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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/05/2024, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 17 maggio 2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n. 334/2021 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Siderno al Corso della Repubblica n.60 presso lo studio dell'avvocato Cosimo
TROPIANO che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
Ciro il Grande, elettivamente domiciliato nell'Agenzia di Locri via Matteotti n.48, CP_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Assunta PISANU giusta procura generale alle liti del 25.07.2015, al rogito del notaio in Roma, rep. 80974, pec: Persona_1
t Email_2
RESISTENTE
Oggetto: iscrizione elenchi lavoratori agricoli - indebito previdenziale
Decidendo sulle conclusioni rassegnate come in atti, formula le seguenti
ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONE DELLE DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.02.2021, ha esposto che negli Parte_1
anni 2008, 2009 e 2012 ha lavorato, con contratto di lavoro a tempo determinato, come bracciante agricola;
che l' di Locri con provvedimenti del 16.04.2019 le ha Org_1
Pag. 1 a 10 comunicato il rigetto di tre domande di disoccupazione: n. 9000446727127, relativa all'anno
2008, presentata il 25.03.2009, n. 2000481816689, relativa all'anno 2009, presentata il
11.03.2010, n. 2013588704693, relativa all'anno 2012, presentata il 12.02.2013, tutte riesaminate il 15.04.2019, in quanto “ non risulta iscritto negli elenchi agricoli”; che in data
31.05.2019 e 17.06.2019 ha proposto ricorso alla Organizzazione_2
che con delibere n. 2014581 e n.201458C del 21.12.2020 il Comitato
[...]
Provinciale ha comunicato il rigetto dei ricorsi;
che i provvedimenti adottati dall' sono CP_2
illegittimi in quanto negli anni 2008, 2009 e 2012 ha regolarmente svolto attività lavorativa in agricoltura per la ditta nell'anno 2009, per la ditta Parte_2 Parte_3 nell'anno 2008 e per la ditta nell'anno 2012; che nessun provvedimento di Org_3
cancellazione degli elenchi le è stato notificato;
che i provvedimenti di cancellazione sono illegittimi in quanto adottati oltre il termine di decadenza e di prescrizione previsti per la contestazione del rapporto di lavoro e per chiedere la cancellazione;
che i provvedimenti sono stati adottati oltre il termine massimo per la conclusione del procedimento amministrativo e sono privi di motivazione;
ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le
Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis rejectis: 1) accogliere il ricorso ed annullare i provvedimenti ricevuti in data 7/05/2019 a mezzo raccomandata (nn.
68955072206-2, 68955072204-8, 68955072205-9 del 16/04/2019), nonché tutti gli atti ad essi attinenti ed i crediti sottesi, per irregolarità/illegittimità, ovvero per intervenuta decadenza e/o prescrizione;
2) accertare e dichiarare il diritto alla ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2008, 2009 e 2012, quale bracciante agricola;
3) conseguentemente ordinare l'iscrizione della ricorrente per gli anni
2008, 2009 e 2012, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di competenza;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di aver anticipate le prime e non riscosso i secondi”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che ha eccepito la CP_1
decadenza ex art. 22 D. l. n. 7/70; ha dedotto che gli indebiti oggetto del ricorso scaturiscono dal disconoscimento di rapporto di lavoro agricolo;
che in particolare la cancellazione è presente: -per gli anni 2008 e 2012 nel quarto elenco di variazione trimestrale del 2016 del comune di Locri, pubblicato dal 10.03.2017 al 25.03.2017, - per l'anno 2009 nel primo elenco
Pag. 2 a 10 di variazione trimestrale del 2017 del comune di Locri, pubblicato dal 15.06.2017 al
30.06.2017; che il disconoscimento delle giornate deriva dagli esiti dei verbali di accertamento ispettivo del 21.12.2016, del 27.12.2016 effettuati rispettivamente presso l'azienda , ; che la ricorrente non ha Parte_3 Pt_3 Parte_4 assolto l'onere probatorio;
ed ha pertanto così concluso: “Piaccia all'ill.mo giudice unico del lavoro del Tribunale di Locri, contrariis rejectis, così giudicare: in via prelimimare e principale dichiarare la decadenza dalla presente azione giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 1 del d.lgs. n. 7/70, ove ne ricorrano i relativi presupposti. nel merito rigettare il ricorso avversario e le domande tutte nello stesso contenute siccome assolutamente infondate in fatto e in diritto, nonché sfornito di prova, anche alla luce della carenza dei requisiti assicurativi e contributivi e della carenza di prova in merito alle CP_ giornate effettivamente lavorate, assolvendo così l' dalle domande tutte proposte nei suoi confronti da parte ricorrente. con vittoria di spese e onorari di lite”.
Oggetto della domanda è la contestazione dell'indebito relativo alle indennità previdenziali corrisposte dall' in ragione della reclamata iscrizione negli elenchi dei CP_1
lavoratori agricoli.
Presupposto per la percezione delle indennità in esame, è, per l'appunto, l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli.
Occorre ricordare il contenuto dell'art. 32 legge 264 del 1949 che così statuisce:
“L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e bracciali fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni
e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno
Pag. 3 a 10 comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue.
Ciò chiarito, va esaminata in via preliminare l'eccezione di decadenza ex art. 22 della l. n. 83/70 sollevata dalla parte ricorrente, ed interpretata nel senso che il termine di decadenza ivi indicato gravi sulla parte che vi abbia interesse e che nei limiti temporali indicati “può proporre l'iter del contezioso amministrativo ivi previsto e, quindi, la domanda giudiziale finalizzata ad ottenere la modifica degli elenchi dei lavoratori agricoli: in mancanza di avvio tempestivo dell'azione, anche sotto questo profilo, essi divengono definitivi ed inoppugnabili”.
L'eccezione è manifestamente infondata.
La lettera della norma specifica, infatti, che il termine di decadenza, avente effetto sostanziale, non grava affatto su ciascuna delle parti, ma soltanto sul lavoratore. Ed infatti l'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83, dispone che “contro
i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
La disposizione riportata è da sola sufficiente a chiarire che l'operato dell' è CP_2
estraneo al rapporto lavorativo in sé considerato, e che vede quali uniche parti quella datrice ed il prestatore. Con la cancellazione delle giornate lavorative denunciate, infatti, l'istituto previdenziale svolge un'attività di controllo finalizzato alla cancellazione del rapporto di lavoro con effetti unicamente sul versante contributivo e previdenziale, travolgendo conseguenzialmente le provvidenze connesse. Rispetto a tale provvedimento, sul versante interno del rapporto di lavoro, non vi sono conseguenze, poiché le obbligazioni da esso dipendenti non subiscono deroghe, di talché l'obbligo retributivo gravante sull'asserito datore non è certamente estinto ove la prestazione sia stata esattamente eseguita. In questo caso, infatti, il lavoratore che ha interesse all'accertamento della propria attività lavorativa in agricoltura ha la facoltà di adire in giudizio onde procedere alla dichiarazione dei propri diritti, che, si ripete, sono reclamati non contro il datore, estraneo a tale giudizio, ma nei confronti dell' . In questa sede pare allora inoltre opportuno chiarire che l'attività ispettiva è CP_1
estranea alle ripartizioni contrattuali interne al rapporto di lavoro, ed ha come unica finalità quella di convalidare l'esistenza o meno del rapporto di lavoro.
Pag. 4 a 10 Va esaminata altresì l'eccezione di decadenza ex l. n. 83/70 sollevata dall' CP_2
convenuto, unico titolare di tale facoltà per le ragioni normative già riportate.
Richiamato l'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, già riportato, convertito nella Legge
11.03.1970, n. 83, va rilevato che l'eccezione è fondata.
Rileva il giudicante che l'Istituto ha prodotto il quarto elenco nominativo trimestrale anno 2016 e il primo elenco del 2017 per il Comune di Locri, notificati rispettivamente mediante pubblicazione sul sito internet dal 10.03.2017 al 25.03.2017 e dal 15.06.2017 al
30.06.2017 ai sensi dell'art.38 comma 7 D.L. 98/20122 convertito in l. n. 111/2011 dell' , CP_1
dal quale risultano cancellata 102 giornate lavorative annue per gli anni 2008, 2009 e 2012.
L' ha, altresì, prodotto la prima pagina dell'elenco ove risulta l'attestazione della CP_1
pubblicazione di detto elenco avvenuta sul sito Internet dal 10.03.2017 al 25.03.2017 e dal
15.06.2017 al 30.06.2017, apposta in calce proprio sotto la firma digitale del Direttore della
Sede Provinciale dell' CP_1
Si tratta di una copia del documento informatico la cui conformità all'originale, così come l'attestazione della pubblicazione ivi contenuta, non sono stati disconosciuti.
In ogni caso, si rileva che detta attestazione è contenuta in un documento proveniente dall' ed è autenticato dall'apposizione della firma digitale. Ne deriva che esso costituisce CP_1
un elemento di prova sufficiente per ritenere detto adempimento avvenuto ritualmente nei termini di legge ivi indicati.
Tale pubblicazione, come noto, è il mezzo attraverso il quale l' provvede alla CP_1
notifica ai lavoratori interessati dei provvedimenti di riconoscimento o di disconoscimento delle loro giornate lavorative, come previsto dall'art. 38 comma 7 del DL 6/7/2011 n.98 convertito nella l 15/7/2011 n.111 (vigente ratione temporis).
L'eccezione formulata dall' convenuto è pertanto fondata. CP_2
Va in tal senso ricordato che il termine di 120 giorni previsto dall'art.22 d. l. 3 febbraio
1970 n.7, conv. con modifiche nella l. 11 marzo 1970 n.83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile
Pag. 5 a 10 decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza.
Tale termine, inoltre, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 l. n. 533 del 1973, e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.
Va ricordata a tal fine la sequenza decadenziale applicabile alla materia in esame: comunicazione del provvedimento/pubblicazione degli elenchi;
decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla e la decisione sullo stesso;
decorso Organizzazione_2 di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. 375/93, per la presentazione dell'impugnazione alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi CP_1
in agricoltura e la decisione sullo stesso;
formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto ( “decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto” precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.); decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d. l. 3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale. Tuttavia, in difetto del ricorso amministrativo, non si deve computare anche il termine di 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto.
L'art.11 del decreto legislativo n. 375/1993 di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della l. n. 421/92, in tema di ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, prevede infatti che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli
a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla che decide entro Organizzazione_2
novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della l'interessato e il dirigente della competente sede Org_2 Org_4
(anteriforma ex art. 19 della l. n. 724/194) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla
Commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.”
Pag. 6 a 10 Nel caso di specie l' ha provveduto a notificare la cancellazione alla parte CP_1
ricorrente mediante la pubblicazione telematica degli elenchi dal 10.03.2017 al 25.03.2017 e dal 15.06.2017 al 30.06.2017, come già illustrato.
Per quanto attiene poi alle modalità di notifica espletate nel caso di specie, l'art. 38 comma 7 del D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011 dispone in merito che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquiese del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione
e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai CP_1
lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con risorse umane, strumentali e finanziarie CP_1 disponibili a legislazione vigente”.
Ne consegue che i provvedimenti di cancellazione potevano essere oggetto del ricorso amministrativo dal 26.03.2017 e dal 01.07.2017.
Ebbene, il provvedimento di cancellazione deve considerarsi definitivo allo scadere dei trenta giorni a decorrere dalla data di ultima di visualizzazione degli elenchi, ossia a decorrere dal 25.04.2017 e dal 31.07.2017, non essendo stato proposto ricorso amministrativo entro tale termine.
Dagli atti causa si apprende invero che la parte riferisce di aver avuto conoscenza della cancellazione solo a seguito delle comunicazioni indicate con le quali sono state respinte le domande di indennità e contestualmente invocato l'indebito. Solo a seguito di tale comunicazione la parte ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione Provinciale
(avverso gli addebiti, e la cancellazione, cfr. doc. parte ricorrente) in data 31.05.2019 e
17.06.2019, ovvero oltre il predetto termine di 30 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.
Ne discende che la mancata iscrizione è divenuta ormai definitiva e non più contestabile essendo decorsi i termini decadenza (120 giorni) per la proposizione dell'azione giudiziaria decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni per il ricorso amministrativo.
Pag. 7 a 10 Giova in tal sede rilevare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 45/2021 ha dichiarato la conformità alla Costituzione dell'art. 38 comma 7 del D.l. 98 del 2011, in quanto la pubblicazione telematica degli atti amministrativi prevista da specifiche disposizioni normative costituisce una forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione. Sul punto, la
Consulta ha spiegato come la disposizione in esame risulti in realtà immune da vizi di legittimità costituzionale, in quanto la pubblicazione telematica degli atti amministrativi prevista da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e far decorrere il termine decadenziale di impugnazione.
Piuttosto, puntualizza la Corte Costituzionale, i dubbi espressi dal rimettente circa l'irragionevole compressione del diritto di difesa andrebbero riferiti alle modalità fissate dalla circolare n. 82/2012 per tale forma di pubblicazione sul proprio sito internet degli CP_1 elenchi di variazione trimestrale. La Corte ha infatti precisato che “spetta eventualmente alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare Org_5
. 82 del 2012 con cui l' ha definito le specifiche tecniche della peculiare modalità
[...] CP_2 di notifica prevista dalla disposizione censurata”.
Ebbene, ritiene questo giudicante che, come più volte sostenuto in giurisprudenza, non pare ravvisarsi un profilo di illegittimità, considerato che la circolare de qua ha indicato un sistema di pubblicazione di adeguata conoscibilità, in quanto chiaro, distinto per ogni singolo comune di residenza del lavoratore, secondo un calendario prefissato e la cui consultazione è possibile mediante libero accesso e per un periodo di tempo, quale quello di 15 giorni, che appare congruo (cfr. ex multis, Corte d'Appello Messina, sez. I, 19/05/2021, n. 217).
La decadenza dall'azione giudiziaria ha pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi o pronunce ad essa dipendenti.
La consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, ribadita da ultimo con ordinanza del 4 marzo 2019 n. 6259, afferma la natura sostanziale della decadenza di cui all'art. 22 della legge n. 83/1970 che, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio (v. in tal senso Cass. sez.
Pag. 8 a 10 lav. n. 9622 del 12.5.2015, nonché Cass. sez. lav. n. 15813 del 6.7.2009 e n. 18528 del
9.9.2011).
Inoltre, occorre ribadire che ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda.”.
Quanto all'onere della prova in materia di rapporto di lavoro esso è riconducibile al disposto di cui all'art. 2094 c.c. che stabilisce che “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. Pertanto, presupposti della subordinazione sono la prestazione di lavoro in favore del datore di lavoro,
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, obbligo di retribuzione gravante sul datore di lavoro.
Anche la Suprema Corte ha più volte precisato che è onere del lavoratore provare l'esistenza del rapporto di lavoro a fronte dell'avvenuto disconoscimento nonché fornire prova dei presupposti legittimanti la prestazione oggetto di indebito (Cass. S.U. 18046/2010).
Spetta dunque al lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura.
L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge infatti una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.lgs. n. 375/93, ne consegue che il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di natura previdenziale fatto valere in giudizio (Cass. civ. Sez. Lavoro 19 maggio
2003 n.7845).
Nel caso di specie, tuttavia, il provvedimento di cancellazione non è stato oggetto di tempestivo ricorso amministrativo, e pertanto la parte ricorrente, incorsa nella cennata decadenza sostanziale, non può assolvere l'onere gravante, né, per tali ragioni, sono ammissibili le richieste istruttorie formulate.
Il rapporto di pregiudizialità logica che intercorre tra l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e l'indebito determina, pertanto, il rigetto del ricorso.
Pag. 9 a 10 Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022, considerata la materia previdenziale trattata e lo scaglione di riferimento – indeterminabile -, valutata l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto esse vengono liquidate in complessivi €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Va in merito chiarito che alla materia in esame non può applicarsi l'art. 152 disp. att.
c.p.c., anche quando ritualmente prodotto in atti, secondo l'insegnamento per il quale l'esonero dal pagamento delle spese processuali non è posto in riferimento a tutti i giudizi previdenziali, ma solo in relazione a quelli promossi per ottenere prestazioni previdenziali, tra i quali non rientra il presente giudizio (cfr. Cass. sent. 25759/2008). Ed infatti, come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4/8/2020 n. 16676 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati
- opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta ingiudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”.
(Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
dell' che si liquidano in complessivi €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed CP_1
€400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Locri, 17 maggio 2024
Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 10 a 10