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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 31/10/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1132/2023, avente ad oggetto: demansionamento;
introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Sabrina Mautone, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f.: ), in persona del Direttore Generale p. t., rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Lydia D'Amore, con cui è elettivamente domiciliata presso la sede.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: condannare la resistente ad assegnare in via esclusiva mansioni corrispondenti alla categoria D con profilo di “infermiere”; accertare lo svolgimento continuativo, dalla data di assegnazione all' a tutt'oggi, di Controparte_2 attività inferiori, appartenenti alla categoria del personale di supporto O.S.S.
(operatore socio-sanitario) e, per l'effetto, dichiarare la dequalificazione professionale subìta in violazione dell'art. 2103 c.c.; condannare l' al pagamento di una CP_1 somma pari al 50% delle retribuzioni mensili percepite, oltre interessi legali, nel limite del termine prescrizionale decennale;
con vittoria delle spese di lite con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare la parziale prescrizione del credito;
nel merito,
1 rigettare la domanda;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.4.2023, il sig. esponeva di essere Parte_1 dipendente dell' dal 1.4.2001, Controparte_1 con inquadramento di infermiere professionale, categoria D, profilo operatore sanitario professionale.
Precisava di svolgere il lavor nell'U.O. di , contenente 20 posti letto. CP_2
Aggiungeva che il personale infermieristico ruotava su tre turni: il turno mattutino, dalle ore 7:00 alle ore 14:00, quello pomeridiano dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e quello notturno dalle ore 20:00 alle ore 7:00 del giorno seguente.
Lamentava che, dall'anno di assunzione sino ad oggi, era stato chiamato ad eseguire mansioni non inerenti alla propria qualifica professionale e, nello specifico, a compiere attività di assistenza diretta dei pazienti consistenti: a) nell'integrare giornalmente i depositi del materiale occorrente in uso nel reparto (farmaci e presidi); b) nella cura quotidiana della sanificazione dei vari carrelli della terapia farmacologica da somministrare;
c) nel controllo e nel rifornimento del materiale in uso nel reparto;
d) nella sistemazione del materiale in medicheria;
e) nel rifacimento del letto per consentire l'ospedalizzazione ed il ricovero del paziente nonché nel cambio lenzuola;
f) nell'effettuazione del c.d. “giro letti” che comprende la fase di igiene, controllo tessutale e sistemazione del paziente;
i) nel rispondere ai campanelli del paziente;
h) nel rispondere al telefono del reparto;
i) nel rispondere al citofono del reparto;
l) nell'occuparsi dell'igiene del paziente, all'occorrenza, dopo evacuazione spontanea del medesimo;
m) nel dotare il paziente, all'occorrenza, del contenitore per consentire l'orinazione e nello svuotare il medesimo;
n) nel fornire il paziente, all'occorrenza, dello strumento per l'evacuazione delle feci e nel disimpegno del medesimo.
Rappresentava che, causa di una carenza cronica del personale di supporto con qualifica di O.S.S. (allo stato essendone in servizio solo due), di ausiliari specializzati e di altro personale di supporto, gli infermieri erano costretti a svolgere quotidianamente e sistematicamente le attività proprie del suddetto personale (igiene dei pazienti, portantinaggio, trasporto dei prelievi bioptici al punto di raccolta, pulizia degli ambienti e dei pavimenti delle sale, riordino e rifornimento della farmacia, ecc.).
Specifica che gli infermieri erano altresì costretti ad occuparsi del trasporto delle salme presso la tanatologia.
Sosteneva di aver subìto un demansionamento in quanto le attività elencate non
2 appartenevano al profilo professionale di infermiere da lui posseduto, così come disciplinato dal C.C.N.L. Comparto Sanità 2016-2018, che è invece individuabile nella figura professionale di responsabile dell'assistenza infermieristica per obiettivi, come previsto dalla L. 25/2000 e dal D.M. 739/1994.
Stigmatizzava, inoltre, la mancata assunzione, da parte dell' ospedaliera, di CP_1 operatori sociosanitari, giacché, nonostante nel 2001 tale figura fosse stata istituita a livello nazionale, il nosocomio avellinese vi aveva provveduto solo nel 2020.
Rivendicava il diritto al risarcimento del danno sofferto, ossia del danno non patrimoniale da demansionamento, direttamente correlato allo svolgimento di mansioni inferiori in modo continuo, prevalente e strutturato, consistito in un impoverimento della capacità professionale e nella perdita di chance, nonché nella mortificazione dell'immagine professionale.
Quantificava il danno in misura pari al 50% della retribuzione, per ogni mese di inattività, a decorrere dal gennaio 2010 e fino al settembre 2021.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' Controparte_1 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda.
Eccepiva, in via preliminare, la parziale prescrizione del credito preteso dal ricorrente, per il periodo da gennaio 2010 a settembre 2021, in relazione ad ogni posta di danno lamentato, ritenendo ormai prescritti i crediti sorti prima del 2013 in considerazione dell'applicabilità del termine di prescrizione decennale e della data del ricorso.
Eccepiva, poi, l'infondatezza nel merito del ricorso, poiché il ricorrente non avrebbe dimostrato né il demansionamento né le altre circostanze lamentate.
Contestava la sussistenza del danno e del risarcimento conseguentemente richiesto.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In questa sede, vanno condivise integralmente, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., le statuizioni adottate in controversia analoga dall'intestato Tribunale (dott.ssa
Di Gennaro, n. 165/2025 dell'8.2.2025), benché lungi dal prestarvi acritica adesione.
3 In tema di mansioni dei lavoratori subordinati, vige, nel pubblico impiego, in linea con quanto previsto dall'art. 2103 c.c. per il rapporto di lavoro privato, il principio sancito dall'art. 52 co. 1 D. Lgs. 165/2001, secondo cui “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento …”.
Entro tali limiti, è consentito al datore di lavoro l'esercizio del c.d. “jus variandi”, ossia del diritto potestativo di modificare unilateralmente le mansioni attribuite al lavoratore, adibendolo a mansioni diverse da quelle specificamente attribuitegli dal contratto di assunzione.
La succitata disciplina di legge va collocata, per l'appunto, nella ratio di individuare corretto bilanciamento di contrapposte posizioni di rilievo costituzionale, ed in specie, da un lato, dell'interesse datoriale a realizzare gli obiettivi d'impresa o le finalità pubblicistiche dell'azione amministrativa (ex artt. 41 e 97 Cost.) e, dall'altro lato, dell'interesse del lavoratore ad un corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto individuale di lavoro, con specifico riferimento all'osservanza di mansioni conformi a quelle prestabilite e per le quali è stato assunto (ex artt. 4 e 35 Cost.).
In effetti, come precisato dalla Suprema Corte, ai fini della verifica del legittimo esercizio dello jus variandi da parte del datore di lavoro, il giudice è tenuto a valutare la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente (Cass. lav., 3.8.2020, n. 16594).
Come detto, dunque, l'esercizio dello jus variandi deve ritenersi consentito anche al datore di lavoro pubblico, purché esso avvenga nel rispetto delle classificazioni e delle regole di cui alla contrattazione collettiva di comparto, e fermo il divieto di realizzazione una concreta e pressoché integrale sottrazione delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego (Cassazione civile, sez. lav., 25.7.2022,
n. 23219; Cassazione civile, sez. lav., 08/04/2022, n. 11499).
L'illegittimo esercizio del potere in esame realizza un inadempimento contrattuale ed un pregiudizio non patrimoniale, alla sfera professionale, risarcibile in favore del prestatore (Cass. civ., sez. III, n. 7980 del 27/04/2004: “La negazione o l'impedimento allo svolgimento delle mansioni, al pari del demansionamento professionale integrano una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore anche nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione sia patrimoniale sia -a prescindere dalla configurabilità di un reato- non patrimoniale, che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento”).
4 Trattasi di criteri interpretativi pacificamente applicabili anche in ambito ospedaliero
(Cassazione civile, sez. lav., n. 3623 del 28/03/1995: “L'art. 2103 cod. civ. (come novellato dall'art. 13 dello Statuto dei lavoratori) non ha soppresso lo "ius variandi" del datore di lavoro che trova la sua giustificazione in insopprimibili esigenze organizzative ed aziendali ma si limita a regolarne l'esercizio senza alcuna deroga al potere del datore di lavoro di utilizzare o meno il dipendente in nuove mansioni per esigenze organizzative dell'impresa, sempre nel rispetto, oltreché dell'equivalenza delle nuove mansioni, della tutela del patrimonio professionale del lavoratore e della sua collocazione nella struttura organizzativa aziendale, nonché dell'esigenze che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare ed anche di arricchire il patrimonio professionale precedentemente acquisito” - Nella specie i giudici di merito - con decisione confermata dalla S.C. - avevano ritenuto illegittimo il declassamento di un medico ospedaliero dalla qualifica di aiuto a quella di assistente, pur senza mutamento della mansioni di fatto svolte in precedenza, sul rilievo che esso comportava sostanziale dequalificazione professionale sotto il profilo gerarchico, della qualità e del prestigio della mansioni medesime nonché delle prospettive professionali e di carriera anche al di fuori dell'ente ospedaliero di attuale appartenenza).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve sempre rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, ma che il lavoratore stesso, per motivate e contingenti esigenze aziendali, può essere adibito anche a compiti inferiori, purché marginali rispetto a quelli propri del suo livello (Cassazione civile, sez. lav., 29.3.2019, n. 8910).
Più in dettaglio, la Suprema Corte ha chiarito che, nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore, in considerazione del suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, purché esse non siano completamente estranee alla sua professionalità e ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, e sempre che la richiesta di svolgere mansioni inferiori sia marginale rispetto a quelle qualificanti ovvero, laddove non ricorra tale aspetto, sia meramente occasionale, fermo restando lo svolgimento in via prevalente delle suddette attività qualificanti (Cassazione civile, sez. lav., 8.5.2025, n. 12128;
Cassazione civile, sez. lav., 17.9.2020, n. 19419).
Di conseguenza, affinché possa ritenersi configurabile un demansionamento ovvero una dequalificazione professionale, non è sufficiente lo svolgimento occasionale o residuale di compiti propri di una qualifica inferiore, ma è indispensabile uno svolgimento prevalente e costante di compiti inerenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione, poiché solo in tal caso si configura un inadempimento datoriale potenzialmente idoneo a cagionare danni risarcibili.
2. Applicando tali condivisibili principi alla fattispecie concreta, occorre anzitutto accertare l'effettivo espletamento di mansioni proprie della figura professionale di
O.S.S. da parte dell'infermiere ricorrente, in aggiunta alle mansioni di pertinenza ed in conseguenza della carenza del personale ausiliario, nonché accertare se tali diverse
5 mansioni siano state osservate in via sussidiaria oppure se il loro svolgimento abbia assunto una dimensione quantitativa prevalente rispetto alle mansioni proprie.
Nel primo caso, l'attività oggetto di doglianza da parte di va considerata come Pt_1 una mera supplenza, necessaria a soddisfare l'interesse primario dei pazienti e dell'organizzazione del servizio, così realizzandosi una compensazione del servizio assistenziale meramente saltuaria o episodica.
Di contro, nell'altra ipotesi, si assisterebbe ad una permanente, continuativa, abituale e ricorrente adibizione a mansioni non appartenenti al profilo professionale di infermiere, tale da integrare la dequalificazione professionale.
In sostanza, l'elemento dirimente è costituito dalla concreta prevalenza dell'una tipologia di mansioni rispetto all'altra.
La relativa prova è a carico della parte datoriale.
Infatti, come anticipato, il demansionamento e la dequalificazione si risolvono in inadempimenti contrattuali del datore di lavoro, il che lascia immutato il riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., ordinariamente vigente in tema di inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto di diritto comune, qual è il contratto di pubblico impiego privatizzato, sicché il lavoratore può limitarsi a dedurre l'assegnazione di mansioni non corrispondenti alla qualifica o al livello d'inquadramento, restando comunque onerato di procedere ad una compiuta allegazione delle relative circostanze di fatto (oltre che fornire sufficiente prova delle pretese conseguenze dannose), mentre deve essere il datore di lavoro, quale controparte a cui si addebita l'inadempimento, a provare di aver, invece, correttamente adempiuto all'obbligazione contrattuale (Cassazione civile, sez. lav., 21/07/2022, n.
22900: “In conformità di quanto disposto dall' art. 2103 c.c. , quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro, quest'ultimo dovrà provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o mediante la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero mediante la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali, ovvero, a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile ( art. 1218 c.c. )”).
A monte dell'indicato accertamento di prevalenza, è necessario confrontare le attribuzioni del profilo professionale di appartenenza e del profilo di O.S.S., per poi verificare il contenuto concreto delle mansioni svolte dal ricorrente e la sussumibilità di esse nell'uno o nell'altro ovvero in entrambi, secondo un giudizio sillogistico.
Solo a questo punto, si potrà valutare se i compiti prevalentemente espletati da Pt_1 integrino realmente una violazione dello jus variandi datoriale.
A tal fine, occorre in primis richiamare la declaratoria contrattuale del livello di
6 appartenenza dell'infermiere professionale, classificato nella categoria C di cui all'allegato 1 C.C.N.L. comparto Sanità 1998 - 2001 del 7.4.1999 (“Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”), con rinvio al D. M. 739/1994.
La disposizione è stata successivamente innovata nel nuovo sistema di classificazione del personale sanitario adottato nell'allegato A al C.C.N.L. di comparto 2019 - 2021 del
22.11.2022, in cui l'infermiere è collocato nell'Area dei professionisti della salute, anche in tal caso, però, con espresso rinvio alla normativa secondaria.
Quest'ultima, come anticipato, è costituita dal citato D.M. 739/1994, che, nel disciplinare l'attività infermieristica, definisce l'infermiere professionale come il responsabile dell'assistenza generale infermieristica e colui che pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico, oltre che garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche (art. 3).
Più in particolare, l'art. 1 del citato decreto così dispone: “È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca”.
Come si vede, pur non esistendo, allo stato attuale, un mansionario che elenchi e descriva dettagliatamente i compiti dell'infermiere, può dirsi che questi sia chiamato a svolgere una attività assistenziale tesa a garantire un'assistenza globale del paziente, fungendo tra trait d'union tra il piano dell'intervento terapeutico e quello dell'intervento assistenziale primario o di base.
Quanto alla figura dell'operatore sociosanitario (O.S.S.), già operatore tecnico addetto all'assistenza (O.T.), la relativa istituzione risale all'Accordo Conferenza Stato-Regioni
7 del 22.2.2001 (in G.U. n.91 del 19.4.2001), che, all'art. 1, co. 2, la definisce come
“l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e
l'autonomia dell'utente”.
L'art. 5 di detto Accordo classifica, poi, le attività dell'operatore sociosanitario (“a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”).
Inoltre, l'allegato A descrive le principali attività dell'O.S.S. (“assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
2) realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
3) collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
4) realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
5) coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
6) aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
7) cura la pulizia e l'igiene ambientale”).
Dunque, l'operatore sociosanitario coadiuva il medico e, soprattutto, il personale infermieristico nello svolgimento di compiti materiali, dedicandosi ai bisogni primari del paziente, nonché alle attività igienico-domestico-alberghiere.
Trattasi, perciò, di una figura di supporto ai profili sanitari.
In sintesi, mentre l'infermiere opera per lo più sul piano dell'assistenza terapeutica,
l'O.S.S. opera sul piano dell'assistenza di base.
I due profili professionali in esame cooperano, quindi, per la realizzazione dell'assistenza ospedaliera, ma presentano innegabili tratti distintivi, come sopra enucleati, per effetto dei quali può dirsi che l'infermiere espleti un ruolo sovraordinato rispetto all'O.S.S., che da lui viene coordinato e diretto.
Invero, nel nuovo sistema di classificazione del personale sopra indicato, l'O.S.S. viene inquadrato nell'Area del personale di supporto e viene definito come il lavoratore che
“Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze – dei collaboratori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale”, attività definite come “rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: -assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
-intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
-supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
3. Così tracciati i profili differenziali tra le professioni di riferimento, occorre ora accertare se l'attività di livello inferiore lamentata in ricorso sia stata svolta in maniera continuativa e prevalente rispetto a quella del profilo di appartenenza, nonché, a
8 monte, verificarne la sussistenza materiale.
A tal uopo, si è resa necessaria l'istruttoria orale.
Queste le dichiarazioni dei testimoni escussi.
: “Sono e mi chiamo , nata a [...] il [...], residente in [...]alla Testimone_1 Testimone_1
Contrada Steppellone n.28, identificato a mezzo di carta d'identità n. rilasciata il 6.11.2016. Professione: Numero_1 infermiera. Mi dichiaro indifferente alle parti. Sono una dipendente dell'azienda dal 2002, con qualifica di infermiere CP_1 presso il reparto di neurochirurgia. Il reparto ha 15 posti letto, di cui due in sub-intensiva, e vi sono 15 infermieri. Attualmente presso il reparto operano 4 operatori sociosanitari, oltre 1 che risulta inidoneo alle mansioni ed una in aspettativa. Nel periodo prima del 2002, nel nostro reparto non vi erano OSS. Noi infermieri ci occupavamo integralmente dell'assistenza primaria, ad esempio dell'igiene e della somministrazione dei pasti, oltre ovviamente alla somministrazione della terapia. Dopo il 2004, è stato inserito un OSS, oltre ad un operatore tecnico. Tuttavia, il numero di OSS è stato insufficiente e quindi noi infermieri dovevamo continuare a fare il giro letti soprattutto per l'igiene dei pazienti. Dopo il Covid, il numero di OSS è aumentato, ma noi infermieri dobbiamo continuare a curare l'igiene dei pazienti sia perché il numero di OSS rimane insufficiente, sia perché di notte gli OSS non osservano turni. Confermo che dal 2002 a tutt'oggi, noi infermieri espletiamo ogni attività stabilita dal mansionario di cui al D.M. n.1999, però siamo costretti a farlo dopo aver provveduto alle cure igieniche dei pazienti. Quindi in pratica facciamo prima le pulizie e poi controlliamo le terapie. Tutto ciò anche per quanto riguarda il sig. . Non so dire Pt_1 se nel reparto tanatologia vi sia presente l'OSS. In ogni caso, non siamo noi infermieri a trasportare le salme dei pazienti CP deceduti fuori dal reparto perché se ne occupa lo . Il sig. , così come me, oltre alle mansioni proprie dell'infermiere Pt_1 che sono la somministrazione delle terapie, il giro visite, l'aggiornamento delle cartelle, ecc., si occupa anche di mansioni che non rientrano in quelle proprie dell'infermiere, tra cui, oltre all'igiene, anche il rifacimento dei letti, oppure imboccare i pazienti.
Inoltre, noi infermieri ci occupiamo anche di altre attività proprie dell'OSS, cioè la ricostituzione del materiale d'uso, tra cui i farmaci, la sanificazione dei carelli per le terapie, il giro letti, e la raccolta e lo svuotamento delle deiezioni umane, il cambio delle lenzuola. Inoltre, rispondiamo al telefono ed al citofono del reparto, nonché alle chiamate dei pazienti. Noi infermieri siamo costretti, prima di espletare le mansioni di nostra competenza, come le terapie e il rilevamento dei parametri vitali, a fare tutte quelle attività preparatorie, in assenza delle quali non potremmo fare il nostro lavoro. Ad esempio, se previsto un intervento chirurgico, siamo costretti a sottoporre il paziente alla doccia, il che non è di nostra competenza. Lo stesso avviene per lo svuotamento delle buste delle urine, che è l'attività che necessariamente deve precedere ogni altra. Posso dire che ciò crea problemi organizzati e mette noi infermieri in affanno sul piano lavorativo. Noi infermieri non abbiamo un mansionario, e preciso che il D.M. che ho citato prima prevede solo l'istituzione della figura professionale. Posso dire che abbiamo fatto numerosi solleciti alla direzione per integrare l'organico degli OSS. Il reparto di neurochirurgia ospita pazienti anche particolarmente gravi, tanto da avere due posti di sub-intensiva. Per costoro, 'infermiere è chiamato ove occorre, quale terza figura professionale, dopo 2 OSS”.
“Sono e mi chiamo nata a [...] il [...], residente in [...] Testimone_2 CP_1 NumeroDi_ Gasperi n.22, identificato a mezzo di carta d'identità , rilasciata il 7.12.2021. Professione: coordinatrice infermieristica. Mi dichiaro indifferente alle parti. Sono una dipendente dell'azienda ospedaliera al 1988 con mansioni CP_1 di infermiera. Ho assunto la qualifica di coordinatrice dal 2009. Dal 2018, sono coordinatrice del reparto di neurochirurgia.
Quando sono arrivata in neurochirurgia vi erano 2 OSS. Poi nel 2020-21 sono aumentati a 5, di cui 1 con prescrizione di lavoro
d'ufficio. Quindi, sia prima che dopo, gli infermieri addetti al mio reparto devono espletare mansioni diverse da quelle tipiche dell'infermiere, oltre alle proprie. Ad esempio, si occupano di pulire il paziente se vomita oppure di imboccarlo. Ciò soprattutto di notte quando manca del tutto il servizio di OSS, durante l'intero periodo dal 2018 in poi. Il sig. svolge anch'egli tale Pt_1 attività. Tuttavia, dal 2018 io l'ho visto comunque svolgere le attività proprie dell'infermiere, tra cui il controllo delle terapie, il rilevamento dei parametri vitali, l'aggiornamento del diario infermieristico, ecc. Inoltre, il sig. e gli altri infermieri sono Pt_1 particolarmente impegnati nelle mansioni tipiche dell'infermiere per quanto concerne i pazienti in terapia sub-intensiva.
Preciso che nel nostro reparto ci sono 15 posti, di cui 2 di terapia sub-intensiva. Per essi gli infermieri procedono ad un monitoraggio continuo, al bilancio idrico, e a ogni attività necessaria per tali particolari pazienti. Per questi pazienti critici, la pulizia viene fatta solo dagli OSS e sotto la supervisione degli infermieri, tranne che di notte, quando gli OSS non ci sono. Inoltre, io proposi al sig. di fare parte di un gruppo di lavoro in ambito infermieristico, invito a cui egli ed altri colleghi hanno Pt_1 aderito, sviluppando un protocollo che è stato trasmesso alla direzione. Del trasporto delle salme oggi se ne occupa il servizio
9 CP
, e ciò almeno dal 2018. Per il pregresso non ricordo. Confermo che infermieri si occupano in parte di aggiornare i depositi di farmaci e presidi. Sono io ad occuparmi degli ordinativi di quanto necessario e la sistemazione degli armadi viene fatta dall'OSS insieme all'infermiere. Io, comunque, mi occupo anche di verificare gli armadi dei farmaci. In particolare, è compito dell'infermiere e rientra nelle sue mansioni il controllo delle scadenze dei farmaci. Della pulizia e sanificazione dei carrelli deve occuparsi l'OSS, ed oggi non se ne occupano più gli infermieri. In passato, lo facevano. Io non ho mai visto il sig. pulire Pt_1 i carrelli. Però l'ho visto fare il giro letti e rifare i letti. L'ho visto anche rispondere al telefono o al citofono, anche se non vi sono compiti prestabiliti nel riparto tra OSS ed infermiere, almeno che io sappia. Non mi ricordo se ho mai visto il sig. svuotare Pt_1 le buste delle urine o pulire le deiezioni dei pazienti, però, sono certa, che, quando non c'è l'OSS di ciò si occupa l'infermiere. Noi infermieri abbiamo l'obbligo di aggiornamento professionale ed abbiamo diritto alla sospensione della prestazione per provvedervi. Il sig. ha chiesto ed ottenuto delle giornate di congedo per partecipare a corsi di formazione o convegni. La Pt_1 pulizia degli ambienti è curata da un'impresa esterna, non se ne occupano gli infermieri di pulire a terra e le suppellettili, né è compito dell'OSS. La sala operatoria, quanto alla pulizia e ad ogni altra attività, giova di un organico separato”.
: “Sono e mi chiamo , nato a [...] [...], ivi residente a[...] CP_4 CP_1 Numero_ n. 20/o, identificato a mezzo di carta d'identità n. rilasciata il 23.9.2019. Professione: infermiera. Mi dichiaro indifferente alle parti. Sono una dipendente dell resistente, ho iniziato a lavorare nel 2002, sempre con qualifica di CP_1 infermiera professionale e sempre nello stesso reparto, cioè neurochirurgia. Sono stata una collega del ricorrente, anche lui lavora presso il reparto di neurochirurgia. Anzi, è stato spostato ad altro reparto circa un mese fa. Quando io ho iniziato, lui lavorava già, credo che abbia iniziato nel 2000. Il reparto predetto ha sempre occupato 15 posti letto. Noi lavoriamo su tre turni, mattina, pomeriggio e notte. Inizialmente i turni andavano dalle 7 alle 14 e dalle 14 alle 21, oltre il turno di notte. Oggi i turni vanno dalle 7 alle 14 e dalle 14 alle 20, sempre oltre il turno di notte. Inizialmente ricordo che nei turni eravamo sempre solo in due infermieri professionali. Poi, nel tempo, siamo aumentati e oggi riusciamo ad essere in tre, ma solo nel turno mattutino. Nel turno pomeridiano, capitano purtroppo assenze e quindi talvolta rimaniamo in due. Lo stesso avviene nel turno notturno. Quando ho iniziato a lavorare in reparto, vi erano 2 OSS, che si alternavano di mattina o di pomeriggio. Talvolta però di pomeriggio non c'era alcun OSS. Gli OSS non sono mai stati in servizio, né in passato né oggi, nel turno notturno. Dopo il Covid, il numero di OSS è lievemente incrementato. Oggi in reparto ce ne sono 4, e con loro si riescono a coprire i turni di mattina e di pomeriggio. Prima del trasferimento da viale Italia, eravamo noi infermieri a dover trasportare i pazienti deceduti CP presso la tanatologia. Dopo il trasferimento presso la città ospedaliera di , di ciò si occupa il personale dello . Il CP_1 CP trasferimento è avvenuto circa 10 anni fa, a quanto ricordo. Oggi il servizio si occupa dello spostamento dei pazienti, anche per gli esami strumentali e salvo esigenze particolari che richiedano anche la presenza di noi infermieri. Tale servizio è stato attivato dopo qualche anno dal passaggio alla città ospedaliera, non so essere più precisa in quanto non ricordo con esattezza.
Prima dell'attivazione del servizio, quando stavamo ancora a viale Italia e in parte presso la nuova sede, del trasporto dei pazienti di occupavamo solo noi infermieri, perché non vi era altro personale addetto a tale scopo. Confermo che noi infermieri, incluso il sig. , ci occupavamo di tutto quanto riguardava ogni paziente, e quindi non solo della somministrazione delle Pt_1 terapie, ma anche dell'igiene, dei pasti, del rifacimento dei letti, di rispondere alle chiamate dei pazienti, che sono quasi tuti allettati a cause delle particolari patologie in cura al reparto, nonché di rispondere al telefono. Da quando, dopo il Covid, sono arrivati altri OSS, la mattina, essendo in due OSS in servizio, riescono a gestire loro le esigenze dei pazienti almeno per quanto riguarda l'igiene e la pulizia personale. Di pomeriggio, ciò accade di meno. Di notte, invece, continuiamo ad occuparci solo noi infermieri dei predetti incombenti perché non vi sono OSS in servizio. Ribadisco che la maggior parte dei pazienti sono allettati
e la maggior parte di loro ha il catetere. Da circa due anni, nel nostro reparto è stata realizzata una camera adibita a terapia subintensiva, che ospita i pazienti provenienti dal reparto rianimazione. In particolare, vi sono due posti in tale camera subintensiva, ma il numero di posti letto totali è rimasto di 15. Io personalmente non ho mai fatto rimostranze alla Direzione per quanto concerne il numero insufficiente di OSS. Al momento non ho intenzione di fare causa al er ragioni analoghe CP_1 a quelle dedotte dal ricorrente. Non ricordo da quando, ma oggi c'è una ditta che si occupa delle pulizie. Io e il ricorrente abbiamo sempre partecipato con regolarità ai corsi di formazione. A mio parere l'infermiere professionale deve occuparsi solo della terapia, della sorveglianza e del monitoraggio del paziente. Tutto ciò che attiene alle esigenze primarie, come mangiare o lavarsi
o vestirsi, è un servizio che dovrebbe essere svolto dall'OSS. Io ho sempre fatto tali attività e, almeno ad oggi, non ho rivendicazioni nei confronti dell'azienda in quanto ho agito per senso del dovere e per spirito di servizio, al solo scopo di supportare le necessità basilari del paziente quando non vi era altro personale addetto allo scopo. Prima del Covid, di solito io
e i colleghi del turno ci dividevamo i compiti, ad esempio io mi occupavo dell'igiene e dei pasti e l'altro collega della terapia. Che io sappia, solo in passato vi era un mansionario dell'infermiere, poi non più utilizzato. Sia io che io sig. ci siamo anche Pt_1
10 occupati dell'igiene dei pazienti, come ho già riferito. Poteva capitare, a seconda del turno, che, come detto, io e il collega ci ripartissimo i compiti. Naturalmente, tutto dipendeva dal tipo di turno, poiché l'igiene personale dei pazienti viene fatta di mattina;
quindi, l'infermiere che lavora nel turno pomeridiano non si trova a farla salvo necessitò di cambi o altro. Lo stesso per la notte”.
: “Sono e mi chiamo nato a [...] il [...], residente in Sorbo Controparte_5 Controparte_5 Numero_ CO (AV) alla via C. da Pascone n. 1, identificato a mezzo di carta d'identità n. rilasciata il 14.7.2015. Professione: pensionato. Mi dichiaro indifferente alle parti. Sono stato un dipendente dell resistente, con mansioni di coordinatore CP_1 infermieristico del reparto di neurochirurgia dal 2001 circa fino al 2018. Poi fino al 2019 sono passato in direzione generale e poi sono andato in pensione. Prima del 2001 stavo preso altri reparti. Conosco il ricorrente, che è stato infermiere nel reparto di neurochirurgia sin dal 2002 - 2003, non so essere più preciso perché non ricordo. Comunque lui è rimasto anche dopo che io sono stato trasferito in direzione. Quando il reparto è stato creato, vi erano 4 o 5 posti letto. Poi, nel tempo i posti sono aumentati.
Dopo il passaggio alla città ospedaliera, siamo arrivati ad avere 14 o 15 posti letto. Anche il numero di infermieri è aumentato nel tempo. Però posso ricordare solo quello successivo al passaggio alla città ospedaliera, allorquando siamo arrivati ad avere
15 o 16 infermieri. Se ben ricordo, presso il nostro reparto c'erano due OSS. Ricordo i nomi dei due operatori che lavoravano nell'ultimo periodo di mia permanenza, ossia e , quest'ultima andata in pensione prima di Persona_1 Controparte_6 me. Ricordo anche il nome di un altro OSS, cioè Posso dire che è capitato che gli infermieri, incluso il , Persona_2 Pt_1 si siano occupati del trasporto dei pazienti, ma ciò solo fino all'arrivo della ditta esterna appositamente incaricata. Parimenti è capitato che gli infermieri si siano occupati di mansioni proprie degli OSS, come l'igiene personale o l'alimentazione dei pazienti.
Vi era anche un terzo OSS, ma era inidoneo alla mansione. Ero io ad organizzare i turni degli infermieri e degli OSS. Cercavo di alternare i due OSS tra il turno mattutino, che contempla maggiori esigenze specie per l'assistenza diretta del paziente, e quello pomeridiano. La notte non vi erano mai OSS in servizio, ma la loro attività era meno necessaria, salvo casi episodici.
Poteva capitare che per ferie o malattia uno dei due OSS non fosse in servizio. In questi casi, io cercavo di coprire comunque con
l'altro OSS il turno di mattina, dove, come detto, vi è maggiore esigenza di assistenza, specie per l'igiene ed il vitto. Posso escludere che qualche infermiere, anche per periodi brevi, abbia mai fatto solo le mansioni di OSS. Tutti gli infermieri si sono sempre e comunque occupati anche delle proprie mansioni, tra cui la terapia e la sorveglianza. Le attività di pulizia degli ambienti sono state sempre svolte in via esclusiva da una ditta esterna, che veniva di mattina e, se ben ricordo, anche nel pomeriggio su chiamata. Gli infermieri, incluso , partecipavano sempre e costantemente alla formazione obbligatoria, Pt_1 fruendo i un apposito congedo straordinario. In caso di chiamata da parte del paziente, se presente, interveniva l'OSS; che verificava il da farsi. Se si tratta di incombenti di sua competenza ad esempio spostare un piatto, vi provvedeva. Altrimenti, se si trattava di altro, ad esempio un ago fuori vena o un sintomo, interveniva l'infermiere. Ricordo di non aver mai ricevuto lamentele scritte in ordine alle carenze di personale OSS. Tra di noi è capitato che qualche volta abbiamo discusso di questa cosa, ma senza alcuna conseguenza. Solo negli ultimi anni è venuta fuori la figura dell'OSS. Posso dire che comunque l'attività del nostro reparto era particolarmente efficiente e riuscivamo a fornire sempre un servizio di qualità”.
Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale, le quali, pertanto, vanno ritenute credibili e idonee a fondare il convincimento del giudicante.
4. Ebbene, dall'istruttoria espletata è effettivamente emerso che la presenza di personale ausiliario nel reparto impegnato da era stata prevista solo dopo il Pt_1
2004, con l'ingresso di un O.S.S. e un operatore tecnico, sebbene progressivamente vi fosse stato un incremento, poiché, in particolare dopo il periodo della pandemia da
SAR-CoV2, il numero di O.S.S. era stato aumentato a 5, di cui 1 con prescrizione di lavoro d'ufficio, mentre, all'attualità, i testi hanno confermato la presenza di 4 operatori sociosanitari, oltre ad uno inidoneo alle mansioni e ad una in aspettativa.
11 Come precisato dalla teste , i quattro operatori sociosanitari presenti nel reparto CP_4 riuscivano a coprire i turni della mattina e del pomeriggio, mentre nel turno notturno era presente soltanto il personale infermieristico.
Quanto alle mansioni, dalle dichiarazioni dei testimoni escussi in giudizio è emerso che le attività ulteriori che l'odierno ricorrente era chiamato a svolgere, da solo o con la collaborazione dell'ausiliario, consistevano in taluni compiti di assistenza domestico- alberghiera, quali provvedere alla pulizia e all'igiene dei pazienti degenti o alla somministrazione degli alimenti o, ancora, nella preparazione del materiale sanitario.
La teste , sul punto, ha riferito che il ricorrente, così come gli altri colleghi, si Tes_1 occupava anche dell'assistenza di base nei confronti dei pazienti, oltre a svolgere le mansioni proprie dell'infermiere.
Ciò risulta confermato anche dagli altri tre testimoni, i quali hanno sottolineato che tali attività aggiuntive erano richieste soprattutto durante il turno serale, allorquando non era presente in servizio la figura dell'O.S.S.
Per contro, l'attività di pulizia dei locali, secondo quanto riferito da tutti i testi, nonché documentalmente provato, era affidata ad una impresa esterna, così come il trasporto dei pazienti deceduti presso la tanatologia.
Alla luce del compendio probatorio esaminato, deve ritenersi provato che il ricorrente abbia espletato anche talune mansioni proprie del personale ausiliario, fino a doverlo sostituire in toto nei turni di servizio in cui nessun O.S.S. era presente in reparto.
Tuttavia, non è emersa la prova della prevalenza quantitativa dello svolgimento, da parte di , delle mansioni di operatore rispetto a quelle di infermiere. Pt_1
In specie, la dimostrata adibizione a mansioni inferiori è risultata solo parziale ed ulteriore rispetto all'attività propria dell'infermiere professionale, che il ricorrente, secondo quanto riferito dai testimoni, ha continuato regolarmente ad espletare.
Pertanto, non può dirsi dimostrato un demansionamento né una dequalificazione professionale, avendo riguardo ai criteri interpretativi forniti dalla giurisprudenza.
Infatti, da un lato, risulta dimostrata la permanenza delle mansioni qualificanti di infermiere professionale, ma, dall'altro lato, non è emersa la prova del loro svolgimento residuale o sussidiario rispetto a quelle proprie dell' Pt_2
A riprova, vanno altresì considerate le ulteriori circostanze emerse in istruttoria, e
[...] segnatamente il numero degli infermieri in servizio nel reparto (15), la presenza del personale ausiliario, sia pure in numero non del tutto adeguato alle esigenze del reparto stesso, ed il servizio di supporto logistico assicurato dalle imprese esterne.
12 Inoltre, deve parimenti considerarsi che la turnazione riferita dai testimoni comporta, per il ricorrente, un impegno discontinuo o, comunque, alterno nel turno notturno, che, secondo le dichiarazioni dei testimoni, è il periodo nel quale vi è una maggiore scopertura di personale ausiliario, ma, nel contempo, un impegno fisiologicamente inferiore nelle attività di carattere “alberghiero”, sicché, sul piano prettamente quantitativo ed orario, non può dirsi dimostrato che, almeno nel turno notturno, il lavoratore istante svolgesse per la maggior parte del tempo le funzioni di O.S.S.
Tutto ciò impone di escludere che sia stato deprivato significativamente Pt_1 dell'esercizio delle proprie mansioni di infermiere per svolgere prevalentemente le mansioni di O.S.S., non essendo stato provato che tali mansioni, tipiche di un profilo professionale inferiore, fossero talmente assorbenti da snaturare, nel suo complesso, la qualifica contrattuale attribuita al ricorrente stesso.
5. Giova aggiungere che neppure è dato riscontrare una assoluta inconferenza tra le due tipologie di mansioni in questione.
Occorre precisare, al riguardo, che anche lo svolgimento di mansioni di carattere genericamente assistenziale sono collegate a quelle prettamente infermieristiche attribuite al ricorrente.
Ad esempio, la somministrazione del vitto o il controllo dell'igiene personale del paziente sono attività che, proprio sul piano dell'integrazione tra le due figure assistenziali, risultano interconnesse, e ciò soprattutto nella misura in cui l'infermiere partecipa all'individuazione dei bisogni di salute del paziente e cura e gestisce l'intervento assistenziale infermieristico.
In altri termini, trattasi di attività sì prettamente materiali, ma che possono tuttavia rilevare quale strumento di conoscenza diretta dei bisogni assistenziali ed infermieristici del paziente.
Il loro espletamento da parte dell'infermiere, ove se ne escluda la prevalenza quantitativa, non consente perciò di ritenere integrato un demansionamento (Corte
d'Appello di Roma, sez. lav., n. 2375/2018 del 20.6.2018: “Rileva anzitutto il Collegio che costituisce circostanza pacifica, oltre che oggetto di specifico accertamento in fatto operato dal Tribunale, non censurato dalle appellanti, quella secondo cui nel periodo dedotto in giudizio esse hanno comunque integralmente e continuativamente svolto le mansioni che costituiscono il nucleo essenziale della figura professione dell'infermiere professionale, ossia partecipare all'identificazione dei bisogni di salute ed assistenza infermieristica dei degenti e garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche, giusta quanto previsto dal D.M. n. 739 del 14.9.1994 e dalle declaratorie contrattuali.
3.1.In punto di diritto, va ricordato che costituisce principio generale consolidato, implicitamente evocato dal Tribunale, quello secondo cui, ai fini della individuazione della qualifica spettane al lavoratore, deve aversi riguardo alla mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale … 4.In sostanza, le attività ulteriori che le odierne appellanti erano chiamate a svolgere con continuità consistevano nel distribuire ai pazienti i vassoi dei pasti preparati da una ditta esterna
13 e nel provvedere alla pulizia e all'igiene dei pazienti degenti non autosufficienti. … Trattasi, dunque, di attività che indubbiamente contribuiva all'identificazione dei bisogni di salute e di assistenza dei degenti, dovendosi, altresì, rilevare che:
a) la individuazione della esatta dieta ed il suo puntuale adeguamento all'evoluzione delle patologie rappresentano momenti non secondari nella corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; … Ne consegue che l'attività in questione non era svolta da ciascuna delle odierne appellanti con particolare frequenza. Anch'essa, inoltre, aveva una funzione strumentale, in quanto consentiva all'infermiere la individuazione dei bisogni del paziente, del grado di risposte alle terapie, dell'evoluzione del grado di autosufficienza, della necessità o opportunità di approfondimenti diagnostici.
4.3. Analoghe considerazioni valgono per l'attività di accompagnamento dei degenti non autosufficienti all'effettuazione di esami diagnostici.
4.4.Quanto al trasporto delle salme dei degenti deceduti presso la camera mortuaria, trattasi di attività che solo sporadicamente poteva essere svolta dalle odierne appellanti … deve essere esclusa la configurabilità sia di una pregiudizio di natura patrimoniale alla professionalità, intensa quale insieme di cognizioni teoriche e capacità pratiche acquisite, sia di una pregiudizio di natura non patrimoniale all'immagine ed alla dignità professionale, considerato che: a) non sono state sottratte alle odierne appellanti le mansioni tipiche della professionalità acquisita;
b) le ulteriori incombenze affidatele o non esulavano da tale professionalità, atteso anche il loro carattere strumentale ed accessorio, ovvero erano espletate con frequenza modesta;
c) il comportamento datoriale che richiedeva l'espletamento di tali ulteriori incombenze non risulta essere stato pretestuoso, anche alla luce dell'interesse dei terzi utenti del servizio pubblico erogato sui quali non potevano gravare, nei limiti del possibile, le notorie carenze di organico del settore, …”).
Dunque, i compiti demandati in via principale all'infermiere, come la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche e la necessità di un ulteriore intervento infermieristico, implicano un contatto diretto con il paziente, da cui può scaturire la necessità di compiere (autonomamente o in collaborazione con gli ausiliari) attività ulteriori e accessorie rispetto a quelle spettanti in via principale.
Ne deriva che le mansioni accessorie ed aggiuntive svolte dal ricorrente, oltre a non potersi ritenere costanti e prevalenti rispetto alle proprie, neppure possano dirsi completamente estranee alla sua professionalità (Cass. n. 19419/2020, sopra già citata;
Cass. n. 17774/2006: “L'esatto ambito delle mansioni esigibili è, pertanto, indicato in termini analoghi nelle due citate disposizioni (ossia gli artt. 52 D.Lvo 165/01 e 2103 c.c.) e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza e, tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare”).
Dunque, nella fattispecie, non è configurabile una privazione del diritto ad esprimere la propria competenza professionale, sebbene ciò si accompagni all'espletamento, in via marginale, di compiti estranei alla qualifica di appartenenza.
Ed è proprio la nozione di marginalità a costituire il criterio giuridico adottato nelle pronunce di legittimità indicate dal ricorrente nelle proprie note conclusionali (Cass.
n. 7683/2025; Cass. n. 12138/2025).
Peraltro, nelle fattispecie scrutinate dalla Suprema Corte, l'istruttoria aveva appunto lasciato emergere un espletamento dei compiti di O.S.S., da parte degli infermieri, non solo sistematico, bensì prevalente e non marginale.
Inoltre, la prima delle due pronunce evocate dal lavoratore cassa con rinvio la sentenza
14 d'appello gravata, avendo essa finito per ritenere che la mansioni di O.S.S. fossero
“collaterali” a quelle di infermiere, così introducendo un aliquid novi, sul piano della valutazione giuridica, non condiviso dalla Suprema Corte.
D'altra parte, nella seconda pronuncia, il giudice di legittimità premette che, proprio sul piano giuridico, la richiesta agli infermieri di attività proprie degli O.S.S. non può dirsi a priori illegittima, in quanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all'utilità della parte datrice, oltre che di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività datoriale.
Questo giudice, quindi, non può esimersi dall'evidenziare una certa magmaticità nelle due opinioni giurisprudenziali addotte dal ricorrente a sostegno della propria tesi.
Se è vero che la figura dell'infermiere non può essere adulterata attraverso l'imposizione di un adattamento alle concrete esigenze di un'assistenza generale al malato, resa necessaria dalla cronica carenza di organico ausiliario, certamente il criterio della marginalità delle mansioni inferiori è quello che convince maggiormente ai fini del giudizio e che appare più in linea con l'indirizzo dominante innanzi descritto.
Ed è proprio il ricorso a tale criterio che impone di escludere la fondatezza della domanda, giacché, a parere del giudicante, deve ritenersi emersa la prova della marginalità delle mansioni inferiori espletate da , benché ne sia stata provata la Pt_1 sistematica applicazione.
In particolare, la marginalità delle mansioni inferiori non va ponderata sul piano qualitativo, bensì su quello quantitativo, nel senso che il lavoratore, che lamenti un siffatto demansionamento, deve provare che l'impegno orario espletato nello svolgimento delle mansioni ulteriori sia superiore a quello affrontato per svolgere le mansioni di appartenenza, prova che non può dirsi raggiunta nel presente giudizio.
Per di più, nel caso in esame, è stato dimostrato che, almeno dopo il periodo della pandemia, l'Azienda ospedaliera ha provveduto ad incrementare sia il numero di infermieri sia quello degli operatori sociosanitari.
I testi escussi hanno anche confermato che l' aveva affidato i servizi di pulizia CP_1
e di trasporto dei pazienti a ditte esterne.
In conclusione, non risulta provato lo svolgimento, da parte del ricorrente, in misura prevalente e non marginale, di mansioni inferiori rispetto alle proprie, sicché va escluso che si sia configurato in concreto il dedotto demansionamento e, perciò, non può riscontrarsi un inadempimento datoriale.
6. Si aggiunga, inoltre, che l'allegazione del danno conseguenza, operata in ricorso,
15 risulta generica.
Anche in materia di responsabilità contrattuale, occorre sempre distinguere tra danno evento, ossia il fatto illecito dell'inadempimento, e danno conseguenza, cioè la lesione della sfera giuridica del creditore.
Più precisamente, il diritto al risarcimento del danno sussiste ove la lesione dell'interesse giuridicamente tutelato abbia causato anche un effettivo pregiudizio nella sfera del creditore, e non anche a fronte della mera lesione dell'interesse all'adempimento, ex se considerato, poiché, altrimenti opinando, verrebbe sempre a configurarsi la sussistenza di un danno in re ipsa e la responsabilità civile finirebbe per assumere una funzione non più riparatoria, in termini di restitutio in integrum in forma specifica o per equivalente, bensì sanzionatoria, il che non può essere ammesso in assenza di una specifica previsione di legge.
Sia l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. sia il fatto illecito ex art. 2043 c.c. sono idonei a costituire un danno evento;
tuttavia, ai fini del risarcimento del danno, dovrà sussistere anche un danno conseguenza, cioè un effettivo pregiudizio, derivante in modo diretto e immediato e dall'inadempimento o dal fatto illecito, ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 03/12/2015, n. 24632: “Per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità”; Cassazione civile, sez. un., 22/07/2015, n.
15350: “I danni risarcibili sono solo quelli che consistono nelle perdite che sono conseguenza della lesione della situazione giuridica soggettiva e non quelli consistenti nell'evento lesivo in sé considerato”; Cassazione civile, sez. II, n.
8278 del 30/07/1999: “Anche in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, i criteri da applicare per la determinazione del danno sono quelli di cui all'art. 1223 cod. civ.; pertanto, sono risarcibili i danni conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento e il danno può essere liquidato se la parte che si assume danneggiata fornisce la prova della sua effettiva esistenza”; Cassazione civile, sez. III, n. 3961 del 21/04/1999: “La riduzione della cosiddetta capacità lavorativa specifica non costituisce danno in sè (danno - evento), ma rappresenta invece una causa del danno da riduzione del reddito (danno - conseguenza). Pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno”).
In assenza di prova di quest'ultimo elemento, ossia di una concreta menomazione patrimoniale o non, la domanda risarcitoria va disattesa, essendo il preteso danneggiato gravato dell'onere dimostrativo delle effettive ricadute negative dell'inadempimento, giammai potendo ammettersi alcun automatismo tra inadempimento e risarcimento, ad esclusione delle ipotesi tassativamente indicate dalla legge.
16 Ad identica conclusione si perviene anche in ordine al danno da demansionamento, per il quale il lavoratore è tenuto ad allegare, prima ancora che provare, la concreta e pregiudizievole ripercussione dell'inadempimento datoriale sulla propria sfera giuridica (Cassazione civile, sez. lav., n. 21527 del 31/07/2024: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”; conforme: Cassazione civile, sez. lav., 26.1.2015, n. 1327).
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha sufficientemente allegato, prima ancora che dimostrato, il concreto pregiudizio che sarebbe conseguito al demansionamento.
Nell'atto introduttivo, in disparte le citazioni giurisprudenziali, si legge unicamente:
“Ciò ha comportato un impoverimento della sua capacità professionale con conseguente danno professionale e danno morale da perdita di chance, da valutare congiuntamente ed equitativamente sulla base del 50% della retribuzione annua. … E' evidente altresì l'esistenza e la verificazione di un danno c.d. esistenziale, in capo al ricorrente sulla scorta della lunga durata nel tempo
e della quotidianità dello svolgimento di mansioni superiori, e della elevata qualificazione specialistica delle ricorrenti, sia in relazione al titolo di studio che in relazione al concreto bagaglio professionale posseduti, che hanno necessariamente determinato un vissuto di disagio quotidiano. Il ricorrente lamenta la sussistenza di un danno di carattere non patrimoniale avendo evidenziato che, a causa della necessità di eseguire le attività di assistenza diretta, vedono pregiudicati i diritti di esercitare ed anche sviluppare pienamente e completamente le loro competenze professionali con conseguenti disagi, umiliazioni e forte imbarazzo essendo costretti a disimpegnare mansioni meramente materiali, come mettere padelle e pappagalli, cambiare biancheria, riporre cellulari nei como-dini, ecc… L'esistenza di un danno alla dignità professionale si ha riguardo al fatto che il lamentato illecito si è protratto senza soluzione di continuità per circa dieci anni, che le mansioni inferiori hanno carattere meramente manuale e sono quindi nettamente contrastanti con la natura scientifico-professionale di quelle proprie del lavoratore, e che vengono compiute “in pubblico” apparendo cioè a tutti i pazienti che gli istanti sono ordinariamente addetti anche a compiti propri di lavoratori inquadrati in categoria inferiore alla loro di due livelli”.
Posto che i meri stati emotivi, come la rabbia, la delusione, l'amarezza, lo sconforto, ecc., non sono risarcibili, da quanto viene dedotto in ricorso emerge che il lavoratore lamenta per lo più una condizione di disagio psicologico, essendo costretto a svolgere mansioni assistenziali di natura materiale dinanzi ai pazienti, il che comporterebbe una lesione della propria immagine professionale.
In disparte la già segnalata genericità di siffatta allegazione, essa presuppone che il paziente ospedaliero conosca le declaratorie professionali sopra riportate e sia in grado di distinguere con chiarezza, sul piano della differenziazione mansionale, tra la figura dell'O.S.S. e quella dell'infermiere, il che si ritiene inverosimile per il quivis de populo.
Piuttosto, deve ritenersi che il lamentato pregiudizio operi esclusivamente sul piano
17 emotivo ed interiore del lavoratore e che esso, quindi, non si presti al risarcimento.
In ogni caso, nelle istanze istruttorie articolate in ricorso, si è limitato a Pt_1 richiedere che i testi citati confermassero la circostanza per cui “lo svolgimento delle mansioni inferiori avevano determinato in lui uno stato di patimento e/o sofferenza psicologica e/o di disagio”.
Tuttavia, dalle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso dell'istruttoria espletata, non
è emerso alcun elemento che potesse confermare l'esistenza e l'entità del danno professionale lamentato dal lavoratore.
Ribadito che tale pregiudizio non può riconoscersi in re ipsa, la domanda si rivela infondata anche sotto il profilo della sussistenza di una lesione risarcibile, di cui non è stata fornita la prova.
Per tutto quanto sinora argomentato, il ricorso va rigettato.
Assorbito ogni altro profilo, compresa la domanda di adempimento in forma specifica.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina normativa e contrattuale applicabile, fonte di oscillazioni giurisprudenziali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione in misura integrale tra le parti del giudizio.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 31.10.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1132/2023, avente ad oggetto: demansionamento;
introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Sabrina Mautone, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f.: ), in persona del Direttore Generale p. t., rappresentata
[...] P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Lydia D'Amore, con cui è elettivamente domiciliata presso la sede.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: condannare la resistente ad assegnare in via esclusiva mansioni corrispondenti alla categoria D con profilo di “infermiere”; accertare lo svolgimento continuativo, dalla data di assegnazione all' a tutt'oggi, di Controparte_2 attività inferiori, appartenenti alla categoria del personale di supporto O.S.S.
(operatore socio-sanitario) e, per l'effetto, dichiarare la dequalificazione professionale subìta in violazione dell'art. 2103 c.c.; condannare l' al pagamento di una CP_1 somma pari al 50% delle retribuzioni mensili percepite, oltre interessi legali, nel limite del termine prescrizionale decennale;
con vittoria delle spese di lite con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare la parziale prescrizione del credito;
nel merito,
1 rigettare la domanda;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.4.2023, il sig. esponeva di essere Parte_1 dipendente dell' dal 1.4.2001, Controparte_1 con inquadramento di infermiere professionale, categoria D, profilo operatore sanitario professionale.
Precisava di svolgere il lavor nell'U.O. di , contenente 20 posti letto. CP_2
Aggiungeva che il personale infermieristico ruotava su tre turni: il turno mattutino, dalle ore 7:00 alle ore 14:00, quello pomeridiano dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e quello notturno dalle ore 20:00 alle ore 7:00 del giorno seguente.
Lamentava che, dall'anno di assunzione sino ad oggi, era stato chiamato ad eseguire mansioni non inerenti alla propria qualifica professionale e, nello specifico, a compiere attività di assistenza diretta dei pazienti consistenti: a) nell'integrare giornalmente i depositi del materiale occorrente in uso nel reparto (farmaci e presidi); b) nella cura quotidiana della sanificazione dei vari carrelli della terapia farmacologica da somministrare;
c) nel controllo e nel rifornimento del materiale in uso nel reparto;
d) nella sistemazione del materiale in medicheria;
e) nel rifacimento del letto per consentire l'ospedalizzazione ed il ricovero del paziente nonché nel cambio lenzuola;
f) nell'effettuazione del c.d. “giro letti” che comprende la fase di igiene, controllo tessutale e sistemazione del paziente;
i) nel rispondere ai campanelli del paziente;
h) nel rispondere al telefono del reparto;
i) nel rispondere al citofono del reparto;
l) nell'occuparsi dell'igiene del paziente, all'occorrenza, dopo evacuazione spontanea del medesimo;
m) nel dotare il paziente, all'occorrenza, del contenitore per consentire l'orinazione e nello svuotare il medesimo;
n) nel fornire il paziente, all'occorrenza, dello strumento per l'evacuazione delle feci e nel disimpegno del medesimo.
Rappresentava che, causa di una carenza cronica del personale di supporto con qualifica di O.S.S. (allo stato essendone in servizio solo due), di ausiliari specializzati e di altro personale di supporto, gli infermieri erano costretti a svolgere quotidianamente e sistematicamente le attività proprie del suddetto personale (igiene dei pazienti, portantinaggio, trasporto dei prelievi bioptici al punto di raccolta, pulizia degli ambienti e dei pavimenti delle sale, riordino e rifornimento della farmacia, ecc.).
Specifica che gli infermieri erano altresì costretti ad occuparsi del trasporto delle salme presso la tanatologia.
Sosteneva di aver subìto un demansionamento in quanto le attività elencate non
2 appartenevano al profilo professionale di infermiere da lui posseduto, così come disciplinato dal C.C.N.L. Comparto Sanità 2016-2018, che è invece individuabile nella figura professionale di responsabile dell'assistenza infermieristica per obiettivi, come previsto dalla L. 25/2000 e dal D.M. 739/1994.
Stigmatizzava, inoltre, la mancata assunzione, da parte dell' ospedaliera, di CP_1 operatori sociosanitari, giacché, nonostante nel 2001 tale figura fosse stata istituita a livello nazionale, il nosocomio avellinese vi aveva provveduto solo nel 2020.
Rivendicava il diritto al risarcimento del danno sofferto, ossia del danno non patrimoniale da demansionamento, direttamente correlato allo svolgimento di mansioni inferiori in modo continuo, prevalente e strutturato, consistito in un impoverimento della capacità professionale e nella perdita di chance, nonché nella mortificazione dell'immagine professionale.
Quantificava il danno in misura pari al 50% della retribuzione, per ogni mese di inattività, a decorrere dal gennaio 2010 e fino al settembre 2021.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' Controparte_1 innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda.
Eccepiva, in via preliminare, la parziale prescrizione del credito preteso dal ricorrente, per il periodo da gennaio 2010 a settembre 2021, in relazione ad ogni posta di danno lamentato, ritenendo ormai prescritti i crediti sorti prima del 2013 in considerazione dell'applicabilità del termine di prescrizione decennale e della data del ricorso.
Eccepiva, poi, l'infondatezza nel merito del ricorso, poiché il ricorrente non avrebbe dimostrato né il demansionamento né le altre circostanze lamentate.
Contestava la sussistenza del danno e del risarcimento conseguentemente richiesto.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In questa sede, vanno condivise integralmente, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., le statuizioni adottate in controversia analoga dall'intestato Tribunale (dott.ssa
Di Gennaro, n. 165/2025 dell'8.2.2025), benché lungi dal prestarvi acritica adesione.
3 In tema di mansioni dei lavoratori subordinati, vige, nel pubblico impiego, in linea con quanto previsto dall'art. 2103 c.c. per il rapporto di lavoro privato, il principio sancito dall'art. 52 co. 1 D. Lgs. 165/2001, secondo cui “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento …”.
Entro tali limiti, è consentito al datore di lavoro l'esercizio del c.d. “jus variandi”, ossia del diritto potestativo di modificare unilateralmente le mansioni attribuite al lavoratore, adibendolo a mansioni diverse da quelle specificamente attribuitegli dal contratto di assunzione.
La succitata disciplina di legge va collocata, per l'appunto, nella ratio di individuare corretto bilanciamento di contrapposte posizioni di rilievo costituzionale, ed in specie, da un lato, dell'interesse datoriale a realizzare gli obiettivi d'impresa o le finalità pubblicistiche dell'azione amministrativa (ex artt. 41 e 97 Cost.) e, dall'altro lato, dell'interesse del lavoratore ad un corretto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto individuale di lavoro, con specifico riferimento all'osservanza di mansioni conformi a quelle prestabilite e per le quali è stato assunto (ex artt. 4 e 35 Cost.).
In effetti, come precisato dalla Suprema Corte, ai fini della verifica del legittimo esercizio dello jus variandi da parte del datore di lavoro, il giudice è tenuto a valutare la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente (Cass. lav., 3.8.2020, n. 16594).
Come detto, dunque, l'esercizio dello jus variandi deve ritenersi consentito anche al datore di lavoro pubblico, purché esso avvenga nel rispetto delle classificazioni e delle regole di cui alla contrattazione collettiva di comparto, e fermo il divieto di realizzazione una concreta e pressoché integrale sottrazione delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego (Cassazione civile, sez. lav., 25.7.2022,
n. 23219; Cassazione civile, sez. lav., 08/04/2022, n. 11499).
L'illegittimo esercizio del potere in esame realizza un inadempimento contrattuale ed un pregiudizio non patrimoniale, alla sfera professionale, risarcibile in favore del prestatore (Cass. civ., sez. III, n. 7980 del 27/04/2004: “La negazione o l'impedimento allo svolgimento delle mansioni, al pari del demansionamento professionale integrano una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore anche nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con una indubbia dimensione sia patrimoniale sia -a prescindere dalla configurabilità di un reato- non patrimoniale, che rende il pregiudizio medesimo suscettibile di risarcimento”).
4 Trattasi di criteri interpretativi pacificamente applicabili anche in ambito ospedaliero
(Cassazione civile, sez. lav., n. 3623 del 28/03/1995: “L'art. 2103 cod. civ. (come novellato dall'art. 13 dello Statuto dei lavoratori) non ha soppresso lo "ius variandi" del datore di lavoro che trova la sua giustificazione in insopprimibili esigenze organizzative ed aziendali ma si limita a regolarne l'esercizio senza alcuna deroga al potere del datore di lavoro di utilizzare o meno il dipendente in nuove mansioni per esigenze organizzative dell'impresa, sempre nel rispetto, oltreché dell'equivalenza delle nuove mansioni, della tutela del patrimonio professionale del lavoratore e della sua collocazione nella struttura organizzativa aziendale, nonché dell'esigenze che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare ed anche di arricchire il patrimonio professionale precedentemente acquisito” - Nella specie i giudici di merito - con decisione confermata dalla S.C. - avevano ritenuto illegittimo il declassamento di un medico ospedaliero dalla qualifica di aiuto a quella di assistente, pur senza mutamento della mansioni di fatto svolte in precedenza, sul rilievo che esso comportava sostanziale dequalificazione professionale sotto il profilo gerarchico, della qualità e del prestigio della mansioni medesime nonché delle prospettive professionali e di carriera anche al di fuori dell'ente ospedaliero di attuale appartenenza).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve sempre rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, ma che il lavoratore stesso, per motivate e contingenti esigenze aziendali, può essere adibito anche a compiti inferiori, purché marginali rispetto a quelli propri del suo livello (Cassazione civile, sez. lav., 29.3.2019, n. 8910).
Più in dettaglio, la Suprema Corte ha chiarito che, nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore, in considerazione del suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, purché esse non siano completamente estranee alla sua professionalità e ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, e sempre che la richiesta di svolgere mansioni inferiori sia marginale rispetto a quelle qualificanti ovvero, laddove non ricorra tale aspetto, sia meramente occasionale, fermo restando lo svolgimento in via prevalente delle suddette attività qualificanti (Cassazione civile, sez. lav., 8.5.2025, n. 12128;
Cassazione civile, sez. lav., 17.9.2020, n. 19419).
Di conseguenza, affinché possa ritenersi configurabile un demansionamento ovvero una dequalificazione professionale, non è sufficiente lo svolgimento occasionale o residuale di compiti propri di una qualifica inferiore, ma è indispensabile uno svolgimento prevalente e costante di compiti inerenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione, poiché solo in tal caso si configura un inadempimento datoriale potenzialmente idoneo a cagionare danni risarcibili.
2. Applicando tali condivisibili principi alla fattispecie concreta, occorre anzitutto accertare l'effettivo espletamento di mansioni proprie della figura professionale di
O.S.S. da parte dell'infermiere ricorrente, in aggiunta alle mansioni di pertinenza ed in conseguenza della carenza del personale ausiliario, nonché accertare se tali diverse
5 mansioni siano state osservate in via sussidiaria oppure se il loro svolgimento abbia assunto una dimensione quantitativa prevalente rispetto alle mansioni proprie.
Nel primo caso, l'attività oggetto di doglianza da parte di va considerata come Pt_1 una mera supplenza, necessaria a soddisfare l'interesse primario dei pazienti e dell'organizzazione del servizio, così realizzandosi una compensazione del servizio assistenziale meramente saltuaria o episodica.
Di contro, nell'altra ipotesi, si assisterebbe ad una permanente, continuativa, abituale e ricorrente adibizione a mansioni non appartenenti al profilo professionale di infermiere, tale da integrare la dequalificazione professionale.
In sostanza, l'elemento dirimente è costituito dalla concreta prevalenza dell'una tipologia di mansioni rispetto all'altra.
La relativa prova è a carico della parte datoriale.
Infatti, come anticipato, il demansionamento e la dequalificazione si risolvono in inadempimenti contrattuali del datore di lavoro, il che lascia immutato il riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., ordinariamente vigente in tema di inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto di diritto comune, qual è il contratto di pubblico impiego privatizzato, sicché il lavoratore può limitarsi a dedurre l'assegnazione di mansioni non corrispondenti alla qualifica o al livello d'inquadramento, restando comunque onerato di procedere ad una compiuta allegazione delle relative circostanze di fatto (oltre che fornire sufficiente prova delle pretese conseguenze dannose), mentre deve essere il datore di lavoro, quale controparte a cui si addebita l'inadempimento, a provare di aver, invece, correttamente adempiuto all'obbligazione contrattuale (Cassazione civile, sez. lav., 21/07/2022, n.
22900: “In conformità di quanto disposto dall' art. 2103 c.c. , quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro, quest'ultimo dovrà provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o mediante la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero mediante la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali, ovvero, a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile ( art. 1218 c.c. )”).
A monte dell'indicato accertamento di prevalenza, è necessario confrontare le attribuzioni del profilo professionale di appartenenza e del profilo di O.S.S., per poi verificare il contenuto concreto delle mansioni svolte dal ricorrente e la sussumibilità di esse nell'uno o nell'altro ovvero in entrambi, secondo un giudizio sillogistico.
Solo a questo punto, si potrà valutare se i compiti prevalentemente espletati da Pt_1 integrino realmente una violazione dello jus variandi datoriale.
A tal fine, occorre in primis richiamare la declaratoria contrattuale del livello di
6 appartenenza dell'infermiere professionale, classificato nella categoria C di cui all'allegato 1 C.C.N.L. comparto Sanità 1998 - 2001 del 7.4.1999 (“Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”), con rinvio al D. M. 739/1994.
La disposizione è stata successivamente innovata nel nuovo sistema di classificazione del personale sanitario adottato nell'allegato A al C.C.N.L. di comparto 2019 - 2021 del
22.11.2022, in cui l'infermiere è collocato nell'Area dei professionisti della salute, anche in tal caso, però, con espresso rinvio alla normativa secondaria.
Quest'ultima, come anticipato, è costituita dal citato D.M. 739/1994, che, nel disciplinare l'attività infermieristica, definisce l'infermiere professionale come il responsabile dell'assistenza generale infermieristica e colui che pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico, oltre che garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche (art. 3).
Più in particolare, l'art. 1 del citato decreto così dispone: “È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca”.
Come si vede, pur non esistendo, allo stato attuale, un mansionario che elenchi e descriva dettagliatamente i compiti dell'infermiere, può dirsi che questi sia chiamato a svolgere una attività assistenziale tesa a garantire un'assistenza globale del paziente, fungendo tra trait d'union tra il piano dell'intervento terapeutico e quello dell'intervento assistenziale primario o di base.
Quanto alla figura dell'operatore sociosanitario (O.S.S.), già operatore tecnico addetto all'assistenza (O.T.), la relativa istituzione risale all'Accordo Conferenza Stato-Regioni
7 del 22.2.2001 (in G.U. n.91 del 19.4.2001), che, all'art. 1, co. 2, la definisce come
“l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e
l'autonomia dell'utente”.
L'art. 5 di detto Accordo classifica, poi, le attività dell'operatore sociosanitario (“a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”).
Inoltre, l'allegato A descrive le principali attività dell'O.S.S. (“assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
2) realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
3) collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
4) realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
5) coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
6) aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
7) cura la pulizia e l'igiene ambientale”).
Dunque, l'operatore sociosanitario coadiuva il medico e, soprattutto, il personale infermieristico nello svolgimento di compiti materiali, dedicandosi ai bisogni primari del paziente, nonché alle attività igienico-domestico-alberghiere.
Trattasi, perciò, di una figura di supporto ai profili sanitari.
In sintesi, mentre l'infermiere opera per lo più sul piano dell'assistenza terapeutica,
l'O.S.S. opera sul piano dell'assistenza di base.
I due profili professionali in esame cooperano, quindi, per la realizzazione dell'assistenza ospedaliera, ma presentano innegabili tratti distintivi, come sopra enucleati, per effetto dei quali può dirsi che l'infermiere espleti un ruolo sovraordinato rispetto all'O.S.S., che da lui viene coordinato e diretto.
Invero, nel nuovo sistema di classificazione del personale sopra indicato, l'O.S.S. viene inquadrato nell'Area del personale di supporto e viene definito come il lavoratore che
“Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze – dei collaboratori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale”, attività definite come “rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: -assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
-intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
-supporto gestionale, organizzativo e formativo”.
3. Così tracciati i profili differenziali tra le professioni di riferimento, occorre ora accertare se l'attività di livello inferiore lamentata in ricorso sia stata svolta in maniera continuativa e prevalente rispetto a quella del profilo di appartenenza, nonché, a
8 monte, verificarne la sussistenza materiale.
A tal uopo, si è resa necessaria l'istruttoria orale.
Queste le dichiarazioni dei testimoni escussi.
: “Sono e mi chiamo , nata a [...] il [...], residente in [...]alla Testimone_1 Testimone_1
Contrada Steppellone n.28, identificato a mezzo di carta d'identità n. rilasciata il 6.11.2016. Professione: Numero_1 infermiera. Mi dichiaro indifferente alle parti. Sono una dipendente dell'azienda dal 2002, con qualifica di infermiere CP_1 presso il reparto di neurochirurgia. Il reparto ha 15 posti letto, di cui due in sub-intensiva, e vi sono 15 infermieri. Attualmente presso il reparto operano 4 operatori sociosanitari, oltre 1 che risulta inidoneo alle mansioni ed una in aspettativa. Nel periodo prima del 2002, nel nostro reparto non vi erano OSS. Noi infermieri ci occupavamo integralmente dell'assistenza primaria, ad esempio dell'igiene e della somministrazione dei pasti, oltre ovviamente alla somministrazione della terapia. Dopo il 2004, è stato inserito un OSS, oltre ad un operatore tecnico. Tuttavia, il numero di OSS è stato insufficiente e quindi noi infermieri dovevamo continuare a fare il giro letti soprattutto per l'igiene dei pazienti. Dopo il Covid, il numero di OSS è aumentato, ma noi infermieri dobbiamo continuare a curare l'igiene dei pazienti sia perché il numero di OSS rimane insufficiente, sia perché di notte gli OSS non osservano turni. Confermo che dal 2002 a tutt'oggi, noi infermieri espletiamo ogni attività stabilita dal mansionario di cui al D.M. n.1999, però siamo costretti a farlo dopo aver provveduto alle cure igieniche dei pazienti. Quindi in pratica facciamo prima le pulizie e poi controlliamo le terapie. Tutto ciò anche per quanto riguarda il sig. . Non so dire Pt_1 se nel reparto tanatologia vi sia presente l'OSS. In ogni caso, non siamo noi infermieri a trasportare le salme dei pazienti CP deceduti fuori dal reparto perché se ne occupa lo . Il sig. , così come me, oltre alle mansioni proprie dell'infermiere Pt_1 che sono la somministrazione delle terapie, il giro visite, l'aggiornamento delle cartelle, ecc., si occupa anche di mansioni che non rientrano in quelle proprie dell'infermiere, tra cui, oltre all'igiene, anche il rifacimento dei letti, oppure imboccare i pazienti.
Inoltre, noi infermieri ci occupiamo anche di altre attività proprie dell'OSS, cioè la ricostituzione del materiale d'uso, tra cui i farmaci, la sanificazione dei carelli per le terapie, il giro letti, e la raccolta e lo svuotamento delle deiezioni umane, il cambio delle lenzuola. Inoltre, rispondiamo al telefono ed al citofono del reparto, nonché alle chiamate dei pazienti. Noi infermieri siamo costretti, prima di espletare le mansioni di nostra competenza, come le terapie e il rilevamento dei parametri vitali, a fare tutte quelle attività preparatorie, in assenza delle quali non potremmo fare il nostro lavoro. Ad esempio, se previsto un intervento chirurgico, siamo costretti a sottoporre il paziente alla doccia, il che non è di nostra competenza. Lo stesso avviene per lo svuotamento delle buste delle urine, che è l'attività che necessariamente deve precedere ogni altra. Posso dire che ciò crea problemi organizzati e mette noi infermieri in affanno sul piano lavorativo. Noi infermieri non abbiamo un mansionario, e preciso che il D.M. che ho citato prima prevede solo l'istituzione della figura professionale. Posso dire che abbiamo fatto numerosi solleciti alla direzione per integrare l'organico degli OSS. Il reparto di neurochirurgia ospita pazienti anche particolarmente gravi, tanto da avere due posti di sub-intensiva. Per costoro, 'infermiere è chiamato ove occorre, quale terza figura professionale, dopo 2 OSS”.
“Sono e mi chiamo nata a [...] il [...], residente in [...] Testimone_2 CP_1 NumeroDi_ Gasperi n.22, identificato a mezzo di carta d'identità , rilasciata il 7.12.2021. Professione: coordinatrice infermieristica. Mi dichiaro indifferente alle parti. Sono una dipendente dell'azienda ospedaliera al 1988 con mansioni CP_1 di infermiera. Ho assunto la qualifica di coordinatrice dal 2009. Dal 2018, sono coordinatrice del reparto di neurochirurgia.
Quando sono arrivata in neurochirurgia vi erano 2 OSS. Poi nel 2020-21 sono aumentati a 5, di cui 1 con prescrizione di lavoro
d'ufficio. Quindi, sia prima che dopo, gli infermieri addetti al mio reparto devono espletare mansioni diverse da quelle tipiche dell'infermiere, oltre alle proprie. Ad esempio, si occupano di pulire il paziente se vomita oppure di imboccarlo. Ciò soprattutto di notte quando manca del tutto il servizio di OSS, durante l'intero periodo dal 2018 in poi. Il sig. svolge anch'egli tale Pt_1 attività. Tuttavia, dal 2018 io l'ho visto comunque svolgere le attività proprie dell'infermiere, tra cui il controllo delle terapie, il rilevamento dei parametri vitali, l'aggiornamento del diario infermieristico, ecc. Inoltre, il sig. e gli altri infermieri sono Pt_1 particolarmente impegnati nelle mansioni tipiche dell'infermiere per quanto concerne i pazienti in terapia sub-intensiva.
Preciso che nel nostro reparto ci sono 15 posti, di cui 2 di terapia sub-intensiva. Per essi gli infermieri procedono ad un monitoraggio continuo, al bilancio idrico, e a ogni attività necessaria per tali particolari pazienti. Per questi pazienti critici, la pulizia viene fatta solo dagli OSS e sotto la supervisione degli infermieri, tranne che di notte, quando gli OSS non ci sono. Inoltre, io proposi al sig. di fare parte di un gruppo di lavoro in ambito infermieristico, invito a cui egli ed altri colleghi hanno Pt_1 aderito, sviluppando un protocollo che è stato trasmesso alla direzione. Del trasporto delle salme oggi se ne occupa il servizio
9 CP
, e ciò almeno dal 2018. Per il pregresso non ricordo. Confermo che infermieri si occupano in parte di aggiornare i depositi di farmaci e presidi. Sono io ad occuparmi degli ordinativi di quanto necessario e la sistemazione degli armadi viene fatta dall'OSS insieme all'infermiere. Io, comunque, mi occupo anche di verificare gli armadi dei farmaci. In particolare, è compito dell'infermiere e rientra nelle sue mansioni il controllo delle scadenze dei farmaci. Della pulizia e sanificazione dei carrelli deve occuparsi l'OSS, ed oggi non se ne occupano più gli infermieri. In passato, lo facevano. Io non ho mai visto il sig. pulire Pt_1 i carrelli. Però l'ho visto fare il giro letti e rifare i letti. L'ho visto anche rispondere al telefono o al citofono, anche se non vi sono compiti prestabiliti nel riparto tra OSS ed infermiere, almeno che io sappia. Non mi ricordo se ho mai visto il sig. svuotare Pt_1 le buste delle urine o pulire le deiezioni dei pazienti, però, sono certa, che, quando non c'è l'OSS di ciò si occupa l'infermiere. Noi infermieri abbiamo l'obbligo di aggiornamento professionale ed abbiamo diritto alla sospensione della prestazione per provvedervi. Il sig. ha chiesto ed ottenuto delle giornate di congedo per partecipare a corsi di formazione o convegni. La Pt_1 pulizia degli ambienti è curata da un'impresa esterna, non se ne occupano gli infermieri di pulire a terra e le suppellettili, né è compito dell'OSS. La sala operatoria, quanto alla pulizia e ad ogni altra attività, giova di un organico separato”.
: “Sono e mi chiamo , nato a [...] [...], ivi residente a[...] CP_4 CP_1 Numero_ n. 20/o, identificato a mezzo di carta d'identità n. rilasciata il 23.9.2019. Professione: infermiera. Mi dichiaro indifferente alle parti. Sono una dipendente dell resistente, ho iniziato a lavorare nel 2002, sempre con qualifica di CP_1 infermiera professionale e sempre nello stesso reparto, cioè neurochirurgia. Sono stata una collega del ricorrente, anche lui lavora presso il reparto di neurochirurgia. Anzi, è stato spostato ad altro reparto circa un mese fa. Quando io ho iniziato, lui lavorava già, credo che abbia iniziato nel 2000. Il reparto predetto ha sempre occupato 15 posti letto. Noi lavoriamo su tre turni, mattina, pomeriggio e notte. Inizialmente i turni andavano dalle 7 alle 14 e dalle 14 alle 21, oltre il turno di notte. Oggi i turni vanno dalle 7 alle 14 e dalle 14 alle 20, sempre oltre il turno di notte. Inizialmente ricordo che nei turni eravamo sempre solo in due infermieri professionali. Poi, nel tempo, siamo aumentati e oggi riusciamo ad essere in tre, ma solo nel turno mattutino. Nel turno pomeridiano, capitano purtroppo assenze e quindi talvolta rimaniamo in due. Lo stesso avviene nel turno notturno. Quando ho iniziato a lavorare in reparto, vi erano 2 OSS, che si alternavano di mattina o di pomeriggio. Talvolta però di pomeriggio non c'era alcun OSS. Gli OSS non sono mai stati in servizio, né in passato né oggi, nel turno notturno. Dopo il Covid, il numero di OSS è lievemente incrementato. Oggi in reparto ce ne sono 4, e con loro si riescono a coprire i turni di mattina e di pomeriggio. Prima del trasferimento da viale Italia, eravamo noi infermieri a dover trasportare i pazienti deceduti CP presso la tanatologia. Dopo il trasferimento presso la città ospedaliera di , di ciò si occupa il personale dello . Il CP_1 CP trasferimento è avvenuto circa 10 anni fa, a quanto ricordo. Oggi il servizio si occupa dello spostamento dei pazienti, anche per gli esami strumentali e salvo esigenze particolari che richiedano anche la presenza di noi infermieri. Tale servizio è stato attivato dopo qualche anno dal passaggio alla città ospedaliera, non so essere più precisa in quanto non ricordo con esattezza.
Prima dell'attivazione del servizio, quando stavamo ancora a viale Italia e in parte presso la nuova sede, del trasporto dei pazienti di occupavamo solo noi infermieri, perché non vi era altro personale addetto a tale scopo. Confermo che noi infermieri, incluso il sig. , ci occupavamo di tutto quanto riguardava ogni paziente, e quindi non solo della somministrazione delle Pt_1 terapie, ma anche dell'igiene, dei pasti, del rifacimento dei letti, di rispondere alle chiamate dei pazienti, che sono quasi tuti allettati a cause delle particolari patologie in cura al reparto, nonché di rispondere al telefono. Da quando, dopo il Covid, sono arrivati altri OSS, la mattina, essendo in due OSS in servizio, riescono a gestire loro le esigenze dei pazienti almeno per quanto riguarda l'igiene e la pulizia personale. Di pomeriggio, ciò accade di meno. Di notte, invece, continuiamo ad occuparci solo noi infermieri dei predetti incombenti perché non vi sono OSS in servizio. Ribadisco che la maggior parte dei pazienti sono allettati
e la maggior parte di loro ha il catetere. Da circa due anni, nel nostro reparto è stata realizzata una camera adibita a terapia subintensiva, che ospita i pazienti provenienti dal reparto rianimazione. In particolare, vi sono due posti in tale camera subintensiva, ma il numero di posti letto totali è rimasto di 15. Io personalmente non ho mai fatto rimostranze alla Direzione per quanto concerne il numero insufficiente di OSS. Al momento non ho intenzione di fare causa al er ragioni analoghe CP_1 a quelle dedotte dal ricorrente. Non ricordo da quando, ma oggi c'è una ditta che si occupa delle pulizie. Io e il ricorrente abbiamo sempre partecipato con regolarità ai corsi di formazione. A mio parere l'infermiere professionale deve occuparsi solo della terapia, della sorveglianza e del monitoraggio del paziente. Tutto ciò che attiene alle esigenze primarie, come mangiare o lavarsi
o vestirsi, è un servizio che dovrebbe essere svolto dall'OSS. Io ho sempre fatto tali attività e, almeno ad oggi, non ho rivendicazioni nei confronti dell'azienda in quanto ho agito per senso del dovere e per spirito di servizio, al solo scopo di supportare le necessità basilari del paziente quando non vi era altro personale addetto allo scopo. Prima del Covid, di solito io
e i colleghi del turno ci dividevamo i compiti, ad esempio io mi occupavo dell'igiene e dei pasti e l'altro collega della terapia. Che io sappia, solo in passato vi era un mansionario dell'infermiere, poi non più utilizzato. Sia io che io sig. ci siamo anche Pt_1
10 occupati dell'igiene dei pazienti, come ho già riferito. Poteva capitare, a seconda del turno, che, come detto, io e il collega ci ripartissimo i compiti. Naturalmente, tutto dipendeva dal tipo di turno, poiché l'igiene personale dei pazienti viene fatta di mattina;
quindi, l'infermiere che lavora nel turno pomeridiano non si trova a farla salvo necessitò di cambi o altro. Lo stesso per la notte”.
: “Sono e mi chiamo nato a [...] il [...], residente in Sorbo Controparte_5 Controparte_5 Numero_ CO (AV) alla via C. da Pascone n. 1, identificato a mezzo di carta d'identità n. rilasciata il 14.7.2015. Professione: pensionato. Mi dichiaro indifferente alle parti. Sono stato un dipendente dell resistente, con mansioni di coordinatore CP_1 infermieristico del reparto di neurochirurgia dal 2001 circa fino al 2018. Poi fino al 2019 sono passato in direzione generale e poi sono andato in pensione. Prima del 2001 stavo preso altri reparti. Conosco il ricorrente, che è stato infermiere nel reparto di neurochirurgia sin dal 2002 - 2003, non so essere più preciso perché non ricordo. Comunque lui è rimasto anche dopo che io sono stato trasferito in direzione. Quando il reparto è stato creato, vi erano 4 o 5 posti letto. Poi, nel tempo i posti sono aumentati.
Dopo il passaggio alla città ospedaliera, siamo arrivati ad avere 14 o 15 posti letto. Anche il numero di infermieri è aumentato nel tempo. Però posso ricordare solo quello successivo al passaggio alla città ospedaliera, allorquando siamo arrivati ad avere
15 o 16 infermieri. Se ben ricordo, presso il nostro reparto c'erano due OSS. Ricordo i nomi dei due operatori che lavoravano nell'ultimo periodo di mia permanenza, ossia e , quest'ultima andata in pensione prima di Persona_1 Controparte_6 me. Ricordo anche il nome di un altro OSS, cioè Posso dire che è capitato che gli infermieri, incluso il , Persona_2 Pt_1 si siano occupati del trasporto dei pazienti, ma ciò solo fino all'arrivo della ditta esterna appositamente incaricata. Parimenti è capitato che gli infermieri si siano occupati di mansioni proprie degli OSS, come l'igiene personale o l'alimentazione dei pazienti.
Vi era anche un terzo OSS, ma era inidoneo alla mansione. Ero io ad organizzare i turni degli infermieri e degli OSS. Cercavo di alternare i due OSS tra il turno mattutino, che contempla maggiori esigenze specie per l'assistenza diretta del paziente, e quello pomeridiano. La notte non vi erano mai OSS in servizio, ma la loro attività era meno necessaria, salvo casi episodici.
Poteva capitare che per ferie o malattia uno dei due OSS non fosse in servizio. In questi casi, io cercavo di coprire comunque con
l'altro OSS il turno di mattina, dove, come detto, vi è maggiore esigenza di assistenza, specie per l'igiene ed il vitto. Posso escludere che qualche infermiere, anche per periodi brevi, abbia mai fatto solo le mansioni di OSS. Tutti gli infermieri si sono sempre e comunque occupati anche delle proprie mansioni, tra cui la terapia e la sorveglianza. Le attività di pulizia degli ambienti sono state sempre svolte in via esclusiva da una ditta esterna, che veniva di mattina e, se ben ricordo, anche nel pomeriggio su chiamata. Gli infermieri, incluso , partecipavano sempre e costantemente alla formazione obbligatoria, Pt_1 fruendo i un apposito congedo straordinario. In caso di chiamata da parte del paziente, se presente, interveniva l'OSS; che verificava il da farsi. Se si tratta di incombenti di sua competenza ad esempio spostare un piatto, vi provvedeva. Altrimenti, se si trattava di altro, ad esempio un ago fuori vena o un sintomo, interveniva l'infermiere. Ricordo di non aver mai ricevuto lamentele scritte in ordine alle carenze di personale OSS. Tra di noi è capitato che qualche volta abbiamo discusso di questa cosa, ma senza alcuna conseguenza. Solo negli ultimi anni è venuta fuori la figura dell'OSS. Posso dire che comunque l'attività del nostro reparto era particolarmente efficiente e riuscivamo a fornire sempre un servizio di qualità”.
Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale, le quali, pertanto, vanno ritenute credibili e idonee a fondare il convincimento del giudicante.
4. Ebbene, dall'istruttoria espletata è effettivamente emerso che la presenza di personale ausiliario nel reparto impegnato da era stata prevista solo dopo il Pt_1
2004, con l'ingresso di un O.S.S. e un operatore tecnico, sebbene progressivamente vi fosse stato un incremento, poiché, in particolare dopo il periodo della pandemia da
SAR-CoV2, il numero di O.S.S. era stato aumentato a 5, di cui 1 con prescrizione di lavoro d'ufficio, mentre, all'attualità, i testi hanno confermato la presenza di 4 operatori sociosanitari, oltre ad uno inidoneo alle mansioni e ad una in aspettativa.
11 Come precisato dalla teste , i quattro operatori sociosanitari presenti nel reparto CP_4 riuscivano a coprire i turni della mattina e del pomeriggio, mentre nel turno notturno era presente soltanto il personale infermieristico.
Quanto alle mansioni, dalle dichiarazioni dei testimoni escussi in giudizio è emerso che le attività ulteriori che l'odierno ricorrente era chiamato a svolgere, da solo o con la collaborazione dell'ausiliario, consistevano in taluni compiti di assistenza domestico- alberghiera, quali provvedere alla pulizia e all'igiene dei pazienti degenti o alla somministrazione degli alimenti o, ancora, nella preparazione del materiale sanitario.
La teste , sul punto, ha riferito che il ricorrente, così come gli altri colleghi, si Tes_1 occupava anche dell'assistenza di base nei confronti dei pazienti, oltre a svolgere le mansioni proprie dell'infermiere.
Ciò risulta confermato anche dagli altri tre testimoni, i quali hanno sottolineato che tali attività aggiuntive erano richieste soprattutto durante il turno serale, allorquando non era presente in servizio la figura dell'O.S.S.
Per contro, l'attività di pulizia dei locali, secondo quanto riferito da tutti i testi, nonché documentalmente provato, era affidata ad una impresa esterna, così come il trasporto dei pazienti deceduti presso la tanatologia.
Alla luce del compendio probatorio esaminato, deve ritenersi provato che il ricorrente abbia espletato anche talune mansioni proprie del personale ausiliario, fino a doverlo sostituire in toto nei turni di servizio in cui nessun O.S.S. era presente in reparto.
Tuttavia, non è emersa la prova della prevalenza quantitativa dello svolgimento, da parte di , delle mansioni di operatore rispetto a quelle di infermiere. Pt_1
In specie, la dimostrata adibizione a mansioni inferiori è risultata solo parziale ed ulteriore rispetto all'attività propria dell'infermiere professionale, che il ricorrente, secondo quanto riferito dai testimoni, ha continuato regolarmente ad espletare.
Pertanto, non può dirsi dimostrato un demansionamento né una dequalificazione professionale, avendo riguardo ai criteri interpretativi forniti dalla giurisprudenza.
Infatti, da un lato, risulta dimostrata la permanenza delle mansioni qualificanti di infermiere professionale, ma, dall'altro lato, non è emersa la prova del loro svolgimento residuale o sussidiario rispetto a quelle proprie dell' Pt_2
A riprova, vanno altresì considerate le ulteriori circostanze emerse in istruttoria, e
[...] segnatamente il numero degli infermieri in servizio nel reparto (15), la presenza del personale ausiliario, sia pure in numero non del tutto adeguato alle esigenze del reparto stesso, ed il servizio di supporto logistico assicurato dalle imprese esterne.
12 Inoltre, deve parimenti considerarsi che la turnazione riferita dai testimoni comporta, per il ricorrente, un impegno discontinuo o, comunque, alterno nel turno notturno, che, secondo le dichiarazioni dei testimoni, è il periodo nel quale vi è una maggiore scopertura di personale ausiliario, ma, nel contempo, un impegno fisiologicamente inferiore nelle attività di carattere “alberghiero”, sicché, sul piano prettamente quantitativo ed orario, non può dirsi dimostrato che, almeno nel turno notturno, il lavoratore istante svolgesse per la maggior parte del tempo le funzioni di O.S.S.
Tutto ciò impone di escludere che sia stato deprivato significativamente Pt_1 dell'esercizio delle proprie mansioni di infermiere per svolgere prevalentemente le mansioni di O.S.S., non essendo stato provato che tali mansioni, tipiche di un profilo professionale inferiore, fossero talmente assorbenti da snaturare, nel suo complesso, la qualifica contrattuale attribuita al ricorrente stesso.
5. Giova aggiungere che neppure è dato riscontrare una assoluta inconferenza tra le due tipologie di mansioni in questione.
Occorre precisare, al riguardo, che anche lo svolgimento di mansioni di carattere genericamente assistenziale sono collegate a quelle prettamente infermieristiche attribuite al ricorrente.
Ad esempio, la somministrazione del vitto o il controllo dell'igiene personale del paziente sono attività che, proprio sul piano dell'integrazione tra le due figure assistenziali, risultano interconnesse, e ciò soprattutto nella misura in cui l'infermiere partecipa all'individuazione dei bisogni di salute del paziente e cura e gestisce l'intervento assistenziale infermieristico.
In altri termini, trattasi di attività sì prettamente materiali, ma che possono tuttavia rilevare quale strumento di conoscenza diretta dei bisogni assistenziali ed infermieristici del paziente.
Il loro espletamento da parte dell'infermiere, ove se ne escluda la prevalenza quantitativa, non consente perciò di ritenere integrato un demansionamento (Corte
d'Appello di Roma, sez. lav., n. 2375/2018 del 20.6.2018: “Rileva anzitutto il Collegio che costituisce circostanza pacifica, oltre che oggetto di specifico accertamento in fatto operato dal Tribunale, non censurato dalle appellanti, quella secondo cui nel periodo dedotto in giudizio esse hanno comunque integralmente e continuativamente svolto le mansioni che costituiscono il nucleo essenziale della figura professione dell'infermiere professionale, ossia partecipare all'identificazione dei bisogni di salute ed assistenza infermieristica dei degenti e garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche, giusta quanto previsto dal D.M. n. 739 del 14.9.1994 e dalle declaratorie contrattuali.
3.1.In punto di diritto, va ricordato che costituisce principio generale consolidato, implicitamente evocato dal Tribunale, quello secondo cui, ai fini della individuazione della qualifica spettane al lavoratore, deve aversi riguardo alla mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale … 4.In sostanza, le attività ulteriori che le odierne appellanti erano chiamate a svolgere con continuità consistevano nel distribuire ai pazienti i vassoi dei pasti preparati da una ditta esterna
13 e nel provvedere alla pulizia e all'igiene dei pazienti degenti non autosufficienti. … Trattasi, dunque, di attività che indubbiamente contribuiva all'identificazione dei bisogni di salute e di assistenza dei degenti, dovendosi, altresì, rilevare che:
a) la individuazione della esatta dieta ed il suo puntuale adeguamento all'evoluzione delle patologie rappresentano momenti non secondari nella corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; … Ne consegue che l'attività in questione non era svolta da ciascuna delle odierne appellanti con particolare frequenza. Anch'essa, inoltre, aveva una funzione strumentale, in quanto consentiva all'infermiere la individuazione dei bisogni del paziente, del grado di risposte alle terapie, dell'evoluzione del grado di autosufficienza, della necessità o opportunità di approfondimenti diagnostici.
4.3. Analoghe considerazioni valgono per l'attività di accompagnamento dei degenti non autosufficienti all'effettuazione di esami diagnostici.
4.4.Quanto al trasporto delle salme dei degenti deceduti presso la camera mortuaria, trattasi di attività che solo sporadicamente poteva essere svolta dalle odierne appellanti … deve essere esclusa la configurabilità sia di una pregiudizio di natura patrimoniale alla professionalità, intensa quale insieme di cognizioni teoriche e capacità pratiche acquisite, sia di una pregiudizio di natura non patrimoniale all'immagine ed alla dignità professionale, considerato che: a) non sono state sottratte alle odierne appellanti le mansioni tipiche della professionalità acquisita;
b) le ulteriori incombenze affidatele o non esulavano da tale professionalità, atteso anche il loro carattere strumentale ed accessorio, ovvero erano espletate con frequenza modesta;
c) il comportamento datoriale che richiedeva l'espletamento di tali ulteriori incombenze non risulta essere stato pretestuoso, anche alla luce dell'interesse dei terzi utenti del servizio pubblico erogato sui quali non potevano gravare, nei limiti del possibile, le notorie carenze di organico del settore, …”).
Dunque, i compiti demandati in via principale all'infermiere, come la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche e la necessità di un ulteriore intervento infermieristico, implicano un contatto diretto con il paziente, da cui può scaturire la necessità di compiere (autonomamente o in collaborazione con gli ausiliari) attività ulteriori e accessorie rispetto a quelle spettanti in via principale.
Ne deriva che le mansioni accessorie ed aggiuntive svolte dal ricorrente, oltre a non potersi ritenere costanti e prevalenti rispetto alle proprie, neppure possano dirsi completamente estranee alla sua professionalità (Cass. n. 19419/2020, sopra già citata;
Cass. n. 17774/2006: “L'esatto ambito delle mansioni esigibili è, pertanto, indicato in termini analoghi nelle due citate disposizioni (ossia gli artt. 52 D.Lvo 165/01 e 2103 c.c.) e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza e, tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare”).
Dunque, nella fattispecie, non è configurabile una privazione del diritto ad esprimere la propria competenza professionale, sebbene ciò si accompagni all'espletamento, in via marginale, di compiti estranei alla qualifica di appartenenza.
Ed è proprio la nozione di marginalità a costituire il criterio giuridico adottato nelle pronunce di legittimità indicate dal ricorrente nelle proprie note conclusionali (Cass.
n. 7683/2025; Cass. n. 12138/2025).
Peraltro, nelle fattispecie scrutinate dalla Suprema Corte, l'istruttoria aveva appunto lasciato emergere un espletamento dei compiti di O.S.S., da parte degli infermieri, non solo sistematico, bensì prevalente e non marginale.
Inoltre, la prima delle due pronunce evocate dal lavoratore cassa con rinvio la sentenza
14 d'appello gravata, avendo essa finito per ritenere che la mansioni di O.S.S. fossero
“collaterali” a quelle di infermiere, così introducendo un aliquid novi, sul piano della valutazione giuridica, non condiviso dalla Suprema Corte.
D'altra parte, nella seconda pronuncia, il giudice di legittimità premette che, proprio sul piano giuridico, la richiesta agli infermieri di attività proprie degli O.S.S. non può dirsi a priori illegittima, in quanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all'utilità della parte datrice, oltre che di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività datoriale.
Questo giudice, quindi, non può esimersi dall'evidenziare una certa magmaticità nelle due opinioni giurisprudenziali addotte dal ricorrente a sostegno della propria tesi.
Se è vero che la figura dell'infermiere non può essere adulterata attraverso l'imposizione di un adattamento alle concrete esigenze di un'assistenza generale al malato, resa necessaria dalla cronica carenza di organico ausiliario, certamente il criterio della marginalità delle mansioni inferiori è quello che convince maggiormente ai fini del giudizio e che appare più in linea con l'indirizzo dominante innanzi descritto.
Ed è proprio il ricorso a tale criterio che impone di escludere la fondatezza della domanda, giacché, a parere del giudicante, deve ritenersi emersa la prova della marginalità delle mansioni inferiori espletate da , benché ne sia stata provata la Pt_1 sistematica applicazione.
In particolare, la marginalità delle mansioni inferiori non va ponderata sul piano qualitativo, bensì su quello quantitativo, nel senso che il lavoratore, che lamenti un siffatto demansionamento, deve provare che l'impegno orario espletato nello svolgimento delle mansioni ulteriori sia superiore a quello affrontato per svolgere le mansioni di appartenenza, prova che non può dirsi raggiunta nel presente giudizio.
Per di più, nel caso in esame, è stato dimostrato che, almeno dopo il periodo della pandemia, l'Azienda ospedaliera ha provveduto ad incrementare sia il numero di infermieri sia quello degli operatori sociosanitari.
I testi escussi hanno anche confermato che l' aveva affidato i servizi di pulizia CP_1
e di trasporto dei pazienti a ditte esterne.
In conclusione, non risulta provato lo svolgimento, da parte del ricorrente, in misura prevalente e non marginale, di mansioni inferiori rispetto alle proprie, sicché va escluso che si sia configurato in concreto il dedotto demansionamento e, perciò, non può riscontrarsi un inadempimento datoriale.
6. Si aggiunga, inoltre, che l'allegazione del danno conseguenza, operata in ricorso,
15 risulta generica.
Anche in materia di responsabilità contrattuale, occorre sempre distinguere tra danno evento, ossia il fatto illecito dell'inadempimento, e danno conseguenza, cioè la lesione della sfera giuridica del creditore.
Più precisamente, il diritto al risarcimento del danno sussiste ove la lesione dell'interesse giuridicamente tutelato abbia causato anche un effettivo pregiudizio nella sfera del creditore, e non anche a fronte della mera lesione dell'interesse all'adempimento, ex se considerato, poiché, altrimenti opinando, verrebbe sempre a configurarsi la sussistenza di un danno in re ipsa e la responsabilità civile finirebbe per assumere una funzione non più riparatoria, in termini di restitutio in integrum in forma specifica o per equivalente, bensì sanzionatoria, il che non può essere ammesso in assenza di una specifica previsione di legge.
Sia l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. sia il fatto illecito ex art. 2043 c.c. sono idonei a costituire un danno evento;
tuttavia, ai fini del risarcimento del danno, dovrà sussistere anche un danno conseguenza, cioè un effettivo pregiudizio, derivante in modo diretto e immediato e dall'inadempimento o dal fatto illecito, ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 03/12/2015, n. 24632: “Per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità”; Cassazione civile, sez. un., 22/07/2015, n.
15350: “I danni risarcibili sono solo quelli che consistono nelle perdite che sono conseguenza della lesione della situazione giuridica soggettiva e non quelli consistenti nell'evento lesivo in sé considerato”; Cassazione civile, sez. II, n.
8278 del 30/07/1999: “Anche in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, i criteri da applicare per la determinazione del danno sono quelli di cui all'art. 1223 cod. civ.; pertanto, sono risarcibili i danni conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento e il danno può essere liquidato se la parte che si assume danneggiata fornisce la prova della sua effettiva esistenza”; Cassazione civile, sez. III, n. 3961 del 21/04/1999: “La riduzione della cosiddetta capacità lavorativa specifica non costituisce danno in sè (danno - evento), ma rappresenta invece una causa del danno da riduzione del reddito (danno - conseguenza). Pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno”).
In assenza di prova di quest'ultimo elemento, ossia di una concreta menomazione patrimoniale o non, la domanda risarcitoria va disattesa, essendo il preteso danneggiato gravato dell'onere dimostrativo delle effettive ricadute negative dell'inadempimento, giammai potendo ammettersi alcun automatismo tra inadempimento e risarcimento, ad esclusione delle ipotesi tassativamente indicate dalla legge.
16 Ad identica conclusione si perviene anche in ordine al danno da demansionamento, per il quale il lavoratore è tenuto ad allegare, prima ancora che provare, la concreta e pregiudizievole ripercussione dell'inadempimento datoriale sulla propria sfera giuridica (Cassazione civile, sez. lav., n. 21527 del 31/07/2024: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”; conforme: Cassazione civile, sez. lav., 26.1.2015, n. 1327).
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha sufficientemente allegato, prima ancora che dimostrato, il concreto pregiudizio che sarebbe conseguito al demansionamento.
Nell'atto introduttivo, in disparte le citazioni giurisprudenziali, si legge unicamente:
“Ciò ha comportato un impoverimento della sua capacità professionale con conseguente danno professionale e danno morale da perdita di chance, da valutare congiuntamente ed equitativamente sulla base del 50% della retribuzione annua. … E' evidente altresì l'esistenza e la verificazione di un danno c.d. esistenziale, in capo al ricorrente sulla scorta della lunga durata nel tempo
e della quotidianità dello svolgimento di mansioni superiori, e della elevata qualificazione specialistica delle ricorrenti, sia in relazione al titolo di studio che in relazione al concreto bagaglio professionale posseduti, che hanno necessariamente determinato un vissuto di disagio quotidiano. Il ricorrente lamenta la sussistenza di un danno di carattere non patrimoniale avendo evidenziato che, a causa della necessità di eseguire le attività di assistenza diretta, vedono pregiudicati i diritti di esercitare ed anche sviluppare pienamente e completamente le loro competenze professionali con conseguenti disagi, umiliazioni e forte imbarazzo essendo costretti a disimpegnare mansioni meramente materiali, come mettere padelle e pappagalli, cambiare biancheria, riporre cellulari nei como-dini, ecc… L'esistenza di un danno alla dignità professionale si ha riguardo al fatto che il lamentato illecito si è protratto senza soluzione di continuità per circa dieci anni, che le mansioni inferiori hanno carattere meramente manuale e sono quindi nettamente contrastanti con la natura scientifico-professionale di quelle proprie del lavoratore, e che vengono compiute “in pubblico” apparendo cioè a tutti i pazienti che gli istanti sono ordinariamente addetti anche a compiti propri di lavoratori inquadrati in categoria inferiore alla loro di due livelli”.
Posto che i meri stati emotivi, come la rabbia, la delusione, l'amarezza, lo sconforto, ecc., non sono risarcibili, da quanto viene dedotto in ricorso emerge che il lavoratore lamenta per lo più una condizione di disagio psicologico, essendo costretto a svolgere mansioni assistenziali di natura materiale dinanzi ai pazienti, il che comporterebbe una lesione della propria immagine professionale.
In disparte la già segnalata genericità di siffatta allegazione, essa presuppone che il paziente ospedaliero conosca le declaratorie professionali sopra riportate e sia in grado di distinguere con chiarezza, sul piano della differenziazione mansionale, tra la figura dell'O.S.S. e quella dell'infermiere, il che si ritiene inverosimile per il quivis de populo.
Piuttosto, deve ritenersi che il lamentato pregiudizio operi esclusivamente sul piano
17 emotivo ed interiore del lavoratore e che esso, quindi, non si presti al risarcimento.
In ogni caso, nelle istanze istruttorie articolate in ricorso, si è limitato a Pt_1 richiedere che i testi citati confermassero la circostanza per cui “lo svolgimento delle mansioni inferiori avevano determinato in lui uno stato di patimento e/o sofferenza psicologica e/o di disagio”.
Tuttavia, dalle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso dell'istruttoria espletata, non
è emerso alcun elemento che potesse confermare l'esistenza e l'entità del danno professionale lamentato dal lavoratore.
Ribadito che tale pregiudizio non può riconoscersi in re ipsa, la domanda si rivela infondata anche sotto il profilo della sussistenza di una lesione risarcibile, di cui non è stata fornita la prova.
Per tutto quanto sinora argomentato, il ricorso va rigettato.
Assorbito ogni altro profilo, compresa la domanda di adempimento in forma specifica.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina normativa e contrattuale applicabile, fonte di oscillazioni giurisprudenziali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione in misura integrale tra le parti del giudizio.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 31.10.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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