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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14242/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14242 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
NN (BN) il 05.06.1971, con il patrocinio dell'avv. Marialetizia Giacobelli, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a Castelvetere in [...] Controparte_1 C.F._2
RE (BN) il 04.10.1961, con il patrocinio dell'avv. Gennaro Gadaleta, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte_1
pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Colle NN (BN) in data 27.07.1989, che dall'unione erano nate le figlie (Benevento, 02.05.1990) e (Benevento Per_1 Persona_2 09.07.1991), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto, cessando ogni coabitazione tra gli stessi;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, dichiarandosi entrambi indipendenti economicamente, e pertanto nessun assegno sarà corrisposto da ciascun coniuge per il mantenimento dell'altro coniuge;
3) I coniugi si autorizzano al rilascio del nulla-osta per il passaporto. 4) Vivendo i coniugi in regime di separazione dei beni e non sussistendo quindi alcuna comunione, ciascun coniuge rimarrà ovviamente proprietario dei propri beni”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
14242/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Colle NN (BN) Controparte_1
il 27.07.1989;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Colle NN (BN) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, atto n. 2, parte II, serie A, Uff. 2°);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 16.06.2025
Il Giudice rel. Il presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14242 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
NN (BN) il 05.06.1971, con il patrocinio dell'avv. Marialetizia Giacobelli, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a Castelvetere in [...] Controparte_1 C.F._2
RE (BN) il 04.10.1961, con il patrocinio dell'avv. Gennaro Gadaleta, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte_1
pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Colle NN (BN) in data 27.07.1989, che dall'unione erano nate le figlie (Benevento, 02.05.1990) e (Benevento Per_1 Persona_2 09.07.1991), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “1)
I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto, cessando ogni coabitazione tra gli stessi;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, dichiarandosi entrambi indipendenti economicamente, e pertanto nessun assegno sarà corrisposto da ciascun coniuge per il mantenimento dell'altro coniuge;
3) I coniugi si autorizzano al rilascio del nulla-osta per il passaporto. 4) Vivendo i coniugi in regime di separazione dei beni e non sussistendo quindi alcuna comunione, ciascun coniuge rimarrà ovviamente proprietario dei propri beni”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
14242/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Colle NN (BN) Controparte_1
il 27.07.1989;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Colle NN (BN) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989, atto n. 2, parte II, serie A, Uff. 2°);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 16.06.2025
Il Giudice rel. Il presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi