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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/12/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 61 / 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
c.f. , rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1 congiunta al ricorso introduttivo, dall'Avv. Alessandro Scheda presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Vercelli, via Feliciano di Gattinara n. 21
- ATTORE -
CONTRO
emplificata a socio unico, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Torino, p.i. , contumace P.IVA_1
- CONVENUTA -
OGGETTO: responsabilità contrattuale
1 All'udienza del 18.12.2025 il procuratore dell'attore precisava le seguenti
CONCLUSIONI
“In via istruttoria:
- ammettere i seguenti capitoli di prova:
6. 'Vero che il Sig. trasmetteva ripetuti solleciti a ” come da doc. Pt_1 CP_1
5, 6, 7, 8 che si rammostrano al teste?'.
7. 'Vero che la stima economica dei lavori eseguiti dalla Impresa CP_1 ammonta a € 24.418,68 (importo IVA esclusa)?'.
8. 'Vero che i costi stimati per la realizzazione di interventi di ripristino dei difetti riscontrati ammontano a € 1.971,69 oltre IVA?'
9. 'Vero che il teste conferma l'integrale contenuto della relazione peritale depostata in sede di Accertamento tecnico Preventivo Tribunale di Vercelli - RG 178/2024?'
Si indicano a teste su tutti i capi di cui sopra:
- Signor , residente in [...]; Testimone_1
- Sig.ra residente in [...]; Testimone_2
- Sig.ra , residente in [...]; Testimone_3
- Geom. , con Studio in Vercelli, Via Giovenone n. 14; Testimone_4
- Ing. c/o BIEMMEengineering, corrente in Palazzolo V.se, Viale Arale n. Tes_5
9.
- disporre l'acquisizione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo svoltosi avanti al Tribunale di Vercelli - RG 178/2024.
Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità di
[...]
”, P.IVA Controparte_2
, corrente in Torino, C.so Grosseto 243/E, per i fatti occorsi, per l'effetto, P.IVA_1 condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. , quantificati in Parte_1 sede di CTU nell'importo di € 82.553,01= (IVA esclusa) (di cui € 45.581,32 quale differenza tra l'importo corrisposto e il valore dei lavori eseguiti, € 35.000,00 per mobilio pagato mai consegnato, ed € 1.971,69 per interventi di ripristino), maggiorato degli interessi di legge dalla data dell'evento all'effettivo saldo, oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP sostenute in sede di ATP.
2 In ogni caso:
Con il favore delle spese e degli onorari di causa del presente giudizio, nonché con rifusione delle spese sostenute in sede di accertamento tecnico preventivo, oltre accessori come per legge.”
Motivi della decisione
1. - La decisione della presente causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50 bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. conveniva nel presente Parte_1 giudizio semplificata a socio unico, esponendo di avere Controparte_1 conferito incarico all'impresa convenuta per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione presso l'immobile di sua proprietà sito in Trino Vercellese, via B.
Buozzi n. 13. Aggiungeva che gli interventi consistevano nella manutenzione straordinaria dei locali e nella fornitura di arredamento, come da contratto e progetto che produceva. Era stato previsto tra l'altro il rifacimento degli impianti di riscaldamento, idrosanitario ed elettrico, dei serramenti interni e di altri elementi funzionali alla fruizione della casa quale dimora del ricorrente.
Il esponeva inoltre che la consegna del cantiere era stata fissata, a seguito Pt_1 del notevole ritardo già accumulato e del già avvenuto saldo integrale del corrispettivo, per la fine di settembre/prima settimana di ottobre 2023. Nonostante i ripetuti solleciti, tuttavia, la data non era stata rispettata. Il ricorrente aveva quindi nominato un tecnico di propria fiducia per l'esame dell'effettiva consistenza degli interventi svolti e per il raffronto con quanto contrattualmente dovuto. Aveva quindi instaurato in data 8.2.2024 un procedimento ex artt. 696 e 696-bis c.p.c., nel quale si era Controparte_1 costituita ed era stato nominato C.T.U. il Geom. . Testimone_4
Il chiedeva che fosse dichiarata la responsabilità della società convenuta Pt_1 per i fatti occorsi e che, per l'effetto, essa fosse condannata a risarcirgli tutti i danni patiti, come quantificati dal C.T.U. Geom. in Euro 82.553,01, Iva esclusa (di Tes_4 cui Euro 45.581,32 quale differenza tra l'importo corrisposto e il valore dei lavori eseguiti, Euro 35.000,00 per mobilio pagato e mai consegnato ed Euro 1.971,69 per
3 interventi di ripristino), oltre agli interessi legali dalla data dell'evento al saldo, al rimborso delle spese di C.T.U. e C.T.P. sostenute in sede di accertamento tecnico preventivo e alle spese di causa.
La non si costituiva in giudizio ed era dichiarata contumace. Controparte_1
In corso di causa erano ammesse e assunte alcune delle prove orali dedotte dal
. Pt_1
All'esito il ricorrente era invitato a precisare le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
3. - Alla luce della documentazione versata in atti e delle prove testimoniali assunte nell'udienza del 28.4.2025, le domande formulate dal appaiono fondate e, come Pt_1 tali, vanno accolte nei termini che seguono.
Ed invero, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio è applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto o tardivo adempimento” (v. tra le più recenti Cass. civ., sez. II,
27.1.2023 n. 2554).
Pertanto, nel caso di un appalto, “a fronte della contestazione di inadempimento sulla cui base si fonda la domanda della committente, spetta all'appaltatore, l'onere di fornire la prova del puntuale adempimento della propria obbligazione. L'azione di risoluzione e quella risarcitoria hanno difatti in comune con l'azione di adempimento l'elemento costitutivo fondamentale: per conseguenza, chi le propone è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, e non anche l'inadempienza dell'obbligato” (v. Cass. civ., sez. I, 6.7.2023 n. 19110). In caso di contestazione da parte del committente circa l'entità dei lavori eseguiti dall'appaltatore, “spetta a quest'ultimo la prova dell'entità e della natura dei lavori che egli assume di avere eseguito senza ricevere il pagamento, potendo la prova della sussistenza del diritto al corrispettivo essere considerata acquisita solo per la parte di lavori per la quale la contestazione sia mancata (v. Cass. civ., sez. II,
13.9.2016 n. 17959).
4 Nella fattispecie per cui è causa il ha comprovato la fonte negoziale del suo Pt_1 diritto, producendo il contratto per i lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare di sua proprietà, stipulato tra le parti il 30.4.2022, e la proposta di commissione relativa alla fornitura dei mobili (v. docc. 1 e 2 ricorrente, nonché le deposizioni dei testi escussi nell'udienza del 28.4.2025).
Ha altresì comprovato che il termine previsto per l'esecuzione delle opere e la consegna del cantiere era fissato al più tardi per la prima settimana del mese di ottobre
2023, come attestato dalla missiva di in data 24.5.2024 (v. doc. 4 Controparte_1 ricorrente) e come confermato anche dai testi , e Testimone_1 Testimone_2
. Testimone_3
Il ricorrente ha inoltre provato documentalmente di avere versato alla controparte a mezzo di bonifici bancari (v. doc. 3) il complessivo importo di Euro 112.000,01 e ha allegato la circostanza dell'inadempimento di , la quale eseguiva Controparte_1 soltanto una parte dei lavori contrattualmente pattuiti.
A fronte di ciò la convenuta, rimasta contumace, non ha fornito alcuna dimostrazione del puntuale adempimento della propria obbligazione.
4. - All'esito della consulenza tecnica preventiva esperita dal anteriormente al Pt_1 presente giudizio (con la partecipazione anche di , costituitasi in Controparte_1 detto procedimento), il C.T.U. nominato Geom. ha verificato Testimone_4
l'effettività dell'inadempimento della società convenuta.
Il C.T.U. ha svolto approfonditi accertamenti sui lavori eseguiti e su quanto consegnato dall'appaltatrice e ha depositato una relazione in data 4.6.2024, la quale ha risposto in modo esaustivo, con congrua e compiuta motivazione, ai quesiti posti dal
Giudice. Rispetto a tale relazione non vi sono state osservazioni dei consulenti delle parti.
Il Geom. ha accertato (v. pagg.
5-6 della relazione) che nell'unità Tes_4 immobiliare del ricorrente “le pareti dei vari locali, come già si è fatto cenno, presentano zone prive di intonaco e con molte tracce degli impianti ancora aperte;
tutti i locali sono privi di pavimentazione, con solo il massetto di sottofondo, mentre i servizi igienici sono privi anche di quest'ultimo. Le opere in cartongesso sono state eseguite solo parzialmente, manca infatti il ribassamento a soffitto sopra la zona attrezzata della cucina, mentre quelle eseguite sono ancora da completare con l'apposito rasante”.
5 Pertanto, per quanto riguarda le opere edili, non sono state completate una parte degli intonaci e le assistenze murarie alla posa degli impianti, mentre mancano completamente tutte le opere di finitura (pavimenti, rivestimenti dei servizi igienici e tinteggiature). Inoltre nel cortile è stato lasciato un cassone carraio colmo di macerie, che la convenuta non ha provveduto a smaltire.
Quanto agli impianti (idrico-sanitario, di riscaldamento ed elettrico), questi sono stati eseguiti solo in parte. Per l'impianto idrico-sanitario sono state eseguite le reti idriche di adduzione e quelle di scarico delle utenze dei tre servizi igienici e della cucina, mentre mancano tutti i sanitari (wc, bidet, doccia, lavabo e vasca) con le rispettive rubinetterie. Non è stato rilevato alcun intervento sul servizio igienico posto al piano terra. L'impianto di riscaldamento, di cui era previsto “lo spostamento di attacchi termo come da progetto”, è stato anch'esso eseguito solo in parte, essendo stato realizzato nel disimpegno un collettore, rimasto incompleto, della rete di distribuzione che alimenta i corpi radianti nei vari locali (sono state posate solo le tubazioni). Per
l'impianto elettrico sono state eseguite una serie di modifiche, quali la posa in opera di nuove scatole portafrutto, nuovi centri volta e punti luce a parete, con la posa dei nuovi cavi elettrici di collegamento tra i vari componenti. Mancano interruttori, deviatori, relè, prese e le placchette in tecnopolimero. Non sono state rinvenute le opere che dovevano essere eseguite nel piano sottotetto e nel piano terra, descritte nel contratto come
“ripristino impianto su scatole esistenti”, da realizzarsi in modo analogo a quelle del piano primo. Dell'impianto di climatizzazione sono state posate le tubazioni coibentate, quella di scarico della condensa e la tubazione in corrugato con i cavi per l'alimentazione elettrica, tutte raccolte in apposita scatola.
5. - Sulla base di questi rilievi il Geom. ha determinate la consistenza e la Tes_4 quantificazione delle opere realizzate dalla convenuta rispetto a quanto pattuito e retribuito dal (v. pagg.
6-7 della relazione). La valutazione è stata eseguita Pt_1 mediante la quantificazione dei lavori con criterio “a misura”, applicando alle quantità delle lavorazioni eseguite i prezzi unitari. La valutazione “a corpo” è stata utilizzata soltanto per le lavorazioni per le quali la quantità non rappresenta il valore reale dell'opera oppure per quelle particolarmente complesse, non rilevabili dai prezziari ufficiali.
6 Il valore dei lavori eseguiti è stato stimato in Euro 24.418,68, Iva esclusa, già tenuto conto dei deprezzamenti conseguenti ai vizi di esecuzione rilevati nell'impianto elettrico e negli intonaci (vizi ammontanti a Euro 2.181,69). Il C.T.U. ha infatti evidenziato:
“Giova precisare che tale valutazione tiene già conto dei deprezzamenti applicati sia all'importo dei lavori dell'impianto elettrico sia a quello degli intonaci in quanto interessati da vizi di esecuzione” (v. pag. 7 della relazione).
Avendo il versato a per i lavori oggetto di causa il Pt_1 Controparte_1 corrispettivo di Euro 70.000,00, oltre a Euro 7.000,00 per Iva, la differenza da restituire da parte della convenuta per effetto del mancato completamento degli interventi è di
Euro 45.581,32, oltre Iva.
A ciò va aggiunto l'importo di Euro 35.000,00 (v. doc. 3 ricorrente), pagato per la fornitura di mobili, che non sono stati consegnati.
In considerazione dell'entità dei vizi e delle opere non eseguite rispetto al valore complessivo dell'appalto e tenuto altresì conto dell'interesse della parte, si deve ritenere che l'inadempimento della convenuta sia stato soltanto parziale e non abbia assunto una gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto di appalto ai sensi degli artt. 1453
e 1454 c.c., peraltro neppure richiesta nel presente giudizio.
Ciò da un lato fa salvo il corrispettivo percepito dall'appaltatrice per le opere effettivamente eseguite, dall'altro non pregiudica l'accoglimento - nei limiti di quanto sopra precisato - della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente.
In relazione all'esposto inadempimento va dunque dichiarata Controparte_1 tenuta e condannata a pagare al la somma di Euro 80.581,32 (= Euro 45.581,32 Pt_1 per i lavori + Euro 35.000,00 per i mobili).
Detta somma deve essere maggiorata degli interessi al tasso legale, i quali - non essendovi stata risoluzione del contratto - decorreranno dalla data della domanda al saldo.
6. - Quanto al regolamento delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto del valore della causa, del grado di complessità e del suo svolgimento, la convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali (comprensive di quelle di cui al procedimento di consulenza tecnica preventiva), che si liquidano in complessivi Euro 12.500,00 per compenso e spese
(spese per contributi unificati e marche da bollo, nonché per compenso al consulente di
7 parte), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e
I.V.A. come per legge.
In proposito si deve ricordare che le spese dell'accertamento tecnico preventivo vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico è acquisito, come spese giudiziali, da porre - salva l'ipotesi di compensazione totale o parziale - a carico del soccombente (v. Cass. civ., sez. II, 7.6.2019 n. 15492;
Cass. civ., sez. III, 8.6.2017 n. 14268).
Le spese della consulenza tecnica di ufficio svolta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., come liquidate dal Giudice nel proc. n. 178/2024 R.G. Trib. Vercelli, si pongono definitivamente a carico di . Controparte_1
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - dichiara tenuta e come tale condanna la convenuta Controparte_1 semplificata a socio unico a pagare all'attore - a titolo di risarcimento Parte_1 dei danni derivati dalle inadempienze della convenuta nell'esecuzione del contratto oggetto di causa - la somma di Euro 80.581,32, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo;
2) - condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, liquidate in complessivi Euro 12.500,00, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della consulenza tecnica di ufficio ex art. 696-bis c.p.c., come liquidate dal Giudice nel proc. n. 178/2024 R.G. Trib. Vercelli.
Sentenza esecutiva per legge.
Vercelli, 24 dicembre 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
c.f. , rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1 congiunta al ricorso introduttivo, dall'Avv. Alessandro Scheda presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Vercelli, via Feliciano di Gattinara n. 21
- ATTORE -
CONTRO
emplificata a socio unico, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Torino, p.i. , contumace P.IVA_1
- CONVENUTA -
OGGETTO: responsabilità contrattuale
1 All'udienza del 18.12.2025 il procuratore dell'attore precisava le seguenti
CONCLUSIONI
“In via istruttoria:
- ammettere i seguenti capitoli di prova:
6. 'Vero che il Sig. trasmetteva ripetuti solleciti a ” come da doc. Pt_1 CP_1
5, 6, 7, 8 che si rammostrano al teste?'.
7. 'Vero che la stima economica dei lavori eseguiti dalla Impresa CP_1 ammonta a € 24.418,68 (importo IVA esclusa)?'.
8. 'Vero che i costi stimati per la realizzazione di interventi di ripristino dei difetti riscontrati ammontano a € 1.971,69 oltre IVA?'
9. 'Vero che il teste conferma l'integrale contenuto della relazione peritale depostata in sede di Accertamento tecnico Preventivo Tribunale di Vercelli - RG 178/2024?'
Si indicano a teste su tutti i capi di cui sopra:
- Signor , residente in [...]; Testimone_1
- Sig.ra residente in [...]; Testimone_2
- Sig.ra , residente in [...]; Testimone_3
- Geom. , con Studio in Vercelli, Via Giovenone n. 14; Testimone_4
- Ing. c/o BIEMMEengineering, corrente in Palazzolo V.se, Viale Arale n. Tes_5
9.
- disporre l'acquisizione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo svoltosi avanti al Tribunale di Vercelli - RG 178/2024.
Nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità di
[...]
”, P.IVA Controparte_2
, corrente in Torino, C.so Grosseto 243/E, per i fatti occorsi, per l'effetto, P.IVA_1 condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. , quantificati in Parte_1 sede di CTU nell'importo di € 82.553,01= (IVA esclusa) (di cui € 45.581,32 quale differenza tra l'importo corrisposto e il valore dei lavori eseguiti, € 35.000,00 per mobilio pagato mai consegnato, ed € 1.971,69 per interventi di ripristino), maggiorato degli interessi di legge dalla data dell'evento all'effettivo saldo, oltre al rimborso delle spese di CTU e CTP sostenute in sede di ATP.
2 In ogni caso:
Con il favore delle spese e degli onorari di causa del presente giudizio, nonché con rifusione delle spese sostenute in sede di accertamento tecnico preventivo, oltre accessori come per legge.”
Motivi della decisione
1. - La decisione della presente causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50 bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. conveniva nel presente Parte_1 giudizio semplificata a socio unico, esponendo di avere Controparte_1 conferito incarico all'impresa convenuta per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione presso l'immobile di sua proprietà sito in Trino Vercellese, via B.
Buozzi n. 13. Aggiungeva che gli interventi consistevano nella manutenzione straordinaria dei locali e nella fornitura di arredamento, come da contratto e progetto che produceva. Era stato previsto tra l'altro il rifacimento degli impianti di riscaldamento, idrosanitario ed elettrico, dei serramenti interni e di altri elementi funzionali alla fruizione della casa quale dimora del ricorrente.
Il esponeva inoltre che la consegna del cantiere era stata fissata, a seguito Pt_1 del notevole ritardo già accumulato e del già avvenuto saldo integrale del corrispettivo, per la fine di settembre/prima settimana di ottobre 2023. Nonostante i ripetuti solleciti, tuttavia, la data non era stata rispettata. Il ricorrente aveva quindi nominato un tecnico di propria fiducia per l'esame dell'effettiva consistenza degli interventi svolti e per il raffronto con quanto contrattualmente dovuto. Aveva quindi instaurato in data 8.2.2024 un procedimento ex artt. 696 e 696-bis c.p.c., nel quale si era Controparte_1 costituita ed era stato nominato C.T.U. il Geom. . Testimone_4
Il chiedeva che fosse dichiarata la responsabilità della società convenuta Pt_1 per i fatti occorsi e che, per l'effetto, essa fosse condannata a risarcirgli tutti i danni patiti, come quantificati dal C.T.U. Geom. in Euro 82.553,01, Iva esclusa (di Tes_4 cui Euro 45.581,32 quale differenza tra l'importo corrisposto e il valore dei lavori eseguiti, Euro 35.000,00 per mobilio pagato e mai consegnato ed Euro 1.971,69 per
3 interventi di ripristino), oltre agli interessi legali dalla data dell'evento al saldo, al rimborso delle spese di C.T.U. e C.T.P. sostenute in sede di accertamento tecnico preventivo e alle spese di causa.
La non si costituiva in giudizio ed era dichiarata contumace. Controparte_1
In corso di causa erano ammesse e assunte alcune delle prove orali dedotte dal
. Pt_1
All'esito il ricorrente era invitato a precisare le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
3. - Alla luce della documentazione versata in atti e delle prove testimoniali assunte nell'udienza del 28.4.2025, le domande formulate dal appaiono fondate e, come Pt_1 tali, vanno accolte nei termini che seguono.
Ed invero, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio è applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto o tardivo adempimento” (v. tra le più recenti Cass. civ., sez. II,
27.1.2023 n. 2554).
Pertanto, nel caso di un appalto, “a fronte della contestazione di inadempimento sulla cui base si fonda la domanda della committente, spetta all'appaltatore, l'onere di fornire la prova del puntuale adempimento della propria obbligazione. L'azione di risoluzione e quella risarcitoria hanno difatti in comune con l'azione di adempimento l'elemento costitutivo fondamentale: per conseguenza, chi le propone è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, e non anche l'inadempienza dell'obbligato” (v. Cass. civ., sez. I, 6.7.2023 n. 19110). In caso di contestazione da parte del committente circa l'entità dei lavori eseguiti dall'appaltatore, “spetta a quest'ultimo la prova dell'entità e della natura dei lavori che egli assume di avere eseguito senza ricevere il pagamento, potendo la prova della sussistenza del diritto al corrispettivo essere considerata acquisita solo per la parte di lavori per la quale la contestazione sia mancata (v. Cass. civ., sez. II,
13.9.2016 n. 17959).
4 Nella fattispecie per cui è causa il ha comprovato la fonte negoziale del suo Pt_1 diritto, producendo il contratto per i lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare di sua proprietà, stipulato tra le parti il 30.4.2022, e la proposta di commissione relativa alla fornitura dei mobili (v. docc. 1 e 2 ricorrente, nonché le deposizioni dei testi escussi nell'udienza del 28.4.2025).
Ha altresì comprovato che il termine previsto per l'esecuzione delle opere e la consegna del cantiere era fissato al più tardi per la prima settimana del mese di ottobre
2023, come attestato dalla missiva di in data 24.5.2024 (v. doc. 4 Controparte_1 ricorrente) e come confermato anche dai testi , e Testimone_1 Testimone_2
. Testimone_3
Il ricorrente ha inoltre provato documentalmente di avere versato alla controparte a mezzo di bonifici bancari (v. doc. 3) il complessivo importo di Euro 112.000,01 e ha allegato la circostanza dell'inadempimento di , la quale eseguiva Controparte_1 soltanto una parte dei lavori contrattualmente pattuiti.
A fronte di ciò la convenuta, rimasta contumace, non ha fornito alcuna dimostrazione del puntuale adempimento della propria obbligazione.
4. - All'esito della consulenza tecnica preventiva esperita dal anteriormente al Pt_1 presente giudizio (con la partecipazione anche di , costituitasi in Controparte_1 detto procedimento), il C.T.U. nominato Geom. ha verificato Testimone_4
l'effettività dell'inadempimento della società convenuta.
Il C.T.U. ha svolto approfonditi accertamenti sui lavori eseguiti e su quanto consegnato dall'appaltatrice e ha depositato una relazione in data 4.6.2024, la quale ha risposto in modo esaustivo, con congrua e compiuta motivazione, ai quesiti posti dal
Giudice. Rispetto a tale relazione non vi sono state osservazioni dei consulenti delle parti.
Il Geom. ha accertato (v. pagg.
5-6 della relazione) che nell'unità Tes_4 immobiliare del ricorrente “le pareti dei vari locali, come già si è fatto cenno, presentano zone prive di intonaco e con molte tracce degli impianti ancora aperte;
tutti i locali sono privi di pavimentazione, con solo il massetto di sottofondo, mentre i servizi igienici sono privi anche di quest'ultimo. Le opere in cartongesso sono state eseguite solo parzialmente, manca infatti il ribassamento a soffitto sopra la zona attrezzata della cucina, mentre quelle eseguite sono ancora da completare con l'apposito rasante”.
5 Pertanto, per quanto riguarda le opere edili, non sono state completate una parte degli intonaci e le assistenze murarie alla posa degli impianti, mentre mancano completamente tutte le opere di finitura (pavimenti, rivestimenti dei servizi igienici e tinteggiature). Inoltre nel cortile è stato lasciato un cassone carraio colmo di macerie, che la convenuta non ha provveduto a smaltire.
Quanto agli impianti (idrico-sanitario, di riscaldamento ed elettrico), questi sono stati eseguiti solo in parte. Per l'impianto idrico-sanitario sono state eseguite le reti idriche di adduzione e quelle di scarico delle utenze dei tre servizi igienici e della cucina, mentre mancano tutti i sanitari (wc, bidet, doccia, lavabo e vasca) con le rispettive rubinetterie. Non è stato rilevato alcun intervento sul servizio igienico posto al piano terra. L'impianto di riscaldamento, di cui era previsto “lo spostamento di attacchi termo come da progetto”, è stato anch'esso eseguito solo in parte, essendo stato realizzato nel disimpegno un collettore, rimasto incompleto, della rete di distribuzione che alimenta i corpi radianti nei vari locali (sono state posate solo le tubazioni). Per
l'impianto elettrico sono state eseguite una serie di modifiche, quali la posa in opera di nuove scatole portafrutto, nuovi centri volta e punti luce a parete, con la posa dei nuovi cavi elettrici di collegamento tra i vari componenti. Mancano interruttori, deviatori, relè, prese e le placchette in tecnopolimero. Non sono state rinvenute le opere che dovevano essere eseguite nel piano sottotetto e nel piano terra, descritte nel contratto come
“ripristino impianto su scatole esistenti”, da realizzarsi in modo analogo a quelle del piano primo. Dell'impianto di climatizzazione sono state posate le tubazioni coibentate, quella di scarico della condensa e la tubazione in corrugato con i cavi per l'alimentazione elettrica, tutte raccolte in apposita scatola.
5. - Sulla base di questi rilievi il Geom. ha determinate la consistenza e la Tes_4 quantificazione delle opere realizzate dalla convenuta rispetto a quanto pattuito e retribuito dal (v. pagg.
6-7 della relazione). La valutazione è stata eseguita Pt_1 mediante la quantificazione dei lavori con criterio “a misura”, applicando alle quantità delle lavorazioni eseguite i prezzi unitari. La valutazione “a corpo” è stata utilizzata soltanto per le lavorazioni per le quali la quantità non rappresenta il valore reale dell'opera oppure per quelle particolarmente complesse, non rilevabili dai prezziari ufficiali.
6 Il valore dei lavori eseguiti è stato stimato in Euro 24.418,68, Iva esclusa, già tenuto conto dei deprezzamenti conseguenti ai vizi di esecuzione rilevati nell'impianto elettrico e negli intonaci (vizi ammontanti a Euro 2.181,69). Il C.T.U. ha infatti evidenziato:
“Giova precisare che tale valutazione tiene già conto dei deprezzamenti applicati sia all'importo dei lavori dell'impianto elettrico sia a quello degli intonaci in quanto interessati da vizi di esecuzione” (v. pag. 7 della relazione).
Avendo il versato a per i lavori oggetto di causa il Pt_1 Controparte_1 corrispettivo di Euro 70.000,00, oltre a Euro 7.000,00 per Iva, la differenza da restituire da parte della convenuta per effetto del mancato completamento degli interventi è di
Euro 45.581,32, oltre Iva.
A ciò va aggiunto l'importo di Euro 35.000,00 (v. doc. 3 ricorrente), pagato per la fornitura di mobili, che non sono stati consegnati.
In considerazione dell'entità dei vizi e delle opere non eseguite rispetto al valore complessivo dell'appalto e tenuto altresì conto dell'interesse della parte, si deve ritenere che l'inadempimento della convenuta sia stato soltanto parziale e non abbia assunto una gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto di appalto ai sensi degli artt. 1453
e 1454 c.c., peraltro neppure richiesta nel presente giudizio.
Ciò da un lato fa salvo il corrispettivo percepito dall'appaltatrice per le opere effettivamente eseguite, dall'altro non pregiudica l'accoglimento - nei limiti di quanto sopra precisato - della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente.
In relazione all'esposto inadempimento va dunque dichiarata Controparte_1 tenuta e condannata a pagare al la somma di Euro 80.581,32 (= Euro 45.581,32 Pt_1 per i lavori + Euro 35.000,00 per i mobili).
Detta somma deve essere maggiorata degli interessi al tasso legale, i quali - non essendovi stata risoluzione del contratto - decorreranno dalla data della domanda al saldo.
6. - Quanto al regolamento delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto del valore della causa, del grado di complessità e del suo svolgimento, la convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali (comprensive di quelle di cui al procedimento di consulenza tecnica preventiva), che si liquidano in complessivi Euro 12.500,00 per compenso e spese
(spese per contributi unificati e marche da bollo, nonché per compenso al consulente di
7 parte), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e
I.V.A. come per legge.
In proposito si deve ricordare che le spese dell'accertamento tecnico preventivo vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico è acquisito, come spese giudiziali, da porre - salva l'ipotesi di compensazione totale o parziale - a carico del soccombente (v. Cass. civ., sez. II, 7.6.2019 n. 15492;
Cass. civ., sez. III, 8.6.2017 n. 14268).
Le spese della consulenza tecnica di ufficio svolta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., come liquidate dal Giudice nel proc. n. 178/2024 R.G. Trib. Vercelli, si pongono definitivamente a carico di . Controparte_1
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - dichiara tenuta e come tale condanna la convenuta Controparte_1 semplificata a socio unico a pagare all'attore - a titolo di risarcimento Parte_1 dei danni derivati dalle inadempienze della convenuta nell'esecuzione del contratto oggetto di causa - la somma di Euro 80.581,32, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo;
2) - condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, liquidate in complessivi Euro 12.500,00, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese della consulenza tecnica di ufficio ex art. 696-bis c.p.c., come liquidate dal Giudice nel proc. n. 178/2024 R.G. Trib. Vercelli.
Sentenza esecutiva per legge.
Vercelli, 24 dicembre 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
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