Articolo 9 bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 175
Articolo 9
Versione
17 marzo 1999
Art. 9-bis. (( 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 nonche' le strutture sanitarie di cui all'articolo 4 possono effettuare la pubblicita' nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente ))
Entrata in vigore il 17 marzo 1999
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