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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/12/2025, n. 3632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3632 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3268 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NN RI CI, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. NN Gentile, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 13 ottobre 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 7.8.2025, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.5.2025, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con il 3.8.2012 in Lecce, Controparte_1 in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione era nato il figlio Per_1 il 15.6.2014; che le parti si erano separate consensualmente a seguito di specifico accordo sottoscritto in sede di negoziazione assistita in data 4.1.2024 ed autorizzato dalla Procura della Repubblica di Lecce in data 9.1.2024, alle condizioni specificate in atti;
che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
che, dall'epoca della separazione, non erano mutate né le esigenze del minore, anche riguardo alle spese straordinarie, né le condizioni economico-patrimoniali delle parti, come più ampiamente specificato in atti, sicché non vi erano i presupposti per una revisione delle pattuizioni già regolamentate;
che era rimasta priva di riscontro la proposta, dallo stesso avanzata, di pervenire ad una pronuncia congiunta di divorzio. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, con la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione e, cioè, con l'affido condiviso del figlio minore e collocamento prevalente presso la madre, determinando tempi e modalità di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori secondo il piano genitoriale specificato in atti, obbligo, per sé, di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di una somma mensile pari 250,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, diritto, per la madre, quale genitore collocatario, di percepire l'intero importo dell'A.U.U. per il figlio. si è costituita, con comparsa depositata l'11.9.2025, non Controparte_1 opponendosi alla declaratoria richiesta, ma contestando le deduzioni del ricorrente in ordine alle condizioni economico-patrimoniali dello stesso, ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento del minore, nonché agli obblighi genitoriali inerenti alla frequentazione padre-figlio. Ha dedotto, quindi: che il ricorrente non aveva rispettato i tempi di frequentazione padre-figlio né aveva collaborato con la madre nella gestione del minore;
che la situazione lavorativa ed economico-patrimoniale del ricorrente era quella riportata in memoria;
che ella, viceversa, si era dovuta adoperare, con enormi sacrifici, per la ristrutturazione dell'immobile in cui si era trasferita con il figlio dall'epoca della separazione, di cui era comproprietaria insieme al fratello, in quanto ricevuto in donazione, riuscendo a far fronte alle proprie esigenze solo con l'aiuto della sua famiglia d'origine; che vi erano, pertanto, i presupposti per una rideterminazione del contributo posto a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio minore. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con affido condiviso del figlio minore e collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in Surbo, esercizio del diritto di visita in favore del padre come specificato in atti, obbligo, a carico del ricorrente, di contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di una somma mensile pari a euro 400,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, diritto, per sé, di percepire l'intero importo dell'A.U.U. per il figlio minore. Ha chiesto, inoltre, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento del rispetto ai suoi obblighi genitoriali, con Pt_1
l'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c..
Dopo essere state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del 13.10.2025, entrambe le parti, presenti di persona, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, come da separato atto allegato al verbale d'udienza, sottoscritto dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori, del seguente tenore, con la precisazione che
“poiché per i mesi di novembre e dicembre 2025 il sig. corrisponderà alla sig.ra le ultime Pt_1 CP_1 due rate di euro 200 mensili come concordato in separazione, pur avendo le modifiche oggi concordate decorrenza da novembre 2025, la quota aggiuntiva di euro 80 per ciascun mese del contributo per il figlio relativa ai mesi di novembre e dicembre sarà corrisposta in unica soluzione a gennaio 2026”:
“1) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, in Persona_2 modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando come di seguito i tempi
e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in Surbo, alla Via Verdi n. 33.
2) Il padre avrà diritto di visita secondo le seguenti modalità, compatibilmente con le esigenze del minore: due giorni la settimana, il martedì ed il venerdì dalle 16.00 alle 21.00 d'inverno ed alle ore 22,00
d'estate, con pernottamento a fine settimana alternati prendendo il figlio con sé il sabato alle ore 12.00 per riportarlo la domenica alle ore 21.00;
• per il giorno del compleanno di i genitori trascorrano con il figlio, con modalità alternata, il Per_1 pranzo l'uno e la cena l'altro, determinandosi autonomamente per i relativi festeggiamenti;
• per il giorno del compleanno del padre e la festa del papà il figlio minore resterà presso il padre e parimenti con la madre nel giorno del compleanno di quest'ultima e per la festa della mamma, ove coincidenti con giorni di visita dell'altro genitore.
• per le festività natalizie e pasquali il minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il giorno della vigilia di Natale o il giorno di Natale, il 31 dicembre o il 1 gennaio (dalle ore 10,00 della mattina all'indomani mattina alle ore 10,00 riaccompagnandolo a casa) nonché, sempre in via alternata, il giorno di Santo Stefano
o la festività dell'EP (dalle ore 10,00 del mattino alle ore 21,00 della sera), Pasqua o TT (dalle ore 10,00 del mattino alle ore 21,00 della sera). A titolo esemplificativo nell'anno 2026, il minore trascorrerà con il padre la vigilia di Natale (dalle ore 10,00 sino alle ore 10,00 del mattino successivo) ed il giorno di
Natale con la madre, il 26 dicembre (dalle ore 10,00 del mattino sino alle 21,00 di sera) con il padre, il 31 dicembre con la madre e il 1 gennaio (dalle 10,00 del mattino sino alle ore 10,00 del mattino successivo) con il padre. Per quanto concerne le altre festività (carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre), il minore starà con l'uno o l'altro genitore seguendo sempre il criterio di alternanza;
• per le vacanze estive, il padre trascorrerà con il figlio due settimane, anche non consecutive, nei mesi di giugno/luglio/ agosto/settembre, da concordarsi con la Sig.ra entro il mese di maggio secondo i CP_1 reciproci impegni lavorativi, in aggiunta al calendario ordinario come innanzi convenuto.
4) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il giorno 10 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, un contributo per il mantenimento in favore del figlio pari ad euro 330,00 Persona_2
(trecentotrenta/00) mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge. 5) Il sig. si obbliga a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie con le modalità Parte_1
e nei termini del Protocollo del Tribunale di Lecce.
6) Si confermare la percezione diretta dell'Assegno Unico e Universale in favore di nella Persona_2 misura del 100% da parte della sig.ra quale collocataria del minore. Controparte_1
7) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non sarà versato alcun assegno di mantenimento in favore di e e di esse parti vicendevolmente tra loro.” Parte_1 Controparte_1
Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio alle condizioni concordate tra le parti e la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato, in via temporanea e urgente, i coniugi a continuare a vivere separatamente alle condizioni tra loro concordate, come da atto allegato al verbale di udienza del 13.10.2025, e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al
Collegio.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame era stato autorizzato dal P.M. l'accordo raggiunto tra le parti a seguito di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione personale tra i coniugi ed erano decorsi sei mesi dalla data dell'autorizzazione; le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata . Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e con il figlio, le condizioni concordate, come precisate all'udienza di comparizione del 13.10.2025, non sono in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
La definizione concordata del presente giudizio, nei termini sopra indicati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 5.5.2025 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lecce il 3.8.2012 tra e trascritto nei registri di matrimonio di quel Parte_1 Controparte_1
Comune al n. 187 Parte II serie A anno 2012, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore