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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5346/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della filiazione non matrimoniale n. 5346/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. BOLLANI DAVIDE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. ), con l'Avv. RODOLFI MONIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 20.12.2024)
“1) ll sig. continuerà a concorrere al mantenimento della figlia maggiore di età Pt_1 Persona_1
con il versamento di un assegno mensile da versare direttamente alla figlia stessa, pari ad € 420,00=, annualmente rivalutabile secondo indici Istat, sino all'indipendenza economica di . Per_1 2) Ridurre il mantenimento dovuto dal sig. in favore del figlio ad € Parte_1 Persona_2
200,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici, da versarsi mensilmente alla sig.ra
[...]
CP_1
3) Disporre che entrambi i genitori debbano concorrere al 50% delle spese straordinarie dei figli secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che si ha per qui trascritto, integrato con le seguenti precisazioni:
° in relazione alle spese mediche, qualora queste siano rimborsate dalla assicurazione a favore del sig. , il genitore che non le ha anticipate rimborserà esclusivamente il 50% dell'importo Pt_1
scoperto e non rimborsato.
° obbligo dei genitori di contribuire al 50% delle spese universitarie di a Parigi per la Per_1 frequentazione dell'ACCADEMIA dell'ARTE, includendovi ogni spesa a tal fine necessaria: rette scolastiche, vitto, alloggio, materiale di consumo, etc., laddove la ragazza non riesca ad ottemperarvi con i proventi di proprio eventuale lavoro e finché resta iscritta all'università;
° obbligo dei genitori di contribuire al 50% delle spese sportive di , inclusa l'attrezzatura Per_2
° dei genitori di contribuire al 50% delle spese per i veicoli in uso ai figli (acquisto, assicurazione, carburante, etc)
4) Per quanto riguarda confermare il collocamento del minore presso la residenza materna, Per_2
disponendo che il calendario delle frequentazioni disposto dal Tribunale di Brescia con il decreto in essere venga modificato, aggiungendo tutti i lunedì e i martedì con padre fatta salva la possibilità che trascorra con il padre ulteriori periodi previo accordo con il medesimo e laddove il ragazzo ne Per_2
faccia di volta in volta richiesta, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici.
5) Assegno unico spettante per i figli al 50% tra le parti
6) Spese della presente procedura: Le spese della presente procedura saranno integralmente compensate.
7) Chiusura: Le parti danno atto di aver definito in separata sede ogni altra questione tra loro pendente e di non aver altro a pretendere reciprocamente.
8) Rinunce processuali: Le parti dichiarano di rinunciare:
° alle istanze istruttorie sin qui avanzate nella presente procedura;
° al deposito di memorie conclusionali e di replica nella presente procedura;
° ad impugnare il provvedimento decisorio del presente giudizio che accolga le conclusioni congiuntamente precisate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno instaurato una relazione sentimentale dalla quale hanno avuto i figli , nata il Per_1
12.2.2004, e nato il [...]. Per_2 La prima regolamentazione dei rapporti fra le parti è stata data con decreto emesso all'esito della camera di consiglio del giorno 11.3.2015.
La parte ricorrente, quindi, ha chiesto, in questa sede, la modifica delle condizioni della prima regolamentazione della filiazione non matrimoniale, sulla quale la parte resistente, costituendosi in vista della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata in data 11.10.2024, non ha concordato.
In seguito alla prima udienza, tuttavia, le parti hanno trovato un accordo a definizione della lite e il
Giudice delegato si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di modifica delle condizioni della prima regolamentazione della filiazione non matrimoniale alle condizioni concordate fra le parti merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate e conformi all'interesse del figlio minore, che si è omesso di sentire perché superflua, in considerazione dell'accordo rispettoso del principio di bigenitorialità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni della filiazione non matrimoniale in conformità all'accordo delle parti;
2. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 9.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della filiazione non matrimoniale n. 5346/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. BOLLANI DAVIDE Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. ), con l'Avv. RODOLFI MONIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 20.12.2024)
“1) ll sig. continuerà a concorrere al mantenimento della figlia maggiore di età Pt_1 Persona_1
con il versamento di un assegno mensile da versare direttamente alla figlia stessa, pari ad € 420,00=, annualmente rivalutabile secondo indici Istat, sino all'indipendenza economica di . Per_1 2) Ridurre il mantenimento dovuto dal sig. in favore del figlio ad € Parte_1 Persona_2
200,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici, da versarsi mensilmente alla sig.ra
[...]
CP_1
3) Disporre che entrambi i genitori debbano concorrere al 50% delle spese straordinarie dei figli secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che si ha per qui trascritto, integrato con le seguenti precisazioni:
° in relazione alle spese mediche, qualora queste siano rimborsate dalla assicurazione a favore del sig. , il genitore che non le ha anticipate rimborserà esclusivamente il 50% dell'importo Pt_1
scoperto e non rimborsato.
° obbligo dei genitori di contribuire al 50% delle spese universitarie di a Parigi per la Per_1 frequentazione dell'ACCADEMIA dell'ARTE, includendovi ogni spesa a tal fine necessaria: rette scolastiche, vitto, alloggio, materiale di consumo, etc., laddove la ragazza non riesca ad ottemperarvi con i proventi di proprio eventuale lavoro e finché resta iscritta all'università;
° obbligo dei genitori di contribuire al 50% delle spese sportive di , inclusa l'attrezzatura Per_2
° dei genitori di contribuire al 50% delle spese per i veicoli in uso ai figli (acquisto, assicurazione, carburante, etc)
4) Per quanto riguarda confermare il collocamento del minore presso la residenza materna, Per_2
disponendo che il calendario delle frequentazioni disposto dal Tribunale di Brescia con il decreto in essere venga modificato, aggiungendo tutti i lunedì e i martedì con padre fatta salva la possibilità che trascorra con il padre ulteriori periodi previo accordo con il medesimo e laddove il ragazzo ne Per_2
faccia di volta in volta richiesta, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici.
5) Assegno unico spettante per i figli al 50% tra le parti
6) Spese della presente procedura: Le spese della presente procedura saranno integralmente compensate.
7) Chiusura: Le parti danno atto di aver definito in separata sede ogni altra questione tra loro pendente e di non aver altro a pretendere reciprocamente.
8) Rinunce processuali: Le parti dichiarano di rinunciare:
° alle istanze istruttorie sin qui avanzate nella presente procedura;
° al deposito di memorie conclusionali e di replica nella presente procedura;
° ad impugnare il provvedimento decisorio del presente giudizio che accolga le conclusioni congiuntamente precisate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno instaurato una relazione sentimentale dalla quale hanno avuto i figli , nata il Per_1
12.2.2004, e nato il [...]. Per_2 La prima regolamentazione dei rapporti fra le parti è stata data con decreto emesso all'esito della camera di consiglio del giorno 11.3.2015.
La parte ricorrente, quindi, ha chiesto, in questa sede, la modifica delle condizioni della prima regolamentazione della filiazione non matrimoniale, sulla quale la parte resistente, costituendosi in vista della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata in data 11.10.2024, non ha concordato.
In seguito alla prima udienza, tuttavia, le parti hanno trovato un accordo a definizione della lite e il
Giudice delegato si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di modifica delle condizioni della prima regolamentazione della filiazione non matrimoniale alle condizioni concordate fra le parti merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate e conformi all'interesse del figlio minore, che si è omesso di sentire perché superflua, in considerazione dell'accordo rispettoso del principio di bigenitorialità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni della filiazione non matrimoniale in conformità all'accordo delle parti;
2. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 9.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri