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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/06/2025, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2021/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in (c.f. Parte_1 Pt_1
), in persona del procuratore speciale P.IVA_1 Parte_2
difesa dall'avv. Federico Scanferlato del foro di Treviso e domiciliata in
Venezia Mestre presso lo studio dell'avv. Andrea Pasqualin
(appellante principale)
nei confronti di
1 con sede in Monastier di Treviso (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante , P.IVA_2 Controparte_2
difesa dall'avv. Stefano Mezzavilla del foro di Treviso e domiciliata in
Castelfranco Veneto presso lo studio del difensore
(appellata e appellante incidentale)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante principale:
Nel merito in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, n. 1916/2023 emessa il 23.10.2023 e depositata il 24.10.2023 nel giudizio avente RG
6369/2019,
In via preliminare e principale: dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4 c.c. di tutte le domande della (ora Parte_3 Controparte_1
) e/o, comunque, l'intervenuta prescrizione decennale, del diritto alla
[...]
restituzione delle eventuali somme versate a copertura e/o ripianamento di interessi ultralegali, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto, di chiusura periodica dei conti correnti intestati alla società attrice e/o di ogni altro rapporto e segnatamente di ogni rimessa avere accreditata in data successiva ad ogni chiusura trimestrale che abbia originato un pagamento di addebito e/o movimenti dare asseritamente illegittimi sino al 31.05.2009 e/o comunque fino al 31.05.2004, e per l'effetto respingere in parte qua la domanda attorea.
Nel merito, in via subordinata in conformità alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente grado di giudizio, accertare e dichiarare che l'appellata
[...]
[. (ora ) ha diritto Controparte_3 Controparte_1
unicamente a ripetere la differenza pro correntista di € 2.635,05 per il conto n. 1446-80 e di € 7.299,12 per il conto n. 35421/C, ovvero
l'importo che risulterà di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.
per l'appellata e appellante incidentale:
IN VIA PRELIMINARE
Disattesa ogni diversa istanza, domanda e/o eccezione, per i motivi esposti in atti, revocarsi integralmente il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 1916/2023 del
Tribunale di Treviso, emesso provvisoriamente inaudita altera parte in data 16.11.2023.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Disattesa ogni diversa istanza, domanda e/o eccezione, rigettarsi integralmente l'appello promosso da Parte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti.
[...]
IN VIA INCIDENTALE
Previo accertamento dei fatti esposti in atti e rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, per tutti i motivi dedotti, riformarsi parzialmente la sentenza n. 1916/2023 del Tribunale di Treviso, emessa in data 23.10.2023 e depositata in data 24.10.2023, nelle parti e per i motivi d'appello incidentale dedotti in atti, specificamente nella parte in cui è stata accolta, seppur solo parzialmente, l'eccezione di prescrizione della banca (pagg. 17-21 comparsa di costituzione in appello) e nella parte in cui, pur accertata la nullità dei contratti di conto corrente oggetto di causa per mancanza
3 della forma scritta, è stato disposto l'annullamento dei soli interessi ultralegali e non di tutti gli interessi passivi applicati dalla banca (pagg.
28-30 comparsa di costituzione in appello) e, per l'effetto, accogliersi integralmente le conclusioni assunte nel primo grado di giudizio e, conseguentemente, “accertarsi e dichiararsi, anche in via istruttoria ed incidentale, in relazione al conto corrente n. 35421/C e al conto corrente
n. 1446-80, la nullità dei relativi contratti di conto corrente per difetto di idonea forma scritta ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3, TUB, e, in ogni caso, in assenza di relativa idonea pattuizione, l'illegittimità dell'addebito di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni di affidamento e spese non validamente pattuite e di interessi a saggio usurario, ossia superiore alla soglia di cui alla L.
108/96, nonché l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della
Delibera CICR 9/2/2000, e, per l'effetto, condannare
[...]
a pagare a (già Parte_1 Controparte_1 [...]
la somma di € 690.178,10, ovvero la diversa, Parte_3
maggiore o minore somma, risultante a credito dell'attrice, in esito all'istruttoria, per restituzione di somme alla correntista addebitate in conto per i titoli di cui sopra, oltre che per maggiori interessi attivi non percepiti, oltre agli interessi creditori maturati sul saldo del c/c, da calcolarsi al tasso massimo di emissione dei BOT nei dodici mesi anteriori ad ogni chiusura ex art. 117 TUB, ed oltre agli interessi legali di mora dalla data della prima lettera messa in mora (31.05.2014) e, comunque, ai sensi dell'art. 1284, IV co., c.c., dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo”.
IN OGNI CASO
4 Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Accogliersi tutte le istanze e deduzioni istruttorie assunte nel primo grado di giudizio e non ammesse, specificamente nella memoria ex art.
183, VI co., n. 2, c.p.c. del 24.03.2020 e nel verbale di causa (in particolare all'udienza cartolare del 17.05.2021 e del 14.04.2022), e reiterate nel presente giudizio d'appello (anche a verbale all'udienza cartolare del 18.04.2024), compresa l'istanza ex art. 210 c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e, per l'effetto, rimettersi la causa in istruttoria affinché:
- sia disposta un'integrazione peritale che, in accoglimento dei motivi di appello incidentale formulati in atti e per le ragioni ed argomentazioni tutte ivi dedotte, escluda, in sede di ricalcolo, oltre alle commissioni di massimo scoperto e alle commissioni di affidamento e spese illegittimamente addebitate in conto dalla banca, ogni interesse passivo dalla stessa applicato, e non solo gli interessi ultralegali, e che non tenga conto dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca in quanto infondata ed inammissibile, ricalcolando gli interessi attivi al tasso sostitutivo di cui all'art. 117, co. 7, TUB (tasso massimo dei BOT) sui nuovi saldi depurati di ogni interesse, commissione e spesa;
- sia ordinato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a Parte_1
l'esibizione e produzione agli atti del presente giudizio di
[...]
copia dei contratti di apertura di credito intercorsi con
[...]
in relazione al conto corrente n. 35421/C e al conto Controparte_1
corrente n. 1446-80;
- in ogni caso, sia disposta l'integrazione/modifica del quesito peritale di cui all'ordinanza istruttoria del 29.03.2024 nel senso di ritenere entrambi i conti correnti oggetto di causa affidati, come emerge
5 indiscutibilmente dalle risultanze documentali agli atti, e, per l'effetto, sia disposta la rinnovazione della CTU svolta nel presente grado di giudizio;
- in ogni caso, sia chiamato il CTU a rendere chiarimenti in merito alle osservazioni formulate dal CTP di parte appellata e di cui al punto 8 dell'elaborato peritale depositato in data 23.07.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal conveniva Controparte_1 Parte_1
davanti al Tribunale di Treviso con atto di citazione notificato il 4
[...]
settembre 2019, affinché fosse condannata alla restituzione dell'indebito di Euro 690.178,10.
L'attrice affermava di avere intrattenuto con la convenuta due rapporti di conto corrente (un primo conto ordinario n. 1446.80, estinto il 30 settembre 2004; un secondo conto ordinario n. 35421/C, estinto il 17 gennaio 2006), sui quali erano stati compiuti addebiti illegittimi per spese, commissioni, interessi ultralegali e anatocistici (i contratti, risalenti al 1998, non erano stati conclusi per iscritto e, pertanto, non vi era stata una valida pattuizione delle condizioni economiche).
Si costituiva in giudizio negando Parte_1
di avere compiuto addebiti illegittimi ed eccependo la prescrizione del diritto restitutorio con riferimento ai pagamenti anteriori al 31 maggio
2009.
Disposta ed espletata c.t.u. contabile, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1916/2023, depositata il 24 ottobre 2023, accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando la banca a restituire a
[...]
la somma di Euro 407.834,68, oltre interessi al Controparte_1
saggio di cui all'art. 1284, 4° co., c.c. “dalla domanda al saldo”.
6 Il giudice, sulla scorta delle risultanze della relazione del consulente tecnico dott.ssa accoglieva parzialmente l'eccezione di Persona_1
prescrizione sollevata dalla banca convenuta e accertava addebiti illegittimi per spese, interessi e commissioni (Euro 86.017,71 con riferimento al conto n. 1446.80, cui dovevano aggiungersi Euro 3.424,80 per interessi attivi non accreditati;
Euro 261.632,46 con riferimento al conto n. 35421/C, cui dovevano aggiungersi Euro 56.941,71 per interessi attivi non accreditati), il cui diritto di ripetizione non era prescritto.
Con atto di citazione notificato il 9 novembre 2023,
[...]
proponeva appello, dolendosi della verifica degli Parte_1
effetti della prescrizione: 1) l'attrice non aveva fornito prova dell'esistenza di affidamenti e pertanto le rimesse avevano natura solutoria e non ripristinatoria;
2) il metodo di calcolo della prescrizione, seguito dal c.t.u., era errato, poiché gli addebiti nulli, pur pagati con rimesse di cui era prescritto il diritto di ripetizione, erano stati scomputati dal conto;
3) nell'indagare la natura delle rimesse, la dott.ssa aveva Per_1
considerato il saldo rettificato, anziché il saldo banca;
4) diversamente da quanto ritenuto dal giudice, l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla banca, faceva riferimento anche agli interessi attivi, riconosciuti dal perito a favore della cliente. si lamentava altresì della Parte_1
regolamentazione delle spese processuali compiuta dal Tribunale di
Treviso, e chiedeva che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata la prescrizione del diritto esercitato in giudizio dall'attrice.
Si costituiva nel giudizio di appello Controparte_1
chiedendo che l'impugnazione della banca fosse rigettata.
7 Dal proponeva inoltre appello incidentale, Controparte_1
domandando: - che l'eccezione di prescrizione fosse interamente respinta, poiché la banca non aveva provato la natura solutoria delle rimesse;
- che fosse accertato che gli interessi passivi non erano dovuti neppure nella misura legale, poiché i contratti erano nulli per difetto di forma scritta.
In accoglimento d'istanza ex art. 351 c.p.c. dell'appellante principale, la
Corte di Appello sospendeva la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza 29 marzo 2024, era disposta integrazione della consulenza tecnica d'ufficio sulla base del seguente quesito: “ridetermini il c.t.u. il saldo di chiusura dei conti c/c n. 35421/C e n. 1446-80, considerando solutorie, agli effetti della prescrizione, tutte le rimesse della correntista
(fermo rimanendo, per quanto possa rilevare, che la verifica deve compiersi sul c.d. saldo rettificato e non sul c.d. saldo banca); gli addebiti illegittimi, come già precedentemente accertati dal c.t.u., pagati con rimesse prescritte, non dovranno essere scomputati e contribuiranno
a formare il saldo finale di conto”.
Il c.t.u., dott.ssa depositava la relazione peritale il 23 Persona_1
luglio 2024.
Con ordinanza 27 settembre 2024, venivano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 26 giugno 2025, sostituita da trattazione scritta.
1. Il primo motivo d'impugnazione di Parte_1
è fondato, mentre non può essere accolto il primo motivo di appello
[...]
incidentale di Controparte_1
8 1.1. La banca convenuta, che aveva tempestivamente eccepito la prescrizione del diritto dell'ex cliente di ripetere i pagamenti degli addebiti illegittimi, non era onerata dell'individuazione delle rimesse solutorie.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, la banca, che eccepisca la prescrizione del diritto restitutorio esercitato in giudizio dall'ex correntista, non è tenuta a indicare le rimesse solutorie, trattandosi di questione che dev'essere indagata dal giudice sulla base degli estratti conto prodotti in causa. Nel contratto di conto corrente bancario, l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando ne sia stato allegato il fatto costitutivo, cioè l'inerzia del titolare del diritto, e venga manifestata la volontà di avvalersene. Si è infatti detto che “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata” (Cass. civ. 30 gennaio 2019, n. 2660). Ed ancora: “Nel contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, ove il cliente agisca nei confronti della banca per la ripetizione d'importi relativi ad interessi non dovuti, è necessario distinguere i versamenti ripristinatori della provvista, operati nel limite dell'affidamento concesso al cliente, da quelli solutori, ovvero
9 effettuati oltre tale limite ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti. Ai fini della valida proposizione dell'eccezione non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo 'dies a quo', emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione” (Cass. civ. 10 luglio 2018, n. 18144; da ultime v. anche Cass. civ. 19 aprile 2021, n. 10262, Cass. civ. 2 aprile
2021, n. 9196, Cass. civ. 9 marzo 2021, n. 6479 e Cass. civ. 2 febbraio
2021, n. 2297).
1.2. L'attrice dedusse, con l'originario atto di citazione, che i conti corrente fossero affidati, pur aggiungendo che i contratti non erano stati conclusi per iscritto e omettendo di precisare sia la consistenza di fidi sia quando sarebbero stati concessi.
La convenuta negò la conclusione di contratti di credito (v. pag. 12 della comparsa di costituzione, depositata il 28 novembre 2019, dove per l'appunto si legge che spettava a Parte_3
provare la conclusione di contratti di apertura di credito).
Ciò, unitamente alla genericità dell'allegazione dell'attrice (che non precisò né con quali modalità le aperture di credito erano state concordate, né quando ciò avveniva e neppure gli importi che la banca si era obbligata a tenere a disposizione della cliente), esclude l'applicabilità dell'art. 115, 1° co., c.p.c.
E' senz'altro vero che gli affidamenti possono essere provati per presunzioni, purché però queste siano gravi, precise e concordanti (art. 10 2729, 1° co., c.c.), il che peraltro presuppone un minimo di specificità delle allegazioni attoree.
Nella specie, la prova della conclusione di aperture di credito non è stata raggiunta.
L'originaria relazione del c.t.u., dott.ssa depositata il 29 Persona_1
novembre 2021, non chiariva da quali elementi il perito avesse desunto che i conti fossero affidati.
Il generico riferimento a segnalazioni presso la Centrale Rischi della
Banca d'Italia, senza precisare quando tali segnalazioni siano state compiute, per quali importi e con quali causali, non è sufficiente a dare prova della pattuizione di aperture di credito.
Non vi è corrispondenza tra il cliente e la banca che faccia menzione di aperture di credito.
Nella lettera raccomandata con cui costituì Parte_3
in mora (lettera 27 maggio 2014) non si Parte_1
affermò l'esistenza di contratti di apertura di credito, ma esclusivamente di conti corrente. Neppure se ne discorse nella contestazione inviata con pec del 12 settembre 2016 e nella domanda di mediazione del 22 novembre 2016, in cui vennero sempre e soli indicati i due rapporti di conto corrente.
Non vi sono, tra i documenti prodotti in causa, comunicazioni di rinnovo di linee di credito o di modifica delle stesse. Non vi sono richieste della cliente alla banca di ampliamento del credito o di protrazione dei fidi.
Gli estratti conto non menzionano l'esistenza di affidamento e non distinguono la misura dei tassi passivi.
La banca addebitava commissioni per la scopertura del conto, ma ciò di per sé non significa che il conto fosse affidato, potendosi trattare di scopertura tollerata dalla banca. Del resto l'attrice affermò che le
11 commissioni mai furono pattuite (v. pag. 6 dell'originario atto di citazione), il che significa che non accedevano a un ipotetico affidamento concordato oralmente.
E' appena il caso di aggiungere che le prove, per la cui ammissione insiste l'appellante incidentale, consistono esclusivamente nella richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei contratti: richiesta contraddittoria con l'asserzione per cui non sarebbero esistenti contratti scritti e, comunque, inammissibile perché, per l'appunto, dell'esistenza di contratti non vi è dimostrazione (ed ancor prima non vi è allegazione).
In sintesi, non vi è prova di un accordo tra le parti che consentisse alla correntista l'utilizzo di denaro eccedente la disponibilità esistente sul conto e impegnasse la banca a tenere a disposizione importi determinati di denaro.
Ne consegue che tutte le rimesse intervenute sul conto scoperto avevano natura solutoria.
2. Il secondo e il terzo motivo d'impugnazione principale possono essere esaminati congiuntamente.
Il secondo motivo rimane assorbito dal fatto che è stato rinnovato il calcolo relativo agli effetti della prescrizione, e rispetto alla nuova relazione del c.t.u., dott.ssa l'appellante principale non muove Per_1
alcuna critica (v. comparsa conclusionale).
Al c.t.u. è stato richiesto di considerare, per quanto possa rilevare, il saldo rettificato e non il saldo banca, così come era stato disposto nel corso del primo grado di giudizio.
Il criterio è conforme alla regola espressa dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui gli effetti della prescrizione devono essere indagati dopo avere depurato i saldi dagli addebiti illegittimi (v. Cass. civ., ord., 16 marzo 2023, n. 7721: “nelle controversie aventi a oggetto la
12 domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo”). Tale orientamento si è ormai consolidato (cfr., tra le ultime, Cass. civ., ord., 11 aprile 2024, n. 9756) e, in proposito, si rinvia alle argomentazioni della Corte di Cassazione svolte nei numerosi arresti intervenuti degli ultimi anni.
3. Con il quarto motivo d'impugnazione, Parte_1
sostiene che il giudice avrebbe dovuto esaminare, anziché
[...]
dichiarare inammissibile, l'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi attivi.
Il motivo è infondato.
La banca convenuta, con la comparsa di costituzione e risposta, aveva eccepito la prescrizione ordinaria sul presupposto fattuale che fosse trascorso un decennio dalla chiusura dei conti al momento in cui fu esercitata l'azione di ripetizione dell'indebito.
Neppure con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. fu precisato che l'eccezione si riferiva anche alla prescrizione breve di cui all'art. 2498
c.c. sul diverso presupposto che gli interessi attivi, maturati sui saldi rettificati divenuti a credito della cliente, fossero da pagare periodicamente ad anno o in termine più breve.
L'eccezione è perciò stata sollevata tardivamente.
In ogni caso, essa era senz'altro infondata.
13 L'art. 2948, n. 4, c.c. non si applica al conto corrente, nel quale gli interessi, attivi o passivi, vengono annotati. Infatti, il loro pagamento diviene esigibile non prima della chiusura del rapporto: solo da tale momento inizia a decorrere l'ordinaria prescrizione decennale.
Sulla questione si rinvia alla condivisibile giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo cui “la prescrizione quinquennale, prevista dall'art 2948, n. 4 c.c., opera con riguardo ai debiti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, non è applicabile nei confronti di rapporti obbligatori per i quali le parti abbiano previsto l'indicata periodicità con esclusivo riferimento alla presentazione di rendiconti, non anche al pagamento dei debiti accertati
e liquidati nei rendiconti medesimi (anche se con riferimento alla fattispecie di mutuo Cass., n. 18951/2013)” (Cass. civ. 27 aprile 2025, n.
11060).
4. Rimane da esaminare il secondo motivo d'impugnazione incidentale, con cui afferma che, poiché i contratti di Controparte_1
conto corrente erano nulli per difetto di forma scritta, gli interessi passivi non erano dovuti neppure nella misura legale.
Il motivo non è fondato.
La nullità del contratto di conto corrente per difetto della forma prescritta dall'art. 117 t.u.b. impone l'applicazione dei tassi d'interesse sostitutivi.
Infatti, il rapporto non diviene gratuito, come parrebbe sostenere l'appellante incidentale. Il denaro, a debito o a credito, in quanto bene naturalmente fruttifero, produce comunque interessi.
Ci si potrebbe al più domandare se il congegno integrativo previsto dall'art. 117, co. 7, t.u.b. sia utilizzabile solo quando le parti non hanno pattuito il tasso ovvero la pattuizione è nulla per difetto di forma scritta, oppure anche quando il contratto è interamente nullo per difetto di forma
14 scritta. E' noto che, secondo un indirizzo giurisprudenziale, peraltro non condivisibile (perché tratta il rapporto di conto corrente, anche quando abbia avuto lunga durata senza alcuna contestazione da parte del cliente, che ha continuato a servirsene, come un coacervo di operazioni senza causa, alle quali si potrebbero applicare esclusivamente la disciplina della ripetizione dell'indebito), nel secondo caso troverebbe applicazione il tasso legale di cui all'art. 1284, 1° co., c.c., in quanto richiamato dall'art. 2033 c.c.
Tuttavia, nella specie, la questione non rileva, atteso che l'appellante incidentale non ha censurato il criterio di calcolo degli interessi del c.t.u.
(del resto il suo consulente nulla aveva osservato in proposito nel corso delle operazioni peritali e nulla ha osservato, circa la determinazione degli interessi, in relazione al nuovo elaborato peritale), ma ha sostenuto che gli interessi sullo scoperto di conto non sono affatto dovuti in alcuna misura (salvo poi contraddittoriamente sostenere che erano invece ad essa dovuti gli interessi ogniqualvolta il saldo di conto fosse stato positivo).
Come si è sopra detto, gli interessi passivi sono invece dovuti, in quando l'utilizzo del denaro altrui non può avvenire a titolo gratuito, se così non
è espressamente concordato dalle parti.
5. La relazione depositata il 25 luglio 2024 dal c.t.u., cui è stato richiesto di considerare solutorie tutte le rimesse anteriori al 5 giugno 2004, ridimensiona notevolmente il credito restitutorio non prescritto di
[...]
Controparte_1
Gli appellanti chiedono “che il CTU sia chiamato a rendere chiarimenti in merito alle osservazioni formulate dal CTP di parte appellata e di cui al punto 8 dell'elaborato peritale depositato in data 23.07.2024, spiegando, in particolare, il motivo per cui gli indebiti già rilevati nella relazione di primo grado nel nuovo ricalcolo non siano stati espunti dal
15 saldo; diversamente, pur a fronte delle accertate invalidità contrattuali
(anche in punto anatocismo), verrebbero mantenuti in conto importi senz'altro non dovuti dalla correntista, con una conseguente maggiore estensione temporale del periodo asseritamente prescritto” (pag. 38 della comparsa conclusionale).
Non vi è necessità di disporre la convocazione del perito perché renda chiarimenti. La ragione per cui gli addebiti sono mantenuti in conto si rinviene nel fatto che il diritto di ripetere il loro pagamento è prescritto.
Devi infatti respingersi la tesi dell'appellata, che era stata anche quella esposta dal c.t.u. nella prima relazione peritale, commissionata dal
Tribunale, secondo cui la prescrizione della domanda di ripetizione incide unicamente sul diritto di riottenere ciò che il correntista ha pagato, ma non influisce sul ricalcolo del saldo bancario. Tale ricalcolo, infatti, viene compiuto esclusivamente per la quantificazione del diritto restitutorio.
La rettifica del saldo in senso favorevole alla correntista altro non rappresenta, sul pianto contabile, che il riconoscimento, sul piano sostanziale, del diritto di ripetizione. I due aspetti non possono essere disgiunti ed è contraddittorio dichiarare l'estinzione per prescrizione del diritto alla restituzione di somme di denaro pagate a fronte di addebiti illegittimi della banca e poi comunque espungere tali addebiti per la rideterminazione del saldo finale. Infatti, poiché il conto corrente è estinto, la rettifica del saldo finale si compie esclusivamente per quantificare la pretesa restitutoria del cliente.
Per il conto corrente n. 1446.80, il saldo finale è rideterminato a credito della correntista per Euro 3.227,09 (Euro 2.635,05 + Euro 592,04
d'interessi attivi ricalcolati).
16 La prescrizione dell'azione di ripetizione non consente la restituzione di tutte le competenze indebitamente contabilizzate e pagate sino al 31 marzo 2004, ossia Euro 99.299,89.
Per il conto n. 35421/C, il saldo finale è rideterminato a credito della correntista per Euro 17.299,12 (Euro 7.299,12 + Euro 9.807,93 d'interessi attivi ricalcolati).
La prescrizione dell'azione di ripetizione non consente la restituzione di tutte le competenze indebitamente contabilizzate e pagate sino al 31 marzo 2004, ossia Euro 441.306,11.
Pertanto, la condanna restitutoria può essere pronunciata per l'importo complessivo di Euro 20.526,21, anziché per l'importo di Euro 407.834,68 indicato dal Tribunale di Treviso.
Sul suddetto credito capitale di sono dovuti Controparte_1
gli interessi al saggio indicato dall'art. 1284, 4° co., c.c., come stabilito dal Tribunale con statuizione che non è oggetto d'impugnazione.
6. Le spese processuali devono essere regolate nuovamente in conseguenza del parziale accoglimento dell'appello principale.
In considerazione dell'esito complessivo della controversia, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono per cinque sesti compensate e per il rimanente sesto devono essere rifuse all'appellata dalla banca appellante principale (in proposito deve ricordarsi che la pretesa originaria dell'attrice ammontava ad Euro 690.178,10).
Le spese sono liquidate, per l'intero, come in dispositivo, riconoscendo un compenso compreso tra i parametri minimi e quelli medi previsti dal d.m. n. 147/2022, per le cause di valore compreso tra Euro 520.001 ed
Euro 1.000.000.
Le spese di c.t.u., come separatamente liquidate, sono poste a carico di entrambe le parti nella misura della metà per ciascuna.
17 Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 2021/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante Parte_1
principale) nei confronti di (appellata e Controparte_1
appellante incidentale), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza n. 1916/2023 pronunciata dal Tribunale di
Treviso, condanna a Parte_1
corrispondere a anziché il maggiore Controparte_1
importo indicato nella suddetta sentenza, la somma di Euro
20.526,21, oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, 4° co.,
c.c. dalla data della domanda al saldo;
2) rigetta nel resto l'appello principale e rigetta interamente l'appello incidentale;
3) condanna a a rifondere a Parte_1 [...]
un sesto delle spese processuali, che liquida Controparte_1
per intero come segue: per il primo grado di giudizio in Euro 20.000 per compensi e in Euro 1.713,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
per il giudizio di appello in
Euro 18.000,00 per compensi e in Euro 2.529,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
compensa le spese processuali per i rimanenti cinque sesti;
18 4) pone le spese di c.t.u., come liquidate dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di Appello con separati provvedimenti, a carico di entrambe le parti nella misura di un mezzo per ciascuna;
5) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 27 giugno 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in (c.f. Parte_1 Pt_1
), in persona del procuratore speciale P.IVA_1 Parte_2
difesa dall'avv. Federico Scanferlato del foro di Treviso e domiciliata in
Venezia Mestre presso lo studio dell'avv. Andrea Pasqualin
(appellante principale)
nei confronti di
1 con sede in Monastier di Treviso (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante , P.IVA_2 Controparte_2
difesa dall'avv. Stefano Mezzavilla del foro di Treviso e domiciliata in
Castelfranco Veneto presso lo studio del difensore
(appellata e appellante incidentale)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante principale:
Nel merito in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, n. 1916/2023 emessa il 23.10.2023 e depositata il 24.10.2023 nel giudizio avente RG
6369/2019,
In via preliminare e principale: dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4 c.c. di tutte le domande della (ora Parte_3 Controparte_1
) e/o, comunque, l'intervenuta prescrizione decennale, del diritto alla
[...]
restituzione delle eventuali somme versate a copertura e/o ripianamento di interessi ultralegali, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto, di chiusura periodica dei conti correnti intestati alla società attrice e/o di ogni altro rapporto e segnatamente di ogni rimessa avere accreditata in data successiva ad ogni chiusura trimestrale che abbia originato un pagamento di addebito e/o movimenti dare asseritamente illegittimi sino al 31.05.2009 e/o comunque fino al 31.05.2004, e per l'effetto respingere in parte qua la domanda attorea.
Nel merito, in via subordinata in conformità alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente grado di giudizio, accertare e dichiarare che l'appellata
[...]
[. (ora ) ha diritto Controparte_3 Controparte_1
unicamente a ripetere la differenza pro correntista di € 2.635,05 per il conto n. 1446-80 e di € 7.299,12 per il conto n. 35421/C, ovvero
l'importo che risulterà di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.
per l'appellata e appellante incidentale:
IN VIA PRELIMINARE
Disattesa ogni diversa istanza, domanda e/o eccezione, per i motivi esposti in atti, revocarsi integralmente il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 1916/2023 del
Tribunale di Treviso, emesso provvisoriamente inaudita altera parte in data 16.11.2023.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Disattesa ogni diversa istanza, domanda e/o eccezione, rigettarsi integralmente l'appello promosso da Parte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti.
[...]
IN VIA INCIDENTALE
Previo accertamento dei fatti esposti in atti e rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, per tutti i motivi dedotti, riformarsi parzialmente la sentenza n. 1916/2023 del Tribunale di Treviso, emessa in data 23.10.2023 e depositata in data 24.10.2023, nelle parti e per i motivi d'appello incidentale dedotti in atti, specificamente nella parte in cui è stata accolta, seppur solo parzialmente, l'eccezione di prescrizione della banca (pagg. 17-21 comparsa di costituzione in appello) e nella parte in cui, pur accertata la nullità dei contratti di conto corrente oggetto di causa per mancanza
3 della forma scritta, è stato disposto l'annullamento dei soli interessi ultralegali e non di tutti gli interessi passivi applicati dalla banca (pagg.
28-30 comparsa di costituzione in appello) e, per l'effetto, accogliersi integralmente le conclusioni assunte nel primo grado di giudizio e, conseguentemente, “accertarsi e dichiararsi, anche in via istruttoria ed incidentale, in relazione al conto corrente n. 35421/C e al conto corrente
n. 1446-80, la nullità dei relativi contratti di conto corrente per difetto di idonea forma scritta ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3, TUB, e, in ogni caso, in assenza di relativa idonea pattuizione, l'illegittimità dell'addebito di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni di affidamento e spese non validamente pattuite e di interessi a saggio usurario, ossia superiore alla soglia di cui alla L.
108/96, nonché l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della
Delibera CICR 9/2/2000, e, per l'effetto, condannare
[...]
a pagare a (già Parte_1 Controparte_1 [...]
la somma di € 690.178,10, ovvero la diversa, Parte_3
maggiore o minore somma, risultante a credito dell'attrice, in esito all'istruttoria, per restituzione di somme alla correntista addebitate in conto per i titoli di cui sopra, oltre che per maggiori interessi attivi non percepiti, oltre agli interessi creditori maturati sul saldo del c/c, da calcolarsi al tasso massimo di emissione dei BOT nei dodici mesi anteriori ad ogni chiusura ex art. 117 TUB, ed oltre agli interessi legali di mora dalla data della prima lettera messa in mora (31.05.2014) e, comunque, ai sensi dell'art. 1284, IV co., c.c., dalla data della domanda giudiziale fino al saldo effettivo”.
IN OGNI CASO
4 Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Accogliersi tutte le istanze e deduzioni istruttorie assunte nel primo grado di giudizio e non ammesse, specificamente nella memoria ex art.
183, VI co., n. 2, c.p.c. del 24.03.2020 e nel verbale di causa (in particolare all'udienza cartolare del 17.05.2021 e del 14.04.2022), e reiterate nel presente giudizio d'appello (anche a verbale all'udienza cartolare del 18.04.2024), compresa l'istanza ex art. 210 c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, e, per l'effetto, rimettersi la causa in istruttoria affinché:
- sia disposta un'integrazione peritale che, in accoglimento dei motivi di appello incidentale formulati in atti e per le ragioni ed argomentazioni tutte ivi dedotte, escluda, in sede di ricalcolo, oltre alle commissioni di massimo scoperto e alle commissioni di affidamento e spese illegittimamente addebitate in conto dalla banca, ogni interesse passivo dalla stessa applicato, e non solo gli interessi ultralegali, e che non tenga conto dell'eccezione di prescrizione formulata dalla banca in quanto infondata ed inammissibile, ricalcolando gli interessi attivi al tasso sostitutivo di cui all'art. 117, co. 7, TUB (tasso massimo dei BOT) sui nuovi saldi depurati di ogni interesse, commissione e spesa;
- sia ordinato, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a Parte_1
l'esibizione e produzione agli atti del presente giudizio di
[...]
copia dei contratti di apertura di credito intercorsi con
[...]
in relazione al conto corrente n. 35421/C e al conto Controparte_1
corrente n. 1446-80;
- in ogni caso, sia disposta l'integrazione/modifica del quesito peritale di cui all'ordinanza istruttoria del 29.03.2024 nel senso di ritenere entrambi i conti correnti oggetto di causa affidati, come emerge
5 indiscutibilmente dalle risultanze documentali agli atti, e, per l'effetto, sia disposta la rinnovazione della CTU svolta nel presente grado di giudizio;
- in ogni caso, sia chiamato il CTU a rendere chiarimenti in merito alle osservazioni formulate dal CTP di parte appellata e di cui al punto 8 dell'elaborato peritale depositato in data 23.07.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dal conveniva Controparte_1 Parte_1
davanti al Tribunale di Treviso con atto di citazione notificato il 4
[...]
settembre 2019, affinché fosse condannata alla restituzione dell'indebito di Euro 690.178,10.
L'attrice affermava di avere intrattenuto con la convenuta due rapporti di conto corrente (un primo conto ordinario n. 1446.80, estinto il 30 settembre 2004; un secondo conto ordinario n. 35421/C, estinto il 17 gennaio 2006), sui quali erano stati compiuti addebiti illegittimi per spese, commissioni, interessi ultralegali e anatocistici (i contratti, risalenti al 1998, non erano stati conclusi per iscritto e, pertanto, non vi era stata una valida pattuizione delle condizioni economiche).
Si costituiva in giudizio negando Parte_1
di avere compiuto addebiti illegittimi ed eccependo la prescrizione del diritto restitutorio con riferimento ai pagamenti anteriori al 31 maggio
2009.
Disposta ed espletata c.t.u. contabile, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1916/2023, depositata il 24 ottobre 2023, accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando la banca a restituire a
[...]
la somma di Euro 407.834,68, oltre interessi al Controparte_1
saggio di cui all'art. 1284, 4° co., c.c. “dalla domanda al saldo”.
6 Il giudice, sulla scorta delle risultanze della relazione del consulente tecnico dott.ssa accoglieva parzialmente l'eccezione di Persona_1
prescrizione sollevata dalla banca convenuta e accertava addebiti illegittimi per spese, interessi e commissioni (Euro 86.017,71 con riferimento al conto n. 1446.80, cui dovevano aggiungersi Euro 3.424,80 per interessi attivi non accreditati;
Euro 261.632,46 con riferimento al conto n. 35421/C, cui dovevano aggiungersi Euro 56.941,71 per interessi attivi non accreditati), il cui diritto di ripetizione non era prescritto.
Con atto di citazione notificato il 9 novembre 2023,
[...]
proponeva appello, dolendosi della verifica degli Parte_1
effetti della prescrizione: 1) l'attrice non aveva fornito prova dell'esistenza di affidamenti e pertanto le rimesse avevano natura solutoria e non ripristinatoria;
2) il metodo di calcolo della prescrizione, seguito dal c.t.u., era errato, poiché gli addebiti nulli, pur pagati con rimesse di cui era prescritto il diritto di ripetizione, erano stati scomputati dal conto;
3) nell'indagare la natura delle rimesse, la dott.ssa aveva Per_1
considerato il saldo rettificato, anziché il saldo banca;
4) diversamente da quanto ritenuto dal giudice, l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla banca, faceva riferimento anche agli interessi attivi, riconosciuti dal perito a favore della cliente. si lamentava altresì della Parte_1
regolamentazione delle spese processuali compiuta dal Tribunale di
Treviso, e chiedeva che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata la prescrizione del diritto esercitato in giudizio dall'attrice.
Si costituiva nel giudizio di appello Controparte_1
chiedendo che l'impugnazione della banca fosse rigettata.
7 Dal proponeva inoltre appello incidentale, Controparte_1
domandando: - che l'eccezione di prescrizione fosse interamente respinta, poiché la banca non aveva provato la natura solutoria delle rimesse;
- che fosse accertato che gli interessi passivi non erano dovuti neppure nella misura legale, poiché i contratti erano nulli per difetto di forma scritta.
In accoglimento d'istanza ex art. 351 c.p.c. dell'appellante principale, la
Corte di Appello sospendeva la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza 29 marzo 2024, era disposta integrazione della consulenza tecnica d'ufficio sulla base del seguente quesito: “ridetermini il c.t.u. il saldo di chiusura dei conti c/c n. 35421/C e n. 1446-80, considerando solutorie, agli effetti della prescrizione, tutte le rimesse della correntista
(fermo rimanendo, per quanto possa rilevare, che la verifica deve compiersi sul c.d. saldo rettificato e non sul c.d. saldo banca); gli addebiti illegittimi, come già precedentemente accertati dal c.t.u., pagati con rimesse prescritte, non dovranno essere scomputati e contribuiranno
a formare il saldo finale di conto”.
Il c.t.u., dott.ssa depositava la relazione peritale il 23 Persona_1
luglio 2024.
Con ordinanza 27 settembre 2024, venivano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 26 giugno 2025, sostituita da trattazione scritta.
1. Il primo motivo d'impugnazione di Parte_1
è fondato, mentre non può essere accolto il primo motivo di appello
[...]
incidentale di Controparte_1
8 1.1. La banca convenuta, che aveva tempestivamente eccepito la prescrizione del diritto dell'ex cliente di ripetere i pagamenti degli addebiti illegittimi, non era onerata dell'individuazione delle rimesse solutorie.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, la banca, che eccepisca la prescrizione del diritto restitutorio esercitato in giudizio dall'ex correntista, non è tenuta a indicare le rimesse solutorie, trattandosi di questione che dev'essere indagata dal giudice sulla base degli estratti conto prodotti in causa. Nel contratto di conto corrente bancario, l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando ne sia stato allegato il fatto costitutivo, cioè l'inerzia del titolare del diritto, e venga manifestata la volontà di avvalersene. Si è infatti detto che “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata” (Cass. civ. 30 gennaio 2019, n. 2660). Ed ancora: “Nel contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, ove il cliente agisca nei confronti della banca per la ripetizione d'importi relativi ad interessi non dovuti, è necessario distinguere i versamenti ripristinatori della provvista, operati nel limite dell'affidamento concesso al cliente, da quelli solutori, ovvero
9 effettuati oltre tale limite ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti. Ai fini della valida proposizione dell'eccezione non è necessario che la banca indichi specificamente le rimesse prescritte, né il relativo 'dies a quo', emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione” (Cass. civ. 10 luglio 2018, n. 18144; da ultime v. anche Cass. civ. 19 aprile 2021, n. 10262, Cass. civ. 2 aprile
2021, n. 9196, Cass. civ. 9 marzo 2021, n. 6479 e Cass. civ. 2 febbraio
2021, n. 2297).
1.2. L'attrice dedusse, con l'originario atto di citazione, che i conti corrente fossero affidati, pur aggiungendo che i contratti non erano stati conclusi per iscritto e omettendo di precisare sia la consistenza di fidi sia quando sarebbero stati concessi.
La convenuta negò la conclusione di contratti di credito (v. pag. 12 della comparsa di costituzione, depositata il 28 novembre 2019, dove per l'appunto si legge che spettava a Parte_3
provare la conclusione di contratti di apertura di credito).
Ciò, unitamente alla genericità dell'allegazione dell'attrice (che non precisò né con quali modalità le aperture di credito erano state concordate, né quando ciò avveniva e neppure gli importi che la banca si era obbligata a tenere a disposizione della cliente), esclude l'applicabilità dell'art. 115, 1° co., c.p.c.
E' senz'altro vero che gli affidamenti possono essere provati per presunzioni, purché però queste siano gravi, precise e concordanti (art. 10 2729, 1° co., c.c.), il che peraltro presuppone un minimo di specificità delle allegazioni attoree.
Nella specie, la prova della conclusione di aperture di credito non è stata raggiunta.
L'originaria relazione del c.t.u., dott.ssa depositata il 29 Persona_1
novembre 2021, non chiariva da quali elementi il perito avesse desunto che i conti fossero affidati.
Il generico riferimento a segnalazioni presso la Centrale Rischi della
Banca d'Italia, senza precisare quando tali segnalazioni siano state compiute, per quali importi e con quali causali, non è sufficiente a dare prova della pattuizione di aperture di credito.
Non vi è corrispondenza tra il cliente e la banca che faccia menzione di aperture di credito.
Nella lettera raccomandata con cui costituì Parte_3
in mora (lettera 27 maggio 2014) non si Parte_1
affermò l'esistenza di contratti di apertura di credito, ma esclusivamente di conti corrente. Neppure se ne discorse nella contestazione inviata con pec del 12 settembre 2016 e nella domanda di mediazione del 22 novembre 2016, in cui vennero sempre e soli indicati i due rapporti di conto corrente.
Non vi sono, tra i documenti prodotti in causa, comunicazioni di rinnovo di linee di credito o di modifica delle stesse. Non vi sono richieste della cliente alla banca di ampliamento del credito o di protrazione dei fidi.
Gli estratti conto non menzionano l'esistenza di affidamento e non distinguono la misura dei tassi passivi.
La banca addebitava commissioni per la scopertura del conto, ma ciò di per sé non significa che il conto fosse affidato, potendosi trattare di scopertura tollerata dalla banca. Del resto l'attrice affermò che le
11 commissioni mai furono pattuite (v. pag. 6 dell'originario atto di citazione), il che significa che non accedevano a un ipotetico affidamento concordato oralmente.
E' appena il caso di aggiungere che le prove, per la cui ammissione insiste l'appellante incidentale, consistono esclusivamente nella richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei contratti: richiesta contraddittoria con l'asserzione per cui non sarebbero esistenti contratti scritti e, comunque, inammissibile perché, per l'appunto, dell'esistenza di contratti non vi è dimostrazione (ed ancor prima non vi è allegazione).
In sintesi, non vi è prova di un accordo tra le parti che consentisse alla correntista l'utilizzo di denaro eccedente la disponibilità esistente sul conto e impegnasse la banca a tenere a disposizione importi determinati di denaro.
Ne consegue che tutte le rimesse intervenute sul conto scoperto avevano natura solutoria.
2. Il secondo e il terzo motivo d'impugnazione principale possono essere esaminati congiuntamente.
Il secondo motivo rimane assorbito dal fatto che è stato rinnovato il calcolo relativo agli effetti della prescrizione, e rispetto alla nuova relazione del c.t.u., dott.ssa l'appellante principale non muove Per_1
alcuna critica (v. comparsa conclusionale).
Al c.t.u. è stato richiesto di considerare, per quanto possa rilevare, il saldo rettificato e non il saldo banca, così come era stato disposto nel corso del primo grado di giudizio.
Il criterio è conforme alla regola espressa dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui gli effetti della prescrizione devono essere indagati dopo avere depurato i saldi dagli addebiti illegittimi (v. Cass. civ., ord., 16 marzo 2023, n. 7721: “nelle controversie aventi a oggetto la
12 domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo”). Tale orientamento si è ormai consolidato (cfr., tra le ultime, Cass. civ., ord., 11 aprile 2024, n. 9756) e, in proposito, si rinvia alle argomentazioni della Corte di Cassazione svolte nei numerosi arresti intervenuti degli ultimi anni.
3. Con il quarto motivo d'impugnazione, Parte_1
sostiene che il giudice avrebbe dovuto esaminare, anziché
[...]
dichiarare inammissibile, l'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi attivi.
Il motivo è infondato.
La banca convenuta, con la comparsa di costituzione e risposta, aveva eccepito la prescrizione ordinaria sul presupposto fattuale che fosse trascorso un decennio dalla chiusura dei conti al momento in cui fu esercitata l'azione di ripetizione dell'indebito.
Neppure con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. fu precisato che l'eccezione si riferiva anche alla prescrizione breve di cui all'art. 2498
c.c. sul diverso presupposto che gli interessi attivi, maturati sui saldi rettificati divenuti a credito della cliente, fossero da pagare periodicamente ad anno o in termine più breve.
L'eccezione è perciò stata sollevata tardivamente.
In ogni caso, essa era senz'altro infondata.
13 L'art. 2948, n. 4, c.c. non si applica al conto corrente, nel quale gli interessi, attivi o passivi, vengono annotati. Infatti, il loro pagamento diviene esigibile non prima della chiusura del rapporto: solo da tale momento inizia a decorrere l'ordinaria prescrizione decennale.
Sulla questione si rinvia alla condivisibile giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo cui “la prescrizione quinquennale, prevista dall'art 2948, n. 4 c.c., opera con riguardo ai debiti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno, od in termini più brevi, e, pertanto, non è applicabile nei confronti di rapporti obbligatori per i quali le parti abbiano previsto l'indicata periodicità con esclusivo riferimento alla presentazione di rendiconti, non anche al pagamento dei debiti accertati
e liquidati nei rendiconti medesimi (anche se con riferimento alla fattispecie di mutuo Cass., n. 18951/2013)” (Cass. civ. 27 aprile 2025, n.
11060).
4. Rimane da esaminare il secondo motivo d'impugnazione incidentale, con cui afferma che, poiché i contratti di Controparte_1
conto corrente erano nulli per difetto di forma scritta, gli interessi passivi non erano dovuti neppure nella misura legale.
Il motivo non è fondato.
La nullità del contratto di conto corrente per difetto della forma prescritta dall'art. 117 t.u.b. impone l'applicazione dei tassi d'interesse sostitutivi.
Infatti, il rapporto non diviene gratuito, come parrebbe sostenere l'appellante incidentale. Il denaro, a debito o a credito, in quanto bene naturalmente fruttifero, produce comunque interessi.
Ci si potrebbe al più domandare se il congegno integrativo previsto dall'art. 117, co. 7, t.u.b. sia utilizzabile solo quando le parti non hanno pattuito il tasso ovvero la pattuizione è nulla per difetto di forma scritta, oppure anche quando il contratto è interamente nullo per difetto di forma
14 scritta. E' noto che, secondo un indirizzo giurisprudenziale, peraltro non condivisibile (perché tratta il rapporto di conto corrente, anche quando abbia avuto lunga durata senza alcuna contestazione da parte del cliente, che ha continuato a servirsene, come un coacervo di operazioni senza causa, alle quali si potrebbero applicare esclusivamente la disciplina della ripetizione dell'indebito), nel secondo caso troverebbe applicazione il tasso legale di cui all'art. 1284, 1° co., c.c., in quanto richiamato dall'art. 2033 c.c.
Tuttavia, nella specie, la questione non rileva, atteso che l'appellante incidentale non ha censurato il criterio di calcolo degli interessi del c.t.u.
(del resto il suo consulente nulla aveva osservato in proposito nel corso delle operazioni peritali e nulla ha osservato, circa la determinazione degli interessi, in relazione al nuovo elaborato peritale), ma ha sostenuto che gli interessi sullo scoperto di conto non sono affatto dovuti in alcuna misura (salvo poi contraddittoriamente sostenere che erano invece ad essa dovuti gli interessi ogniqualvolta il saldo di conto fosse stato positivo).
Come si è sopra detto, gli interessi passivi sono invece dovuti, in quando l'utilizzo del denaro altrui non può avvenire a titolo gratuito, se così non
è espressamente concordato dalle parti.
5. La relazione depositata il 25 luglio 2024 dal c.t.u., cui è stato richiesto di considerare solutorie tutte le rimesse anteriori al 5 giugno 2004, ridimensiona notevolmente il credito restitutorio non prescritto di
[...]
Controparte_1
Gli appellanti chiedono “che il CTU sia chiamato a rendere chiarimenti in merito alle osservazioni formulate dal CTP di parte appellata e di cui al punto 8 dell'elaborato peritale depositato in data 23.07.2024, spiegando, in particolare, il motivo per cui gli indebiti già rilevati nella relazione di primo grado nel nuovo ricalcolo non siano stati espunti dal
15 saldo; diversamente, pur a fronte delle accertate invalidità contrattuali
(anche in punto anatocismo), verrebbero mantenuti in conto importi senz'altro non dovuti dalla correntista, con una conseguente maggiore estensione temporale del periodo asseritamente prescritto” (pag. 38 della comparsa conclusionale).
Non vi è necessità di disporre la convocazione del perito perché renda chiarimenti. La ragione per cui gli addebiti sono mantenuti in conto si rinviene nel fatto che il diritto di ripetere il loro pagamento è prescritto.
Devi infatti respingersi la tesi dell'appellata, che era stata anche quella esposta dal c.t.u. nella prima relazione peritale, commissionata dal
Tribunale, secondo cui la prescrizione della domanda di ripetizione incide unicamente sul diritto di riottenere ciò che il correntista ha pagato, ma non influisce sul ricalcolo del saldo bancario. Tale ricalcolo, infatti, viene compiuto esclusivamente per la quantificazione del diritto restitutorio.
La rettifica del saldo in senso favorevole alla correntista altro non rappresenta, sul pianto contabile, che il riconoscimento, sul piano sostanziale, del diritto di ripetizione. I due aspetti non possono essere disgiunti ed è contraddittorio dichiarare l'estinzione per prescrizione del diritto alla restituzione di somme di denaro pagate a fronte di addebiti illegittimi della banca e poi comunque espungere tali addebiti per la rideterminazione del saldo finale. Infatti, poiché il conto corrente è estinto, la rettifica del saldo finale si compie esclusivamente per quantificare la pretesa restitutoria del cliente.
Per il conto corrente n. 1446.80, il saldo finale è rideterminato a credito della correntista per Euro 3.227,09 (Euro 2.635,05 + Euro 592,04
d'interessi attivi ricalcolati).
16 La prescrizione dell'azione di ripetizione non consente la restituzione di tutte le competenze indebitamente contabilizzate e pagate sino al 31 marzo 2004, ossia Euro 99.299,89.
Per il conto n. 35421/C, il saldo finale è rideterminato a credito della correntista per Euro 17.299,12 (Euro 7.299,12 + Euro 9.807,93 d'interessi attivi ricalcolati).
La prescrizione dell'azione di ripetizione non consente la restituzione di tutte le competenze indebitamente contabilizzate e pagate sino al 31 marzo 2004, ossia Euro 441.306,11.
Pertanto, la condanna restitutoria può essere pronunciata per l'importo complessivo di Euro 20.526,21, anziché per l'importo di Euro 407.834,68 indicato dal Tribunale di Treviso.
Sul suddetto credito capitale di sono dovuti Controparte_1
gli interessi al saggio indicato dall'art. 1284, 4° co., c.c., come stabilito dal Tribunale con statuizione che non è oggetto d'impugnazione.
6. Le spese processuali devono essere regolate nuovamente in conseguenza del parziale accoglimento dell'appello principale.
In considerazione dell'esito complessivo della controversia, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono per cinque sesti compensate e per il rimanente sesto devono essere rifuse all'appellata dalla banca appellante principale (in proposito deve ricordarsi che la pretesa originaria dell'attrice ammontava ad Euro 690.178,10).
Le spese sono liquidate, per l'intero, come in dispositivo, riconoscendo un compenso compreso tra i parametri minimi e quelli medi previsti dal d.m. n. 147/2022, per le cause di valore compreso tra Euro 520.001 ed
Euro 1.000.000.
Le spese di c.t.u., come separatamente liquidate, sono poste a carico di entrambe le parti nella misura della metà per ciascuna.
17 Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 2021/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante Parte_1
principale) nei confronti di (appellata e Controparte_1
appellante incidentale), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza n. 1916/2023 pronunciata dal Tribunale di
Treviso, condanna a Parte_1
corrispondere a anziché il maggiore Controparte_1
importo indicato nella suddetta sentenza, la somma di Euro
20.526,21, oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, 4° co.,
c.c. dalla data della domanda al saldo;
2) rigetta nel resto l'appello principale e rigetta interamente l'appello incidentale;
3) condanna a a rifondere a Parte_1 [...]
un sesto delle spese processuali, che liquida Controparte_1
per intero come segue: per il primo grado di giudizio in Euro 20.000 per compensi e in Euro 1.713,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
per il giudizio di appello in
Euro 18.000,00 per compensi e in Euro 2.529,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
compensa le spese processuali per i rimanenti cinque sesti;
18 4) pone le spese di c.t.u., come liquidate dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di Appello con separati provvedimenti, a carico di entrambe le parti nella misura di un mezzo per ciascuna;
5) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 27 giugno 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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