CASS
Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2024, n. 8089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8089 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/02/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale IO Balsamo, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8089 Anno 2024 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 13/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 09 febbraio 2023 la Corte di assise di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da IA Tutti di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna, una relativa a varie estorsioni commesse tra settembre 1998 e dicembre 1999 e l'altra relativa ad un delitto di omicidio commesso il 26/09/1998, nel medesimo territorio. La Corte di assise di appello ha ritenuto non potersi riconoscere l'unicità di disegno criminoso tra tali reati per l'assenza di elementi, diversi dalla mera appartenenza al clan camorrista Falanga, che evidenziassero l'unicità del disegno criminoso, in particolare essendo state le estorsioni commesse avvalendosi della forza intimidatrice del predetto clan, ed essendo stato l'omicidio, invece, da lui commesso per eliminare un responsabile dell'uccisione del proprio fratello, avvenuto nel 1998 nell'ambito di una faida che contrapponeva il clan Chierchia al clan Falanga per il controllo del traffico di droga. La volontà di uccidere i responsabili dell'omicidio del fratello doveva ritenersi estemporanea e ricollegata solo a propositi di vendetta, non riconducibile perciò alla scelta di adesione all'associazione criminale, da cui discendeva il disegno criminoso di commettere estorsioni per conto dell'associazione stessa. La mera scelta di aderire a quest'ultima non comporta l'identità di disegno criminoso, non potendo tale identità essere ravvisata nella mera scelta di vita all'insegna dell'illegalità, ma richiedendo un nucleo di almeno iniziale determinazione alla commissione di ciascuno dei reati per i quali si chiede il riconoscimento della continuazione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso IA Tutti, per mezzo del suo difensore avv. Francesco Romano, articolando un unico motivo con il quale deduce la manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. La Corte di appello, nel respingere l'istanza, ha omesso di valutare tutti i moventi dell'omicidio. Dalla motivazione della sentenza di merito emerge che la volontà di vendicare l'uccisione del fratello non era l'unico movente, bensì i collaboratori di giustizia avevano affermato che l'omicidio venne deciso al fine di riaffermare l'egemonia del clan Falanga sul territorio di Torre del Greco. Tale omicidio si ricollegava, quindi, alla faida in corso da tempo tra i due clan, e i giudici avrebbero dovuto valutare la possibilità di ritenere la partecipazione alla guerra di camorra, finanziata con i proventi delle estorsioni, come una anticipata ideazione di un programma criminoso volto ad eliminare tutti i soggetti collegati al clan concorrente. A tal fine, la Corte di assise di appello avrebbe dovuto 2 individuare la data di ingresso del Tutti nell'associazione criminosa, per stabilire la sua partecipazione all'ideazione di commettere omicidi nell'ambito di detta faida e di finanziare la stessa mediante le estorsioni. L'ordinanza impugnata non ha neppure valutato che il Tutti, avendo lui stesso deciso l'immediata risposta omicidiaria all'uccisione del fratello, palesemente ricopriva un ruolo apicale all'interno della consorteria, e non era un mero esattore. La motivazione è, inoltre, manifestamente illogica laddove esclude la continuazione per la eterogeneità dei reati, richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto, ma omettendo di considerare che la medesima giurisprudenza esclude che la mera eterogeneità degli stessi imponga di escluderla, se è accertata la sussistenza di un unico disegno criminoso. In questo caso l'omicidio, benché eterogeneo rispetto alle estorsioni, si colloca nel medesimo contesto spazio-temporale ed è finalizzato a rafforzare la medesima associazione criminosa, elementi sintomatici dell'essere tali reati sorretti da un unico disegno criminoso. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 1.1. L'ordinanza impugnata risulta ampiamente motivata, con argomentazioni logiche e non contraddittorie. Risulta in particolare corretta, in quanto conforme ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, l'affermazione che la partecipazione ad un'associazione criminale non dimostra la sussistenza della continuazione con tutti i reati-fine astrattamente riconnpresi nelle sue attività , ed in particolare con quelli non programmati o programmabili dall'inizio perché legati ad eventi occasionali o contingenti. L'ordinanza impugnata non ha ravvisato tale originaria programmazione, da parte del ricorrente, tra i reati a cui si riferisce la richiesta di applicazione della continuazione, in quanto l'omicidio era finalizzato a vendicare la morte del fratello, uccidendo il soggetto che egli riteneva avesse agevolato la fuga degli assassini. A conferma di tale programmazione estemporanea l'ordinanza cita il fatto, esplicitato dalla sentenza di merito, che il Tutti chiese al capo del proprio clan di appartenenza il permesso di commettere tale omicidio, e lo commise solo dopo che questi dette il suo permesso e mise a disposizione il gruppo di fuoco solitamente impiegato per simili delitti. 3 1.2. Il ricorso non si confronta adeguatamente con questa motivazione, che individua, nel Tutti, il solo movente della vendetta. Tale motivazione è invece logica, in quanto il fatto che egli abbia dovuto chiedere il permesso del capo del sodalizio criminoso per procedere nell'azione dimostra, come ritenuto dal provvedimento impugnato, che tale omicidio non era stato inizialmente programmato tra le attività del clan e neppure si collocava nell'ambito della faida in corso, ma venne deciso solo estemporaneamente, pur valutando la sua utilità con riferimento a quest'ultima. Risulta, quindi, infondata e irrilevante la richiesta del ricorrente di individuare la data del suo ingresso nell'associazione criminosa, per verificare se sin da allora egli aderiva anche al programma criminoso di commettere omicidi, avendo le due sentenze di merito già accertato che il Tutti aveva il compito, all'interno del sodalizio, solo di commettere le estorsioni, e che l'uccisione di un responsabile dell'omicidio del fratello fu una sua decisione estemporanea, addirittura estranea rispetto ai programmi criminosi del sodalizio, tanto che dovette essere specificamente autorizzata dal suo capo e necessitò dell'intervento di un "gruppo di fuoco", non essendo il Tutti, evidentemente, dedito a commettere tale tipo di delitto. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente stabilito che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). L'ordinanza impugnata ha applicato correttamente tale principio, laddove ha affermato che l'estemporaneità del delitto di omicidio, come motivatamente ritenuta, è sufficiente per escludere la sussistenza della invocata unicità del disegno criminoso. 2. Il ricorso, peraltro, non indica alcun elemento ulteriore, rispetto alla contiguità spazio-temporale e alla mera appartenenza del ricorrente all'associazione criminosa dai cui membri venne commesso il delitto, che dimostri l'originaria e unitaria programmazione, da parte sua, sia delle estorsioni come reato-fine dell'associazione sia dell'omicidio in questione. L'ordinanza, invece, spiega in modo logico e non contraddittorio che tali elementi, di per sé 4 4 non sufficienti per dimostrare l'unicità dell'originario disegno criminoso di tutti i delitti, sono contrastati dalla non plausibilità e dalla mancanza di prova di una loro unica ideazione, per l'occasionalità con cui è sorta la volontà di vendicare la morte del fratello. Il ricorso mira, di fatto, ad ottenere da questa Corte una diversa valutazione degli elementi su cui si fonda la decisione impugnata. Si deve sempre ricordare, invece, che «In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri» (Sez. U., n. 12 del 31/05/2000 Rv. 216260). Esula, pertanto, dai poteri di questa Corte la formulazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, in quanto il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell'iter argomentativo esposto nel provvedimento impugnato, accertando se esso dia conto adeguatamente delle ragioni di quella decisione. Nel presente caso la motivazione risulta completa, adeguata, non illogica e non contraddittoria, nonché corretta alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di continuazione tra reati. Non vi sono, quindi, ragioni per il suo annullamento. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale IO Balsamo, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8089 Anno 2024 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 13/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 09 febbraio 2023 la Corte di assise di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da IA Tutti di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze di condanna, una relativa a varie estorsioni commesse tra settembre 1998 e dicembre 1999 e l'altra relativa ad un delitto di omicidio commesso il 26/09/1998, nel medesimo territorio. La Corte di assise di appello ha ritenuto non potersi riconoscere l'unicità di disegno criminoso tra tali reati per l'assenza di elementi, diversi dalla mera appartenenza al clan camorrista Falanga, che evidenziassero l'unicità del disegno criminoso, in particolare essendo state le estorsioni commesse avvalendosi della forza intimidatrice del predetto clan, ed essendo stato l'omicidio, invece, da lui commesso per eliminare un responsabile dell'uccisione del proprio fratello, avvenuto nel 1998 nell'ambito di una faida che contrapponeva il clan Chierchia al clan Falanga per il controllo del traffico di droga. La volontà di uccidere i responsabili dell'omicidio del fratello doveva ritenersi estemporanea e ricollegata solo a propositi di vendetta, non riconducibile perciò alla scelta di adesione all'associazione criminale, da cui discendeva il disegno criminoso di commettere estorsioni per conto dell'associazione stessa. La mera scelta di aderire a quest'ultima non comporta l'identità di disegno criminoso, non potendo tale identità essere ravvisata nella mera scelta di vita all'insegna dell'illegalità, ma richiedendo un nucleo di almeno iniziale determinazione alla commissione di ciascuno dei reati per i quali si chiede il riconoscimento della continuazione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso IA Tutti, per mezzo del suo difensore avv. Francesco Romano, articolando un unico motivo con il quale deduce la manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. La Corte di appello, nel respingere l'istanza, ha omesso di valutare tutti i moventi dell'omicidio. Dalla motivazione della sentenza di merito emerge che la volontà di vendicare l'uccisione del fratello non era l'unico movente, bensì i collaboratori di giustizia avevano affermato che l'omicidio venne deciso al fine di riaffermare l'egemonia del clan Falanga sul territorio di Torre del Greco. Tale omicidio si ricollegava, quindi, alla faida in corso da tempo tra i due clan, e i giudici avrebbero dovuto valutare la possibilità di ritenere la partecipazione alla guerra di camorra, finanziata con i proventi delle estorsioni, come una anticipata ideazione di un programma criminoso volto ad eliminare tutti i soggetti collegati al clan concorrente. A tal fine, la Corte di assise di appello avrebbe dovuto 2 individuare la data di ingresso del Tutti nell'associazione criminosa, per stabilire la sua partecipazione all'ideazione di commettere omicidi nell'ambito di detta faida e di finanziare la stessa mediante le estorsioni. L'ordinanza impugnata non ha neppure valutato che il Tutti, avendo lui stesso deciso l'immediata risposta omicidiaria all'uccisione del fratello, palesemente ricopriva un ruolo apicale all'interno della consorteria, e non era un mero esattore. La motivazione è, inoltre, manifestamente illogica laddove esclude la continuazione per la eterogeneità dei reati, richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto, ma omettendo di considerare che la medesima giurisprudenza esclude che la mera eterogeneità degli stessi imponga di escluderla, se è accertata la sussistenza di un unico disegno criminoso. In questo caso l'omicidio, benché eterogeneo rispetto alle estorsioni, si colloca nel medesimo contesto spazio-temporale ed è finalizzato a rafforzare la medesima associazione criminosa, elementi sintomatici dell'essere tali reati sorretti da un unico disegno criminoso. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 1.1. L'ordinanza impugnata risulta ampiamente motivata, con argomentazioni logiche e non contraddittorie. Risulta in particolare corretta, in quanto conforme ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, l'affermazione che la partecipazione ad un'associazione criminale non dimostra la sussistenza della continuazione con tutti i reati-fine astrattamente riconnpresi nelle sue attività , ed in particolare con quelli non programmati o programmabili dall'inizio perché legati ad eventi occasionali o contingenti. L'ordinanza impugnata non ha ravvisato tale originaria programmazione, da parte del ricorrente, tra i reati a cui si riferisce la richiesta di applicazione della continuazione, in quanto l'omicidio era finalizzato a vendicare la morte del fratello, uccidendo il soggetto che egli riteneva avesse agevolato la fuga degli assassini. A conferma di tale programmazione estemporanea l'ordinanza cita il fatto, esplicitato dalla sentenza di merito, che il Tutti chiese al capo del proprio clan di appartenenza il permesso di commettere tale omicidio, e lo commise solo dopo che questi dette il suo permesso e mise a disposizione il gruppo di fuoco solitamente impiegato per simili delitti. 3 1.2. Il ricorso non si confronta adeguatamente con questa motivazione, che individua, nel Tutti, il solo movente della vendetta. Tale motivazione è invece logica, in quanto il fatto che egli abbia dovuto chiedere il permesso del capo del sodalizio criminoso per procedere nell'azione dimostra, come ritenuto dal provvedimento impugnato, che tale omicidio non era stato inizialmente programmato tra le attività del clan e neppure si collocava nell'ambito della faida in corso, ma venne deciso solo estemporaneamente, pur valutando la sua utilità con riferimento a quest'ultima. Risulta, quindi, infondata e irrilevante la richiesta del ricorrente di individuare la data del suo ingresso nell'associazione criminosa, per verificare se sin da allora egli aderiva anche al programma criminoso di commettere omicidi, avendo le due sentenze di merito già accertato che il Tutti aveva il compito, all'interno del sodalizio, solo di commettere le estorsioni, e che l'uccisione di un responsabile dell'omicidio del fratello fu una sua decisione estemporanea, addirittura estranea rispetto ai programmi criminosi del sodalizio, tanto che dovette essere specificamente autorizzata dal suo capo e necessitò dell'intervento di un "gruppo di fuoco", non essendo il Tutti, evidentemente, dedito a commettere tale tipo di delitto. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente stabilito che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). L'ordinanza impugnata ha applicato correttamente tale principio, laddove ha affermato che l'estemporaneità del delitto di omicidio, come motivatamente ritenuta, è sufficiente per escludere la sussistenza della invocata unicità del disegno criminoso. 2. Il ricorso, peraltro, non indica alcun elemento ulteriore, rispetto alla contiguità spazio-temporale e alla mera appartenenza del ricorrente all'associazione criminosa dai cui membri venne commesso il delitto, che dimostri l'originaria e unitaria programmazione, da parte sua, sia delle estorsioni come reato-fine dell'associazione sia dell'omicidio in questione. L'ordinanza, invece, spiega in modo logico e non contraddittorio che tali elementi, di per sé 4 4 non sufficienti per dimostrare l'unicità dell'originario disegno criminoso di tutti i delitti, sono contrastati dalla non plausibilità e dalla mancanza di prova di una loro unica ideazione, per l'occasionalità con cui è sorta la volontà di vendicare la morte del fratello. Il ricorso mira, di fatto, ad ottenere da questa Corte una diversa valutazione degli elementi su cui si fonda la decisione impugnata. Si deve sempre ricordare, invece, che «In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri» (Sez. U., n. 12 del 31/05/2000 Rv. 216260). Esula, pertanto, dai poteri di questa Corte la formulazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, in quanto il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell'iter argomentativo esposto nel provvedimento impugnato, accertando se esso dia conto adeguatamente delle ragioni di quella decisione. Nel presente caso la motivazione risulta completa, adeguata, non illogica e non contraddittoria, nonché corretta alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di continuazione tra reati. Non vi sono, quindi, ragioni per il suo annullamento. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente