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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 3580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3580 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 4322/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza n. 709/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
Quarta sezione civile del 16/3/2021;
TRA
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1 costituitasi in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Prof.
Marcello G. Feola (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
E
c.f. ), costituitasi in persona del Sig. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 ichiaratosi Presidente del consiglio di amministrazione, rappresentata e difesa, in
[...] virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comm 3° c.p.c., dagli Avv.ti Gennaro Melchiorre (c.f. ), Stefania Di Cresce (c.f. C.F._2
) e Daniela Maddaloni (c.f. ); C.F._3 C.F._4
APPELLATA
_______________________________________________________________________ n. 4322/2021 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con “comparsa di riassunzione” notificata il 3/12/2010, il Parte_1
riassumeva, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a seguito
[...] della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 771/2010, con la quale quest'ultima aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione il giudizio promosso nei confronti della e del per far dichiarare la nullità Controparte_1 Controparte_3 dell'avviso di accertamento notificatogli dalla prima il .29/12/2009.
In particolare, esponeva che:
- aveva impugnato innanzi alla Commissione Tributaria l'avviso di accertamento n.
9002/2009/419 avente ad oggetto l'importo di € 40.558 notificato in data 29/12/2009 dalla poi divenuta per conto del Controparte_4 Controparte_1 Controparte_3 per somme dovute per canoni di fognatura e depurazione acque reflue relative al periodo
1993 - 1998;
- in precedenza, aveva aderito alla definizione agevolata di interessi e sanzioni per mancato pagamento di canoni relativi ad acque reflue e di depurazione per le annualità
1993 – 1998 stabilito con delibera di consiglio comunale n. 73 del 30/7/2003;
- aveva così presentato la relativa istanza in data 11/11/2003, impegnandosi al versamento di € 24.743,01 in quattro rate di pari importo con scadenza 30/11/2003,
29/2/2004, 30/5/2004, 30/9/2004;
- aveva corrisposto tuttavia solo € 5.000 senza effettuare ulteriori pagamenti;
- dal 30/11/2003 decorrevano i termini di prescrizione e decadenza che nel caso di specie erano di tre anni;
- non erano comunque dovuti le sanzioni e gli interessi.
Concludeva per la dichiarazione di nullità dell'atto e per la dichiarazione di
“prescrizione dell'azione” o, in subordine, perché venissero dichiarate non dovute le sanzioni.
Si costituiva la chiedendo il rigetto delle domande. Controparte_1
Non si costituiva il Controparte_3
Con sentenza n. 709/2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dopo aver riconosciuto la propria giurisdizione - in quanto il debito oggetto della controversia
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trovava fondamento nel mancato pagamento delle somme dovute a seguito dell'adesione alla definizione agevolata – rigettava le domande dell'attore e lo condannava al pagamento delle spese di lite. Ad avviso del Tribunale, “l'atto privatistico di adesione ha perfezionato la fattispecie a formazione progressiva con la quale l'Autorità
Amministrativa ed il condominio attore hanno concordato il pagamento di una somma di denaro in luogo del versamento dei tributi relativi agli anni 1993-1998 non corrisposti.
Da tale adesione discende quindi l'obbligo giuridico in capo a parte attrice di effettuare il pagamento pattuito con relativi accessori.
Il mancato adempimento di alcune rate non comporta di certo l'effetto giuridico prospettato da parte attrice di liberazione dell'obbligo di alcun pagamento anzi, la previsione contenuta nell'atto di adesione al condono secondo cui il mancato pagamento comporta il decadimento dal beneficio del condono sta a significare che è facoltà dell'ente impositore chiedere il pagamento anche delle ulteriori somme di denaro che sarebbero state dovute dal contribuente e che l'adesione al condono consente di non versare”.
Secondo il Tribunale, poi, l'obbligazione di pagamento delle somme dovute a seguito di adesione al condono fiscale, è soggetta al termine di prescrizione ordinario che non era ancora trascorso alla data di notifica dell'avviso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il osservando che: Parte_1
- per effetto del mancato pagamento delle rate del cd. condono, il era Parte_1 decaduto dal relativo beneficio e dunque era necessaria l'emissione di un atto impositivo nel termine di decadenza previsto dalla legge che è di tre anni;
- l'avviso che riguardava le annualità 1993 – 1998 era invece stato emesso oltre nove anni dopo l'ultima annualità;
- i canoni relativi alle fognature e alla depurazione delle acque reflue avevano perso la loro natura tributaria (acquisendo quella di corrispettivo di un servizio) solo a partire dal 3/10/2000 per effetto dell'art. 24 d.lgs. 258/2000 (così Cass. SS.UU. 10960/2004), sicché, nel caso di specie, doveva applicarsi l'art. 290 r.d. 1175/1931 (testo unico sulla finanza locale) richiamato dall'art. 2 comma 3 bis d.l. 79/1995;
- non possono comunque trovare applicazione le sanzioni, giacché l'unica conseguenza del mancato pagamento delle somme è la decadenza dal beneficio del
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condono e non l'applicazione dell'art. 13 d.lgs. 471/1997 che riguarda casi assolutamente diversi.
Ha pertanto concluso per la riforma della sentenza di primo grado con conseguente accoglimento delle conclusioni rassegnate innanzi al Tribunale.
Si è costituita la che ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., e comunque ha dedotto la correttezza del proprio operato eseguito nel rispetto dei termini previsti dall'art. 1 comma 161 d.lgs. 296/2006.
Non si è costituito il Controparte_3
All'udienza del 22/4/2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termini abbreviati ex art. 190 comma 2° c.p.c. di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rilevato che l'appello è ammissibile, essendo chiari i motivi di impugnazione e le argomentazioni sui quali gli stessi si fondano, come si evince dall'esposizione che precede.
2. L'appello è tuttavia infondato. Ed infatti, anche a voler ritenere che trovi applicazione il termine di decadenza triennale per la notifica dell'avviso di accertamento invocato dall'appellante in base al r.d. 1175/1931 (cfr. Cass. 11511/2018), lo stesso non potrebbe certamente decorrere dal 1998, ultimo anno nel quale era maturato il credito per canoni di fognature e depurazione di acque reflue, come sostenuto nell'atto di appello
(cfr. pag. 3), essendo intervenuto il condono a seguito dell'adesione dell'11/11/2003.
La perdita dei benefici derivanti dal condono a causa dell'inadempimento del contribuente, infatti, non esclude comunque che questo sia intervenuto ed abbia prodotto degli effetti, sebbene poi essi siano venuti meno.
Dovrebbe quindi ipotizzarsi che il termine decadenziale decorra dal momento in cui gli effetti del condono sono venuti meno. Orbene, costituisce onere del soggetto che invoca la decadenza o la prescrizione indicare il momento dal quale il relativo termine comincia a decorrere quando questo sia incerto (Cass. 14135/2019; Cass. 19360/2018).
Nel caso di specie l'appellante ha indicato, erroneamente, l'anno 1998 che, tuttavia, per
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quanto sopra esposto, non può ritenersi rilevante. Nel ricorso alla Commissione Tributaria ha invece indicato il diverso termine del 30/11/2003, data di scadenza della prima rata del condono, che però, per sua stessa ammissione, sarebbe stata, quanto meno in parte, versata.
In definitiva l'eccezione di decadenza, così come formulata, appare inammissibile, non avendo il dedotto né provato da quale momento il Parte_1 condono ha perso efficacia (se con l'omesso pagamento di una o più rate o alla scadenza del termine di pagamento dell'ultima rata o per effetto di un provvedimento di revoca della P.A.); lo stesso non ha neppure indicato di quale condono si tratti, né ha prodotto la delibera di C.C. n. 73 del 30/7/2003 che disciplina la fattispecie in esame. Non rileva il fatto che nell'atto di adesione è contenuto l'avvertimento che il mancato pagamento anche di una sola rata comporta il “decadimento del beneficio del condono”, trattandosi comunque di una nota apposta su un modulo ed essendo incerto se era necessario o meno un atto della P.A..
Né l'appellante potrebbe invocare il principio iura novit curia; lo stesso nulla dice in ordine alle norme di legge dalle quali sarebbe regolato il condono. Anche a voler ritenere, in base al dato temporale, che si tratti del condono di cui alla l. 289/2002, va osservato che l'art. 13 conferiva, per i tributi degli enti locali, a questi ultimi, ampia discrezionalità circa le modalità attraverso le quali disciplinare il condono.
Pertanto, sarebbe stato onere dell'odierno appellante, che però non vi ha provveduto, produrre la delibera del C.C. n. 73 del 30/7/2003 onde consentire l'individuazione del momento nel quale venivano meno gli effetti del condono.
Né il Giudice è tenuto a conoscere il contenuto di tale provvedimento, giacché il principio iura novit curia non opera con riguardo ai regolamenti (ad eccezione di quelli edilizi) ed alle altre norme emanate dai comuni (ex multis cfr. Cass. 7715/2022; Cass.
19360/2018).
Occorre aggiungere, infine, che l'atto impugnato costituisce un avviso di pagamento, cioè un atto di accertamento;
orbene, la giurisprudenza ritiene che, a seguito della sopravvenuta inefficacia degli effetti del condono, sia necessario al più far luogo alla riscossione dell'importo residuo e non all'emissione di un nuovo atto di accertamento
(cfr. Cass. 21379/2020). Se poi fosse davvero necessario un nuovo atto di accertamento per effetto dell'inefficacia del condono, questo non ricadrebbe sotto la disciplina del r.d.
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1175/1931 (T.U.F.L.), bensì sotto quella, sopravvenuta, contenuta nell'art. 1 comma 161
d.lgs. 296/2006, trattandosi dell'accertamento dell'importo residuo da versare a seguito del pagamento solo parziale delle somme dovute a seguito dell'adesione al condono.
Pertanto, il primo motivo di appello deve essere rigettato.
3. Quanto alla sanzione ex art. 13 d.lgs. 471/1997, non si comprende per quale ragione la stessa non dovrebbe trovare applicazione dal momento che, venuti meno gli effetti del condono, sorge nuovamente l'obbligo per il condominio di pagare i tributi;
non essendovi dubbi in ordine al ritardo nel pagamento, sussistono i presupposti per l'applicazione della sanzione.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
4. In considerazione della soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese anche del secondo grado di giudizio in favore della Il Controparte_1 compenso va determinato - in base ai parametri indicati nella tabella 12 allegata al d.m.
Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 26.000 ed € 52.000 – in complessivi € 5.100 (€ 1.050 per la fase di studio, € 750 per la fase introduttiva, € 1.550 per la fase istruttoria, € 1.750 per la fase decisoria).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 709/2021 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
Quarta sezione civile il 16/3/2021:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna il al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese del giudizio di appello che liquida in € 5.100 per Controparte_1 compenso professionale ed € 765 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 1° luglio 2025.
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Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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