Sentenza 30 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2004, n. 14544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14544 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SCHERILLO OV - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC AN, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 82, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO PENNISI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN PA, TO IO, IN LI, tutti in qualità di eredi di IN CR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRENZIO 2 SC B, presso lo studio dell'avvocato MARIA CRESTINA D'ALESSANDRO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avveralo la sentenza n. 969/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/04 dal Consigliere Dott. OV SCHERILLO;
udito l'Avvocato PBNNISI Sebastiano, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udita l'Avvocato D'ALESSANDRO Maria Cristina, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 19/11/95 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., PA TU conveniva OV LA, davanti al Tribunale di Roma per sentir dichiarare risolto il contratto di compravendita di uno scantinato, sito in Ardea, tra loro concluso con scrittura privata del 17/11/93, e condannare il convenuto al rilascio dell'immobile e al risarcimento del danno nella misura di lire 50.000.000.
Il convenuto si costituiva soltanto dopo che erano state ammesse la prova per testi ed una consulenza tecnica d'ufficio, eccependo la nullità della notifica dell'atto di citazione per essere stato l'atto notificato in un luogo dove gli non risiedeva più da tempo, come ben sapeva l'attore. Affermando di costituirsi al solo scopo di far valere l'eccepita nullità, chiedeva dichiararsi nullo l'atto di citazione per difetto di contraddittorio con ogni conseguenza di legge.
Con sentenza 19/11/98 il Tribunale, ritenuto il giudizio validamente instaurato (in quanto la notificazione della citazione, benché nulla, aveva ugualmente raggiunto lo scopo, a seguito e per effetto della costituzione del convenuto), rigettava la domanda dell'attore per la mancanza, in atti, del fascicolo di parte.
Proponevano appello PA, OV e LI TU, quali eredi dell'attore, insistendo nell'originaria domanda. L'appellato, costituitosi, proponeva appello incidentale col quale, dopo aver lamentato l'erronea applicazione del principio della sanatoria degli i e la mancata pronunzia da parte del Tribunale sulla sua richiesta di rimessione in termini, formulava anche una difesa di merito, concludendo, in via principale, per la declaratoria di nullità della citazione per difetto di notifica e, conseguentemente, della sentenza di primo grado;
in via subordinata, per il rigetto della domanda proposta dalle TU nei suoi confronti. Con sentenza 21/3/2000 la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello principale, dichiarava risolto il contratto per inadempimento del LA ordinando a quest'ultimo il rilascio dell'immobile; dichiarava compensato come in motivazione il credito delle appellanti per il risarcimento del danno.
Contro la sentenza il LA ha proposto ricorso per Cassazione per due motivi integrati da una memoria.
Hanno resistito le intimate con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Col primo motivo il ricorrente denuncia "nullità dell'atto di citazione nonché violazione di legge e omessa e/o insufficiente motivazione" per avere la sentenza omesso di pronunziarsi sulla richiesta di rimessione in termini da lui formulata con l'appello incidentale e sulla quale già il giudice di primo grado aveva omesso di decidere. Se rimesso in termini, il ricorrente, che aveva potuto costituirsi in primo grado soltanto quando era venuto a conoscenza della causa, e cioè dopo l'accesso del CTU, avrebbe potuto, quanto meno, chiedere un supplemento di perizia, farsi assistere da un consulente di parte, articolare mezzi istruttori, esercitando il suo diritto di difesa.
La censura va disattesa.
Non risulta dagli atti che il LA, costituendosi nel giudizio di primo grado, abbia avanzato richiesta di rimessione in termini, sulla quale, pertanto, il Tribunale non poteva provvedere d'ufficio, occorrendo l'istanza della parte (art. 294 c.p.c.). Nè la richiesta risulta avanzata in appello (v. conclusioni finali della comparsa di costituzione in appello del LA). Ove in tale grado proposta, essa sarebbe stata inammissibile perché tardiva. Il primo motivo va, quindi, respinto.
2 - Col secondo motivo si deduce illogicità e insufficienza della motivazione in ordine alla disposta compensazione tra i rispettivi crediti e debiti, del tutto ingiustificata, secondo il ricorrente, dato che, a fronte del da credito da lui vantato verso le TU per la restituzione degli acconti (pari a lire 38.160.000), il credito delle appellanti per il risarcimento del danno era di importo gran lunga inferiore (e cioè lire 23.286.000).
Anche questa censura va disattesa.
Ritenendo "integralmente" compensato il credito delle TU (di importo inferiore) con quello (di importo superiore) del LA, la sentenza si è limitata a rilevare che, in conseguenza della compensazione, nulla più doveva il LA alle TU, senza negare, quindi, il suo diritto alla restituzione della somma residua, dovutagli dalle TU per le restituzioni.
Il motivo è, pertanto, inammissibile per difetto di interesse al gravame.
Consegue il rigetto del ricorso.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2004