Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 4826/2017 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4826/2017 R.G., vertente tra:
– già – (p.Iva , in persona del l.r., Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Monaco (c.f. ) presso il cui studio CodiceFiscale_1 elettivamente domicilia, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
Appellante
e
(c.f. e p.Iva in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso la sede della società sita in Latina, V.le PL Nervi snc Torre 10
Mimose, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giancarlo Mascetti
(C.F. ) e Giorgia Caminiti (C.F. ), come da procura C.F._2 C.F._3
alle liti in atti,
Appellata
e
(p.Iva , in persona del procuratore delegato, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall' avv. Andrea Gemma (C.F. ) presso il cui studio C.F._4
elettivamente domicilia come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 80 pubblicata il 12/01/2017
Pagina 1
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha convenuto in giudizio Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Velletri la affinché il “Tribunale adito, ogni contraria Controparte_1
istanza ed ecce-zione disattesa, previo accertamento della responsabilità esclusiva della società
in persona del legale rappresentante, nella produzione dei danni lamentati Controparte_1
dall'attrice ai locali condotti in locazione, siti in Anzio Via Gramsci n°22 e Via dei Salatori n°1, a causa dell'allagamento scaturito dalla rottura di un tubo della rete idrica pubblica gestita dalla società stessa, condannare in persona del legale rappresentante, al risarcimento Controparte_1
dei danni subiti dalla società attrice, nessuno escluso, così come quantificati quelli relativi al ripristino dello stato dei luoghi nella perizia stragiudiziale allegata, oltre al risarcimento dei danni causati ai capi di abbigliamento ed accessori, come da prospetto allegato, e quelli per mancato guadagno a seguito dell'impossibilità di svolgere l'attività commerciale sino al ripristino, il tutto nella misura che sarà provata nel corso del giudizio o in quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”. Al riguardo l'attrice ha dedotto:
1) di esser conduttrice di due locali siti n Anzio, Via Gramsci nr. 22 e Via dei Salatori nr. 1, dove esercita attività commerciale di vendita di abbigliamento ed accessori;
2) che in data 22.05.2014, a causa della rottura di una tubazione dell'acqua della rete pubblica gestita da e sita in corrispondenza del marciapiede di Via Gramsci, i Controparte_1
sopramenzionati locali subivano un allagamento, danneggiando i locali (cartongesso, pitture delle pareti e rivestimenti), gli espositori e i capi d'abbigliamento, e rendendo inagibile l'immobile ai fini commerciali,
3) di aver documentato l'avvenuto allagamento e la stima dei danni come da perizia stragiudiziale allegata all'atto di citazione;
4) di aver avanzato richiesta di risarcimento danni alla che peraltro era Controparte_1
intervenuta a riparare la perdita, rimasta priva di riscontro.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato le pretese attoree deducendo la Controparte_1
genericità dei fatti allegati in ordine alla dinamica del sinistro e alla causa dei danni, nonché alla quantificazione degli stessi, chiedendo pertanto il rigetto della domanda ed in subordine l'accertamento di un concorso di colpa dell'attrice nella determinazione degli eventi ai sensi degli artt. 2056 e 1227 c.c.; ha chiesto infine di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della compagnia di assicurazione Controparte_3
Pagina 2 Autorizzata la chiamata, si è costituita in giudizio la – Controparte_3 di seguito ” – la quale ha eccepito in via preliminare la decadenza dalla garanzia CP_2 assicurativa per omessa denuncia del sinistro in violazione dell'art.
3.1. delle condizioni generali di polizza nonché dell'art. 1913 c.c a ha chiesto in ogni caso l'applicazione della franchigia di euro
10.000,00 come da condizioni di contratto, contestando infine nel merito la fondatezza della domanda attorea, la carenza di prova dei danni ed il nesso di causalità.
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda principale e assorbita la domanda di manleva, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite pari ad euro 1.618,00 per compensi, oltre accessori, per ciascuna parte. Il giudice di primo grado ha ritenuto che non fosse stato rispettato il termine assegnato per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita – condizione di procedibilità nel caso di specie.
All'esito del giudizio di appello, proposto dalla soccombente società attrice, la Corte, con sentenza non definitiva nr. 7272/2023, da intendersi ivi richiamata e trascritta, ha dichiarato la procedibilità della domanda e ha disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio in ordine alla riproposta domanda risarcitoria.
La causa è stata assegnata al sottoscritto relatore con decreto in data 10.1.2024, e assegnata in decisione con ordinanza del 05.07.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda risarcitoria è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito descritti.
Preliminarmente, si rigetta l'eccezione sollevata dalla sulla carenza di Controparte_1 legittimazione attiva dell'appellante in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni riportati dagli immobili, stante la veste di conduttore ricoperta dalla e non di proprietario, Parte_1 poiché, come già affermato dalla Suprema Corte “il conduttore ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento, gli arrechi danno nell'uso o nel godimento dell'immobile locato, avendo un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità contro l'autore di tale danno, ai sensi dell'art. 1585, comma 2, c.c.” (Corte Cass., Sez. 3, Ord.
8466/2020 e anche Sent. 17881/2011).
Tanto premesso, nel merito si rileva che incontestato è l'accadimento della rottura - avvenuta in data 22.05.2014 - della tubazione dell'acqua condotta sita in corrispondenza del marciapiede di Via
Gramsci nei pressi degli esercizi commerciali interessati dall'allagamento, la cui custodia e gestione è imputabile alla società circostanza quest'ultima pacifica e non Controparte_1
oggetto di contrasto. È la stessa appellata che ha dato atto della perdita e confermato altresì
l'intervento di un proprio incaricato sul posto: “Come ammesso dalla stessa parte attrice,
l'esecuzione del lavoro di riparazione è stato eseguito in data 22.05.2014 dalle ore 17:30 alle ore
Pagina 3 24, nell'immediatezza dal manifestarsi della perdita accidentale della condotta idrica” (comparsa di costituzione in appello pag. 3).
Ritenuto dunque provato l'evento di danno, la Corte valuta altresì che, per la concomitanza di circostanze di tempo e di luogo, a tale evento debba ascriversi la causazione dell'allagamento dei due locali condotti in locazione dalla e per l'effetto riconosce una Parte_1 responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al custode dell'acquedotto pubblico ( , non Controparte_1 avendo quest'ultimo fornito la prova dell'esimente del caso fortuito, idonea ad interrompere il nesso di causalità. Sul punto si condivide quanto affermato dalle Sezioni Unite (Cass. Civ. SS.UU. nr.
20943/2022), che ha richiamato i principi già affermati con le sentenze nn. 2480 e 2481 del 2018 per i quali: “a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico
Pagina 4 tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Per quanto qui di interesse - escluso chiaramente il profilo relativo ad una possibile incidenza della condotta del danneggiato nella causazione dell'evento – la Corte ritiene che le difese esplicate dalla convenuta sul punto non siano sufficienti per riconoscere la sussistenza del caso fortuito. Deduce genericamente la che “…la posizione della condotta esclude che possa essere Controparte_1
mosso il benché minimo rimprovero alla convenuta;
la perdita si è peraltro manifestata in maniera occulta e accidentale”, non specificando la natura della rottura, lo stato in cui si trovava la tubazione, la tipologia di riparazione effettuata e non producendo alcuna documentazione come, ad esempio, una scheda tecnica dell'intervento o report comunque similari. Non è dunque possibile riconoscere nell'evento occorso i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, la cui verificazione, proprio alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, deve essere compiuta su un piano puramente oggettivo.
E' infine infondata la desunta corresponsabilità dell'appellante nella determinazione dell'evento di danno per aver lo stesso non correttamente collocato le merci all'interno dei negozi e per non aver compiuto interventi tecnici al fine di evitare infiltrazioni/allagamenti (contesta l'appellata
“l'impropria ubicazione dei locali commerciali dell'attrice, seminterrati, sottoposti al piano stradale”), poiché non solo dedotta in modo del tutto generico ma non prospettabile nell'ipotesi di specie, dove non è dato comprendere come la condotta sopra contestata al danneggiato avrebbe inciso nella produzione dell'evento, peraltro evidenziando che la rottura di una tubazione non poteva essere né prevista né superata dall'appellante, attraverso l'adozione di particolari cautele, non essendo a lui visibile.
Accertata, dunque, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. , si rileva sui danni che essi sono stati dall'appellante declinati in tre diversi voci:
a) danni agli immobili in locazione e agli arredi, stimati con perizia stragiudiziale nella misura di euro 8.989,49 al netto dell'Iva e delle spese tecnico professionali;
b) danni ai capi di abbigliamento ed accessori, come da prospetto allegato e quantificati in euro
14.456,00;
c) danni da mancato guadagno derivanti dall'impossibilità di utilizzare gli immobili sino al ripristino.
Con riferimento alle voci b) e c), la Corte ritiene che il danno non sia stato provato, poiché in merito ai capi di abbigliamento ed accessori il prospetto prodotto (doc. 3 dell'atto di citazione in primo grado) è una mera elencazione di indumenti a cui però non sono allegati altri documenti (quali ad
Pagina 5 es. materiale fotografico dei singoli vestiti ed oggetti danneggiati e relativa certificazione attestante l'acquisto); mentre per quanto riguarda i danni da mancato guadagno nessun riscontro è stato allegato e prodotto;
peraltro è il caso di evidenziare che sul punto i mezzi istruttori richiesti con la memoria istruttoria del 09.04.2024 erano del tutto irrilevanti, non essendo i capitoli di prova formulati decisivi su entrambe le voci di danno e non supportati da riscontri documentali, e inammissibili nella parte in cui comportanti valutazioni.
Quanto ai danni relativi agli immobili e agli arredi, per i quali è stata prodotto perizia stragiudiziale, la domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
La perizia stragiudiziale ha valore di mero indizio, ma la sua valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice e che pertanto “il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice” (Cass. Civ. sez. 1, Ordinanza n. 25593 del 01/09/2023). Nel caso di specie la perizia è minuziosa nella descrizione dei luoghi, dell'allagamento e dei danni subiti, tutti documentati attraverso fotografie delle strutture e degli arredi. I computi estimativi prodotti sia per l'immobile di Via dei Salatori nr.
1 che per quello di Via A. Gramsci nr. 22, risultano conformi ai danni subiti e documentati, mentre le contestazioni mosse dagli appellati risultano estremamente generiche.
Essa pertanto ben può essere ritenuta probante dei danni dedotti, e quantificati nella misura di euro
8.989,49, come nella citata perizia. Tale somma deve essere rivalutata ad oggi secondo gli indici
Istat, trattandosi di debito di valore, che deve essere liquidato tenendo conto dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito.
In merito alla chiamata garanzia della , accertato che il danno riconosciuto è inferiore alla CP_2 franchigia contrattualmente prevista pari ad euro 10.000,00 di cui all'art.
3.1. delle condizioni generali del contratto di assicurazione, deve essere respinta la domanda di manleva, ritenendo per l'effetto assorbita l'eccezione preliminare sollevata dalla compagnia in merito alla decadenza per omessa denuncia del sinistro.
Le spese tra appellante e appellata seguono la soccombenza e si liquidano come Controparte_1
in dispositivo tenuto conto del valore effettivo della domanda, e in misura inferiore alla media tenuto conto della non complessità della causa e delle questioni trattate;
sono compensate tra e la società assicuratrice , atteso che il valore della domanda in misura inferiore al Controparte_1
limite della franchigia è stato accertato solo in corso di causa, essendo il valore della domanda
Pagina 6 introduttiva del giudizio superiore a tale somme e al massimale, il che ha giustificato la chiamata in causa da parte della convenuta della propria società assicuratrice.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione, e per l'effetto condanna al risarcimento Controparte_1
dei danni nei confronti di , per i titoli di cui in motivazione, liquidati in euro Parte_1
8.989,42 oltre rivalutazione monetaria dall'epoca del fatto, e oltre interessi dalla data della sentenza al soddisfo, condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nei confronti Controparte_1 dell'appellante, liquidate in euro 2.500,00 per il primo grado ed euro 3.000,00 per il grado di appello, oltre accessori di legge, respinge la domanda di manleva di nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
e compensa le spese tra le parti.
[...]
Roma, 14 maggio 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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