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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 5 febbraio
2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2413/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, ed ivi residente in c/da Cresta n. 239, elettivamente C.F._1 domiciliata in Capo d'Orlando via Piave n. 157 nello studio dell'Avv.
Emiliano Amadore che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dal dott. Ruggero Caldarera, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Liquidazione assegno mensile di invalidità
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.07.2024 parte ricorrente esponeva di aver ottenuto, in data 19.03.2024, decreto di omologa, a conclusione del giudizio di A.T.P. iscritto al n. 1941/2022 R.G. di codesto Tribunale, con cui era stato riconosciuto in capo alla stessa la sussistenza dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'assegno mensile di invalidità a decorrere dal 01.05.2023; di aver notificato tale decreto di omologa all'ente resistente in data 29.03.24. L'odierno ricorrente eccepiva che l'Ente, nonostante il decorso del termine di legge di 120 gg., non aveva provveduto a corrispondere l'assegno mensile;
chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità con decorrenza dal 01.05.2023 e che l' fosse CP_1
condannata al pagamento della detta indennità con la riconosciuta decorrenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' si costituiva con memoria depositata in data 09.12.2024, CP_1
eccependo che il suddetto decreto di omologa era stato liquidato il
09.09.24 ed accreditato con rate di pensione di ottobre 2024 per euro
5.740,81. Concludeva chiedendo una pronuncia di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
L' , con la memoria di costituzione, ha depositato copia del CP_1
cedolino del relativo pagamento, comprensivo degli arretrati e degli interessi, per complessivi € 5.740,81.
2 Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' provveduto in autotutela al riconoscimento delle pretese CP_1
avanzate dalla ricorrente.
Va, tuttavia, valutata l'epoca del provvedimento adottato dall' ai CP_1 fini dell'individuazione della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Invero, dalla documentazione presentata dall' , emerge CP_1 chiaramente che il pagamento dell'importo in favore della ricorrente è stato disposto il 09.09.2024, data successiva alla proposizione del ricorso giudiziario (30.07.2024).
Si evidenzia, altresì, che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che intervenga il pagamento entro la data dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, non la mera determinazione di pagamento (avvenuta, appunto, solo esclusivamente successivamente all'instaurazione del giudizio).
Ancora, nessuna deduzione è stata avanzata dall' in relazione al CP_1
ritardo della procedura di pagamento (comunque avvenuta nel mese di ottobre).
Le spese, quindi, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, avuto riguardo al valore della causa, con applicazione dei parametri minimi stante l'attività difensiva svolta e con esclusione dell'attività istruttoria non tenutasi. Va disposta la distrazione nei confronti del procuratore antistatario.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sul ricorso proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 30.07.2024, nei confronti
[...] dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i CP_1
3 procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti, 5 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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