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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/05/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4841/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4841 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con decreto del 22.01.2025.
TRA
(C.F. ), in persona del procuratore dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
(giusta procura del 28/3/22 per Notar Dott. Pt_2 Persona_1
Notaio in Milano, Rep. N.26916 Racc. 11416), ed elettivamente domiciliato
[...]
in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis, 52 – presso lo studio dell'avv. Loredana Basile (C.F.
) che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di C.F._1
citazione (indirizzo PEC Email_1
ATTRICE
E
pagina 1 di 11 , in persona del Sindaco p.t., ope legis Controparte_1
dom.to in Giffoni Valle Piana (SA) alla Via Vignadonica, 19 (indirizzo PEC:
Email_2
CONVENUTO/CONTUMACE
AVENTE AD OGGETTO
Cessione di crediti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 21.01.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la (già Parte_3
sulla implicita premessa di essere cessionaria della Parte_4
e della Telecom, ha convenuto in giudizio, dinanzi il Tribunale di CP_2
Salerno, il per sentirlo condannare al pagamento dei Controparte_1
seguenti presunti crediti: 1) € 10.529,87 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'estratto conto prodotto e, su questa somma: gli interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come pagina 2 di 11 novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
Assumeva che, a seguito di cessioni pro soluto, tutte regolarmente depositate agli atti e,
prima, notificate, era divenuta titolare del credito e formulava le seguenti conclusioni:
“In via principale: condannare il al pagamento in CP_1 Parte_5
favore di per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi: € Parte_1
10.529,87 per sorta capitale e su questa somma: gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e maturati e maturandi con
decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle
fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc. 1-
sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla
predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da
almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla
data di notifica del presente atto. In via subordinata: condannare il Controparte_1
, al pagamento in favore di delle diverse somme – a titolo di
[...] Parte_1
sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla
sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in
relazione alla sorte capitale,
• Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario… oltre CPA,
IVA, contributo unificato, marca e successive.”
pagina 3 di 11 Il giudizio veniva iscritto ruolo il 1°.06.2022 ed assegnato alla II Sez. civile del
Tribunale di Salerno con numero RG 4841/2022.
Nessuno si costituiva per l'Amministrazione comunale di che Controparte_1
restava contumace: venivano, quindi, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, cpc e con il provvedimento del 23 ottobre 2023 il Tribunale, rinviava alla udienza cartolare del 21.01.2025 per la precisazione delle conclusioni riservando, all'esito, la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito della comparsa conclusionale.
* * * *
La agisce nei confronti in qualità di Parte_1 Controparte_1
attuale titolare dei crediti nei confronti di detto ente, già vantati da e da CP_2
Telecom, avendo concluso con le originarie assunte creditrici contratti di cessione versati in atti, unitamente alle fatture rappresentanti il credito.
L'amministrazione Comunale convenuta rimane contumace.
Il giudizio civile è un giudizio basato sul principio della domanda che trova il riferimento nell'art. 99 cpc, sul principio del contraddittorio regolato dall'art. 101 cpc e sul principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di che all'art. 112 cpc.
La valutazione che viene richiesta al Tribunale nell'ambito della decisione che è chiamato a risolvere è assoggettata alle regole rigide dettate dall'art.2697 c.c. in tema di onere della prova dove viene demandato all'attore la dimostrazione dei fatti costitutivi della propria domanda ed al convenuto la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della fattispecie dedotta dall'attore.
Alla luce dei principi ispiratori sopracitati e, contrariamente a quanto affermato dalla difesa di parte attrice, la mancata costituzione in giudizio non comporta l'implicita pagina 4 di 11 ammissione di quanto dedotto dall'attore nella domanda: né, tantomeno tale affermazione risulta deducibile dall'art.115 c.p.c. laddove sia la dottrina unitaria, che la giurisprudenza pressoché unanime escludendo che la contumacia sia equiparata ad una non contestazione o superi il limite imposto dall'art.2697 c.c.
Per quanto attiene il merito della domanda va evidenziata la circostanza che, vertendosi in tema di contrattazione con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 17
del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, il contratto d'opera professionale con la P.A. deve rivestire, la forma scritta ad substantiam (Cassazione civile sez. II, 20/10/2023,
n.29237).
In effetti, in citazione non è menzionato, né tantomeno provato, il rapporto contrattuale dal quale tali fatture scaturiscono: non l'oggetto della fornitura né tantomeno il luogo della fornitura.
In disparte la genericità della domanda, va in ogni caso evidenziato che, sebbene e nonostante la contumacia della convenuta e della mancanza di contestazioni o eccezioni,
l'attrice non ha integrato la documentazione versata in atti con l'atto di citazione, in particolare con la produzione dei contratti di fornitura.
Infatti, sebbene il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non può derogare a un'altra normativa parimenti speciale come quella in tema di contrattazione pubblica. Ora, poiché siffatto regime è previsto nei confronti di ogni utente finale (non solo pubblico), laddove l'utente sia un Comune (o,
più in generale, un Ente pubblico) è necessario e opportuno distinguere il piano dell'accesso a tale regime - sicuramente regolato dalla L. 3 agosto 2007, n. 125 - da quello relativo all'osservanza dei requisiti formali — tuttora previsti a garanzia dell'interesse collettivo - per i contratti pubblici. pagina 5 di 11 In altre parole, il regime di salvaguardia consente di individuare ex lege il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato,
ma come per tutti i rapporti con la p.a, il subentro del nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto.
E del resto nei rapporti con la pubblica amministrazione la forma scritta è “strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii” ed agevolando
“l'espletamento della funzione di controllo” alla luce dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità contemplati dalla carta costituzionale;
principi che rendono a ben vedere inconfigurabile la possibilità di subentro “per facta concludentia” in un contratto già in corso” (così Cass., 21477/2013).
Allora, come di recente ribadito dalla Corte di legittimità, “(in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita” (Cass, 10432/2022).
Pur ammettendo che in regime di salvaguardia non sia necessario un contratto in forma scritta, rimarrebbe insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L. (peraltro rilevabile d'ufficio anche in appello salvi gli effetti del giudicato, Cass., n. 15050/2018, e senza che sia necessaria alcuna formula sacramentale) in merito all'assenza di copertura finanziaria (c.d. “impegno di spesa”) la cui prova era onere del creditore fornire.
pagina 6 di 11 È pacifico che “l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” ( si v. Cass., n. 15410/2018, secondo cui “in materia di contratti conclusi dalla p.a., i vizi del relativo procedimento amministrativo — e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico — incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità
omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto”).
E ciò vale anche in regime di salvaguardia (v. Cass., ord. n. 9364/2023, secondo cui
“ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale — di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267
del 2000. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”), giacché i principi della contabilità impongono agli enti locali di giustificare ex ante ogni spesa (cfr. att. 147 bis, pagina 7 di 11 153 e 183 T.U.E.L.), pure quella per la fornitura in siffatto regime, pena l'assunzione dell'obbligazione in capo il funzionario responsabile.
A tale riguardo va evidenziato che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica
Amministrazione, (anche quando agisca iure privatorum), richiedono la forma scritta ad substantiam, in base al cd. principio “formalistico”, non potendo a tal fine neppure la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti,
da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere.
Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi, come ad esempio il pagamento dedotto dall'attrice, peraltro non documentato (giurisprudenza costante e pacifica sul punto, cfr. Cass. n.8950/06, n.8621/06, n.4635/06, n.13385/05, n. 21138/04,
n.14570/04, n. 5234/04, n. 7962/03, n. 15488/01).
Ciò in ottemperanza al disposto degli art. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, i quali appunto prescrivono, per ogni contratto stipulato dalla P.A., la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97
Cost.; pertanto, il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito pagina 8 di 11 documento, recante la sottoscrizione del privato fornitore e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto negoziale (Cass. n. 1702/06).
Inoltre, tale contratto deve essere consacrato in un unico documento, nel quale siano indicate le clausole disciplinanti il rapporto, salvo che - come in caso di contratti conclusi con imprese commerciali (art. 17 r.d. n. 2240 del 1923) - la legge non autorizzi espressamente la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza.
Sempre in linea di principio, è poi da escludere che la sussistenza di tale requisito formale possa essere ricavata aliunde, attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (Cass. 22107/04), ovvero da comportamenti concludenti dell'amministrazione, consistenti, ad esempio, nella mancata contestazione delle prestazioni eseguite dalla controparte.
Pertanto, considerato che la volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi per implicito da singoli atti, dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide,
richieste dalla legge, ne deriva che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione, il privato contraente non può neppure far valere una responsabilità per colpa della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente, fatta salva, ovviamente, l'azione di arricchimento in caso di provata utilitas della prestazione in favore della P.A. (Cass. n. 14099/04).
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda attorea proposta in via principale va rigettata.
Parimenti, deve respingersi in quanto inammissibile la domanda attorea di arricchimento senza giusta causa avanzata in via subordinata. La ragione della sua inammissibilità pagina 9 di 11 risiede nel carattere sussidiario dell'azione di arricchimento, la quale, ai sensi dell'art. 2042 c.c., "non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per
farsi indennizzare del pregiudizio subito". L'esercizio di tale azione è, pertanto,
subordinato all'impossibilità di avvalersi di altra azione specifica prevista dalla legge per il raggiungimento della stessa finalità.
Nel caso di specie, l'attrice aveva a disposizione l'azione contrattuale, che ha, in effetti,
esercitato in via principale, sicché l'azione generale di arricchimento gli è preclusa, e ciò
anche se l'azione contrattuale è stata respinta, atteso che il requisito della sussidiarietà
deve valutarsi non in concreto bensì in astratto, non essendo l'azione di arricchimento esperibile in via alternativa e subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli (Cass., n. 5222/2023, Cass., n. 29988/2018; conforme SS.UU., n.
28042/2008).
Ad abundantiam, giova rilevare come parte attrice non abbia specificamente allegato né
provato la sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2041 c.c.
In proposito mette conto puntualizzare che, secondo costante insegnamento della
Suprema Corte, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice che,
rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", affermi la decisione sulla base di ragioni diverse da quelle formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente appartenenti al giudizio (v. Cass. Civ. nn. 513/2019; 20652/2009). pagina 10 di 11 Né la presente decisione fondata, tra l'altro, sulla nullità del contratto dovuta alla mancanza del relativo impegno di spesa (oltre che della carenza della preventiva determina del responsabile del procedimento di spesa, rientrante nello stesso tema dell'impegno di spesa) postula la sollecitazione del relativo dibattito delle parti ex art. 101, comma 2, c. p. c., in quanto non si è trattato nella specie di una questione rilevata d'ufficio stricto sensu,
Sul punto però vale quanto si è argomentato sopra, che cioè trattasi di eccezione in senso lato concernente una questione rilevabile certamente d'ufficio in ogni stato e grado e anche in cassazione, non assoggettata, come tale, al regime di cui all'art. 345 c. p. c..
Esso attiene infatti, com'è noto e come prevede espressamente la norma (comma 2),
esclusivamente alle eccezioni in senso stretto, non rilevabili d'ufficio (tra le tante v.
Cass. n. 20170/2022; S. U. n. 7294/2017).
Nulla sulle spese, attesa la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Maria
Stefania Picece, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 4841/2022, così
decide:
- Rigetta la domanda principale.
- Rigetta ogni altra domanda.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Salerno, lì 6.05.2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4841 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con decreto del 22.01.2025.
TRA
(C.F. ), in persona del procuratore dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
(giusta procura del 28/3/22 per Notar Dott. Pt_2 Persona_1
Notaio in Milano, Rep. N.26916 Racc. 11416), ed elettivamente domiciliato
[...]
in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis, 52 – presso lo studio dell'avv. Loredana Basile (C.F.
) che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di C.F._1
citazione (indirizzo PEC Email_1
ATTRICE
E
pagina 1 di 11 , in persona del Sindaco p.t., ope legis Controparte_1
dom.to in Giffoni Valle Piana (SA) alla Via Vignadonica, 19 (indirizzo PEC:
Email_2
CONVENUTO/CONTUMACE
AVENTE AD OGGETTO
Cessione di crediti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 21.01.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la (già Parte_3
sulla implicita premessa di essere cessionaria della Parte_4
e della Telecom, ha convenuto in giudizio, dinanzi il Tribunale di CP_2
Salerno, il per sentirlo condannare al pagamento dei Controparte_1
seguenti presunti crediti: 1) € 10.529,87 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'estratto conto prodotto e, su questa somma: gli interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come pagina 2 di 11 novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
Assumeva che, a seguito di cessioni pro soluto, tutte regolarmente depositate agli atti e,
prima, notificate, era divenuta titolare del credito e formulava le seguenti conclusioni:
“In via principale: condannare il al pagamento in CP_1 Parte_5
favore di per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi: € Parte_1
10.529,87 per sorta capitale e su questa somma: gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e maturati e maturandi con
decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle
fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc. 1-
sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla
predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da
almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla
data di notifica del presente atto. In via subordinata: condannare il Controparte_1
, al pagamento in favore di delle diverse somme – a titolo di
[...] Parte_1
sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla
sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in
relazione alla sorte capitale,
• Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario… oltre CPA,
IVA, contributo unificato, marca e successive.”
pagina 3 di 11 Il giudizio veniva iscritto ruolo il 1°.06.2022 ed assegnato alla II Sez. civile del
Tribunale di Salerno con numero RG 4841/2022.
Nessuno si costituiva per l'Amministrazione comunale di che Controparte_1
restava contumace: venivano, quindi, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, cpc e con il provvedimento del 23 ottobre 2023 il Tribunale, rinviava alla udienza cartolare del 21.01.2025 per la precisazione delle conclusioni riservando, all'esito, la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito della comparsa conclusionale.
* * * *
La agisce nei confronti in qualità di Parte_1 Controparte_1
attuale titolare dei crediti nei confronti di detto ente, già vantati da e da CP_2
Telecom, avendo concluso con le originarie assunte creditrici contratti di cessione versati in atti, unitamente alle fatture rappresentanti il credito.
L'amministrazione Comunale convenuta rimane contumace.
Il giudizio civile è un giudizio basato sul principio della domanda che trova il riferimento nell'art. 99 cpc, sul principio del contraddittorio regolato dall'art. 101 cpc e sul principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di che all'art. 112 cpc.
La valutazione che viene richiesta al Tribunale nell'ambito della decisione che è chiamato a risolvere è assoggettata alle regole rigide dettate dall'art.2697 c.c. in tema di onere della prova dove viene demandato all'attore la dimostrazione dei fatti costitutivi della propria domanda ed al convenuto la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della fattispecie dedotta dall'attore.
Alla luce dei principi ispiratori sopracitati e, contrariamente a quanto affermato dalla difesa di parte attrice, la mancata costituzione in giudizio non comporta l'implicita pagina 4 di 11 ammissione di quanto dedotto dall'attore nella domanda: né, tantomeno tale affermazione risulta deducibile dall'art.115 c.p.c. laddove sia la dottrina unitaria, che la giurisprudenza pressoché unanime escludendo che la contumacia sia equiparata ad una non contestazione o superi il limite imposto dall'art.2697 c.c.
Per quanto attiene il merito della domanda va evidenziata la circostanza che, vertendosi in tema di contrattazione con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 17
del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, il contratto d'opera professionale con la P.A. deve rivestire, la forma scritta ad substantiam (Cassazione civile sez. II, 20/10/2023,
n.29237).
In effetti, in citazione non è menzionato, né tantomeno provato, il rapporto contrattuale dal quale tali fatture scaturiscono: non l'oggetto della fornitura né tantomeno il luogo della fornitura.
In disparte la genericità della domanda, va in ogni caso evidenziato che, sebbene e nonostante la contumacia della convenuta e della mancanza di contestazioni o eccezioni,
l'attrice non ha integrato la documentazione versata in atti con l'atto di citazione, in particolare con la produzione dei contratti di fornitura.
Infatti, sebbene il regime di salvaguardia operi ex lege, la specialità del dettato normativo che lo prevede non può derogare a un'altra normativa parimenti speciale come quella in tema di contrattazione pubblica. Ora, poiché siffatto regime è previsto nei confronti di ogni utente finale (non solo pubblico), laddove l'utente sia un Comune (o,
più in generale, un Ente pubblico) è necessario e opportuno distinguere il piano dell'accesso a tale regime - sicuramente regolato dalla L. 3 agosto 2007, n. 125 - da quello relativo all'osservanza dei requisiti formali — tuttora previsti a garanzia dell'interesse collettivo - per i contratti pubblici. pagina 5 di 11 In altre parole, il regime di salvaguardia consente di individuare ex lege il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato,
ma come per tutti i rapporti con la p.a, il subentro del nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto.
E del resto nei rapporti con la pubblica amministrazione la forma scritta è “strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii” ed agevolando
“l'espletamento della funzione di controllo” alla luce dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità contemplati dalla carta costituzionale;
principi che rendono a ben vedere inconfigurabile la possibilità di subentro “per facta concludentia” in un contratto già in corso” (così Cass., 21477/2013).
Allora, come di recente ribadito dalla Corte di legittimità, “(in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita” (Cass, 10432/2022).
Pur ammettendo che in regime di salvaguardia non sia necessario un contratto in forma scritta, rimarrebbe insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L. (peraltro rilevabile d'ufficio anche in appello salvi gli effetti del giudicato, Cass., n. 15050/2018, e senza che sia necessaria alcuna formula sacramentale) in merito all'assenza di copertura finanziaria (c.d. “impegno di spesa”) la cui prova era onere del creditore fornire.
pagina 6 di 11 È pacifico che “l'atto con cui l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione” ( si v. Cass., n. 15410/2018, secondo cui “in materia di contratti conclusi dalla p.a., i vizi del relativo procedimento amministrativo — e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico — incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa p.a. nel cui esclusivo interesse le formalità
omesse sono prescritte;
diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto”).
E ciò vale anche in regime di salvaguardia (v. Cass., ord. n. 9364/2023, secondo cui
“ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale — di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267
del 2000. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”), giacché i principi della contabilità impongono agli enti locali di giustificare ex ante ogni spesa (cfr. att. 147 bis, pagina 7 di 11 153 e 183 T.U.E.L.), pure quella per la fornitura in siffatto regime, pena l'assunzione dell'obbligazione in capo il funzionario responsabile.
A tale riguardo va evidenziato che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica
Amministrazione, (anche quando agisca iure privatorum), richiedono la forma scritta ad substantiam, in base al cd. principio “formalistico”, non potendo a tal fine neppure la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti,
da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere.
Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi, come ad esempio il pagamento dedotto dall'attrice, peraltro non documentato (giurisprudenza costante e pacifica sul punto, cfr. Cass. n.8950/06, n.8621/06, n.4635/06, n.13385/05, n. 21138/04,
n.14570/04, n. 5234/04, n. 7962/03, n. 15488/01).
Ciò in ottemperanza al disposto degli art. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, i quali appunto prescrivono, per ogni contratto stipulato dalla P.A., la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97
Cost.; pertanto, il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito pagina 8 di 11 documento, recante la sottoscrizione del privato fornitore e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto negoziale (Cass. n. 1702/06).
Inoltre, tale contratto deve essere consacrato in un unico documento, nel quale siano indicate le clausole disciplinanti il rapporto, salvo che - come in caso di contratti conclusi con imprese commerciali (art. 17 r.d. n. 2240 del 1923) - la legge non autorizzi espressamente la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza.
Sempre in linea di principio, è poi da escludere che la sussistenza di tale requisito formale possa essere ricavata aliunde, attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (Cass. 22107/04), ovvero da comportamenti concludenti dell'amministrazione, consistenti, ad esempio, nella mancata contestazione delle prestazioni eseguite dalla controparte.
Pertanto, considerato che la volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi per implicito da singoli atti, dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide,
richieste dalla legge, ne deriva che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione, il privato contraente non può neppure far valere una responsabilità per colpa della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente, fatta salva, ovviamente, l'azione di arricchimento in caso di provata utilitas della prestazione in favore della P.A. (Cass. n. 14099/04).
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda attorea proposta in via principale va rigettata.
Parimenti, deve respingersi in quanto inammissibile la domanda attorea di arricchimento senza giusta causa avanzata in via subordinata. La ragione della sua inammissibilità pagina 9 di 11 risiede nel carattere sussidiario dell'azione di arricchimento, la quale, ai sensi dell'art. 2042 c.c., "non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per
farsi indennizzare del pregiudizio subito". L'esercizio di tale azione è, pertanto,
subordinato all'impossibilità di avvalersi di altra azione specifica prevista dalla legge per il raggiungimento della stessa finalità.
Nel caso di specie, l'attrice aveva a disposizione l'azione contrattuale, che ha, in effetti,
esercitato in via principale, sicché l'azione generale di arricchimento gli è preclusa, e ciò
anche se l'azione contrattuale è stata respinta, atteso che il requisito della sussidiarietà
deve valutarsi non in concreto bensì in astratto, non essendo l'azione di arricchimento esperibile in via alternativa e subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli (Cass., n. 5222/2023, Cass., n. 29988/2018; conforme SS.UU., n.
28042/2008).
Ad abundantiam, giova rilevare come parte attrice non abbia specificamente allegato né
provato la sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2041 c.c.
In proposito mette conto puntualizzare che, secondo costante insegnamento della
Suprema Corte, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice che,
rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", affermi la decisione sulla base di ragioni diverse da quelle formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente appartenenti al giudizio (v. Cass. Civ. nn. 513/2019; 20652/2009). pagina 10 di 11 Né la presente decisione fondata, tra l'altro, sulla nullità del contratto dovuta alla mancanza del relativo impegno di spesa (oltre che della carenza della preventiva determina del responsabile del procedimento di spesa, rientrante nello stesso tema dell'impegno di spesa) postula la sollecitazione del relativo dibattito delle parti ex art. 101, comma 2, c. p. c., in quanto non si è trattato nella specie di una questione rilevata d'ufficio stricto sensu,
Sul punto però vale quanto si è argomentato sopra, che cioè trattasi di eccezione in senso lato concernente una questione rilevabile certamente d'ufficio in ogni stato e grado e anche in cassazione, non assoggettata, come tale, al regime di cui all'art. 345 c. p. c..
Esso attiene infatti, com'è noto e come prevede espressamente la norma (comma 2),
esclusivamente alle eccezioni in senso stretto, non rilevabili d'ufficio (tra le tante v.
Cass. n. 20170/2022; S. U. n. 7294/2017).
Nulla sulle spese, attesa la contumacia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Maria
Stefania Picece, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 4841/2022, così
decide:
- Rigetta la domanda principale.
- Rigetta ogni altra domanda.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Salerno, lì 6.05.2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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