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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composiIOne collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10193/2023 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTANARI GIORGIA, Parte_1 C.F._1 iato i I 29 a RAVENNA presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 'avv. A DE
[...] domiciliati presso gli uffici di quest'ultima, siti a Bologna in via Testoni n. 6; RESISTENTI CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate il 9.10.2024; parte resistente ha concluso come da memoria di costituIOne.
Motivi della decisione Con atto depositato il 1.8.2023, il ricorrente, nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento notificatogli il 22.07.2023, con cui il Questore di Ravenna ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per proteIOne speciale ex art. 19 Dlgs. 268/98 presentata in data 21.10.2022. Il diniego del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'AmministraIOne motivato alla luce del parere sfavorevole reso della Commissione Territoriale, la quale ha ritenuto la documentaIOne prodotta dal ricorrente non idonea a comprovare il percorso di integraIOne necessario per il riconoscimento della proteIOne speciale alla luce dell'allora stato di inattività lavorativa del ricorrente. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando il proficuo percorso di integraIOne intrapreso in Italia ed i legami familiari sul territorio. Ha quindi chiesto il ricorrente nel presente giudiIO: in via principale e nel merito, annullare il provvedimento impugnato e di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a beneficiare della proteIOne speciale ex art. 19 comma 1.1 e 1.2 del D.lgs. 286/98. Il si è costituito per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Controparte_1 ch orso e la conferma del provvedimento impugnato. All'udienza del 23.11.2023 di fronte al giudice designato, il ricorrente ha reso in lingua italiana le seguenti dichiaraIOni: “D. Quando è arrivato in Italia? R. Nel gennaio 2022. Sono arrivato in barca dalla Tunisia. D. In Tunisia ha ancora dei familiari? R. Si, genitori e due fratelli piccoli. D. In Tunisia aveva studiato? R. Si, fino all'università. Ho lasciato al secondo anno. Volevo cambiare vita perché anche se avessi finito gli studi non avrei trovato lavoro. D. Qui in Italia ha familiari? R. Si, mio IO (fratello di mio padre). C'è anche mio fratello, siamo arrivati insieme. Viviamo tutti insieme: io, mio IO, sua moglie e mio fratello. D. Hanno dei titoli di soggiorno i suoi familiari? R. Mio IO è cittadino italiano, sua moglie è italiana e mio fratello è in attesa del provvedimento del Questore sulla domanda di proteIOne speciale. D. Quando ha iniziato a lavorare? R. Luglio agosto 2022, prima pagina 1 di 4 senza contratto in agricoltura e poi sono stato assunto in fabbrica. Ho anche lavorato in nero come lavapiatti in un ristorante. D. Attualmente è assunto con contratto a tempo determinato che scadrà a dicembre, giusto? R. Sì. Il datore di lavoro mi ha già detto che mi rinnoveranno il contratto. D. Più o meno quanto riesce a guadagnare mensilmente? R. Circa 500-700 euro al mese. Lavoro in una fabbrica per la frutta e dopo l'alluvione è calato un po' il lavoro. D. Ha delle spese per l'abitaIOne? R. No, ci pensano i miei zii. La casa dove viviamo è di proprietà della zia, quando posso contribuisco e partecipo alle spese. D. Ha svolto corsi di formaIOne o di volontariato? R. Ho studiato l'italiano e quando c'è stata l'alluvione a Conselice abbiamo dato una mano un po' a tutti. D. Ha mai avuto problemi con la giustizia? R. Una volta mi ha fermato la polizia quando c'è stata l'alluvione ma hanno fermato un po' tutti per i controlli. D. Ha problemi di salute? R. No, in Tunisia studiavo all'Università educaIOne fisica e facevo sempre i controlli. D. Ha relaIOni affettive importanti qui in Italia, oltre ai suoi familiari? R. No”. All'esito della suddetta udienza il giudice designato ha rinviato per discussione dinanzi al collegio all'udienza del 19.11.2024, udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c; scaduto il suddetto termine il Collegio ha posto la causa in decisione.
*** Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è prevenuta l'AmministraIOne resistente non siano condivisibili, sussistendo nel caso concreto i presupposti per il riconoscimento della proteIOne speciale. Va in primo luogo ricordato che con il DL 130/2020, conv. nella L. 137/2020 il legislatore ha modificato l'art. 19 D.lgs 286/98, il quale nella formulaIOne applicabile ratione temporis prevede al co. 1.1: “[….] Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradiIOne di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutaIOne di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violaIOni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio naIOnale comporti una violaIOne del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza naIOnale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di proteIOne della salute nel rispetto della ConvenIOne relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutaIOne del rischio di violaIOne di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio naIOnale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1 la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per proteIOne speciale. Ebbene, ritiene il Collegio che la proteIOne speciale contemplata nella nuova normativa ricalchi la precedente proteIOne umanitaria per integraIOne sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudiIO comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condiIOni di vita del richiedente in Italia e quelle a cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivaIOne dei diritti umani (cfr. Cass. 4455/2018:
“il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della proteIOne umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situaIOne di vulnerabilità personale”).Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di proteIOne complementare, è dunque necessaria la prova di una integraIOne effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo. Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della proteIOne umanitaria, l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13259/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestaIOne lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un livello d'integraIOne sociale, personale od anche lavorativa, dovendosi dar pagina 2 di 4 prova della realizzaIOne di un grado adeguato di integraIOne sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situaIOne alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche delle condiIOni di privaIOne dei diritti umani nel Paese di origine). In merito, la sentenza delle SeIOni Unite della CassaIOne n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della ConvenIOne europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposiIOne di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio naIOnale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio naIOnale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza naIOnale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di proteIOne della salute” (...) La proteIOne offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relaIOni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formaIOni sociali dove svolge la sua personalità” » .Ciò posto, non può dubitarsi che la disposiIOne de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per proteIOne speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violaIOne del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivaIOne dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di proteIOne complementare, è dunque necessaria la prova di un consolidato insediamento nel tessuto sociale del paese ospitante.
Invero, il ricorrente ha portato all' attenIOne del collegio elementi idonei a comprovare il suo inserimento lavorativo ed il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, nonché un l'esistenza di significativi legami familiari in Italia.
Egli, di anni 23, giunto in Italia nel 2022, ha intrapreso sin da subito lo studio della lingua italiana, iscrivendosi al Centro Provinciale per l'istruIOne degli adulti di Lugo (cfr. attestato lingua italiana in atti). Ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa, nel settore dell'agricoltura, nel 2022 e ha proseguito a lavorare fino all'attualità: l'ultimo contratto in atti reca infatti la scadenza del 31.12.2024. I percepiti nel corso degli anni (circa euro 400,00 nel 2022, euro 5.500,00 nel 2023 ed euro 3.000,00 nel periodo che va da gennaio a settembre 2024), seppur modesti, attestano l'impegno profuso dal ricorrente nella ricerca di una sistemaIOne lavorativa e gli hanno comunque consentito di sostenere economicamente la famiglia in patria (cfr. certificato di stato sociale in atti). Il ricorrente inoltre ha importanti legami familiari in Italia ed infatti sul territorio risiede suo fratello, sig. il richiedente peraltro abita presso gli zii (cfr. dichiaraIOne di ospitalità della zia Persona_1 Sig. moglie dello IO Sig. . Persona_2 Persona_3
Si ricordi al riguardo che secondo la Corte europea dei diritti umani, l'esistenza o meno di una “vita familiare” è essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali ( e c. Italia [GC], § 140). La Corte, pertanto, in assenza di un Per_4 Per_5 riconoscimento gi ll e, esamina i legami familiari di fatto, come, per esempio, il fatto che i ricorrenti convivano ( e altri c. Irlanda, § 56). Altri fattori sono costituiti dalla Per_6 durata delle relaIOne e, in caso , dal fatto di aver manifestato il loro reciproco impegno concependo insieme dei figli (X, Y e Z c. Regno Unito, § 36). Nella causa Ahrens c. Germania, § 59, la Corte ha constatato l'assenza di una vita familiare di fatto in quanto la relaIOne tra la madre e il ricorrente era terminata all'incirca un anno prima del concepimento della figlia e i successivi rapporti erano stati esclusivamente di natura sessuale. Elemento essenziale della vita familiare è, invero, il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente ( c. Per_7 Belgio, § 31) e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia (Olsson c. n. 1), § 59).
pagina 3 di 4 Può esistere, inoltre, una vita familiare giuridicamente rilevante anche tra fratelli ( c. CP_3 Belgio, § 36; e c. Turchia, § 19) e tra zii e nipoti c. Reg 41- Per_8 Persona_9 CP_4 47). La Cort che i rapporti tra i maggiorenn oro genitori e fratelli costituiscono una vita familiare tutelata dall'articolo 8 anche qualora il maggiorenne non viva con i suoi genitori o con i suoi fratelli ( c. Francia, § 35) e si sia formato un distinto nucleo Per_10 familiare ( c. Belgio, § c. Francia, § 33) CP_3 Per_11
In conclusione, il respingimento della richiedente verso il Paese d'origine costituirebbe quindi una lesione della sua vita privata e familiare ormai consolidata in Italia, senza che sussistano ragioni di sicurezza naIOnale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, ostative al rilascio del permesso di soggiorno per proteIOne speciale ai sensi dell'art. 19 TUI, come modificato dal D.L. n. 130/2020, non avendo né la Commissione Territoriale nè la Questura fatto menIOne dell'esistenza di precedenti penali a carico dello stesso (cfr. anche certificati penali in atti).
All'esito di tale valutaIOne il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condiIOni per il rilascio del permesso di soggiorno per proteIOne speciale: l'assenza di precedenti penali, la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integraIOne messe a sua disposiIOne e l'esistenza sul territorio di legami familiari sono i termini del confronto che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violaIOne del rispetto della propria vita privata e familiare.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della proteIOne speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulaIOne successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificaIOni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentaIOne dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicaIOne al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutaIOne ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudiIO, e considerata la mancata costituIOne in giudiIO di parte resistente, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per proteIOne speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per proteIOne speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Bologna, così è deciso all'esito della camera di consiglio del 6.12.2024.
Si comunichi. Il Giudice est. Dott. Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
pagina 4 di 4
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10193/2023 promossa da: C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTANARI GIORGIA, Parte_1 C.F._1 iato i I 29 a RAVENNA presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 'avv. A DE
[...] domiciliati presso gli uffici di quest'ultima, siti a Bologna in via Testoni n. 6; RESISTENTI CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate il 9.10.2024; parte resistente ha concluso come da memoria di costituIOne.
Motivi della decisione Con atto depositato il 1.8.2023, il ricorrente, nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento notificatogli il 22.07.2023, con cui il Questore di Ravenna ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per proteIOne speciale ex art. 19 Dlgs. 268/98 presentata in data 21.10.2022. Il diniego del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'AmministraIOne motivato alla luce del parere sfavorevole reso della Commissione Territoriale, la quale ha ritenuto la documentaIOne prodotta dal ricorrente non idonea a comprovare il percorso di integraIOne necessario per il riconoscimento della proteIOne speciale alla luce dell'allora stato di inattività lavorativa del ricorrente. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando il proficuo percorso di integraIOne intrapreso in Italia ed i legami familiari sul territorio. Ha quindi chiesto il ricorrente nel presente giudiIO: in via principale e nel merito, annullare il provvedimento impugnato e di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a beneficiare della proteIOne speciale ex art. 19 comma 1.1 e 1.2 del D.lgs. 286/98. Il si è costituito per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Controparte_1 ch orso e la conferma del provvedimento impugnato. All'udienza del 23.11.2023 di fronte al giudice designato, il ricorrente ha reso in lingua italiana le seguenti dichiaraIOni: “D. Quando è arrivato in Italia? R. Nel gennaio 2022. Sono arrivato in barca dalla Tunisia. D. In Tunisia ha ancora dei familiari? R. Si, genitori e due fratelli piccoli. D. In Tunisia aveva studiato? R. Si, fino all'università. Ho lasciato al secondo anno. Volevo cambiare vita perché anche se avessi finito gli studi non avrei trovato lavoro. D. Qui in Italia ha familiari? R. Si, mio IO (fratello di mio padre). C'è anche mio fratello, siamo arrivati insieme. Viviamo tutti insieme: io, mio IO, sua moglie e mio fratello. D. Hanno dei titoli di soggiorno i suoi familiari? R. Mio IO è cittadino italiano, sua moglie è italiana e mio fratello è in attesa del provvedimento del Questore sulla domanda di proteIOne speciale. D. Quando ha iniziato a lavorare? R. Luglio agosto 2022, prima pagina 1 di 4 senza contratto in agricoltura e poi sono stato assunto in fabbrica. Ho anche lavorato in nero come lavapiatti in un ristorante. D. Attualmente è assunto con contratto a tempo determinato che scadrà a dicembre, giusto? R. Sì. Il datore di lavoro mi ha già detto che mi rinnoveranno il contratto. D. Più o meno quanto riesce a guadagnare mensilmente? R. Circa 500-700 euro al mese. Lavoro in una fabbrica per la frutta e dopo l'alluvione è calato un po' il lavoro. D. Ha delle spese per l'abitaIOne? R. No, ci pensano i miei zii. La casa dove viviamo è di proprietà della zia, quando posso contribuisco e partecipo alle spese. D. Ha svolto corsi di formaIOne o di volontariato? R. Ho studiato l'italiano e quando c'è stata l'alluvione a Conselice abbiamo dato una mano un po' a tutti. D. Ha mai avuto problemi con la giustizia? R. Una volta mi ha fermato la polizia quando c'è stata l'alluvione ma hanno fermato un po' tutti per i controlli. D. Ha problemi di salute? R. No, in Tunisia studiavo all'Università educaIOne fisica e facevo sempre i controlli. D. Ha relaIOni affettive importanti qui in Italia, oltre ai suoi familiari? R. No”. All'esito della suddetta udienza il giudice designato ha rinviato per discussione dinanzi al collegio all'udienza del 19.11.2024, udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c; scaduto il suddetto termine il Collegio ha posto la causa in decisione.
*** Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è prevenuta l'AmministraIOne resistente non siano condivisibili, sussistendo nel caso concreto i presupposti per il riconoscimento della proteIOne speciale. Va in primo luogo ricordato che con il DL 130/2020, conv. nella L. 137/2020 il legislatore ha modificato l'art. 19 D.lgs 286/98, il quale nella formulaIOne applicabile ratione temporis prevede al co. 1.1: “[….] Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradiIOne di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutaIOne di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violaIOni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio naIOnale comporti una violaIOne del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza naIOnale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di proteIOne della salute nel rispetto della ConvenIOne relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutaIOne del rischio di violaIOne di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio naIOnale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1 la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per proteIOne speciale. Ebbene, ritiene il Collegio che la proteIOne speciale contemplata nella nuova normativa ricalchi la precedente proteIOne umanitaria per integraIOne sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudiIO comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condiIOni di vita del richiedente in Italia e quelle a cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivaIOne dei diritti umani (cfr. Cass. 4455/2018:
“il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della proteIOne umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situaIOne di vulnerabilità personale”).Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di proteIOne complementare, è dunque necessaria la prova di una integraIOne effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo. Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della proteIOne umanitaria, l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13259/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestaIOne lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un livello d'integraIOne sociale, personale od anche lavorativa, dovendosi dar pagina 2 di 4 prova della realizzaIOne di un grado adeguato di integraIOne sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situaIOne alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche delle condiIOni di privaIOne dei diritti umani nel Paese di origine). In merito, la sentenza delle SeIOni Unite della CassaIOne n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della ConvenIOne europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposiIOne di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio naIOnale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio naIOnale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza naIOnale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di proteIOne della salute” (...) La proteIOne offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relaIOni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formaIOni sociali dove svolge la sua personalità” » .Ciò posto, non può dubitarsi che la disposiIOne de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per proteIOne speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violaIOne del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivaIOne dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di proteIOne complementare, è dunque necessaria la prova di un consolidato insediamento nel tessuto sociale del paese ospitante.
Invero, il ricorrente ha portato all' attenIOne del collegio elementi idonei a comprovare il suo inserimento lavorativo ed il proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, nonché un l'esistenza di significativi legami familiari in Italia.
Egli, di anni 23, giunto in Italia nel 2022, ha intrapreso sin da subito lo studio della lingua italiana, iscrivendosi al Centro Provinciale per l'istruIOne degli adulti di Lugo (cfr. attestato lingua italiana in atti). Ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa, nel settore dell'agricoltura, nel 2022 e ha proseguito a lavorare fino all'attualità: l'ultimo contratto in atti reca infatti la scadenza del 31.12.2024. I percepiti nel corso degli anni (circa euro 400,00 nel 2022, euro 5.500,00 nel 2023 ed euro 3.000,00 nel periodo che va da gennaio a settembre 2024), seppur modesti, attestano l'impegno profuso dal ricorrente nella ricerca di una sistemaIOne lavorativa e gli hanno comunque consentito di sostenere economicamente la famiglia in patria (cfr. certificato di stato sociale in atti). Il ricorrente inoltre ha importanti legami familiari in Italia ed infatti sul territorio risiede suo fratello, sig. il richiedente peraltro abita presso gli zii (cfr. dichiaraIOne di ospitalità della zia Persona_1 Sig. moglie dello IO Sig. . Persona_2 Persona_3
Si ricordi al riguardo che secondo la Corte europea dei diritti umani, l'esistenza o meno di una “vita familiare” è essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali ( e c. Italia [GC], § 140). La Corte, pertanto, in assenza di un Per_4 Per_5 riconoscimento gi ll e, esamina i legami familiari di fatto, come, per esempio, il fatto che i ricorrenti convivano ( e altri c. Irlanda, § 56). Altri fattori sono costituiti dalla Per_6 durata delle relaIOne e, in caso , dal fatto di aver manifestato il loro reciproco impegno concependo insieme dei figli (X, Y e Z c. Regno Unito, § 36). Nella causa Ahrens c. Germania, § 59, la Corte ha constatato l'assenza di una vita familiare di fatto in quanto la relaIOne tra la madre e il ricorrente era terminata all'incirca un anno prima del concepimento della figlia e i successivi rapporti erano stati esclusivamente di natura sessuale. Elemento essenziale della vita familiare è, invero, il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente ( c. Per_7 Belgio, § 31) e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia (Olsson c. n. 1), § 59).
pagina 3 di 4 Può esistere, inoltre, una vita familiare giuridicamente rilevante anche tra fratelli ( c. CP_3 Belgio, § 36; e c. Turchia, § 19) e tra zii e nipoti c. Reg 41- Per_8 Persona_9 CP_4 47). La Cort che i rapporti tra i maggiorenn oro genitori e fratelli costituiscono una vita familiare tutelata dall'articolo 8 anche qualora il maggiorenne non viva con i suoi genitori o con i suoi fratelli ( c. Francia, § 35) e si sia formato un distinto nucleo Per_10 familiare ( c. Belgio, § c. Francia, § 33) CP_3 Per_11
In conclusione, il respingimento della richiedente verso il Paese d'origine costituirebbe quindi una lesione della sua vita privata e familiare ormai consolidata in Italia, senza che sussistano ragioni di sicurezza naIOnale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, ostative al rilascio del permesso di soggiorno per proteIOne speciale ai sensi dell'art. 19 TUI, come modificato dal D.L. n. 130/2020, non avendo né la Commissione Territoriale nè la Questura fatto menIOne dell'esistenza di precedenti penali a carico dello stesso (cfr. anche certificati penali in atti).
All'esito di tale valutaIOne il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condiIOni per il rilascio del permesso di soggiorno per proteIOne speciale: l'assenza di precedenti penali, la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integraIOne messe a sua disposiIOne e l'esistenza sul territorio di legami familiari sono i termini del confronto che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violaIOne del rispetto della propria vita privata e familiare.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della proteIOne speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulaIOne successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificaIOni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentaIOne dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicaIOne al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutaIOne ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudiIO, e considerata la mancata costituIOne in giudiIO di parte resistente, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per proteIOne speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per proteIOne speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti. Bologna, così è deciso all'esito della camera di consiglio del 6.12.2024.
Si comunichi. Il Giudice est. Dott. Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
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