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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con l'Avv. GERLA VALERIA e Parte_2 C.F._2 con domicilio eletto presso il suo studio in Trezzano sul Naviglio (MI) alla Via G. Negri 12 ; con l'intervento del Pubblico Ministero in cui le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“ 1.Le figlie minori della coppia, e resteranno affidate in via condivisa Per_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza ed il collocamento prioritario insieme alla madre nella casa di proprietà della nonna materna, signora , in Via Karol Parte_3
Wojtyla, n. 3 a Cisliano (MI), che resterà assegnata alla madre quale genitore collocatario delle figlie minorenni.
2.Il signor che ha già lasciato la casa di Via Wojtyla e prelevato i beni e gli effetti Parte_2
personali e quelli comuni divisi in accordo con la signora , ha già consegnato la copia Pt_1
delle chiavi in suo possesso e trasferito altrove la residenza anagrafica.
3.Per quanto concerne la frequentazione figlie-padre, il padre trascorrerà con le figlie almeno due pomeriggi infrasettimanali prelevandole all'uscita da scuola e riaccompagnandole alla casa materna entro le ore 21:30, giorni da individuare nel rispetto dei suoi turni lavorativi, che dovranno essere comunicati alla madre con un preavviso settimanale. Fino al reperimento di una abitazione personale, il padre potrà stare con le figlie anche nella casa della nonna materna, previo consenso della signora . Pt_1
In ogni caso, salvo diversi accordi, il padre potrà stare con e , almeno: Per_1 Per_2
-i ponti scolastici in via alternata con la madre;
-durante le festività natalizie e quelle pasquali per periodi paritari rispetto alla madre da individuarsi con accordi tra genitori nel rispetto degli impegni lavorativi paterni;
-due settimane durante le vacanze scolastiche estive in base agli accordi che i genitori prenderanno, nel rispetto degli impegni lavorativi di ciascuno, entro il 30 marzo di ogni anno;
-in occasione della Festa del papà.
4.Entrambi i genitori conservano il diritto di partecipare alle manifestazioni scolastiche ed extrascolastiche che vedono protagoniste le figlie, indipendentemente dai tempi di frequentazione.
5.Le Parti riconoscono alle figlie il diritto di mantenere la continuità affettiva con i parenti materni (nonni e zii), e i genitori agevoleranno l'abitudine consolidata delle bambine di trascorrere un periodo di vacanza estivo in Calabria con essi in periodo da concordare tra i genitori.
6.Il padre, a partire dal mese di maggio 2025, ha iniziato a contribuire al mantenimento delle figlie, e continuerà a farlo mediante il versamento alla madre in via anticipata mensile della somma di € 650,00/mese (€ 325,00/mese per ciascuna figlia), con bonifico da accreditare entro il giorno 15 di ogni mese, somma che sarà soggetta a rivalutazione annuale ISTAT a partire da giugno 2026 (mese di riferimento: maggio).
7.I genitori concordano che il costo della mensa scolastica e le spese per l'acquisto di parafarmaci e/o integratori prescritti da specialisti siano da considerarsi quali spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo, e si impegnano a sostenere tali esborsi nella misura del 50% ciascuno con relative detrazioni fiscali, se spettanti, secondo quota.
8.I genitori divideranno a metà le restanti spese extra assegno che si rendessero necessarie per i figli secondo il “Protocollo tra il Tribunale di Pavia e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori” del
9.11.2016 (Prot. 2323/16), che si trascrive integralmente a seguire, fatta eccezione per le specifiche di cui al punto 7 per mensa e spese di parafarmaci e/o integratori:
Pag. 2 di 6 Art. 1) DEFINIZIONE PRELIMINARE
Tutte le spese che vengono escluse dall'assegno dovuto da un genitore all'altro e dal mantenimento diretto vengono definite come "spese extra-assegno" o, nel caso in cui manchi un assegno, "extra-mantenimento"; sarà invece abbandonata l'equivoca distinzione tra "spese ordinarie" e "spese straordinarie".
Art. 2) SPESE CHE SI INTENDONO COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO O NEL
MANTENIMENTO DIRETTO
Salva diversa disciplina convenuta dalle parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, si intendono comprese nell'assegno di mantenimento o nel mantenimento diretto, e dunque non devono essere rimborsate, le seguenti spese: spese per l'alloggio, per la cancelleria corrente, per i farmaci da banco, per l'abbigliamento (escluso quello specifico per attività sportive).
Art. 3) SPESE CHE NECESSITANO DI ACCORDO PREVENTIVO E SPESE DOVUTE ANCHE SENZA
PREVIO ACCORDO
Salva diversa disciplina, convenuta dalle parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, si distinguono le spese che necessitano di previo accordo tra i genitori e le spese che devono essere comunque rimborsate secondo il seguente schema:
1-A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1-B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
2-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
Pag. 3 di 6 2-B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3-A) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
c) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3-B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio,sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Art. 4) PERCENTUALE DELLE SPESE E CONSIDERAZIONE DELLE SPESE EXTRA·ASSEGNO NELLA
DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO
Salva diversa disciplina convenuta dalle parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, le spese extra-assegno o extra-mantenimento verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50 % per ognuno;
l'assegno verrà determinato considerando, tra gli altri criteri, quali spese rimangono escluse dall'assegno e la misura (pari al 50 % oppure diversa) di ripartizione delle spese extra-assegno. Nei casi di precedenti, protratti, inadempimenti all'obbligo di rimborso pro quota delle spese, o di protratti e pretestuosi dinieghi di accordo per spese comunque opportune e sostenibili da parte del genitore che
Pag. 4 di 6 oppone il rifiuto, sarà possibile accrescere l'assegno di mantenimento di una quota mensile a titolo di forfettizzazione, parziale o totale, delle spese extra-assegno.
Art. 5) MODALITA' DI DECISIONE E DI RIMBORSO DELLE SPESE
Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, whatsApp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice. Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento. Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno
20 del mese precedente. Qualora non sia previsto un assegno di mantenimento o la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro quindici giorni dalla trasmissione dei documenti.
Art. 6) DEDUZIONE FISCALE DELLE SPESE
I genitori potranno dedurre le spese per i figli secondo la quota in cui gli stessi sono a carico di ognuno di loro indicata nelle dichiarazioni dei redditi.
9.La signora continuerà a percepire e trattenere per intero l'Assegno Unico Universale Pt_1 per i figli.
10.I genitori prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per le figlie minori.
11.Le Parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito i loro rapporti interpersonali di carattere economico e patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per nessun titolo, motivo o ragione men che meno connesso, dipendente o conseguente al loro rapporto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 5 di 6 Le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento delle figlie minori e;
Le parti hanno, Per_1 Per_2
inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
preso atto della rinuncia all'impugnazione della sentenza;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 23/09/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con l'Avv. GERLA VALERIA e Parte_2 C.F._2 con domicilio eletto presso il suo studio in Trezzano sul Naviglio (MI) alla Via G. Negri 12 ; con l'intervento del Pubblico Ministero in cui le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
“ 1.Le figlie minori della coppia, e resteranno affidate in via condivisa Per_1 Persona_2 ad entrambi i genitori, mantenendo la residenza ed il collocamento prioritario insieme alla madre nella casa di proprietà della nonna materna, signora , in Via Karol Parte_3
Wojtyla, n. 3 a Cisliano (MI), che resterà assegnata alla madre quale genitore collocatario delle figlie minorenni.
2.Il signor che ha già lasciato la casa di Via Wojtyla e prelevato i beni e gli effetti Parte_2
personali e quelli comuni divisi in accordo con la signora , ha già consegnato la copia Pt_1
delle chiavi in suo possesso e trasferito altrove la residenza anagrafica.
3.Per quanto concerne la frequentazione figlie-padre, il padre trascorrerà con le figlie almeno due pomeriggi infrasettimanali prelevandole all'uscita da scuola e riaccompagnandole alla casa materna entro le ore 21:30, giorni da individuare nel rispetto dei suoi turni lavorativi, che dovranno essere comunicati alla madre con un preavviso settimanale. Fino al reperimento di una abitazione personale, il padre potrà stare con le figlie anche nella casa della nonna materna, previo consenso della signora . Pt_1
In ogni caso, salvo diversi accordi, il padre potrà stare con e , almeno: Per_1 Per_2
-i ponti scolastici in via alternata con la madre;
-durante le festività natalizie e quelle pasquali per periodi paritari rispetto alla madre da individuarsi con accordi tra genitori nel rispetto degli impegni lavorativi paterni;
-due settimane durante le vacanze scolastiche estive in base agli accordi che i genitori prenderanno, nel rispetto degli impegni lavorativi di ciascuno, entro il 30 marzo di ogni anno;
-in occasione della Festa del papà.
4.Entrambi i genitori conservano il diritto di partecipare alle manifestazioni scolastiche ed extrascolastiche che vedono protagoniste le figlie, indipendentemente dai tempi di frequentazione.
5.Le Parti riconoscono alle figlie il diritto di mantenere la continuità affettiva con i parenti materni (nonni e zii), e i genitori agevoleranno l'abitudine consolidata delle bambine di trascorrere un periodo di vacanza estivo in Calabria con essi in periodo da concordare tra i genitori.
6.Il padre, a partire dal mese di maggio 2025, ha iniziato a contribuire al mantenimento delle figlie, e continuerà a farlo mediante il versamento alla madre in via anticipata mensile della somma di € 650,00/mese (€ 325,00/mese per ciascuna figlia), con bonifico da accreditare entro il giorno 15 di ogni mese, somma che sarà soggetta a rivalutazione annuale ISTAT a partire da giugno 2026 (mese di riferimento: maggio).
7.I genitori concordano che il costo della mensa scolastica e le spese per l'acquisto di parafarmaci e/o integratori prescritti da specialisti siano da considerarsi quali spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo, e si impegnano a sostenere tali esborsi nella misura del 50% ciascuno con relative detrazioni fiscali, se spettanti, secondo quota.
8.I genitori divideranno a metà le restanti spese extra assegno che si rendessero necessarie per i figli secondo il “Protocollo tra il Tribunale di Pavia e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori” del
9.11.2016 (Prot. 2323/16), che si trascrive integralmente a seguire, fatta eccezione per le specifiche di cui al punto 7 per mensa e spese di parafarmaci e/o integratori:
Pag. 2 di 6 Art. 1) DEFINIZIONE PRELIMINARE
Tutte le spese che vengono escluse dall'assegno dovuto da un genitore all'altro e dal mantenimento diretto vengono definite come "spese extra-assegno" o, nel caso in cui manchi un assegno, "extra-mantenimento"; sarà invece abbandonata l'equivoca distinzione tra "spese ordinarie" e "spese straordinarie".
Art. 2) SPESE CHE SI INTENDONO COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO O NEL
MANTENIMENTO DIRETTO
Salva diversa disciplina convenuta dalle parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, si intendono comprese nell'assegno di mantenimento o nel mantenimento diretto, e dunque non devono essere rimborsate, le seguenti spese: spese per l'alloggio, per la cancelleria corrente, per i farmaci da banco, per l'abbigliamento (escluso quello specifico per attività sportive).
Art. 3) SPESE CHE NECESSITANO DI ACCORDO PREVENTIVO E SPESE DOVUTE ANCHE SENZA
PREVIO ACCORDO
Salva diversa disciplina, convenuta dalle parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, si distinguono le spese che necessitano di previo accordo tra i genitori e le spese che devono essere comunque rimborsate secondo il seguente schema:
1-A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1-B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
2-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
Pag. 3 di 6 2-B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3-A) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
c) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3-B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio,sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Art. 4) PERCENTUALE DELLE SPESE E CONSIDERAZIONE DELLE SPESE EXTRA·ASSEGNO NELLA
DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO
Salva diversa disciplina convenuta dalle parti nei procedimenti non contenziosi o stabilita nei provvedimenti giudiziali, le spese extra-assegno o extra-mantenimento verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50 % per ognuno;
l'assegno verrà determinato considerando, tra gli altri criteri, quali spese rimangono escluse dall'assegno e la misura (pari al 50 % oppure diversa) di ripartizione delle spese extra-assegno. Nei casi di precedenti, protratti, inadempimenti all'obbligo di rimborso pro quota delle spese, o di protratti e pretestuosi dinieghi di accordo per spese comunque opportune e sostenibili da parte del genitore che
Pag. 4 di 6 oppone il rifiuto, sarà possibile accrescere l'assegno di mantenimento di una quota mensile a titolo di forfettizzazione, parziale o totale, delle spese extra-assegno.
Art. 5) MODALITA' DI DECISIONE E DI RIMBORSO DELLE SPESE
Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, whatsApp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice. Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento. Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno
20 del mese precedente. Qualora non sia previsto un assegno di mantenimento o la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro quindici giorni dalla trasmissione dei documenti.
Art. 6) DEDUZIONE FISCALE DELLE SPESE
I genitori potranno dedurre le spese per i figli secondo la quota in cui gli stessi sono a carico di ognuno di loro indicata nelle dichiarazioni dei redditi.
9.La signora continuerà a percepire e trattenere per intero l'Assegno Unico Universale Pt_1 per i figli.
10.I genitori prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per le figlie minori.
11.Le Parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente definito i loro rapporti interpersonali di carattere economico e patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per nessun titolo, motivo o ragione men che meno connesso, dipendente o conseguente al loro rapporto.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 5 di 6 Le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento delle figlie minori e;
Le parti hanno, Per_1 Per_2
inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
preso atto della rinuncia all'impugnazione della sentenza;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 23/09/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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