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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/06/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1426/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1426/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RA EG contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLO Controparte_1 C.F._2
PRIORE e dell'avv. GIOVANNI PRIORE con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Parte_1
Nel merito
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi
[...]
e celebrato nella Chiesa Parrocchiale di Montevecchia il giorno Parte_1 Controparte_1
22.06.2018;
2. Disporre l'affidamento esclusivo nella forma rafforzata della figlia minore, Persona_1
, alla madre con collocamento presso la stessa;
[...] Parte_1
3. Disporre che il diritto di visita, del padre, nei confronti della figlia venga mantenuto Per_1 in modalità protetta mediante incontri in Spazio Neutro, subordinando l'eventuale futura liberalizzazione di tali incontri all'esecuzione del c.d. test del capello diretto a rilevare l'eventuale assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti, nonché ad un'ulteriore valutazione sulla capacità genitoriale del sig. , in ogni caso con assenza assoluta di pernottamento;
CP_1
4. Disporre in favore della madre sig.ra ed a carico del sig. Parte_1 CP_1
, a titolo di contributo di mantenimento ordinario per la figlia un assegno di
[...] Per_1 mantenimento di euro 300,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, che verrà corrisposto direttamente dal datore di lavoro del sig. (come attualmente avviene, in CP_1 ragione del mancato versamento spontaneo da parte del resistente) oltre il pagamento delle spese straordinarie al 50% (come da protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli redatto in data 29 marzo 2018 ed in vigore presso il Tribunale di Lecco, qui da intendersi integralmente trascritto);
5. Disporsi che l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dalla sig.ra anche in Pt_1 ragione della mancata corresponsione integrale da parte del sig. , ad oggi, delle spese CP_1 straordinarie.
Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria, ove il Tribunale decidesse, ai fini della decisione della vertenza, di rimettere in istruttoria la causa: si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del sig. sulle circostanze Controparte_1 dedotte nelle premesse di fatto del ricorso introduttivo numerate dal numero 1 al numero 15 precedute dall'allocuzione “vero che” nonché prova per testi sulle medesime circostanze, espunte eventuali espressioni valutative, indicandosi a testi i signori:
- sig. (padre del sig. ) e sig.ra (attuale compagna CP_2 Controparte_1 Persona_2 del sig. ), entrambi residenti in [...] episodio, la sig.ra presente in più occasioni personalmente, e più in generale sullo stato Per_2 di frequente alterazione psicofisica del sig. ed in merito alla sua inaffidabilità come CP_1 genitore di una minore ancora in tenera età);
- sig. (padre della ricorrente) e sig.ra Persona_3 Persona_4
(madre della ricorrente), entrambi residenti in [...] (quali persone a diretta conoscenza di tutti i fatti in precedenza descritti);
- sig.ra residente in [...] (capitolo 9); Tes_1
- sig. , residente in [...] (capitolo 9).” Testimone_2
Per : “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, e previa ogni Controparte_1 occorrenda declaratoria, così giudicare:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi CP_1
e
[...] Parte_1
Disporre in favore della madre sig.ra e a carico del sig. , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo di mantenimento ordinario per la figlia un assegno di mantenimento Per_1
pagina 2 di 7 di Euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici istat, da versarsi entro il 12 di ogni mese, e con decorrenza dal mese del deposito del ricorso, oltre al pagamento delle spese straordinarie (come da protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli redatto in data 29 marzo 2018 ed in vigore presso il Tribunale di Lecco, qui da intendersi integralmente trascritto), con divisione al 50% dell'assegno Unico.
Disporre l'affidamento congiunto della figlia , con collocamento presso Persona_1 la madre, con le modalità di visita già indicate nella sentenza di separazione consensuale omologata, o con quelle diverse, ritenute opportune, anche in considerazione della relazione positiva dei servizi sociali del comune di Montevecchia.
Spese compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 Controparte_1
Montevecchia il 22/06/2018 e dalla loro unione è nata la figlia il Persona_1
14/11/2016.
Il Tribunale di Lecco, con decreto del 28/02/2022, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni concordate dalle parti.
Con ricorso depositato in data 20/07/2023, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'affidamento Controparte_1 esclusivo della figlia minore alla madre, la regolamentazione delle visite tra Persona_1 padre e figlia senza pernottamenti e previa all'esecuzione di test finalizzati a rilevare l'eventuale assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti, la conferma dell'assegno di mantenimento della figlia a carico del padre nella somma mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie richieste, la ricorrente ha esposto che da alcuni tempi la figlia minore si rifiutava di vedere il padre, a causa di alcuni episodi verificatisi durante la permanenza della minore presso il padre, ricollegabili a condotte di abuso di alcolici.
si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, ma contestando le Controparte_1 ulteriori richieste della ricorrente quanto ad affidamento e regolamentazione degli incontri tra padre e figlia, chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione degli incontri tra padre e figlia in forma libera come concordate in sede di separazione, la conferma del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre nella somma mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con suddivisione tuttavia dell'assegno unico al 50% tra i genitori.
Le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, avanti al giudice relatore, precedente assegnatario del procedimento, il quale all'esito dell'udienza in sede di provvedimenti temporanei e urgenti ha confermato le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale, sospendendo tuttavia il diritto di visita del padre nelle more degli approfondimenti istruttori.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, di espletamento di CTU sulle capacità genitoriali e di acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte dei servizi pagina 3 di 7 sociali del Comune di Montevecchia, incaricati in corso di causa di regolamentare in forma protetta e osservata gli incontri tra e la figlia minore . Controparte_1 Persona_1
Riassegnato il fascicolo allo scrivente giudice, le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al giudice relatore nei termini sopra riportati, discutendo la causa mediante il deposito di note scritte in sostituzione della discussione orale. Il giudice relatore si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie articolate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti ai fini del decidere: il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo pertanto il Tribunale di confermare le determinazioni assunte dal giudice istruttore.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da entrambi i coniugi è fondata e deve pertanto essere accolta.
È provato che i coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario a Montevecchia il 22/06/2018 e che il Tribunale di Lecco, con decreto del 28/02/2022, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Non essendo stata dedotta o eccepita una eventuale riconciliazione tra le parti e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riferimento all'affidamento della figlia minore , si osserva quanto Persona_1 segue.
È stata espletata in corso di causa CTU sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori, affidata alla dott.ssa , il cui elaborato viene posto a fondamento del convincimento del Persona_5
Tribunale, in quanto completo ed esaustivo, frutto di approfondita indagine sul contesto familiare e sulle principali figure di riferimento della minore.
Dall'espletata CTU è emerso che presenta forti criticità personali: la CTU ha Controparte_1 riscontrato “un importante livello di disadattamento psicologico”, che ha avuto ricadute negative anche nel rapporto con la figlia, che dal mese di giugno 2023 si era rifiutata di vedere il padre.
La CTU ha infatti rilevato che “Il signor ha un legame di affetto con la figlia ma si limita CP_1
a questo aspetto: dovrà imparare a fare il genitore ed essere aiutato nel comprendere che la figlia è portatrice di bisogni ed esigenze che cambiano con lo sviluppo e che non si limitano al giocare insieme e divertirsi. Il papà si è permesso durante un incontro con la figlia di fare un commento negativo sulla mamma provocando dispiacere in . Purtroppo dai racconti Per_1 emersi in ctu è evidente come il papà non sia in grado di tutelare la figlia da situazioni di pericolo in cui lui stesso per primo finisce per creare (niente cintura o seggiolino, episodio al Legend o alla Conad). è tranquilla quando gioca con il papà ma ha paura quando deve Per_1 dirgli delle cose perché non sa come potrebbe reagire. Non ha sviluppato un rapporto di fiducia,
pagina 4 di 7 complicità e di sostegno come sente di avere con la mamma. La bambina ha raccontato di essere stata delusa dal papà più volte e questo ha pesato sul loro rapporto.”
Inoltre dalla relazione della CTU emerge che la minore “Ha paura delle reazioni che il papà può avere dopo averlo visto in determinate situazioni;
non si sente ancora sicura nel vederlo da sola pur volendogli certamente un gran bene. Infatti ricerca la protezione della mamma che la deve rassicurare sul fatto che gli incontri con il papà avvenivano in presenza della scrivente e della Ctp”.
Rispetto alla figura materna, invece, non risultano criticità, anzi la stessa è figura indubbiamente positiva per la minore: “non è portatrice di significative psicopatologie” ed Parte_1
è “il punto di riferimento di , colei che si è sempre occupata delle funzioni di cura, Per_1 protezione (anche dal papà), di crescita ed affettiva. Ha dimostrato di avere in mente i bisogni della figlia, li riconosce e provvede a soddisfarli. Sa mettersi nei panni della figlia per comprendere cosa prova ed ha instaurato un legame solido basato sull'ascolto, l'educazione, il rispetto delle regole ed il dialogo. La mamma non ha mai parlato male del papà alla bambina la quale lo ha detto alla scrivente aggiungendo che la mamma non le ha mai impedito di vedere o sentire il papà ma era lei che a volte non voleva sentirlo o vederlo”.
In definitiva, se la madre è sicuramente figura genitoriale adeguata e in Parte_1 grado di prendersi cura della figlia minore, allo stato il padre continua a Controparte_1 presentare criticità che hanno negativamente influito sul rapporto con la figlia minore, che rendono ad oggi non perseguibile un regime di affidamento condiviso.
Il Tribunale ritiene dunque soluzione maggiormente rispondente all'interesse della figlia minore il suo affidamento alla madre, nella forma dell'affidamento c.d. super esclusivo, con collocamento presso la stessa.
Pertanto, ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma c.c., la madre potrà adottare ogni decisione relativa alla figlia minore, comprese quelle di maggiore interesse, senza necessità del consenso del padre.
Tale soluzione, del resto, è stata suggerita anche dalla CTU, la quale ha proposto l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore alla madre in considerazione delle Parte_1 condizioni psicologiche del padre che potrebbero determinare un pregiudizio alla minore e della temporanea incapacità dello stesso ad assumersi il compito di curare ed educare la figlia: la CTU ha infatti ben evidenziato che deve proseguire con i percorsi presso il NOA e il Controparte_1
SERT.
Per quanto riguarda la regolamentazione degli incontri tra il padre e la figlia Controparte_1 minore deve essere confermato l'incarico ai servizi sociali in corso di causa. Persona_1
La CTU aveva infatti indicato che, in considerazione del rifiuto della minore a vedere da sola il padre, per consentire il mantenimento del loro rapporto era necessaria l'organizzazione di incontri protetti in spazio neutro a cura dei servizi sociali del Comune di residenza della minore, per facilitare la ripresa del rapporto padre-figlia.
pagina 5 di 7 Tali incontri hanno avuto nel complesso andamento positivo, consentendo a padre e figlia di rafforzare il legame pur in presenza delle criticità di cui sopra.
Nell'ultima relazione datata 22/04/2025 i servizi sociali del Comune di Montevecchia hanno espresso alcune preoccupazioni circa un conflitto di lealtà che parrebbe delegittimare la figura paterna.
Il Tribunale osserva tuttavia che, mentre presenta alcune criticità, di cui danno Controparte_1 atto anche i servizi sociali, è figura genitoriale adeguata e tutelante, come Parte_1 accertato anche all'esito degli approfondimenti tecnici disposti mediante CTU.
Deve pertanto essere confermato l'incarico ai servizi sociali del Comune di Montevecchia, in quanto Comune di residenza della minore , di regolamentare gli incontri Persona_1 tra e la figlia secondo le modalità e le tempistiche ritenute Controparte_1 Persona_1 opportune, per il momento in modalità protetta e osservata, con facoltà di limitarli o sospenderli, tenuto conto del loro andamento e della situazione psicofisica della minore, e con possibilità di addivenire a una loro progressiva liberalizzazione in caso di evoluzione positiva della situazione.
Come indicato sia dalla CTU, sia dall'ultima relazione dei servizi sociali, deve Controparte_1 essere invitato a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, anche per il tramite dei servizi sociali territorialmente competenti. deve invece essere invitata a intraprendere un percorso di sostegno Parte_1 psicologico per rielaborare quanto successo nell'ultimo periodo e per approfondire aspetti del proprio funzionamento emersi dai test, come indicato dalla CTU.
Per quanto riguarda i profili economici, devono trovare sostanziale conferma le previsioni pattuite in sede di separazione consensuale, come del resto richiesto da entrambe le parti, in difetto di rilevanti sopravvenienze.
Il Tribunale ritiene dunque di confermare, quale contributo paterno al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
Le spese extra assegno, regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, vengono ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
L'affidamento esclusivo della figlia alla madre e il suo collocamento presso la stessa senza per ora rilevanti tempi di permanenza presso il padre giustificano l'attribuzione a Parte_1 dell'intero assegno unico.
[...]
La natura del giudizio e l'adesione di ai percorsi indicati dalla CTU e dai servizi Controparte_1 sociali giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 6 di 7 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e a Montevecchia il 22/06/2018, trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Montevecchia, reg. atti di matrimonio, parte II, Serie A, numero 8;
2) Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre Persona_1 Parte_1
nella forma di affidamento super esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater terzo comma c.c.,
[...] sicché la madre potrà adottare ogni decisione nell'interesse della figlia, comprese quelle di maggiore interesse anche in materia di salute, educazione, istruzione e scelta della residenza abituale, con collocamento presso la stessa;
3) Incarica i servizi sociali del Comune di residenza della minore Persona_1
(attualmente Comune di Montevecchia) di regolamentare gli incontri tra e la Controparte_1 figlia secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune, per il momento Persona_1 in modalità protetta e osservata, con facoltà di limitarli o sospenderli, tenuto conto del loro andamento e della situazione psicofisica della minore, e con possibilità di addivenire a una loro progressiva liberalizzazione in caso di evoluzione positiva della situazione;
4) Raccomanda a di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, Controparte_1 anche per il tramite dei servizi sociali territorialmente competenti;
5) Raccomanda a di intraprendere un percorso di sostegno psicologico;
Parte_1
6) Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 10 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese un assegno mensile pari a € 300,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
Persona_1
7) Dispone che le spese extra assegno sostenute nell'interesse della figlia, regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, da intendersi qui richiamato, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) Dispone che l'assegno unico per la figlia sia percepito interamente da Parte_1
9) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
10) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura fra loro.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1426/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RA EG contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLO Controparte_1 C.F._2
PRIORE e dell'avv. GIOVANNI PRIORE con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Parte_1
Nel merito
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi
[...]
e celebrato nella Chiesa Parrocchiale di Montevecchia il giorno Parte_1 Controparte_1
22.06.2018;
2. Disporre l'affidamento esclusivo nella forma rafforzata della figlia minore, Persona_1
, alla madre con collocamento presso la stessa;
[...] Parte_1
3. Disporre che il diritto di visita, del padre, nei confronti della figlia venga mantenuto Per_1 in modalità protetta mediante incontri in Spazio Neutro, subordinando l'eventuale futura liberalizzazione di tali incontri all'esecuzione del c.d. test del capello diretto a rilevare l'eventuale assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti, nonché ad un'ulteriore valutazione sulla capacità genitoriale del sig. , in ogni caso con assenza assoluta di pernottamento;
CP_1
4. Disporre in favore della madre sig.ra ed a carico del sig. Parte_1 CP_1
, a titolo di contributo di mantenimento ordinario per la figlia un assegno di
[...] Per_1 mantenimento di euro 300,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, che verrà corrisposto direttamente dal datore di lavoro del sig. (come attualmente avviene, in CP_1 ragione del mancato versamento spontaneo da parte del resistente) oltre il pagamento delle spese straordinarie al 50% (come da protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli redatto in data 29 marzo 2018 ed in vigore presso il Tribunale di Lecco, qui da intendersi integralmente trascritto);
5. Disporsi che l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dalla sig.ra anche in Pt_1 ragione della mancata corresponsione integrale da parte del sig. , ad oggi, delle spese CP_1 straordinarie.
Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria, ove il Tribunale decidesse, ai fini della decisione della vertenza, di rimettere in istruttoria la causa: si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del sig. sulle circostanze Controparte_1 dedotte nelle premesse di fatto del ricorso introduttivo numerate dal numero 1 al numero 15 precedute dall'allocuzione “vero che” nonché prova per testi sulle medesime circostanze, espunte eventuali espressioni valutative, indicandosi a testi i signori:
- sig. (padre del sig. ) e sig.ra (attuale compagna CP_2 Controparte_1 Persona_2 del sig. ), entrambi residenti in [...] episodio, la sig.ra presente in più occasioni personalmente, e più in generale sullo stato Per_2 di frequente alterazione psicofisica del sig. ed in merito alla sua inaffidabilità come CP_1 genitore di una minore ancora in tenera età);
- sig. (padre della ricorrente) e sig.ra Persona_3 Persona_4
(madre della ricorrente), entrambi residenti in [...] (quali persone a diretta conoscenza di tutti i fatti in precedenza descritti);
- sig.ra residente in [...] (capitolo 9); Tes_1
- sig. , residente in [...] (capitolo 9).” Testimone_2
Per : “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, e previa ogni Controparte_1 occorrenda declaratoria, così giudicare:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi CP_1
e
[...] Parte_1
Disporre in favore della madre sig.ra e a carico del sig. , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo di mantenimento ordinario per la figlia un assegno di mantenimento Per_1
pagina 2 di 7 di Euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici istat, da versarsi entro il 12 di ogni mese, e con decorrenza dal mese del deposito del ricorso, oltre al pagamento delle spese straordinarie (come da protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli redatto in data 29 marzo 2018 ed in vigore presso il Tribunale di Lecco, qui da intendersi integralmente trascritto), con divisione al 50% dell'assegno Unico.
Disporre l'affidamento congiunto della figlia , con collocamento presso Persona_1 la madre, con le modalità di visita già indicate nella sentenza di separazione consensuale omologata, o con quelle diverse, ritenute opportune, anche in considerazione della relazione positiva dei servizi sociali del comune di Montevecchia.
Spese compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario a Parte_1 Controparte_1
Montevecchia il 22/06/2018 e dalla loro unione è nata la figlia il Persona_1
14/11/2016.
Il Tribunale di Lecco, con decreto del 28/02/2022, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni concordate dalle parti.
Con ricorso depositato in data 20/07/2023, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'affidamento Controparte_1 esclusivo della figlia minore alla madre, la regolamentazione delle visite tra Persona_1 padre e figlia senza pernottamenti e previa all'esecuzione di test finalizzati a rilevare l'eventuale assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti, la conferma dell'assegno di mantenimento della figlia a carico del padre nella somma mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie richieste, la ricorrente ha esposto che da alcuni tempi la figlia minore si rifiutava di vedere il padre, a causa di alcuni episodi verificatisi durante la permanenza della minore presso il padre, ricollegabili a condotte di abuso di alcolici.
si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di divorzio, ma contestando le Controparte_1 ulteriori richieste della ricorrente quanto ad affidamento e regolamentazione degli incontri tra padre e figlia, chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione degli incontri tra padre e figlia in forma libera come concordate in sede di separazione, la conferma del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre nella somma mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con suddivisione tuttavia dell'assegno unico al 50% tra i genitori.
Le parti sono comparse, assistite dai rispettivi difensori, avanti al giudice relatore, precedente assegnatario del procedimento, il quale all'esito dell'udienza in sede di provvedimenti temporanei e urgenti ha confermato le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale, sospendendo tuttavia il diritto di visita del padre nelle more degli approfondimenti istruttori.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, di espletamento di CTU sulle capacità genitoriali e di acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte dei servizi pagina 3 di 7 sociali del Comune di Montevecchia, incaricati in corso di causa di regolamentare in forma protetta e osservata gli incontri tra e la figlia minore . Controparte_1 Persona_1
Riassegnato il fascicolo allo scrivente giudice, le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al giudice relatore nei termini sopra riportati, discutendo la causa mediante il deposito di note scritte in sostituzione della discussione orale. Il giudice relatore si è quindi riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze istruttorie articolate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto irrilevanti ai fini del decidere: il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo pertanto il Tribunale di confermare le determinazioni assunte dal giudice istruttore.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da entrambi i coniugi è fondata e deve pertanto essere accolta.
È provato che i coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario a Montevecchia il 22/06/2018 e che il Tribunale di Lecco, con decreto del 28/02/2022, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Non essendo stata dedotta o eccepita una eventuale riconciliazione tra le parti e dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riferimento all'affidamento della figlia minore , si osserva quanto Persona_1 segue.
È stata espletata in corso di causa CTU sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori, affidata alla dott.ssa , il cui elaborato viene posto a fondamento del convincimento del Persona_5
Tribunale, in quanto completo ed esaustivo, frutto di approfondita indagine sul contesto familiare e sulle principali figure di riferimento della minore.
Dall'espletata CTU è emerso che presenta forti criticità personali: la CTU ha Controparte_1 riscontrato “un importante livello di disadattamento psicologico”, che ha avuto ricadute negative anche nel rapporto con la figlia, che dal mese di giugno 2023 si era rifiutata di vedere il padre.
La CTU ha infatti rilevato che “Il signor ha un legame di affetto con la figlia ma si limita CP_1
a questo aspetto: dovrà imparare a fare il genitore ed essere aiutato nel comprendere che la figlia è portatrice di bisogni ed esigenze che cambiano con lo sviluppo e che non si limitano al giocare insieme e divertirsi. Il papà si è permesso durante un incontro con la figlia di fare un commento negativo sulla mamma provocando dispiacere in . Purtroppo dai racconti Per_1 emersi in ctu è evidente come il papà non sia in grado di tutelare la figlia da situazioni di pericolo in cui lui stesso per primo finisce per creare (niente cintura o seggiolino, episodio al Legend o alla Conad). è tranquilla quando gioca con il papà ma ha paura quando deve Per_1 dirgli delle cose perché non sa come potrebbe reagire. Non ha sviluppato un rapporto di fiducia,
pagina 4 di 7 complicità e di sostegno come sente di avere con la mamma. La bambina ha raccontato di essere stata delusa dal papà più volte e questo ha pesato sul loro rapporto.”
Inoltre dalla relazione della CTU emerge che la minore “Ha paura delle reazioni che il papà può avere dopo averlo visto in determinate situazioni;
non si sente ancora sicura nel vederlo da sola pur volendogli certamente un gran bene. Infatti ricerca la protezione della mamma che la deve rassicurare sul fatto che gli incontri con il papà avvenivano in presenza della scrivente e della Ctp”.
Rispetto alla figura materna, invece, non risultano criticità, anzi la stessa è figura indubbiamente positiva per la minore: “non è portatrice di significative psicopatologie” ed Parte_1
è “il punto di riferimento di , colei che si è sempre occupata delle funzioni di cura, Per_1 protezione (anche dal papà), di crescita ed affettiva. Ha dimostrato di avere in mente i bisogni della figlia, li riconosce e provvede a soddisfarli. Sa mettersi nei panni della figlia per comprendere cosa prova ed ha instaurato un legame solido basato sull'ascolto, l'educazione, il rispetto delle regole ed il dialogo. La mamma non ha mai parlato male del papà alla bambina la quale lo ha detto alla scrivente aggiungendo che la mamma non le ha mai impedito di vedere o sentire il papà ma era lei che a volte non voleva sentirlo o vederlo”.
In definitiva, se la madre è sicuramente figura genitoriale adeguata e in Parte_1 grado di prendersi cura della figlia minore, allo stato il padre continua a Controparte_1 presentare criticità che hanno negativamente influito sul rapporto con la figlia minore, che rendono ad oggi non perseguibile un regime di affidamento condiviso.
Il Tribunale ritiene dunque soluzione maggiormente rispondente all'interesse della figlia minore il suo affidamento alla madre, nella forma dell'affidamento c.d. super esclusivo, con collocamento presso la stessa.
Pertanto, ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma c.c., la madre potrà adottare ogni decisione relativa alla figlia minore, comprese quelle di maggiore interesse, senza necessità del consenso del padre.
Tale soluzione, del resto, è stata suggerita anche dalla CTU, la quale ha proposto l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore alla madre in considerazione delle Parte_1 condizioni psicologiche del padre che potrebbero determinare un pregiudizio alla minore e della temporanea incapacità dello stesso ad assumersi il compito di curare ed educare la figlia: la CTU ha infatti ben evidenziato che deve proseguire con i percorsi presso il NOA e il Controparte_1
SERT.
Per quanto riguarda la regolamentazione degli incontri tra il padre e la figlia Controparte_1 minore deve essere confermato l'incarico ai servizi sociali in corso di causa. Persona_1
La CTU aveva infatti indicato che, in considerazione del rifiuto della minore a vedere da sola il padre, per consentire il mantenimento del loro rapporto era necessaria l'organizzazione di incontri protetti in spazio neutro a cura dei servizi sociali del Comune di residenza della minore, per facilitare la ripresa del rapporto padre-figlia.
pagina 5 di 7 Tali incontri hanno avuto nel complesso andamento positivo, consentendo a padre e figlia di rafforzare il legame pur in presenza delle criticità di cui sopra.
Nell'ultima relazione datata 22/04/2025 i servizi sociali del Comune di Montevecchia hanno espresso alcune preoccupazioni circa un conflitto di lealtà che parrebbe delegittimare la figura paterna.
Il Tribunale osserva tuttavia che, mentre presenta alcune criticità, di cui danno Controparte_1 atto anche i servizi sociali, è figura genitoriale adeguata e tutelante, come Parte_1 accertato anche all'esito degli approfondimenti tecnici disposti mediante CTU.
Deve pertanto essere confermato l'incarico ai servizi sociali del Comune di Montevecchia, in quanto Comune di residenza della minore , di regolamentare gli incontri Persona_1 tra e la figlia secondo le modalità e le tempistiche ritenute Controparte_1 Persona_1 opportune, per il momento in modalità protetta e osservata, con facoltà di limitarli o sospenderli, tenuto conto del loro andamento e della situazione psicofisica della minore, e con possibilità di addivenire a una loro progressiva liberalizzazione in caso di evoluzione positiva della situazione.
Come indicato sia dalla CTU, sia dall'ultima relazione dei servizi sociali, deve Controparte_1 essere invitato a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, anche per il tramite dei servizi sociali territorialmente competenti. deve invece essere invitata a intraprendere un percorso di sostegno Parte_1 psicologico per rielaborare quanto successo nell'ultimo periodo e per approfondire aspetti del proprio funzionamento emersi dai test, come indicato dalla CTU.
Per quanto riguarda i profili economici, devono trovare sostanziale conferma le previsioni pattuite in sede di separazione consensuale, come del resto richiesto da entrambe le parti, in difetto di rilevanti sopravvenienze.
Il Tribunale ritiene dunque di confermare, quale contributo paterno al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
Le spese extra assegno, regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, vengono ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
L'affidamento esclusivo della figlia alla madre e il suo collocamento presso la stessa senza per ora rilevanti tempi di permanenza presso il padre giustificano l'attribuzione a Parte_1 dell'intero assegno unico.
[...]
La natura del giudizio e l'adesione di ai percorsi indicati dalla CTU e dai servizi Controparte_1 sociali giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 6 di 7 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e a Montevecchia il 22/06/2018, trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Montevecchia, reg. atti di matrimonio, parte II, Serie A, numero 8;
2) Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre Persona_1 Parte_1
nella forma di affidamento super esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater terzo comma c.c.,
[...] sicché la madre potrà adottare ogni decisione nell'interesse della figlia, comprese quelle di maggiore interesse anche in materia di salute, educazione, istruzione e scelta della residenza abituale, con collocamento presso la stessa;
3) Incarica i servizi sociali del Comune di residenza della minore Persona_1
(attualmente Comune di Montevecchia) di regolamentare gli incontri tra e la Controparte_1 figlia secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune, per il momento Persona_1 in modalità protetta e osservata, con facoltà di limitarli o sospenderli, tenuto conto del loro andamento e della situazione psicofisica della minore, e con possibilità di addivenire a una loro progressiva liberalizzazione in caso di evoluzione positiva della situazione;
4) Raccomanda a di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, Controparte_1 anche per il tramite dei servizi sociali territorialmente competenti;
5) Raccomanda a di intraprendere un percorso di sostegno psicologico;
Parte_1
6) Pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 10 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese un assegno mensile pari a € 300,00 a titolo di concorso nel mantenimento della figlia da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
Persona_1
7) Dispone che le spese extra assegno sostenute nell'interesse della figlia, regolamentate come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco, da intendersi qui richiamato, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) Dispone che l'assegno unico per la figlia sia percepito interamente da Parte_1
9) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
10) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari misura fra loro.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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