Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/03/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 12061/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 12061 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di figlio naturale vertente tra:
C.F. , rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Silvia Nocentini, in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
(C.F. ), in proprio e quale esercente la Controparte_1 C.F._2
responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore (C.F. Persona_1
), rappresentata e difesa dall'avvocato Emilia Bondi, in virtù di C.F._3
delega in atti
Resistente
Con l'intervento del P.M.
Conclusioni (v. verbale di udienza del 20/02/2025):
1
delle spese di lite: “chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, competente per territorio attesa la attuale residenza del minore documentata a Pontassieve (FI), previa convocazione delle parti avanti a sé, voglia così statuire:
- accertare e dichiarare, alla luce delle risultanze della prova biologica prodotta, che il
Sig. (C.F. nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Via Montereggi n. 4, Volterra (PI) non è il padre del bambino (C.F. Persona_1
nato a Bagno a [...] il [...] e residente in C.F._4
Pontassieve (FI) Via Giuseppe Verdi n. 125 e conseguentemente
- ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Volterra e/o Bagno a Ripoli e/o alle Amministrazioni tutte di competenza, di eseguire le prescritte annotazioni del provvedimento decisorio con efficacia immediata e attendere a quanto necessario per le variazioni dello status di identità personale sull'atto di nascita di (C.F. Persona_1
nato a Bagno a [...] il [...] residente in [...]C.F._4
Via Verdi n. 125, coabitante con la madre quanto alla paternità Controparte_1
naturale di con gli oneri conseguenti al provvedimento richiesto ( Parte_1
modifica del cognome e perdita del cognome paterno) a modifica di quanto dichiarato e firmato nel verbale della dichiarazione di nascita dal ricorrente ai sensi di legge.
Con ogni altro incombente necessario e conseguente secondo le leggi vigenti”; la resistente ha concluso come da comparsa, associandosi alle Controparte_1 conclusioni del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite: “chiede che la
S.V. Ill.ma nell'interesse superiore del minore Voglia accogliere le Persona_1
conclusioni tutte, così come formulate nel ricorso ex art. 263 c.c., da parte del Sig.
Spese compensate”. Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio nei confronti della ex compagna Parte_1 Controparte_1
chiedendo di accertare di non essere il padre biologico di figlio della Persona_1
convenuta, riconosciuto dal ricorrente al momento della nascita.
Si è costituita in giudizio anche quale esercente la responsabilità Controparte_1
genitoriale nei confronti del figlio minore aderendo alla domanda del Persona_1
ricorrente.
2 1. In via preliminare, si osserva che risulta rispettato il termine di un anno previsto per l'impugnazione del riconoscimento dall'art. 263 c.c., norma che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 133 del 25 giugno 2021, ha dichiarato illegittima nella parte in cui essa non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine decorra dal giorno in cui egli ha avuto conoscenza della non paternità.
Posto che il termine è cominciato a decorrere il 3/7/2024, giorno in cui il ricorrente ha avuto contezza dell'esito del test genetico esperito presso l'Azienda Ospedaliera
Universitaria di AR (di cui infra), al momento del deposito del ricorso (24/10/2024) non era ancora trascorso il periodo di tempo di un anno di cui all'art. 263 c.c.
2. Nel merito, si deve rilevare che può essere utilizzato il test genetico appena citato, che è stato oggetto di conferma da parte della dott.ssa Dirigente biologa Persona_2
presso il SOD AR, firmataria del referto in atti, la quale, sentita come teste, ha altresì riferito di avere personalmente identificato i soggetti prima della sottoposizione al test mediante esibizione dei documenti di identità, copia dei quali è stata consegnata in udienza al giudice (v. udienza del 20/02/2025).
3. Ciò premesso, occorre evidenziare che l'analisi genetica esperita sui campioni salivari prelevati in data 28/06/2024 a al minore e alla Parte_1 Persona_1
madre (nonché a presunto padre), ha consentito di Controparte_1 Testimone_1
affermare – come risulta dal referto – che “il profilo genetico ottenuto da Parte_1
NON è compatibile con il profilo genetico di Il risultato delle indagini di Persona_1
laboratorio indica quindi che NON è il padre biologico dl Parte_1 Persona_1
Il profilo genetico ottenuto da è compatibile con il profilo genetico Testimone_1
di . Persona_1
In particolare, “L'analisi statistica di coincidenza, facendo uso delle frequenze alleliche di popolazione omissis, fornisce un indice di paternità cumulativo pari a
12300000000000. Nell'ipotesi a priori neutra di paternità, la probabilità risulta maggiore di 0.999999999999. Tale valore è ampiamente superiore alla soglia minima fissata da legislazioni Europee per confermare la paternità biologica in analisi di questo tipo”.
I risultati delle indagini di laboratorio confermano quindi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che non è padre di Parte_1 Persona_1
Ne consegue l'accoglimento della domanda proposta.
3 Deve quindi essere ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 1 luglio 1939, n. 1238 come modificato dal D.P.R. 3 novembre 2002, n. 396.
4. Le spese di lite del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, considerato che la convenuta non ha frapposto alcun ostacolo alla pronta definizione del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
1. dichiara che (C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
non è il padre del bambino (C.F. , nato a [...] a Persona_1 C.F._4
Ripoli (FI) il 20/06/2022;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita di Persona_1
atto n. 17, parte II, serie B, anno 2022, registri dello stato civile del comune di Volterra
(PI);
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20/02/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 legge 196/2003.
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Rebecca Giorli.
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