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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/04/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8528/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Frongia, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8528 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da:
(C.F. ), nato il [...] in [...] e ivi residente a[...] C.F._1
Fermi, n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Piergiorgio Piroddi e Patrizia Piroddi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Cagliari, via Gianturco n. 36,
Attore contro
, (P.IVA Controparte_1
; C.F. , con sede legale in Selargius, Via Piero della Francesca, 1, in P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti dall' Avv. Lorena Vacca, elettivamente domiciliata nel proprio ufficio legale, sito in Selargius (CA), via Piero della Francesca, 1, convenuta
, in persona del Sindaco pro tempore con sede in Piazza S'Olivariu, Uta 1, p.i. CP_2
, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in atti dall'Avv. Federico Pinna ed P.IVA_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cagliari, Via Riva Villasanta n. 233, terzo chiamato
(C.F. e P.IVA ) in persona Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5
del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia di Controparte_3
Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Cerretti, in virtù di
[...] Controparte_4
1 procura speciale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano nella via dei Bossi
6, terza chiamata
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse dell'attore:
“A) Accertare e dichiarare i fatti di cui alla parte espositiva
B) Per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore della parte attrice della somma di
Euro 23.114,44 o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa della sua competenza, oltre interessi e svalutazione monetaria dovuta dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge.
C) Condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva
e Cna, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipante”;
Nell'interesse della convenuta:
“Nell'interesse della Liquidatoria di poiché tutte le Controparte_1 CP_1 parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice, Voglia l'Ill.mo dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite”.
Nell'interesse del terzo chiamato : CP_2
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) in via principale, dichiarare l'estinzione del giudizio ex art 306 cpc, o dichiarare la Cessazione della materia del contendere;
2) in subordine, rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile e/o infondata per mancata estensione della stessa nei confronti del entro i termini di legge;
CP_2
3) in via ulteriormente subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di
Uta;
4) In ogni caso, e nel merito, mandare assolto il Comune di Uta da ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto;
5) in via subordinata rispetto alla precedente conclusione, e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, condannare la compagnia " ," Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante p.t., (C.F. e P.IVA ), come P.IVA_4 P.IVA_5
compagnia subentrata nel rischio assicurato con la Polizza n. F1800002424 a "il rappresentante generale per l'Italia di , avente sede in Corso Garibaldi 85 - 20121 Milano, c.f. CP_3
2 e p.i. , soggetto originariamente citato, a tenere indenne e manlevare il P.IVA_4 P.IVA_5 convenuto da ogni conseguenza negativa derivante a suo carico dall'accoglimento CP_2
totale e/o parziale della domanda attorea, oltre, in ogni caso, condannarla al rimborso di tutte le spese legali sostenute dal nel corso del presente, rigettando ogni eccezione di segno CP_2
contrario.
Con il favore delle spese e competenze di giudizio”.
Nell'interesse della terza chiamata Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa eccezione, domanda e conclusione, così giudicare:
1. In via preliminare di rito: dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio stante il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'articolo 3 del DL 132/2014 conv. con legge
162/2014, con onere di attivazione in carico alla parte attrice;
2. Nel merito, in via principale: respingere, per tutti i motivi di cui in atti, le domande svolte nei confronti del , in CP_2
quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva proposta dallo stesso nei confronti di con riferimento al CP_2 Controparte_3
rischio assunto con il certificato n. F1800002424;
3. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del , escludere, per i motivi di cui CP_2
in atti, l'eventuale obbligo indennitario in capo a con riferimento Controparte_3
al rischio assunto con il certificato n. F1800002424 o, comunque, contenerlo nei limiti del massimale di Polizza, deducendo la franchigia fissa di Euro 1.500,00.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21 dicembre 2021 ha convenuto in giudizio Parte_2
l' (cui è subentrata la , cui CP_1 Controparte_1
in data 5/5/2022 era stato altresì notificata la citazione), chiedendo l'accertamento della responsabilità di quest'ultima per il sinistro occorso in data 19/1/2019 e la condanna al risarcimento
3 dei danni subiti pari a euro 23.114,44, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della propria pretesa ha esposto quanto segue: Con
- in data 19/1/2019 in in Località Ninniarxiu, l' era stato aggredito da un cane Pt_2
randagio, che gli aveva provocato gravi danni fisici alla gamba destra;
Con
- il cane era stato poi catturato dagli agenti della Polizia Locale di
- già prima dell'aggressione subita dall' vi erano state diverse altre segnalazioni circa la Pt_2
presenza di cani randagi sia al che alla ASL, ma tali segnalazioni non avevano CP_2
sortito alcun effetto;
- A seguito dell'aggressione l' era stato accompagnato presso il Pronto Soccorso Pt_2 dell'Ospedale Marino di Cagliari, ove era stata diagnosticata una “ferita lacero contusa alla gamba destra da morso di cane”;
- Tale ferita, come riportato dalla relazione medico-legale del Dott. era evoluta in “esiti CP_5
fibro-cicatriziali di ferita lacera del III superiore di gamba destra evoluta in miosite calcifica”.
L'Orrù ha riportato i seguenti danni: I.T.P. al 75% per 14 giorni;
I.T.P. al 50% per 20 giorni;
I.T.P. al
25% per 30 giorni. I postumi permanenti sono stati quantificati, invece, in una invalidità permanente del 5%, come risultante dalla perizia medica del Dott. Tali danni sono CP_5
quantificabili in euro 16.306,75 per il danno biologico e in euro 5.228,69 per il danno morale e la personalizzazione. L' , inoltre, aveva sostenuto spese mediche per euro 427,00 per la relazione Pt_2
medica oltre i costi sostenuti per i medicinali e bendaggi.
L'attore ha dedotto che la responsabilità ex art. 2052 o art. 2043 c.c. per i danni causati da cani randagi, disciplinata dalla L. R. n. 21/1994, fosse da attribuire alla ASL, competente per la prevenzione del fenomeno del randagismo.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/7/2022 si è costituita in giudizio la
Gestione Liquidatoria ATS eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
Cont In particolare, la Gestione Liquidatoria ha dedotto che la L.R. n. 21 del 18.05. e la CP_1 successiva Delibera n. 17/39 del 27.04.2010 recante “Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione”, nel disciplinare la suddivisione di competenze tra Comuni e
ASL in materia di randagismo, ha affidato il compito di vigilanza e controllo del territorio ai
Comuni, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento degli Enti Locali. Alle Controparte_6
invece, e precisamente ai è stato attribuito il compito di svolgere, oltre alle
[...] Controparte_7
attività proprie di profilassi e controllo igienico sanitario e di polizia veterinaria, anche il compito
4 della cattura dei randagi e del loro successivo ricovero presso le strutture abilitate a riceverli a seguito, peraltro, della diretta richiesta di intervento e autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale di riferimento.
Dunque, il ha la responsabilità giuridica della detenzione e custodia dei cani randagi e di CP_2
conseguenza degli eventuali danni da essi causati, come disposto nell'art.
9.3 della Direttiva 21/94 che in teme di responsabilità civile recita: “La responsabilità civile degli eventuali danni a cose o persone cagionati da un cane vagante (incidenti stradali, aggressioni ad altri animali o persone)è disciplinata dagli artt. 2043, 2052, 2055 C.C., secondo i quali il proprietario e il detentore del cane rispondono in solido degli eventuali danni da esso causati”.
Al contrario, alcuna condotta omissiva poteva essere attribuita all' la quale non CP_1
avendo ricevuto alcuna segnalazione non aveva alcun obbligo di intervento preventivo.
La Gestione Liquidatoria ha, pertanto, chiamato in causa il CP_2
***
Con comparsa di costituzione depositata in data 20/12/2022 si è costituito in giudizio il CP_2
deducendo che nella L.r. n. 21/1994 citata dalla Gestione Liquidatoria a sostegno della propria
[...]
tesi non vi sarebbe alcun riferimento alle funzioni di controllo e vigilanza attribuite al CP_2
L'art. 9 della Legge regionale sarda stabilisce che: “I cani vaganti non identificati devono essere catturati, a cura del servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente per territorio che provvede agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge;
nessuno al di fuori degli addetti ai suddetti servizi, può procedere alla cattura di cani randagi”. Il pertanto, CP_2 non sarebbe legittimato passivo rispetto alla domanda risarcitoria proposta dall' . Pt_2
In ogni caso, l'attore non avrebbe fornito alcuna prova del comportamento colposo in capo al
CP_2
Il ha, inoltre, eccepito il concorso di colpa del danneggiato e contestato la misura CP_2 del pregiudizio subito. Infine, ha chiamato in causa la Lloyd's Italia, compagnia con la quale aveva stipulato per il periodo in oggetto una polizza assicurativa per la responsabilità civile.
***
Con comparsa di costituzione depositata in data 7/4/2023 si è costituita la Controparte_3 eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per assenza del
[...]
tentativo di negoziazione assistita obbligatoria e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda formulata nei confronti del e per l'effetto il rigetto della domanda di manleva avanzata dal CP_2
nei confronti della Compagnia e, in caso di condanna, l'esclusione o la limitazione CP_2 dell'obbligo indennitario in capo alla Compagnia in base alle previsioni della Polizza e di legge.
La ha dedotto, richiamando le difese del che non sussisterebbe alcun profilo di CP_3 CP_2
5 responsabilità del assicurato. Peraltro, la Gestione Liquidatoria aveva esteso il CP_2
contraddittorio nei confronti del senza però svolgere alcuna domanda nei suoi CP_2
confronti. Lo stesso attore, inoltre, pur avendo rivolto la prima richiesta risarcitoria stragiudiziale sia al che all'ATS aveva promosso il presente giudizio unicamente nei confronti di CP_2 quest'ultima, ritenuta unica responsabile dell'evento.
In ogni caso, la ha dedotto che non sussisterebbero i presupposti della responsabilità ai CP_3 sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti del in quanto non sono state specificamente allegate CP_2 né provate le condotte colpose e/o omissioni poste in essere dall'Ente, né che il cane fosse randagio, limitandosi a dedurre che fosse privo di microchip.
In relazione al quantum, la ha dedotto che la pretesa dell' sarebbe del tutto arbitraria in CP_3 Pt_2
quanto fondata meramente su una perizia di parte, priva di autonomo valore probatorio.
Del tutto sfornita di prova sarebbe poi la voce relativa al danno morale e alla personalizzazione.
Nel caso di riconoscimento della responsabilità del la ha dedotto l'inoperatività CP_2 CP_3 della copertura assicurativa o la diminuzione della copertura ai sensi dell'art. 1915 c.c. in quanto il sinistro, contrariamente alla previsione dell'art. 12 della polizza (30 giorni), era stato denunciato alla Compagnia soltanto oltre un anno dopo, in data 10 febbraio 2020.
Infine, la ha dedotto che la polizza prevedeva un massimale di euro 2.500.000,00 per CP_3
sinistro e una franchigia di euro 1.500,00 per sinistro.
***
Con ordinanza del 15/5/2023 il giudice ha assegnato i termini ex art. 183 c.p.c.
Con ordinanza del 23/9/2024 il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.: “- rinuncia da parte dell'attore alla domanda;
- spese fra tutte le parti compensate”.
Rilevato che tutte le parti avevano accettato la proposta conciliativa, il giudice con ordinanza del
18/11/2024 ha rinviato all'udienza del 3/12/2024 per la pronuncia della sentenza di cessazione della materia del contendere, con spese compensate, invitando altresì parte attrice a produrre la procura integrata con la facoltà di rinunciare alla domanda/azione.
Con successive note del 2/12/2024, tuttavia, l'attore ha specificato di voler rinunciare agli atti e non all'azione, mentre con successive note del 27/1/2025 ha chiesto la rimessione della causa in istruttoria.
Il giudice, dunque, con ordinanza del 10/2/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 1/4/2025 per la pronuncia della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Con successive note del 31/3/2025 l'attore ha, peraltro, ribadito di essere disponibile alla rinuncia agli atti, ma non all'azione, richiamando poi le conclusioni formulate con l'atto di citazione.
6 La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
***
Preliminarmente, occorre osservare che alcun accordo si è formato tra le parti in relazione alla proposta conciliativa formulata dal giudice. Infatti, seppur in un primo momento l'attore avesse dichiarato di accettare la suddetta proposta, successivamente con note del 31/3/2025 ha affermato di essere disponibile soltanto alla rinuncia agli atti del giudizio e non all'azione. Dunque, non può dirsi formato alcun accordo tra le parti del giudizio in ordine all'accettazione della proposta conciliativa di cui all'ordinanza del 23/9/2024 e, pertanto, non può essere pronunciata alcuna sentenza di cessazione della materia del contendere.
Non si ritiene che sussistano i presupposti, neppure per una pronuncia di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. da parte dell'attore. Infatti, la formale rinuncia agli atti effettuata dall'attore con le note del 31/3/2025 risulta incompatibile con la successiva richiesta, contenuta sempre nelle medesime note, di rimettere la causa in istruttoria e ammettere le prove dedotte, oltre che con la conferma delle conclusioni contenute nell'atto di citazione, e appare subordinata all'accettazione delle altre parti.
***
Ciò premesso questo giudice deve pronunciarsi nel merito della domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'aggressione subita in data 19/1/2019 dall'attore.
La domanda è infondata e non può essere, pertanto, accolta per le ragioni appresso esposte.
Deve rilevarsi, in prima battuta, che l'attore ha formulato la domanda di risarcimento
Cont esclusivamente nei confronti dell' (ora, Controparte_1
, senza estendere la domanda nei confronti del pure chiamato in causa nel
[...] CP_2
presente giudizio, sostenendo dapprima che la competenza in relazione alla gestione e prevenzione
Cont del fenomeno del randagismo (e dunque la responsabilità risarcitoria) fosse dell' e, da ultimo, Cont che il avrebbe comunque effettuato delle segnalazioni all' per la cattura dei cani CP_2
Cont randagi anche per il caso oggetto del presente giudizio, cosicché in ogni caso l' dovrebbe essere considerata responsabile per il risarcimento dei danni subiti avendo omesso di attivarsi al fine di evitare l'aggressione.
Risulta, invece, fondata l'eccezione avanzata dalla Gestione Sanitaria Liquidatoria in riferimento alla infondatezza della domanda dell' nei propri confronti in ragione del riparto regionale delle Pt_2
competenze nella gestione del randagismo, e in particolare, in relazione alla cattura dei cani
Cont randagi, che sarebbe di competenza del mentre l' avrebbe l'esclusivo compito di CP_2 cooperare con il in caso di richiesta specifica di quest'ultimo. CP_2
Occorre, infatti, richiamare sul punto quanto affermato dalla Corte d'Appello di Cagliari con la
7 sentenza n. 159/2022, richiamata nell'ordinanza in data 23/9/2024, che ha chiarito il riparto di competenze (e, conseguentemente, di responsabilità per i danni subiti da terzi) tra e CP_2
in base alla L.r. n. 21/1994 e agli ulteriori atti normativi ivi citati. Controparte_8
In particolare, è stato affermato che “Preliminare è l'inquadramento normativo della fattispecie: invero, l'attribuzione per legge ad uno o più enti pubblici determinati, del compito della cattura e quindi della custodia degli animali vaganti o randagi (cioè liberi e privi di proprietario) costituisce il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche quanto ai profili civilistici conseguenti all'inosservanza di detti obblighi.
Rientrando, l'attività di contrasto del randagismo nell'ambito della polizia veterinaria, ed essendo quest'ultima riconducibile alla tutela della salute, si verte nell'ambito di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, statale e regionale, ex art. 117, terzo comma Cost. (cfr. Corte cost., sentenza n. 222 del 2006). Poiché la legge quadro statale n. 281 del 1991 'Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo' non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale di riferimento. La
[...]
è, in proposito, intervenuta con la Legge Regionale 18 maggio 1994, n. Controparte_9
21 'Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina' e s.m.i. La Giunta regionale, con la deliberazione n. 17/39 del 27 aprile 2010, ha successivamente approvato un documento di indirizzo concernente 'Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali di affezione', che affronta in modo sistematico, sulla base delle disposizioni legislative, tutte le principali tematiche connesse alla lotta al randagismo, specificando compiti e funzioni degli enti coinvolti, i flussi informativi e le modalità di finanziamento, al fine di aumentare l'efficacia e
l'efficienza delle azioni di lotta al randagismo, favorendone, inoltre, l'uniforme applicazione sul territorio regionale. In particolare, per quel che è qui di interesse, viene illustrato nei seguenti termini il: '3. RUOLO DEGLI ENTI ISTITUZIONALI: , ASL E artt. 2 e 3). La CP_9 CP_10
ha un ruolo di programmazione, coordinamento e controllo delle ASL e degli Enti Locali CP_9
impegnati nelle attività di lotta al randagismo (D.L.vo 502/92; L.R. 15/85; L.R. 10/2006 ecc.); essa esercita tale ruolo per il tramite del Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale all'Igiene e
Sanità (settore Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche). Il il Sindaco è CP_2
l'Autorità Sanitaria Locale (Art. 13. L. 833/1978) e il rappresentante della comunità locale (D.L.vo
267/2000 - Testo Unico degli Enti locali); ha pertanto un ruolo centrale nella gestione del randagismo. Tramite la Polizia Municipale, il esercita il controllo del territorio, rileva la CP_2
presenza di cani vaganti e ne richiede la cattura ed il ricovero presso il canile. Il è CP_2
responsabile della gestione (anche amministrativa) del ricovero dei cani nei canili e deve vigilare
8 continuamente sulla stessa. È responsabile inoltre dell'organizzazione, diretta o delegata, delle adozioni e di tutti i processi decisionali che riguardano un animale non di proprietà ricadente nei confini del territorio comunale. Il Comune, anche in quanto responsabile giuridico della protezione degli animali (DPR 31.03.1979), dispone l'adozione delle cure non coperte dal servizio della ASL e
l'adozione di eventuali ordinanze di sequestro di cani privati per motivi sanitari, di benessere animale o di ordine pubblico. Dispone inoltre dei fondi assegnati da e stanzia CP_11 CP_9
gli ulteriori fondi necessari, collabora con la ASL per l'esecuzione delle attività inerenti all'iscrizione all'anagrafe dei cani e delle campagne di sterilizzazione. Per far fronte a tutte le incombenze dei Comuni, é necessario che in ogni Comune sia nominalmente individuato il
Responsabile di procedimento per la lotta al randagismo e la protezione degli animali (All. 12), il quale, in collegamento con la ASL competente, coordina le azioni di pertinenza del La CP_2
ASL è l'organo tecnico che supporta il nell'esecuzione delle attività medico-veterinarie e CP_2
anagrafiche; realizza e aggiorna la banca dati dell'anagrafe canina, provvede alla cattura dei cani vaganti su richiesta del Comune o di altra autorità competente, fornisce il servizio di sterilizzazione dei cani e dei gatti delle colonie feline, vigila sul rispetto delle normative sanitarie, applica nei canili i piani regionali di lotta alle malattie infettive e parassitarie, vigila sul rispetto della normativa inerente il rispetto del benessere animale. La ASL è inoltre incaricata di fornire le cure sanitarie ai cani randagi ricoverati nei canili sanitari (Art. 2 della L. 21/94)...'.
Sulla base della citata normativa, non vi è alcun dubbio che l'ente pubblico tenuto alla vigilanza e controllo del territorio nella prevenzione e tutela dal randagismo sia il che esercita alcune CP_2
Cont delle funzioni in materia per mezzo delle ora tenute ad intervenire, in Controparte_6
caso di segnalazione da parte degli organi comunali di polizia, delle forze dell'ordine, delle guardie forestali, con funzioni più propriamente esecutive. Coerentemente, deve quindi trovare condivisione il seguente rilievo: '...omissis... la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente, nel concorso degli altri presupposti, all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge
(ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale 14 agosto 1991,
n. 281) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale
è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest'ultimo ad oggetto il mero controllo "numerico" degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo (v. ex aliis Cass. 18/05/2017, n. 12495;
26/06/2017, n.15167; 25/09/2018, n. 22546; 18/07/2019, n. 19404)”.
Ciò premesso, nel caso di specie, né l'attore, né il chiamato in causa, hanno specificamente CP_2
9 Cont dedotto e offerto elementi probatori in riferimento alla conoscenza da parte dell' della situazione di randagismo, e in particolare in riferimento all'esistenza di specifiche richieste di intervento rivolte Cont all' da parte del o di altri enti, volti alla cattura di cani randagi nel territorio oggetto di CP_2
causa.
Né può ritenersi a tal fine sufficiente la prova testimoniale dedotta dall'attore nell'atto di citazione Con (capo 4: “Vero che quale agente della Polizia Locale di ho ricevuto diverse segnalazioni circa la presenza di cani randagi in Località Ninniarxiu in Agro di Uta” Si indica quale teste il Dott. Tes_1
Con Con
, agente della Polizia Locale di , residente in [...]”), in quanto avente a
[...]
oggetto delle circostanze generiche, che peraltro appaiono superate documentalmente dal doc. 3 prodotto dalla Gestione Sanitaria Liquidatoria (non specificamente contestato né dall'attore né dal da cui risulta che l'ASL fosse intervenuta le volte in cui era stato richiesto, nonché che essa CP_2
non avesse ricevuto alcuna richiesta precedentemente al verificarsi dell'aggressione. Cont Ne discende allora l'infondatezza della domanda proposta nei confronti dell' (ora Gestione
Regionale Sanitaria Liquidatoria di . CP_1
Alcuna domanda è stata, invece, rivolta nei confronti del da parte dell'attore. CP_2
***
Si ritiene che, nel caso di specie, sussistano gravi ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, alla luce della particolarità della fattispecie e della complessità della questione giuridica, nonché alla luce del fatto che la Corte di Appello di Cagliari si è pronunciata sulla questione con la sentenza riportata in motivazione in data successiva (2022) rispetto all'instaurazione del presente giudizio (2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Rigetta la domanda di;
Parte_2
2) Spese compensate fra tutte le parti.
Così deciso in Cagliari il 16.04.2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Frongia, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8528 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da:
(C.F. ), nato il [...] in [...] e ivi residente a[...] C.F._1
Fermi, n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Piergiorgio Piroddi e Patrizia Piroddi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Cagliari, via Gianturco n. 36,
Attore contro
, (P.IVA Controparte_1
; C.F. , con sede legale in Selargius, Via Piero della Francesca, 1, in P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti dall' Avv. Lorena Vacca, elettivamente domiciliata nel proprio ufficio legale, sito in Selargius (CA), via Piero della Francesca, 1, convenuta
, in persona del Sindaco pro tempore con sede in Piazza S'Olivariu, Uta 1, p.i. CP_2
, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in atti dall'Avv. Federico Pinna ed P.IVA_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cagliari, Via Riva Villasanta n. 233, terzo chiamato
(C.F. e P.IVA ) in persona Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5
del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia di Controparte_3
Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Cerretti, in virtù di
[...] Controparte_4
1 procura speciale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano nella via dei Bossi
6, terza chiamata
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse dell'attore:
“A) Accertare e dichiarare i fatti di cui alla parte espositiva
B) Per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore della parte attrice della somma di
Euro 23.114,44 o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa della sua competenza, oltre interessi e svalutazione monetaria dovuta dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge.
C) Condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva
e Cna, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipante”;
Nell'interesse della convenuta:
“Nell'interesse della Liquidatoria di poiché tutte le Controparte_1 CP_1 parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice, Voglia l'Ill.mo dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite”.
Nell'interesse del terzo chiamato : CP_2
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) in via principale, dichiarare l'estinzione del giudizio ex art 306 cpc, o dichiarare la Cessazione della materia del contendere;
2) in subordine, rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile e/o infondata per mancata estensione della stessa nei confronti del entro i termini di legge;
CP_2
3) in via ulteriormente subordinata, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di
Uta;
4) In ogni caso, e nel merito, mandare assolto il Comune di Uta da ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto;
5) in via subordinata rispetto alla precedente conclusione, e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, condannare la compagnia " ," Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante p.t., (C.F. e P.IVA ), come P.IVA_4 P.IVA_5
compagnia subentrata nel rischio assicurato con la Polizza n. F1800002424 a "il rappresentante generale per l'Italia di , avente sede in Corso Garibaldi 85 - 20121 Milano, c.f. CP_3
2 e p.i. , soggetto originariamente citato, a tenere indenne e manlevare il P.IVA_4 P.IVA_5 convenuto da ogni conseguenza negativa derivante a suo carico dall'accoglimento CP_2
totale e/o parziale della domanda attorea, oltre, in ogni caso, condannarla al rimborso di tutte le spese legali sostenute dal nel corso del presente, rigettando ogni eccezione di segno CP_2
contrario.
Con il favore delle spese e competenze di giudizio”.
Nell'interesse della terza chiamata Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa eccezione, domanda e conclusione, così giudicare:
1. In via preliminare di rito: dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio stante il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'articolo 3 del DL 132/2014 conv. con legge
162/2014, con onere di attivazione in carico alla parte attrice;
2. Nel merito, in via principale: respingere, per tutti i motivi di cui in atti, le domande svolte nei confronti del , in CP_2
quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva proposta dallo stesso nei confronti di con riferimento al CP_2 Controparte_3
rischio assunto con il certificato n. F1800002424;
3. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del , escludere, per i motivi di cui CP_2
in atti, l'eventuale obbligo indennitario in capo a con riferimento Controparte_3
al rischio assunto con il certificato n. F1800002424 o, comunque, contenerlo nei limiti del massimale di Polizza, deducendo la franchigia fissa di Euro 1.500,00.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21 dicembre 2021 ha convenuto in giudizio Parte_2
l' (cui è subentrata la , cui CP_1 Controparte_1
in data 5/5/2022 era stato altresì notificata la citazione), chiedendo l'accertamento della responsabilità di quest'ultima per il sinistro occorso in data 19/1/2019 e la condanna al risarcimento
3 dei danni subiti pari a euro 23.114,44, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della propria pretesa ha esposto quanto segue: Con
- in data 19/1/2019 in in Località Ninniarxiu, l' era stato aggredito da un cane Pt_2
randagio, che gli aveva provocato gravi danni fisici alla gamba destra;
Con
- il cane era stato poi catturato dagli agenti della Polizia Locale di
- già prima dell'aggressione subita dall' vi erano state diverse altre segnalazioni circa la Pt_2
presenza di cani randagi sia al che alla ASL, ma tali segnalazioni non avevano CP_2
sortito alcun effetto;
- A seguito dell'aggressione l' era stato accompagnato presso il Pronto Soccorso Pt_2 dell'Ospedale Marino di Cagliari, ove era stata diagnosticata una “ferita lacero contusa alla gamba destra da morso di cane”;
- Tale ferita, come riportato dalla relazione medico-legale del Dott. era evoluta in “esiti CP_5
fibro-cicatriziali di ferita lacera del III superiore di gamba destra evoluta in miosite calcifica”.
L'Orrù ha riportato i seguenti danni: I.T.P. al 75% per 14 giorni;
I.T.P. al 50% per 20 giorni;
I.T.P. al
25% per 30 giorni. I postumi permanenti sono stati quantificati, invece, in una invalidità permanente del 5%, come risultante dalla perizia medica del Dott. Tali danni sono CP_5
quantificabili in euro 16.306,75 per il danno biologico e in euro 5.228,69 per il danno morale e la personalizzazione. L' , inoltre, aveva sostenuto spese mediche per euro 427,00 per la relazione Pt_2
medica oltre i costi sostenuti per i medicinali e bendaggi.
L'attore ha dedotto che la responsabilità ex art. 2052 o art. 2043 c.c. per i danni causati da cani randagi, disciplinata dalla L. R. n. 21/1994, fosse da attribuire alla ASL, competente per la prevenzione del fenomeno del randagismo.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/7/2022 si è costituita in giudizio la
Gestione Liquidatoria ATS eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
Cont In particolare, la Gestione Liquidatoria ha dedotto che la L.R. n. 21 del 18.05. e la CP_1 successiva Delibera n. 17/39 del 27.04.2010 recante “Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione”, nel disciplinare la suddivisione di competenze tra Comuni e
ASL in materia di randagismo, ha affidato il compito di vigilanza e controllo del territorio ai
Comuni, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento degli Enti Locali. Alle Controparte_6
invece, e precisamente ai è stato attribuito il compito di svolgere, oltre alle
[...] Controparte_7
attività proprie di profilassi e controllo igienico sanitario e di polizia veterinaria, anche il compito
4 della cattura dei randagi e del loro successivo ricovero presso le strutture abilitate a riceverli a seguito, peraltro, della diretta richiesta di intervento e autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale di riferimento.
Dunque, il ha la responsabilità giuridica della detenzione e custodia dei cani randagi e di CP_2
conseguenza degli eventuali danni da essi causati, come disposto nell'art.
9.3 della Direttiva 21/94 che in teme di responsabilità civile recita: “La responsabilità civile degli eventuali danni a cose o persone cagionati da un cane vagante (incidenti stradali, aggressioni ad altri animali o persone)è disciplinata dagli artt. 2043, 2052, 2055 C.C., secondo i quali il proprietario e il detentore del cane rispondono in solido degli eventuali danni da esso causati”.
Al contrario, alcuna condotta omissiva poteva essere attribuita all' la quale non CP_1
avendo ricevuto alcuna segnalazione non aveva alcun obbligo di intervento preventivo.
La Gestione Liquidatoria ha, pertanto, chiamato in causa il CP_2
***
Con comparsa di costituzione depositata in data 20/12/2022 si è costituito in giudizio il CP_2
deducendo che nella L.r. n. 21/1994 citata dalla Gestione Liquidatoria a sostegno della propria
[...]
tesi non vi sarebbe alcun riferimento alle funzioni di controllo e vigilanza attribuite al CP_2
L'art. 9 della Legge regionale sarda stabilisce che: “I cani vaganti non identificati devono essere catturati, a cura del servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale competente per territorio che provvede agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge;
nessuno al di fuori degli addetti ai suddetti servizi, può procedere alla cattura di cani randagi”. Il pertanto, CP_2 non sarebbe legittimato passivo rispetto alla domanda risarcitoria proposta dall' . Pt_2
In ogni caso, l'attore non avrebbe fornito alcuna prova del comportamento colposo in capo al
CP_2
Il ha, inoltre, eccepito il concorso di colpa del danneggiato e contestato la misura CP_2 del pregiudizio subito. Infine, ha chiamato in causa la Lloyd's Italia, compagnia con la quale aveva stipulato per il periodo in oggetto una polizza assicurativa per la responsabilità civile.
***
Con comparsa di costituzione depositata in data 7/4/2023 si è costituita la Controparte_3 eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per assenza del
[...]
tentativo di negoziazione assistita obbligatoria e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda formulata nei confronti del e per l'effetto il rigetto della domanda di manleva avanzata dal CP_2
nei confronti della Compagnia e, in caso di condanna, l'esclusione o la limitazione CP_2 dell'obbligo indennitario in capo alla Compagnia in base alle previsioni della Polizza e di legge.
La ha dedotto, richiamando le difese del che non sussisterebbe alcun profilo di CP_3 CP_2
5 responsabilità del assicurato. Peraltro, la Gestione Liquidatoria aveva esteso il CP_2
contraddittorio nei confronti del senza però svolgere alcuna domanda nei suoi CP_2
confronti. Lo stesso attore, inoltre, pur avendo rivolto la prima richiesta risarcitoria stragiudiziale sia al che all'ATS aveva promosso il presente giudizio unicamente nei confronti di CP_2 quest'ultima, ritenuta unica responsabile dell'evento.
In ogni caso, la ha dedotto che non sussisterebbero i presupposti della responsabilità ai CP_3 sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti del in quanto non sono state specificamente allegate CP_2 né provate le condotte colpose e/o omissioni poste in essere dall'Ente, né che il cane fosse randagio, limitandosi a dedurre che fosse privo di microchip.
In relazione al quantum, la ha dedotto che la pretesa dell' sarebbe del tutto arbitraria in CP_3 Pt_2
quanto fondata meramente su una perizia di parte, priva di autonomo valore probatorio.
Del tutto sfornita di prova sarebbe poi la voce relativa al danno morale e alla personalizzazione.
Nel caso di riconoscimento della responsabilità del la ha dedotto l'inoperatività CP_2 CP_3 della copertura assicurativa o la diminuzione della copertura ai sensi dell'art. 1915 c.c. in quanto il sinistro, contrariamente alla previsione dell'art. 12 della polizza (30 giorni), era stato denunciato alla Compagnia soltanto oltre un anno dopo, in data 10 febbraio 2020.
Infine, la ha dedotto che la polizza prevedeva un massimale di euro 2.500.000,00 per CP_3
sinistro e una franchigia di euro 1.500,00 per sinistro.
***
Con ordinanza del 15/5/2023 il giudice ha assegnato i termini ex art. 183 c.p.c.
Con ordinanza del 23/9/2024 il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c.: “- rinuncia da parte dell'attore alla domanda;
- spese fra tutte le parti compensate”.
Rilevato che tutte le parti avevano accettato la proposta conciliativa, il giudice con ordinanza del
18/11/2024 ha rinviato all'udienza del 3/12/2024 per la pronuncia della sentenza di cessazione della materia del contendere, con spese compensate, invitando altresì parte attrice a produrre la procura integrata con la facoltà di rinunciare alla domanda/azione.
Con successive note del 2/12/2024, tuttavia, l'attore ha specificato di voler rinunciare agli atti e non all'azione, mentre con successive note del 27/1/2025 ha chiesto la rimessione della causa in istruttoria.
Il giudice, dunque, con ordinanza del 10/2/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 1/4/2025 per la pronuncia della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Con successive note del 31/3/2025 l'attore ha, peraltro, ribadito di essere disponibile alla rinuncia agli atti, ma non all'azione, richiamando poi le conclusioni formulate con l'atto di citazione.
6 La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
***
Preliminarmente, occorre osservare che alcun accordo si è formato tra le parti in relazione alla proposta conciliativa formulata dal giudice. Infatti, seppur in un primo momento l'attore avesse dichiarato di accettare la suddetta proposta, successivamente con note del 31/3/2025 ha affermato di essere disponibile soltanto alla rinuncia agli atti del giudizio e non all'azione. Dunque, non può dirsi formato alcun accordo tra le parti del giudizio in ordine all'accettazione della proposta conciliativa di cui all'ordinanza del 23/9/2024 e, pertanto, non può essere pronunciata alcuna sentenza di cessazione della materia del contendere.
Non si ritiene che sussistano i presupposti, neppure per una pronuncia di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. da parte dell'attore. Infatti, la formale rinuncia agli atti effettuata dall'attore con le note del 31/3/2025 risulta incompatibile con la successiva richiesta, contenuta sempre nelle medesime note, di rimettere la causa in istruttoria e ammettere le prove dedotte, oltre che con la conferma delle conclusioni contenute nell'atto di citazione, e appare subordinata all'accettazione delle altre parti.
***
Ciò premesso questo giudice deve pronunciarsi nel merito della domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'aggressione subita in data 19/1/2019 dall'attore.
La domanda è infondata e non può essere, pertanto, accolta per le ragioni appresso esposte.
Deve rilevarsi, in prima battuta, che l'attore ha formulato la domanda di risarcimento
Cont esclusivamente nei confronti dell' (ora, Controparte_1
, senza estendere la domanda nei confronti del pure chiamato in causa nel
[...] CP_2
presente giudizio, sostenendo dapprima che la competenza in relazione alla gestione e prevenzione
Cont del fenomeno del randagismo (e dunque la responsabilità risarcitoria) fosse dell' e, da ultimo, Cont che il avrebbe comunque effettuato delle segnalazioni all' per la cattura dei cani CP_2
Cont randagi anche per il caso oggetto del presente giudizio, cosicché in ogni caso l' dovrebbe essere considerata responsabile per il risarcimento dei danni subiti avendo omesso di attivarsi al fine di evitare l'aggressione.
Risulta, invece, fondata l'eccezione avanzata dalla Gestione Sanitaria Liquidatoria in riferimento alla infondatezza della domanda dell' nei propri confronti in ragione del riparto regionale delle Pt_2
competenze nella gestione del randagismo, e in particolare, in relazione alla cattura dei cani
Cont randagi, che sarebbe di competenza del mentre l' avrebbe l'esclusivo compito di CP_2 cooperare con il in caso di richiesta specifica di quest'ultimo. CP_2
Occorre, infatti, richiamare sul punto quanto affermato dalla Corte d'Appello di Cagliari con la
7 sentenza n. 159/2022, richiamata nell'ordinanza in data 23/9/2024, che ha chiarito il riparto di competenze (e, conseguentemente, di responsabilità per i danni subiti da terzi) tra e CP_2
in base alla L.r. n. 21/1994 e agli ulteriori atti normativi ivi citati. Controparte_8
In particolare, è stato affermato che “Preliminare è l'inquadramento normativo della fattispecie: invero, l'attribuzione per legge ad uno o più enti pubblici determinati, del compito della cattura e quindi della custodia degli animali vaganti o randagi (cioè liberi e privi di proprietario) costituisce il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche quanto ai profili civilistici conseguenti all'inosservanza di detti obblighi.
Rientrando, l'attività di contrasto del randagismo nell'ambito della polizia veterinaria, ed essendo quest'ultima riconducibile alla tutela della salute, si verte nell'ambito di materia oggetto di potestà legislativa concorrente, statale e regionale, ex art. 117, terzo comma Cost. (cfr. Corte cost., sentenza n. 222 del 2006). Poiché la legge quadro statale n. 281 del 1991 'Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo' non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale di riferimento. La
[...]
è, in proposito, intervenuta con la Legge Regionale 18 maggio 1994, n. Controparte_9
21 'Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina' e s.m.i. La Giunta regionale, con la deliberazione n. 17/39 del 27 aprile 2010, ha successivamente approvato un documento di indirizzo concernente 'Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali di affezione', che affronta in modo sistematico, sulla base delle disposizioni legislative, tutte le principali tematiche connesse alla lotta al randagismo, specificando compiti e funzioni degli enti coinvolti, i flussi informativi e le modalità di finanziamento, al fine di aumentare l'efficacia e
l'efficienza delle azioni di lotta al randagismo, favorendone, inoltre, l'uniforme applicazione sul territorio regionale. In particolare, per quel che è qui di interesse, viene illustrato nei seguenti termini il: '3. RUOLO DEGLI ENTI ISTITUZIONALI: , ASL E artt. 2 e 3). La CP_9 CP_10
ha un ruolo di programmazione, coordinamento e controllo delle ASL e degli Enti Locali CP_9
impegnati nelle attività di lotta al randagismo (D.L.vo 502/92; L.R. 15/85; L.R. 10/2006 ecc.); essa esercita tale ruolo per il tramite del Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale all'Igiene e
Sanità (settore Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche). Il il Sindaco è CP_2
l'Autorità Sanitaria Locale (Art. 13. L. 833/1978) e il rappresentante della comunità locale (D.L.vo
267/2000 - Testo Unico degli Enti locali); ha pertanto un ruolo centrale nella gestione del randagismo. Tramite la Polizia Municipale, il esercita il controllo del territorio, rileva la CP_2
presenza di cani vaganti e ne richiede la cattura ed il ricovero presso il canile. Il è CP_2
responsabile della gestione (anche amministrativa) del ricovero dei cani nei canili e deve vigilare
8 continuamente sulla stessa. È responsabile inoltre dell'organizzazione, diretta o delegata, delle adozioni e di tutti i processi decisionali che riguardano un animale non di proprietà ricadente nei confini del territorio comunale. Il Comune, anche in quanto responsabile giuridico della protezione degli animali (DPR 31.03.1979), dispone l'adozione delle cure non coperte dal servizio della ASL e
l'adozione di eventuali ordinanze di sequestro di cani privati per motivi sanitari, di benessere animale o di ordine pubblico. Dispone inoltre dei fondi assegnati da e stanzia CP_11 CP_9
gli ulteriori fondi necessari, collabora con la ASL per l'esecuzione delle attività inerenti all'iscrizione all'anagrafe dei cani e delle campagne di sterilizzazione. Per far fronte a tutte le incombenze dei Comuni, é necessario che in ogni Comune sia nominalmente individuato il
Responsabile di procedimento per la lotta al randagismo e la protezione degli animali (All. 12), il quale, in collegamento con la ASL competente, coordina le azioni di pertinenza del La CP_2
ASL è l'organo tecnico che supporta il nell'esecuzione delle attività medico-veterinarie e CP_2
anagrafiche; realizza e aggiorna la banca dati dell'anagrafe canina, provvede alla cattura dei cani vaganti su richiesta del Comune o di altra autorità competente, fornisce il servizio di sterilizzazione dei cani e dei gatti delle colonie feline, vigila sul rispetto delle normative sanitarie, applica nei canili i piani regionali di lotta alle malattie infettive e parassitarie, vigila sul rispetto della normativa inerente il rispetto del benessere animale. La ASL è inoltre incaricata di fornire le cure sanitarie ai cani randagi ricoverati nei canili sanitari (Art. 2 della L. 21/94)...'.
Sulla base della citata normativa, non vi è alcun dubbio che l'ente pubblico tenuto alla vigilanza e controllo del territorio nella prevenzione e tutela dal randagismo sia il che esercita alcune CP_2
Cont delle funzioni in materia per mezzo delle ora tenute ad intervenire, in Controparte_6
caso di segnalazione da parte degli organi comunali di polizia, delle forze dell'ordine, delle guardie forestali, con funzioni più propriamente esecutive. Coerentemente, deve quindi trovare condivisione il seguente rilievo: '...omissis... la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente, nel concorso degli altri presupposti, all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge
(ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale 14 agosto 1991,
n. 281) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale
è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest'ultimo ad oggetto il mero controllo "numerico" degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo (v. ex aliis Cass. 18/05/2017, n. 12495;
26/06/2017, n.15167; 25/09/2018, n. 22546; 18/07/2019, n. 19404)”.
Ciò premesso, nel caso di specie, né l'attore, né il chiamato in causa, hanno specificamente CP_2
9 Cont dedotto e offerto elementi probatori in riferimento alla conoscenza da parte dell' della situazione di randagismo, e in particolare in riferimento all'esistenza di specifiche richieste di intervento rivolte Cont all' da parte del o di altri enti, volti alla cattura di cani randagi nel territorio oggetto di CP_2
causa.
Né può ritenersi a tal fine sufficiente la prova testimoniale dedotta dall'attore nell'atto di citazione Con (capo 4: “Vero che quale agente della Polizia Locale di ho ricevuto diverse segnalazioni circa la presenza di cani randagi in Località Ninniarxiu in Agro di Uta” Si indica quale teste il Dott. Tes_1
Con Con
, agente della Polizia Locale di , residente in [...]”), in quanto avente a
[...]
oggetto delle circostanze generiche, che peraltro appaiono superate documentalmente dal doc. 3 prodotto dalla Gestione Sanitaria Liquidatoria (non specificamente contestato né dall'attore né dal da cui risulta che l'ASL fosse intervenuta le volte in cui era stato richiesto, nonché che essa CP_2
non avesse ricevuto alcuna richiesta precedentemente al verificarsi dell'aggressione. Cont Ne discende allora l'infondatezza della domanda proposta nei confronti dell' (ora Gestione
Regionale Sanitaria Liquidatoria di . CP_1
Alcuna domanda è stata, invece, rivolta nei confronti del da parte dell'attore. CP_2
***
Si ritiene che, nel caso di specie, sussistano gravi ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, alla luce della particolarità della fattispecie e della complessità della questione giuridica, nonché alla luce del fatto che la Corte di Appello di Cagliari si è pronunciata sulla questione con la sentenza riportata in motivazione in data successiva (2022) rispetto all'instaurazione del presente giudizio (2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Rigetta la domanda di;
Parte_2
2) Spese compensate fra tutte le parti.
Così deciso in Cagliari il 16.04.2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
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