corso del giudizio di primo grado nonché della procedura di mediazione svolta dinanzi ad O.C.F. con esito negativo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 452/2021 pubblicata il 22.6.2021, ha così deciso:
Rigetta la domanda di parte attrice;
Condanna parte attrice alla refusione delle competenze di lite di parte convenuta che liquida in €2000,00 per la fase cautelare oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP di legge ed in €6700,00 per la fase di merito, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP di legge;
1.1 aveva chiesto in danno di , , Parte_1 Persona_1 Parte_2
pagina 2 di 11 e , eredi di che il Tribunale di Prato Controparte_2 Controparte_1 Parte_3 dichiarasse l'avvenuta usucapione in suo favore della piena proprietà degli immobili posti in
Prato, Via Matteo degli Organi 193/8, distinti al NCEU del Comune di Prato al Fg. 41
Particella 53 sub 500 Cat. A/5 (abitativo), Fg. 41 Particella 53 sub 501 Cat. C/3 (magazzino), e
Fg 41 Particella 53, sub 502 (corte tergale) e al NCT del Comune di Prato al Fg. 41 Particella
1194 (Terreno).
La con contratto preliminare stipulato il 1.8.1979, aveva promesso di vendergli Pt_3 il compendio entro un anno e, contestualmente, l'aveva immesso nel possesso del bene.
Nel momento in cui aveva ricevuto dalla controparte, in data 5.8.1980, l'intimazione ad adempiere all'obbligo di comprare, egli aveva posto in essere l'interversione del possesso;
tanto che, nel corso degli anni successivi, aveva chiesto e ottenuto dal Comune di Prato le concessioni edilizie e in sanatoria sia dell'edificio per abitazione sia del magazzino;
e aveva locato a terzi alcuni immobili.
1.2 I convenuti si erano costituiti per resistere, contestando che avesse mai Pt_1 posseduto l'immobile.
Avevano dedotto anche che, con sentenza del Tribunale di Prato n. 582 del 13.4.2010
(confermata in appello con sentenza n. 2336 del 23.10.2017 e poi passata in giudicato), il preliminare era stato dichiarato risolto per sopravvenuta impossibilità, con condanna al rilascio del bene in favore della Pt_3
1.3 Il Tribunale, sulla scorta di istruttoria documentale, ha respinto la domanda, così, in sintesi, motivando:
1.3.a Non v'era stata mai interversione del possesso, come sarebbe stato indispensabile, visto che in forza del contratto preliminare, era mero detentore del bene. Pt_1
Le opere edilizie erano state effettuate dall' (che aveva ottenuto concessioni e Pt_1 sanatorie nelle date 30.9.1998, 24.12.1998 e 25.1.2001), ma a totale insaputa della Pt_3 come si ricavava dalla c.t.u. svolta nel precedente giudizio ex art. 2932 c.c. avviato da e Pt_1 concluso con la sentenza 582/2010, che aveva invece dichiarato risolto il contratto preliminare per impossibilità sopravvenuta, con condanna al rilascio.
1.3.b La non era mai stata inerte rispetto al suo bene. Pt_3
Era infatti documentato che a partire dal 1980 le parti si erano scontrate in due cause successive: pagina 3 di 11 (-) la prima per riduzione del prezzo, definita in primo grado con sentenza n. 195 dell'11.3.1998 e in secondo grado con sentenza n. 972 del 24.4.2001;
(-) la seconda, già menzionata, iniziata da per ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. Pt_1 con atto di citazione notificato il 13.2.2001, definita in primo grado con la sentenza del
Tribunale di Prato n. 582/2010 e in secondo grado con la sentenza della Corte d'Appello n.
2336/2017.
La aveva sempre resistito alle avverse pretese e aveva fatto valere i suoi diritti Pt_3 sul bene.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1 appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, , Controparte_1
, e (di seguito anche Controparte_2 Parte_2 Persona_1 appellati), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 aveva ampiamente dimostrato l'interversione della detenzione in possesso. Pt_1
Infatti (appello, pag. 6):
Il sig. poneva in essere l'interversione della detenzione in proprio possesso Pt_1 tramite i seguenti atti: richieste ufficiali di concessioni edilizie e/o sanatorie inoltrate al
Comune di Prato quale possessore la cui ultima delle quali non veniva rilasciata dal Comune solo perché l non inoltrava la notizia di “fine lavori”; la concessione in locazione Pt_1 quale possessore di parte dell'immobile de quo, la realizzazione di un fondo di circa mq 50 che impediva il ripristino della contestata tettoria (oggetto del giudizio concluso in Corte di
Appello con sentenza n.972/2001); La relazione tecnica di parte ( vd.doc.4 allegato all'atto di citazione ) dalla quale risulta, tra l'altro, l'accatastamento al F.41 mappale 53 sub. 501 per
l'edificio artigianale non esistente;
le prove testimoniali non ammesse in primo grado e per le quali si reitera l'ammissione in questa sede.
2.2 La era restata inerte. Pt_3
Infatti, solo il 13.4.2001 la aveva chiesto il rilascio dell'immobile e solo perché Pt_3 aveva ricevuto la notificazione dell'atto di citazione ex art. 2932 c.c.-
pagina 4 di 11 Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, , , e Controparte_1 Controparte_2
, sia in proprio, sia quali eredi di , medio Parte_2 Persona_1 tempore deceduto, nel costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale hanno chiesto per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Hanno anche dedotto che il 5.9.2018 ha rilasciato il bene. Pt_1
4. Con ordinanza del 17.4.2023, la Corte ha disposto mediazione delegata, svoltasi con esito negativo.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.5.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
5. I due motivi si possono esaminare assieme e devono essere disattesi. ha da sempre avuto la sola detenzione dell'immobile, acquisita in forza di un Parte_4 titolo obbligatorio, ossia del contratto preliminare stipulato il 1.8.1979 con la dante Pt_3 causa dei convenuti.
Allorquando, infatti, il promittente venditore consegni anticipatamente il bene al promissario acquirente, questi ottiene il godimento non perché sia anticipato l'effetto reale della compravendita, ma perché viene a esistenza “… un contratto di comodato
pagina 5 di 11 funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori …” (Cass. SSUU 27.3.2008 n. 7930 e successive;
Cass. sez. 2^ 16.3.20216 n. 5211).
5.2 L'indispensabile atto di interversione previsto dall'art. 1141 co. 2^ c.c. sarebbe costituito innanzitutto, secondo l'appellante, dalla lettera raccomandata a/r datata 1.8.1980, che ebbe a ricevere il 5.8.1980 dall'avvocato della con la quale gli si intimava di Pt_3 comparire dinanzi al Notaio il 3.9.1980 per stipulare il contratto definitivo, che, Persona_2 secondo il preliminare del 1.8.1979, si sarebbe dovuto concludere entro un anno.
Quantunque l'appellante si esprima in modo involuto, ossia limitandosi a indicare in quel documento la prova della interversione (appello, pag. 5, enfasi della parte: «[…] tale interversione sia dichiarata quale sopravvenuta già a far data 01.08.1980: così come dimostra innanzitutto la corrispondenza A.R. del 01.08.1980 che l'Avv. Gentileschi inviava al sig. (vd.doc.3 allegato all'atto di citazione) a seguito della quale non Parte_1 si perfezionava poi alcun rogito notarile […]»; pag. 8, enfasi della parte: «[…] L'interversione della detenzione dell'immobile – che era avvenuta in data 01.08.1979 – nel possesso del medesimo immobile è comprovata dal documento 3 allegato all'atto di citazione.
[…]»), deve ritenersi che l'interversione deriverebbe non tanto dalla ricezione della lettera in sé, quanto dalla condotta inadempiente dell il quale, pur dopo la scadenza del termine Pt_1 per il definitivo e la diffida della promittente, non volle concludere la compravendita.
Tale pretesa è destituita del benché minimo fondamento.
L'interversione deve consistere (a parte il fatto del terzo, qui non rilevante) in un atto di opposizione fatta dal detentore contro il possessore (art. 1141 co. 2^ c.c.).
Essa, «… non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento – dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi". Non rilevano,
a tal fine, l'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un'ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un'ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.» (Cass. sez. 1^ civ. 20.12.2016 n. 26327 rv 642763). pagina 6 di 11 Pertanto, la circostanza che sia restato inottemperante all'obbligo di stipulare il Pt_1 contratto di compravendita, continuando a godere del bene immobile, non configura alcun atto di opposizione utile ex art. 1141 cpv c.c., ma resta quel che è, ossia un inadempimento contrattuale rispetto al contratto preliminare;
così come resta un inadempimento contrattuale il mancato rilascio che avrebbe dovuto porre in essere, visto che non era disponibile a Pt_1 stipulare il definitivo (in tal caso, infatti, il comodato funzionale al preliminare, veniva meno e così anche qualsiasi causa retinendi dell'immobile; cfr, sul tema della violazione da parte del comodatario dell'obbligo di restituzione, Cass. sez. 2^ civ. ord. 11.12.2024 n. 31966 rv 673450
- 01).
5.3 Manifestamente irrilevanti, ai fini dell'art. 1141 c.c., sono altresì le ulteriori condotte poste in essere da e, in particolare, quelle di ottenere titoli abilitativi per interventi Pt_1 edilizi ovvero quelle di locare parte di immobile a terzi.
Esse, infatti, a tacere che, come ben messo in luce dal Tribunale, non erano atti diretti contro la restano nell'ambito dell'abuso della situazione di vantaggio determinata Pt_3 dalla materiale disponibilità del bene, che la S.C., ben condivisibilmente, esclude poter giovare all'usucapente.
5.4 Malamente travisata è poi l'interpretazione che l'appellante dà delle rispettive condotte processuali nel corso del tempo;
che, se correttamente intesa, come ha già fatto il
Tribunale, dà autonomamente la prova contraria dell'interversione.
5.4.a Si premette una più compiuta sintesi, ancorché breve, dei pregressi giudizi, per come documentati dalla parte convenuta in primo grado.
5.4.a.i Il 23.11.1981 citò la per ottenere la riduzione del prezzo stabilito Pt_1 Pt_3 nel contratto preliminare e l'adempimento relativo alla ripristinazione di una tettoia, a suo dire asportata dalla promittente;
nonché per il risarcimento del danno cagionato dalla promittente, la quale, asseritamente, si era appropriata dell'uva della vigna ricadente sull'immobile, pur se essa spettava al promissario.
Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 195/1998 dell'11.3.1998, accolse le domande di riduzione del prezzo (limitatamente alla somma di lire 4.620.000), di ripristinazione della tettoia e di risarcimento del danno per l'uva raccolta.
pagina 7 di 11 La appellò la sentenza, eccetto che per quanto concerneva la riduzione del Pt_3 prezzo;
e la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 972/2001 del 24.4.2001, poi divenuta irrevocabile, accolse l'impugnazione, rigettando le domande ripristinatoria e risarcitoria.
5.4.a.ii Il 13.2.2001 citò la per ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. ed Pt_1 Pt_3 essa, nel costituirsi, esperì domanda riconvenzionale intesa, per quanto interessi, alla risoluzione del contratto preliminare per sopravvenuta impossibilità determinata dal promissario, le cui opere eseguite sul bene l'avevano reso difforme da quello esistente e non commerciabile ex art. 40 L. 47/1985.
Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 582/2010 del 13.4.2010, rigettò la domanda principale e accolse la riconvenzionale di risoluzione, condannando la parte promissaria al rilascio immediato e al pagamento di una indennità di occupazione.
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 2336/2017 del 23.10.2017, divenuta irrevocabile, rigettò l'appello dell Pt_1
Il rilascio è avvenuto coattivamente sulla scorta della sentenza d'appello.
5.4.b Ad avviso dell'appellante, l'avere agito ai sensi dell'art. 2932 c.c. non avrebbe alcun rilievo sulla prova del possesso: «[…] Quest'ultima domanda giudiziale avanzata dal sig. non può assolutamente essere interpretata quale sua domanda antitetica e/o Pt_1 incompatibile a quella invocata nel presente giudizio. Infatti, in tale precedente sede, la domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. veniva invocata esclusivamente in virtù di una “traccia” di rapporto contrattuale che ab origine era intervenuto tra le parti e le cui vicissitudini ed
“ingiustizie” COSTRINGEVANO l' a richiedere la condanna al Pt_1 CP_3 risarcimento danni per un valore equivalente all'antico prezzo che era stato pattuito nel contratto preliminare del 01.08.1979 !!!!. […]» (appello, pag. 8).
In realtà, posto che è incomprensibile cosa significhi che il titolo della domanda ex art. 2932 c.c. era esclusivamente … una “traccia” di rapporto contrattuale e che ancor più oscuro
è il senso della difesa nel suo complesso, sta di fatto che la richiesta giudiziale di dare esecuzione in forma specifica a un contratto preliminare di compravendita implica necessariamente, nel promissario acquirente che la proponga, il riconoscimento del titolo obbligatorio che sta alla base della sua detenzione.
All'esatto opposto di un atto di interversione, quel comportamento è un riconoscimento
– implicito, ma non per questo meno forte – di non essere possessore.
pagina 8 di 11
5.4.c Sempre secondo la sarebbe da considerare inerte, per avere Pt_1 Pt_3 chiesto la restituzione del bene solo il 13.4.2001 e solo dopo la ricezione dell'atto di citazione ex art. 2932 c.c.-
Trascura la difesa appellante che, per quanto è documentato, per tutto il primo giudizio intercorso, nessuna delle parti aveva considerato in qualche modo caducato il contratto preliminare;
il prezzo di vendita era stato ridotto ed erano state affrontate questioni a questi fini del tutto secondarie (ripristino della tettoia e risarcimento per l'uva raccolta).
Sino, dunque, alla sua conclusione (1998 in primo grado e 2001 in secondo), la Pt_3 non aveva ragione, né, comunque, titolo, per chiedere il rilascio dell'immobile, perché il contratto preliminare del 1979, col quale era stata trasmessa la detenzione del fondo all era ancora in vigore fra i contraenti. Pt_1
È quindi del tutto normale che la abbia chiesto la restituzione solo quando, Pt_3 sollecitata dalla domanda ex art. 2932 c.c. della controparte, s'è evidentemente accorta degli abusi riferibili al detentore e ha, a quel punto, chiesto la risoluzione del contratto preliminare.
Per il resto, il rilascio è stato addirittura eseguito coattivamente: è dunque da escludere una condotta inerte della Pt_3
5.5 Sono genericamente reiterate istanze istruttorie: “In via istruttoria ammettere le prove per testi già ritualmente ed avanzate in modo preciso poiché le stesse possono ulteriormente corroborare e dimostrare il possesso “uti dominus” che il sig. ha Pt_1 esercitato sugli immobili oggetto della presente causa e pertanto tali pro ve per testi acquisiscono di per sé la loro rilevanza;
”.
Esse devono essere nuovamente rigettate, come già ha fatto il Tribunale con l'ordinanza istruttoria del 19.6.2019.
5.5.a Nell'atto di citazione introduttivo erano articolati i seguenti due capitoli di prova per testi, entrambi contrassegnati dal numero uno:
1) “Vero che il sig. da oltre trenta anni esercita il possesso esclusivo, Parte_1 continuativo e pubblico senza contestazione da parte di alcuno, dei fabbricati siti in Prato località Galciana Via Matteo degli Organi n.195 e n.193/8 costituiti da appartamento terratetto e magazzino ed altresì terreno che si mostrano in foto che contestualmente si pongono in visione”;
pagina 9 di 11 1) “Vero che il sig. nel corso degli ultimi trenta anni ha goduto del Parte_1 fabbricato rurale di cui alle foto, che si mostrano, in maniera esclusiva facendosi carico di tutti i costi e le spese necessarie al mantenimento e alla conservazione dell'immobile”;
I capitoli sono inammissibili per almeno tre diverse ragioni.
5.5.a.i Entrambi, innanzitutto, demandano ai testi indebiti giudizi e, in particolare, la qualificazione giuridica di possesso (primo capitolo) e di godimento (secondo capitolo); anziché, come sarebbe stato indispensabile, la conferma di fatti, ossia di accadimenti storici suscettibili poi d'essere considerati manifestazione di possesso e di godimento a fini utili per l'usucapione.
5.5.a.ii Entrambi, inoltre, sono eccessivamente generici, al punto da rendere sostanzialmente impossibile la controprova: non è specificato, nel lungo arco temporale di trenta anni, neppure un singolo atto di possesso o di godimento, così che non si vede come la parte convenuta avrebbe potuto sviluppare una qualche prova contraria.
5.5.a.iii Entrambi, infine, sono manifestamente superflui e irrilevanti.
I capitoli, in difetto di specificazioni, potrebbero far emergere solo temi già noti e altrimenti dimostrati, ossia che ha occupato l'immobile, ha chiesto licenze edilizie, ha Pt_1 locato a terzi, ha sostenuto costi.
Tali circostanze, peraltro, sono state già valutate come inidonee, nel caso di specie, per dimostrare un possesso, men che meno utile per la usucapione.
5.5.b Nella 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., era chiesta una c.t.u. “al fine di verificare l'esatta consistenza dell'immobile ai fini delle trascrizioni dell'acquisto della proprietà a titolo originario in favore dell'attore”, messo ovviamente irrilevante.
6. secondo soccombenza, deve rimborsare agli appellati le spese del grado. Pt_1
Esse, vista la nota depositata il 29.7.2024 (da ridurre come di seguito), si liquidano in base al D.M. 55/2014, §§ 12 e 25 bis, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa indeterminabile basso.
Pertanto: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 fase 3 (così dimezzato il parametro medio, per la modestia dell'attività di trattazione svolta in concreto), € 3.470,00
pagina 10 di 11 fase 4 ed € 1.071,00 fase di negoziazione, in tutto € 9.539,50, oltre accessori di legge e oltre rimborso di spese vive documentate per la mediazione pari a € 536,80.
Sussistono, infine, le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
e , anche quali eredi di Controparte_2 Parte_2 Per_1
, avverso la sentenza n. 452/2021 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il
[...]
22.6.2021, che integralmente conferma;
2. condanna a rimborsare agli appellati le spese processuali del Parte_1 presente grado, che liquida in complessivi € 10.076,30, di cui € 536,80 per esborsi ed €
9.539,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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