Sentenza 28 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/06/2004, n. 11992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11992 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefano Maria - rel. Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA AE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO CARUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
e contro
E.R.S.A.P. - ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 976/01 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 11/10/01 - R.G.N. 612/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/02/04 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava il difetto della giurisdizione dell'A.G.O. nella controversia promossa dall'odierna parte ricorrente nei confronti dell'ERSAP (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della LI), mediante notificazione di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto somme rivendicate per la ritardata corresponsione di emolumenti relativi a prestazioni lavorative subordinate eseguite in favore del medesimo ente, e per l'effetto revocava il decreto opposto con compensazione delle spese. Avverso detta pronuncia proponeva appello la parte istante, la quale - premesso che nelle more del giudizio aveva ricevuto il pagamento del credito ma non il rimborso delle spese di giudizio - eccepiva che: legittimato a proporre l'opposizione era il commissario liquidatore dell'ERSAP, contro il quale era stato reso il decreto ingiuntivo, e non il rappresentante legale dell'ente, soppresso con legge regionale n. 9 del 1993; in subordine, carente di jus postulandi era da ritenersi l'Avvocatura dello Stato, per mancanza di provvedimento deliberativo con il conseguente mandato ad litem;
in ogni caso, l'opposizione doveva essere respinta nel merito. Resisteva al gravame la EG LI (succeduta all'ERSAP), che ne deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza.
La Corte d'appello di Bari, con la sentenza in epigrafe specificata, rigettava l'impugnazione e compensava le relative spese, osservando che: l'appello si rivelava inammissibile, in quanto la parte appellante si era limitata alla mera affermazione di illegittimità del provvedimento impugnato e di carenza di motivazione in ordine alla soppressione dell'ERSAP e alla istituzione della fase liquidatoria da parte della EG, senza minimamente specificare gli errores in judicando in cui sarebbe incorso il primo giudice;
lo stesso gravame, inoltre, era infondato, dato che l'opposizione al decreto ingiuntivo era stata correttamente proposta dal Presidente dell'ERSAP, quale legale rappresentante dell'ente in liquidazione, allorché quest'ultimo non era ancora estinto - stante la mancanza della definitiva approvazione del piano di liquidazione - e il commissario liquidatore era intanto decaduto dalle sue funzioni per la scadenza normativamente prevista;
quanto allo jus postularteli, era pur vero che il commissario regionale dell'ERSAP aveva richiesto l'autorizzazione ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 r.d. n. 1611 del 1933, nel febbraio del 1978, allorché non era ancora intervenuta l'estensione di tale disciplina agli enti regionali per effetto della legge n. 103 del 1979, ma era altrettanto vero che il d.P.R. n. 873 del 1978, che aveva autorizzato il richiesto patrocinio, era stato pubblicato nel gennaio 1979, cioè nel vigore di detta legge n. 103 del 1979. La cassazione di tale sentenza viene domandata dalla parte ricorrente in base a tre motivi di impugnazione, illustrati anche da memoria, cui la EG resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di ricorso, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli art. 81, 99 e 100 c.p.c., in relazione alla normativa regionale sulla liquidazione e soppressione dell'ERSAP, si deduce che legittimato a proporre l'opposizione sarebbe stato il commissario liquidatore dell'ente, poiché, da un lato, il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti dell'ERSAP già in liquidazione e, dall'altro, l'organismo liquidatore conservava tale legittimazione sino all'approvazione del piano di liquidazione e alla dichiarazione di formale estinzione dell'ente soppresso. Con il secondo motivo si deduce la carenza di jus postulandi dell'Avvocatura dello Stato, in quanto priva di uno specifico mandato ad litem da parte del commissario liquidatore dell'ERSAP. Con il terzo motivo si richiede l'attribuzione di tutte le spese processuali, comprese quelle della fase monitoria, con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c.. 2.- Il Collegio rileva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, allorché il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, ritenendolo privo di specificità, e ne abbia evidenziato anche, per mera completezza di esposizione, la eventuale infondatezza, la parte rimasta soccombente che ricorra in Cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l'onere di impugnare la relativa statuizione, da sola sufficiente a sorreggere la decisione, e non può, in particolare, limitarsi ad impugnare le sole affermazioni relative all'infondatezza nel merito della sua domanda od eccezione, dato che il passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità priverebbe la medesima parte dell'interesse a far valere in sede di legittimità l'erroneità delle suddette affermazioni (cfr. Cass. 9 marzo 1995 n. 2749; Id, 14 marzo 2001 n. 3671; Id, 26 giugno 1998 n. 6335, secondo cui, peraltro, la carenza di interesse deriva dal fatto che l'esame nel inerito della domanda od eccezione inammissibile costituisce attività giurisdizionale svolta in carenza di potere e non suscettibile, pertanto, di arrecare pregiudizio alla parte).
Nella specie, il ricorso per Cassazione ha investito la sentenza della Corte d'appello, mediante i motivi sopra sintetizzati, soltanto in relazione alla ritenuta infondatezza delle eccezioni di carenza di legittimazione del rappresentante legale dell'ERSAP e di carenza dello jus postulandi dell'Avvocatura dello Stato, mentre nessuna censura è stata mossa alla statuizione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello, con la conseguenza che il giudicato formatosi sulla predetta sentenza nella parte relativa a tale statuizione rende inammissibili le censure formulate in questa sede con riguardo alle ulteriori argomentazioni (e preclude, d'altronde, la rilevabilità d'ufficio della stessa questione di legitimatio ad causam).
Ne deriva che il ricorso, per quanto sopra considerato, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro millecinquecento per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2004