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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/11/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 248/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 248/2023 promossa da:
(cf: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. PETRA' GIOVANNI e dall'Avv. VITIELLO GIUSEPPINA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dagli Avv. COLELLA PATRIZIA, FORGIONE PAOLA e IMBRIACI SILVANO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 1 di 6 1- Parte ricorrente proponeva opposizione all'Avviso di Addebito n. Parte_1
43620220002040248000, notificato in data 18/12/2022 (cfr., doc. 1 fasc. ricorrente), con il quale l' resistente chiedeva il pagamento della somma di euro 66.447,60 CP_2
a titolo di contributi e accessori per interposizione illecita nel periodo dal 02/2018 al
06/2019.
2- I motivi principali del presente giudizio, risiedono nel fatto che l'opponente assume, nel merito che nessuna interposizione fittizia sarebbe ricostruibile nei rapporti tra l'impresa ricorrente e la in quanto il rapporto tra le dette Controparte_3
compagine sarebbe sempre stato regolare e genuino.
Inoltre, il medesimo contratto di appalto sarebbe stato oggetto di regolare certificazione, senza che l'Ente ispettivo abbia seguito procedura di cui all'art. 80 della
L. 276/2003,
Al contrario, parte opposta ribadisce le proprie posizioni, nel merito evidenziando come le asserite doglianze dell'opponente siano totalmente infondate, considerando la correttezza e validità dell'accertamento, che ha permesso di accertare in maniera chiara tutte le condotte addebitate all'impresa opponente.
3- In via preliminare, non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità relativa alla mancata impugnazione della certificazione, per una serie di ragioni.
Innanzitutto, è stato certificato un contratto di appalto, ma non le sue proroghe di volta in volta e, nel caso di specie, i fatti oggetto di accertamento ricadono in periodi successivi rispetto all'appalto originario e certificato.
In secondo luogo, a fronte della contestazione dell' circa la CP_4 rappresentatività dell'Ente Bilaterale certificante, parte ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente dedurre circostanze in merito e, nella specie, l'autorizzazione relativa.
Infine, l'eccezione non potrebbe essere accolta anche perché il disconoscimento
è avvenuta da parte di un Ente diverso da (e non parte del presente giudizio), il CP_1
pagina 2 di 6 quale ha semplicemente richiesto il pagamento dei contributi asseritamente CP_2
omessi.
Nel merito, il potere impositivo di è originato da un accertamento CP_1
dell' (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente), in forza del quale i soggetti Controparte_5
verbalizzanti avrebbero accertato che una serie di lavoratori, formalmente assunti dalla in realtà avrebbero lavorato nel periodo indicato, Controparte_3
presso la e, dall'esame della copiosa documentazione richiesta e Parte_1
ottenuta, nonché dai riscontri ricevuti dalle dichiarazioni assunte durante l'attività ispettiva, sarebbe emerso che la prima società avrebbe ricoperto solo il ruolo di mero intermediario delle prestazioni di lavoro, occupandosi della formalizzazione amministrativa dei rapporti di lavoro con dipendenti selezionati, contattati, gestiti e diretti esclusivamente dalla parte ricorrente, così come della committente (odierna opponente) sarebbero gli strumenti di lavoro.
Si deve osservare innanzitutto che, laddove gli Enti previdenziali o ministeriali individuino quale ragione da porre alla base di una pretesa contributiva, sanzionatoria,
o assicurativa la sussistenza di un rapporto di lavoro, o di un differente assetto dei rapporti lavorativi, ovvero lo svolgimento di un'attività rilevante dal punto di vista degli oneri relativi, hanno l'onere di fornire la prova (essendo ricorrenti in via sostanziale) di tutti i caratteri della pretesa, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata CP_1
dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. Cass. n. 22862/2010; Cass. Sez. L, Sent. n. 12108 del
18/05/2010).
Sul punto, il rapporto ispettivo dei funzionari, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi, così Cass. lav. n. 9251 del 19/04/2010).
Nel caso di specie, la prova offerta è stato il deposito agli atti di causa del verbale di accertamento (da cui originano le asserite violazioni), corredato dalle pagina 3 di 6 dichiarazioni rese agli ispettori e dall'ulteriore documentazione acquisita (cfr., doc. da
1 a 7, fasc. resistente).
Inoltre, dall'istruttoria orale svolta in corso di giudizio sono emerse ulteriori conferme della ricostruzione effettuata da parte dell' (cfr., testi Controparte_5
e – ud. 18.12.2024). Tes_1 Tes_2 Tes_3
4- In particolare, è stato possibile trovare una conferma completa di quelli che sono stati i punti fondamentali dell'accertamento ispettivo (cfr., teste cit.: «I miei Tes_2
compiti si fermavano alla gestione del personale di sala mentre non avevo alcuna ingerenza e qualifica per quanto riguarda l'attività di cucina. Non ho mai fatto colloqui di lavoro per la datrice con gli aspiranti lavoratori perché della cosa se ne occupava la titolare della società tale Gemma Perez Gomez e a volte anche Parte_1 Testimone_4
, sempre della In questo ambito non mi risulta che la
[...] Parte_1 CP_3
abbia proceduto alle assunzioni direttamente di tale personale, di cui ricordo alcuni nomi: e »; teste cit.: «Confermo Controparte_6 Parte_2 Tes_3
integralmente le dichiarazioni rese dinanzi agli ispettori, a cui mi riporto. Confermo che nel 2019 la retribuzione mi venne corrisposta ad aprile per il mese di marzo con un bonifico da parte della »), che rappresentano il completo spettro degli Parte_1
indici rivelatori di un appalto non genuino.
Contro
Dunque, è emerso che la titolare formale dei rapporti di lavoro, non esercitasse alcun tipo di potere organizzativo nei confronti dei dipendenti, limitandosi alla predisposizione del contratto di lavoro e agli adempimenti amministrativi.
Peraltro, sia le trattative per le condizioni, l'ingaggio sostanziale dei lavoratori, gli ordini e direttive, il controllo sull'attività e sulle presenze, nonché la fornitura dei mezzi per lavorare, provenivano tutte dalla società ricorrente (cfr., dichiarazioni rese al servizio ispettivo durante l'accertamento, sub doc. 3, fasc. »). CP_1
5. Uno dei dati maggiormente significativi attiene proprio alla gestione concreta dei rapporti di lavoro, la quale travalica il mero coordinamento tra la stessa e pagina 4 di 6 l'organizzazione della parte committente, per essere rimessa in maniera completa proprio a quest'ultima.
Contro
In altre parole, la rappresentava un mero schermo formale che si limitava a mettere a disposizione personale dalla stessa formalmente assunto, con ciò determinando una chiara illecita interposizione di manodopera (cfr., Corte appello
Torino, sez. lav., 06/02/2023, n. 54: «L'appalto genuino si distingue dalla somministrazione irregolare di manodopera per la presenza dei seguenti requisiti:
1. organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore;
2. esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati dall'appaltatore;
3. assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore;
4. mancanza di eterodirezione, ossia l'appaltante-interponente non organizza, né dirige i dipendenti dell'appaltatore. Questo, in particolare è elemento centrale della differenza tra le due figure: se il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto viene esercitato dall'appaltatore, si configura un genuino appalto;
se il potere è esercitato dal committente, si versa in una somministrazione illecita di manodopera»; Tribunale Torino, sez. III, 21/03/2023, n. 1244: «L' art. 29 del d.lgs. n.
276 del 2003 , nel distinguere il contratto di appalto genuino dalla somministrazione illecita di manodopera, ha sancito il principio della relatività degli indici e dei criteri qualificatori, per cui la liceità va valutata caso per caso, in ragione delle concrete esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto. Da ciò deriva che l'appalto non può essere considerato illecito tutte le volte i cui l'appaltatore conservi a sé la disponibilità dei lavoratori ed organizzi da sé i mezzi necessari per l'opera, con gestione dei lavori a proprio rischio, laddove nell'appalto di servizi non genuino il datore di lavoro fornisce i lavoratori che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore»).
Le circostanze risultano provate, come detto, dalle dichiarazioni rese agli ispettori e confermate integralmente dalla prova testimoniale svolta in corso di giudizio.
pagina 5 di 6 6- In questo contesto, allora, gli addebiti mossi alla parte opponente possono considerarsi dimostrati.
Non possono essere, poi, accolte le ulteriori eccezioni avanzate dalla difesa della società, in quanto gli importi richiesti risultano quantificati sulla base della documentazione in atti e della natura dei contratti di lavoro, con la conseguenza che eventuali difformità concrete avrebbero dovuto essere oggetto di prova specifica da parte dell'opponente.
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento, con conseguente conferma dell'Avviso di Addebito.
7- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori se dovuti.
Firenze, il 07/11/2025
Il Giudice
ON PU
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ON PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 248/2023 promossa da:
(cf: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. PETRA' GIOVANNI e dall'Avv. VITIELLO GIUSEPPINA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dagli Avv. COLELLA PATRIZIA, FORGIONE PAOLA e IMBRIACI SILVANO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 1 di 6 1- Parte ricorrente proponeva opposizione all'Avviso di Addebito n. Parte_1
43620220002040248000, notificato in data 18/12/2022 (cfr., doc. 1 fasc. ricorrente), con il quale l' resistente chiedeva il pagamento della somma di euro 66.447,60 CP_2
a titolo di contributi e accessori per interposizione illecita nel periodo dal 02/2018 al
06/2019.
2- I motivi principali del presente giudizio, risiedono nel fatto che l'opponente assume, nel merito che nessuna interposizione fittizia sarebbe ricostruibile nei rapporti tra l'impresa ricorrente e la in quanto il rapporto tra le dette Controparte_3
compagine sarebbe sempre stato regolare e genuino.
Inoltre, il medesimo contratto di appalto sarebbe stato oggetto di regolare certificazione, senza che l'Ente ispettivo abbia seguito procedura di cui all'art. 80 della
L. 276/2003,
Al contrario, parte opposta ribadisce le proprie posizioni, nel merito evidenziando come le asserite doglianze dell'opponente siano totalmente infondate, considerando la correttezza e validità dell'accertamento, che ha permesso di accertare in maniera chiara tutte le condotte addebitate all'impresa opponente.
3- In via preliminare, non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità relativa alla mancata impugnazione della certificazione, per una serie di ragioni.
Innanzitutto, è stato certificato un contratto di appalto, ma non le sue proroghe di volta in volta e, nel caso di specie, i fatti oggetto di accertamento ricadono in periodi successivi rispetto all'appalto originario e certificato.
In secondo luogo, a fronte della contestazione dell' circa la CP_4 rappresentatività dell'Ente Bilaterale certificante, parte ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente dedurre circostanze in merito e, nella specie, l'autorizzazione relativa.
Infine, l'eccezione non potrebbe essere accolta anche perché il disconoscimento
è avvenuta da parte di un Ente diverso da (e non parte del presente giudizio), il CP_1
pagina 2 di 6 quale ha semplicemente richiesto il pagamento dei contributi asseritamente CP_2
omessi.
Nel merito, il potere impositivo di è originato da un accertamento CP_1
dell' (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente), in forza del quale i soggetti Controparte_5
verbalizzanti avrebbero accertato che una serie di lavoratori, formalmente assunti dalla in realtà avrebbero lavorato nel periodo indicato, Controparte_3
presso la e, dall'esame della copiosa documentazione richiesta e Parte_1
ottenuta, nonché dai riscontri ricevuti dalle dichiarazioni assunte durante l'attività ispettiva, sarebbe emerso che la prima società avrebbe ricoperto solo il ruolo di mero intermediario delle prestazioni di lavoro, occupandosi della formalizzazione amministrativa dei rapporti di lavoro con dipendenti selezionati, contattati, gestiti e diretti esclusivamente dalla parte ricorrente, così come della committente (odierna opponente) sarebbero gli strumenti di lavoro.
Si deve osservare innanzitutto che, laddove gli Enti previdenziali o ministeriali individuino quale ragione da porre alla base di una pretesa contributiva, sanzionatoria,
o assicurativa la sussistenza di un rapporto di lavoro, o di un differente assetto dei rapporti lavorativi, ovvero lo svolgimento di un'attività rilevante dal punto di vista degli oneri relativi, hanno l'onere di fornire la prova (essendo ricorrenti in via sostanziale) di tutti i caratteri della pretesa, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata CP_1
dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (cfr. Cass. n. 22862/2010; Cass. Sez. L, Sent. n. 12108 del
18/05/2010).
Sul punto, il rapporto ispettivo dei funzionari, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi, così Cass. lav. n. 9251 del 19/04/2010).
Nel caso di specie, la prova offerta è stato il deposito agli atti di causa del verbale di accertamento (da cui originano le asserite violazioni), corredato dalle pagina 3 di 6 dichiarazioni rese agli ispettori e dall'ulteriore documentazione acquisita (cfr., doc. da
1 a 7, fasc. resistente).
Inoltre, dall'istruttoria orale svolta in corso di giudizio sono emerse ulteriori conferme della ricostruzione effettuata da parte dell' (cfr., testi Controparte_5
e – ud. 18.12.2024). Tes_1 Tes_2 Tes_3
4- In particolare, è stato possibile trovare una conferma completa di quelli che sono stati i punti fondamentali dell'accertamento ispettivo (cfr., teste cit.: «I miei Tes_2
compiti si fermavano alla gestione del personale di sala mentre non avevo alcuna ingerenza e qualifica per quanto riguarda l'attività di cucina. Non ho mai fatto colloqui di lavoro per la datrice con gli aspiranti lavoratori perché della cosa se ne occupava la titolare della società tale Gemma Perez Gomez e a volte anche Parte_1 Testimone_4
, sempre della In questo ambito non mi risulta che la
[...] Parte_1 CP_3
abbia proceduto alle assunzioni direttamente di tale personale, di cui ricordo alcuni nomi: e »; teste cit.: «Confermo Controparte_6 Parte_2 Tes_3
integralmente le dichiarazioni rese dinanzi agli ispettori, a cui mi riporto. Confermo che nel 2019 la retribuzione mi venne corrisposta ad aprile per il mese di marzo con un bonifico da parte della »), che rappresentano il completo spettro degli Parte_1
indici rivelatori di un appalto non genuino.
Contro
Dunque, è emerso che la titolare formale dei rapporti di lavoro, non esercitasse alcun tipo di potere organizzativo nei confronti dei dipendenti, limitandosi alla predisposizione del contratto di lavoro e agli adempimenti amministrativi.
Peraltro, sia le trattative per le condizioni, l'ingaggio sostanziale dei lavoratori, gli ordini e direttive, il controllo sull'attività e sulle presenze, nonché la fornitura dei mezzi per lavorare, provenivano tutte dalla società ricorrente (cfr., dichiarazioni rese al servizio ispettivo durante l'accertamento, sub doc. 3, fasc. »). CP_1
5. Uno dei dati maggiormente significativi attiene proprio alla gestione concreta dei rapporti di lavoro, la quale travalica il mero coordinamento tra la stessa e pagina 4 di 6 l'organizzazione della parte committente, per essere rimessa in maniera completa proprio a quest'ultima.
Contro
In altre parole, la rappresentava un mero schermo formale che si limitava a mettere a disposizione personale dalla stessa formalmente assunto, con ciò determinando una chiara illecita interposizione di manodopera (cfr., Corte appello
Torino, sez. lav., 06/02/2023, n. 54: «L'appalto genuino si distingue dalla somministrazione irregolare di manodopera per la presenza dei seguenti requisiti:
1. organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore;
2. esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati dall'appaltatore;
3. assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore;
4. mancanza di eterodirezione, ossia l'appaltante-interponente non organizza, né dirige i dipendenti dell'appaltatore. Questo, in particolare è elemento centrale della differenza tra le due figure: se il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto viene esercitato dall'appaltatore, si configura un genuino appalto;
se il potere è esercitato dal committente, si versa in una somministrazione illecita di manodopera»; Tribunale Torino, sez. III, 21/03/2023, n. 1244: «L' art. 29 del d.lgs. n.
276 del 2003 , nel distinguere il contratto di appalto genuino dalla somministrazione illecita di manodopera, ha sancito il principio della relatività degli indici e dei criteri qualificatori, per cui la liceità va valutata caso per caso, in ragione delle concrete esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto. Da ciò deriva che l'appalto non può essere considerato illecito tutte le volte i cui l'appaltatore conservi a sé la disponibilità dei lavoratori ed organizzi da sé i mezzi necessari per l'opera, con gestione dei lavori a proprio rischio, laddove nell'appalto di servizi non genuino il datore di lavoro fornisce i lavoratori che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore»).
Le circostanze risultano provate, come detto, dalle dichiarazioni rese agli ispettori e confermate integralmente dalla prova testimoniale svolta in corso di giudizio.
pagina 5 di 6 6- In questo contesto, allora, gli addebiti mossi alla parte opponente possono considerarsi dimostrati.
Non possono essere, poi, accolte le ulteriori eccezioni avanzate dalla difesa della società, in quanto gli importi richiesti risultano quantificati sulla base della documentazione in atti e della natura dei contratti di lavoro, con la conseguenza che eventuali difformità concrete avrebbero dovuto essere oggetto di prova specifica da parte dell'opponente.
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento, con conseguente conferma dell'Avviso di Addebito.
7- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) respinge il ricorso;
B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori se dovuti.
Firenze, il 07/11/2025
Il Giudice
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