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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/05/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1653/2023, avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Valentino Licciardi, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento, con riconoscimento delle provvidenze economiche spettanti a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
con vittoria di spese con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., tempestivamente depositato in data 14.6.2023, il sig. esponeva di aver presentato domanda per Parte_1
l'accertamento dell'invalidità civile in data 12.5.2022.
1 Rappresentava che l' l'aveva riconosciuto “invalido ultrasessantacinquenne CP_1 con difficoltà persistenti a svolgere le nozioni ed i compiti propri della sua età (L.
509/88) medio- grave 67%-99%”.
Indicava che, avverso il suddetto provvedimento, aveva proposto ricorso per A.T.P.O. ex art. 445 bis co. 2 c.p.c. (iscritto al R.G. n. 2258/2022), dinanzi al Tribunale di
Avellino, per ottenere l'accertamento del requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% con diritto all'accompagnamento, a far data dalla domanda amministrativa.
Rappresentava che il C.T.U. incaricato, dott. , espletate le operazioni Persona_1 peritali, aveva depositato la relazione di consulenza tecnica, ritenendo “il ricorrente soggetto invalido ultra-sessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave 100%”.
Deduceva di aver tempestivamente dissentito, ai sensi dell'art. 445 bis co. 4 c.p.c., dalle conclusioni del consulente nominato nella fase sommaria.
Rappresentava che il C.T.U. aveva sottostimato le patologie di cui era affetto, limitandosi ad una sterile elencazione delle problematiche sanitarie.
Affermava di essere affetto da limitazioni funzionali che incidevano sul suo status invalidante e che non erano state correttamente valutate dal C.T.U.
Insisteva per la nomina di altro consulente tecnico e la rinnovazione della consulenza.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l si costituiva in giudizio in data CP_1
3.5.2024, contestando l'avversa pretesa.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini perentori previsti ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
Eccepiva, inoltre, la maturazione dei termini di decadenza e di prescrizione, oltre che l'infondatezza nel merito della domanda.
Deduceva l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo del procedimento di A.T.P.O., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
2 Preliminarmente, va dato atto della conclusione del procedimento sommario di
CP_2
Nel merito, in termini generali, deve osservarsi che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione, la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
In altri termini, i motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere appositamente argomentato in ricorso.
Nella fattispecie, in base alle valutazioni espresse nella relazione di consulenza in atti, il C.T.U., dott. , ha condotto, in modo pienamente esaustivo, l'esame Persona_1 obiettivo ed anamnestico, osservando quanto segue: “Dall'esame della documentazione sanitaria esibita e dall'esame obiettivo praticato in sede di visita medico-legale del 02/12/2022 è risultato che il Sig. (n. 03/05/1944) è un 78enne affetto da: diabete mellito tipo Parte_1
2 (in trattamento con ADO) con complicanze macroangiopatiche (insufficienza vascolare periferica); ectasia dell'arco aortico, lieve insufficienza valvolare (tricuspidale e mitralica) e aritmia da extrasistoli in cardiopatia ischemico-ipertensiva; obesità di medio grado in artrosi diffusa maggiormente localizzata al rachide (spondilodiscoartrosi lombare) e alle ginocchia;
assenza di segni di ripresa di malattia neoplastica in esiti di pregressa (2008) emicolectomia destra per adenok del sigma (pT3N0M0G2) e di 6 mesi di CHT (schema gramont); eutiroidismo in iperplasia nodulare;
BPCO in fumatore. QUANTIFICAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITÀ Quanto sopra detto circa la diagnosi di infermità/di stato menomativo-invalidante, il caso va discusso in riferimento al mancato riconoscimento in data 18/05/2022 da parte della Commissione Medicolegale I.N.P.S. dell'indennità di accompagnamento (essendo il p. stato giudicato soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età medio-grave 67-99%), nonché della condizione di portatore di handicap in gravità (comma 3 art. 3 L. 104/1992). Il giudizio sul diritto alla provvidenza dell'accompagnamento va basato sulla individuazione di quadri minorativi idonei a non consentire il compimento della deambulazione autonoma (se non con aiuto permanente di un accompagnatore) e/o lo svolgimento degli atti quotidiani della vita (se non con necessità di un'assistenza continua da parte di terzi). Il rilevato e su descritto stato minorativo- invalidante -anche se oggi continua a non tradursi in una incapacità alla deambulazione tale da rendere, conseguentemente, necessario l'aiuto di un accompagnatore, né rende impossibili il compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza di terzi- certamente rende oggi come all'epoca della domanda del 12/05/2022 il ricorrente soggetto invalido ultra-sessantasettenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave 100%”.
Sulla scorta di tali valutazioni, il C.T.U. ha così concluso: “Il Sig. (n. Parte_1
03/05/1944) è un 78enne affetto da: diabete mellito tipo 2 (in trattamento con ADO) con complicanze
3 macroangiopatiche (insufficienza vascolare periferica); ectasia dell'arco aortico, lieve insufficienza valvolare (tricuspidale e mitralica) e aritmia da extrasistoli in cardiopatia ischemico-ipertensiva; obesità di medio grado in artrosi diffusa maggiormente localizzata al rachide (spondilodiscoartrosi lombare) e alle ginocchia;
assenza di segni di ripresa di malattia neoplastica in esiti di pregressa
(2008) emicolectomia destra per adenok del sigma (pT3N0M0G2) e di 6 mesi di CHT (schema gramont); eutiroidismo in iperplasia nodulare;
BPCO in fumatore. Trattasi, invece, oggi come all'epoca della domanda del 12/05/2022, di soggetto invalido ultra-sessantasettenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età: grave 100% e in condizione di handicap con connotazione di gravità (comma 3 art. 3 L. 104/1992). Il suddetto complesso morboso, globalmente considerato, non assume valore menomativo-invalidante tale da poter portare a ritenere soddisfatti i criteri medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Come si vede, il C.T.U. ha riconosciuto una percentuale pari al 100% con decorrenza e la condizione di persona con disabilità grave dal giorno della domanda amministrativa.
Ciò posto, va rilevato che le conclusioni formulate dal C.T.U., e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
In altri termini, il C.T.U. ha correttamente valutato lo stato psico-fisico del ricorrente, sia in base all'esame obiettivo, sia in base alla certificazione medica, già depositata nella fase sommaria e nuovamente allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio.
Dunque, non è dato rilevare alcun vizio in riferimento all'operata stima valutativa.
2. A fronte di tali considerazioni, i motivi di ricorso afferenti alla valutazione detta risultano destituiti di fondamento.
Difatti, precisato che, sul piano medico-legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse, deve rilevarsi che il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da carenze o discrasie logico-argomentative.
In termini più ampi, occorre ricordare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
4 Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c.
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Più nel dettaglio, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il giudice non possa operare valutazioni di carattere sanitario, così come, specularmente, il consulente non possa esprimere valutazioni di carattere giuridico e, ove ciò accada, il giudice non potrebbe utilizzarle per formare il proprio convincimento, tanto che, quand'anche il giudice fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, egli non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nell'art. 115 co. 2 c.p.c.
(Tribunale di S. Maria Capua V., sez. lav., 08/05/2018, n. 1210).
Dunque, allorquando il ricorrente prospetti la sussistenza di difformità tra la propria valutazione dell'entità e dell'incidenza del dato patologico e la valutazione operata dal consulente, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze devono considerarsi generiche ed inidonee ad inficiare la validità delle conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio
(Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2009, n. 4254).
In tal caso, infatti, deve reputarsi che la parte opponga alla stima espressa dal C.T.U. un mero dissenso diagnostico, non basato su di una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (che ricorre, ad esempio, in caso di omissioni di ineludibili accertamenti strumentali), ed insufficiente a giustificare l'invalidazione dell'operato del consulente d'ufficio e la rinnovazione della C.T.U., così come ritenuto in giurisprudenza (Cassazione civile sez. VI, 13/12/2022, n. 36259: “Nel giudizio in materia di invalidità, il vizio denunciabile della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione”; Cassazione civile, sez. III, 05/09/2022, n. 26104: “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e
5 scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa
l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”; conformi:
Cassazione civile, sez. lav., 08/10/2020, n. 21742; Cassazione civile, sez. lav.,
11/07/2019, n. 18701; Cassazione civile, sez. lav., 09/01/2019, n. 276; Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2014, n. 23662; Cassazione civile, sez. lav., 23/12/2013, n.
28619; Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2012, n. 1652; Cassazione civile, sez. lav.,
25/10/2010, n. 21805; Cassazione civile, sez. lav., 29/04/2009, n. 9988; Cassazione civile, sez. lav., 03/04/2008, n. 8654; Cassazione civile, sez. lav., 13/08/2004, n.
15796; Cassazione civile, sez. lav., 17/04/2004, n. 7341; Cassazione civile, sez. lav.,
28/10/2003, n. 16223; Cassazione civile, sez. lav., 01/08/2002, n. 11467; Cassazione civile, sez. lav., 06/05/2002, n. 6432; Cassazione civile, sez. lav., 26/01/1998, n. 751;
Cassazione civile, sez. lav., 21/01/1998, n. 530; in tal senso, anche Tribunale di Roma, sez. lav., 02/05/2017, n. 4020: “Nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e
l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano
i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”
3. Ebbene, come sopra già evidenziato, deve ritenersi che il C.T.U. abbia specificamente motivato la valutazione cui è giunto.
A fronte, parte ricorrente si è limitata ad opporre una differente valutazione, che integra un mero dissenso diagnostico, nei termini sopra offerti, non essendo ravvisabili violazioni di criteri scientifici oppure pretermissioni di esami strumentali.
Nel caso di specie, inoltre, non si è ritenuto necessario un ulteriore approfondimento delle questioni proposte nel ricorso introduttivo, giacché esse risultano già ampiamente investite dall'ambito della C.T.U. espletata nella precedente fase.
Neppure è risultato opportuno sollecitare un'integrazione, da parte del consulente, in mancanza di certificazione medica sopravvenuta ex art. 149 disp. att. c.p.c., da cui potesse emergere l'aggravamento delle patologie lamentate ovvero l'insorgenza di ulteriori menomazioni.
In conclusione, va esclusa la riconoscibilità, in capo al sig. , del Parte_1
6 requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Assorbito ogni altro profilo ed ogni altra eccezione sollevata dall' resistente. CP_3
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione contenuta nel ricorso in opposizione.
A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e
3 e 77 D.P.R. 115/2002, nell'anno antecedente il deposito del ricorso.
Di conseguenza, dovendo escludersi la natura temeraria della lite, ed in assenza di comunicazione di variazioni rilevanti, la parte ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio.
Quanto alle spese della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, tenuto conto della soccombenza parziale, quale ipotesi assimilabile alla soccombenza reciproca, compensa integralmente le spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018 (Cassazione civile, sez. lav., 14/09/2022, n. 27131; Cassazione civile, sez. lav., 25/06/2020, n. 12632;
Cassazione civile, sez. lav., 03/09/2018, n. 21564).
Le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di
A.T.P.O., vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara invalido al 100% e persona con disabilità grave ex art. 3 Parte_1 co. 3 L. 104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa (12.5.2022);
2) per l'effetto, rigetta il ricorso in opposizione;
3) compensa integralmente le spese di lite della precedente fase sommaria;
4) dichiara parte ricorrente, sebbene soccombente, non tenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della precedente fase, CP_1 già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O.
Così deciso in Avellino, 22.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1653/2023, avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Valentino Licciardi, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento, con riconoscimento delle provvidenze economiche spettanti a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
con vittoria di spese con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., tempestivamente depositato in data 14.6.2023, il sig. esponeva di aver presentato domanda per Parte_1
l'accertamento dell'invalidità civile in data 12.5.2022.
1 Rappresentava che l' l'aveva riconosciuto “invalido ultrasessantacinquenne CP_1 con difficoltà persistenti a svolgere le nozioni ed i compiti propri della sua età (L.
509/88) medio- grave 67%-99%”.
Indicava che, avverso il suddetto provvedimento, aveva proposto ricorso per A.T.P.O. ex art. 445 bis co. 2 c.p.c. (iscritto al R.G. n. 2258/2022), dinanzi al Tribunale di
Avellino, per ottenere l'accertamento del requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% con diritto all'accompagnamento, a far data dalla domanda amministrativa.
Rappresentava che il C.T.U. incaricato, dott. , espletate le operazioni Persona_1 peritali, aveva depositato la relazione di consulenza tecnica, ritenendo “il ricorrente soggetto invalido ultra-sessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave 100%”.
Deduceva di aver tempestivamente dissentito, ai sensi dell'art. 445 bis co. 4 c.p.c., dalle conclusioni del consulente nominato nella fase sommaria.
Rappresentava che il C.T.U. aveva sottostimato le patologie di cui era affetto, limitandosi ad una sterile elencazione delle problematiche sanitarie.
Affermava di essere affetto da limitazioni funzionali che incidevano sul suo status invalidante e che non erano state correttamente valutate dal C.T.U.
Insisteva per la nomina di altro consulente tecnico e la rinnovazione della consulenza.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l si costituiva in giudizio in data CP_1
3.5.2024, contestando l'avversa pretesa.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini perentori previsti ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
Eccepiva, inoltre, la maturazione dei termini di decadenza e di prescrizione, oltre che l'infondatezza nel merito della domanda.
Deduceva l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo del procedimento di A.T.P.O., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
2 Preliminarmente, va dato atto della conclusione del procedimento sommario di
CP_2
Nel merito, in termini generali, deve osservarsi che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione, la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
In altri termini, i motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere appositamente argomentato in ricorso.
Nella fattispecie, in base alle valutazioni espresse nella relazione di consulenza in atti, il C.T.U., dott. , ha condotto, in modo pienamente esaustivo, l'esame Persona_1 obiettivo ed anamnestico, osservando quanto segue: “Dall'esame della documentazione sanitaria esibita e dall'esame obiettivo praticato in sede di visita medico-legale del 02/12/2022 è risultato che il Sig. (n. 03/05/1944) è un 78enne affetto da: diabete mellito tipo Parte_1
2 (in trattamento con ADO) con complicanze macroangiopatiche (insufficienza vascolare periferica); ectasia dell'arco aortico, lieve insufficienza valvolare (tricuspidale e mitralica) e aritmia da extrasistoli in cardiopatia ischemico-ipertensiva; obesità di medio grado in artrosi diffusa maggiormente localizzata al rachide (spondilodiscoartrosi lombare) e alle ginocchia;
assenza di segni di ripresa di malattia neoplastica in esiti di pregressa (2008) emicolectomia destra per adenok del sigma (pT3N0M0G2) e di 6 mesi di CHT (schema gramont); eutiroidismo in iperplasia nodulare;
BPCO in fumatore. QUANTIFICAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITÀ Quanto sopra detto circa la diagnosi di infermità/di stato menomativo-invalidante, il caso va discusso in riferimento al mancato riconoscimento in data 18/05/2022 da parte della Commissione Medicolegale I.N.P.S. dell'indennità di accompagnamento (essendo il p. stato giudicato soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età medio-grave 67-99%), nonché della condizione di portatore di handicap in gravità (comma 3 art. 3 L. 104/1992). Il giudizio sul diritto alla provvidenza dell'accompagnamento va basato sulla individuazione di quadri minorativi idonei a non consentire il compimento della deambulazione autonoma (se non con aiuto permanente di un accompagnatore) e/o lo svolgimento degli atti quotidiani della vita (se non con necessità di un'assistenza continua da parte di terzi). Il rilevato e su descritto stato minorativo- invalidante -anche se oggi continua a non tradursi in una incapacità alla deambulazione tale da rendere, conseguentemente, necessario l'aiuto di un accompagnatore, né rende impossibili il compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza di terzi- certamente rende oggi come all'epoca della domanda del 12/05/2022 il ricorrente soggetto invalido ultra-sessantasettenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età grave 100%”.
Sulla scorta di tali valutazioni, il C.T.U. ha così concluso: “Il Sig. (n. Parte_1
03/05/1944) è un 78enne affetto da: diabete mellito tipo 2 (in trattamento con ADO) con complicanze
3 macroangiopatiche (insufficienza vascolare periferica); ectasia dell'arco aortico, lieve insufficienza valvolare (tricuspidale e mitralica) e aritmia da extrasistoli in cardiopatia ischemico-ipertensiva; obesità di medio grado in artrosi diffusa maggiormente localizzata al rachide (spondilodiscoartrosi lombare) e alle ginocchia;
assenza di segni di ripresa di malattia neoplastica in esiti di pregressa
(2008) emicolectomia destra per adenok del sigma (pT3N0M0G2) e di 6 mesi di CHT (schema gramont); eutiroidismo in iperplasia nodulare;
BPCO in fumatore. Trattasi, invece, oggi come all'epoca della domanda del 12/05/2022, di soggetto invalido ultra-sessantasettenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età: grave 100% e in condizione di handicap con connotazione di gravità (comma 3 art. 3 L. 104/1992). Il suddetto complesso morboso, globalmente considerato, non assume valore menomativo-invalidante tale da poter portare a ritenere soddisfatti i criteri medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
Come si vede, il C.T.U. ha riconosciuto una percentuale pari al 100% con decorrenza e la condizione di persona con disabilità grave dal giorno della domanda amministrativa.
Ciò posto, va rilevato che le conclusioni formulate dal C.T.U., e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
In altri termini, il C.T.U. ha correttamente valutato lo stato psico-fisico del ricorrente, sia in base all'esame obiettivo, sia in base alla certificazione medica, già depositata nella fase sommaria e nuovamente allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio.
Dunque, non è dato rilevare alcun vizio in riferimento all'operata stima valutativa.
2. A fronte di tali considerazioni, i motivi di ricorso afferenti alla valutazione detta risultano destituiti di fondamento.
Difatti, precisato che, sul piano medico-legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse, deve rilevarsi che il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da carenze o discrasie logico-argomentative.
In termini più ampi, occorre ricordare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
4 Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c.
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Più nel dettaglio, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il giudice non possa operare valutazioni di carattere sanitario, così come, specularmente, il consulente non possa esprimere valutazioni di carattere giuridico e, ove ciò accada, il giudice non potrebbe utilizzarle per formare il proprio convincimento, tanto che, quand'anche il giudice fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, egli non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nell'art. 115 co. 2 c.p.c.
(Tribunale di S. Maria Capua V., sez. lav., 08/05/2018, n. 1210).
Dunque, allorquando il ricorrente prospetti la sussistenza di difformità tra la propria valutazione dell'entità e dell'incidenza del dato patologico e la valutazione operata dal consulente, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze devono considerarsi generiche ed inidonee ad inficiare la validità delle conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio
(Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2009, n. 4254).
In tal caso, infatti, deve reputarsi che la parte opponga alla stima espressa dal C.T.U. un mero dissenso diagnostico, non basato su di una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (che ricorre, ad esempio, in caso di omissioni di ineludibili accertamenti strumentali), ed insufficiente a giustificare l'invalidazione dell'operato del consulente d'ufficio e la rinnovazione della C.T.U., così come ritenuto in giurisprudenza (Cassazione civile sez. VI, 13/12/2022, n. 36259: “Nel giudizio in materia di invalidità, il vizio denunciabile della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione”; Cassazione civile, sez. III, 05/09/2022, n. 26104: “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e
5 scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa
l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”; conformi:
Cassazione civile, sez. lav., 08/10/2020, n. 21742; Cassazione civile, sez. lav.,
11/07/2019, n. 18701; Cassazione civile, sez. lav., 09/01/2019, n. 276; Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2014, n. 23662; Cassazione civile, sez. lav., 23/12/2013, n.
28619; Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2012, n. 1652; Cassazione civile, sez. lav.,
25/10/2010, n. 21805; Cassazione civile, sez. lav., 29/04/2009, n. 9988; Cassazione civile, sez. lav., 03/04/2008, n. 8654; Cassazione civile, sez. lav., 13/08/2004, n.
15796; Cassazione civile, sez. lav., 17/04/2004, n. 7341; Cassazione civile, sez. lav.,
28/10/2003, n. 16223; Cassazione civile, sez. lav., 01/08/2002, n. 11467; Cassazione civile, sez. lav., 06/05/2002, n. 6432; Cassazione civile, sez. lav., 26/01/1998, n. 751;
Cassazione civile, sez. lav., 21/01/1998, n. 530; in tal senso, anche Tribunale di Roma, sez. lav., 02/05/2017, n. 4020: “Nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e
l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano
i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”
3. Ebbene, come sopra già evidenziato, deve ritenersi che il C.T.U. abbia specificamente motivato la valutazione cui è giunto.
A fronte, parte ricorrente si è limitata ad opporre una differente valutazione, che integra un mero dissenso diagnostico, nei termini sopra offerti, non essendo ravvisabili violazioni di criteri scientifici oppure pretermissioni di esami strumentali.
Nel caso di specie, inoltre, non si è ritenuto necessario un ulteriore approfondimento delle questioni proposte nel ricorso introduttivo, giacché esse risultano già ampiamente investite dall'ambito della C.T.U. espletata nella precedente fase.
Neppure è risultato opportuno sollecitare un'integrazione, da parte del consulente, in mancanza di certificazione medica sopravvenuta ex art. 149 disp. att. c.p.c., da cui potesse emergere l'aggravamento delle patologie lamentate ovvero l'insorgenza di ulteriori menomazioni.
In conclusione, va esclusa la riconoscibilità, in capo al sig. , del Parte_1
6 requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Assorbito ogni altro profilo ed ogni altra eccezione sollevata dall' resistente. CP_3
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione contenuta nel ricorso in opposizione.
A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e
3 e 77 D.P.R. 115/2002, nell'anno antecedente il deposito del ricorso.
Di conseguenza, dovendo escludersi la natura temeraria della lite, ed in assenza di comunicazione di variazioni rilevanti, la parte ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio.
Quanto alle spese della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, tenuto conto della soccombenza parziale, quale ipotesi assimilabile alla soccombenza reciproca, compensa integralmente le spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018 (Cassazione civile, sez. lav., 14/09/2022, n. 27131; Cassazione civile, sez. lav., 25/06/2020, n. 12632;
Cassazione civile, sez. lav., 03/09/2018, n. 21564).
Le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di
A.T.P.O., vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara invalido al 100% e persona con disabilità grave ex art. 3 Parte_1 co. 3 L. 104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa (12.5.2022);
2) per l'effetto, rigetta il ricorso in opposizione;
3) compensa integralmente le spese di lite della precedente fase sommaria;
4) dichiara parte ricorrente, sebbene soccombente, non tenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della precedente fase, CP_1 già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O.
Così deciso in Avellino, 22.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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