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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/05/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1106/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC. ), nato in ANDORA (SV) il Parte_1 C.F._1
28/02/1960, elettivamente domiciliato presso i difensori in VIA SAN DAMIANO 14/A/5 -
17051 ANDORA (SV), rappresentato e difeso dagli Avv.ti BRUNO BEATRICE e BRUNO
FRANCESCO appellante nei confronti di
(COD. FISC. ), nato in ACIREALE (CT) il CP_1 C.F._2
31/07/1959, elettivamente domiciliato presso il difensore in CORSO ITALIA 18/7 - 17100
SAVONA (SV), rappresentato e difeso dagli Avv.ti SAVASTA VINCENZO e PESCE
CLAUDIO appellato
(COD. FISC. ), nato in RIVOLI (TO) il Controparte_2 C.F._3
20/07/1970, e (COD. FISC. , nato in TORINO (TO) il CP_3 C.F._4
30/04/1975, elettivamente domiciliati presso i difensori in CORSO SICCARDI 9 - 10122
TORINO (TO), rappresentati e difesi dagli Avv.ti ROMANO RICCARDO e LANDINI LUIGI appellati
1 (COD. FISC. ) – elettivamente domiciliata presso il CP_4 P.IVA_1 difensore in CORSO RICCI 28/7 - 17100 SAVONA (SV) – rappresentata e difesa dall'Avv.
BIALE FABRIZIO appellata
(COD. FISC. – elettivamente domiciliata presso il difensore CP_5 P.IVA_2 in VIA LUIGI CORSI 6/1 - 17100 SAVONA (SV) – rappresentata e difesa dall'Avv. OT
AS appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in Parte_1
accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza n. 795/2023 (procedimento RGN
3034/2020) emessa dal Tribunale civile di Savona in data 02.11.2023, pubblicata mediante deposito telematico il 03.11.2023 e notificata a mezzo pec in data 15.11.2023: in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare che l'ing. non è Parte_1
responsabile in via diretta di alcun danno occorso al fabbricato degli attori per mancanza di domanda sul punto e, pertanto, nessuna condanna risarcitoria può addebitarsi allo stesso;
sempre in via preliminare e/o pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità della chiamata del terzo, ing. per intervenuta decadenza e/o Parte_1 prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c.; nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta all'IN. , non Parte_1 essendo a quest'ultimo opponibili le risultanze di precedente ATP per violazione del contraddittorio ed essendo dimostrata la carenza assoluta di prova e/o l'infondatezza della domanda ex adverso promossa dal convenuto, così respingendo tutte le domande risarcitorie avanzate nei confronti dello stesso;
sempre nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità, nell'attività espletata, commissiva e/o omissiva, è emersa in corso di primo grado a carico dell'ing. , quale Parte_1
Direttore dei Lavori, nella causazione dei pretesi e lamentati danni all'immobile attoreo, così respingendo ogni domanda risarcitoria a suo carico;
sempre nel merito, in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare la responsabilità e/o corresponsabilità ex artt.
1227 e 2055 c.c. sia degli attori e , sia del committente ed Controparte_2 CP_3 appaltatore in ragione di quanto esposto in atto d'appello ed accertato in corso di primo grado, e così accertare e limitare l'eventuale corresponsabilità dell'appellante ing.
nell'entità minima prevista dalla legge, con graduazione percentuale Parte_1
2 della stessa rispetto agli altri soggetti ritenuti responsabili. In ogni caso si chiede la rifusione delle spese di primo e secondo grado, diritti, esborsi ed onorari di causa.”
Per l'appellato : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respingere le CP_1 domande formulate dall'IN. con il primo, secondo e terzo motivo Parte_1
d'appello; per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Savona n. 795/2023 pubblicata in data 02.11.2023, relativamente ai suddetti motivi d'impugnazione. Con vittoria di spese.”
Per gli appellati E : “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_2 CP_3
d'Appello, respingere tutti motivi d'appello formulati dall'appellante nei Parte_1
confronti della sentenza n. 795/2023 emessa dal Tribunale di Savona confermando la stessa in ogni sua parte. Con vittoria delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, da distrarsi a favore dei legali sottoscritti i quali se ne dichiarano antistatari.”
Per l'appellata : “Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, rigettata ogni CP_4 diversa domanda ed eccezione: respingere l'appello proposto dall'ing. Parte_1
per i motivi di appello indicati con i numeri 1, 2 e 3, per le ragioni meglio indicate in parte narrativa e, pertanto, confermare in parte qua la sentenza n. 795/2023 pubblicata dal
Tribunale di Savona in data 2 novembre 2023; Vinte le spese ed onorari del presente grado di giudizio.”
Per l'appellata : “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, CP_5
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Genova - DARE ATTO che nessuna delle parti del presente giudizio richiede la riforma dell'impugnata sentenza per parti involgenti CP_5
- DARE ATTO che la non ha riproposto in appello la domanda di
[...] CP_4
garanzia svolta in Primo Grado nei confronti di e che tale domanda deve CP_5
considerarsi rinunciata - IN VIA PRINCIPALE: ESTROMETTERE dal CP_5
presente giudizio, DICHIARANDO cessata la materia del contendere fra e CP_5
- IN VIA SUBORDINATA, CONFERMARE l'impugnata sentenza per le parti CP_4
involgenti quale Assicuratrice della . Vinte o quantomeno CP_5 CP_4
compensate le spese e le competenze di causa, oltre rimborso spese forfetario, IVA e
CPA.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 795/2023 del 03/11/2023, il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da
[...]
e , quali comproprietari di un immobile ad uso residenziale CP_2 CP_3
3 sito in Marina di Andora (SV), nei confronti di , proprietario e CP_1
committente dei lavori di ristrutturazione di un immobile contiguo a quello degli attori, nonché nei confronti dei terzi chiamati , appaltatrice dei predetti lavori, CP_4
, direttore dei lavori, e , compagnia assicuratrice Parte_1 CP_5 della ditta appaltatrice. Gli attori si rivolgevano all'autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni cagionati alla loro comproprietà dall'esecuzione dei lavori di ristrutturazione presso l'attiguo immobile di Il Tribunale così CP_1
decideva: «1- Accerta e dichiara la concorrente responsabilità del convenuto Sig. CP_1
e dei terzi chiamati , ut supra, e IN. , per la
[...] CP_4 Parte_1
causazione del sinistro oggetto di causa.
2- Conseguentemente condanna il convenuto
Sig. e i terzi chiamati , ut supra, e IN. , in CP_1 CP_4 Parte_1
solido tra loro, al pagamento in favore degli attori Sig.ri e , Controparte_2 CP_3
a titolo di risarcimento del danno per cui è causa, di complessivi euro 11.951,61, oltre oneri fiscali (se dovuti ai sensi di legge) così come determinati nell'espletata CTU, oltre agli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente sulla somma testè menzionata devalutata alla data del settembre 2018, di anno in anno rivalutata, a decorrere dal settembre 2018 e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale sull'importo così determinato a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo.
3- Condanna il convenuto Sig.
e i terzi chiamati , ut supra, e IN. , in solido CP_1 CP_4 Parte_1
tra loro, alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore degli attori Sig.ri e che liquida (ex DM 147/2022) in euro 545,00 per Controparte_2 CP_3
esborsi documentati ed euro 5.077,00 per onorari e competenze, oltre spese generali,
CPA ed IVA come per legge, nonché spese di CTU e spese di CTP, queste ultime nei limiti dell'importo liquidato al CTU.
4- Condanna il resistente Sig. , alla CP_1
rifusione delle spese del procedimento di ATP Trib. Savona NRG 3399/2019, in favore dei ricorrenti Sig.ri e , che liquida (ex DM 147/2022) in euro Controparte_2 CP_3
145,50 per esborsi documentati ed euro 2.337,00 per onorari e competenze, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, nonché spese di CTU e spese di CTP, queste ultime nei limiti dell'importo liquidato al CTU.
5- Dispone la distrazione delle spese liquidate, congiuntamente a favore dei due difensori rappresentanti in giudizio degli attori, limitatamente alla voce relativa ai compensi e alle spese della fase di ATP, nonché a quella relativa al fondo spese complessivo di euro 1.268,80 erogato a favore del CTU IN.
.
6- Condanna i terzi chiamati , ut supra, e IN. , in Per_1 CP_4 Parte_1
4 solido tra loro, a manlevare il convenuto Sig. , tenendolo esente e indenne CP_1
da quanto disposto ai precedenti punti 2- e 3-.
7- Rigetta la domanda di garanzia e manleva formulata dalla nei confronti della chiamata 8- CP_4 CP_5
Compensa integralmente le spese di lite tra la e la terza chiamata CP_4 CP_5
9- Respinge le altre domande.».
[...]
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte , Parte_1
con atto notificato in data 7/12/2023.
Con distinte comparse si costituivano , , CP_1 Controparte_2 [...]
, e , che instavano per il rigetto dell'appello. CP_3 CP_4 CP_5
Con ordinanza in data 15/04/2024 il Consigliere Istruttore rinviava all'udienza del
12/02/2025 per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c..
All'esito dell'udienza del 12/02/2025, il Consigliere Istruttore, con ordinanza del 6/03/2025, riservava la decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NEL PUNTO IN CUI CONDANNA
IN VIA DIRETTA IL TERZO CHIAMATO AL RISARCIMENTO Parte_1
DANNI – MANCANZA DI DOMANDA ATTOREA – VIOLAZIONE DELL'ART. 112 CPC.
L'appellante censura la sentenza impugnata per aver esteso la domanda di risarcimento del danno anche nei confronti di , terzo chiamato in qualità di direttore dei Parte_1 lavori commissionati dal convenuto . L'appellante, in particolare, sostiene che gli CP_1
attori non abbiano mai chiesto di estendere tale domanda anche ai terzi chiamati, giacché nessuna valenza può essere attribuita alla modifica e/o nuova domanda proposta dagli attori solo in sede di precisione delle conclusioni. Ad avviso del direttore dei lavori, pertanto, il Tribunale di Savona ha violato l'art. 112 c.p.c. laddove «condanna in solido il convenuto e i terzi chiamati IN. e , e non si limita (eventualmente) Parte_1 CP_4 alla sola condanna “in manleva” (sub. 6
P.Q.M.
) del terzo chiamato (in solido Parte_1 con l'appaltatrice ) in favore del convenuto, poiché non esiste alcun rapporto CP_4
processuale e/o contraddittorio diretto, che mai è stato esteso (garanzia impropria con obbligo di formale estensione) dall'attore al terzo chiamato» (così, pagg.
4-5 dell'atto d'appello).
5 Gli appellati e eccepiscono la tardiva proposizione della Controparte_2 CP_3 predetta questione, rappresentando che non si è mai opposto all'estensione Parte_1
della domanda nei confronti dei terzi chiamati né in comparsa conclusionale né nella successiva memoria di replica. Gli appellati, quindi, chiedono che la presente doglianza venga dichiarata inammissibile.
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella comparsa di costituzione del convenuto in primo grado: a) CP_1
«Chiamata di terzo - Le opere di ristrutturazione svolti nella proprietà del SI CP_1
erano state affidate alla società corrente in Seregno. Direttore dei
[...] Controparte_4 lavori era l'IN. , con studio in Andora (Savona), Via Cavour n. 30. La Parte_1
perizia eseguita in sede di Consulenza Tecnica Preventiva, per quanto se ne contestino le risultanze, imputa esclusivamente all'esecuzione di tali opere i danni asseritamente subiti dagli odierni attori. E' quindi interesse del SI chiamare in causa sia l'impresa CP_1
che il D.L. allo scopo di vedersi manlevare dalla richiesta di risarcimento ove risulti soccombente nel presente giudizio.» (pag. 8); «CONCLUSIONI - Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ….in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare che la società , Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Direttore dei lavori IN.
[...]
sono tenuti a garantire e manlevare il convenuto Sig. da ogni Parte_1 CP_1
conseguenza negativa del giudizio» (pagg. 8 -9).
II) Nella sentenza appellata si legge: «Gli attori, in sede di precisazione, hanno esteso le domande formulate nei confronti del convenuto principale anche nei confronti dei primi due chiamati, e IN. . Sul piano logico, dunque, occorre per prima cosa CP_4 Parte_1 esaminare le questioni preliminari da questi ultimi sollevate. … Per parte sua invece, l'IN.
, terzo chiamato in ragione della sua asserita responsabilità in qualità di Parte_1 direttore dei lavori, eccepisce la decadenza e/o prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1669 c.c., essendo il termine annuale ivi previsto applicabile anche alle figure professionali del progettista e del direttore dei lavori, ed essendo stata promossa la chiamata nei suoi confronti, a suo dire, dopo lo spirare del ridetto termine» (pag. 4). Quindi la questione svolta con il presente motivo di appello non era stata eccepita in primo grado.
III) Avuto riguardo al tenore della comparsa di risposta, sopra riportata, è evidente che il convenuto ha chiamato i terzi indicandoli come tenuti a rispondere in sua vece, per cui si verifica l'estensione automatica della domanda attorea: “Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a
6 rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, nel quale la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'eventualità della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo”
(Cass. Sez. 3, 15/01/2020, n. 516, Rv. 656810 – 01; Cass. Sez. 2, 13/11/2024, n. 29251,
Rv. 673521 - 01)
2) SECONDO MOTIVO: DECADENZA E/O PRESCRIZIONE DELL'AZIONE EX ART 1669
CC NEI CONFRONTI DELL'ING. CP_6
L'appellante si duole della mancata dichiarazione di intervenuta decadenza e prescrizione della domanda di garanzia e manleva proposta dal convenuto nei confronti dei CP_1 terzi chiamati. , in particolare, reitera l'eccezione già formulata in primo Parte_1 grado, censurandone il rigetto da parte del Tribunale di Savona secondo cui: 1) l'art. 1669
c.c. «si riferisce al caso di difetto dell'opera eseguita quale oggetto dell'appalto, mentre le domande estese dagli attori anche nei confronti del chiamato IN. scaturiscono Parte_1
da danni cagionati a terzi e si fondano sui principi della responsabilità aquiliana.»; 2)
«anche nell'ambito del rapporto endocontrattuale, su cui si basa la chiamata in garanzia del convenuto nei confronti del direttore dei lavori, il termine invocato non risulta decorso:
(…) “il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1669 comma I c.c. per la denuncia dei gravi difetti dell'opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera”
(Cass. N. 24486/2017). Nel caso di specie, la veduta necessità di acquisire adeguata contezza degli aspetti tecnici della vicenda in giudizio non consente di ritenere che il termine annuale di cui sopra possa essere decorso dal verificarsi del danno, ma bensì invece dal deposito dell'elaborato peritale in sede di ATP, e non prima.» (sic, pag. 5 della sentenza impugnata).
L'appellante contesta l'erroneità di tali affermazioni, allegando che: i) l'art. 1669 c.c. rappresenta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 c.c.; ii) nel caso di specie, il dies a quo del termine annuale di prescrizione della domanda di garanzia non decorre dal deposito della relazione di ATP, avvenuta in data 5/09/2020, bensì decorre dal 19/11/2019, cioè da quando gli attori hanno notificato al convenuto il ricorso per ATP, a cui CP_2 CP_1 veniva allegata una perizia di parte sulle “ritenute cause del danno”. Ad avviso di
7 , quindi, , sebbene abbia deciso di chiamare in garanzia il d.l. solo Parte_1 CP_1 in data 16/04/2021, ha avuto precisa contezza dell'origine e della natura dei danni oggetto di causa già a partire dal novembre 2019, con l'automatica conseguenza che il termine annuale di prescrizione/decadenza dell'azione ex art. 1669 c.c. era nel frattempo spirato.
L'appellante, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, chiede l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione/decadenza dell'azione esercitata nei confronti del terzo chiamato . Parte_1
LA CORTE OSSERVA.
I) Si legge nella sentenza impugnata: «L'eccezione non è fondata, e va respinta. La norma richiamata infatti si riferisce al caso di difetto dell'opera eseguita quale oggetto dell'appalto, mentre le domande estese dagli attori anche nei confronti del chiamato IN.
scaturiscono da danni cagionati a terzi e si fondano sui principi della Parte_1 responsabilità aquiliana. Ma anche nell'ambito del rapporto endocontrattuale, su cui si basa la chiamata in garanzia del convenuto nei confronti del direttore dei lavori, il termine invocato non risulta decorso: come correttamente esposto anche dallo stesso chiamato
IN. (pag. 6 della comparsa di costituzione), “il termine annuale previsto, a Parte_1 pena di decadenza, dall'art. 1669 comma I c.c. per la denuncia dei gravi difetti dell'opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera” (Cass. N. 24486/2017).
Nel caso di specie, la veduta necessità di acquisire adeguata contezza degli aspetti tecnici della vicenda in giudizio non consente di ritenere che il termine annuale di cui sopra possa essere decorso dal verificarsi del danno, ma bensì invece dal deposito dell'elaborato peritale in sede di ATP, e non prima. La perizia in corso di ATP è stata depositata in data 5 settembre 2020, e solo da allora le parti hanno potuto valutare compiutamente i presupposti della eventuale responsabilità del direttore dei lavori. Per tale ragione non può ritenersi decorso il termine invocato, atteso che la chiamata dell'IN. è avvenuta Parte_1
nel mese di aprile del 2021» (pag. 5).
II) E' evidente che – contrariamente a ciò che sostiene l'appellante – il Tribunale ha ben distinto i due profili di responsabilità – contrattuale nei confronti di ed CP_1 extracontrattuale nei confronti dei terzi danneggiati (gli attori : “Poiché la CP_2
responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione di quest'ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della prima e non già al fine di superare i limiti
8 temporali entro cui l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter
"aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale.”
(Cass. Sez. 2, 10/11/2023, n. 31301, Rv. 669379 – 01; Cass. Sez. U., 03/02/2014, n.
2284, Rv. 629518 – 01)
III) Per quanto attiene alla notifica del ricorso per ATP e alla perizia di parte allegata al medesimo, è chiaro che se ne può trarre solo la prospettazione di parte ricorrente (i proprietari che assumevano di essere stati danneggiati) e non il grado adeguato di certezza, in capo al , ritenuto indispensabile secondo la Giurisprudenza di seguito CP_1
esaminata, ai fini del decorso dei termini di prescrizione/decadenza ex art. 1669 c.c..
IV) La decisione del Tribunale sul punto è conforme alla Giurisprudenza secondo la quale:
“In tema di appalto, ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex art. 1669, comma 2, c.c, il giudice è tenuto non solo a considerare il decorso formale del termine annuale dalla data della denuncia, ma anche ad accertare, con apprezzamento sostanziale e di fatto, il momento nel quale il committente ha conseguito la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera” (Cass. Sez. 3, 27/01/2025, n. 1909, Rv. 673739 -
02). In particolare, è stato chiarito che “In tema di appalto, per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale” ma soltanto “qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia”, con la conseguenza che “La valutazione della sussistenza di tali profili compete al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata” (Cass. Sez. 2, 16/06/2022, n. 19343, Rv. 664999 - 01). Nel caso specifico, è del tutto evidente, anche per quanto si dirà nell'ambito dell'esame del successivo di appello, che la consapevolezza in ordine all'eziologia dei danni lamentati è stata acquisita solo attraverso gli accertamenti peritali, non ricorrendo il caso cui si riferisce la pronuncia appena citata (vizi che indipendentemente da un accertamento peritale e, quindi “anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia”) e applicandosi, piuttosto, alla fattispecie concreta il principio affermato dalla Giurisprudenza, secondo al quale: “In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati
9 accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause. Nondimeno, qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici” (Cass. Sez. 2, 29/10/2019, n.
27693, Rv. 655682 - 01). La sentenza di questa Corte citata dall'appellante (n. 1232/2023) si pone nel solco di tali principi e comunque riguarda un caso diverso (anzi si potrebbe dire opposto) rispetto a quello oggetto del presente giudizio;
caso in cui si è ritenuto che il danneggiato avesse “avuto contezza del danno a seguito dei risultati della prima perizia richiesta al proprio consulente di parte” (pag. 20 sentenza citata).
3) TERZO MOTIVO: MANCANZA DI RESPONSABILITA EX ART 1669 CC DEL TERZO
CHIAMATO ING. MARCHIANO – ASSENZA E/O APPARENTE MOTIVAZIONE –
FATTUALE E GIURIDICA – VIOLAZIONE DI LEGGE – Controparte_7
ASSENZA DI PROVA – INDIMOSTRATA RESPONSABILITÀ – VIOLAZIONE / ERRATA
APPLICAZIONE ART 2055 CC.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante deduce l'omessa o, quanto meno, apparente motivazione della sentenza impugnata in ordine ai profili di responsabilità professionale addebitati al direttore dei lavori.
denuncia la carenza di motivazione per il fatto che il Tribunale di Savona si Parte_1
è limitato a fondare l'accertamento della responsabilità ex art. 2055 c.c. sulla scorta di una
CTU che – oltre a non svolgere alcuna indagine sull'attività del d.l. e ad ammettere che lo stato dei luoghi risultava alterato a seguito dei lavori di messa in pristino – ha basato le proprie valutazioni sulle risultanze dell'ATP di cui il terzo chiamato non è mai stato parte.
L'appellante, poi, sostiene che la sentenza impugnata integri una chiara ipotesi di
“apparenza motivazionale” laddove ha affermato che «contrariamente a quanto argomentato in atti dal chiamato IN. , sussiste la sua responsabilità Parte_1
concorrente tanto in via diretta ed extracontrattuale nei confronti degli attori terzi danneggiati, quanto in ambito endocontrattuale nei confronti del committente che lo chiama in garanzia, dovendosi rilevare la sua responsabilità professionale per la inadeguata vigilanza sull'esecuzione dei lavori» (così, pag. 7 della sentenza impugnata).
lamenta che le predette conclusioni, oltre che apodittiche, sono altresì Parte_1
erronee, in quanto: a) gli attori non hanno proposto alcuna tempestiva domanda di accertamento della responsabilità del d.l; b) quest'ultimo ha comunque eseguito il proprio incarico con la dovuta diligenza;
c) la presunta responsabilità del d.l. è del tutto sprovvista
10 di prova;
d) la ditta appaltatrice non ha assolto all'obbligo di informare il d.l. delle problematiche insorte durante l'esecuzione dei lavori;
e) non sussiste alcun concorso di responsabilità ex art. 2055 c.c. tra la ditta appaltatrice e il d.l., non avendo quest'ultimo contribuito alla causazione dei danni lamentati dagli attori.
L'appellante, quindi, chiede la riforma della sentenza impugnata perché «apodittica, priva di percorso logico e carente di motivazione (o con motivazione apparente) nell'individuazione di una qualsiasi responsabilità addebitabile alla Direzione lavori» (così, pag. 14 dell'atto di appello).
4) QUARTO MOTIVO: TOTALE INFONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA – VIZIO
DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ONERE
PROBATORIO – ASSENZA/CARENZA DI PROVA – MANCANZA NESSO EZIOLOGICO
TRA ATTIVITÀ E DANNO – CENSURE E CRITICHE ALLA CTU – VIOLAZIONE
DELL'ART. 1227 CC.
L'appellante denuncia l'erroneità della decisione impugnata per aver ritenuto raggiunta la prova delle “cause delle lamentate infiltrazioni”, nonché della loro “entità” e proporzione, sulla scorta, unicamente, di una CTU basata su indagini «del tutto irrituali, inidonee a livello tecnico, [che] hanno portato a risultati ipotetici e contrastanti» (sic, pag. 15 dell'atto d'appello).
, innanzitutto, si duole del fatto che il CTU si sia richiamato alle risultanze Parte_1
della perizia svolta in sede di ATP, a cui i terzi chiamati non hanno partecipato, nonché abbia utilizzato una serie di fotografie e considerazioni tecniche provenienti dal CTP di parte danneggiata, effettuando un confronto con uno stato dei luoghi del tutto modificato rispetto al momento del sinistro. Il direttore dei lavori, poi, sostiene che il Tribunale abbia acriticamente aderito alle conclusioni del CTU, non avendo risposto alle specifiche deduzioni volte a evidenziare le criticità della perizia. L'appellante, quindi, deduce la contraddittorietà della CTU nella parte in cui il perito riconosce comunque la presenza di carenze strutturali nella copertura dell'immobile di proprietà dei danneggiati, aggiungendo che «dalle considerazioni “tecniche” fatte dal CTU (…) non emerge: - alcuna dimostrazione che la causa dei danni, lamentati dai , sia imputabile alle lavorazioni CP_2 fatte nell'immobile (assenza di nesso eziologico); - né alcuna possibile CP_1 responsabilità professionale dell'ing. quale progettista e/o Direttore Lavori delle Parte_1 opere nella proprietà Messina (…); - al contrario, è emersa la chiara e precisa indicazione di responsabilità nel modo con il quale i hanno realizzato (in precedenza) la CP_2 copertura della propria unità abitativa» (cfr. pag. 16 dell'atto d'appello).
11 conclude la doglianza sottolineando che il Tribunale, se avesse Parte_1
correttamente interpretato le risultanze della CTU, avrebbe dovuto accertare: 1) la mancanza di causalità tra le infiltrazioni lamentate dai e le lavorazioni eseguite CP_2 nell'immobile di;
2) la diligenza del direttore dei lavori nell'esecuzione del CP_1
proprio incarico;
3) il concorso di colpa dei danneggiati ex art. 1227 c.c. nella causazione o comunque nell'aggravamento dei danni lamentati.
Le parti appellate e , pur non intendendo proporre CP_1 CP_4
appello incidentale, condividono le censure mosse da con la presente Parte_1
doglianza.
Di contro, gli appellati e eccepiscono l'inammissibilità del Controparte_2 CP_3 quarto motivo di appello, atteso che «la censura dell'appellante si risolve e si limita ad una critica della CTU riproponendo le medesime argomentazioni già svolte in primo grado, e non invece in una precisa e specifica censura del capo di sentenza, con l'indicazione delle norme e dei principi di diritto che si ritengono violati e con l'esplicitazione di un diverso assetto decisorio» (sic, pagg.
9-10 della comparsa di costituzione e risposta).
LA CORTE OSSERVA IN ORDINE AL TERZO E QUARTO MOTIVO (esaminabili congiuntamente perché strettamente connessi).
I) Nella sentenza impugnata si legge, quanto all'utilizzabilità delle risultanze dell'ATP:
«Occorre preliminarmente osservare come le censure avanzate dai terzi chiamati in riferimento alla utilizzabilità ovvero opponibilità delle risultanze della ATP nei loro confronti, non essendo stati contraddittori in quel procedimento, non paiono essere rilevanti ai fini del decidere.
Infatti, quanto riferito dal CTU IN. è frutto della rinnovazione della perizia in Per_1
contraddittorio tra tutte le parti in causa. Ovviamente, a causa degli interventi eseguiti nel tempo sugli immobili oggetto della controversia, lo stesso CTU ha tenuto in debito conto anche i rilevi fattuali riconducibili alla indagine tecnica svolta anche nel corso della pregressa ATP, ma ciò neppure minimamente pregiudica la utilizzabilità, ai fini della decisione della presente controversia nei riguardi di tutte le parti, dell'elaborato tecnico reso dal CTU nel rinnovare la perizia sullo stesso quesito già formulato in ATP.
Tanto anche in ragione del consolidato indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui, in mancanza di una espressa previsione di tassatività dei mezzi di prova e di qualsiasi divieto di legge, il giudice civile, ai fini della decisione, ben può utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non
12 smentite dal raffronto critico con le altre emergenze istruttorie (così Cass. 01/02/2023, n.
2947; Cass. 19/07/2019, n. 19521; Cass. 02/07/2010, n. 15714)» (pagg. 3 – 4).
II) Le doglianze dell'appellante sul punto sono pertanto palesemente infondate, essendo evidente che non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa, proprio in quanto, attraverso la rinnovazione della CTU in corso di causa, si è data possibilità alle parti che erano rimaste estranee al procedimento di istruzione preventiva, di far valere le proprie ragioni attraverso un adeguato contraddittorio di natura tecnica.
III) Quanto alle risultanze peritali, nel merito dei «profili di responsabilità, invocati da parte attrice, del convenuto Sig. e dei chiamati e IN. » si legge CP_1 CP_4 Parte_1 in sentenza (pagg. 5 – 6): «Non è contestato che la abbia eseguito i lavori di CP_4
ristrutturazione della proprietà ex adverso indicati come origine dei lamentati CP_1
danni, così come non è contestato che in occasione di quei lavori avesse assunto l'incarico di direzione l'IN. . Parte_1
Al contrario, è controversa l'entità dei danni, e prima ancora è contestata la effettiva riferibilità dei danni stessi alle cause dedotte in atti. Su questi punti, in relazione ai quali ciascuna parte coinvolta espone ricostruzioni e valutazioni “pro domo sua”, accompagnate da contrapposti riferimenti di natura tecnica, non può che essere dirimente l'esito della espletata CTU.
L'IN. , tecnico incaricato, ha certamente rilevato come lo stato dei luoghi, al Per_1 tempo dei sopralluoghi da egli eseguiti nello svolgimento dell'incarico, fosse alterato rispetto al tempo precedente in cui si erano invece verificati i danni lamentati. Ed invero risulta che nella proprietà degli attori fossero già stati effettuati interventi di ripristino, e che i fenomeni infiltrativi dedotti in causa fossero cessati, essendo risultati in tal senso efficaci i rimedi già attuati.
In considerazione di ciò il CTU, come esplicitamente riferisce, ha fondato le risposte ai quesiti sul riscontro, personalmente effettuato grazie ai sopralluoghi eseguiti, di quanto risultante in atti, anche alla luce degli elaborati dei tecnici di parte già allegati in giudizio e delle risultanze della già svolta ATP. In particolare, il tecnico d'ufficio ha inteso fondare le proprie conclusioni su quanto veduto e documentato direttamente in loco, e non piuttosto sulle risultanze del precedente elaborato dell'IN. , reso in sede di ATP, richiamate Per_2
limitatamente a quelle parti di cui ha potuto confermare direttamente la verificabilità al tempo della rinnovazione della CTU.
Tale corretto modus operandi dell'IN. consente ora al giudicante di fondare il Per_1
proprio convincimento su elementi fattuali ampiamente documentati e su indicazioni
13 tecniche correttamente e logicamente argomentate, che risultano superare le osservazioni eventualmente svolte in contrasto dai vari tecnici di parte, apparendo anche esaustive le risposte rese dal CTU stesso in calce all'elaborato depositato.
Rispondendo al quesito formulato, il CTU descrive dettagliatamente lo stato dei luoghi, trovando riscontro alla presenza di esiti di pregresse infiltrazioni, e ciò a conferma dell'esistenza dei lamentati danni, nei limiti di quanto nella perizia stessa riferito.
In base a quanto verificato, e con prudenza opportuna stante la difficoltà dell'indagine richiesta, fornisce anche risposta finale ed esauriente alla parte di quesito riguardante le cause delle lamentate infiltrazioni. Riferisce il CTU (pag. 56): “La provenienza delle lamentate infiltrazioni nel bagno e nella zona giorno è il percolamento dalla copertura in quanto dalla documentazione agli atti è risultata l'unica origine poiché dalle fotografie agli atti le tracce di umidità e delle efflorescenze avevano interessato soltanto la parte alta della parete ed il soffitto. A confermare tale provenienza il fatto che le tracce delle infiltrazioni non erano presenti sulla parete perimetrale.”
Ed ancora (pag. 57 e 58):
“sebbene la geometria del tetto per inclinazione non sia stata modificata e sebbene non ci sia la presenza del telo traspirante impermeabile, per quanto risulta agli atti e per quanto si
è potuto visionare nel corso dei sopralluoghi, non risultano segni di pregresse infiltrazioni in altri punti dell'appartamento e ciò confermerebbe che l'unico elemento determinante per il verificarsi delle infiltrazioni siano state le opere connesse con la realizzazione della ristrutturazione presso l'immobile di proprietà .” CP_1
Esclude invece una parte dei danni lamentati non avendo potuto trovare adeguato riscontro (pag.58):
“Per quanto riguarda i danni alla camera da letto e alle unità esterne dell'impianto di condizionamento, gli stessi non sono stati sufficientemente documentati.”
Le risposte rese ed il contenuto complessivo dell'elaborato portano dunque a ritenere accertato che i danni, nella misura descritta, si siano effettivamente verificati e che ciò sia stato conseguenza di circostanze tali per cui, nel corso della ristrutturazione della proprietà
, le acque meteoriche si sono potute infiltrare nella proprietà . Risulta inoltre CP_1 CP_2 che l'ultimazione della ristrutturazione abbia di fatto ovviato alle cause delle infiltrazioni, che dopo la chiusura del cantiere non si sono più ripetute.
In considerazione di ciò non può essere accolta la sollevata eccezione di concorso di colpa degli attori danneggiati, fondata sull'asserito ritardo dell'azione volta a risolvere le cause delle infiltrazioni. La circostanza invocata infatti non è riscontrata, atteso che al
14 contrario risulta che le infiltrazioni fossero già cessate con l'ultimazione delle opere oggetto dell'appalto per cui è causa.
Da ciò discende il buon diritto degli attori ad ottenere il giusto ristoro per il danno subito, nella misura effettivamente rilevata in sede di indagine tecnica, per l'importo complessivo di euro 11.951,61, oltre fiscali se dovuti.»
IV) Quindi, contrariamente a ciò che sostiene l'appellante, la ricostruzione dei fatti che hanno causato i danni è tutt'altro che carente, avendo il giudice di primo grado esaminato approfonditamente le risultanze processuali, dalle quali emerge la piena prova dei fatti e delle conseguenze dannose che ne sono derivate.
V) Si può – in ogni caso - richiamare, solo per rendere più evidente la correttezza della valutazione compiuta e della decisione assunta dal Tribunale, il testo della relazione di
CTU sulle cause delle infiltrazioni (di cui il Giudice di primo grado ha richiamato solo la conclusione): «Quanto alle cause delle lamentate infiltrazioni, dalle fotografie agli atti confrontate con gli esiti degli accertamenti svolti risulta che durante i lavori di ripristino si siano realizzate delle situazioni tali per cui le acque meteoriche si sono potute infiltrare all'interno della proprietà dei Ricorrenti per diverse concause: il giunto di attacco della copertura in tegole della proprietà non garantiva la tenuta stagna essendo stato CP_2 oggetto di intervento durante le lavorazioni edili di ristrutturazione all'interno della proprietà
, la pavimentazione del balcone di proprietà sul quale era in corso il CP_1 CP_1
rifacimento non presentava il pacchetto edilizio idoneo a garantire una corretta impermeabilizzazione (guaina impermeabile, massetto, guaina liquida tipo mapelastic, collante e piastrelle), il getto di acqua in flusso turbolento ed inclinato proveniente dallo scarico della copertura della proprietà ha creato condizioni tali per cui in CP_1 condizioni di pioggia l'acqua che defluiva dal pluviale – non essendo correttamente regimata - poteva infiltrarsi attraverso i giunti delle tegole che per loro natura non sono ermetici oppure attraverso il giunto con la parete verticale che in una fase delle lavorazioni risultava in corso di ripristino in attesa di completare la finitura delle pareti esterne. Le lavorazioni e le situazioni che si sono create sono connesse con le lavorazioni edili di ristrutturazione svolte nella proprietà del SI , ma l'entità delle percolazioni è CP_1
risultata aggravata e consentita per via della conformazione stessa della copertura della proprietà che ha un'inclinazione modesta. Le attuali norme tecniche prescrivono per CP_2 la realizzazione a regola d'arte di una copertura con la geometria come quella in esame
(tipologia di tegole e inclinazione di lieve entità) l'installazione di un telo idoneo ad intercettare e convogliare in gronda eventuali infiltrazioni che si possono verificare in
15 occasioni di pioggia con forte vento. In queste situazioni, infatti, l'esigua pendenza della copertura può consentire all'acqua meteorica si risalire lungo la tegola nell'interstizio che rimane tra le tegole stesse e quindi l'acqua percola al di sotto delle tegole. Le infiltrazioni che si sono determinate quindi durante le lavorazioni edili presso l'immobile di proprietà
sarebbero state di entità minore, se non assenti, qualora fosse stata presente al CP_1 di sotto della copertura un'idonea membrana impermeabile traspirante come nello schema seguente … Tuttavia, non si può escludere che se la maggior parte delle infiltrazioni fossero provenute dal giunto probabilmente anche la presenza del telo non avrebbe evitato che le infiltrazioni percolassero al piano sottostante. Inoltre sebbene la geometria del tetto per inclinazione non sia stata modificata e sebbene non ci sia la presenza del telo traspirante impermeabile, per quanto risulta agli atti e per quanto si è potuto visionare nel corso dei sopralluoghi, non risultano segni di pregresse infiltrazioni in altri punti dell'appartamento e ciò confermerebbe che l'unico elemento determinante per il verificarsi delle infiltrazioni siano state le opere connesse con la realizzazione della ristrutturazione presso l'immobile di proprietà » (pagg. 56 -58). CP_1
VI) Quanto alla censura di cui a pagg. 16 – 17 dell'atto di appello («Del tutto illogico appare il percorso del CTU che (a pag.57) sostiene (grazie alla indagine sollecitata più volte dal CTP di parte ): “…l'entità delle percolazioni è risultata aggravata e Parte_1
consentita per via della conformazione stessa della copertura della proprietà che ha CP_2 un'inclinazione modesta […] Le infiltrazioni che si sono verificate quindi durante le lavorazioni edili presso l'immobile [e non a causa dei lavori N.d.R., ma CP_1
semplicemente in quel lasso temporale] sarebbero state di entità minore, se non assenti, qualora fosse stata presente al di sotto della copertura un'idonea membrana impermeabile traspirante come nello schema seguente”, riconoscendo in tal modo le carenze strutturali del tetto al contempo poi sostiene che “non si può escludere che SE la maggior CP_2
parte delle infiltrazioni fossero provenute dal giunto probabilmente anche la presenza del telo non avrebbe evitato che le infiltrazioni percolassero al piano sottostante”, inserendo un giudizio costruito su base del tutto ipotetica e su di un elemento esterno alle indagini;
per poi concludere che “l'unico elemento determinante per il verificarsi delle infiltrazioni siano state le opere connesse con la realizzazione della ristrutturazione presso l'immobile di proprietà .”»), si tratta delle mera reiterazione di osservazioni del CT di parte CP_1
, alle quali il CTU ha puntualmente replicato: «Il CTP nell'esporre le proprie Parte_1
considerazioni estrae dalla relazione delle piccole porzioni di testo che non possono essere decontestualizzate dal contenuto complessivo della relazione stessa: infatti se
16 fosse stata presente la membrana impermeabilizzante e traspirante le infiltrazioni probabilmente sarebbero state di entità minore o assenti qualora quest'ultima fosse stata installata in modo da intercettare anche eventuali infiltrazioni provenienti dal giunto. Il fatto che non sia presente la membrana è semplicemente legato alla tecnologia costruttiva dell'epoca che non ne prevedeva l'utilizzo ed è una cautela che è stata introdotta nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni più recenti. È comunque stato chiarito in più punti che l'origine delle percolazioni si è determinata in una porzione della copertura interessando le sottostanti zone e può aver avuto diversi punti di infiltrazione in conseguenza delle opere realizzate in proprietà » (pagg. 74 - 75 CTU). CP_1
VII) In definitiva, appare evidente che, ad avviso del CTU, le infiltrazioni sono state causate dalle lavorazioni in corso nella proprietà , mentre la conformazione della CP_1 proprietà dipendeva dalle tecniche costruttive dell'epoca in cui l'immobile fu CP_2
realizzato e non aveva mai determinato fenomeni di infiltrazioni. Proprio il fatto che l'immobile era stato realizzato – per espressa affermazione del CTU – in CP_2 conformità alle tecniche costruttive dell'epoca in cui fu edificato esclude che la conformazione di detto immobile possa assumere rilevanza ai sensi dell'art. 1227 comma
1 c.c., in forza del quale soltanto il “fatto colposo” del danneggiato può determinare la diminuzione del risarcimento “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (“In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” Cass. Sez. 3, 24/01/2024, n. 2376, Rv.
670396 - 01). In altre parole, per assumere rilievo ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., la cosiddetta “concausa” deve essere configurabile quale “condotta colposa del danneggiato”, il che deve essere escluso nel caso di specie per le ragioni spiegate dal
CTU nelle repliche al CT di parte appellante (“La rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova;
ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile d'ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno e, in grado di appello, se in primo grado ne sia stato omesso il rilievo, ove la parte interessata abbia impugnato la sentenza che non ha provveduto sull'eccezione ovvero la abbia riproposta quando la questione sia rimasta assorbita” Cass. Sez. 6, 15/02/2023, n. 4770, Rv. 666764 - 01).
17 VIII) Per quanto specificamente attiene alla posizione , si legge a Pagg. 6 – 7 Parte_1
della sentenza: «Per quanto attiene ai diversi profili di responsabilità riferibile al convenuto ed ai chiamati, si deve considerare che è accertata, come visto, la riferibilità dei danni all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della proprietà , che sono stati svolti CP_1 dalla , in qualità di appaltatore, e diretti dall'IN. , in qualità di CP_4 Parte_1 direttore dei lavori.» Dopo avere stabilito la responsabilità dell'appaltatore ex art. 1655 c.c.
e di quale proprietario dell'immobile ex art. 2051 c.c., pervenendo alla CP_1
conclusione che «il committente resta pur sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., che trova un limite esclusivamente nel caso fortuito. Ed ulteriormente, tale limite non può automaticamente identificarsi con l'inadempimento dell'appaltatore ai propri obblighi contrattuali. Per potersi configurare un “caso fortuito” deve verificarsi una condotta dell'appaltatore in toto non prevedibile e non rilevabile dal committente, sebbene questi abbia seguito l'esecuzione del contratto con un adeguato controllo, anche per il tramite di un qualificato direttore dei lavori» prosegue affermando «Ancora, con riferimento ai profili di responsabilità evocati nei confronti di quest'ultimo, per costante giurisprudenza, tra gli obblighi del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità dell'opera al progetto, la supervisione delle modalità di esecuzione dell'opera secondo il capitolato, nonché l'adozione degli accorgimenti necessari a garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte, mediante l'alta sorveglianza della realizzazione nelle sue varie fasi. Sussiste pertanto l'obbligo del professionista di verificare la corretta esecuzione, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, anche in riferimento al generale dovere di non cagionare danni a terzi. In linea generale, in tema di contratto di appalto, sussiste vincolo di responsabilità solidale fra appaltatore, progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti concorrano in modo efficiente a determinare un danno. Questa impostazione trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.
Nel caso di specie, pertanto, contrariamente a quanto argomentato in atti dal chiamato
IN. , sussiste la sua responsabilità concorrente tanto in via diretta ed Parte_1
extracontrattuale nei confronti degli attori terzi danneggiati, quanto in ambito endocontrattuale nei confronti del committente che lo chiama in garanzia, dovendosi rilevare la sua responsabilità professionale per la inadeguata vigilanza sull'esecuzione dei lavori».
18 IX) Anche a questo riguardo, nessuna carenza di motivazione, avendo il Tribunale evidenziato che la fonte della responsabilità del , tanto nei confronti del Parte_1 committente, quanto nei confronti dei terzi danneggiati era la violazione dell'obbligo di vigilanza assunto quale direttore lavori.
5) SUL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA IMPUGNATA NEI CONFRONTI
DI . CP_5
L'appellata deduce il passaggio in giudicato del capo della sentenza con il CP_5
quale il Tribunale di Savona ha respinto la domanda di garanzia e manleva svolta dalla ditta appaltatrice nei confronti della Compagnia assicuratrice, poiché CP_4 nessuno dei quattro motivi di appello involge l'operatività della polizza assicurativa né le altre parti appellate hanno formulato appello incidentale avverso il capo in questione.
, quindi, chiede di dare atto che ha rinunciato alla CP_5 CP_4
domanda di garanzia, dichiarando sul punto la cessazione della materia del contendere.
La Corte osserva che non può essere emessa pronuncia di cessazione della materia del contendere sulla specifica questione, in quanto la stessa è stata definita con pronuncia del
Giudice di primo grado, sulla quale si è formato il giudicato.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidate come di seguito in favore di ciascuna delle parti appellate, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare;.
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
Per quanto attiene alla posizione di , non devono essere liquidate le spese in CP_5 favore della medesima in quanto “Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel
19 giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, nè sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza” (Cass. Sez. 6, 15/11/2021, n. 34174, Rv. 662844 - 01)
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da , avverso l'impugnata sentenza Parte_1
pronunciata inter partes in data 03/11/2023 dal Tribunale di Savona, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
2) Condanna parte appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 5.809,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore di ciascuna delle parti appellate con l'eccezione di . Nulla in punto spese per CP_5
quanto attiene alla posizione di . CP_5
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'infondatezza dell'impugnazione.
Genova, 15/05/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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