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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2024, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile – Procedure Concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa Floriana Lupo Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 70/2024 P.U. (Liquidazione Controllata), promosso da
nato a [...] il [...] (CF ) ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Meli Filippo Monsignore n. 7, rappresentato dall'avv. Irene Carta Cerrella
( Email_1
Ricorrente
Oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato
❖❖❖
Letto il ricorso iscritto a ruolo in data 22 marzo 2024, con cui ha chiesto l'apertura Parte_1 della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ex artt. 268 e ss. CCII;
visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 22 marzo 2024; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
ritenuto che
il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII); rilevato che la relazione del professionista nominato quale gestore della crisi dall'ODCEC di
Palermo, dott. , reca una valutazione positiva sulla completezza e Persona_1 l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (art. 269, comma 1, CCII); rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;
ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt.
268 e 269, CCII;
considerato che
va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza del debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
considerato che
il ricorrente non ha formulato richiesta di poter utilizzare i beni oggetto di liquidazione;
evidenziato che l'art. 150 CCII (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 5) prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
rilevato che, per il ruolo di liquidatore, va confermato il medesimo professionista già nominato quale gestore della crisi che risulta iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del
Ministro della giustizia 24 settembre 2014 n. 202;
ritenuto che
competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), CCII, nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
Dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di nato a [...] il Parte_1
14/02/1980 (CF ) ed ivi residente in [...], C.F._1
Nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Floriana Lupo;
Nomina
Liquidatore, il dott. con studio in Palermo, invitandolo: Persona_1
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1
D.Lgs. 159/2011;
2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
6) a completare l'inventario dei beni del debitore ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;
8) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);
Ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
Ordina la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
Demanda
al Giudice Delegato, sentito il Liquidatore e previa istanza del debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
Dispone che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza al debitore e per la comunicazione al
Liquidatore nominato.
Palermo, 26 marzo 2024
Il Giudice est. Il Presidente
Floriana Lupo Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Floriana Lupo e dal Presidente dott. Giuseppe Rini in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.