Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/04/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00617/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00165/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2025, proposto da
Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Galatina, Centrale Unica di Committenza “Campi Latini”, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Monteco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Mastrolia e Sara Sergio, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Mastrolia in Lecce, via Montello n. 13/A;
per l’annullamento
della nota del 13.2.2025 del Comune di Galatina con cui è stata comunicata, ai sensi dell’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, l’aggiudicazione in favore dell’operatore Monteco s.p.a. dell’appalto di SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE DI GALATINA (CIG B0B9028DFA), nella parte in cui ha deciso (i) di non rendere disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’art. 25, d.lgs. n. 36/2023 utilizzata dalla Stazione appaltante, tutti gli atti presupposti alla predetta aggiudicazione, nonché (ii) di oscurare l’Offerta tecnica e il Contratto di Avvalimento presentati in gara dall’operatore affidatario; nonché di ogni altro atto a questo presupposto e/o connesso e/o conseguenziale, tra cui la nota prot. 14264 del 20.2.2025 del Comune di Galatina;
per la declaratoria del diritto di accesso
a tutti i documenti meglio specificati nella istanza di accesso prot. PR2 2025 269 del 14.2.2025 della ricorrente trasmessa alla CUC Campi Latini e al Comune di Galatina;
con conseguente ordine
alle suddette PP.AA. di produzione e/o rilascio dei documenti e degli atti di cui alla prefata istanza di accesso prot. PR2 2025 269 del 14.2.2025 della ricorrente e, in particolare: i chiarimenti/giustificazioni forniti dalla ditta Monteco in ordine alla congruità del costo del personale con nota del 19.12.2024 (al protocollo della S.A. n. 36874); l’Offerta Tecnica in versione integrale e visibile, inclusa la Relazione Tecnica; il Contratto di avvalimento in versione integrale e visibile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Monteco S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2025 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 21.2.2025, Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa (d’ora in avanti, per brevità, anche solo “Ciclat”) ha esposto:
- di aver partecipato alla procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi di raccolta rifiuti urbani ed assimilati nell’intero territorio del Comune di Galatina, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che, con nota n. 1 del 28.1.2025, la Centrale Unica di Committenza “Campi Latini” proponeva di aggiudicare la procedura in favore della Monteco S.p.A. con un punteggio complessivo pari a 98,50 (di cui punti 80 per l’offerta tecnica e punti 18,50 per quella economica), l’odierna ricorrente collocandosi, invece, al secondo posto con un punteggio pari a 88,53 (di cui punti 68,53 per l’offerta tecnica e punti 20 per quella economica);
- che, con nota prot. n. 12674 del 13.2.2025, il Comune di Galatina comunicava alla Ciclat l’aggiudicazione del servizio in favore della Monteco S.p.A., dando contestualmente atto di aver provveduto a rendere disponibili sulla piattaforma digitale tutti gli atti della procedura e rappresentando, altresì, di aver accolto la richiesta di oscuramento dell’operatore economico aggiudicatario con riferimento ad alcuni documenti;
- che l’odierna ricorrente, con istanza del 14.2.2025, chiedeva di accedere ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e 35 del D. Lgs n. 36/2023 a diversi atti di gara non pubblicati dall’Amministrazione sulla piattaforma digitale, tra cui, in particolare: i) la nota del 5.12.2024, con cui il R.U.P. aveva avviato il procedimento di “ Verifica congruità sui costi della manodopera dichiarati nell’offerta economica ” dalla Monteco S.p.A.; ii) i chiarimenti forniti da quest’ultima in ordine alla congruità del costo del personale con nota del 19.12.2024; iii) il verbale di seduta riservata del 11.1.2025 di verifica della congruità sui costi di manodopera dell’aggiudicataria; iv) l’offerta tecnica dell’aggiudicataria in versione integrale; v) il contratto di avvalimento della medesima in versione integrale; vi) la dichiarazione con cui la Monteco S.p.A. aveva chiesto di oscurare l’offerta tecnica e il contratto di avvalimento;
- che il Comune di Galatina, con nota del 20.2.2025, accoglieva solo parzialmente l’istanza proposta dalla Ciclat, confermando invece la mancata integrale ostensione dei documenti con specifico riguardo all’offerta tecnica, al contratto di avvalimento, nonché alle giustificazioni rese dalla Monteco S.p.A.
Deducendo di avere necessità di accedere integralmente alla documentazione oggetto di istanza ostensiva per la difesa in giudizio dei propri interessi al fine di contestare gli esiti della procedura e prospettando l’illegittimità dell’atto gravato, meglio in epigrafe indicato, sulla base di un unico ordine di motivi (“ Violazione degli artt. 35 e 36, d.lgs. n. 36/’16. Violazione della l. n. 241/’90. Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e trasparenza. Eccesso di potere (erroneità dei presupposti, difetto d’istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, malgoverno e dilatorietà dell’azione amministrativa). Ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 98, d.lgs. n. 30/2005. Violazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 ”), l’odierna ricorrente ha chiesto dunque al Tribunale di annullare l’atto impugnato, di accertare il proprio diritto di accedere alla documentazione non ancora integralmente ostesa dal Comune di Galatina, con condanna di quest’ultima a tale adempimento.
2. L’Amministrazione intimata, pur ritualmente notificata, non si è costituita nel presente giudizio; si è invece costituita in data 7.3.2025 la controinteressata Monteco S.p.A., depositando documentazione in data 9.3.2025.
3. Disposto un differimento del contenzioso all’udienza camerale del 10.3.2025 su concorde richiesta delle parti, la controinteressata ha effettuato un ulteriore deposito documentale in data 17.3.2025.
4. All’udienza camerale del 7.4.2025, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Va prioritariamente evidenziato che, in conseguenza dei depositi documentali effettuati dalla Monteco S.p.A. in pendenza di causa, è parzialmente venuto meno l’interesse di parte attrice ad accedere all’integralità della documentazione richiesta con l’atto introduttivo di giudizio, tenuto conto che la controinteressata ha materialmente provveduto a depositare all’interno del proprio fascicolo telematico , e senza alcun oscuramento dei rispettivi contenuti, sia il contratto di avvalimento richiesto (cfr. deposito del 9.3.2025), sia i chiarimenti della Monteco relativamente ai costi di manodopera dichiarati nella propria offerta economica ( ibidem ), sia la relazione tecnica ( ibidem ), nonché ulteriori allegati progettuali a quest’ultima (cfr. successivo deposito del 17.3.2025).
Ne consegue l’improcedibilità in parte qua del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a., residuando, come prospettato anche in sede di discussione dai procuratori delle parti, un interesse ad agire della Società istante unicamente con riferimento a quella parte della documentazione componente l’offerta tecnica dell’attuale aggiudicataria non ancora acquisita agli atti.
6. Così dunque perimetrato il residuo interesse ravvisabile in capo alla Società attrice rispetto all’azione incardinata, il ricorso di Ciclat è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
7. L’art. 36 del D. Lgs. n. 36/2023 dispone, invero, che “ L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90 ” (comma 1) e che “ Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate ” (comma 2).
L’art. 35 del medesimo decreto stabilisce poi talune eccezioni a tale principio, tra l’altro disponendo che il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione “ possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali ” (comma 4, lett. a), fermo restando che, in tale specifica ipotesi, è comunque consentito l’accesso al concorrente “ se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara ” (comma 5).
Secondo un diffuso orientamento interpretativo, a tale previsione derogatoria occorre comunque conferire una lettura restrittiva, sia quanto alla configurabilità del segreto sia per quanto riguarda la sua prova.
In questi termini si è infatti espresso il Consiglio di Stato, affermando che “ l’opposizione alla ostensione, ponendosi in un rapporto di eccezione rispetto alla regola dell’accessibilità, non può basarsi su motivazioni generiche o stereotipate, atteso che nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, risultando fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione; è dunque onere di chi eccepisce la sussistenza di tale qualificata esigenza di riservatezza dimostrare l’esistenza di un vero e proprio segreto tecnico o commerciale mediante elaborazioni o studi specialistici, fornendo altresì allegazioni idonee ad inferire che il modello, ovvero l’idea da mettere al riparo dalla concorrenza, sia passibile di trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti, avvantaggiando indebitamente il concorrente che strumentalizza l’istanza di accesso per fini diversi rispetto a quelli difensivi (Consiglio di Stato, sez. III, 19 settembre 2024 n. 7650) […]. L’esistenza di un segreto tecnico - commerciale deve essere dimostrata in coerenza con la definizione normativa contenuta nel d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali e le esperienze sulle applicazioni tecnico - industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. In altre parole, è agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione “motivata e comprovata” circa l’esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo viceversa l’operatore limitarsi ad una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o riferite alla peculiarità dell’offerta. Inoltre, nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico e risponde a criteri di ragionevole gestione aziendale che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela. La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza. Dunque, l’esercizio del diritto di accesso non può essere impedito adducendo generiche ragioni di riservatezza industriale o commerciale, ma solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto - da valutare alla luce di quanto disposto dall’art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 - ovvero riservato, ove comunque afferenti al know - how aziendale, secondo la comprovata e motivata opposizione all’accesso sollevata dai controinteressati (cfr. T.a.r. Trento, sez. I, 19 aprile 2023 n. 59) ” (così, ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, ord. n. 9820/2024).
8. Orbene va rilevato che, nel caso di specie, a sostegno della richiesta di oscuramento, la Monteco S.p.A. ha dichiarato nel corso della procedura “ di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di ‘accesso agli atti’, la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara ivi incluse le giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, nonché frutto di opere dell’ingegno e del know-how aziendale della rappresentata società che costituiscono una risorsa e ricchezza interna meritevole di salvaguardia e quindi non divulgabile ”, rappresentando, in particolare, che “ l’intero elaborato denominato ‘RELAZIONE TECNICA’ costituisce un’opera contenente segreti tecnici e commerciali, per cui, quindi, non ne autorizza l’integrale ostensione ”, al pari “ dell’intero contratto di avvalimento sottoscritto con l’Impresa Ausiliaria Sud Gas S.r.l., atteso che anche quest’ultimo contiene e sottende a dati ed elementi sensibili e commerciali, facenti parte del know-how aziendale delle società, per cui se ne impedisce la divulgazione che sarebbe oltremodo violativa delle conoscenze e competenze delle imprese sottoscrittrici anche in considerazione degli aspetti innovativi contenuti all’interno del detto contratto” (doc. 11, fascicolo di parte ricorrente).
D’altro canto, il Comune di Galatina, nell’esprimere con la nota impugnata del 20.2.2025 il parziale diniego all’ostensione integrale della documentazione richiesta dalla parte ricorrente, ha motivato di aver accettato “ la richiesta di oscuramento nella considerazione che i documenti oscurati riguardano la sola Relazione allegata all’offerta tecnica (e non anche tutti gli elaborati esplicativi dai quali emergono le caratteristiche dell’offerta tecnica per ogni criterio) ed il contratto di avvalimento, ed inoltre anche la relazione di verifica della congruità dei costi di manodopera dichiarati, in quanto tutti e tre i documenti riportano aspetti tecnico-organizzativi e quindi del Know-how dell’azienda nonché segreti industriali e commerciali dei propri fornitori ” (doc. 8, ibidem ).
Si osserva che le motivazioni evidenziate dall’Amministrazione, riproponendo di fatto la medesima dicitura della partecipante Monteco S.p.A., si sostanziano in argomentazioni generiche e stereotipate, senza alcuna puntualizzazione di elementi in grado di perimetrare le specifiche componenti della documentazione tecnica idonee a rivelare particolari “ segreti tecnici o commerciali ” dell’aggiudicataria, e risultando dunque prive di specifici elementi obiettivo da cui desumere l’effettiva necessità di garantire l’oscuramento dei documenti in questione (cfr. anche T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 14/10/2024, n. 2668).
Le stesse motivazioni non risultano, peraltro, supportate da alcuna autonoma valutazione ad opera della Stazione circa l’esistenza di effettivi segreti tecnici e commerciali negli atti oscurati, secondo la definizione offerta dall’art. 98 del D. Lgs. n. 30/2005 e in coerenza con quanto richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Ne discende pertanto, in disparte qualsivoglia vaglio circa l’indispensabilità per la ricorrente di accedere alla documentazione richiesta “ ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici ” ai sensi dell’art. 35, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, la carenza nella vicenda in esame di una “ motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente ”, secondo quanto imposto dall’art. 35, comma 4, lett. a), del medesimo Decreto.
Circostanza, questa, da cui scaturisce il riespandersi della regola generale di accessibilità ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 36/2023.
9. Ne deriva, fermo quanto già sopra rilevato in termini di parziale improcedibilità, l’accoglimento in parte qua delle pretese azionate dalla ricorrente, con conseguente condanna dell’Amministrazione a rendere disponibile in claris in favore della Ciclat - entro il termine di 10 giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte - tutta la documentazione componente l’offerta tecnica formulata dalla Monteco S.p.A. non ancora ostesa ovvero non ancora depositata agli atti del presente giudizio.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono da porre a carico dell’Amministrazione nella misura meglio indicata in dispositivo.
Si reputa, invece, congruo disporre l’integrale compensazione delle spesse con riguardo alla parte controinteressata, tenuto conto della condotta processuale della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Per l’effetto, ordina al Comune di Galatina di consentire alla ricorrente l’accesso nel termine di dieci giorni dalla notificazione del presente provvedimento.
Condanna il Comune di Galatina alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Compensa integralmente le spese di lite tra le restanti parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente
Paolo Fusaro, Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Fusaro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO