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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 30/11/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2002/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2002 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione il giorno 24/06/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SS UR RE
E
CITTÀ DI ID TE (RM) (C.F. ), in persona del P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Auciello
convenuta
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI
All'udienza giorno 24/06/2025 veniva trattenuta la causa in decisione sulle conclusioni delle parti in atti, con termini ex art. 190 c,p.c. per il deposito delle comparse di rito.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione regolarmente notificato, il Signor si rivolgeva a questo Parte_1
Tribunale, al fine di far accertare e dichiarare acquisita a suo favore, per intervenuta usucapione ultraventennale la piena, assoluta ed esclusiva proprietà del terreno riportato in Catasto Terreni al Foglio 16, Particella 351, qualità Classe uliveto 3 - pascolo 1 di are 73 00 11 e 01 03. A sostegno delle sue pretese, l'RE affermava che da ben oltre vent'anni in proprio, ossia dal 1996, ma facendo seguito alla ultra-sessantennale pregressa attività del nonno e poi del padre, avrebbe svolto personalmente attività di allevamento di bovini ed equini, precisando che l'Ente da oltre 60 anni si sarebbe disinteressato del terreno, non avendo mai manifestato opposizione al possesso del . Parte_1
Si costituiva la Città di Guidonia Montecelio, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, eccependo l'inammissibilità dell'azione, la carenza di legittimazione attiva dell'RE e, comunque, l'infondatezza dell'azione, richiedendo in via riconvenzionale che fosse accertato che l'RE occupasse senza titolo il terreno in esame, con conseguente condanna al rilascio.
Nel corso del giudizio venivano espletate le prove testimoniali;
all'udienza del 24 giugno 2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini ex art.190 c.p.c..
La causa è stata istruita mediante acquisizione di produzione documentale, con particolare riferimento al certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri in ordine alla porzione immobiliare oggetto di causa, dal quale si evinceva la mera natura di fondo agricolo e di pascolo, nonché la circostanza che lo stesso risultasse essere stato sempre ed effettivamente di esclusiva proprietà del Comune di Guidonia Montecelio;
veniva depositata dall'RE documentazione della , attestante il regolare possesso Parte_2 degli animali in loco dal 20/6/1996, nonché rilevi fotografici della recinzione ivi realizzata.
All'udienza del 21/3/2022 venivano escussi i testi Sigg.ri e;
il primo Testimone_1 Testimone_2 ha confermato la sua costante frequentazione dell'allevamento già al tempo del padre del e poi anche nel corso della gestione ultraventennale di quest'ultimo, che peraltro Parte_1 aiutava nelle continue riparazioni e manutenzioni - anche quelle della recinzione - a conferma di un'evidente condotta “uti dominus” dell'RE; il secondo dichiarava di essere acquirente dei capi di bestiame presenti sul terreno da oltre trent'anni tant'è che nel corso della deposizione definiva persino l'allevamento nel fondo come “…un punto di riferimento di tutti”.
Il convenuto eccepisce la inammissibilità dell'azione di usucapione, avente ad oggetto CP_1 un bene che, ai sensi dell'art. 826 c.c., risulta ricompreso tra i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni, anche in quanto ex cava dismessa: il carattere di “bene pubblico” della cava discende da una applicazione analogica della disposizione di cui all'art.826 c.c. (che attribuisce al patrimonio indisponibile dello Stato le cave di proprietà statale).
Osserva il Giudicante che il bene de quo rientra nel patrimonio disponibile, ovvero non destinato a un uso pubblico o a un servizio pubblico e avente prevalentemente una funzione redditizia od un carattere strumentale non strettamente legato al servizio, di talché può divenire oggetto di prescrizione acquisitiva.
La domanda attrice appare suffragata da riscontri probatori certi e attendibili;
le circostanze di fatto sono state confermate dai due testimoni escussi e dalla documentazione versata in atti, mentre le sentenze da ultimo prodotte dal convenuto con la comparsa conclusionale CP_1 appaiono inconferenti ai fini del decidere.
L'RE Sig. ha posseduto e utilizzato per l'attività zootecnica uti Parte_1 dominus e senza soluzione di continuità da oltre un ventennio, in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto il terreno sita in Guidonia Montecelio (RM), Via Romana s.n.c. (località Colle Largo), riportato in Catasto Terreni al Foglio 16 Particella 351, qualità Classe uliveto 3 - pascolo 1 di are 73 00 11 e 01 03, reddito dominicale Euro 1.885,10 ed Euro 0,06 e reddito agrario Euro 565,53 ed Euro 0,02.
La domanda attrice va pertanto accolta, mentre la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente in € 26.821,00, di cui € 1.821,00 per C.U. ed € 25.000,00 per onorari comprensivi di Rimborso spese, IVA e CPA.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando,
1) Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara la proprietà esclusiva acquistata a titolo originario per maturata usucapione ordinaria ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1146 e 1158 c.c. in favore del Sig.
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ), sulla Parte_1 C.F._1 seguente proprietà immobiliare sita in Guidonia Montecelio (RM), Via Romana s.n.c. (località Colle Largo): terreno riportato in Catasto Terreni al Foglio 16 Particella 351, qualità Classe uliveto 3 - pascolo 1 di are 73 00 11 e 01 03, reddito dominicale Euro 1.885,10 ed Euro 0,06 e reddito agrario Euro 565,53 ed Euro 0,02; 2) ordina la trascrizione della sentenza di acquisto a titolo originario per maturata usucapione ordinaria dell'immobile sopra descritto in capo all'RE Sig.
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ), nei Parte_1 C.F._1 competenti RR.II. di e la relativa annotazione e la voltura catastale presso Pt_2
l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ufficio Provinciale del Pt_2
Territorio Servizi Catastali, esonerando i Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta CITTÀ DI ID TE (RM);
4) condanna la convenuta CITTÀ DI ID TE (RM), in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'RE Sig. , che liquida in € 26.821,00, di cui € 1.821,00 per C.U. ed € Parte_1
25.000,00 per onorari comprensivi di Rimborso spese, IVA e CPA.
Così deciso in Tivoli, 30/11/2025
Il Giudice dott. Eugenio Gagliano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2002 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione il giorno 24/06/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SS UR RE
E
CITTÀ DI ID TE (RM) (C.F. ), in persona del P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Auciello
convenuta
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI
All'udienza giorno 24/06/2025 veniva trattenuta la causa in decisione sulle conclusioni delle parti in atti, con termini ex art. 190 c,p.c. per il deposito delle comparse di rito.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione regolarmente notificato, il Signor si rivolgeva a questo Parte_1
Tribunale, al fine di far accertare e dichiarare acquisita a suo favore, per intervenuta usucapione ultraventennale la piena, assoluta ed esclusiva proprietà del terreno riportato in Catasto Terreni al Foglio 16, Particella 351, qualità Classe uliveto 3 - pascolo 1 di are 73 00 11 e 01 03. A sostegno delle sue pretese, l'RE affermava che da ben oltre vent'anni in proprio, ossia dal 1996, ma facendo seguito alla ultra-sessantennale pregressa attività del nonno e poi del padre, avrebbe svolto personalmente attività di allevamento di bovini ed equini, precisando che l'Ente da oltre 60 anni si sarebbe disinteressato del terreno, non avendo mai manifestato opposizione al possesso del . Parte_1
Si costituiva la Città di Guidonia Montecelio, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, eccependo l'inammissibilità dell'azione, la carenza di legittimazione attiva dell'RE e, comunque, l'infondatezza dell'azione, richiedendo in via riconvenzionale che fosse accertato che l'RE occupasse senza titolo il terreno in esame, con conseguente condanna al rilascio.
Nel corso del giudizio venivano espletate le prove testimoniali;
all'udienza del 24 giugno 2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini ex art.190 c.p.c..
La causa è stata istruita mediante acquisizione di produzione documentale, con particolare riferimento al certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri in ordine alla porzione immobiliare oggetto di causa, dal quale si evinceva la mera natura di fondo agricolo e di pascolo, nonché la circostanza che lo stesso risultasse essere stato sempre ed effettivamente di esclusiva proprietà del Comune di Guidonia Montecelio;
veniva depositata dall'RE documentazione della , attestante il regolare possesso Parte_2 degli animali in loco dal 20/6/1996, nonché rilevi fotografici della recinzione ivi realizzata.
All'udienza del 21/3/2022 venivano escussi i testi Sigg.ri e;
il primo Testimone_1 Testimone_2 ha confermato la sua costante frequentazione dell'allevamento già al tempo del padre del e poi anche nel corso della gestione ultraventennale di quest'ultimo, che peraltro Parte_1 aiutava nelle continue riparazioni e manutenzioni - anche quelle della recinzione - a conferma di un'evidente condotta “uti dominus” dell'RE; il secondo dichiarava di essere acquirente dei capi di bestiame presenti sul terreno da oltre trent'anni tant'è che nel corso della deposizione definiva persino l'allevamento nel fondo come “…un punto di riferimento di tutti”.
Il convenuto eccepisce la inammissibilità dell'azione di usucapione, avente ad oggetto CP_1 un bene che, ai sensi dell'art. 826 c.c., risulta ricompreso tra i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni, anche in quanto ex cava dismessa: il carattere di “bene pubblico” della cava discende da una applicazione analogica della disposizione di cui all'art.826 c.c. (che attribuisce al patrimonio indisponibile dello Stato le cave di proprietà statale).
Osserva il Giudicante che il bene de quo rientra nel patrimonio disponibile, ovvero non destinato a un uso pubblico o a un servizio pubblico e avente prevalentemente una funzione redditizia od un carattere strumentale non strettamente legato al servizio, di talché può divenire oggetto di prescrizione acquisitiva.
La domanda attrice appare suffragata da riscontri probatori certi e attendibili;
le circostanze di fatto sono state confermate dai due testimoni escussi e dalla documentazione versata in atti, mentre le sentenze da ultimo prodotte dal convenuto con la comparsa conclusionale CP_1 appaiono inconferenti ai fini del decidere.
L'RE Sig. ha posseduto e utilizzato per l'attività zootecnica uti Parte_1 dominus e senza soluzione di continuità da oltre un ventennio, in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto il terreno sita in Guidonia Montecelio (RM), Via Romana s.n.c. (località Colle Largo), riportato in Catasto Terreni al Foglio 16 Particella 351, qualità Classe uliveto 3 - pascolo 1 di are 73 00 11 e 01 03, reddito dominicale Euro 1.885,10 ed Euro 0,06 e reddito agrario Euro 565,53 ed Euro 0,02.
La domanda attrice va pertanto accolta, mentre la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate complessivamente in € 26.821,00, di cui € 1.821,00 per C.U. ed € 25.000,00 per onorari comprensivi di Rimborso spese, IVA e CPA.
P.Q.M
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Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando,
1) Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara la proprietà esclusiva acquistata a titolo originario per maturata usucapione ordinaria ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1146 e 1158 c.c. in favore del Sig.
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ), sulla Parte_1 C.F._1 seguente proprietà immobiliare sita in Guidonia Montecelio (RM), Via Romana s.n.c. (località Colle Largo): terreno riportato in Catasto Terreni al Foglio 16 Particella 351, qualità Classe uliveto 3 - pascolo 1 di are 73 00 11 e 01 03, reddito dominicale Euro 1.885,10 ed Euro 0,06 e reddito agrario Euro 565,53 ed Euro 0,02; 2) ordina la trascrizione della sentenza di acquisto a titolo originario per maturata usucapione ordinaria dell'immobile sopra descritto in capo all'RE Sig.
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ), nei Parte_1 C.F._1 competenti RR.II. di e la relativa annotazione e la voltura catastale presso Pt_2
l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ufficio Provinciale del Pt_2
Territorio Servizi Catastali, esonerando i Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta CITTÀ DI ID TE (RM);
4) condanna la convenuta CITTÀ DI ID TE (RM), in persona del Sindaco pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'RE Sig. , che liquida in € 26.821,00, di cui € 1.821,00 per C.U. ed € Parte_1
25.000,00 per onorari comprensivi di Rimborso spese, IVA e CPA.
Così deciso in Tivoli, 30/11/2025
Il Giudice dott. Eugenio Gagliano