Articolo 2 della Legge 23 febbraio 1960, n. 92
Articolo 1
Versione
20 marzo 1960
Art. 2.
Gli orfani di cui al precedente articolo possono chiedere, con domanda documentata, la iscrizione presso la rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra territorialmente competente.
Le rappresentanze provinciali dovranno decidere entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.
Avverso la mancata iscrizione gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'opera nazionale orfani di guerra entro novanta giorni dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.
La decisione del Comitato nazionale e' definitiva.

Entrata in vigore il 20 marzo 1960