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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2469/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI GERONIMO DESIREE', Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18306/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424946 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424946 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424946 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424946 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424946 TARI 2022 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424946 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1452/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 112401434946 dell'11 ottobre 2024, notificato il 18 ottobre 2024, emesso da Roma Capitale –
Dipartimento Risorse Economiche, avente ad oggetto la TARI e il tributo provinciale TEFA per le annualità dal 2018 al 2023, per un importo complessivo pari ad euro 3.094,00, oltre sanzioni ed interessi, sul presupposto di una asserita omessa dichiarazione ed evasione totale del tributo.
Il ricorrente ha dedotto che l'accertamento trae origine da un errore in fatto, in quanto riferito ad un immobile sito in Roma, Indirizzo_1, che egli avrebbe utilizzato quale studio professionale esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 2018, come comprovato dal contratto di locazione regolarmente registrato e dal verbale di riconsegna dell'immobile alla proprietaria.
Ha precisato che, a far data dal 1° luglio 2018, egli non ha più avuto il possesso, la detenzione o l'occupazione dell'immobile, avendo trasferito altrove la propria attività professionale, con conseguente rientro dell'unità immobiliare nella disponibilità della proprietaria, la quale l'avrebbe successivamente concessa in locazione a terzi. Pertanto, secondo il ricorrente, dal 1° luglio 2018 in poi difetterebbe in capo allo stesso il presupposto impositivo richiesto dalla normativa regolamentare e nazionale in materia di
TARI, con conseguente insussistenza sia dell'obbligo di pagamento del tributo, sia dell'obbligo dichiarativo.
Il ricorrente ha altresì dedotto che, anche a voler ipotizzare una sua soggettività passiva limitata al periodo di effettiva detenzione dell'immobile (secondo semestre 2017 e primo semestre 2018), i relativi tributi risulterebbero comunque prescritti, essendo spirato il termine quinquennale di prescrizione rispettivamente in data 31 dicembre 2022 per l'annualità 2017 e in data 31 dicembre 2023 per l'annualità
2018, anteriormente alla notifica dell'avviso impugnato. Analoga eccezione è stata formulata con riferimento alle sanzioni collegate.
Sulla base di tali argomentazioni, il ricorrente ha chiesto l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento, previa sospensione della sua esecutività, con vittoria di spese, oltre alla trattazione dell'udienza da remoto. Si è costituita in giudizio MA S.p.A., la quale ha depositato controdeduzioni eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva. In particolare, la resistente ha rappresentato che, a decorrere dal 1° aprile 2018, Roma Capitale ha assunto direttamente la gestione delle attività di accertamento, riscossione e difesa in giudizio della TARI, in forza delle deliberazioni della Giunta
Capitolina n. 42/2018 e n. 103/2018, nonché della convenzione stipulata in data 30 luglio 2018.
Sulla base di tali elementi, MA S.p.A. ha chiesto che venga dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva in relazione all'atto impugnato, in quanto emesso in data successiva all'assunzione, da parte di Roma Capitale, della competenza esclusiva in materia di gestione e difesa della TARI, chiedendo, in subordine, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite.
Nessuno si è costituito per Roma Capitale.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo allegato a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da
MA S.p.A., trattandosi di questione di rito idonea a definire la posizione processuale della predetta resistente prima dell'esame del merito della controversia.
L'eccezione è fondata.
Nel processo tributario, la legittimazione passiva spetta esclusivamente al soggetto che ha emesso l'atto impugnato ovvero che è titolare del potere impositivo esercitato mediante tale atto. La verifica della legittimazione passiva deve essere condotta sulla base della paternità formale e sostanziale dell'atto oggetto di impugnazione, risultando irrilevanti, a tal fine, eventuali rapporti organizzativi o convenzionali interni tra enti o soggetti coinvolti nella gestione del tributo.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso in data 11 ottobre 2024 da Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche, quale ente impositore, ed è allo stesso espressamente riferibile sia sotto il profilo formale che sostanziale. Nel medesimo atto è, peraltro, chiaramente indicato che il ricorso deve essere proposto nei confronti di Roma Capitale, quale soggetto titolare del rapporto tributario dedotto in giudizio.
Ne consegue che MA S.p.A. non è titolare del potere impositivo esercitato con l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, né è l'autrice dell'atto impugnato, risultando pertanto estranea al rapporto tributario dedotto in causa. Deve, quindi, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di MA S.p.A.
Quanto al merito si osserva:
il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'avviso di accertamento impugnato è stato emesso sul presupposto dell'asserita soggettività passiva del ricorrente ai fini TARI e TEFA per le annualità dal 2018 al 2023, in relazione all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1. Tuttavia, tale presupposto non trova riscontro negli elementi di fatto emergenti dagli atti di causa.
Il ricorrente ha documentalmente dimostrato di avere detenuto e utilizzato l'immobile in questione quale studio professionale esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 2018, come risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato e dal verbale di riconsegna dell'immobile alla proprietaria. A decorrere dal 1° luglio 2018, il ricorrente ha cessato ogni rapporto di possesso, detenzione o occupazione dell'immobile, trasferendo altrove la propria attività professionale, con conseguente rientro dell'unità immobiliare nella piena disponibilità della proprietaria.
Ai sensi della normativa vigente e del regolamento comunale applicabile, il presupposto impositivo della
TARI è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ne consegue che l'obbligazione tributaria grava esclusivamente sul soggetto che, nel periodo di riferimento, risulti titolare di uno di tali rapporti con l'immobile.
Nel caso di specie, è pacifico che, a partire dal 1° luglio 2018, il ricorrente non rivestisse più alcuna delle condizioni richieste per l'insorgenza dell'obbligazione tributaria, difettando in capo allo stesso il presupposto oggettivo e soggettivo del tributo. L'avviso di accertamento risulta pertanto emesso in carenza del presupposto impositivo per tutte le annualità dal 2019 al 2023 e, quanto all'anno 2018, limitatamente al periodo successivo al 30 giugno.
A ciò si aggiunga che, anche a voler ritenere astrattamente dovuta la TARI per il periodo di effettiva detenzione dell'immobile (secondo semestre 2017 e primo semestre 2018), l'Amministrazione resistente ha notificato l'avviso di accertamento in data 18 ottobre 2024, quando il termine di prescrizione quinquennale del tributo risultava già spirato, rispettivamente in data 31 dicembre 2022 per l'annualità
2017 e in data 31 dicembre 2023 per l'annualità 2018. Ne consegue che, anche sotto tale profilo, la pretesa tributaria risulta comunque estinta per prescrizione, con estensione del medesimo effetto alle sanzioni accessorie.
Deve, inoltre, rilevarsi che l'Amministrazione resistente, a fronte delle contestazioni di parte ricorrente, non ha fornito alcuna prova contraria idonea a dimostrare la persistente detenzione o occupazione dell'immobile da parte di questi nel periodo oggetto di accertamento Alla luce di quanto esposto, l'avviso di accertamento impugnato risulta illegittimo per difetto del presupposto impositivo e, comunque, per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, con conseguente fondatezza della domanda proposta dal ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico di Roma Capitale legittimata passivamente nel presente giudizio mentre vanno compensate nei confronti di MA tenuto conto della fondatezza del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso condanna Roma Capitale alle spese in favore del ricorrente che liquida in euro
250 oltre rimborso Cut e altri accessori di legge;
compensa le spese di giudizio tra MA PA e il ricorrente.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI GERONIMO DESIREE', Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18306/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424946 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424946 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424946 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424946 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424946 TARI 2022 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401424946 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1452/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 112401434946 dell'11 ottobre 2024, notificato il 18 ottobre 2024, emesso da Roma Capitale –
Dipartimento Risorse Economiche, avente ad oggetto la TARI e il tributo provinciale TEFA per le annualità dal 2018 al 2023, per un importo complessivo pari ad euro 3.094,00, oltre sanzioni ed interessi, sul presupposto di una asserita omessa dichiarazione ed evasione totale del tributo.
Il ricorrente ha dedotto che l'accertamento trae origine da un errore in fatto, in quanto riferito ad un immobile sito in Roma, Indirizzo_1, che egli avrebbe utilizzato quale studio professionale esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 2018, come comprovato dal contratto di locazione regolarmente registrato e dal verbale di riconsegna dell'immobile alla proprietaria.
Ha precisato che, a far data dal 1° luglio 2018, egli non ha più avuto il possesso, la detenzione o l'occupazione dell'immobile, avendo trasferito altrove la propria attività professionale, con conseguente rientro dell'unità immobiliare nella disponibilità della proprietaria, la quale l'avrebbe successivamente concessa in locazione a terzi. Pertanto, secondo il ricorrente, dal 1° luglio 2018 in poi difetterebbe in capo allo stesso il presupposto impositivo richiesto dalla normativa regolamentare e nazionale in materia di
TARI, con conseguente insussistenza sia dell'obbligo di pagamento del tributo, sia dell'obbligo dichiarativo.
Il ricorrente ha altresì dedotto che, anche a voler ipotizzare una sua soggettività passiva limitata al periodo di effettiva detenzione dell'immobile (secondo semestre 2017 e primo semestre 2018), i relativi tributi risulterebbero comunque prescritti, essendo spirato il termine quinquennale di prescrizione rispettivamente in data 31 dicembre 2022 per l'annualità 2017 e in data 31 dicembre 2023 per l'annualità
2018, anteriormente alla notifica dell'avviso impugnato. Analoga eccezione è stata formulata con riferimento alle sanzioni collegate.
Sulla base di tali argomentazioni, il ricorrente ha chiesto l'annullamento integrale dell'avviso di accertamento, previa sospensione della sua esecutività, con vittoria di spese, oltre alla trattazione dell'udienza da remoto. Si è costituita in giudizio MA S.p.A., la quale ha depositato controdeduzioni eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva. In particolare, la resistente ha rappresentato che, a decorrere dal 1° aprile 2018, Roma Capitale ha assunto direttamente la gestione delle attività di accertamento, riscossione e difesa in giudizio della TARI, in forza delle deliberazioni della Giunta
Capitolina n. 42/2018 e n. 103/2018, nonché della convenzione stipulata in data 30 luglio 2018.
Sulla base di tali elementi, MA S.p.A. ha chiesto che venga dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva in relazione all'atto impugnato, in quanto emesso in data successiva all'assunzione, da parte di Roma Capitale, della competenza esclusiva in materia di gestione e difesa della TARI, chiedendo, in subordine, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite.
Nessuno si è costituito per Roma Capitale.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo allegato a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da
MA S.p.A., trattandosi di questione di rito idonea a definire la posizione processuale della predetta resistente prima dell'esame del merito della controversia.
L'eccezione è fondata.
Nel processo tributario, la legittimazione passiva spetta esclusivamente al soggetto che ha emesso l'atto impugnato ovvero che è titolare del potere impositivo esercitato mediante tale atto. La verifica della legittimazione passiva deve essere condotta sulla base della paternità formale e sostanziale dell'atto oggetto di impugnazione, risultando irrilevanti, a tal fine, eventuali rapporti organizzativi o convenzionali interni tra enti o soggetti coinvolti nella gestione del tributo.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che l'avviso di accertamento impugnato è stato emesso in data 11 ottobre 2024 da Roma Capitale – Dipartimento Risorse Economiche, quale ente impositore, ed è allo stesso espressamente riferibile sia sotto il profilo formale che sostanziale. Nel medesimo atto è, peraltro, chiaramente indicato che il ricorso deve essere proposto nei confronti di Roma Capitale, quale soggetto titolare del rapporto tributario dedotto in giudizio.
Ne consegue che MA S.p.A. non è titolare del potere impositivo esercitato con l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, né è l'autrice dell'atto impugnato, risultando pertanto estranea al rapporto tributario dedotto in causa. Deve, quindi, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di MA S.p.A.
Quanto al merito si osserva:
il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'avviso di accertamento impugnato è stato emesso sul presupposto dell'asserita soggettività passiva del ricorrente ai fini TARI e TEFA per le annualità dal 2018 al 2023, in relazione all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1. Tuttavia, tale presupposto non trova riscontro negli elementi di fatto emergenti dagli atti di causa.
Il ricorrente ha documentalmente dimostrato di avere detenuto e utilizzato l'immobile in questione quale studio professionale esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 2018, come risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato e dal verbale di riconsegna dell'immobile alla proprietaria. A decorrere dal 1° luglio 2018, il ricorrente ha cessato ogni rapporto di possesso, detenzione o occupazione dell'immobile, trasferendo altrove la propria attività professionale, con conseguente rientro dell'unità immobiliare nella piena disponibilità della proprietaria.
Ai sensi della normativa vigente e del regolamento comunale applicabile, il presupposto impositivo della
TARI è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ne consegue che l'obbligazione tributaria grava esclusivamente sul soggetto che, nel periodo di riferimento, risulti titolare di uno di tali rapporti con l'immobile.
Nel caso di specie, è pacifico che, a partire dal 1° luglio 2018, il ricorrente non rivestisse più alcuna delle condizioni richieste per l'insorgenza dell'obbligazione tributaria, difettando in capo allo stesso il presupposto oggettivo e soggettivo del tributo. L'avviso di accertamento risulta pertanto emesso in carenza del presupposto impositivo per tutte le annualità dal 2019 al 2023 e, quanto all'anno 2018, limitatamente al periodo successivo al 30 giugno.
A ciò si aggiunga che, anche a voler ritenere astrattamente dovuta la TARI per il periodo di effettiva detenzione dell'immobile (secondo semestre 2017 e primo semestre 2018), l'Amministrazione resistente ha notificato l'avviso di accertamento in data 18 ottobre 2024, quando il termine di prescrizione quinquennale del tributo risultava già spirato, rispettivamente in data 31 dicembre 2022 per l'annualità
2017 e in data 31 dicembre 2023 per l'annualità 2018. Ne consegue che, anche sotto tale profilo, la pretesa tributaria risulta comunque estinta per prescrizione, con estensione del medesimo effetto alle sanzioni accessorie.
Deve, inoltre, rilevarsi che l'Amministrazione resistente, a fronte delle contestazioni di parte ricorrente, non ha fornito alcuna prova contraria idonea a dimostrare la persistente detenzione o occupazione dell'immobile da parte di questi nel periodo oggetto di accertamento Alla luce di quanto esposto, l'avviso di accertamento impugnato risulta illegittimo per difetto del presupposto impositivo e, comunque, per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, con conseguente fondatezza della domanda proposta dal ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico di Roma Capitale legittimata passivamente nel presente giudizio mentre vanno compensate nei confronti di MA tenuto conto della fondatezza del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso condanna Roma Capitale alle spese in favore del ricorrente che liquida in euro
250 oltre rimborso Cut e altri accessori di legge;
compensa le spese di giudizio tra MA PA e il ricorrente.