Art. 9-bis. (( 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 nonche' le strutture sanitarie di cui all'articolo 4 possono effettuare la pubblicita' nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente ))
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17 marzo 1999
17 marzo 1999
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- 1. CGCE, n. C-500/06, Sentenza della Corte, Corporación Dermoestética SA contro To Me Group Advertising Media, 17/07/2008Provvedimento: […] Se l'art. 49 CE sia compatibile con una normativa nazionale come quella di cui agli artt. 4, 5 e 9 bis della legge n. 175[/1992] e di cui al decreto ministeriale n. 657[/1994] e/o con prassi amministrative che vietino la pubblicità televisiva a diffusione nazionale di trattamenti medici-chirurgici svolti in strutture sanitarie private a ciò debitamente autorizzate, anche quando la stessa pubblicità sia autorizzata su reti televisive a diffusione locale e che, al contempo, impongano, per la diffusione di tali pubblicità, un limite di spesa del 5% del reddito dichiarato nell'anno precedente.Leggi di più...
- pubblicità sanitaria·
- tutela della salute·
- giurisdizione nazionale·
- art. 49 CE·
- rinvio pregiudiziale·
- direttiva 89/552/CEE·
- restrizioni ingiustificate·
- libera prestazione dei servizi·
- art. 43 CE·
- libertà di stabilimento