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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/04/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 7598 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto -
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Antonietta Ventrone (c.f. , domiciliata in Curti, C.F._1
alla Via Biagio Rosato n. 87, pertanto da intendersi elettivamente domiciliata, ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934, presso la Cancelleria del Tribunale
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giancarlo D'Alessandro (c.f. , domiciliato in San Ci- CodiceFiscale_3
priano d'Aversa, alla Via Aldo Moro n. 5, presso il suo studio
APPELLATO
E
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 12916 del 2024, il Giudice di Pace di Napoli nord, pronun- ciando sulla domanda con cui aveva chiesto di dichiarare non Controparte_1 dovute le somme di cui alla cartella esattoriale n. 02820110057056263000 con condanna dell' al pagamento delle spese, dirit- Controparte_3
ti ed onorari del procedimento, dichiarava non dovuta la somma di cui alla cartel- la esattoriale e condannava la e la Controparte_3 CP_2
settore finanze e tributi, in solido, al pagamento in suo favore della
[...]
somma di 300,00 euro di cui 50,00 euro per spese, 100,00 euro per diritti e
150,00 euro per onorari, per le seguenti motivazioni:
a) la sua giurisdizione sussisteva in quanto l'azione esercitata dal contribuente as- soggettato alla riscossione, che non riguardava la mera regolarità formale del titolo esecutivo o di atti della procedura, doveva qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. essendo stato contestato il diritto di procedere a riscossione coattiva;
b) l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in mate- ria civile sollevata dall' era infondata in quan- Controparte_3
to al riguardo la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 29174 e n. 29179 del
06/12/2017, aveva precisato che “nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate tramite l'estratto di ruolo successivamente acquisi- to presso gli sportelli dell'agente della riscossione, i giudici di merito devono comunque sot- toporre al vaglio l'eccezione di prescrizione, cioè verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale (regolarmente notificata) sia nuovamente decorso il termine prescrizionale quin- quennale” e nel caso di specie, atteso che il ruolo era stato creato per il mancato pagamento di una somma richiesta quale pagamento di “tassa automobilistica” per l'anno 2007 e la relativa cartella di pagamento era stata notificata in data
30/04/2014, l'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, convertito, con modifica- zioni, dalla L. n. 60/1986 stabiliva che si applicava il termine di prescrizione triennale a decorrere dall'anno successivo a quello di debenza del tributo e, per- tanto, il credito di cui alla cartella impugnata era prescritto.
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R.g.a.c.c. 7598/2024 2. Con appello tempestivamente proposto, ha Controparte_3
impugnato la riferita sentenza del Giudice di pace di Napoli nord per le seguenti ragioni:
a) la giurisdizione del Giudice di Pace di Napoli nord non sussisteva in quanto la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 7822 del 14/04/2020 aveva precisato che “Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, co- me emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tribu- taria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verifica- ti e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale
o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto ese- cutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avve- nuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenu- to degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini del- la verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non con- testate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazio- ne), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis suc- cessivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'i-
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R.g.a.c.c. 7598/2024 potesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque aves- se legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiariva espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della pre- scrizione, che “…se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intima- zione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppo- ne, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugna- zione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza”;
b) la L. 215/2021 ha escluso l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo;
c) è inammissibile l'impugnativa dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire;
d) l'attività dell' deve ritenersi soggetta al termine ordinario Controparte_4
di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., il quale stabilisce che “…Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni…”.
3. ha resistito all'appello. Controparte_1
4. La benché regolarmente citata, non si è costituita ed è stata Controparte_2
dichiarata contumace con ordinanza resa all'udienza del 25/3/2025.
5. L'appello è fondato.
6. Merita accoglimento il primo motivo di appello.
La giurisdizione del Giudice di Pace di Napoli nord non sussiste e la controversia rientra tra le materie oggetto della giurisdizione del giudice tributario.
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R.g.a.c.c. 7598/2024 Il ha dedotto di essere venuto a conoscenza della propria posizione debi- CP_1
toria a seguito della richiesta di un “estratto di ruolo” presso l'
[...]
. Dall'esito del controllo è emersa l'esistenza di credito di na- Controparte_5
tura tributaria iscritto a ruolo, la cui cartella di pagamento n.
02820110057056263000 relativa a “tassa automobilistica”, era indicata come notificata in data 30/04/2014 ai sensi dell'artt. 139 - 140 c.p.c.
Già da tempo questo Tribunale - pur nella consapevolezza della esistenza di dif- ferenti interpretazioni, aderisce - all'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che si è pronunciata sulla (in)ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un credito dell'amministrazione, il cui titolo esecutivo sia costituito dal ruolo esattoriale, a prescindere dall'inizio di un procedimento esecutivo da parte dell'agente della riscossione (cfr. Cor- te di Cassazione, sentenza n. 22946 del 10/11/2016: “L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accer- tamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inam- missibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'e- liminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio”; nel medesimo senso, sentenza del 13.10.2016 n. 20618).
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, affermato che “l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso
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R.g.a.c.c. 7598/2024 mediante l'azione e si identifica nella esigenza di ottenere un risultato utile giu- ridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiari- ficatore del giudice … nel caso in esame [del tutto analogo a quello qui in di- scussione], al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esatto- riale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui esecuzione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotute- la del credito dell'amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percor- rere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la stra- da dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittima- mente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'ammini- strazione che avesse negato lo sgravio”.
Peraltro, la Suprema Corte ha precisato che “questa affermazione [quella della inammissibilità dell'azione di accertamento negativo per carenza di inte- resse, n.d.r.] non si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19704 del 2015 resa in materia tributaria. Secondo tale pronuncia, il contribuente non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo, mentre può impu- gnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo e può impugnare la cartella di pagamen- to della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a cono- scenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal conces- sionario della riscossione senza dover necessariamente attendere la notifica di
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R.g.a.c.c. 7598/2024 un atto successivo. La Corte ha in quella sede precisato che a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comun- que venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilie- vo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. Nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato
- contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richie- sta. È una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo (che ha fatto esprimere in dottrina il dubbio circa l'introduzio- ne - e la sua eventuale opportunità - di azione di accertamento negativo nel pro- cesso tributario). Essa si giustifica allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoria- le a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la
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R.g.a.c.c. 7598/2024 cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della inva- lidità della notifica di essa”.
A questo orientamento giurisprudenziale si è sovrapposta l'innovazione legisla- tiva attuata con l'introduzione del comma 4-bis dell'art. 12, D.P.R. n. 602/1973
(avvenuta mediante l'art.
3-bis del decreto – legge 21 ottobre 2021 n. 146 con- vertito con modificazione della legge n. 215 del 17 dicembre del 2021, cd. de- creto fiscale), che ha stabilito la non impugnabilità dell'estratto ruolo, nonché alcuni limiti alla impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento.
Il dibattito apertosi in dottrina e in giurisprudenza sulla valenza del succitato ius superveniens ovvero se abbia o meno efficacia retroattiva e riguardi i giudizi pendenti o interessi unicamente quelli instaurati a partire dal 21 dicembre
2021 (data di entrata in vigore della legge d conversione del decreto fiscale) è stato ampiamente superato dalla Suprema Corte di Cassazione che con senten- za n. 26283 del 6 settembre 2022 ha affermato che la nuova disciplina trova ap- plicazione anche in relazione ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
In altre parole, la pronuncia delle Sezioni Unite ha ammesso una tutela “recu- peratoria” ove un procedimento esattoriale sia effettivamente iniziato (cosa non avvenuta nel caso in esame), senza entrare nel merito della questione rela- tiva all'ammissibilità di una azione di accertamento “pura”, diretta a tutelare l'interesse astratto - sfornito dei caratteri della attualità e della concretezza - alla dichiarazione di prescrizione del credito.
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R.g.a.c.c. 7598/2024 In applicazione della citata disposizione, deve dunque ritenersi nel caso in esa- me non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente, odierno appellato, e ciò
a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della stessa, non ricor- rendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4 bis, DPR 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Si rileva, infine, che a voler ritenere ammissibile l'azione di mero accertamento del credito risultante dalla cartella o dal ruolo in tutti i casi in cui il contribuen- te richieda un estratto di ruolo si avrebbe “l'effetto distorto di rimettere in ter- mini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in preceden- za, della sua esistenza”.
Alla luce di quanto illustrato, l'opposizione proposta in primo grado innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile e pertanto la sentenza impu- gnata va riformata.
I residui motivi d'appello sono assorbiti.
7. Nella regolamentazione delle spese occorre tener conto che, al di là della vexata quaestio dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, il aveva CP_1
adìto il giudice ordinario anziché quello tributario, con soccombenza sul relativo punto, il che da solo giustifica che le spese dei due gradi di lite siano poste a suo carico.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_3
nei confronti di
[...] Controparte_1
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario per essere fornito di giurisdizione il Giudice
9
R.g.a.c.c. 7598/2024 tributario;
b) condanna a rimborsare le spese del doppio grado di giudizio Controparte_1
alla liquidandole per il primo grado in Controparte_3
500,00 euro per compensi e 75,00 euro a titolo di rimborso spese forfettarie, e per il secondo grado in 400,00 euro per compensi e 60,00 euro a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre rimborso del contributo unificato del giudizio di appello se versato, oltre CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 31/03/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. 7598/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 7598 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a precetto -
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Antonietta Ventrone (c.f. , domiciliata in Curti, C.F._1
alla Via Biagio Rosato n. 87, pertanto da intendersi elettivamente domiciliata, ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934, presso la Cancelleria del Tribunale
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giancarlo D'Alessandro (c.f. , domiciliato in San Ci- CodiceFiscale_3
priano d'Aversa, alla Via Aldo Moro n. 5, presso il suo studio
APPELLATO
E
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 12916 del 2024, il Giudice di Pace di Napoli nord, pronun- ciando sulla domanda con cui aveva chiesto di dichiarare non Controparte_1 dovute le somme di cui alla cartella esattoriale n. 02820110057056263000 con condanna dell' al pagamento delle spese, dirit- Controparte_3
ti ed onorari del procedimento, dichiarava non dovuta la somma di cui alla cartel- la esattoriale e condannava la e la Controparte_3 CP_2
settore finanze e tributi, in solido, al pagamento in suo favore della
[...]
somma di 300,00 euro di cui 50,00 euro per spese, 100,00 euro per diritti e
150,00 euro per onorari, per le seguenti motivazioni:
a) la sua giurisdizione sussisteva in quanto l'azione esercitata dal contribuente as- soggettato alla riscossione, che non riguardava la mera regolarità formale del titolo esecutivo o di atti della procedura, doveva qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. essendo stato contestato il diritto di procedere a riscossione coattiva;
b) l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in mate- ria civile sollevata dall' era infondata in quan- Controparte_3
to al riguardo la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 29174 e n. 29179 del
06/12/2017, aveva precisato che “nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate tramite l'estratto di ruolo successivamente acquisi- to presso gli sportelli dell'agente della riscossione, i giudici di merito devono comunque sot- toporre al vaglio l'eccezione di prescrizione, cioè verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale (regolarmente notificata) sia nuovamente decorso il termine prescrizionale quin- quennale” e nel caso di specie, atteso che il ruolo era stato creato per il mancato pagamento di una somma richiesta quale pagamento di “tassa automobilistica” per l'anno 2007 e la relativa cartella di pagamento era stata notificata in data
30/04/2014, l'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982, convertito, con modifica- zioni, dalla L. n. 60/1986 stabiliva che si applicava il termine di prescrizione triennale a decorrere dall'anno successivo a quello di debenza del tributo e, per- tanto, il credito di cui alla cartella impugnata era prescritto.
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R.g.a.c.c. 7598/2024 2. Con appello tempestivamente proposto, ha Controparte_3
impugnato la riferita sentenza del Giudice di pace di Napoli nord per le seguenti ragioni:
a) la giurisdizione del Giudice di Pace di Napoli nord non sussisteva in quanto la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 7822 del 14/04/2020 aveva precisato che “Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, co- me emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tribu- taria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verifica- ti e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale
o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto ese- cutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avve- nuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenu- to degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini del- la verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non con- testate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazio- ne), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis suc- cessivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'i-
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R.g.a.c.c. 7598/2024 potesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque aves- se legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiariva espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della pre- scrizione, che “…se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intima- zione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppo- ne, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugna- zione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza”;
b) la L. 215/2021 ha escluso l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo;
c) è inammissibile l'impugnativa dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire;
d) l'attività dell' deve ritenersi soggetta al termine ordinario Controparte_4
di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., il quale stabilisce che “…Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni…”.
3. ha resistito all'appello. Controparte_1
4. La benché regolarmente citata, non si è costituita ed è stata Controparte_2
dichiarata contumace con ordinanza resa all'udienza del 25/3/2025.
5. L'appello è fondato.
6. Merita accoglimento il primo motivo di appello.
La giurisdizione del Giudice di Pace di Napoli nord non sussiste e la controversia rientra tra le materie oggetto della giurisdizione del giudice tributario.
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R.g.a.c.c. 7598/2024 Il ha dedotto di essere venuto a conoscenza della propria posizione debi- CP_1
toria a seguito della richiesta di un “estratto di ruolo” presso l'
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. Dall'esito del controllo è emersa l'esistenza di credito di na- Controparte_5
tura tributaria iscritto a ruolo, la cui cartella di pagamento n.
02820110057056263000 relativa a “tassa automobilistica”, era indicata come notificata in data 30/04/2014 ai sensi dell'artt. 139 - 140 c.p.c.
Già da tempo questo Tribunale - pur nella consapevolezza della esistenza di dif- ferenti interpretazioni, aderisce - all'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che si è pronunciata sulla (in)ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un credito dell'amministrazione, il cui titolo esecutivo sia costituito dal ruolo esattoriale, a prescindere dall'inizio di un procedimento esecutivo da parte dell'agente della riscossione (cfr. Cor- te di Cassazione, sentenza n. 22946 del 10/11/2016: “L'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accer- tamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inam- missibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'e- liminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio”; nel medesimo senso, sentenza del 13.10.2016 n. 20618).
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, affermato che “l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso
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R.g.a.c.c. 7598/2024 mediante l'azione e si identifica nella esigenza di ottenere un risultato utile giu- ridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiari- ficatore del giudice … nel caso in esame [del tutto analogo a quello qui in di- scussione], al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (la cartella esatto- riale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la cui esecuzione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotute- la del credito dell'amministrazione ormai prescritto. Non era necessario percor- rere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'amministrazione, la stra- da dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe potuto legittima- mente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento dell'ammini- strazione che avesse negato lo sgravio”.
Peraltro, la Suprema Corte ha precisato che “questa affermazione [quella della inammissibilità dell'azione di accertamento negativo per carenza di inte- resse, n.d.r.] non si pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19704 del 2015 resa in materia tributaria. Secondo tale pronuncia, il contribuente non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo, mentre può impu- gnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo e può impugnare la cartella di pagamen- to della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a cono- scenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal conces- sionario della riscossione senza dover necessariamente attendere la notifica di
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R.g.a.c.c. 7598/2024 un atto successivo. La Corte ha in quella sede precisato che a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comun- que venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilie- vo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. Nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato
- contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richie- sta. È una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo (che ha fatto esprimere in dottrina il dubbio circa l'introduzio- ne - e la sua eventuale opportunità - di azione di accertamento negativo nel pro- cesso tributario). Essa si giustifica allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoria- le a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la
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R.g.a.c.c. 7598/2024 cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della inva- lidità della notifica di essa”.
A questo orientamento giurisprudenziale si è sovrapposta l'innovazione legisla- tiva attuata con l'introduzione del comma 4-bis dell'art. 12, D.P.R. n. 602/1973
(avvenuta mediante l'art.
3-bis del decreto – legge 21 ottobre 2021 n. 146 con- vertito con modificazione della legge n. 215 del 17 dicembre del 2021, cd. de- creto fiscale), che ha stabilito la non impugnabilità dell'estratto ruolo, nonché alcuni limiti alla impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento.
Il dibattito apertosi in dottrina e in giurisprudenza sulla valenza del succitato ius superveniens ovvero se abbia o meno efficacia retroattiva e riguardi i giudizi pendenti o interessi unicamente quelli instaurati a partire dal 21 dicembre
2021 (data di entrata in vigore della legge d conversione del decreto fiscale) è stato ampiamente superato dalla Suprema Corte di Cassazione che con senten- za n. 26283 del 6 settembre 2022 ha affermato che la nuova disciplina trova ap- plicazione anche in relazione ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
In altre parole, la pronuncia delle Sezioni Unite ha ammesso una tutela “recu- peratoria” ove un procedimento esattoriale sia effettivamente iniziato (cosa non avvenuta nel caso in esame), senza entrare nel merito della questione rela- tiva all'ammissibilità di una azione di accertamento “pura”, diretta a tutelare l'interesse astratto - sfornito dei caratteri della attualità e della concretezza - alla dichiarazione di prescrizione del credito.
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R.g.a.c.c. 7598/2024 In applicazione della citata disposizione, deve dunque ritenersi nel caso in esa- me non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente, odierno appellato, e ciò
a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della stessa, non ricor- rendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4 bis, DPR 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Si rileva, infine, che a voler ritenere ammissibile l'azione di mero accertamento del credito risultante dalla cartella o dal ruolo in tutti i casi in cui il contribuen- te richieda un estratto di ruolo si avrebbe “l'effetto distorto di rimettere in ter- mini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in preceden- za, della sua esistenza”.
Alla luce di quanto illustrato, l'opposizione proposta in primo grado innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile e pertanto la sentenza impu- gnata va riformata.
I residui motivi d'appello sono assorbiti.
7. Nella regolamentazione delle spese occorre tener conto che, al di là della vexata quaestio dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, il aveva CP_1
adìto il giudice ordinario anziché quello tributario, con soccombenza sul relativo punto, il che da solo giustifica che le spese dei due gradi di lite siano poste a suo carico.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_3
nei confronti di
[...] Controparte_1
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario per essere fornito di giurisdizione il Giudice
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R.g.a.c.c. 7598/2024 tributario;
b) condanna a rimborsare le spese del doppio grado di giudizio Controparte_1
alla liquidandole per il primo grado in Controparte_3
500,00 euro per compensi e 75,00 euro a titolo di rimborso spese forfettarie, e per il secondo grado in 400,00 euro per compensi e 60,00 euro a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre rimborso del contributo unificato del giudizio di appello se versato, oltre CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 31/03/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
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