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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 924/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 924/2024 promossa da
, nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 09.02.1972 e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Giovanni Rotelli, , FAX: PEC: C.F._2 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, via Email_1 Nino Bixio n. 89,
RICORRENTE
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dal funzionario dott.ssa Elisabetta SELLERI (c.f. ) C.F._3 dell , legalmente domiciliata presso il proprio Controparte_2 Ufficio in Corso A. De Gasperi n. 40, CP_2
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c., con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione Parte_1
Pag. 1 a 7 lavoro sociale, contro il per chiedere CP_3 Controparte_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel Merito:
1) Accertare, ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva, espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido, per l'accesso alla classe di concorso Collaboratore Scolastico, Assistente Tecnico e Assistente Amministrativo ove parte ricorrente è attualmente inserito nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. equiparandolo a quello prestato in costanza di nomina;
2) per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 5,40 punti per il servizio militare per ciascun profilo;
3) con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario;
”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“In via d'urgenza, rigettare il ricorso per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA per la provincia di valide per il triennio scolastico 2024/2027; di aver CP_2 dichiarato, in tale domanda e per la valutazione, il servizio militare di leva prestato dal 10.11.1992 al 9.11.1993 dopo il conseguimento del diploma che consente l'accesso in graduatoria;
che tale titolo di servizio veniva valutato attribuendo 0,60 punti ai sensi del DM 89 del 21.5.2024 disciplinante la formazione delle suddette graduatorie;
di ritenere illegittima tale previsione perché discriminatoria.
La parte resistente ha invece allegato: che ai sensi del DM n. 50/2021 e delle allegate tabelle di valutazione dei titoli e dei punteggi che ne costituiscono parte integrante ai fini della determinazione del punteggio in graduatoria, il servizio militare svolto dall'aspirante è oggetto di valutazione differenziata;
che secondo le tabelle di valutazione relative ai profili opzionati dal ricorrente, il servizio militare prestato in costanza di nomina viene valutato come servizio reso nella medesima qualifica e, dunque, 6 punti per l'intero anno e 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15gg; mentre per quello prestato non in costanza di nomina è prevista una valutazione pari a 0,60 punti per l'intero anno e 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, in misura corrispondente al punteggio previsto per il servizio prestato presso le Amministrazioni dello Stato;
che oltretutto il richiamo da parte del ricorrente all'art. 485 D.lgs. n. 297/94 non è pertinente al caso di specie poiché l'articolo è riferito al diverso istituto della ricostruzione di carriera del personale docente che nulla ha a che fare con le valutazioni proprie delle procedure concorsuali;
che per tali ragioni l'attuale situazione del ricorrente non appare minacciata in modo irreparabile, nelle more di un possibile giudizio di accertamento.
Pag. 2 a 7
La questione giuridica controversa
Ai sensi del DM n. 50/2021 e delle allegate tabelle di valutazione dei titoli e dei punteggi che ne costituiscono parte integrante ai fini della determinazione del punteggio in graduatoria, il servizio militare svolto dall'aspirante è oggetto di valutazione differenziata. L'Allegato A nella sezione “Avvertenze” (pag. 17 del DM) così dispone:
“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Di conseguenza, secondo le tabelle di valutazione relative ai profili opzionati dal ricorrente (Tabella A/1 - Assistente amm;
Tabella A/2 Ass. Tecnico), il servizio militare prestato in costanza di nomina viene valutato come servizio reso nella medesima qualifica e, dunque, 6 punti per l'intero anno e 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15gg; mentre per quello prestato non in costanza di nomina è prevista una valutazione pari a 0,60 punti per l'intero anno e 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, in misura corrispondente al punteggio previsto per il servizio prestato presso le Amministrazioni dello Stato.
Ciò posto, occorre considerare che le previsioni del Bando che prevedono una valutazione differenziata del servizio militare legata al periodo di espletamento dello stesso non appaiono assolutamente discriminatorie né contrarie ad alcuna norma di legge. Anzi, al riguardo, è necessario rilevare la loro piena conformità rispetto a quanto espressamente previsto dal Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. n. 66/2010) che, proprio nella Sezione VIII relativa ai “Diritti inerenti il lavoro civile”, all'art. 2050 rubricato “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” ne specifica la diversità in ragione della pendenza o meno del rapporto di lavoro: “
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, ... per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Nel caso di specie, il DM n. 50/2021 effettua la valutazione del servizio militare in sintonia con la previsione appena citata che distingue la valutazione del servizio militare prestato in costanza di nomina da quello prestato non in costanza di nomina attribuendo un punteggio diverso in considerazione della diversità delle situazioni sottese.
In punto di diritto, si richiamano l'art. 2050 D. Lgs. 66/2010, rubricato “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, che sancisce: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo
Pag. 3 a 7 stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Viene altresì in rilievo - con riferimento al personale docente – l'art. 485, comma 7, D. Lgs. n. 197/1994, in forza del quale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Da tali norme la giurisprudenza di legittimità ha ricavato un principio generale che impone la valutazione come titolo nei concorsi pubblici, a tutti gli effetti, del servizio militare svolto, dichiarando a più riprese l'illegittimità di disposizioni regolamentari che escludevano in radice il riconoscimento del servizio militare svolto anteriormente alla nomina (quali quelle di cui al DM 44/2001).
La Corte di Cassazione ha ancora di recente confermato un precedente orientamento (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679) affermando che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., "il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050”. (Cass. ord. 33151/2021)
Inoltre, secondo un orientamento ormai consolidato della S.C. la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050 va apprezzata attraverso "una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050", tale per cui "il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali".
Afferma infatti la Cassazione che "… deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
Pag. 4 a 7
9. è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)" (Cass., sez. lav., ord. 3.6.2021, n. 15467, in motivazione).
Secondo la S.C., dunque, le due disposizioni di cui all'art. 2050 e all'art. 485, settimo comma, non si pongono in contrasto, ma si coordinano armonicamente;
ne consegue che il servizio militare di leva e quelli assimilati debbono essere valutati allo stesso modo in cui sarebbero valutati i corrispondenti servizi prestati presso la stessa amministrazione o presso un'altra.
Ciò posto, nel caso in esame, non può accogliersi la domanda attorea apparendo del tutto legittimo il riconoscimento operato dall'amministrazione scolastica del punteggio in misura ridotta, pari a 0,05 al mese -per un totale di 0,60 per i 12 mesi di servizio militare effettuato
- in conformità a quanto previsto dal DM 50/2021 e delle allegate tabelle di valutazione dei titoli e dei punteggi che ne costituiscono parte integrante ai fini della determinazione del punteggio in graduatoria, in base al quale il servizio militare svolto dall'aspirante è oggetto di valutazione differenziata.
L'Allegato A nella sezione “Avvertenze” del D.M. n. 50/2021, dispone che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.”,
Nelle procedure di reclutamento, è l'Amministrazione, con appositi Regolamenti, a fissare le regole per la formazione delle graduatorie (nel caso che ci occupa, con il DM n. 50/21) e ciò su delega dalla stessa normativa primaria (art. 4, L. 124/1999 e regolamento supplenze ATA n. 430/2000, in particolare l'art. 8) e, nell'ambito dell'esercizio di tale discrezionalità, la decisione di attribuire un punteggio differenziato per il servizio di leva prestato in costanza di nomina e quello prestato non in costanza di nomina non contrasta con alcuna norma di rango primario.
Tale disposizione, quindi, prende in considerazione il servizio di leva o il servizio civile sostitutivo svolto non in costanza di rapporto di impiego equiparandolo a qualsiasi altro servizio svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali, e prevede un trattamento differenziato, a livello di punteggio riconoscibile, per il caso di servizio militare prestato in costanza di nomina, senza operare alcuna discriminazione tra le due ipotesi.
Pag. 5 a 7 Sul punto, si condividono e fanno proprie le ragioni espresse da buona parte della giurisprudenza di merito (si veda Tribunale di Novara, Sez. Lav., sentenza del 06/07/2021; Tribunale Teramo, sentenza 18/1/23; Tribunale Sondrio, ordinanza 30/12/2022) le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Esclusa la denunciata antinomia, ritiene il Tribunale che non solo la disposizione regolamentare censurata sia legittima, ma sia altresì perfettamente conforme all' art. 3 Cost.
Il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non incostanza di impiego costituiscono, infatti, due situazioni non comparabili tra di loro. Per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost. e in parallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discriminazione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute.
Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego”.
In sostanza, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione piena, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro" (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Va richiamata altresì la pronuncia della Corte di Appello di Torino (sent. 362/2022 del 26/5/2022), la quale affrontando la questione se “..il servizio militare (…) prestato non in costanza di impiego debba essere valutato, ai fini delle graduatorie per il personale ATA, allo stesso modo del servizio militare prestato nel corso del rapporto di impiego con il
, o possa essere valutato in misura inferiore”, ha ritenuto Controparte_1 preferibile la seconda delle soluzioni affermando che “…altrimenti si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti” e precisando che “nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma, c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo” (così App. Genova n. 182/2021). All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il , il servizio militare Controparte_1
Pag. 6 a 7
prestato dall'appellante non può essere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n. 640/2017, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3 Cost..”.
Pertanto, appare del tutto legittima la determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti che hanno prestato servizio militare al di fuori del rapporto di impiego con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato.
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza del ricorso, che deve essere pertanto respinto.
Le spese di lite
Le spese processuali del giudizio di merito seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, della serialità della questione giuridica esaminata, nonché della riduzione pari al 20% degli onorari e compensi spettanti al vittorioso nel presente giudizio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 152 bis disp. CP_4 att. c.p.c., e del valore indeterminabile a bassa complessità della causa, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, pronunciando sul ricorso cautelare in epigrafe, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente le spese processuali del presente giudizio, che così si liquidano: in euro 3.703,2 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali.
IVA e Cassa come per legge. Cuneo, 25.2.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 924/2024 promossa da
, nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 09.02.1972 e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Giovanni Rotelli, , FAX: PEC: C.F._2 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, via Email_1 Nino Bixio n. 89,
RICORRENTE
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dal funzionario dott.ssa Elisabetta SELLERI (c.f. ) C.F._3 dell , legalmente domiciliata presso il proprio Controparte_2 Ufficio in Corso A. De Gasperi n. 40, CP_2
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c., con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione Parte_1
Pag. 1 a 7 lavoro sociale, contro il per chiedere CP_3 Controparte_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel Merito:
1) Accertare, ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva, espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido, per l'accesso alla classe di concorso Collaboratore Scolastico, Assistente Tecnico e Assistente Amministrativo ove parte ricorrente è attualmente inserito nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. equiparandolo a quello prestato in costanza di nomina;
2) per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 5,40 punti per il servizio militare per ciascun profilo;
3) con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario;
”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“In via d'urgenza, rigettare il ricorso per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA per la provincia di valide per il triennio scolastico 2024/2027; di aver CP_2 dichiarato, in tale domanda e per la valutazione, il servizio militare di leva prestato dal 10.11.1992 al 9.11.1993 dopo il conseguimento del diploma che consente l'accesso in graduatoria;
che tale titolo di servizio veniva valutato attribuendo 0,60 punti ai sensi del DM 89 del 21.5.2024 disciplinante la formazione delle suddette graduatorie;
di ritenere illegittima tale previsione perché discriminatoria.
La parte resistente ha invece allegato: che ai sensi del DM n. 50/2021 e delle allegate tabelle di valutazione dei titoli e dei punteggi che ne costituiscono parte integrante ai fini della determinazione del punteggio in graduatoria, il servizio militare svolto dall'aspirante è oggetto di valutazione differenziata;
che secondo le tabelle di valutazione relative ai profili opzionati dal ricorrente, il servizio militare prestato in costanza di nomina viene valutato come servizio reso nella medesima qualifica e, dunque, 6 punti per l'intero anno e 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15gg; mentre per quello prestato non in costanza di nomina è prevista una valutazione pari a 0,60 punti per l'intero anno e 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, in misura corrispondente al punteggio previsto per il servizio prestato presso le Amministrazioni dello Stato;
che oltretutto il richiamo da parte del ricorrente all'art. 485 D.lgs. n. 297/94 non è pertinente al caso di specie poiché l'articolo è riferito al diverso istituto della ricostruzione di carriera del personale docente che nulla ha a che fare con le valutazioni proprie delle procedure concorsuali;
che per tali ragioni l'attuale situazione del ricorrente non appare minacciata in modo irreparabile, nelle more di un possibile giudizio di accertamento.
Pag. 2 a 7
La questione giuridica controversa
Ai sensi del DM n. 50/2021 e delle allegate tabelle di valutazione dei titoli e dei punteggi che ne costituiscono parte integrante ai fini della determinazione del punteggio in graduatoria, il servizio militare svolto dall'aspirante è oggetto di valutazione differenziata. L'Allegato A nella sezione “Avvertenze” (pag. 17 del DM) così dispone:
“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Di conseguenza, secondo le tabelle di valutazione relative ai profili opzionati dal ricorrente (Tabella A/1 - Assistente amm;
Tabella A/2 Ass. Tecnico), il servizio militare prestato in costanza di nomina viene valutato come servizio reso nella medesima qualifica e, dunque, 6 punti per l'intero anno e 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15gg; mentre per quello prestato non in costanza di nomina è prevista una valutazione pari a 0,60 punti per l'intero anno e 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, in misura corrispondente al punteggio previsto per il servizio prestato presso le Amministrazioni dello Stato.
Ciò posto, occorre considerare che le previsioni del Bando che prevedono una valutazione differenziata del servizio militare legata al periodo di espletamento dello stesso non appaiono assolutamente discriminatorie né contrarie ad alcuna norma di legge. Anzi, al riguardo, è necessario rilevare la loro piena conformità rispetto a quanto espressamente previsto dal Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. n. 66/2010) che, proprio nella Sezione VIII relativa ai “Diritti inerenti il lavoro civile”, all'art. 2050 rubricato “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” ne specifica la diversità in ragione della pendenza o meno del rapporto di lavoro: “
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, ... per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Nel caso di specie, il DM n. 50/2021 effettua la valutazione del servizio militare in sintonia con la previsione appena citata che distingue la valutazione del servizio militare prestato in costanza di nomina da quello prestato non in costanza di nomina attribuendo un punteggio diverso in considerazione della diversità delle situazioni sottese.
In punto di diritto, si richiamano l'art. 2050 D. Lgs. 66/2010, rubricato “Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”, che sancisce: “1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo
Pag. 3 a 7 stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.
Viene altresì in rilievo - con riferimento al personale docente – l'art. 485, comma 7, D. Lgs. n. 197/1994, in forza del quale “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
Da tali norme la giurisprudenza di legittimità ha ricavato un principio generale che impone la valutazione come titolo nei concorsi pubblici, a tutti gli effetti, del servizio militare svolto, dichiarando a più riprese l'illegittimità di disposizioni regolamentari che escludevano in radice il riconoscimento del servizio militare svolto anteriormente alla nomina (quali quelle di cui al DM 44/2001).
La Corte di Cassazione ha ancora di recente confermato un precedente orientamento (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679) affermando che, anche in una logica di complessiva coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., "il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050”. (Cass. ord. 33151/2021)
Inoltre, secondo un orientamento ormai consolidato della S.C. la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050 va apprezzata attraverso "una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050", tale per cui "il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali".
Afferma infatti la Cassazione che "… deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
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9. è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)" (Cass., sez. lav., ord. 3.6.2021, n. 15467, in motivazione).
Secondo la S.C., dunque, le due disposizioni di cui all'art. 2050 e all'art. 485, settimo comma, non si pongono in contrasto, ma si coordinano armonicamente;
ne consegue che il servizio militare di leva e quelli assimilati debbono essere valutati allo stesso modo in cui sarebbero valutati i corrispondenti servizi prestati presso la stessa amministrazione o presso un'altra.
Ciò posto, nel caso in esame, non può accogliersi la domanda attorea apparendo del tutto legittimo il riconoscimento operato dall'amministrazione scolastica del punteggio in misura ridotta, pari a 0,05 al mese -per un totale di 0,60 per i 12 mesi di servizio militare effettuato
- in conformità a quanto previsto dal DM 50/2021 e delle allegate tabelle di valutazione dei titoli e dei punteggi che ne costituiscono parte integrante ai fini della determinazione del punteggio in graduatoria, in base al quale il servizio militare svolto dall'aspirante è oggetto di valutazione differenziata.
L'Allegato A nella sezione “Avvertenze” del D.M. n. 50/2021, dispone che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.”,
Nelle procedure di reclutamento, è l'Amministrazione, con appositi Regolamenti, a fissare le regole per la formazione delle graduatorie (nel caso che ci occupa, con il DM n. 50/21) e ciò su delega dalla stessa normativa primaria (art. 4, L. 124/1999 e regolamento supplenze ATA n. 430/2000, in particolare l'art. 8) e, nell'ambito dell'esercizio di tale discrezionalità, la decisione di attribuire un punteggio differenziato per il servizio di leva prestato in costanza di nomina e quello prestato non in costanza di nomina non contrasta con alcuna norma di rango primario.
Tale disposizione, quindi, prende in considerazione il servizio di leva o il servizio civile sostitutivo svolto non in costanza di rapporto di impiego equiparandolo a qualsiasi altro servizio svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali, e prevede un trattamento differenziato, a livello di punteggio riconoscibile, per il caso di servizio militare prestato in costanza di nomina, senza operare alcuna discriminazione tra le due ipotesi.
Pag. 5 a 7 Sul punto, si condividono e fanno proprie le ragioni espresse da buona parte della giurisprudenza di merito (si veda Tribunale di Novara, Sez. Lav., sentenza del 06/07/2021; Tribunale Teramo, sentenza 18/1/23; Tribunale Sondrio, ordinanza 30/12/2022) le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Esclusa la denunciata antinomia, ritiene il Tribunale che non solo la disposizione regolamentare censurata sia legittima, ma sia altresì perfettamente conforme all' art. 3 Cost.
Il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non incostanza di impiego costituiscono, infatti, due situazioni non comparabili tra di loro. Per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost. e in parallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discriminazione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute.
Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego”.
In sostanza, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione piena, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla "posizione di lavoro" (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.
Va richiamata altresì la pronuncia della Corte di Appello di Torino (sent. 362/2022 del 26/5/2022), la quale affrontando la questione se “..il servizio militare (…) prestato non in costanza di impiego debba essere valutato, ai fini delle graduatorie per il personale ATA, allo stesso modo del servizio militare prestato nel corso del rapporto di impiego con il
, o possa essere valutato in misura inferiore”, ha ritenuto Controparte_1 preferibile la seconda delle soluzioni affermando che “…altrimenti si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti” e precisando che “nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma, c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo” (così App. Genova n. 182/2021). All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il , il servizio militare Controparte_1
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prestato dall'appellante non può essere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n. 640/2017, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3 Cost..”.
Pertanto, appare del tutto legittima la determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti che hanno prestato servizio militare al di fuori del rapporto di impiego con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato.
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza del ricorso, che deve essere pertanto respinto.
Le spese di lite
Le spese processuali del giudizio di merito seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, della serialità della questione giuridica esaminata, nonché della riduzione pari al 20% degli onorari e compensi spettanti al vittorioso nel presente giudizio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 152 bis disp. CP_4 att. c.p.c., e del valore indeterminabile a bassa complessità della causa, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, pronunciando sul ricorso cautelare in epigrafe, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente le spese processuali del presente giudizio, che così si liquidano: in euro 3.703,2 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali.
IVA e Cassa come per legge. Cuneo, 25.2.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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