Articolo 2 della Legge 21 novembre 1950, n. 1008
Articolo 1
Versione
12 gennaio 1951
Art. 2.
Alla spesa di cui all'articolo 1 verra' fatto fronte con lo stanziamento gia' iscritto al capitolo 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1950-51.

Entrata in vigore il 12 gennaio 1951