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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1433/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1433/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Calderone Domenico, Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fossati Massimo, CP_1 P.IVA_1
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 13.12.2024 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
12.12.2024).
OGGETTO: risarcimento danni da lesione personale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: nel merito:
pagina 1 di 16 1. accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, per tutti i danni subiti dall'attore in conseguenza dell'infortunio dedotto in giudizio e, conseguentemente,
2. condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare, a CP_1
favore dell'attore, la somma di € 84.274,40 o somma veriore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo ivi compreso il rimborso delle spese sostenute per CTU e CTP;
3. con vittoria di compensi e spese, oltre 15% per rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge. in via di stretto subordine
Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistere una corresponsabilità dell'appellante, ridurre la pretesa della domanda principale deducendo la percentuale di concorso del prevenuto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita;
Contrariis rejectis:
In via preliminare e/o pregiudiziale
Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di a contraddire sulla domanda CP_1
attorea, risultando sedente in Roma, Via S. Quasimodo n. 136, Controparte_2
il soggetto legittimato passivamente e, per l'effetto,
Respingere la domanda proposta dal sig. . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario e maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali.
In via istruttoria
Disporre CTU tesa ad accertare, previa disamina dell'inchiesta infortunio Spresal del 23/08/2016
(cfr. doc. 5 di controparte), nonché degli ulteriori documenti prodotti agli atti, se, mediante il corretto utilizzo della protezione rigida in plastica in dotazione alla macchina Makita LH1040F,
l'infortunio per cui è causa si sarebbe verificato ugualmente e con le stesse conseguenze dannose.
Nel merito
Respingere il gravame proposto dal sig. avverso la sentenza n. 314/2023, resa Parte_1
pagina 2 di 16 dal Tribunale di Ivrea, G.I. dott. Augusto Salustri, in data 6/04/2023, confermando la medesima in ogni statuizione.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario e maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
citava in giudizio la società chiedendone la condanna al Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza all'infortunio patito il 30.05.2016.
In particolare, l'attore rappresentava che:
- in data 30.05.2016 si era recato, in qualità di lavoratore autonomo, presso l'immobile sito in San
Maurizio C.se di proprietà della società convenuta, al fine di installare i coprifili esterni dei portoncini di ingresso dei vari alloggi dello stabile;
- per svolgere tale mansione aveva deciso di posizionare la postazione di lavoro all'interno dell'androne dell'edificio, ma – socio amministratore della Controparte_3 CP_4 gli aveva intimato di trasferire la postazione al di fuori dell'androne;
- si era quindi spostato all'esterno e, grazie alla prolunga fornita da (elettricista Parte_2
di fiducia del socio amministratore), aveva acceso la propria attrezzatura elettrica;
- intorno alle ore 14:30, a causa di una pioggia improvvisa, si era visto costretto, per terminare celermente il lavoro, a spostare i macchinari dentro l'androne dell'immobile;
- una volta ripreso a lavorare, la sega circolare ormai bagnata gli era caduta dalla mano causandogli l'amputazione del pollice, indice, medio, sub amputazione anulare e ferita apicale del mignolo della mano sx;
- trasferito immediatamente presso il CTO di Torino, erano seguiti tre interventi chirurgici;
- il suo medico legale aveva riconosciuto un'invalidità permanente pari al 25% oltre ad una prolungata inabilità temporanea;
- a fronte del sinistro, ai sensi dell'art. 13 D.Lvo 38/2000 e DM 12/7/2000, l' gli aveva CP_5 riconosciuto una rendita pari ad € 516,74 mensili a ristoro del danno biologico permanente.
In diritto l'attore rilevava che il contratto intercorso tra le parti aveva ad oggetto l'esecuzione di lavori edili in economia, era assimilabile al contratto di appalto per il quale trovava applicazione pagina 3 di 16 il D.lvo 81/2008 – c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a mente del quale:
- (art. 89) era committente il soggetto per conto del quale l'intera opera veniva realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;
- (art. 90) il committente che intendeva affidare la realizzazione di un'opera ad altri (ivi compresi i lavoratori autonomi) doveva attenersi alle misure di prevenzione e protezione di cui all'art. 15 del T.U. (incentrate sulla valutazione, prevenzione e limitazione del rischio nel luogo di lavoro in cui l'attività doveva essere svolta);
- (art. 64, c. 1, lett. A in relazione al punto 1.8.7.1. dell'allegato IV) in caso di prestazione all'aperto, il committente doveva predisporre luoghi di lavoro tali da proteggere i lavoratori contro gli agenti atmosferici.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità colposa del committente che si ingeriva nell'esecuzione del lavoro oggetto dell'appalto, l'attore prospettava la responsabilità della in quanto non aveva previamente verificato l'idoneità tecnica dell'artigiano in CP_1 ordine all'esecuzione dei lavori commissionati (c.d. culpa in eligendo) ed aveva reso specifiche direttive in riferimento alle modalità di esecuzione dei lavori (indicando l'area ove svolgerli, approntando l'allacciamento alla rete elettrica).
Entrambi questi elementi, a parere dell'attore, dovevano condurre alla declaratoria di responsabilità di per i danni patiti, con conseguente condanna al risarcimento che, già CP_1 detratto l'indennizzo , veniva quantificato in € 81.736,80 oltre spese mediche, CP_5
rivalutazione ed interessi.
In subordine, concludeva chiedendo che, ove ritenuta sussistente una sua corresponsabilità, venisse ridotto il quantum del risarcimento proporzionalmente al proprio concorso di colpa.
Si costituiva contestando la domanda attorea e negando la propria responsabilità in CP_1
ordine al sinistro.
Rilevava che il rapporto intercorso tra le parti non fosse riconducibile al contratto di appalto, non esistendo alcun vincolo contrattuale tra l'attore e la società convenuta. Esponeva piuttosto che:
pagina 4 di 16 - nel maggio 2015, aveva commissionato alla società CP_1 Controparte_6
la fornitura dei portoncini blindati di accesso alle singole unità abitative del condominio
[...]
sito in San Maurizio C.se.;
- aveva successivamente inviato in loco un proprio incaricato per eseguire la CP_2
lavorazione che, però, non era stata terminata in quanto la rifilatura dei coprifili dei portoncini era stata considerata attività più sicura se effettuata in officina;
- solo a seguito di numerosi rinvii, aveva comunicato di aver affidato all'attore CP_2
il compito di completare il lavoro dei portoncini dello stabile. Parte_1
Quanto al giorno dell'incidente, deduceva che il socio aveva convenuto con CP_3 Parte_1
l'opportunità di posizionare la postazione di lavoro al di fuori dell'edificio in modo da
[...]
utilizzare la sega circolare senza creare alcun pericolo alla sicurezza dei condomini già residenti nello stabile. Non era vero che avesse messo a disposizione strumentazione di lavoro CP_1
(cavo elettrico).
Così ricostruito l'accaduto, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva non CP_1
essendo sorto alcun vincolo contrattuale tra le parti in causa e non avendo rilievo alcuno né
l'iniziativa di (socio circa l'indicazione della collocazione della postazione CP_3 CP_1 di lavoro dell'attore, né l'ausilio spontaneamente fornito dall'elettricista che aveva Parte_2
prestato la prolunga al fine di attivare la sega circolare di . Parte_1
Riteneva quindi che la domanda risarcitoria dovesse piuttosto essere indirizzata alla CP_2
unico soggetto legittimato in forza del rapporto contrattuale di committenza intercorso con
[...]
l'attore.
In subordine, ove rinvenuta la responsabilità della società convenuta, segnalava alcuni elementi tali per cui ritenere applicabile l'art. 1227 c.c., e segnatamente:
- aveva rimosso, come rilevato dagli ispettori dell'Asl TO4 intervenuti sul Parte_1
luogo il giorno del sinistro, la protezione della sega circolare;
- l'operazione di rifilatura dei coprifili dei portoncini avrebbe dovuto essere eseguita, come ritenuto dal primo tecnico inviato dalla all'interno di un'officina a ciò preposta. CP_2
pagina 5 di 16 Contestava infine il quantum debeatur essendo eccessivi i postumi invalidanti dedotti ed essendo carenti gli elementi di prova a supporto della domanda.
Sulla sentenza di primo grado.
Esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, istruita la causa mediante prove orali e CTU medico-legale, con sentenza n. 324/2023, pubblicata in data 11.04.2023, il Tribunale di Ivrea rigettava le domande attoree, compensando integralmente le spese di lite stante l'oggettiva controvertibilità delle questioni trattate.
Innanzitutto, il Tribunale dava atto che la prestazione lavorativa (installazione di coprifili esterni dei portoncini di ingresso) afferiva ad un rapporto contrattuale avente quale unica controparte la società che a sua volta era obbligata quale appaltatrice nei confronti Controparte_2
della committente CP_1
La ricostruzione dei vari rapporti contrattuali sorti tra le parti risultava documentalmente provata e nemmeno contestata dall'attore.
Ciò posto, richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di danni cagionati a terzi durante l'esecuzione delle opere appaltate, il Tribunale riteneva che l'istruttoria svolta consentisse di ricostruire la vicenda in modo tale da stimare insussistente la responsabilità della convenuta, dovendosi escludere che integrassero “ingerenze” rispetto al lavoro svolto dall'attore l'invito del committente di spostare la postazione di rifilatura all'esterno dell'edificio ed il prestito della prolunga da parte di per accendere la sega circolare. Parte_2
In primo luogo, il Tribunale rilevava che non vi era prova che il committente si fosse indebitamente ingerito nell'esecuzione dei lavori, imponendo di posizionare la postazione di lavoro all'esterno.
Nessun testimone aveva assistito al colloquio tra ed e Parte_1 Controparte_3 nessuna ammissione dei fatti era risultata all'esito dell'interrogatorio formale di quest'ultimo.
Aggiungeva che era un lavoratore autonomo, non soggiaceva ad alcun vincolo Parte_1
di dipendenza nei confronti della e, tenuto conto delle sue specifiche conoscenze, CP_1
pagina 6 di 16 avrebbe dovuto rifiutarsi di eseguire la lavorazione all'esterno ove tale postazione fosse stata ritenuta non sicura.
Rilevava che il sinistro non fosse stato causato dalla postazione di lavoro in quanto tale ma dal bagnamento delle superfici dei coprifili e del piano di lavoro, circostanze causalmente determinati rispetto alle quali non vi era né allegazione né prova che avesse posto in CP_1 essere un'indebita ingerenza.
In effetti la scelta di riprendere il lavoro all'interno dell'androne dell'edificio a seguito del forte rovescio temporalesco era da ricondurre unicamente alla volontà dell'attore, il quale avrebbe dovuto avere piena contezza dei pericoli connessi all'utilizzo del macchinario a fronte di un suo precedente bagnamento.
Ancora, non vi era prova che avesse posto in essere “pressioni” affinché il lavoro CP_1
venisse comunque ultimato, mancando un concreto riscontro probatorio di tale forma di pressione sia in termini generali sia al momento del trasferimento del banco di lavoro all'interno dell'androne condominiale.
Sul giudizio di appello.
proponeva tempestivo gravame rassegnando le conclusioni riportate in Parte_1
epigrafe si costituiva in appello instando per il rigetto del gravame. CP_1
Esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 12.12.2024 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data
13.12.2024 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso che sia stata provata l'ingerenza della CP_1
pagina 7 di 16 Ritiene per contro che le risultanze istruttorie avrebbero dovuto imporre una conclusione diametralmente opposta.
In particolare il Tribunale non avrebbe considerato che il luogo del sinistro al momento dei fatti fosse ancora un cantiere in quanto si stavano ultimando le opere commissionate da CP_1
Tale circostanza spiegherebbe la presenza sui luoghi di e di Controparte_3 [...]
(soci-amministratori di , presenza necessaria per impartire direttive, Per_1 CP_1
supervisionare e coordinare i lavori.
Aggiunge che in sede di interrogatorio formale aveva riconosciuto la Controparte_3 presenza sui luoghi dell'artigiano incaricato dei lavori elettrici ( ) e che tale Parte_2
artigiano aveva in uso un box per lo stoccaggio delle merci, ritenendo evidente che le merci stoccate servissero per i lavori in via di ultimazione nel Condominio.
Ritiene parimenti evidente che, in questo contesto, dovesse ricevere ed abbia Parte_1
ricevuto direttive non dalla (non presente in loco) ma dai soci della CP_2 CP_1
Osserva che tale circostanza sia dimostrata confrontando il verbale di s.i.t. di del CP_3
29.06.2016 (ove aveva riconosciuto di avere indicato a una CP_3 Parte_1
postazione esterna al Condominio ove svolgere il lavoro di rifilatura dei copri filo) con le successive dichiarazioni rilasciate all'udienza del 16.06.2021 (in cui lo stesso aveva CP_3
ritrattato le sue iniziali dichiarazioni negando di avere impartito ordini a ). Parte_1
Deduce che il Tribunale non abbia neanche tenuto conto di quanto dichiarato dal secondo socio amministratore , il quale aveva dichiarato al personale dello S.S.PRE.AL Persona_1
(doc. 5) di essersi recato in loco per accertarsi che avesse rispettato Parte_1
l'appuntamento preso una settimana prima al telefono.
Rileva che il rapporto lavorativo si era svolto in tale contesto.
Si duole che il Tribunale non abbia considerato le ragioni per le quali aveva Parte_1 prescelto di lavorare nell'atrio condominiale: come già dichiarato all'ASL 4, Parte_1
aveva ritenuto più sicuro lavorare al coperto atteso che il tempo era incerto.
pagina 8 di 16 Ritiene quindi che il Tribunale avrebbe dovuto considerare come una vera e propria imposizione l'individuazione della postazione lavorativa, deponendo in tal senso plurimi elementi di prova:
- presenza nel Condominio di entrambe i soci amministratori della CP_1
- presenza in loco di un altro artigiano intento a lavorare (sig. ); Parte_2
- assenza di personale della che potesse impartire direttive;
CP_7
- richiesta di di lavorare al coperto a fronte delle precarie condizioni meteo;
Parte_1
- richiesta di di lavorare all'esterno nonostante le diverse richieste del lavoratore;
CP_1
- percepibilità da parte degli amministratori della delle possibili situazioni di pericolo CP_1 nel lavoro all'esterno;
- urgenza per che i lavori venissero finiti quel giorno come desumibie dai solleciti CP_1
inviati a e dalle stesse dichiarazioni del socio (che si era recato in loco CP_2 Per_1 proprio per assicurarsi che venisse rispettato l'appuntamento fissato).
Ad avviso dell'appellante ad analoga conclusione si sarebbe dovuti giungere valorizzando l'avvenuto prestito della prolunga da parte del sig. – elettricista di fiducia del socio Parte_2
Occhiena – al fine di consentire l'attivazione dell'apparecchiatura elettronica del lavoratore, venendo in rilievo un elemento che avvalorerebbe la tesi sia dell'imposizione sia del supporto offerto al lavoratore e quindi dell'ingerenza di nella scelta di fare eseguire i lavori CP_1 all'esterno.
Secondo l'appellante sarebbe quindi evidente l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento.
Ne conseguirebbe la violazione da parte del Tribunale dei principi individuati dalla Corte di
Cassazione in ordine alla normativa applicabile al committente in materia di sicurezza sul lavoro di cui al T.U. n. 81 del 2008, a mente della quale sul committente grava l'obbligo di scegliere adeguatamente l'impresa incaricata di svolgere il lavoro, sicché, ove non adempiuto correttamente tale obbligo, la stessa sarà chiamata a rispondere dell'infortunio del lavoratore o del prestatore d'opera nel caso in cui si sia ingerita nell'esecuzione dei lavori.
Con il secondo motivo deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che (a) il lavoratore, tenuto conto delle sue specifiche competenze, avrebbe dovuto valutare la pagina 9 di 16 sicurezza delle condizioni di lavoro, (b) la decisione di ritrasferire il lavoro all'interno è ascrivibile esclusivamente al lavoratore, (c) non vi è prova delle pressioni esercitate da CP_1
affinché il lavoro venisse ultimato in tempi brevi.
[...]
In specie deduce che la sua condotta sia stata tutt'altro che negligente, avendo da subito rappresentato l'opportunità di lavorare al coperto per ragioni di sicurezza.
Si duole quindi che il Tribunale non abbia adeguatamente considerato che cosa avesse causato il bagnamento della strumentazione di lavoro e dei coprifili, atteso che tale bagnamento non si sarebbe verificato se non avesse scelto di fare eseguire i lavori all'esterno. CP_1
La causa dell'infortunio non sarebbe quindi rappresentata (come ritenuto dal Tribunale) dal fatto che il lavoratore avesse deciso di ritrasferirsi al coperto, quanto piuttosto che avesse CP_1 inizialmente imposto di lavorare all'aperto.
Sarebbe anche errata la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che non vi sia prova della pressione esercitata da affinché i lavori venissero ultimati celermente. CP_1
Deduce in proposito che la “pressione” fosse iniziata ben prima della giornata del 30.05.2016, come desumibile dall' “ultimatum” impartito da a (doc. 5, all. 3). CP_1 CP_2
Osserva che è in questo contesto che si era trovato ad operare, dovendo lo Parte_1 stesso necessariamente svolgere i lavori entro la giornata “per non sfigurare con che gli CP_2 forniva il lavoro”.
Deduce infine che, pur volendo ritenere sussistente una condotta colposa del lavoratore o la sua inadeguatezza a svolgere i lavori commissionati, il Tribunale avrebbe comunque dovuto valorizzare la responsabilità di che da una parte ha consentito lo svolgimento di lavori CP_1 da parte di soggetto non idoneo e dall'altra si è ingerita nell'organizzazione del lavoro.
II) Difese di CP_1
Quanto al primo motivo rileva che lo stesso muova da un'errata premessa, tale CP_1 essendo la pretesa dell'appellante di inquadrare l'azione risarcitoria nell'ambito del rapporto di committenza, con le conseguenze giuridiche da esso derivanti sotto il profilo della sicurezza sul lavoro.
pagina 10 di 16 In proposito ribadisce che dai documenti prodotti in primo grado (parte convenuta docc. da 1 a
14 il cui contenuto è stato analiticamente illustrato nella comparsa in appello) risulti evidente l'assenza di un rapporto contrattuale di committenza/appalto tra e , CP_1 Parte_1 come d'altro canto ritenuto pacifico dal Tribunale e non oggetto di gravame.
Il rapporto di committenza sarebbe invece sorto tra l'attore e la stessa unico CP_2 soggetto nei cui confronti avrebbe dovuto essere proposta l'azione risarcitoria.
Ribadisce quindi che:
- sarebbe del tutto irrilevante l'invito (non già l'imposizione) rivolto a di Parte_1 collocare la postazione del lavoro al di fuori del Condominio (a fronte dell'esigenza di preservare i condomini da eventuali pericoli derivanti dall'utilizzo di una sega circolare in un androne condominiale abitato);
- non sarebbe vero che in loco fosse ancora presente il cantiere, che la presenza dei soci della fosse per l'appunto dovuta alla presenza del cantiere da loro diretto, essendo l'invito a CP_1 spostarsi all'esterno dovuto a mere ragioni di comune prudenza e non di direzione dei lavori;
- difetterebbero quindi elementi presuntivi, gravi precisi e concordanti a sostegno della tesi prospettata da parte attrice-appellante, smentita peraltro dalle produzioni documentali in atti.
Quanto al secondo motivo ritiene corretto il rilievo attribuito dal Tribunale alla condotta dalla stessa parte lesa.
Osserva che la condotta estremamente imprudente di abbia avuto efficacia Parte_1 causale esclusiva nella determinazione dell'evento e ribadisce che gli Ispettori dell'ASL TO4 intervenuti nell'immediatezza del sinistro avevano rinvenuto la sega circolare utilizzata da priva della copertura in plastica della lama, della quale la medesima doveva Parte_1
essere ex lege provvista.
Lo stesso GIP che si è pronunciato a seguito di opposizione all'archiviazione ha rilevato che il sinistro (scivolamento della mano sinistra verso la lama) non fosse dipeso direttamente dagli agenti atmosferici ma dalla leggerezza dell'infortunato che, prima di porre sul piano di lavoro il coprifilo, non si era premurato di asciugarlo evitando così l'anomalo scivolamento, operazione rientrante nelle sue mansioni e posta in essere, trattandosi di lavoratore autonomo, al di fuori dal pagina 11 di 16 controllo/direzione di altri soggetti (doc.18 allegato alla comparsa conclusionale di primo grado formatosi successivamente allo spirare dei termini ex art. 183 c.p.c.).
Ribadisce nuovamente che:
- la lavorazione non avrebbe dovuto essere eseguita al di fuori dello stabilimento della CP_2
(come già ritenuto dal precedente tecnico incaricato da quest'ultima);
[...]
- sarebbe stata necessaria la compresenza di un tecnico e di un aiutante (come comprovato dal fatto che dopo l'incidente, avesse richiesto l'intervento del sig. , CP_2 Per_2 unitamente ad un'altra persona di sua fiducia).
Ripropone quindi le difese e le eccezioni già articolate nel primo grado di giudizio e rimaste assorbite per effetto della pronuncia del Tribunale in relazione al quantum debeatur ed alla necessità di scorporare dal danno le somme già percepite dall' CP_5
III) Decisione della Corte.
1) Non vi è impugnazione in ordine ai principi di diritto richiamati dal Tribunale, ritenuti valevoli anche con riferimento al D.lvo n. 81/2008 ed in virtù dei quali il Tribunale ha affermato che sia astrattamente configurabile una responsabilità del committente solamente qualora lo stesso:
- si sia ingerito nei lavori sino a ridurre il prestatore d'opera a rango di nudus minister;
- incorra in culpa in eligendo;
- si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire.
Il gravame riguarda piuttosto la concreta ricorrenza di siffatte ipotesi avuto riguardo agli elementi di prova complessivamente acquisiti.
Ciò premesso, il primo ed il secondo motivo di appello devono essere esaminati congiuntamente e sono nel loro complesso infondati.
2) Non è condivisibile l'assunto di parte appellante secondo il quale vi sarebbero in atti elementi di prova idonei a dimostrare che il cantiere e/o un mini cantiere fosse ancora allestito e “diretto” con la supervisione dei soci amministratore della CP_1
pagina 12 di 16 In effetti la presenza dei due soci amministratori della non è stata fissa durante la CP_1
mattinata (non vi è prova di sorta in tal senso) essendosi recato in loco al solo scopo di CP_3
consentire a di accedere al condominio. Parte_1
Per contro giunto in un secondo momento, si era recato nel condominio (per poi Per_1
allontanarsene) solo per verificare che avesse rispettato l'appuntamento. Parte_1
Parimenti priva di rilevanza la circostanza che il sig. avesse in uso un box per lo Parte_2
stoccaggio di merci, non essendovi prova che tale lo stoccaggio fosse in qualche modo riconducibile alla e soprattutto ad un cantiere ancora in essere. CP_1
Parimenti, al di là delle allegazioni attoree, non vi è prova che i soci della fossero CP_1
intenti a dirigere le eventuali lavorazioni ancora in corso nel condominio.
3) Ad ogni modo è priva di effettiva rilevanza decisoria la circostanza che al momento dei lavori sui luoghi non fosse più allestito un cantiere e/o un mini-cantiere e che fosse stato già costituito il
Condominio.
Ciò che piuttosto rileva è l'accertamento che la fosse comunque l'effettivo CP_1 committente “finale” dell'opera, che fosse quanto meno consapevole che il personale incaricato dalla società si sarebbe recato sui luoghi per ultimare il lavoro (circostanze queste CP_2
ultime a ben vedere pacifiche), che la stessa si fosse ingerita nei lavori ed avesse CP_1 imposto tempistiche “serrate” nell'esecuzione degli stessi.
4) Deve escludersi che vi sia prova in atti che l'individuazione della postazione di lavoro sia frutto di un'imposizione della CP_1
L'appellante trascura infatti quanto puntualmente rilevato dal Tribunale, ovverosia che nessuno ha assistito al colloquio occorso tra ed e che le Parte_1 Controparte_3
dichiarazioni rilasciate dallo stesso al personale SS.Presal, trattandosi di Parte_1
dichiarazioni provenienti dalla stessa parte attrice, non hanno valore probatorio ai fini della decisione.
Non è neanche corretto che abbia ammesso in sede di S.i.t. che Controparte_3
l'individuazione della postazione di lavoro sia stata frutto di un'imposizione, avendo egli riferito pagina 13 di 16 in quella sede che tale individuazione fosse stata concordata tra le parti (quindi non imposta) tenuto conto del fatto che il condominio era già abitato.
In difetto di impugnazione dei principi di diritto affermati dal Tribunale è pur sempre necessaria, per la configurabilità di una responsabilità di quale committente, “un'imposizione” in CP_1
relazione all'individuazione della postazione di lavoro, non potendosi tale imposizione ritenersi integrata in caso di mero “accordo”.
Si osserva oltre tutto che la scelta concordata, a fronte di un condominio già parzialmente abitato, era tutt'altro che irragionevole e la mera offerta di una prolunga della corrente non può integrare ingerenza nella prestazione eseguita dal lavoratore autonomo e tanto meno nella successiva decisione di riprendere il lavoro con il materiale bagnato.
5) Si ritiene condivisibile il rilievo del Tribunale secondo cui l'iniziale individuazione della postazione di lavoro non sia stata la causa del sinistro.
E' innegabile il fatto che il sinistro non sia stato causato né dall'iniziale scelta della postazione di lavoro, né dal suo successivo spostamento in area coperta, quanto piuttosto dalla decisione di di riprendere il lavoro, una volta al coperto, prima di avere asciugato Parte_1
adeguatamente il materiale e gli strumenti di lavoro.
Trattasi di scelta presa in totale autonomia dal lavoratore autonomo, non essendo stata neanche dedotta la presenza di un referente che abbia imposto l'immediata ripresa del lavoro. CP_1
6) Non è infine condivisibile il rilievo di parte appellante secondo il quale il lavoratore avesse ricevuto pressioni per ultimare a tutti i costi i lavori in giornata.
E' documentato che i lavori commissionati da avrebbero dovuto essere portati a CP_1 termine da già nell'anno precedente (2015), che ne abbia ripetutamente CP_2 CP_1 sollecitato l'ultimazione paventando la sospensione dei pagamenti ed il ricorso ad altre imprese
(mail prodotte da parte convenuta su docc. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14).
E' quindi evidente che fosse parzialmente inadempiente alle obbligazioni assunte. CP_2
E' parimenti evidente l'esigenza della di vedere ultimati i lavori atteso il ritardo CP_1 maturato da la “chiusura” del cantiere e l'avvenuta vendita di alcuni appartamenti, CP_2
pagina 14 di 16 come del resto è reso palese dallo stesso fatto che il socio si fosse recato in Persona_1 mattinata sul posto per verificare che l'appuntamento concordato venisse effettivamente rispettato.
Ciò peraltro non consente di ritenere indiziariamente dimostrato che il lavoro dovesse essere finito in giornata, che avesse impartito un siffatto ultimatum al lavoratore e CP_1 soprattutto che il lavoro dovesse essere “ripreso”, senza preventiva asciugatura degli strumenti di lavoro e dei coprifili.
Altro in effetti è l'interesse ad una celere ultimazione dell'opera a fronte dei ritardi già maturati altro è l'imposizione di tempistiche lavorative idonee ad incidere sulla sicurezza del lavoro, oltre tutto a fronte di eventi sopravvenuti nel corso della lavorazione rispetto ai quali il lavoratore ha agito in totale autonomia.
Non a caso è lo stesso ad avere allegato che l'urgenza era quella di “non Parte_1 sfigurare con la che gli forniva il lavoro”, non essendovi per contro in atti alcuna CP_2
allegazione e prova che fosse stata ad esigere la ripresa del lavoro pur se resa edotta CP_1 dell'evento atmosferico e del fatto che le attrezzature ed i materiali si erano bagnati.
7) Non può infine ragionevolmente ascriversi alla la negligente scelta del prestatore CP_1
d'opera.
Da una parte si rileva che il rapporto contrattuale è stato intrattenuto da con altra CP_1 società appaltatrice sicché la scelta operata da afferisce all'individuazione del suo CP_1 appaltatore non del lavoratore autonomo designato dall'appaltatore per l'ultimazione dei lavori.
Sicché a ben vedere la culpa in eligendo nel caso di specie sarebbe tutt'al più ascrivibile all'appaltatore.
Dall'altra perché, ove in ipotesi non fosse stato in grado di svolgere Parte_1
adeguatamente la prestazione lavorativa, lo stesso, quale lavoratore autonomo, avrebbe semplicemente dovuto declinare l'incarico.
pagina 15 di 16 In definitiva la culpa in eligendo non può rilevare in caso di danni arrecati dal lavoratore autonomo a sé medesimo in assenza di un vincolo di subordinazione e quindi con piena facoltà di non dare seguito all'incarico.
8) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in Parte_1
favore di CP_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22, esclusa la maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali in quanto non operativa.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è Parte_1
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_1
€ 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17/12/2024
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1433/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Calderone Domenico, Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fossati Massimo, CP_1 P.IVA_1
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 13.12.2024 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
12.12.2024).
OGGETTO: risarcimento danni da lesione personale
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: nel merito:
pagina 1 di 16 1. accertare e dichiarare la responsabilità della in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, per tutti i danni subiti dall'attore in conseguenza dell'infortunio dedotto in giudizio e, conseguentemente,
2. condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare, a CP_1
favore dell'attore, la somma di € 84.274,40 o somma veriore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo ivi compreso il rimborso delle spese sostenute per CTU e CTP;
3. con vittoria di compensi e spese, oltre 15% per rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge. in via di stretto subordine
Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistere una corresponsabilità dell'appellante, ridurre la pretesa della domanda principale deducendo la percentuale di concorso del prevenuto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adita;
Contrariis rejectis:
In via preliminare e/o pregiudiziale
Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di a contraddire sulla domanda CP_1
attorea, risultando sedente in Roma, Via S. Quasimodo n. 136, Controparte_2
il soggetto legittimato passivamente e, per l'effetto,
Respingere la domanda proposta dal sig. . Parte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario e maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali.
In via istruttoria
Disporre CTU tesa ad accertare, previa disamina dell'inchiesta infortunio Spresal del 23/08/2016
(cfr. doc. 5 di controparte), nonché degli ulteriori documenti prodotti agli atti, se, mediante il corretto utilizzo della protezione rigida in plastica in dotazione alla macchina Makita LH1040F,
l'infortunio per cui è causa si sarebbe verificato ugualmente e con le stesse conseguenze dannose.
Nel merito
Respingere il gravame proposto dal sig. avverso la sentenza n. 314/2023, resa Parte_1
pagina 2 di 16 dal Tribunale di Ivrea, G.I. dott. Augusto Salustri, in data 6/04/2023, confermando la medesima in ogni statuizione.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario e maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
citava in giudizio la società chiedendone la condanna al Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza all'infortunio patito il 30.05.2016.
In particolare, l'attore rappresentava che:
- in data 30.05.2016 si era recato, in qualità di lavoratore autonomo, presso l'immobile sito in San
Maurizio C.se di proprietà della società convenuta, al fine di installare i coprifili esterni dei portoncini di ingresso dei vari alloggi dello stabile;
- per svolgere tale mansione aveva deciso di posizionare la postazione di lavoro all'interno dell'androne dell'edificio, ma – socio amministratore della Controparte_3 CP_4 gli aveva intimato di trasferire la postazione al di fuori dell'androne;
- si era quindi spostato all'esterno e, grazie alla prolunga fornita da (elettricista Parte_2
di fiducia del socio amministratore), aveva acceso la propria attrezzatura elettrica;
- intorno alle ore 14:30, a causa di una pioggia improvvisa, si era visto costretto, per terminare celermente il lavoro, a spostare i macchinari dentro l'androne dell'immobile;
- una volta ripreso a lavorare, la sega circolare ormai bagnata gli era caduta dalla mano causandogli l'amputazione del pollice, indice, medio, sub amputazione anulare e ferita apicale del mignolo della mano sx;
- trasferito immediatamente presso il CTO di Torino, erano seguiti tre interventi chirurgici;
- il suo medico legale aveva riconosciuto un'invalidità permanente pari al 25% oltre ad una prolungata inabilità temporanea;
- a fronte del sinistro, ai sensi dell'art. 13 D.Lvo 38/2000 e DM 12/7/2000, l' gli aveva CP_5 riconosciuto una rendita pari ad € 516,74 mensili a ristoro del danno biologico permanente.
In diritto l'attore rilevava che il contratto intercorso tra le parti aveva ad oggetto l'esecuzione di lavori edili in economia, era assimilabile al contratto di appalto per il quale trovava applicazione pagina 3 di 16 il D.lvo 81/2008 – c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a mente del quale:
- (art. 89) era committente il soggetto per conto del quale l'intera opera veniva realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;
- (art. 90) il committente che intendeva affidare la realizzazione di un'opera ad altri (ivi compresi i lavoratori autonomi) doveva attenersi alle misure di prevenzione e protezione di cui all'art. 15 del T.U. (incentrate sulla valutazione, prevenzione e limitazione del rischio nel luogo di lavoro in cui l'attività doveva essere svolta);
- (art. 64, c. 1, lett. A in relazione al punto 1.8.7.1. dell'allegato IV) in caso di prestazione all'aperto, il committente doveva predisporre luoghi di lavoro tali da proteggere i lavoratori contro gli agenti atmosferici.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità colposa del committente che si ingeriva nell'esecuzione del lavoro oggetto dell'appalto, l'attore prospettava la responsabilità della in quanto non aveva previamente verificato l'idoneità tecnica dell'artigiano in CP_1 ordine all'esecuzione dei lavori commissionati (c.d. culpa in eligendo) ed aveva reso specifiche direttive in riferimento alle modalità di esecuzione dei lavori (indicando l'area ove svolgerli, approntando l'allacciamento alla rete elettrica).
Entrambi questi elementi, a parere dell'attore, dovevano condurre alla declaratoria di responsabilità di per i danni patiti, con conseguente condanna al risarcimento che, già CP_1 detratto l'indennizzo , veniva quantificato in € 81.736,80 oltre spese mediche, CP_5
rivalutazione ed interessi.
In subordine, concludeva chiedendo che, ove ritenuta sussistente una sua corresponsabilità, venisse ridotto il quantum del risarcimento proporzionalmente al proprio concorso di colpa.
Si costituiva contestando la domanda attorea e negando la propria responsabilità in CP_1
ordine al sinistro.
Rilevava che il rapporto intercorso tra le parti non fosse riconducibile al contratto di appalto, non esistendo alcun vincolo contrattuale tra l'attore e la società convenuta. Esponeva piuttosto che:
pagina 4 di 16 - nel maggio 2015, aveva commissionato alla società CP_1 Controparte_6
la fornitura dei portoncini blindati di accesso alle singole unità abitative del condominio
[...]
sito in San Maurizio C.se.;
- aveva successivamente inviato in loco un proprio incaricato per eseguire la CP_2
lavorazione che, però, non era stata terminata in quanto la rifilatura dei coprifili dei portoncini era stata considerata attività più sicura se effettuata in officina;
- solo a seguito di numerosi rinvii, aveva comunicato di aver affidato all'attore CP_2
il compito di completare il lavoro dei portoncini dello stabile. Parte_1
Quanto al giorno dell'incidente, deduceva che il socio aveva convenuto con CP_3 Parte_1
l'opportunità di posizionare la postazione di lavoro al di fuori dell'edificio in modo da
[...]
utilizzare la sega circolare senza creare alcun pericolo alla sicurezza dei condomini già residenti nello stabile. Non era vero che avesse messo a disposizione strumentazione di lavoro CP_1
(cavo elettrico).
Così ricostruito l'accaduto, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva non CP_1
essendo sorto alcun vincolo contrattuale tra le parti in causa e non avendo rilievo alcuno né
l'iniziativa di (socio circa l'indicazione della collocazione della postazione CP_3 CP_1 di lavoro dell'attore, né l'ausilio spontaneamente fornito dall'elettricista che aveva Parte_2
prestato la prolunga al fine di attivare la sega circolare di . Parte_1
Riteneva quindi che la domanda risarcitoria dovesse piuttosto essere indirizzata alla CP_2
unico soggetto legittimato in forza del rapporto contrattuale di committenza intercorso con
[...]
l'attore.
In subordine, ove rinvenuta la responsabilità della società convenuta, segnalava alcuni elementi tali per cui ritenere applicabile l'art. 1227 c.c., e segnatamente:
- aveva rimosso, come rilevato dagli ispettori dell'Asl TO4 intervenuti sul Parte_1
luogo il giorno del sinistro, la protezione della sega circolare;
- l'operazione di rifilatura dei coprifili dei portoncini avrebbe dovuto essere eseguita, come ritenuto dal primo tecnico inviato dalla all'interno di un'officina a ciò preposta. CP_2
pagina 5 di 16 Contestava infine il quantum debeatur essendo eccessivi i postumi invalidanti dedotti ed essendo carenti gli elementi di prova a supporto della domanda.
Sulla sentenza di primo grado.
Esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, istruita la causa mediante prove orali e CTU medico-legale, con sentenza n. 324/2023, pubblicata in data 11.04.2023, il Tribunale di Ivrea rigettava le domande attoree, compensando integralmente le spese di lite stante l'oggettiva controvertibilità delle questioni trattate.
Innanzitutto, il Tribunale dava atto che la prestazione lavorativa (installazione di coprifili esterni dei portoncini di ingresso) afferiva ad un rapporto contrattuale avente quale unica controparte la società che a sua volta era obbligata quale appaltatrice nei confronti Controparte_2
della committente CP_1
La ricostruzione dei vari rapporti contrattuali sorti tra le parti risultava documentalmente provata e nemmeno contestata dall'attore.
Ciò posto, richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di danni cagionati a terzi durante l'esecuzione delle opere appaltate, il Tribunale riteneva che l'istruttoria svolta consentisse di ricostruire la vicenda in modo tale da stimare insussistente la responsabilità della convenuta, dovendosi escludere che integrassero “ingerenze” rispetto al lavoro svolto dall'attore l'invito del committente di spostare la postazione di rifilatura all'esterno dell'edificio ed il prestito della prolunga da parte di per accendere la sega circolare. Parte_2
In primo luogo, il Tribunale rilevava che non vi era prova che il committente si fosse indebitamente ingerito nell'esecuzione dei lavori, imponendo di posizionare la postazione di lavoro all'esterno.
Nessun testimone aveva assistito al colloquio tra ed e Parte_1 Controparte_3 nessuna ammissione dei fatti era risultata all'esito dell'interrogatorio formale di quest'ultimo.
Aggiungeva che era un lavoratore autonomo, non soggiaceva ad alcun vincolo Parte_1
di dipendenza nei confronti della e, tenuto conto delle sue specifiche conoscenze, CP_1
pagina 6 di 16 avrebbe dovuto rifiutarsi di eseguire la lavorazione all'esterno ove tale postazione fosse stata ritenuta non sicura.
Rilevava che il sinistro non fosse stato causato dalla postazione di lavoro in quanto tale ma dal bagnamento delle superfici dei coprifili e del piano di lavoro, circostanze causalmente determinati rispetto alle quali non vi era né allegazione né prova che avesse posto in CP_1 essere un'indebita ingerenza.
In effetti la scelta di riprendere il lavoro all'interno dell'androne dell'edificio a seguito del forte rovescio temporalesco era da ricondurre unicamente alla volontà dell'attore, il quale avrebbe dovuto avere piena contezza dei pericoli connessi all'utilizzo del macchinario a fronte di un suo precedente bagnamento.
Ancora, non vi era prova che avesse posto in essere “pressioni” affinché il lavoro CP_1
venisse comunque ultimato, mancando un concreto riscontro probatorio di tale forma di pressione sia in termini generali sia al momento del trasferimento del banco di lavoro all'interno dell'androne condominiale.
Sul giudizio di appello.
proponeva tempestivo gravame rassegnando le conclusioni riportate in Parte_1
epigrafe si costituiva in appello instando per il rigetto del gravame. CP_1
Esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 12.12.2024 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data
13.12.2024 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da . Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso che sia stata provata l'ingerenza della CP_1
pagina 7 di 16 Ritiene per contro che le risultanze istruttorie avrebbero dovuto imporre una conclusione diametralmente opposta.
In particolare il Tribunale non avrebbe considerato che il luogo del sinistro al momento dei fatti fosse ancora un cantiere in quanto si stavano ultimando le opere commissionate da CP_1
Tale circostanza spiegherebbe la presenza sui luoghi di e di Controparte_3 [...]
(soci-amministratori di , presenza necessaria per impartire direttive, Per_1 CP_1
supervisionare e coordinare i lavori.
Aggiunge che in sede di interrogatorio formale aveva riconosciuto la Controparte_3 presenza sui luoghi dell'artigiano incaricato dei lavori elettrici ( ) e che tale Parte_2
artigiano aveva in uso un box per lo stoccaggio delle merci, ritenendo evidente che le merci stoccate servissero per i lavori in via di ultimazione nel Condominio.
Ritiene parimenti evidente che, in questo contesto, dovesse ricevere ed abbia Parte_1
ricevuto direttive non dalla (non presente in loco) ma dai soci della CP_2 CP_1
Osserva che tale circostanza sia dimostrata confrontando il verbale di s.i.t. di del CP_3
29.06.2016 (ove aveva riconosciuto di avere indicato a una CP_3 Parte_1
postazione esterna al Condominio ove svolgere il lavoro di rifilatura dei copri filo) con le successive dichiarazioni rilasciate all'udienza del 16.06.2021 (in cui lo stesso aveva CP_3
ritrattato le sue iniziali dichiarazioni negando di avere impartito ordini a ). Parte_1
Deduce che il Tribunale non abbia neanche tenuto conto di quanto dichiarato dal secondo socio amministratore , il quale aveva dichiarato al personale dello S.S.PRE.AL Persona_1
(doc. 5) di essersi recato in loco per accertarsi che avesse rispettato Parte_1
l'appuntamento preso una settimana prima al telefono.
Rileva che il rapporto lavorativo si era svolto in tale contesto.
Si duole che il Tribunale non abbia considerato le ragioni per le quali aveva Parte_1 prescelto di lavorare nell'atrio condominiale: come già dichiarato all'ASL 4, Parte_1
aveva ritenuto più sicuro lavorare al coperto atteso che il tempo era incerto.
pagina 8 di 16 Ritiene quindi che il Tribunale avrebbe dovuto considerare come una vera e propria imposizione l'individuazione della postazione lavorativa, deponendo in tal senso plurimi elementi di prova:
- presenza nel Condominio di entrambe i soci amministratori della CP_1
- presenza in loco di un altro artigiano intento a lavorare (sig. ); Parte_2
- assenza di personale della che potesse impartire direttive;
CP_7
- richiesta di di lavorare al coperto a fronte delle precarie condizioni meteo;
Parte_1
- richiesta di di lavorare all'esterno nonostante le diverse richieste del lavoratore;
CP_1
- percepibilità da parte degli amministratori della delle possibili situazioni di pericolo CP_1 nel lavoro all'esterno;
- urgenza per che i lavori venissero finiti quel giorno come desumibie dai solleciti CP_1
inviati a e dalle stesse dichiarazioni del socio (che si era recato in loco CP_2 Per_1 proprio per assicurarsi che venisse rispettato l'appuntamento fissato).
Ad avviso dell'appellante ad analoga conclusione si sarebbe dovuti giungere valorizzando l'avvenuto prestito della prolunga da parte del sig. – elettricista di fiducia del socio Parte_2
Occhiena – al fine di consentire l'attivazione dell'apparecchiatura elettronica del lavoratore, venendo in rilievo un elemento che avvalorerebbe la tesi sia dell'imposizione sia del supporto offerto al lavoratore e quindi dell'ingerenza di nella scelta di fare eseguire i lavori CP_1 all'esterno.
Secondo l'appellante sarebbe quindi evidente l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento.
Ne conseguirebbe la violazione da parte del Tribunale dei principi individuati dalla Corte di
Cassazione in ordine alla normativa applicabile al committente in materia di sicurezza sul lavoro di cui al T.U. n. 81 del 2008, a mente della quale sul committente grava l'obbligo di scegliere adeguatamente l'impresa incaricata di svolgere il lavoro, sicché, ove non adempiuto correttamente tale obbligo, la stessa sarà chiamata a rispondere dell'infortunio del lavoratore o del prestatore d'opera nel caso in cui si sia ingerita nell'esecuzione dei lavori.
Con il secondo motivo deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che (a) il lavoratore, tenuto conto delle sue specifiche competenze, avrebbe dovuto valutare la pagina 9 di 16 sicurezza delle condizioni di lavoro, (b) la decisione di ritrasferire il lavoro all'interno è ascrivibile esclusivamente al lavoratore, (c) non vi è prova delle pressioni esercitate da CP_1
affinché il lavoro venisse ultimato in tempi brevi.
[...]
In specie deduce che la sua condotta sia stata tutt'altro che negligente, avendo da subito rappresentato l'opportunità di lavorare al coperto per ragioni di sicurezza.
Si duole quindi che il Tribunale non abbia adeguatamente considerato che cosa avesse causato il bagnamento della strumentazione di lavoro e dei coprifili, atteso che tale bagnamento non si sarebbe verificato se non avesse scelto di fare eseguire i lavori all'esterno. CP_1
La causa dell'infortunio non sarebbe quindi rappresentata (come ritenuto dal Tribunale) dal fatto che il lavoratore avesse deciso di ritrasferirsi al coperto, quanto piuttosto che avesse CP_1 inizialmente imposto di lavorare all'aperto.
Sarebbe anche errata la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che non vi sia prova della pressione esercitata da affinché i lavori venissero ultimati celermente. CP_1
Deduce in proposito che la “pressione” fosse iniziata ben prima della giornata del 30.05.2016, come desumibile dall' “ultimatum” impartito da a (doc. 5, all. 3). CP_1 CP_2
Osserva che è in questo contesto che si era trovato ad operare, dovendo lo Parte_1 stesso necessariamente svolgere i lavori entro la giornata “per non sfigurare con che gli CP_2 forniva il lavoro”.
Deduce infine che, pur volendo ritenere sussistente una condotta colposa del lavoratore o la sua inadeguatezza a svolgere i lavori commissionati, il Tribunale avrebbe comunque dovuto valorizzare la responsabilità di che da una parte ha consentito lo svolgimento di lavori CP_1 da parte di soggetto non idoneo e dall'altra si è ingerita nell'organizzazione del lavoro.
II) Difese di CP_1
Quanto al primo motivo rileva che lo stesso muova da un'errata premessa, tale CP_1 essendo la pretesa dell'appellante di inquadrare l'azione risarcitoria nell'ambito del rapporto di committenza, con le conseguenze giuridiche da esso derivanti sotto il profilo della sicurezza sul lavoro.
pagina 10 di 16 In proposito ribadisce che dai documenti prodotti in primo grado (parte convenuta docc. da 1 a
14 il cui contenuto è stato analiticamente illustrato nella comparsa in appello) risulti evidente l'assenza di un rapporto contrattuale di committenza/appalto tra e , CP_1 Parte_1 come d'altro canto ritenuto pacifico dal Tribunale e non oggetto di gravame.
Il rapporto di committenza sarebbe invece sorto tra l'attore e la stessa unico CP_2 soggetto nei cui confronti avrebbe dovuto essere proposta l'azione risarcitoria.
Ribadisce quindi che:
- sarebbe del tutto irrilevante l'invito (non già l'imposizione) rivolto a di Parte_1 collocare la postazione del lavoro al di fuori del Condominio (a fronte dell'esigenza di preservare i condomini da eventuali pericoli derivanti dall'utilizzo di una sega circolare in un androne condominiale abitato);
- non sarebbe vero che in loco fosse ancora presente il cantiere, che la presenza dei soci della fosse per l'appunto dovuta alla presenza del cantiere da loro diretto, essendo l'invito a CP_1 spostarsi all'esterno dovuto a mere ragioni di comune prudenza e non di direzione dei lavori;
- difetterebbero quindi elementi presuntivi, gravi precisi e concordanti a sostegno della tesi prospettata da parte attrice-appellante, smentita peraltro dalle produzioni documentali in atti.
Quanto al secondo motivo ritiene corretto il rilievo attribuito dal Tribunale alla condotta dalla stessa parte lesa.
Osserva che la condotta estremamente imprudente di abbia avuto efficacia Parte_1 causale esclusiva nella determinazione dell'evento e ribadisce che gli Ispettori dell'ASL TO4 intervenuti nell'immediatezza del sinistro avevano rinvenuto la sega circolare utilizzata da priva della copertura in plastica della lama, della quale la medesima doveva Parte_1
essere ex lege provvista.
Lo stesso GIP che si è pronunciato a seguito di opposizione all'archiviazione ha rilevato che il sinistro (scivolamento della mano sinistra verso la lama) non fosse dipeso direttamente dagli agenti atmosferici ma dalla leggerezza dell'infortunato che, prima di porre sul piano di lavoro il coprifilo, non si era premurato di asciugarlo evitando così l'anomalo scivolamento, operazione rientrante nelle sue mansioni e posta in essere, trattandosi di lavoratore autonomo, al di fuori dal pagina 11 di 16 controllo/direzione di altri soggetti (doc.18 allegato alla comparsa conclusionale di primo grado formatosi successivamente allo spirare dei termini ex art. 183 c.p.c.).
Ribadisce nuovamente che:
- la lavorazione non avrebbe dovuto essere eseguita al di fuori dello stabilimento della CP_2
(come già ritenuto dal precedente tecnico incaricato da quest'ultima);
[...]
- sarebbe stata necessaria la compresenza di un tecnico e di un aiutante (come comprovato dal fatto che dopo l'incidente, avesse richiesto l'intervento del sig. , CP_2 Per_2 unitamente ad un'altra persona di sua fiducia).
Ripropone quindi le difese e le eccezioni già articolate nel primo grado di giudizio e rimaste assorbite per effetto della pronuncia del Tribunale in relazione al quantum debeatur ed alla necessità di scorporare dal danno le somme già percepite dall' CP_5
III) Decisione della Corte.
1) Non vi è impugnazione in ordine ai principi di diritto richiamati dal Tribunale, ritenuti valevoli anche con riferimento al D.lvo n. 81/2008 ed in virtù dei quali il Tribunale ha affermato che sia astrattamente configurabile una responsabilità del committente solamente qualora lo stesso:
- si sia ingerito nei lavori sino a ridurre il prestatore d'opera a rango di nudus minister;
- incorra in culpa in eligendo;
- si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire.
Il gravame riguarda piuttosto la concreta ricorrenza di siffatte ipotesi avuto riguardo agli elementi di prova complessivamente acquisiti.
Ciò premesso, il primo ed il secondo motivo di appello devono essere esaminati congiuntamente e sono nel loro complesso infondati.
2) Non è condivisibile l'assunto di parte appellante secondo il quale vi sarebbero in atti elementi di prova idonei a dimostrare che il cantiere e/o un mini cantiere fosse ancora allestito e “diretto” con la supervisione dei soci amministratore della CP_1
pagina 12 di 16 In effetti la presenza dei due soci amministratori della non è stata fissa durante la CP_1
mattinata (non vi è prova di sorta in tal senso) essendosi recato in loco al solo scopo di CP_3
consentire a di accedere al condominio. Parte_1
Per contro giunto in un secondo momento, si era recato nel condominio (per poi Per_1
allontanarsene) solo per verificare che avesse rispettato l'appuntamento. Parte_1
Parimenti priva di rilevanza la circostanza che il sig. avesse in uso un box per lo Parte_2
stoccaggio di merci, non essendovi prova che tale lo stoccaggio fosse in qualche modo riconducibile alla e soprattutto ad un cantiere ancora in essere. CP_1
Parimenti, al di là delle allegazioni attoree, non vi è prova che i soci della fossero CP_1
intenti a dirigere le eventuali lavorazioni ancora in corso nel condominio.
3) Ad ogni modo è priva di effettiva rilevanza decisoria la circostanza che al momento dei lavori sui luoghi non fosse più allestito un cantiere e/o un mini-cantiere e che fosse stato già costituito il
Condominio.
Ciò che piuttosto rileva è l'accertamento che la fosse comunque l'effettivo CP_1 committente “finale” dell'opera, che fosse quanto meno consapevole che il personale incaricato dalla società si sarebbe recato sui luoghi per ultimare il lavoro (circostanze queste CP_2
ultime a ben vedere pacifiche), che la stessa si fosse ingerita nei lavori ed avesse CP_1 imposto tempistiche “serrate” nell'esecuzione degli stessi.
4) Deve escludersi che vi sia prova in atti che l'individuazione della postazione di lavoro sia frutto di un'imposizione della CP_1
L'appellante trascura infatti quanto puntualmente rilevato dal Tribunale, ovverosia che nessuno ha assistito al colloquio occorso tra ed e che le Parte_1 Controparte_3
dichiarazioni rilasciate dallo stesso al personale SS.Presal, trattandosi di Parte_1
dichiarazioni provenienti dalla stessa parte attrice, non hanno valore probatorio ai fini della decisione.
Non è neanche corretto che abbia ammesso in sede di S.i.t. che Controparte_3
l'individuazione della postazione di lavoro sia stata frutto di un'imposizione, avendo egli riferito pagina 13 di 16 in quella sede che tale individuazione fosse stata concordata tra le parti (quindi non imposta) tenuto conto del fatto che il condominio era già abitato.
In difetto di impugnazione dei principi di diritto affermati dal Tribunale è pur sempre necessaria, per la configurabilità di una responsabilità di quale committente, “un'imposizione” in CP_1
relazione all'individuazione della postazione di lavoro, non potendosi tale imposizione ritenersi integrata in caso di mero “accordo”.
Si osserva oltre tutto che la scelta concordata, a fronte di un condominio già parzialmente abitato, era tutt'altro che irragionevole e la mera offerta di una prolunga della corrente non può integrare ingerenza nella prestazione eseguita dal lavoratore autonomo e tanto meno nella successiva decisione di riprendere il lavoro con il materiale bagnato.
5) Si ritiene condivisibile il rilievo del Tribunale secondo cui l'iniziale individuazione della postazione di lavoro non sia stata la causa del sinistro.
E' innegabile il fatto che il sinistro non sia stato causato né dall'iniziale scelta della postazione di lavoro, né dal suo successivo spostamento in area coperta, quanto piuttosto dalla decisione di di riprendere il lavoro, una volta al coperto, prima di avere asciugato Parte_1
adeguatamente il materiale e gli strumenti di lavoro.
Trattasi di scelta presa in totale autonomia dal lavoratore autonomo, non essendo stata neanche dedotta la presenza di un referente che abbia imposto l'immediata ripresa del lavoro. CP_1
6) Non è infine condivisibile il rilievo di parte appellante secondo il quale il lavoratore avesse ricevuto pressioni per ultimare a tutti i costi i lavori in giornata.
E' documentato che i lavori commissionati da avrebbero dovuto essere portati a CP_1 termine da già nell'anno precedente (2015), che ne abbia ripetutamente CP_2 CP_1 sollecitato l'ultimazione paventando la sospensione dei pagamenti ed il ricorso ad altre imprese
(mail prodotte da parte convenuta su docc. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14).
E' quindi evidente che fosse parzialmente inadempiente alle obbligazioni assunte. CP_2
E' parimenti evidente l'esigenza della di vedere ultimati i lavori atteso il ritardo CP_1 maturato da la “chiusura” del cantiere e l'avvenuta vendita di alcuni appartamenti, CP_2
pagina 14 di 16 come del resto è reso palese dallo stesso fatto che il socio si fosse recato in Persona_1 mattinata sul posto per verificare che l'appuntamento concordato venisse effettivamente rispettato.
Ciò peraltro non consente di ritenere indiziariamente dimostrato che il lavoro dovesse essere finito in giornata, che avesse impartito un siffatto ultimatum al lavoratore e CP_1 soprattutto che il lavoro dovesse essere “ripreso”, senza preventiva asciugatura degli strumenti di lavoro e dei coprifili.
Altro in effetti è l'interesse ad una celere ultimazione dell'opera a fronte dei ritardi già maturati altro è l'imposizione di tempistiche lavorative idonee ad incidere sulla sicurezza del lavoro, oltre tutto a fronte di eventi sopravvenuti nel corso della lavorazione rispetto ai quali il lavoratore ha agito in totale autonomia.
Non a caso è lo stesso ad avere allegato che l'urgenza era quella di “non Parte_1 sfigurare con la che gli forniva il lavoro”, non essendovi per contro in atti alcuna CP_2
allegazione e prova che fosse stata ad esigere la ripresa del lavoro pur se resa edotta CP_1 dell'evento atmosferico e del fatto che le attrezzature ed i materiali si erano bagnati.
7) Non può infine ragionevolmente ascriversi alla la negligente scelta del prestatore CP_1
d'opera.
Da una parte si rileva che il rapporto contrattuale è stato intrattenuto da con altra CP_1 società appaltatrice sicché la scelta operata da afferisce all'individuazione del suo CP_1 appaltatore non del lavoratore autonomo designato dall'appaltatore per l'ultimazione dei lavori.
Sicché a ben vedere la culpa in eligendo nel caso di specie sarebbe tutt'al più ascrivibile all'appaltatore.
Dall'altra perché, ove in ipotesi non fosse stato in grado di svolgere Parte_1
adeguatamente la prestazione lavorativa, lo stesso, quale lavoratore autonomo, avrebbe semplicemente dovuto declinare l'incarico.
pagina 15 di 16 In definitiva la culpa in eligendo non può rilevare in caso di danni arrecati dal lavoratore autonomo a sé medesimo in assenza di un vincolo di subordinazione e quindi con piena facoltà di non dare seguito all'incarico.
8) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in Parte_1
favore di CP_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22, esclusa la maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1bis DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali in quanto non operativa.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è Parte_1
tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_1
€ 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17/12/2024
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
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