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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/08/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. NO AR Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 2 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 1997/2024 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA appresentata e difesa dall'avv. Roberto Borlè ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Corso Trieste 88;
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dagli avv.ti Cinzia Grossi e Lorena Bianchi ed elettivamente CP_1 domiciliata presso il loro studio sito in Cassino, Via Sferracavalli 116;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Cassino n. 63/2024, pubblicata il 19 gennaio 2024, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: Voglia l'Ill. Corte di Appello di Roma, in totale riforma della
Sentenza n. 63/2024, del 19 gennaio 2024, emessa a conclusione del giudizio individuato con il numero di R.g. 681 dell'anno 2021, dal Tribunale di Cassino, Giudice dott. Raffaele Iannucci comunicata in data 19 gennaio 2024, non notificata, ed in accoglimento dei motivi del presente appello, così provvedere: Accertare e dichiarare, la ritualità della costituzione in giudizio della Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza di procura alle liti rilasciata dal legale rappresentare all'uopo autorizzato dalla CP_2
Accertare e dichiarare, la nullità della sentenza impugnata in quanto emessa da Tribunale incompetente in ragione della intervenuta confisca ex D.lgs. n. 159 del 2011.
Nel merito, rigettare le domande svolte con il ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, oltre che carenti di prova mandando assolta la convenuta da ogni avversaria pretesa e sollevandola da ogni avversa conseguenza economica.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse confermata la sentenza di primo grado, limitare il risarcimento nella misura minima prevista dall'art. 8, della L. n. 604/1966 applicabile, quantificato nel rispetto della retribuzione da ultimo percepita, ridotta in ragione dell'aliunde perceptum ovvero dell'aliunde percipiendum e comunque dell'indennità NA percepita.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA e Cassa
Previdenza oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% da distrarsi in favore dell'avvocato costituito che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI APPELLATA: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
IN VIA PREGIUDIZIALE
- ACCERTARE-DICHIARARE la inammissibilità dell'appello promosso dalla società
[...] avverso la sentenza n. 63/2024 resa dal Tribunale di Cassino il 19 Parte_1 gennaio 2024, in quanto tardivo e, per l'effetto,
- DICHIARARE il passaggio in giudicato della sentenza n. 63/2024 emessa dal Tribunale di
Cassino il 19 gennaio 2024, con ogni conseguenza di legge;
IN VIA PRELIMINARE
- DICHIARARE la nullità della costituzione nel presente giudizio di appello della società appellante in difetto della previa autorizzazione da parte del giudice delegato prevista dall' art. 40, comma 3, del D.lgs. 159/2011 e per difetto di rappresentanza tecnica ai sensi dell'art. 182 comma 1
c.p.c., per l'effetto,
- DICHIARARE la improcedibilità dell'appello promosso da Parte_1 avverso la sentenza n. 63/2024 resa dal Tribunale di Cassino il 19 gennaio 2024;
IN VIA PRINCIPALE
2 - RIGETTARE integralmente l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 63/2024 del Tribunale di Cassino, Area Lavoro e Previdenza, emessa in data 19 gennaio
2024, in quanto infondato sia in fatto che in diritto;
IN OGNI CASO
- CONDANNARE l'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Fatto e diritto
1 ricorreva, in data 6 aprile 2021, al giudice del lavoro del Tribunale di Cassino CP_1 allegando quanto segue:
- era stata assunta dalla società con contratto di lavoro part- Parte_1 time a tempo determinato acausale del 4 dicembre 2019, con la qualifica di operaia ed inquadramento al 1° livello del CCNL imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, per prestare la propria attività lavorativa nell'appalto presso l'Ospedale Santa Scolastica di Cassino;
- il già menzionato contratto, la cui scadenza era stata inizialmente fissata al 31 gennaio 2020, veniva prorogato dal datore di lavoro fino al 29 febbraio 2020;
- il contratto di lavoro era stato successivamente rinnovato dalla società convenuta in data 9 marzo
2020 con la stipula di un ulteriore rapporto part-time a tempo determinato acausale con decorrenza dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, con la medesima qualifica e la medesima mansione del precedente;
- il contratto rinnovato era stato, poi, prorogato fino al 31 ottobre 2020;
- con atto di significazione e diffida del 18 dicembre 2020, la ricorrente a mezzo dei propri legali aveva impugnato in via stragiudiziale il rinnovo contrattuale decorrente dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sostenendo la illegittimità del termine apposto per difetto dei requisiti previsti dalla legge, senza ricevere alcun riscontro da parte della società convenuta;
- dalla cessazione del già menzionato rapporto di lavoro, ovvero dal 31 ottobre 2020, la ricorrente era rimasta inoccupata;
- dal mese di settembre 2020 le era stato riconosciuto in busta paga l'avanzamento al 2° livello, sicché l'ultima retribuzione percepita dalla ricorrente, per il mese di ottobre 2020, era stata pari a €
705,00.
Tanto premesso in fatto, in diritto deduceva sull'illegittimità del termine apposto al contratto rinnovato del 9 marzo 2020, stante l'inapplicabilità alla fattispecie della normativa emergenziale dettata dall'art. 93 del d.l. 34/2020.
3 Con riguardo al danno subito, evidenziava che, stante l'illegittimità del termine apposto al rinnovo del contratto del 9 marzo 2020, il rapporto di lavoro doveva considerarsi a tempo indeterminato sin dall'origine, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 81/2015; pertanto, la società convenuta avrebbe dovuto inserirla tra i dipendenti titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, consentendo così alla società subentrante nell'appalto della pulizia dell'Ospedale Santa Scolastica di Cassino di assumerla, come aveva fatto con tutti gli altri dipendenti a tempo indeterminato.
Concludeva, quindi, chiedendo di:
- ACCERTARE-DICHIARARE la nullità e/o l'inefficacia della clausola relativa al termine apposto al contratto di lavoro part time del 9 marzo 2020, prot. 431/DBRF/av, intercorso tra la SI
e la società in persona del l.r.p.t. e, per l'effetto, CP_1 Parte_1
- ACCERTARE-DICHIARARE la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la in persona del l.r.p.t., sin dall'origine, Parte_1 ossia dal 4 dicembre 2019 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e, per l'effetto,
- CONDANNARE la società in persona del l.r.p.t., a Parte_1 reintegrare con contratto di lavoro a tempo indeterminato la SI , riconoscendole CP_1 il livello di inquadramento e l'anzianità di servizio medio tempore maturata,
- CONDANNARE la in persona del l.r.p.t. al pagamento delle Parte_1 retribuzioni globali di fatto non percepite dalla data del contratto del 4 dicembre 2019 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi come per legge, e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data della cessazione illegittima del rapporto di lavoro, maggiorati degli interessi nella misura legale;
- CONDANNARE la in persona del l.r.p.t. al risarcimento del Parte_1 danno in favore della ricorrente mediante pagamento di un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, o nella diversa misura che il Giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali.
2. Si costituiva in giudizio che si opponeva al ricorso Parte_1 eccependo, in via preliminare, l'incompetenza funzionale del giudice adito per essere intervenuta la confisca della società ex d.lgs. 159/2011 e deducendo che l'intervenuta perdita della capacità giuridica della società convenuta comportava l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c.
Nel merito, poi, deduceva quanto segue:
- la svolgeva una pluralità di servizi di supporto alla gestione Parte_1 integrata di strutture pubbliche e private e la ricorrente aveva lavorato con mansioni di operaia Parte pulitrice presso la di Frosinone per i seguenti periodi: i) in virtù della prima assunzione con
4 contratto a termine, dal 5 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020 (58 gg.), poi prorogato dal 1° febbraio
2020 al 29 febbraio 2020 (29 gg.): per un totale di 87 giorni;
ii) in virtù della seconda assunzione con contratto a termine, dal 11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 (204 gg.), poi prorogato dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 (31 gg.): per un totale di giorni 235; CP_
- il rapporto di lavoro della , quindi, considerando i due contratti e le relative proroghe, era durato per complessivi 322 giorni;
- la ricorrente non era stata inclusa negli elenchi dei lavoratori inviati nel mese di novembre 2020 alla società subentrante nell'appalto perché cessata il precedente mese di ottobre;
CP_
- la non aveva subito alcun pregiudizio perché non sussisteva un diritto al passaggio alle dipendenze della ditta subentrante in quanto l'art. 4 del CCNL applicato prevedeva espressamente che “Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato”; poiché il contratto a tempo determinato era cessato regolarmente allo spirare del termine apposto, nulla poteva essere rivendicato dalla ricorrente.
Tanto premesso in fatto, in diritto deduceva che per l'art. 19 del d.lgs. 81/2015 la durata massima del contratto a tempo determinato cd. “acausale” è fissata in 12 mesi. Nei primi 12 mesi sarebbe dunque consentita la stipula e la proroga del contratto a tempo determinato liberamente. CP_ La durata del rapporto a tempo determinato instaurato con la , comprensiva delle due proroghe, era stata di 322 giorni, con applicazione pertanto della disciplina del rapporto di lavoro “acausale”.
La suddetta durata rendeva, altresì, ininfluente la disciplina emergenziale di cui al “decreto ristori”
o al successivo “decreto sostegni”.
Deduceva, poi, sulla contraddittorietà delle conclusioni rassegnate con cui la ricorrente aveva richiesto sia le retribuzioni globali di fatto non percepite dalla data del contratto del 4 dicembre
2019, sia l'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di:
IN VIA PRINCIPALE, rigettare l'avversario ricorso e le domande tutte ivi formulate, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto, oltre che carenti di prova mandando assolta la convenuta da ogni avversaria pretesa e sollevandola da ogni avversa conseguenza economica.
IN VIA DI SUBORDINE, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolto in tutto o in parte la domanda proposta, limitare ogni risarcimento nella misura minima prevista dall'art. 8, della L. n. 604/1966 applicabile, quantificato nel rispetto della retribuzione da ultimo percepita, ridotta in ragione dell'aliunde perceptum ovvero dell'aliunde percipiendum e comunque dell'indennità NA percepita.
5 3. Nelle prime udienze dinanzi al Tribunale di Cassino le parti dibattevano sull'eccezione preliminare avanzata dalla convenuta di incompetenza funzionale del giudice adito e sulla richiesta di sospensione del processo;
ciò fino all'udienza del 9 gennaio 2023 in cui il Tribunale di Cassino emetteva ordinanza con cui, ritenuto che dovesse stare in giudizio l'
[...]
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata Controparte_3
(d'ora in poi, per brevità, solo ), dichiarava la nullità della notificazione del ricorso CP_4 introduttivo ed assegnava termine a parte ricorrente per la notificazione all'Avvocatura Generale dello Stato del ricorso e della suddetta ordinanza, fissando per il prosieguo del processo la successiva udienza del 12 giugno 2023.
Per la già menzionata udienza si costituiva nuovamente in giudizio la società Parte_1
con il ministero dell'avv. Borlè, ripetendo le difese avanzate con l'originaria
[...] memoria difensiva;
si costituiva in giudizio, altresì, la , a ministero dell'Avvocatura CP_4
Generale dello Stato, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva nella lite e, in subordine, l'infondatezza della domanda.
All'esito dell'udienza il Tribunale di Cassino, rilevato che la si era costituita in giudizio in CP_4 proprio e non quale soggetto investito della legittimazione processuale a stare in giudizio per la società con ordinanza ne dichiarava il difetto di Parte_1 legittimazione passiva.
Con la medesima ordinanza, poi, rilevato che quest'ultima società non si era costituita in giudizio con la rappresentanza tecnica dell'Avvocatura Generale dello Stato, né aveva prodotto l'autorizzazione scritta alla lite del giudice delegato ex art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, ravvisando pertanto un difetto di autorizzazione e di rappresentanza tecnica ex art. 182, comma 1,
c.p.c., dichiarava la nullità della costituzione in giudizio della società convenuta assegnando termine perentorio fino a trenta giorni prima della successiva udienza per il rilascio dell'autorizzazione del giudice delegato e la costituzione mediante patrocinio dell'Avvocatura
Generale dello Stato ex art. 182, comma 2, c.p.c.
3.1. Il processo era istruito con i documenti prodotti da parte ricorrente.
In data 19 gennaio 2024, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Tribunale di Cassino così pronunciava:
<− accerta e dichiara la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato sottoscritto tra le parti in data 9.3.2020 e la conseguente trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato;
6 − per l'effetto, condanna la società convenuta alla riammissione in servizio della ricorrente, con orario di lavoro part - time al 50 per cento e inquadramento del 2° livello del CCNL Imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi e riconoscimento dell'anzianità pregressa maturata;
− condanna la società convenuta al risarcimento del danno in favore della ricorrente nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
− condanna la società convenuta a rimborsare ai difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari, le spese di lite, che liquida in euro 5.912,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.>>.
3.2. Il giudice a quo così motivava la decisione:
<
7. La presente controversia verte sull'accertamento della nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato c.d. acausale sottoscritto tra le parti il 9.3.2020 in sede di rinnovo dell'originario contratto a termine del 4.12.2019 e sul conseguente diritto della ricorrente alla trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, nonché al risarcimento dei danni cagionati dalla illegittima condotta della società convenuta.
8. In via preliminare deve essere dichiarata la nullità della costituzione in giudizio della società convenuta, con conseguente contumacia della stessa.
9. Dalla visura camerale prodotta dalla ricorrente (doc. 13) risulta che il Tribunale di Roma,
Sezione Misure di Prevenzione, con decreto del 22.1.2014, depositato il 23.1.2014, nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 2/2014 M.P., ha disposto il sequestro delle quote e del patrimonio della società nominando contestualmente gli amministratori Parte_1 giudiziari nelle persone del dott. e del dott. che, nell'ambito Persona_1 Persona_2 del medesimo procedimento, il Tribunale di Roma, con provvedimento n. 172/2016 del 25.7.2016, depositato il 12.10.2016, ha disposto la confisca della totalità delle quote sociali e del patrimonio della predetta società; che, in data 6.6.2019, nell'ambito del medesimo procedimento, la Corte
Suprema di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti, dichiarando la definitività della suddetta confisca.
10. Ciò premesso, come rilevato nell'ordinanza del 9.1.2023, il provvedimento di confisca adottato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (c.d. Codice Antimafia) all'esito del procedimento di prevenzione ivi disciplinato, avente ad oggetto la totalità delle partecipazioni sociali e del patrimonio del soggetto societario, determina il subentro dello Stato nella società, la quale, tuttavia, resta immutata nella sua soggettività giuridica: “il soggetto, dunque, resta il medesimo, vale a dire la società, cambiando, invece, la mano che la guida, giacché è la condizione giuridica del bene confiscato quella che muta, e ciò in ragione della impronta rigidamente pubblicistica che
7 dovrà caratterizzare la condizione giuridica e la destinazione dei beni confiscati” (Cass. civ., sez.
I, n. 191 del 5.1.2022; Cass. civ., sez. III, n. 16607 del 23.5.2022). Tale è la ragione per cui non può dirsi venuta meno la capacità giuridica della società convenuta, che dunque è capace di essere parte nel presente giudizio e passivamente legittimata a resistere alla domanda proposta nei propri confronti dalla ricorrente.
11. Nei procedimenti di prevenzione la rappresentanza processuale della società destinataria del provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nel secondo grado di giudizio spetta alla dei beni sequestrati e confiscati alla Controparte_3 criminalità organizzata, la quale subentra nella amministrazione dei beni, avvalendosi a tal fine di un coadiutore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Codice Antimafia, che così dispone: “Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all' , che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. CP_3
L' si avvale, per la gestione, di un coadiutore che può essere individuato CP_3 nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che sussistano altri giusti motivi”. L' , fino all'emissione del CP_3 provvedimento di destinazione dei beni, che segna il momento conclusivo della sua gestione della società sottoposta a confisca, e dunque anche nel periodo intercorrente tra l'emissione del provvedimento giudiziario definitivo di confisca e il momento terminale della gestione dell' , segnato dall'emissione del provvedimento di destinazione, non può stare in giudizio CP_3 per la società senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato. Tale conclusione si desume dal chiaro disposto dell'art. 38, comma 7, e dell'art. 44, comma 2. La prima disposizione stabilisce che
“Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano anche all' , nei limiti delle competenze alla CP_3 stessa attribuite ai sensi del comma 3”. La norma in questione si riferisce all'attività di amministrazione dei beni della società sottoposta a confisca da parte dell' , attività che, CP_3 come pocanzi chiarito ed esplicitato dal richiamato comma 3, si svolge nell'arco temporale che va dal provvedimento di confisca emesso nel giudizio di appello, che segna il subentro dell' CP_3 nella amministrazione dei beni, sino al provvedimento di destinazione dei beni regolato dagli artt.
47 e 48, adottato dal Consiglio direttivo dell' entro novanta giorni dal ricevimento della CP_3 comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Tale attività di gestione viene regolata mediante il rinvio alle norme relative all'amministratore giudiziario, salvo che sia diversamente disposto: tra le normi richiamate e non derogate vi è quella dell'art. 40, comma 3: “L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio…senza autorizzazione scritta del giudice delegato”. Tale
8 norma viene poi espressamente richiamata anche dall'art. 44, comma 2, che disciplina la gestione dei beni confiscati: “L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui all'articolo 40, comma 3”. Tale disposizione trova applicazione in tutto l'arco temporale in cui l' cura l'amministrazione dei beni confiscati, come sopra indicato, senza distinzione tra CP_3 momento antecedente e successivo alla adozione del provvedimento definitivo di confisca, come chiarito anche dal primo comma: “L' gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva CP_3 dal decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre
1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto”.
12. Tanto chiarito, poiché il provvedimento di confisca ex art. 24 del Codice Antimafia ha attinto la società convenuta ed è divenuto definitivo (6.6.2019) ben prima della proposizione del presente ricorso (6.4.2021), senza che peraltro consti agli atti l'adozione del provvedimento di destinazione dei beni, e poiché dunque deve ritenersi perdurante in costanza di causa l'amministrazione dei beni della società resistente da parte dell' , la , ai sensi dell'art. 40, comma 3, CP_3 Pt_3 avrebbe potuto costituirsi validamente in giudizio tramite l' solo previo rilascio a CP_3 quest'ultima di apposita autorizzazione a stare in giudizio per la società da parte del giudice delegato.
13. L'ordine giudiziale con cui, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. è stato assegnato alla società convenuta un termine perentorio per munirsi e produrre in giudizio l'autorizzazione del giudice delegato all'Agenzia a stare in giudizio per la resistente (cfr. ordinanza del 12.6.2023) non è stato ottemperato. In difetto della sanatoria del vizio deve pertanto dichiararsi la nullità della costituzione in giudizio della società resistente, con conseguente contumacia della stessa.
14. Passando all'esame della domanda proposta dalla ricorrente, deve preliminarmente rilevarsi che, avendo la stessa ad oggetto l'accertamento di diritti sorti in epoca successiva alla confisca definitiva disposta nei confronti della società (6.6.2019), in quanto il contratto a tempo determinato impugnato è stato sottoscritto in data 9.3.2020, non trova applicazione alla fattispecie lo speciale procedimento disciplinato dagli artt. 52 e ss. del D.Lgs. 159 del 2011 per la verifica dei crediti anteriori al sequestro finalizzato alla confisca vantati da terzi nei confronti del soggetto sottoposto al sequestro, inderogabilmente devoluto alla cognizione del giudice delegato del procedimento di prevenzione penale ai sensi dell'art. 59 del predetto decreto. Ne discende che la presente controversia resta devoluta funzionalmente alla cognizione del giudice del lavoro.
15. Nel merito, la ricorrente ha documentato di essere stata assunta con contratto a tempo determinato acausale part-time per venti ore settimanali sottoscritto il 4.12.2019 con decorrenza dal 5.12.2019 al 31.1.2020 per lo svolgimento delle mansioni di pulitrice inquadrata nel 1° livello del CCNL Imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi (doc. 1), prorogato sino al 29.2.2020
9 (doc. 2). In data 9.3.2020 le parti sono addivenute ad un rinnovo contrattuale con la stipula di un nuovo contratto a tempo determinato acausale part-time per venti ore settimanali con mansioni ed inquadramento invariati e decorrenza dal 11.3.2020 sino al 30.9.2020 (doc. 3), prorogato sino al
31.10.2020 (doc. 4).
16. Stante la cessazione del rapporto di lavoro della ricorrente con la convenuta alla data del
31.10.2020, la stessa non è stata inserita nella lista del personale dipendente della Parte_4 comunicata in data 23.11.2020 alla società Euro & Promos F.M. S.p.A. (doc. 16), subentrante nell'appalto per il servizio di pulizia del presidio ospedaliero “Santa Scolastica” di Cassino aggiudicato dalla , ai fini dell'assorbimento del personale della in Parte_5 Parte_4 forza sull'appalto e con contratto a tempo indeterminato alla data del 1.12.2020 nell'ambito della procedura di cambio appalto di cui all'art. 8 del CCNL Imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi (docc. 8 e 11).
17. La lavoratrice sostiene che il termine apposto al contratto sottoscritto in data 9.3.2020 è illegittimo per violazione dell'art. 21, primo comma, del D.Lgs. n. 81 del 2015 vigente ratione temporis, che consente il rinnovo del primo contratto a tempo determinato stipulato senza causale solo in presenza delle causali indicate dal primo comma dell'art. 19, vale a dire a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori oppure b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. Secondo la prospettazione di parte attrice, al rinnovo in questione non sarebbe applicabile la normativa emergenziale di cui all'art. 93 del D.L. n. 34 del
2020, convertito con modificazioni nella L. n. 77 del 2020, il quale, nella versione vigente all'epoca del rinnovo contrattuale (9.3.2020), così prevedeva: “In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto
2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio
2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”. La norma in questione, nel consentire in deroga all'art. 21 del D.Lgs. n. 81 del 2015 il rinnovo o la proroga del contratto a termine acausale in essere alla data del 23.2.2020 anche in assenza delle causali di cui all'art. 19, e dunque mediante la stipula di un nuovo contratto a termine o una proroga senza causale, pone però quale condizione che il rinnovo o la proroga non si estenda oltre il 30.8.2020: tale requisito, secondo la ricorrente, difetta nel caso di specie, in quanto la scadenza del nuovo contratto a tempo determinato sottoscritto tra le parti in data
9.3.2020 era fissata al 30.9.2020, con conseguente applicazione dell'art. 21, primo comma, del
D.Lgs. n. 81 del 2015. Dall'inosservanza di quest'ultima disposizione, stante l'assenza di causale
10 del rinnovo del 9.3.2020, discenderebbe la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato, come previsto dal terzo periodo del primo comma dell'art. 21.
18. L'assunto della parte ricorrente coglie nel segno in quanto, secondo la formulazione dell'art. 21 vigente al momento della stipula del rinnovo contrattuale del 9.3.2020, in presenza di un contratto a termine acausale, mentre la proroga è libera nei primi dodici mesi e successivamente è consentita solo in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 19, non è invece libero il rinnovo, ancorché non sia superato il termine di dodici mesi, ma occorre sempre la ricorrenza di una delle condizioni indicate dall'art. 19; dunque, mentre è possibile prorogare liberamente un contratto a tempo determinato acausale entro i dodici mesi, per il rinnovo è sempre richiesta l'indicazione della causale (cfr., nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Trib. Novara, sez. lav., n. 29 del
25.5.2022; nello stesso senso Trib. Roma del 15.6.2022). La bontà di tale interpretazione trova conferma dal raffronto del testo dell'art. 21 come modificato dal D.L. n. 87 del 2018 convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2018, vigente al momento della stipula del rinnovo in questione
(“Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1”) con quello derivante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 48 del 2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 85 del 2023 (“Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1”).
19. Non è invece applicabile alla fattispecie il sopra citato art. 93 del D.L. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni nella L. n. 77 del 2020, in quanto difetta nel caso in esame la seconda delle condizioni previste dalla norma, come esattamente rilevato da parte attrice, vale a dire che il rinnovo o la proroga non si estenda oltre il 30.8.2020. Il rinnovo contrattuale sottoscritto dalle parti in data 9.3.2020 prevede invece quale termine di scadenza il 30.9.2020, fuoriuscendo così dal cono applicativo della norma, con conseguente riviviscenza dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2015
20. La società convenuta, in violazione dell'art. 21, comma 1, ha sottoscritto il nuovo contratto a tempo determinato con la ricorrente in data 9.3.2020 senza indicazione di causale (doc. 3). Deve conseguentemente trovare applicazione la previsione sanzionatoria di cui al medesimo comma 1, ai sensi del quale “In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”. Va pertanto dichiarata la trasformazione del contratto stipulato dalla società convenuta con la ricorrente in data 9.3.2020 in contratto a tempo indeterminato.
11 21. Quanto alla tutela risarcitoria applicabile, l'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2015 stabilisce che “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”. Dal chiaro disposto della norma, riproduttivo della previsione dell'art. 32 della L. n. 183 del 2010, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 13, della L. n. 92 del 2012, si evince che si tratta di indennità forfettizzata e onnicomprensiva che risarcisce tutto ed interamente il danno da mancato lavoro dovuto alla nullità del termine e lo risarcisce in tutte le sue conseguenze, retributive e contributive, determinatesi nel periodo intermedio tra la scadenza del termine dichiarato nullo e l'ordine giudiziale di ricostituzione del rapporto di lavoro, a prescindere sia dalla costituzione in mora del datore di lavoro che dalla prova di un danno effettivamente subito, con liquidazione da effettuarsi alla stregua dei criteri di cui all'art. 8 della L. n. 604 del 1966 (cfr., con riferimento all'art. 32 della L. n. 183 del 2010, Cass. civ. n. 19371/2013; Cass. civ. n. 151/2015; Cass. civ. n. 262/2015;
Cass. civ. n. 8385/2019).
22. In applicazione dei richiamati criteri di cui all'art. 8 della L. n. 604 del 1966, tenuto conto della esigua anzianità di servizio della lavoratrice e della ridotta durata complessiva dei contratti a termine intercorsi tra le parti, del comportamento del datore di lavoro che, sottoscrivendo con la ricorrente l'illegittimo rinnovo contrattuale del 9.3.2020 e non dando seguito alla impugnazione stragiudiziale della lavoratrice (cfr. la diffida inviata in data 18.12.2020 sub doc. 5) ha impedito alla stessa di essere assunta, nell'ambito della procedura di cambio appalto di cui all'art. 8 del
CCNL Imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, alle dipendenze della società Euro &
Promos F.M. S.p.A. subentrante nell'appalto per il servizio di pulizia del presidio ospedaliero
“Santa Scolastica” di Cassino affidato dalla appare congruo determinare Parte_5
l'indennità risarcitoria nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
23. In conclusione, va accertata e dichiarata la nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato sottoscritto tra le parti in data 9.3.2020 e la conseguente trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato, con orario part - time al 50 per cento (venti ore settimanali) ed inquadramento nel 2° livello del CCNL Imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi (cfr.
12 ultimo prospetto paga in atti sub doc. 6); per l'effetto, la società convenuta va condannata alla riammissione in servizio della ricorrente e al risarcimento del danno in favore della stessa nella misura di quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
24. Quanto al capo di domanda con cui la ricorrente chiede la condanna della convenuta “al pagamento delle retribuzioni globali di fatto non percepite dalla data del contratto del 4 dicembre
2019 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi come per legge, e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data della cessazione il legittima del rapporto di lavoro, maggiorati degli interessi nella misura legale”, posto che in relazione all'intervallo tra cessazione dell'ultimo contratto a termine e ordine giudiziale di riammissione in servizio il danno retributivo è ristorato forfettariamente dalla indennità risarcitoria, con riferimento ai periodi lavorati, non avendo la ricorrente dedotto alcun inadempimento retributivo della resistente, il capo di domanda in questione va rigettato. …>>.
4. Avverso tale decisione propone l'odierno appello la società Parte_1 con ricorso iscritto in data 18 luglio 2024, sulla base di quattro motivi d'impugnazione:
- con il primo motivo censura il capo della decisione che ha dichiarato la nullità della sua costituzione in giudizio, evidenziando viceversa la ritualità della stessa e richiamando, al riguardo, sia le argomentazioni delle note della prodotte in atti, sia quelle contenute nella memoria CP_4 di costituzione dell'Avvocatura Generale dello Stato;
- con il secondo motivo d'appello impugna il capo della decisione che ha respinto l'eccezione d'incompetenza funzionale del giudice del lavoro del Tribunale di Cassino richiamando, al riguardo, le argomentazioni avanzate nella memoria difensiva del primo grado;
- con il terzo motivo d'impugnazione censura il capo della sentenza che ha riconosciuto la nullità del termine apposto al contratto stipulato il 9 marzo 2020 richiamando, al riguardo, la disciplina emergenziale che ha riconosciuto la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a tempo determinato anche in assenza delle causali imposte dalla legge all'art. 19 del d.lgs.
81/2015, termine poi esteso fino al 31 dicembre 2020 e, successivamente, ulteriormente differito al
31 maro 2021 e ancora al 31 dicembre 2021;
- con il quarto motivo d'impugnazione, proposto in via subordinata, la società appellante reitera altresì la richiesta di riduzione del risarcimento accordato evidenziando che il ristoro riconosciuto, pari a 4 mensilità, non terrebbe in considerazione la ridotta durata del rapporto (322 giorni) e la situazione del datore di lavoro sottoposto a confisca della società.
13 5. Si è costituita in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità CP_1 dell'appello tardivamente proposto oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., stante l'avvenuta notifica della sentenza effettuata in data 25 gennaio 2024.
Ha altresì eccepito, anche per il giudizio d'appello, la nullità della costituzione in giudizio della società.
Nel merito, poi, ha dedotto sull'infondatezza dei motivi d'impugnazione.
6. La prima questione da affrontare, decisiva anche rispetto alle eccezioni pregiudiziali dell'appellata di tardiva proposizione dell'impugnazione e di nullità della costituzione anche in appello, attiene alla censura avanzata dalla società con il primo Parte_1 motivo d'impugnazione, avverso il capo della decisione che ne ha dichiarato nulla la costituzione in primo grado.
6.1. Il motivo d'appello è fondato.
La Corte civile di cassazione, con la sentenza n. 191/2022, ha effettuato una complessiva ricostruzione degli effetti della confisca, sia penale a seguito di condanna definitiva che di prevenzione nell'ambito delle misure patrimoniali di contrasto alla criminalità organizzata, chiarendo quanto segue: < L'ordinamento positivo distingue tra la confisca quale misura di sicurezza reale e la confisca quale misura di prevenzione patrimoniale. Secondo la ricostruzione dell'istituto, si tratta di un provvedimento ablativo dei diritti del condannato e di tutti i diritti gravanti sul bene confiscato, ricostruzione che sta alla base degli orientamenti, sia in sede civile che in sede penale, di questa Corte (in tal senso, Cass. 30 novembre 2018, n. 30990).
Si è già chiarito come l'acquisto, da parte dello Stato, di un bene sottoposto alla misura di prevenzione della confisca ex l. n. 575 del 1965 ha, dopo l'entrata in vigore l. n. 228 del 2012, natura originaria e non derivativa (Cass. n. 30990/18; Cass. n. 12586/17; Cass., s.u., n. 10532/13).
Al riguardo, il legislatore positivo ha stabilito, all'art. 104-bis, comma 1 -quater disp. att. cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 6, comma 3, lett. a, n. 2, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, e successivamente sostituito dall'art. 373, comma 1, lett. b, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che ai casi di confisca di beni per i delitti di cui all'art. 51, comma 3 -bis, cod. pen. - dunque, anche per il delitto ex art. 416-bis cod. pen. - si applichino le disposizioni previste dal d.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159 in materia di amministrazione e destinazione dei beni: «In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento,
14 amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159».
Il che conferma la natura dell'attribuzione allo Stato della titolarità dei beni, avvenga essa per sequestro e confisca di prevenzione, o per confisca quale misura di sicurezza reale dopo la sentenza definitiva di condanna. È il medesimo effetto che si produce in caso di espropriazione, ove l'acquisto della proprietà è a titolo originario, non verificandosi nessun fenomeno successorio, né
a titolo universale né a titolo particolare (fra le altre, v. Cass. 2 maggio 2011, n. 9643); attesa la natura della confisca penale, l'effetto è tanto più giustificato, trattandosi di atto col quale lo Stato acquisisce senza corrispettivo i beni, a fini di contrasto alla criminalità.
La confisca costituisce, quindi, un modo di acquisto della proprietà a titolo originario (pur quando la specifica disciplina possa prevedere alcune forme e tecniche di tutela del creditore munito di garanzia reale sul bene confiscato), con la conseguente applicabilità della relativa disciplina. …
La condizione giuridica del bene confiscato muta, in ragione della «impronta rigidamente pubblicistica» che dovrà caratterizzare la condizione giuridica e la destinazione dei beni confiscati
(Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2020, n. 926; id., 31 ottobre 2019, n. 7474; id., 10 aprile 2019, n.
2364, con riguardo agli artt. 45, 47 e 48 d.lgs. n. 159 del 2011; Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio
2011, n. 185; Cons. Stato 7 aprile 2010, n. 1990). Del pari, questa Corte ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie l'art. 2112 cod. civ. (Cass. 11 giugno 2018, n. 15085).
Il bene confiscato - nella specie, la quota rappresentativa dell'intero capitale sociale - nella confisca antimafia passa, per legge, in proprietà dello Stato e viene, del pari in forza di norme imperative di legge, gestito mediante l'ANADC, Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con compiti specifici.
Tale ente, istituito dal d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla l. 31 marzo
2010, n. 50, ha personalità giuridica di diritto pubblico e svolge la funzione di ausilio nella gestione dei beni, di gestione temporanea e di gestione definitiva di essi, con il compito di curarne la destinazione finale (art. 110 d.lgs. n. 159 del 2011).
In particolare, diverse sono le fasi che caratterizzano la situazione dei beni, nell'ambito delle misure adottate dal giudice penale. Nella fase del sequestro preventivo, l' si pone quale CP_3 ausiliario del giudice, soggetto alle sue direttive, nel contempo provvedendo in proprio alla gestione del bene, onde viene parificata ad un amministratore giudiziario delle quote. Nella fase della confisca che segue alla pronuncia di primo grado, l' pari provvede quale gestore CP_5 dei beni. Nella fase, infine, della confisca definitiva, quando il bene viene posto nella titolarità dello Stato, l'Agenzia conserva però i poteri di gestione e destinazione finale del bene. …
15 Lo Stato, allora, interviene non già quale soggetto imprenditore, che si sostituisce al precedente titolare al fine della intrapresa economica nell'ambito di un ordinario scambio di titolarità azionaria, ma solo ed unicamente al fine di evitare la disgregazione del patrimonio aziendale, per il tempo necessario a che si realizzi una delle destinazioni prefissate dal legislatore. L'interesse tutelato è, dunque, l'ordine pubblico: ciò che rende la proprietà dello Stato e la gestione dell'Agenzia differente dalla partecipazione dello Stato nell'economia con una holding pubblica.
In forza della legislazione antimafia, l'attribuzione in proprietà della partecipazione sociale, sia essa rappresentativa di tutto o solo di parte del capitale sociale, è coattiva e strumentale allo svolgimento dei delicati compiti illustrati.
Prescindendo dall'intreccio, nelle varie fasi, tra le funzioni di ausiliario del giudice penale e quelle di ente che provvede alla gestione e destinazione dei beni mediante atti amministrativi, dal punto di vista civilistico - che qui interessa, essendo senz'altro attratte alla sfera di giurisdizione ordinaria le azioni di responsabilità proposte contro gli amministratori e i sindaci della società - la posizione dell' può dunque essere assimilata a quella di un gestore, mentre lo Stato è il socio ex lege. CP_3
…>>.
Con pronuncia ancor più recente la Suprema Corte, sempre in sede civile, ha ribadito i suddetti principi in un giudizio il cui oggetto era analogo alla questione attualmente in esame.
La Corte d'appello, infatti, aveva respinto l'impugnazione ritenendo che il decreto ingiuntivo dovesse essere richiesto nei confronti della società (e non del ) Controparte_6 anche a seguito della confisca della quota dell'intero capitale sociale, avendo quest'ultima conservato la propria personalità giuridica, tant'è che aveva continuato ad operare sul mercato proseguendo la propria attività di impresa stipulando contratti e riscuotendo i propri crediti.
A fronte della censura di tale ratio decidendi, la Corte di cassazione ha affermato: <
1.1. Il motivo
è infondato: la confisca non ha investito la proprietà di un immobile (donde le conseguenze che, in relazione all'esercizio delle azioni a tutela del diritto dominicale, la giurisprudenza di questa Corte ha inteso trarre: cfr. Cass. Sez. 6-2, ord. 18 maggio 2017, n. 12586, Rv. 644278-01), bensì la società. È lo Stato, tramite l'attività gestoria dell'ANADC, a porsi quale dominus della società (la quale non scompare affatto) e, dunque, a disporre del modo di amministrarla, anche con riferimento alla sua rappresentanza legale. Il bene confiscato, allorché costituito dalla «quota rappresentativa dell'intero capitale sociale», passa, per legge, «in proprietà dello Stato» e viene, del pari in forza di norme imperative di legge, gestito mediante l'ANADC (così, in motivazione,
Cass. Sez. 1, sent. 5 gennaio 2022, n. 191, Rv. 663897-01). Si tratta, all'evidenza, «non di una ipotesi di un ordinario intervento dello Stato nell'economia, ma ope legis ed «imposto» nell'ambito delle misure di repressione della criminalità organizzata di stampo mafioso, le quali prevedono la
16 confisca definitiva e la gestione delle partecipazioni da parte dell' ». L'interesse tutelato è, CP_3 pertanto, «l'ordine pubblico: ciò che rende la proprietà dello Stato e la gestione dell'Agenzia differente dalla partecipazione dello Stato nell'economia con una holding pubblica» (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, cit.). Il soggetto, dunque, resta il medesimo, vale a dire la società, cambiando, invece, la «mano» che lo guida, giacché è «la condizione giuridica del bene confiscato» quella che muta, e ciò «in ragione della “impronta rigidamente pubblicistica” che dovrà caratterizzare la condizione giuridica e la destinazione dei beni confiscati» (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. n. 191 del 2022, cit.; v. anche: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16607 del 23/05/2022, Rv. 664906 - 01), qualunque ne sia la natura, e dunque anche quando si tratti di partecipazioni societarie.
1.2. Quanto, poi, alla rappresentanza processuale della società, poiché è l'ANADC - come detto - a porsi come gestore delle quote di partecipazione sociale acquisite alla mano statale, trova applicazione l'art. 8 del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modific. in legge 31 marzo 2010, n. 50, secondo cui all' «si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle CP_3 norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611». Resta immutata la compagine sociale - sebbene gestita dall' - nella sua soggettività giuridica, Controparte_7 ovvero nella sua idoneità a porsi come autonomo centro di interessi, risultando quindi non conferente il riferimento – contenuto nel ricorso (p. 7, 3° capoverso) - alla giurisprudenza di questa Corte relativa alla confisca di beni immobili (v. per tutte: Cass. Sez. U., n. 10532 del
07.05.2013).>> (Cass. 3971/2024).
6.2. Dai suddetti principi devono essere tratte le dovute conseguenze.
In primo luogo, se il soggetto giuridico ( tuttora è esistente, Parte_1 nonostante abbia cambiato – in virtù della confisca – la proprietà del capitale azionario, acquisito a titolo originario dallo Stato, è evidente che solo la società è processualmente legittimata rispetto alla pretesa della . CP_1
Peraltro, il rapporto di lavoro è insorto in data 4 dicembre 2019, allorché la confisca era ormai definitiva in virtù della decisione della Corte di cassazione del 6 giugno 2019, sicché lo stesso trova origine nell'ordinaria attività d'impresa che è proseguita anche dopo il definitivo provvedimento espropriativo di tutto il pacchetto azionario.
Ciò evidenzia, in primo luogo, l'erroneità dell'affermazione che la rappresentanza processuale della società spetterebbe alla;
infatti, la società è un soggetto giuridico tuttora pienamente CP_4 capace che svolge regolarmente attività d'impresa; la sola titolarità del pacchetto azionario è stata
17 trasferita, a titolo originario, allo Stato, trasferimento che tuttavia non incide sulla sua capacità e legittimazione processuale.
L' svolge la funzione, per conto dello Stato, della gestione del pacchetto azionario CP_3 confiscato, ma ciò non rileva sulla capacità e legittimazione processuale che permane integra in capo alla società ed ai suoi organi rappresentativi nominati da . CP_4
Parimenti è infondata l'affermazione che la costituzione in giudizio avrebbe dovuto essere autorizzata dal giudice delegato, atteso che dopo la confisca definitiva la gestione del bene compete esclusivamente all' che, a tal fine, si avvale del supporto di un coadiutore appositamente CP_3 nominato.
Riguardo alla rappresentanza processuale, l'art. 8 del d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, richiamato dalla pronuncia della Suprema Corte
3971/2024, è stato abrogato dal d.lgs. 159/2011; la norma attualmente applicabile, quindi, è l'art. 39 di tale ultimo decreto che, al primo comma, prevede che <l'avvocatura dello stato assume la rappresentanza e difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'avvocato generale ne riconosca l'opportunità.>>.
È evidente, quindi, che interviene una valutazione da parte dell'Avvocatura circa l'opportunità di assumere la difesa e, qualora non vi sia un positivo riscontro da parte di quest'ultima, l' è CP_4 libera di autorizzare la società confiscata a nominare un avvocato del libero foro.
Ciò emerge chiaramente dal comma 1 bis dello stesso articolo, aggiunto dalla legge 161/2017, che prevede che <a tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio,
l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove
l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista>>.
Ovviamente, una volta intervenuta la confisca, le attività rimesse al giudice delegato sono esercitate dalla e quelle attribuite dalla norma all'amministratore giudiziario sono esercitate dal CP_4 coadiutore appositamente nominato dall' CP_3
Al riguardo, nel corso del giudizio di primo grado il difensore della società appellante ha prodotto il provvedimento del 31 maggio 2023 della con cui, nell'ipotesi che l'Avvocatura dello Stato CP_4 avesse ritenuto di non doversi costituire per la società, “il legale rappresentante della
[...]
è fin da ora autorizzato, al fine di tutelare il relativo patrimonio Parte_1 aziendale, a conferire incarico professionale ad un avvocato del libero foro” (doc. B allegato alla costituzione in giudizio del 1° giugno 2023).
18 L'Avvocatura dello Stato ha ritenuto non opportuno costituirsi per la società – si è, infatti, costituita in primo grado solo per la -, sicché correttamente la è CP_4 Parte_1 stata in giudizio con un avvocato del libero foro.
6.3. Pertanto, il capo della decisione che ha dichiarato la nullità della costituzione nel giudizio di primo grado della deve essere riformato con il conseguente Parte_1 riconoscimento della rituale partecipazione di quest'ultima al processo.
7. Da quanto affermato al precedente paragrafo discende l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello perché tardivamente proposto. CP_ Infatti, la sentenza è stata notificata dalla difesa della , in data 25 gennaio 2024, all'indirizzo pec aziendale della società ma tale notifica – stante la rituale Parte_1 costituzione in giudizio della convenuta – non è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c.
Infatti, l'art. 285 c.p.c. prescrive che <la notificazione della sentenza, al fine decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza parte, a norma dell'art. 170>>, quindi al procuratore costituito.
Da quanto osservato al precedente paragrafo discende, altresì, l'infondatezza dell'eccezione CP_ avanzata dalla di nullità della costituzione in appello della Parte_1 perché “ai sensi dell'art. 40 comma 3 del D.lgs. 159/2011, la società avrebbe dovuto stare in giudizio previo rilascio di apposita autorizzazione a stare in giudizio per la società da parte del giudice delegato e con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato” (pag. 10 della memoria difensiva d'appello).
8. Tanto premesso sulle questioni di rito, nel merito l'impugnazione è priva di fondamento.
8.1. Il secondo motivo d'appello relativo all'incompetenza funzionale del giudice adito è infondato.
In merito, il Tribunale di Cassino ha osservato che <avendo la stessa [la domanda] ad oggetto l'accertamento di diritti sorti in epoca successiva alla confisca definitiva disposta nei confronti della società (6.6.2019), in quanto il contratto a tempo determinato impugnato è stato sottoscritto in data 9.3.2020, non trova applicazione alla fattispecie lo speciale procedimento disciplinato dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. 159 del 2011 per la verifica dei crediti anteriori al sequestro finalizzato alla confisca vantati da terzi nei confronti del soggetto sottoposto al sequestro, inderogabilmente devoluto alla cognizione del giudice delegato del procedimento di prevenzione penale ai sensi dell'art. 59 del predetto decreto. Ne discende che la presente controversia resta devoluta funzionalmente alla cognizione del giudice del lavoro>>.
19 Parte appellante censura tale passaggio motivazionale osservando che la confisca ex d.lgs. n. 159 del 2011 avrebbe determinato in capo alla società il venir meno della capacità giuridica che, come nel caso di dichiarazione di fallimento, determina l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300
c.p.c.
Le argomentazioni sono prive di fondamento.
Sulla persistenza della capacità giuridica della società anche dopo la confisca si rammentano, ancora una volta, le pronunce della Suprema Corte richiamate al precedente paragrafo 6.
Pertanto, non sussistendo la perdita della capacità giuridica, né tantomeno della capacità e legittimazione processuale, non si può procedere all'interruzione del giudizio.
Inoltre, anche nel caso della disciplina del fallimento – richiamata dalla società appellante per un'interpretazione analogica – l'interruzione del giudizio è disposta se il fallimento interviene nel corso del processo, non quando il processo è stato intentato contro la procedura concorsuale per un rapporto contrattuale insorto in forza dell'attività commerciale da quest'ultima espletata nel corso dell'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito.
Quest'ultima è certamente la situazione che maggiormente può essere assimilata all'odierna vicenda processuale, sicché anche sotto tale aspetto la richiesta interruzione del processo non appare praticabile.
Infondato è anche il generico richiamo alla vis attractiva del giudice che ha emesso il provvedimento ex d.lgs. n. 159 del 2011, rispetto al quale la motivazione adottata dal Tribunale di
Cassino merita piena condivisione.
8.2. Con il terzo motivo d'impugnazione la società impugna il Parte_1 capo della decisione che ha accertato la nullità del termine apposto al contratto del 9 marzo 2020.
Osserva che la decisione sarebbe errata perché il giudice di prime cure avrebbe dovuto fare applicazione dell'art 93 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 che ha riconosciuto la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a tempo determinato anche in assenza delle causali imposte dalla legge all'art. 19 del d.lgs. 81/2015, termine poi prorogato dall'art. 8 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 al 31 dicembre 2020, successivamente ulteriormente differito al 31 maro 2021 dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e ancora al 31 dicembre 2021 dall'art. 17, comma 1, del d.l.
22 marzo 2021.
Anche tale motivo d'appello è infondato.
L'art. 93, comma 1, del d.l. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, rubricato “Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato”, prevede che “In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da
20 COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
In merito il giudice a quo ha argomentato che <non è invece applicabile alla fattispecie il sopra citato art. 93 del d.l. n. 34 2020, convertito con modificazioni nella l. 77 in quanto difetta nel caso esame la seconda delle condizioni previste dalla norma, come esattamente rilevato da parte attrice, vale a dire che rinnovo o proroga non si estenda oltre
30.8.2020. Il rinnovo contrattuale sottoscritto dalle parti in data 9.3.2020 prevede invece quale termine di scadenza il 30.9.2020, fuoriuscendo così dal cono applicativo della norma, con conseguente riviviscenza dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015>>.
L'art. 93 in precedenza richiamato è una disposizione espressamente derogatoria di una norma imperativa, l'art. 21 del d.lgs. 81/2015, che nella versione all'epoca vigente, quale introdotta dal d.l.
87/2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2018, prevedeva che “Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. …”.
Il motivo dell'espressa deroga a tale disposizione è indicato nell'art. 93 nell'esigenza di far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Come tutte le disposizioni derogatorie, quindi, anche l'art. 93 è di stretta applicazione e deve rigorosamente rispettare i limiti individuati dal legislatore per l'operatività della deroga.
Come osservato dal Tribunale di Cassino, i presupposti per l'applicazione della disposizione derogatoria sono due: i) la prima condizione è che il contratto di lavoro fosse in essere alla data del
23 febbraio 2020: tale condizione era esistente perché la proroga del precedente contratto di lavoro CP_ a termine della scadeva al 29 febbraio 2020; ii) la seconda condizione è che la proroga od il rinnovo non si estendesse oltre il termine del 30 agosto 2020; tale condizione non è stata adempiuta perché il contratto del 9 marzo 2020 ha fissato il termine del 30 settembre 2020, quindi al di fuori del raggio di applicazione della disposizione derogatoria.
Non rientrando il rinnovo contrattuale nella disciplina derogatoria di cui all'art. 93, lo stesso è sottoposto a quella generale dell'art. 21 del d.lgs. 81/2015.
Ne consegue, quindi, la nullità del termine apposto al rinnovo del contratto perché, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 81/2015, non ricorrevano le condizioni per la stipula di un nuovo rapporto a termine acausale.
21 Infatti, tale ultima disposizione, nella versione vigente ratione temporis, in precedenza richiamata, prevedeva in ogni caso che il rinnovo – anche se intervenuto nell'ambito dei primi 12 mesi – dovesse essere giustificato da una delle causali di cui all'art. 19, comma 1, ovvero: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
Essendo nullo il termine apposto al contratto del 9 marzo 2020, ne consegue che – fin dalla stipula
– il rapporto si è convertito in un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente ininfluenza delle successive estensioni del termine della normativa derogatoria al 31 dicembre 2020 e, successivamente, al 31 maro 2021 ed ancora al 31 dicembre 2021.
Anche il terzo motivo d'impugnazione merita, quindi, di essere respinto.
8.3. Con il quarto motivo d'impugnazione, proposto in via subordinata, la Parte_1 censura la sentenza per avere quantificato un ristoro pari a 4 mensilità senza
[...] tenere in considerazione la ridotta durata del rapporto (322 giorni) e la situazione del datore di lavoro sottoposto a confisca della società.
Anche tale motivo d'impugnazione è infondato.
L'art. 28 del d.lgs. 81/2015 per determinare l'importo dell'indennità onnicomprensiva tra il minimo di 2,5 mensilità ed il massimo di 12 richiama i criteri di cui all'art. 8 della legge 604/1966, ossia il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell'impresa, l'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, il comportamento e le condizioni delle parti.
Ritiene il Collegio che la valutazione del giudice di prime cure meriti di essere condivisa.
In primo luogo, si deve tenere conto che la quantificazione dell'indennità è stata effettuata in CP_ misura prossima al minimo di legge, riconoscendo alla 1 mensilità e mezza in più rispetto a tale minimo.
La quantificazione appare assolutamente giustificata tenuto conto che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società appellante per quasi un anno – un periodo quindi non insignificante – e che la stessa, come dedotto nel ricorso introduttivo e non contestato dalla società Parte_1
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (30 ottobre 2020), ed almeno
[...] fino alla data del ricorso introduttivo (6 aprile 2021), è rimasta inoccupata.
Di contro, la società odierna appellante non ha dato prova del numero dei dipendenti occupati, né delle dimensioni dell'impresa che, comunque, certamente non sono modeste, stante la stipula di Parte contratti d'appalto con enti pubblici di primaria importanza (quale la e tenuto conto della forma assunta di società per azioni.
22 Irrilevante, poi, è la condizione di società sottoposta a confisca, considerata la prosecuzione dell'ordinaria attività d'impresa.
Da ultimo, la richiesta di riduzione dell'indennità risarcitoria in ragione dell'aliunde perceptum ovvero dell'aliunde percipiendum e comunque dell'indennità NA percepita è inammissibile perché nemmeno argomentata.
9. In conclusione, l'impugnazione deve essere accolta solo rispetto al profilo processuale della rituale costituzione nel giudizio di primo grado, mentre nel merito deve essere respinta.
Tenuto conto dell'esito finale della lite, quale emergente dalla presente decisione, che ha CP_ confermato il disposto accoglimento nel merito della pretesa della , appare giusto confermare la decisione di primo grado che ha posto le spese di lite a carico della società soccombente e porre anche quelle dell'odierno appello a carico di quest'ultima.
Per la liquidazione degli oneri del presente processo, effettuata in dispositivo, si tiene conto del valore indeterminabile della controversia, avente ad oggetto la domanda di conversione del contratto a termine in un rapporto a tempo indeterminato, e dell'attività processuale effettivamente espletata (non si procede, quindi, alla liquidazione della fase di istruttoria/trattazione che non si è tenuta in appello).
P.q.m.
Accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, dichiara la ritualità della costituzione nel primo grado del giudizio della
[...]
Parte_1
Condanna la società appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite del presente giudizio d'appello che liquida nella somma di € 5.000,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a. da distrarre ai difensori antistatari.
Così deciso all'udienza del 2 luglio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NO AR
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