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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26000/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26000/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PREVIDI FERDINANDO
ATTORE contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SCAGLIARINI ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di rimessione della causa in decisione.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di CP_1 Parte_1 per brevità: ) per l'importo di euro 372.196,64, oltre interessi, quale
[...] Pt_1 corrispettivo della somministrazione di gas.
si oppone non contestando, se non con formule di stile, il credito azionato e, anzi, Pt_1 ammettendo di averlo espressamente e formalmente riconosciuto prima di questo giudizio, in quanto basa le sue argomentazioni difensive proprio sulla intervenuta stipulazione di un piano di rientro del debito dedotto in giudizio, nell'ambito del quale lo aveva riconosciuto, senza averlo mai contestato né prima, né dopo. In particolare, l'opponente evidenzia che stava osservando i pagamenti rateali previsti dal suddetto piano di rientro, così che non avrebbe potuto pretendere il pagamento CP_1 dell'intero credito residuo, come invece ha fatto ricorrendo in via monitoria.
, preso atto del riconoscimento di debito, replica sostenendo di non avere accettato la CP_1 proposta di rateazione rivolatale da , in quanto ne aveva espressamente subordinato Pt_2 l'accettazione al consenso formale da parte della opponente al pagamento degli interessi nella misura di cui al DLGS 231/02, prevista dalla legge per il loro rapporto, e non nella misura ridotta pretesa da
. Pt_2
Quindi, la opposta chiede la conferma del decreto ingiuntivo, pur avendone chiesto l'esecutorietà provvisoria nella misura ridotta determinata da un pagamento parziale intervenuto dopo il deposito del ricorso monitorio, comprensivo del pagamento degli interessi nella misura di cui al DLGS 231/02.
Il Tribunale rileva che dallo scambio delle complessive comunicazioni intercorse fra le parti in ordine alla proposta di piano di rientro rivolta da a (doc. 3 e 4 della opponente), risulta Pt_2 CP_1 che l'accordo sia mancato, in quanto non ha accettato la richiesta di concessione di un tasso CP_1 di interesse ridotto rispetto a quello previsto per legge e che la opposta aveva espressamente subordinato il suo consenso alla rateazione del debito, all'accettazione formalizzata del suddetto tasso di interesse, ciò che non è avvenuto da parte di . Pt_2
Pertanto, poiché l'accordo di rateazione del debito non è stato concluso, ha giustamente CP_1 preteso il pagamento dell'intero credito residuo, con gli interessi di cui al DLGS 231/02, la cui applicazione peraltro non è contestata da . Pt_1
Deve essere perciò confermato in ogni parte il decreto ingiuntivo, salvi i pagamenti intervenuti dopo il deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e quindi conferma il decreto ingiuntivo n. 8156/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
condanna rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 7.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
pagina 2 di 3 Milano, 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26000/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PREVIDI FERDINANDO
ATTORE contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SCAGLIARINI ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di rimessione della causa in decisione.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di CP_1 Parte_1 per brevità: ) per l'importo di euro 372.196,64, oltre interessi, quale
[...] Pt_1 corrispettivo della somministrazione di gas.
si oppone non contestando, se non con formule di stile, il credito azionato e, anzi, Pt_1 ammettendo di averlo espressamente e formalmente riconosciuto prima di questo giudizio, in quanto basa le sue argomentazioni difensive proprio sulla intervenuta stipulazione di un piano di rientro del debito dedotto in giudizio, nell'ambito del quale lo aveva riconosciuto, senza averlo mai contestato né prima, né dopo. In particolare, l'opponente evidenzia che stava osservando i pagamenti rateali previsti dal suddetto piano di rientro, così che non avrebbe potuto pretendere il pagamento CP_1 dell'intero credito residuo, come invece ha fatto ricorrendo in via monitoria.
, preso atto del riconoscimento di debito, replica sostenendo di non avere accettato la CP_1 proposta di rateazione rivolatale da , in quanto ne aveva espressamente subordinato Pt_2 l'accettazione al consenso formale da parte della opponente al pagamento degli interessi nella misura di cui al DLGS 231/02, prevista dalla legge per il loro rapporto, e non nella misura ridotta pretesa da
. Pt_2
Quindi, la opposta chiede la conferma del decreto ingiuntivo, pur avendone chiesto l'esecutorietà provvisoria nella misura ridotta determinata da un pagamento parziale intervenuto dopo il deposito del ricorso monitorio, comprensivo del pagamento degli interessi nella misura di cui al DLGS 231/02.
Il Tribunale rileva che dallo scambio delle complessive comunicazioni intercorse fra le parti in ordine alla proposta di piano di rientro rivolta da a (doc. 3 e 4 della opponente), risulta Pt_2 CP_1 che l'accordo sia mancato, in quanto non ha accettato la richiesta di concessione di un tasso CP_1 di interesse ridotto rispetto a quello previsto per legge e che la opposta aveva espressamente subordinato il suo consenso alla rateazione del debito, all'accettazione formalizzata del suddetto tasso di interesse, ciò che non è avvenuto da parte di . Pt_2
Pertanto, poiché l'accordo di rateazione del debito non è stato concluso, ha giustamente CP_1 preteso il pagamento dell'intero credito residuo, con gli interessi di cui al DLGS 231/02, la cui applicazione peraltro non è contestata da . Pt_1
Deve essere perciò confermato in ogni parte il decreto ingiuntivo, salvi i pagamenti intervenuti dopo il deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e quindi conferma il decreto ingiuntivo n. 8156/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
condanna rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 7.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
pagina 2 di 3 Milano, 29 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
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