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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 5.6.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2677 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertenti
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Avagliano Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia alla via Matteo
Ripa n. 33;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
- CONVENUTO CONTUMACE - OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.4.2025 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002032245 notificatagli il
14.3.2025 con la quale gli era stato intimato il pagamento, in favore dell' , CP_1
della somma complessiva di €. 5.306,00 asseritamente dovuta a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto-
legge n. 463/83, originata dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'annualità 2018.
A sostegno dell'opposizione il eccepiva l'omessa notifica dell'avviso Parte_1
di accertamento ad essa presupposto nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall . CP_1
Chiedeva quindi che venisse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità della impugnata ordinanza ingiunzione, con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l' sceglieva di non costituirsi CP_1
in giudizio rimanendo contumace.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni Parte_1
che si vengono qui ad indicare.
Preliminarmente va ribadito che l è rimasto contumace. In via generale CP_1
si deve precisare che "la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata,
non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore,
ma può concorrere insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del
giudice"(cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.03.2007, n. 7739). La contumacia del convenuto, infatti, come chiarito dalla Suprema Corte "al pari del silenzio nel
campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole
alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di
contrapposizione su cui si articola il contraddittorio" (ex multis Cass. Civ. Sez.
L. 11.04.1985 n. 2410 e, conforme sul principio generale, Cass. civ., Sez. L.,
09/12/1994, n, 10554). Dunque, la mancata costituzione di una parte non equivale, perciò, all'ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore (nel caso di specie dedotti da parte ricorrente) a fondamento della propria domanda e, allo stesso modo, non esclude il potere - dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Cass. civ. Sez. III, 12.07.2006, n. 15777).
In altri termini, la contumacia non altera in alcun modo gli oneri probatori incombenti sulla parte instante, che dovrà provare quanto dedotto nel ricorso,
ai sensi dell'art. 2697 c.c.: "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti
ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su
cui l'eccezione si fonda".
Nel caso di specie il eccepisce l'omessa notifica dell'atto di Parte_1
accertamento prodromico alla notifica dell'ordinanza ingiunzione qui opposta nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall . CP_1
Ebbene, il ricorso proposto va accolto a prescindere da un'analisi degli altri motivi di doglianza pure sollevati per la sola e assorbente eccezione dell'omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico alla notifica dell'ordinanza ingiunzione qui opposta.
E invero, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Infatti, l' , non costituendosi in giudizio, non fornisce alcuna prova CP_1
dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento - asseritamente notificato il
21.11.2019 - prodromico alla notifica dell'ordinanza ingiunzione qui impugnata.
Pertanto, mancando la prova della notifica del predetto atto e, quindi, di un valido atto interruttivo dell'ordinario termine di prescrizione di cinque anni, il ricorso non può che essere accolto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite al tipo di causa (nel caso di specie causa di previdenza) e al valore della causa (€ 5.306,00). Tuttavia, la serialità
delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto del decorso del termine di legge impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi).
Inoltre, la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2677 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, promosso da nei confronti dell , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002032245;
2) condanna l al pagamento in favore del delle spese del CP_1 Parte_1
giudizio che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 5.6.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 5.6.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2677 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertenti
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Avagliano Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia alla via Matteo
Ripa n. 33;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
- CONVENUTO CONTUMACE - OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.4.2025 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002032245 notificatagli il
14.3.2025 con la quale gli era stato intimato il pagamento, in favore dell' , CP_1
della somma complessiva di €. 5.306,00 asseritamente dovuta a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto-
legge n. 463/83, originata dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'annualità 2018.
A sostegno dell'opposizione il eccepiva l'omessa notifica dell'avviso Parte_1
di accertamento ad essa presupposto nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall . CP_1
Chiedeva quindi che venisse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità della impugnata ordinanza ingiunzione, con vittoria delle spese di lite.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l' sceglieva di non costituirsi CP_1
in giudizio rimanendo contumace.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni Parte_1
che si vengono qui ad indicare.
Preliminarmente va ribadito che l è rimasto contumace. In via generale CP_1
si deve precisare che "la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata,
non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore,
ma può concorrere insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del
giudice"(cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.03.2007, n. 7739). La contumacia del convenuto, infatti, come chiarito dalla Suprema Corte "al pari del silenzio nel
campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole
alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di
contrapposizione su cui si articola il contraddittorio" (ex multis Cass. Civ. Sez.
L. 11.04.1985 n. 2410 e, conforme sul principio generale, Cass. civ., Sez. L.,
09/12/1994, n, 10554). Dunque, la mancata costituzione di una parte non equivale, perciò, all'ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore (nel caso di specie dedotti da parte ricorrente) a fondamento della propria domanda e, allo stesso modo, non esclude il potere - dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Cass. civ. Sez. III, 12.07.2006, n. 15777).
In altri termini, la contumacia non altera in alcun modo gli oneri probatori incombenti sulla parte instante, che dovrà provare quanto dedotto nel ricorso,
ai sensi dell'art. 2697 c.c.: "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti
ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su
cui l'eccezione si fonda".
Nel caso di specie il eccepisce l'omessa notifica dell'atto di Parte_1
accertamento prodromico alla notifica dell'ordinanza ingiunzione qui opposta nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall . CP_1
Ebbene, il ricorso proposto va accolto a prescindere da un'analisi degli altri motivi di doglianza pure sollevati per la sola e assorbente eccezione dell'omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico alla notifica dell'ordinanza ingiunzione qui opposta.
E invero, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Infatti, l' , non costituendosi in giudizio, non fornisce alcuna prova CP_1
dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento - asseritamente notificato il
21.11.2019 - prodromico alla notifica dell'ordinanza ingiunzione qui impugnata.
Pertanto, mancando la prova della notifica del predetto atto e, quindi, di un valido atto interruttivo dell'ordinario termine di prescrizione di cinque anni, il ricorso non può che essere accolto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite al tipo di causa (nel caso di specie causa di previdenza) e al valore della causa (€ 5.306,00). Tuttavia, la serialità
delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto del decorso del termine di legge impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi).
Inoltre, la circostanza che la causa sia stata decisa già in prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2677 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, promosso da nei confronti dell , in persona del legale Parte_1 CP_1
rapp.te p.t., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002032245;
2) condanna l al pagamento in favore del delle spese del CP_1 Parte_1
giudizio che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 5.6.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro