Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 663/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 663 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. P.IVA 1 Parte 1
P.IVA P.IVA 2 ) e C.F. 1 ), rappresentati Parte 2 C.F.
e difesi dall'Avv. Daniela Baglioni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Termi, Corso del Popolo n. 79, giusta delega in atti
Attori/opponenti
E
CP 1 (P. IVA P.IVA 3 ) rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Sgarzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ferrara via Alberto Lollio n. 18, giusta delega in atti
Convenuto/opposto
OGGETTO: promessa di pagamento/ricognizione di debito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
17.9.2024 da intendersi integralmente riportato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte 1
quale legale rappresentante della stessa,
[...] e il sig. Parte 2
hanno effettuato opposizione al decreto ingiuntivo n. 37/2021 (R.G. n. 2177/2020) emesso in data 22.01.2021, notificato rispettivamente in data 10.02.2021 e 16.02.2021, con cui gli era
A fondamento dell'opposizione hanno dedotto quanto segue: l'obiettivo dell' Parte_1 è quello di aiutare i Comuni a sviluppare intorno ai prodotti locali ed enogastronomici, al patrimonio naturalistico e culturale, tutte quelle attività e quei progetti che permettono una migliore qualità della vita, uno sviluppo sostenibile, più opportunità di lavoro, a tal fine, l' Pt 1 ha stipulato degli accordi di consulenza con una pluralità di soggetti, tra i quali anche l'odierna opposta, ai quali è stato conferito l'incarico di addetto alle relazioni esterne con gli Enti Locali;
nello svolgimento dell'incarico conferito, il Funzionario era tenuto a visitare i Comuni destinatari della prima comunicazione dell' Pt 1 trasmessa loro via PEC, verificare che gli interlocutori pubblici avessero compreso la mission e lo scopo dell' Pt_1 indicare ad Pt 1 i Comuni interessati all'affiliazione specificando il nominativo dei referenti;
preannunciare al referente del Comune che sarebbe stato contattato dall'Amministrazione
ANSAT per dar seguito all'affiliazione;
l'accordo oggetto del presente procedimento è stato sottoscritto in data 15.05.2021 con l'intesa che le prime due settimane sarebbero state dedicate alla formazione;
prima della sottoscrizione dell'accordo, in data 21.04.2020, il Presidente dell' Pt_1 ha inviato al Sig. Persona 1 dipendente della CP_1 (indicato quale unico referente e '
responsabile per l'espletamento dell'incarico conferito) il prospetto di sviluppo compensi funzionari, dove viene dettagliatamente indicata sia l'area assegnata (il Veneto), sia il numero di appuntamenti mensili con i Comuni che venivano richiesti ai consulenti per ogni regione, nonché la previsione del numero di mesi necessari per coprire l'intera area;
per quanto riguarda il Per 1 tali appuntamenti erano previsti nel numero di 38 e dovevano essere inseriti dagli stessi funzionari all'interno dell'apposita applicazione
Google calendar, in modo da essere condivisi anche con l'associazione; Per 1 ha risposto alla mail in data 24.04.2020 inviando la bozza dell'accordo di consulenza compilata con i propri dati;
l'accordo di consulenza prevedeva un compenso fisso calcolato sulla base del numero di appuntamenti richiesti mensilmente, nel caso di specie 38, e il diritto a percepire il suddetto compenso maturava solo all'adempimento di tale obbligazione (art 6: "Il
Funzionario si impegna a rispettare il piano di lavoro concertato di comune accordo con la Direzione Pt 1 Tale impegno è da intendersi quale requisito essenziale per l'erogazione del compenso come sotto definito nonché per il perdurare dell'incarico"); dall'esame del prospetto riassuntivo riepilogativo degli appuntamenti estratto da Google calendar emerge il numero di appuntamenti concretamente effettuati dal Persona 1 nella regione Veneto: 0 nel mese di maggio, 5 nel mese di giugno, 7 nel mese di luglio, 0 in quello di agosto, 0 nei mesi di settembre e ottobre;
la CP_1 non ha rispettato il piano di lavoro e non ha adempiuto all'obbligazione assunta in virtù dell'accordo di consulenza sottoscritto, non vi è prova dell'effettivo svolgimento di tutta l'ulteriore l'attività, prevista all'art. 6, richiesta ai Funzionari e finalizzata a procurare l'effettiva affiliazione dei Comuni all'associazione; in virtù del perdurare dell'inadempimento alle proprie obbligazioni contrattuali da parte della CP_1 in data 12.10.2020, l' Pt 1 ha inviato formale comunicazione di risoluzione dell'accordo di consulenza;
viene contestato l'assunto secondo cui, con le mail del 17.07.2020 e del 01.08.2020, vi sarebbe stato un espresso riconoscimento del debito, in quanto nelle missive si fa riferimento esclusivamente alle competenze di giugno e non a quelle relative ai mesi successivi dei quali viene richiesto il pagamento con decreto ingiuntivo opposto;
l' Pt 1 ha potuto prendere coscienza del grave inadempimento della CP_1 solo dopo il trascorrere di un certo lasso di tempo, quando è risultato evidente che il Funzionario per diversi mesi non aveva fissato gli appuntamenti minimi con i Comuni né aveva svolto l'ulteriore l'attività richiesta, ragione per cui, al momento della richiesta di pagamento delle competenze di giugno, non erano state sollevate contestazioni in merito all'inosservanza del piano di lavoro concordato;
con PEC del 17.08.2020 l' Pt 1 in riscontro alla PEC del 12.08.2020, ha respinto ogni richiesta di pagamento avanzata dalla CP_1
La convenuta si è costituita in giudizio depositando, in data 02.08.2021, comparsa di costituzione e risposta rilevando quanto segue: la contestazione inadempimento viene mossa solo nel mese di ottobre 2020 e dopo una serie di rassicurazioni circa il pagamento;
dal tenore letterale del contratto sottoscritto in data 15/05/2020 si evince che il pagamento del compenso fisso non è subordinato al rispetto di un piano di lavoro, all'espletamento di un numero minimo di appuntamenti, o al raggiungimento di specifici obbiettivi, ma viene calcolato tenendo conto del numero di Comuni e del numero di abitanti appartenenti all'area territoriale assegnata;
l'obbligazione di Pt 1 di corrispondere il compenso mensile di €1.500,00 decorre dal
15/05/2020 e non dal mese di giugno, visto che la formazione dei funzionari non ha occupato i primi 15 giorni dalla stipula del contratto, ma si è risolta in due incontri;
viene richiesta la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 7.12.2021, è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in considerazione della contestazione del credito e dell'eccezione di inadempimento sollevata, stante queste motivazioni, quindi, sono stati concessi solo i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c.
La causa è stata istruita in via documentale e tramite l'espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta e tramite l'escussione di alcuni testimoni.
All'udienza del 17.9.2024, lo scrivente giudice, invitate le parti a precisare le proprie conclusioni, ha concesso i termini di cui all'art 190 cpc e trattenuto la causa in decisione.
La domanda dell'opponente è fondata.
In punto di diritto occorre osservare che, secondo i noti principi in relazione alla ripartizione dell'onere della prova nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente l'onere di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, da ultimo Cass. n. 25584 del 12/10/2018 per cui "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento"; conf. Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass.
n.20073/2004).
Applicando tali principi al caso di specie, CP_1 in veste di attrice in senso sostanziale e creditrice, era tenuta a dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni inadempiute ad allegare l'inadempimento, spettando alla debitrice, ovvero all' Pt 1 quale convenuta in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti idonei a paralizzare la domanda. Ebbene, dalla documentazione allegata dall'opponente, si può ritenere agevolmente provato il fatto che i crediti azionati non erano dovuti stante il grave inadempimento della CP_1 che ha legittimato il mancato pagamento da parte dell'opponente.
I testimoni escussi nel presente procedimento, Testimone 1 e Testimone_2 prevedeva un pianohanno confermato che il contratto di consulenza stipulato con l' Pt_1 di lavoro ben determinato consistente in un numero minimo di appuntamenti mensili da fissarsi con i comuni della Regione assegnata ad ogni Funzionario, specificando che per appuntamenti dovevano intendersi solo gli incontri fisici.
Inoltre, hanno specificato che il diritto al compenso in misura fissa e il perdurare dell'incarico erano subordinati al rispetto del piano di lavoro concertato e, quindi, al rispetto del numero minimo di appuntamenti da fissarsi mensilmente con i Comuni. Infatti, lo scopo del compenso minimo era proprio quello di rimborsare le spese che si sarebbero sostenute per gli spostamenti necessari a raggiungere personalmente il Comune (si vedano i verbali di udienza del 12.1.2023 e del 16.2.2023).
Testimone 3Anche il teste di parte opposta, escusso all'udienza del 16.02.2023, ha dichiarato che il compenso fisso di € 1.500,00 mensili fosse da utilizzare per gli spostamenti, essendo legato al rispetto del piano di lavoro concertato con Pt 1
Tali circostanze, quindi, dimostrano l'inadempimento della CP 1 in quanto lo stesso legale rappresentante, Persona_1 in sede di interrogatorio formale all'udienza del
22.09.2022, ha confermato di aver fissato nel mese di giugno 2020 cinque appuntamenti, nel mese di luglio sette e zero in quello di agosto, non raggiungendo il numero minimo di 38 appuntamenti mensili concordato.
È indubbio, infatti, che il rispetto del numero minimo di appuntamenti mensili fosse la condizione necessaria per l'erogazione del compenso fisso stante il tenore letterale dell'art. 6 del contratto di consulenza sottoscritto che recita "Il Funzionario si impegna a rispettare il piano di lavoro concertato di comune accordo con la Direzione ANSAT. Tale impegno è da intendersi quale requisito essenziale per l'erogazione del compenso come sotto definito nonché per il perdurare dell'incarico" e prevede, inoltre, che nello svolgimento del suo incarico il Funzionario dovrà visitare i Comuni.
Quanto al compenso relativo ai quindici giorni di maggio 2020, a ben vedere, lo stesso non è oggetto del presente procedimento posto che con il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto il pagamento delle fatture relative ai mesi di giugno 2020 e seguenti.
Dall'esame della corrispondenza intercorsa tra le parti, inoltre, emerge chiaramente la subordinazione del pagamento del “fisso mensile" al rispetto di un numero minimo di appuntamenti, in particolare, il piano di lavoro concordato è individuabile nel prospetto
"sviluppo dei compensi" inviato dall'opponente all'opposta prima della sottoscrizione dell'accordo di consulenza e in funzione dello stesso.
Orbene, dalla lettura dello stesso di evince specificamente la previsione del numero di 38 appuntamenti mensili quale parametro minimo a cui collegare il compenso fisso, mentre quello variabile sarebbe dipeso dalla percentuale di affiliazione dei comuni.
Da ultimo, non può attribuirsi valenza di ricognizione di debito alla mail del 17.07.2020 in quanto la stessa non presenta tutti i requisiti previsti dalla giurisprudenza che richiede la manifestazione della consapevolezza del debito e il carattere della volontarietà (cfr. Cass.
9097/2018 e 15353/2002).
Infatti, tale mail deve essere letta unitamente a tutte la comunicazione intercorsa tra le parti e, in particolare, alle successive pec inviate nel mese di agosto in cui viene evidenziata una chiara volontà di non procedere al pagamento del compenso fisso stante il non raggiungimento del numero minimo di appuntamenti concordato (è evidente che, per aver contezza del mancato adempimento dell'accordo, parte opponente avesse necessità di verificare nel corso dei mesi se effettivamente gli appuntamenti fossero stati svolti), comunicazione a cui ha fatto seguito la dichiarazione relativa alla risoluzione dell'accordo.
Per tutti i motivi sopra esposti, in accoglimento della domanda proposta dall' Pt_3 si dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 37/2021 del 22.01.2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione tra 5.201,00 e 26.000 euro), applicando, in considerazione della ridotta complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede: revoca del decreto ingiuntivo n. 37/2021 del 22.01.2021;
- condanna CP 1 alla rifusione delle spese processuali in favore dell' [ …..]
Parte_1 Parte 2 che liquida in €
3.302,00 per compensi, € 145,50 per spese vive (contributo unificato e marca da bollo), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 4.1.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)