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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/05/2024, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
BBLICA ITALIAN
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2022 /2021 delAll'esito dello scambio di note del 30.4.2024
registro generale delle cause di lavoro e previdenza
TRA
rappresentato/a e difeso/a dall'avv. TOMASELLO ANTONELLA con il quale Pt 1
elettivamente domicilia come in atti
Ricorrente
E CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE con il quale elettivamente domicilia come in atti
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, parte resistente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di cui al ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la sussistenza del requisito sanitario.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso proponeva rituale opposizione, chiedendo il rigetto del diritto alla prestazione rivendicata dalla CP_1 .
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio la CP 1, chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Il c.t.u. nominato nella precedente fase e chiamato a chiarimenti in questa fase di opposizione, ha ritenuto di confermare le conclusioni della precedente fase.
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
Al riguardo va evidenziato che, quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Conseguentemente la opposizione proposta va respinta.
Le spese di lite sono poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il riconoscimento della invalidità di CP 1 in misura del 77% dalla revisione con diritto ai benefici revocati. Condanna Pt 1 alla refusione delle spese di lite in misura di euro 1200,00 oltre accessori come per legge con attribuzione. Spese di CTU a carico dell' Pt 1
Torre Annunziata 2/05/2024
Il giudice
Dott.ssa Francesca Tritto
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2022 /2021 delAll'esito dello scambio di note del 30.4.2024
registro generale delle cause di lavoro e previdenza
TRA
rappresentato/a e difeso/a dall'avv. TOMASELLO ANTONELLA con il quale Pt 1
elettivamente domicilia come in atti
Ricorrente
E CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE con il quale elettivamente domicilia come in atti
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, parte resistente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di cui al ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la sussistenza del requisito sanitario.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso proponeva rituale opposizione, chiedendo il rigetto del diritto alla prestazione rivendicata dalla CP_1 .
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio la CP 1, chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Il c.t.u. nominato nella precedente fase e chiamato a chiarimenti in questa fase di opposizione, ha ritenuto di confermare le conclusioni della precedente fase.
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti espletati e con la diagnosi espletata.
Al riguardo va evidenziato che, quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Conseguentemente la opposizione proposta va respinta.
Le spese di lite sono poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il riconoscimento della invalidità di CP 1 in misura del 77% dalla revisione con diritto ai benefici revocati. Condanna Pt 1 alla refusione delle spese di lite in misura di euro 1200,00 oltre accessori come per legge con attribuzione. Spese di CTU a carico dell' Pt 1
Torre Annunziata 2/05/2024
Il giudice
Dott.ssa Francesca Tritto