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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1784 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CORNELIO ENRICO, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamante
E
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti VANZAN CP_1 C.F._2
GIACOMO e CHIESA DONATELLA, con domicilio eletto presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamata
1 e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 680/2023 del Tribunale di Venezia pubblicata in data
18/04/2023
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“Nel merito si chiede: accoglimento delle conclusioni come formulate in atto d'appello, con le
modifiche indicate nelle note illustrative depositate il 2.12.24, in conseguenza dell'inizio di
attività extra-scolastiche, e delle modifiche proposte in questa sede alla luce delle note
illustrative della;
rigetto dell'appello incidentale, per le ragioni già indicate nell'atto CP_1
d'appello e nelle successive note autorizzate;
vittoria di spese con l'aumento del compenso per
l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto
con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli
effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55
introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla
GU n° 96 del 26.4.2018”.
Per parte reclamata:
“La difesa di chiede che la Corte di Appello di Venezia voglia accogliere le CP_1
seguenti domande di merito 1) Rigettare l'appello proposto da . 2) Disporre Parte_1
che il padre possa trascorrere con il figlio fine settimana alternati, confermandosi, per il resto,
la disciplina impressa dalla sentenza di primo grado. 3) Rigettare la domanda di riduzione
dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre per concorso al mantenimento ordinario del
2 figlio . 4) Rigettare l'istanza di C.T.U. proposta da . 5) Condannare Per_1 Parte_1
l'appellante alla integrale rifusione delle spese di lite”.
Per il PG: “dichiara di intervenire e conclude chiedendo il rigetto del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Primo grado di giudizio
1. Con ricorso, depositato in data 15 novembre 2018, adiva il Tribunale Parte_1
di Venezia chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponendo:
che in data 7 luglio 2007 aveva contratto matrimonio con , da cui era nato il CP_1
figlio (23 dicembre 2013); che con decreto del 12 maggio 2017 il Tribunale di Venezia Per_1
aveva omologato la separazione dei coniugi, disponendo il monitoraggio del nucleo familiare da parte del Consultorio Familiare di Favaro Veneto, l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la residenza della madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, il diritto dovere di visita del padre da esercitarsi nei suoi turni di riposo da lavoro e l'obbligo di quest'ultimo di provvedere al versamento di un assegno mensile di mantenimento del figlio di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deduceva che, in ragione dei propri turni lavorativi, era necessario organizzare diversamente la frequentazione tra padre e figlio, chiedendo di poter tenere con sé il minore anche tre pernotti consecutivi sia nel periodo invernale che in quello estivo e che, anche in ragione della propria diminuzione del reddito, l'assegno di mantenimento per doveva essere ridotto ad euro Per_1
200,00 mensili, fermo il 50% di contribuzione alle spese straordinarie.
2. Con comparsa del 2 settembre 2019 si costituiva in giudizio , nulla CP_1
opponendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concordando con
3 l'ampliamento della frequentazione del padre con il figlio, ma chiedendo l'aumento dell'assegno di mantenimento a favore del minore e a carico del padre ad euro 700,00 mensili, oltre al 70%
delle spese straordinarie.
3. Con ordinanza del 1° aprile 2019 il Presidente f.f., in via provvisoria, disponeva la conferma delle condizioni di separazione e concedeva i termini per la prosecuzione del giudizio.
4. Con sentenza non definitiva del 10 giugno 2020 il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza concedeva i termini ex art. 183,
comma 6, cpc.
5. Svolta la fase istruttoria, espletata con incarico alla Ctu, dott.ssa di individuare il Per_2
miglior regime di affidamento e collocamento del minore , il Tribunale stabiliva: Persona_3
l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, cui confermava l'assegnazione della casa familiare;
il diritto dovere di visita del padre per due giorni infrasettimanali consecutivi, con pernotto in corrispondenza del giorno di riposo del padre e del giorno precedente, con recupero di un giorno in caso di impossibilità e ferme le festività e vacanze alternate con la madre sino alla conclusione del ciclo della scuola primaria;
mentre,
dall'inizio della scuola secondaria di primo grado, prevedeva un giorno infrasettimanale e un weekend ogni due settimane, con recupero in caso di impossibilità di tre weekend all'anno e ferme le festività e vacanze alternate tra i genitori;
stabiliva, infine, l'obbligo del padre di versare alla madre a titolo di mantenimento ordinario del figlio la somma mensile di euro 450,00, oltre al
60% delle spese straordinarie e compensava le spese di lite e di CTU.
Il secondo grado di giudizio
6. Avverso la sentenza proponeva appello sulla base dei seguenti Parte_1
4 motivi d'impugnazione.
6.1. Con il primo motivo il reclamante lamentava l'erroneità della sentenza, per aver il
Giudice di prime cure stabilito la modalità di frequentazione del padre con il figlio sulla base di una relazione peritale parziale, pregiudizievole e non in grado di tutelare il rapporto del minore con il genitore non collocatario.
6.2. Con il secondo motivo il reclamante censurava l'erroneità della sentenza, per aver il
Tribunale stabilito un assegno di mantenimento per il figlio non proporzionato alle risorse economiche del padre, ora anche diminuite in ragione della nascita del secondogenito Per_4
7. Si costituiva , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello CP_1
ai sensi dell'art. 342 cpc e, in subordine, chiedendo, il rigetto del gravame avversario nel merito,
salvo formulare richiesta di estensione del calendario di visita padre-figlio previsto per il solo periodo della scuola primaria da parte del minore anche al primo anno di scuola secondaria di primo grado, per consentire alla nuova famiglia dell' di adattarsi alla nascita del figlio. Pt_1
8. Interveniva nel giudizio il P.G, concludendo per il rigetto dell'impugnazione.
9. All'esito della prima udienza veniva disposta dal Collegio l'integrazione e l'aggiornamento della documentazione reddituale e patrimoniale delle parti e il deposito da parte dell' dei propri turni di lavoro su base mensile. Pt_1
10. Con istanza urgente del 25 luglio 2024 chiedeva l'emissione di un Parte_1
provvedimento provvisorio per riformare parzialmente in via d'urgenza la sentenza impugnata,
domandando l'estensione del calendario di visita padre-figlio determinato in sede di separazione almeno fino al mese di agosto 2025 e, inoltre, in ragione di alcune frasi pronunciate dal minore nei confronti del padre e in tesi del reclamante originate dalla pressione psicologica materna,
5 domandava anche di disporsi l'integrazione del quesito della già richiesta CTU, per la quale insisteva, finalizzata a far accertare al perito la necessità di un figlio maschio adolescente di trascorrere maggiore tempo con il padre.
11. Con ordinanza del 6 agosto 2024, resa all'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenutasi in pari data nel subprocedimento aperto, questa Corte disponeva, stante la convergenza sul punto delle conclusioni formulate dalla reclamata, l'estensione del calendario di frequentazione padre-figlio stabilito dal Tribunale per la scuola primaria anche al primo anno della scuola secondaria di primo grado, ovvero sino ad agosto 2025, rimettendo le ulteriori questioni al procedimento di merito.
12. Depositate da entrambe le parti le note scritte per l'udienza cartolare del 4 novembre
2024, contenenti le conclusioni delle stesse e con richiesta della di disporre da subito la CP_1
ripresa dei turni di frequentazione del padre stabiliti in sentenza, posto il disagio del figlio nel doversi adattare ai turni di lavoro del padre con perdita di stabilità, con ordinanza depositata il 10
novembre 2024 questa Corte suscitava su tale questione il contraddittorio delle parti e disponeva che le stesse depositassero un piano genitoriale per il minore anche per comprendere le attività
svolte e la gestione in concreto dello stesso da parte dei genitori.
13. Depositato il piano genitoriale e le note scritte per la successiva udienza cartolare del
16.12.2024, la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione dal Collegio.
Esame dei motivi di impugnazione
14. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 cpc, sollevata dall'appellata. Nella specie, può ritenersi correttamente formulato il ricorso in appello da parte di , atteso che le singole censure - Parte_1
6 attinenti alla regolamentazione del diritto di visita padre-figlio e al contributo al mantenimento per il minore - sono state sufficientemente sviluppate mediante la indicazione riassuntiva delle parti della motivazione ritenute erronee e con indicazione delle ragioni poste a fondamento delle critiche e della loro rilevanza al fine di provare a confutare la decisione impugnata.
15. Premesso quanto sopra e così ricostruite le posizioni delle parti può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
15.1 Il primo motivo di reclamo non è fondato. Preliminarmente, sulla correttezza della CTU
svolta, va rilevato che, esaminando la perizia della dott.ssa emerge chiaramente che la Per_2
stessa sia stata eseguita con professionalità e diligenza, attraverso la somministrazione dei canonici test e la conduzione di colloqui clinici con le parti e con il minore, disgiuntamente e congiuntamente, rispondendo in maniera adeguata al quesito posto dal Collegio, informando tempestivamente i consulenti di parte, trasmettendo i verbali delle sedute più significative e rispettando, oltre che le norme vigenti, i principi fondamentali del contraddittorio e quello di valutazione nell'espletamento dell'incarico dell'interesse prevalente del minore.
Quanto, poi, alla questione della presunta parzialità della consulente e del pregiudizio della stessa nei confronti del reclamante, va osservato che la dott.ssa si è approcciata alle parti Per_2
nella medesima modalità, rilevando, da un lato, alcune problematiche comportamentali dell' , che, rispetto alla , risultava più concentrato a rivendicare atteggiamenti Pt_1 CP_1
passati piuttosto che a trovare un punto di incontro per la gestione del minore, ma, dall'altro,
l'idoneità genitoriale complessiva di entrambe le parti ed il rapporto positivo delle stesse con il minore (cfr. pag. 22 e ss. – relazione peritale, ove può leggersi: “la sig.ra è apparsa più CP_1
razionale e operativa nel voler gestire le divergenze tra le proprie istanze e quelle del marito,
7 sembra aver superato quei comportamenti che in passato le venivano attribuiti e che
descrivevano in lei un comportamento rigido e poco collaborativo […] ha dato dei segnali di
apertura e di collaborazione, per esempio offrendo al padre di fare assieme il colloquio online
con le insegnanti di ma il sig. ha declinato […] Il sig. appare poco Per_1 Pt_1 Pt_1
propenso a considerare il punto di vista della sig.ra verso la quale dimostra poca CP_1
comprensione e molta aggressiva rivendicazione […] si nota una certa fissità funzionale con
particolare riferimento alla fissità di tipo mentale ossia un eccessivo affidamento sull'esperienza
passata in un modo che impedisce di impiegare un approccio diverso per creare soluzioni ai
problemi […] Le caratteristiche del sig. , attualmente, non lo ostacolano nello Pt_1
svolgimento del propria funzione genitoriale però dovrà presto fare i conti con un epocale
cambiamento del figlio quando questo si affaccerà all'adolescenza. Di fronte ad un cambiamento
così sostanziale vi è il rischio che il padre faccia molta fatica a rinnovare il proprio approccio e
il proprio pensiero rispetto al rapporto con ”; pag. 15 e ss., ove può leggersi: “il ragazzino Per_1
definisce la mamma una persona con un carattere “gentile ed affettuoso”, “non ha difetti”
anche se non gli compra le carte dei Pokemon;
anche il papà “è gentile e affettuoso” ma “a
volte, quando gioca con [lui], si sente un bambino, perché gli piacciono ancora i lego”
(racconta che, insieme, fanno costruzioni molto impegnative e si divertono entrambi). Poi Per_1
parla dei videogiochi che gli piacciono (Pokemon soprattutto), racconta dei regali che gli fanno
i genitori e spiega che il papà ama fargli “le sorprese” […] In seguito propongo alla famiglia di
costruire insieme un disegno. Offro le indicazioni necessarie (devono ritrarre la propria
famiglia mentre fa qualcosa, possono accordarsi prima o iniziare direttamente a disegnare,
ognuno sceglie un colore e lo tiene per tutto il tempo del disegno senza cambiarlo o scambiarlo)
8 e poi lascio libera la famiglia di iniziare. propone subito il tema della spiaggia ed i Per_1
genitori lo assecondano;
il ragazzino dà indicazioni ai genitori su cosa ritrarre ed iniziano
insieme a lavorare. Mentre disegnano, genitori e figlio si confrontano, si offrono suggerimenti
vicendevoli, si suddividono i compiti rispetto a cosa ritrarre. Lavorano piuttosto lungamente,
continuando ad interagire in modo rilassato e collaborativo per tutto il tempo del disegno,
parlando anche di altro […] , infatti, ha un legame positivo con entrambi i genitori, non ci Per_1
sono indicatori che possano far ipotizzare ad un coinvolgimento da parte del minore nelle
tensioni tra i genitori” e, infine, pag. 33, ove la CTU dichiarava: “Non ci sono dubbi che Per_1
abbia una buona relazione con il padre, ce l'ha anche con la compagna del padre, cosa da
attribuire certamente alla presenza costante e disponibile del sig. ). Pt_1
Da tali risultanze, dunque, risulta evidente che le censure mosse dal reclamante circa la parzialità
della perizia, responsabilità della CTU e violazione delle norme deontologiche per lo psicologo forense, supportate in sua tesi dal risultato non ritenuto conforme alle aspettative e alle posizioni del padre, oltre ad essere genericamente formulate, risultano prive di fondamento, avendo la dott.ssa svolto il proprio incarico in maniera rigorosa e del tutto imparziale, evidenziando Per_2
alcune problematiche del padre, al solo fine di individuare la migliore regolamentazione delle modalità di affidamento e collocamento per il minore, tenendo conto del suo primario interesse.
In ragione di ciò, si ritiene che anche la richiesta di rinnovo dell'indagine peritale formulata dal reclamante non meriti accoglimento.
Relativamente alla questione della frequentazione del padre con , va osservato che, in tutti Per_1
i casi di regolamentazione dei rapporti dei genitori separati con il figlio, il Giudice, fermo il riconoscimento dell'importanza del principio di bigenitorialità, ha l'onere di stabilire un
9 calendario di visita quanto più corrispondente all'interesse del minore, al fine di garantire allo stesso una crescita equilibrata dal punto di vista psicologico, morale e materiale.
Nel caso di specie, va osservato che nel corso del giudizio di primo grado, la CTU, in ragione della tipologia di lavoro del padre, il quale, svolgendo il ruolo di capotreno per Trenitalia, lavora su turni mensili sempre diversi e conoscibili con scarso anticipo, proponeva, tenuto conto delle future esigenze del minore connesse al suo percorso di crescita e considerata anche la distanza di
30 km della casa del padre dalla scuola e dai luoghi di maggior interesse del ragazzino, due calendari di visita: uno per il periodo di frequentazione della scuola primaria (calendario attualmente ancora in essere a seguito dell'ordinanza del 6 agosto 2024 che ha prorogato in via provvisoria ed urgente e sull'accordo delle parti la calendarizzazione della scuola primaria al primo anno della scuola secondaria), che prevedeva che stesse con il padre due giorni Per_1
infrasettimanali comprensivi di pernotto in corrispondenza del giorno libero del padre e uno per il periodo di frequenza della scuola secondaria di primo grado, secondo cui avrebbe visto Per_1
il padre un giorno infrasettimanale con pernotto (preferibilmente in corrispondenza del giorno privo di attività extra-scolastiche) e un fine settimana ogni due dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con possibilità di recupero di tre weekend all'interno dell'anno, laddove impossibilitato.
Secondo il parere della dott.ssa infatti, il regime di frequentazione infrasettimanale Per_2
attuato in fase di separazione e tutt'ora in essere tra il reclamante e , ben rispondeva, Per_1
all'epoca, alle esigenze del padre e del minore, in quanto, da un lato, permetteva al genitore non convivente di essere sempre presente nella vita del figlio (fatto non scontato, considerati i turni lavorativi dell' ) e, dall'altro, assicurava la serenità del bambino, che, nel periodo Pt_1
10 dell'infanzia, vive la propria vita in funzione dei genitori (cfr. pag. 26 – relazione peritale).
Attualmente, invece, con l'inizio dell'adolescenza e, dunque, della scuola secondaria di primo grado, il calendario in essere nella fase dell'infanzia non risulta più adeguato alle priorità del minore. Queste ultime, infatti, risultano cambiate con l'età, in ragione della maggiore necessità
di autonomia del minore e, allo stesso tempo, del suo bisogno di socialità e confronto con i pari,
anche attraverso lo svolgimento di attività extra-scolastiche (cfr. pag. 27 e ss. - relazione peritale,
ove può leggersi: “Nello specifico: • con l'età avrà maggiore necessità di rimanere Per_1
nell'ambiente di appartenenza, dove vi è il gruppo dei pari a cui si sente di far parte, la
relazione con i genitori e la loro frequentazione come elemento di primario interesse verrà
sempre più sostituito dal desiderio e il bisogno di investire nel gruppo dei pari;
• gli orari
scolastici con il cambio di grado saranno sostanzialmente modificati rispetto al tempo pieno
oggi frequentato da e ciò comporterà una maggiore necessità di frazionare la giornata Per_1
tra il tempo scuola e le attività extrascolastiche che tenuto conto della distanza abitativa del sig.
da quella del figlio ne impediscono quella necessaria integrazione in una stessa Pt_1
giornata tempo scuola appoggio domestico-attività extrascolastiche;
• con la scuola secondaria
di primo grado le lezioni inizieranno anche prima rispetto all'orario attuale il che imporrebbe a
di alzarsi molto presto al mattino per affrontare la distanza tra casa del padre e la scuola. Per_1
Rispetto a quest'ultimo punto il sig. sembra non riconoscere il disagio per il figlio Pt_1
(l'unico che ha effettivamente riportato) di aver deciso di vivere così lontano dalla casa Per_1
familiare. ora, quando è dal padre, va a dormire molto presto per alzarsi altrettanto Per_1
presto ma con l'adolescenza sarebbe difficile per il ragazzo mantenere questi ritmi ci sonno-
11 veglia più tipici di un bambino ancora piccolo che di un adolescente. Se per ora il focus secondo
il quale i turni di responsabilità paterni sono stati calibrati sui turni di lavoro paterni in un
futuro sarà opportuno che essi rispettino invece i bisogni del ragazzo”).
Da ciò deriva che, per , considerata anche la nuova e diversa organizzazione scolastica, Per_1
caratterizzata da un maggiore carico di studio, oltre che la distanza di 30 km di autostrada tra la casa del reclamante e la scuola, risulterebbe difficile trascorrere con il padre due giorni infrasettimanali, come di fatto già espresso in sede di colloquio con la CTU e come confermato dalle nuove attività extrascolastiche svolte dal minore nei pomeriggi di lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì (cfr. docc. n. 14 e 15; pag. 15 - relazione peritale, ove l'unico disagio rilevato dal ragazzino risultava quello di doversi alzare molto presto quando dorme dal padre per la notevole distanza fra la casa del padre e la scuola).
Peraltro, pur comprendendo la difficoltà del padre di attuare una nuova organizzazione per la frequentazione con il figlio, si ritiene opportuno osservare che il medesimo non forniva alcuna prova dell'inderogabilità assoluta del proprio orario di lavoro, assumendo un atteggiamento poco trasparente nel corso del primo grado (cfr. pag. 20 e ss. - relazione peritale, ove può leggersi: “il
ragionamento resta ancora lungamente centrato sui turni lavorativi del signor , sulla Pt_1
programmazione e sui possibili cambi, nonché su come questi aspetti possano incidere
nell'organizzazione dei turni di responsabilità genitoriale fra uno e l'altro genitore. La signora
chiede ripetutamente di aprire il software che permette di visualizzare i turni dell'ex CP_1
compagno presso il posto di lavoro ma lui oppone resistenza, poi dice di non ricordare la
password per accedere al software, dunque, stabilisco di contattare direttamente il responsabile
turni FS per chiarire la situazione […] a mia richiesta all'ufficio turni di Trenitalia del 4 agosto
12 2021 (doc. 1) nessuna risposta è stata data nemmeno dopo ripetute telefonate al numero fornito
dal sig. , telefonate sempre andate a vuoto) e comunque non del tutto chiarificatore in Pt_1
sede di appello, in quanto dalla documentazione depositata relativa ai turni provvisori e definitivi dell' nell'anno 2024 non emerge prima facie né risulta adeguatamente spiegato come e Pt_1
quanto gli stessi varino tra la c.d. gestione programmata e quella operativa (cfr. docc. n. da 61 a
72) e soprattutto non è dato sapere se sussista la possibilità di cambi o permessi in relazione ai giorni di frequentazione con il figlio.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle diverse necessità di connesse al suo Per_1
naturale percorso di crescita e dunque del prevalente benessere del minore, si ritiene che debba essere confermata la decisione del Tribunale di applicare il calendario di visita predisposto dalla
CTU per la scuola secondaria di primo grado, con i recuperi previsti dalla CTU, a decorrere dal prossimo anno scolastico, essendo per quello in corso stato raggiunto un accordo che la Corte ha ritenuto adeguato alle esigenze del minore e maggiormente in grado di agevolare la frequentazione con il padre e con il fratellino nato dalla nuova unione dell' . Pt_1
16. Il secondo motivo di reclamo è infondato. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, per stabilire l'ammontare del contributo di mantenimento del figlio, è necessario effettuare: “una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di
un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza
economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi, nel rispetto del principio
di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base
alle proprie possibilità economiche” (Cass. Civ. n. 19299/2020). Pertanto, ai fini della
13 determinazione del quantum dell'assegno, devono essere considerare le condizioni economiche delle parti, comprensive della capacità lavorativa delle stesse, i tempi di permanenza del minore e l'apporto di ciascun genitore nella vita del figlio.
Nel caso di specie, esaminando il calendario di visita predisposto dalla CTU, risulta che il padre,
anche in ragione dei propri impegni lavorativi, si occupava del figlio due giorni a settimana comprensivi di pernotto, mentre la madre teneva con sé tutto il resto del tempo, Per_1
provvedendo alle principali attività di cura e gestione quotidiana del minore. Con la nuova calendarizzazione il pomeriggio infrasettimanale è ridotto a uno e il week end è alternato e va dal venerdì alla domenica sera, ragione per cui, considerato che la è il genitore collocatario CP_1
del figlio, si ritiene evidente che i tempi di permanenza e assistenza del ragazzino siano maggiormente e prevalentemente a carico della stessa, così come i maggiori oneri di cura,
accudimento e gestione.
Per quanto riguarda, poi, la situazione economico-patrimoniale delle parti, va osservato che, dal compendio probatorio formatosi in primo grado, risulta che l' , oltre ad essere Pt_1
proprietario al 50% della casa familiare e dell'autoveicolo BMW Serie1 (cfr. docc. n. 82 e 83),
risulta intestatario di un conto-corrente bancario con giacenza media nel 2023 di euro 8.098,06
(cfr. docc. da 75 a 78, da cui, peraltro, stante il giroconto del 28 settembre 2023, può evincersi che il medesimo è titolare di un libretto postale smart mai depositato) e ha percepito, negli anni
2022 e 2023, un reddito medio netto mensile di euro 2.669,15 (cfr. docc. n. 73 e 74, ove, nel dettaglio, risultava un'entrata medio netta mensile di euro 2.732,15 nel 2022 ed euro 2.606,15
nel 2023), ragione per cui, anche ammettendo che il reclamante concorra al 50% alle spese relative alle rate per la casa di proprietà della compagna dal momento che, Controparte_2
14 dagli estratti di conto prodotti, risultano saldate dal medesimo le rate mensili del mutuo del periodo aprile-settembre 2023 (cfr. docc. n. 24, 76 e 77), può calcolarsi una disponibilità media mensile del medesimo di circa 2.400,00. Diversamente la , pur essendo proprietaria al CP_1
50% della casa familiare, intestataria di un conto corrente bancario con giacenza media nell'anno
2023 di euro 4.608,25 e titolare al 50% di un libretto postale con saldo esiguo (cfr. docc. n. 82,
da 4 a 7 e 25), ha percepito, negli anni 2022 e 2023, un reddito medio netto mensile minore seppure in crescita (cfr. docc. n. 22 e 3, ove risulta, rispettivamente, un'entrata medio netta mensile di euro 137,59 nel 2022 ed euro 1.812,01 nel 2023).
Inoltre, non va trascurato che, rispetto al giudizio di primo grado, il reclamante non risulta più
onerato dal complessivo costo mensile di euro 533,23 per i finanziamenti personali accesi nel
2020 (cfr. docc. n. 25, 26 e 27, ove risultavano, rispettivamente una rata mensile di euro 230,63,
una di euro 162,60 e una di euro 140,00 per l'acquisto di elettrodomestici della casa nuova), con conseguente risparmio di costi, ragione per cui, può ritenersi che, anche considerando la sopravvenuta nascita del secondogenito e quindi i nuovi oneri a carico dell' (cui Per_4 Pt_1
è tenuta a concorrere comunque anche la compagna dell' ), egli goda di un'ampia Pt_1
disponibilità di risorse economiche e sia in grado di versare l'assegno di euro 450,00 stabilito dal
Tribunale per il mantenimento di , somma da ritenersi idonea a soddisfare le sue esigenze. Per_1
Alla luce di quanto esposto, ritenuta evidente la prevalente gestione di da parte della Per_1
madre, tenuto conto dell'ampia disponibilità di risorse economiche dell' e dell'aumento Pt_1
delle esigenze del figlio in proporzione con la sua crescita, si reputa che, anche a fronte della sopravvenuta nascita del figlio e dunque dei nuovi oneri maturati dall' , sia Per_4 Pt_1
adeguato il quantum dell'assegno di mantenimento di euro 450,00 a carico del padre e a favore
15 del figlio , oltre al 60% delle spese straordinarie, così come disposto dal Tribunale. Per_1
17. Alla luce di quanto esaminato l'appello va rigettato.
18. Infine, relativamente alle istanze istruttorie, per l'ammissione delle quali il reclamante ha insistito anche in questa sede, si ritiene che, non essendo in discussione la capacità genitoriale delle parti e risultando esaustiva la CTU espletata in primo grado, non sia necessario procedere con l'integrazione della stessa, posto che la consulente ha già valutato adeguatamente le esigenze di quale adolescente. Nè risultano rilevanti le prove orali richieste in relazioni ad alcune Per_1
frasi che avrebbe pronunciato nei confronti del padre, ritenendosi che, anche eventuali Per_1
frasi negative pronunciate dal figlio nei confronti del padre e della di lui compagna in relazione alla nascita del fratellino e alla questione della casa coniugale, rientrino in ogni caso nel normale comportamento di un figlio adolescente, sia per la possibile gelosia per le attenzioni del padre verso il nuovo nato, sia per la prevedibile consapevolezza dell'intrapreso giudizio di divisione della casa familiare, che di per sé mina la stabilità del minore, non essendovi in alcun modo i presupposti per attribuire la responsabilità delle stesse frasi alla , anche ove le CP_1
circostanze capitolate venissero confermate dalla testimone indicata (che peraltro è la nuova compagna dell' ). Pt_1
19. Stante l'iniziale accordo delle parti sulla modifica del calendario di frequentazione padre figlio per l'anno scolastico in corso e comunque il rigetto dell'appello, le spese di lite possono essere compensate per un terzo e sono poste per i restanti due terzi a carico dell'appellante soccombente, con liquidazione nei valori medi delle cause di valore indeterminabile, complessità
bassa, esclusa la fase istruttoria non tenutasi, come da parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e dimidiata la decisionale in ragione del rito.
16
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, dando atto che il calendario previsto per la scuola primaria è stato prorogato, a seguito di iniziale accordo tra le parti, per l'anno scolastico in corso e che la previsione di cui alla sentenza impugnata delle nuove modalità di frequentazione padre-figlio deve intendersi decorrente dall'anno scolastico
2025/2026.
2) Compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna parte reclamante Parte_1
al pagamento a favore della parte reclamata dei restanti
[...] CP_1
2/3 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida, già nella quota di 2/3, in euro
3.333,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dispone d'ufficio che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1784 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CORNELIO ENRICO, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamante
E
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti VANZAN CP_1 C.F._2
GIACOMO e CHIESA DONATELLA, con domicilio eletto presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte reclamata
1 e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 680/2023 del Tribunale di Venezia pubblicata in data
18/04/2023
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“Nel merito si chiede: accoglimento delle conclusioni come formulate in atto d'appello, con le
modifiche indicate nelle note illustrative depositate il 2.12.24, in conseguenza dell'inizio di
attività extra-scolastiche, e delle modifiche proposte in questa sede alla luce delle note
illustrative della;
rigetto dell'appello incidentale, per le ragioni già indicate nell'atto CP_1
d'appello e nelle successive note autorizzate;
vittoria di spese con l'aumento del compenso per
l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto
con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli
effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55
introdotto dall'art. 1 del Decreto 8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla
GU n° 96 del 26.4.2018”.
Per parte reclamata:
“La difesa di chiede che la Corte di Appello di Venezia voglia accogliere le CP_1
seguenti domande di merito 1) Rigettare l'appello proposto da . 2) Disporre Parte_1
che il padre possa trascorrere con il figlio fine settimana alternati, confermandosi, per il resto,
la disciplina impressa dalla sentenza di primo grado. 3) Rigettare la domanda di riduzione
dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre per concorso al mantenimento ordinario del
2 figlio . 4) Rigettare l'istanza di C.T.U. proposta da . 5) Condannare Per_1 Parte_1
l'appellante alla integrale rifusione delle spese di lite”.
Per il PG: “dichiara di intervenire e conclude chiedendo il rigetto del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Primo grado di giudizio
1. Con ricorso, depositato in data 15 novembre 2018, adiva il Tribunale Parte_1
di Venezia chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponendo:
che in data 7 luglio 2007 aveva contratto matrimonio con , da cui era nato il CP_1
figlio (23 dicembre 2013); che con decreto del 12 maggio 2017 il Tribunale di Venezia Per_1
aveva omologato la separazione dei coniugi, disponendo il monitoraggio del nucleo familiare da parte del Consultorio Familiare di Favaro Veneto, l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la residenza della madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, il diritto dovere di visita del padre da esercitarsi nei suoi turni di riposo da lavoro e l'obbligo di quest'ultimo di provvedere al versamento di un assegno mensile di mantenimento del figlio di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Deduceva che, in ragione dei propri turni lavorativi, era necessario organizzare diversamente la frequentazione tra padre e figlio, chiedendo di poter tenere con sé il minore anche tre pernotti consecutivi sia nel periodo invernale che in quello estivo e che, anche in ragione della propria diminuzione del reddito, l'assegno di mantenimento per doveva essere ridotto ad euro Per_1
200,00 mensili, fermo il 50% di contribuzione alle spese straordinarie.
2. Con comparsa del 2 settembre 2019 si costituiva in giudizio , nulla CP_1
opponendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concordando con
3 l'ampliamento della frequentazione del padre con il figlio, ma chiedendo l'aumento dell'assegno di mantenimento a favore del minore e a carico del padre ad euro 700,00 mensili, oltre al 70%
delle spese straordinarie.
3. Con ordinanza del 1° aprile 2019 il Presidente f.f., in via provvisoria, disponeva la conferma delle condizioni di separazione e concedeva i termini per la prosecuzione del giudizio.
4. Con sentenza non definitiva del 10 giugno 2020 il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con separata ordinanza concedeva i termini ex art. 183,
comma 6, cpc.
5. Svolta la fase istruttoria, espletata con incarico alla Ctu, dott.ssa di individuare il Per_2
miglior regime di affidamento e collocamento del minore , il Tribunale stabiliva: Persona_3
l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, cui confermava l'assegnazione della casa familiare;
il diritto dovere di visita del padre per due giorni infrasettimanali consecutivi, con pernotto in corrispondenza del giorno di riposo del padre e del giorno precedente, con recupero di un giorno in caso di impossibilità e ferme le festività e vacanze alternate con la madre sino alla conclusione del ciclo della scuola primaria;
mentre,
dall'inizio della scuola secondaria di primo grado, prevedeva un giorno infrasettimanale e un weekend ogni due settimane, con recupero in caso di impossibilità di tre weekend all'anno e ferme le festività e vacanze alternate tra i genitori;
stabiliva, infine, l'obbligo del padre di versare alla madre a titolo di mantenimento ordinario del figlio la somma mensile di euro 450,00, oltre al
60% delle spese straordinarie e compensava le spese di lite e di CTU.
Il secondo grado di giudizio
6. Avverso la sentenza proponeva appello sulla base dei seguenti Parte_1
4 motivi d'impugnazione.
6.1. Con il primo motivo il reclamante lamentava l'erroneità della sentenza, per aver il
Giudice di prime cure stabilito la modalità di frequentazione del padre con il figlio sulla base di una relazione peritale parziale, pregiudizievole e non in grado di tutelare il rapporto del minore con il genitore non collocatario.
6.2. Con il secondo motivo il reclamante censurava l'erroneità della sentenza, per aver il
Tribunale stabilito un assegno di mantenimento per il figlio non proporzionato alle risorse economiche del padre, ora anche diminuite in ragione della nascita del secondogenito Per_4
7. Si costituiva , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello CP_1
ai sensi dell'art. 342 cpc e, in subordine, chiedendo, il rigetto del gravame avversario nel merito,
salvo formulare richiesta di estensione del calendario di visita padre-figlio previsto per il solo periodo della scuola primaria da parte del minore anche al primo anno di scuola secondaria di primo grado, per consentire alla nuova famiglia dell' di adattarsi alla nascita del figlio. Pt_1
8. Interveniva nel giudizio il P.G, concludendo per il rigetto dell'impugnazione.
9. All'esito della prima udienza veniva disposta dal Collegio l'integrazione e l'aggiornamento della documentazione reddituale e patrimoniale delle parti e il deposito da parte dell' dei propri turni di lavoro su base mensile. Pt_1
10. Con istanza urgente del 25 luglio 2024 chiedeva l'emissione di un Parte_1
provvedimento provvisorio per riformare parzialmente in via d'urgenza la sentenza impugnata,
domandando l'estensione del calendario di visita padre-figlio determinato in sede di separazione almeno fino al mese di agosto 2025 e, inoltre, in ragione di alcune frasi pronunciate dal minore nei confronti del padre e in tesi del reclamante originate dalla pressione psicologica materna,
5 domandava anche di disporsi l'integrazione del quesito della già richiesta CTU, per la quale insisteva, finalizzata a far accertare al perito la necessità di un figlio maschio adolescente di trascorrere maggiore tempo con il padre.
11. Con ordinanza del 6 agosto 2024, resa all'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenutasi in pari data nel subprocedimento aperto, questa Corte disponeva, stante la convergenza sul punto delle conclusioni formulate dalla reclamata, l'estensione del calendario di frequentazione padre-figlio stabilito dal Tribunale per la scuola primaria anche al primo anno della scuola secondaria di primo grado, ovvero sino ad agosto 2025, rimettendo le ulteriori questioni al procedimento di merito.
12. Depositate da entrambe le parti le note scritte per l'udienza cartolare del 4 novembre
2024, contenenti le conclusioni delle stesse e con richiesta della di disporre da subito la CP_1
ripresa dei turni di frequentazione del padre stabiliti in sentenza, posto il disagio del figlio nel doversi adattare ai turni di lavoro del padre con perdita di stabilità, con ordinanza depositata il 10
novembre 2024 questa Corte suscitava su tale questione il contraddittorio delle parti e disponeva che le stesse depositassero un piano genitoriale per il minore anche per comprendere le attività
svolte e la gestione in concreto dello stesso da parte dei genitori.
13. Depositato il piano genitoriale e le note scritte per la successiva udienza cartolare del
16.12.2024, la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione dal Collegio.
Esame dei motivi di impugnazione
14. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 cpc, sollevata dall'appellata. Nella specie, può ritenersi correttamente formulato il ricorso in appello da parte di , atteso che le singole censure - Parte_1
6 attinenti alla regolamentazione del diritto di visita padre-figlio e al contributo al mantenimento per il minore - sono state sufficientemente sviluppate mediante la indicazione riassuntiva delle parti della motivazione ritenute erronee e con indicazione delle ragioni poste a fondamento delle critiche e della loro rilevanza al fine di provare a confutare la decisione impugnata.
15. Premesso quanto sopra e così ricostruite le posizioni delle parti può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
15.1 Il primo motivo di reclamo non è fondato. Preliminarmente, sulla correttezza della CTU
svolta, va rilevato che, esaminando la perizia della dott.ssa emerge chiaramente che la Per_2
stessa sia stata eseguita con professionalità e diligenza, attraverso la somministrazione dei canonici test e la conduzione di colloqui clinici con le parti e con il minore, disgiuntamente e congiuntamente, rispondendo in maniera adeguata al quesito posto dal Collegio, informando tempestivamente i consulenti di parte, trasmettendo i verbali delle sedute più significative e rispettando, oltre che le norme vigenti, i principi fondamentali del contraddittorio e quello di valutazione nell'espletamento dell'incarico dell'interesse prevalente del minore.
Quanto, poi, alla questione della presunta parzialità della consulente e del pregiudizio della stessa nei confronti del reclamante, va osservato che la dott.ssa si è approcciata alle parti Per_2
nella medesima modalità, rilevando, da un lato, alcune problematiche comportamentali dell' , che, rispetto alla , risultava più concentrato a rivendicare atteggiamenti Pt_1 CP_1
passati piuttosto che a trovare un punto di incontro per la gestione del minore, ma, dall'altro,
l'idoneità genitoriale complessiva di entrambe le parti ed il rapporto positivo delle stesse con il minore (cfr. pag. 22 e ss. – relazione peritale, ove può leggersi: “la sig.ra è apparsa più CP_1
razionale e operativa nel voler gestire le divergenze tra le proprie istanze e quelle del marito,
7 sembra aver superato quei comportamenti che in passato le venivano attribuiti e che
descrivevano in lei un comportamento rigido e poco collaborativo […] ha dato dei segnali di
apertura e di collaborazione, per esempio offrendo al padre di fare assieme il colloquio online
con le insegnanti di ma il sig. ha declinato […] Il sig. appare poco Per_1 Pt_1 Pt_1
propenso a considerare il punto di vista della sig.ra verso la quale dimostra poca CP_1
comprensione e molta aggressiva rivendicazione […] si nota una certa fissità funzionale con
particolare riferimento alla fissità di tipo mentale ossia un eccessivo affidamento sull'esperienza
passata in un modo che impedisce di impiegare un approccio diverso per creare soluzioni ai
problemi […] Le caratteristiche del sig. , attualmente, non lo ostacolano nello Pt_1
svolgimento del propria funzione genitoriale però dovrà presto fare i conti con un epocale
cambiamento del figlio quando questo si affaccerà all'adolescenza. Di fronte ad un cambiamento
così sostanziale vi è il rischio che il padre faccia molta fatica a rinnovare il proprio approccio e
il proprio pensiero rispetto al rapporto con ”; pag. 15 e ss., ove può leggersi: “il ragazzino Per_1
definisce la mamma una persona con un carattere “gentile ed affettuoso”, “non ha difetti”
anche se non gli compra le carte dei Pokemon;
anche il papà “è gentile e affettuoso” ma “a
volte, quando gioca con [lui], si sente un bambino, perché gli piacciono ancora i lego”
(racconta che, insieme, fanno costruzioni molto impegnative e si divertono entrambi). Poi Per_1
parla dei videogiochi che gli piacciono (Pokemon soprattutto), racconta dei regali che gli fanno
i genitori e spiega che il papà ama fargli “le sorprese” […] In seguito propongo alla famiglia di
costruire insieme un disegno. Offro le indicazioni necessarie (devono ritrarre la propria
famiglia mentre fa qualcosa, possono accordarsi prima o iniziare direttamente a disegnare,
ognuno sceglie un colore e lo tiene per tutto il tempo del disegno senza cambiarlo o scambiarlo)
8 e poi lascio libera la famiglia di iniziare. propone subito il tema della spiaggia ed i Per_1
genitori lo assecondano;
il ragazzino dà indicazioni ai genitori su cosa ritrarre ed iniziano
insieme a lavorare. Mentre disegnano, genitori e figlio si confrontano, si offrono suggerimenti
vicendevoli, si suddividono i compiti rispetto a cosa ritrarre. Lavorano piuttosto lungamente,
continuando ad interagire in modo rilassato e collaborativo per tutto il tempo del disegno,
parlando anche di altro […] , infatti, ha un legame positivo con entrambi i genitori, non ci Per_1
sono indicatori che possano far ipotizzare ad un coinvolgimento da parte del minore nelle
tensioni tra i genitori” e, infine, pag. 33, ove la CTU dichiarava: “Non ci sono dubbi che Per_1
abbia una buona relazione con il padre, ce l'ha anche con la compagna del padre, cosa da
attribuire certamente alla presenza costante e disponibile del sig. ). Pt_1
Da tali risultanze, dunque, risulta evidente che le censure mosse dal reclamante circa la parzialità
della perizia, responsabilità della CTU e violazione delle norme deontologiche per lo psicologo forense, supportate in sua tesi dal risultato non ritenuto conforme alle aspettative e alle posizioni del padre, oltre ad essere genericamente formulate, risultano prive di fondamento, avendo la dott.ssa svolto il proprio incarico in maniera rigorosa e del tutto imparziale, evidenziando Per_2
alcune problematiche del padre, al solo fine di individuare la migliore regolamentazione delle modalità di affidamento e collocamento per il minore, tenendo conto del suo primario interesse.
In ragione di ciò, si ritiene che anche la richiesta di rinnovo dell'indagine peritale formulata dal reclamante non meriti accoglimento.
Relativamente alla questione della frequentazione del padre con , va osservato che, in tutti Per_1
i casi di regolamentazione dei rapporti dei genitori separati con il figlio, il Giudice, fermo il riconoscimento dell'importanza del principio di bigenitorialità, ha l'onere di stabilire un
9 calendario di visita quanto più corrispondente all'interesse del minore, al fine di garantire allo stesso una crescita equilibrata dal punto di vista psicologico, morale e materiale.
Nel caso di specie, va osservato che nel corso del giudizio di primo grado, la CTU, in ragione della tipologia di lavoro del padre, il quale, svolgendo il ruolo di capotreno per Trenitalia, lavora su turni mensili sempre diversi e conoscibili con scarso anticipo, proponeva, tenuto conto delle future esigenze del minore connesse al suo percorso di crescita e considerata anche la distanza di
30 km della casa del padre dalla scuola e dai luoghi di maggior interesse del ragazzino, due calendari di visita: uno per il periodo di frequentazione della scuola primaria (calendario attualmente ancora in essere a seguito dell'ordinanza del 6 agosto 2024 che ha prorogato in via provvisoria ed urgente e sull'accordo delle parti la calendarizzazione della scuola primaria al primo anno della scuola secondaria), che prevedeva che stesse con il padre due giorni Per_1
infrasettimanali comprensivi di pernotto in corrispondenza del giorno libero del padre e uno per il periodo di frequenza della scuola secondaria di primo grado, secondo cui avrebbe visto Per_1
il padre un giorno infrasettimanale con pernotto (preferibilmente in corrispondenza del giorno privo di attività extra-scolastiche) e un fine settimana ogni due dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con possibilità di recupero di tre weekend all'interno dell'anno, laddove impossibilitato.
Secondo il parere della dott.ssa infatti, il regime di frequentazione infrasettimanale Per_2
attuato in fase di separazione e tutt'ora in essere tra il reclamante e , ben rispondeva, Per_1
all'epoca, alle esigenze del padre e del minore, in quanto, da un lato, permetteva al genitore non convivente di essere sempre presente nella vita del figlio (fatto non scontato, considerati i turni lavorativi dell' ) e, dall'altro, assicurava la serenità del bambino, che, nel periodo Pt_1
10 dell'infanzia, vive la propria vita in funzione dei genitori (cfr. pag. 26 – relazione peritale).
Attualmente, invece, con l'inizio dell'adolescenza e, dunque, della scuola secondaria di primo grado, il calendario in essere nella fase dell'infanzia non risulta più adeguato alle priorità del minore. Queste ultime, infatti, risultano cambiate con l'età, in ragione della maggiore necessità
di autonomia del minore e, allo stesso tempo, del suo bisogno di socialità e confronto con i pari,
anche attraverso lo svolgimento di attività extra-scolastiche (cfr. pag. 27 e ss. - relazione peritale,
ove può leggersi: “Nello specifico: • con l'età avrà maggiore necessità di rimanere Per_1
nell'ambiente di appartenenza, dove vi è il gruppo dei pari a cui si sente di far parte, la
relazione con i genitori e la loro frequentazione come elemento di primario interesse verrà
sempre più sostituito dal desiderio e il bisogno di investire nel gruppo dei pari;
• gli orari
scolastici con il cambio di grado saranno sostanzialmente modificati rispetto al tempo pieno
oggi frequentato da e ciò comporterà una maggiore necessità di frazionare la giornata Per_1
tra il tempo scuola e le attività extrascolastiche che tenuto conto della distanza abitativa del sig.
da quella del figlio ne impediscono quella necessaria integrazione in una stessa Pt_1
giornata tempo scuola appoggio domestico-attività extrascolastiche;
• con la scuola secondaria
di primo grado le lezioni inizieranno anche prima rispetto all'orario attuale il che imporrebbe a
di alzarsi molto presto al mattino per affrontare la distanza tra casa del padre e la scuola. Per_1
Rispetto a quest'ultimo punto il sig. sembra non riconoscere il disagio per il figlio Pt_1
(l'unico che ha effettivamente riportato) di aver deciso di vivere così lontano dalla casa Per_1
familiare. ora, quando è dal padre, va a dormire molto presto per alzarsi altrettanto Per_1
presto ma con l'adolescenza sarebbe difficile per il ragazzo mantenere questi ritmi ci sonno-
11 veglia più tipici di un bambino ancora piccolo che di un adolescente. Se per ora il focus secondo
il quale i turni di responsabilità paterni sono stati calibrati sui turni di lavoro paterni in un
futuro sarà opportuno che essi rispettino invece i bisogni del ragazzo”).
Da ciò deriva che, per , considerata anche la nuova e diversa organizzazione scolastica, Per_1
caratterizzata da un maggiore carico di studio, oltre che la distanza di 30 km di autostrada tra la casa del reclamante e la scuola, risulterebbe difficile trascorrere con il padre due giorni infrasettimanali, come di fatto già espresso in sede di colloquio con la CTU e come confermato dalle nuove attività extrascolastiche svolte dal minore nei pomeriggi di lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì (cfr. docc. n. 14 e 15; pag. 15 - relazione peritale, ove l'unico disagio rilevato dal ragazzino risultava quello di doversi alzare molto presto quando dorme dal padre per la notevole distanza fra la casa del padre e la scuola).
Peraltro, pur comprendendo la difficoltà del padre di attuare una nuova organizzazione per la frequentazione con il figlio, si ritiene opportuno osservare che il medesimo non forniva alcuna prova dell'inderogabilità assoluta del proprio orario di lavoro, assumendo un atteggiamento poco trasparente nel corso del primo grado (cfr. pag. 20 e ss. - relazione peritale, ove può leggersi: “il
ragionamento resta ancora lungamente centrato sui turni lavorativi del signor , sulla Pt_1
programmazione e sui possibili cambi, nonché su come questi aspetti possano incidere
nell'organizzazione dei turni di responsabilità genitoriale fra uno e l'altro genitore. La signora
chiede ripetutamente di aprire il software che permette di visualizzare i turni dell'ex CP_1
compagno presso il posto di lavoro ma lui oppone resistenza, poi dice di non ricordare la
password per accedere al software, dunque, stabilisco di contattare direttamente il responsabile
turni FS per chiarire la situazione […] a mia richiesta all'ufficio turni di Trenitalia del 4 agosto
12 2021 (doc. 1) nessuna risposta è stata data nemmeno dopo ripetute telefonate al numero fornito
dal sig. , telefonate sempre andate a vuoto) e comunque non del tutto chiarificatore in Pt_1
sede di appello, in quanto dalla documentazione depositata relativa ai turni provvisori e definitivi dell' nell'anno 2024 non emerge prima facie né risulta adeguatamente spiegato come e Pt_1
quanto gli stessi varino tra la c.d. gestione programmata e quella operativa (cfr. docc. n. da 61 a
72) e soprattutto non è dato sapere se sussista la possibilità di cambi o permessi in relazione ai giorni di frequentazione con il figlio.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle diverse necessità di connesse al suo Per_1
naturale percorso di crescita e dunque del prevalente benessere del minore, si ritiene che debba essere confermata la decisione del Tribunale di applicare il calendario di visita predisposto dalla
CTU per la scuola secondaria di primo grado, con i recuperi previsti dalla CTU, a decorrere dal prossimo anno scolastico, essendo per quello in corso stato raggiunto un accordo che la Corte ha ritenuto adeguato alle esigenze del minore e maggiormente in grado di agevolare la frequentazione con il padre e con il fratellino nato dalla nuova unione dell' . Pt_1
16. Il secondo motivo di reclamo è infondato. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, per stabilire l'ammontare del contributo di mantenimento del figlio, è necessario effettuare: “una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di
un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza
economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi, nel rispetto del principio
di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base
alle proprie possibilità economiche” (Cass. Civ. n. 19299/2020). Pertanto, ai fini della
13 determinazione del quantum dell'assegno, devono essere considerare le condizioni economiche delle parti, comprensive della capacità lavorativa delle stesse, i tempi di permanenza del minore e l'apporto di ciascun genitore nella vita del figlio.
Nel caso di specie, esaminando il calendario di visita predisposto dalla CTU, risulta che il padre,
anche in ragione dei propri impegni lavorativi, si occupava del figlio due giorni a settimana comprensivi di pernotto, mentre la madre teneva con sé tutto il resto del tempo, Per_1
provvedendo alle principali attività di cura e gestione quotidiana del minore. Con la nuova calendarizzazione il pomeriggio infrasettimanale è ridotto a uno e il week end è alternato e va dal venerdì alla domenica sera, ragione per cui, considerato che la è il genitore collocatario CP_1
del figlio, si ritiene evidente che i tempi di permanenza e assistenza del ragazzino siano maggiormente e prevalentemente a carico della stessa, così come i maggiori oneri di cura,
accudimento e gestione.
Per quanto riguarda, poi, la situazione economico-patrimoniale delle parti, va osservato che, dal compendio probatorio formatosi in primo grado, risulta che l' , oltre ad essere Pt_1
proprietario al 50% della casa familiare e dell'autoveicolo BMW Serie1 (cfr. docc. n. 82 e 83),
risulta intestatario di un conto-corrente bancario con giacenza media nel 2023 di euro 8.098,06
(cfr. docc. da 75 a 78, da cui, peraltro, stante il giroconto del 28 settembre 2023, può evincersi che il medesimo è titolare di un libretto postale smart mai depositato) e ha percepito, negli anni
2022 e 2023, un reddito medio netto mensile di euro 2.669,15 (cfr. docc. n. 73 e 74, ove, nel dettaglio, risultava un'entrata medio netta mensile di euro 2.732,15 nel 2022 ed euro 2.606,15
nel 2023), ragione per cui, anche ammettendo che il reclamante concorra al 50% alle spese relative alle rate per la casa di proprietà della compagna dal momento che, Controparte_2
14 dagli estratti di conto prodotti, risultano saldate dal medesimo le rate mensili del mutuo del periodo aprile-settembre 2023 (cfr. docc. n. 24, 76 e 77), può calcolarsi una disponibilità media mensile del medesimo di circa 2.400,00. Diversamente la , pur essendo proprietaria al CP_1
50% della casa familiare, intestataria di un conto corrente bancario con giacenza media nell'anno
2023 di euro 4.608,25 e titolare al 50% di un libretto postale con saldo esiguo (cfr. docc. n. 82,
da 4 a 7 e 25), ha percepito, negli anni 2022 e 2023, un reddito medio netto mensile minore seppure in crescita (cfr. docc. n. 22 e 3, ove risulta, rispettivamente, un'entrata medio netta mensile di euro 137,59 nel 2022 ed euro 1.812,01 nel 2023).
Inoltre, non va trascurato che, rispetto al giudizio di primo grado, il reclamante non risulta più
onerato dal complessivo costo mensile di euro 533,23 per i finanziamenti personali accesi nel
2020 (cfr. docc. n. 25, 26 e 27, ove risultavano, rispettivamente una rata mensile di euro 230,63,
una di euro 162,60 e una di euro 140,00 per l'acquisto di elettrodomestici della casa nuova), con conseguente risparmio di costi, ragione per cui, può ritenersi che, anche considerando la sopravvenuta nascita del secondogenito e quindi i nuovi oneri a carico dell' (cui Per_4 Pt_1
è tenuta a concorrere comunque anche la compagna dell' ), egli goda di un'ampia Pt_1
disponibilità di risorse economiche e sia in grado di versare l'assegno di euro 450,00 stabilito dal
Tribunale per il mantenimento di , somma da ritenersi idonea a soddisfare le sue esigenze. Per_1
Alla luce di quanto esposto, ritenuta evidente la prevalente gestione di da parte della Per_1
madre, tenuto conto dell'ampia disponibilità di risorse economiche dell' e dell'aumento Pt_1
delle esigenze del figlio in proporzione con la sua crescita, si reputa che, anche a fronte della sopravvenuta nascita del figlio e dunque dei nuovi oneri maturati dall' , sia Per_4 Pt_1
adeguato il quantum dell'assegno di mantenimento di euro 450,00 a carico del padre e a favore
15 del figlio , oltre al 60% delle spese straordinarie, così come disposto dal Tribunale. Per_1
17. Alla luce di quanto esaminato l'appello va rigettato.
18. Infine, relativamente alle istanze istruttorie, per l'ammissione delle quali il reclamante ha insistito anche in questa sede, si ritiene che, non essendo in discussione la capacità genitoriale delle parti e risultando esaustiva la CTU espletata in primo grado, non sia necessario procedere con l'integrazione della stessa, posto che la consulente ha già valutato adeguatamente le esigenze di quale adolescente. Nè risultano rilevanti le prove orali richieste in relazioni ad alcune Per_1
frasi che avrebbe pronunciato nei confronti del padre, ritenendosi che, anche eventuali Per_1
frasi negative pronunciate dal figlio nei confronti del padre e della di lui compagna in relazione alla nascita del fratellino e alla questione della casa coniugale, rientrino in ogni caso nel normale comportamento di un figlio adolescente, sia per la possibile gelosia per le attenzioni del padre verso il nuovo nato, sia per la prevedibile consapevolezza dell'intrapreso giudizio di divisione della casa familiare, che di per sé mina la stabilità del minore, non essendovi in alcun modo i presupposti per attribuire la responsabilità delle stesse frasi alla , anche ove le CP_1
circostanze capitolate venissero confermate dalla testimone indicata (che peraltro è la nuova compagna dell' ). Pt_1
19. Stante l'iniziale accordo delle parti sulla modifica del calendario di frequentazione padre figlio per l'anno scolastico in corso e comunque il rigetto dell'appello, le spese di lite possono essere compensate per un terzo e sono poste per i restanti due terzi a carico dell'appellante soccombente, con liquidazione nei valori medi delle cause di valore indeterminabile, complessità
bassa, esclusa la fase istruttoria non tenutasi, come da parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e dimidiata la decisionale in ragione del rito.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, dando atto che il calendario previsto per la scuola primaria è stato prorogato, a seguito di iniziale accordo tra le parti, per l'anno scolastico in corso e che la previsione di cui alla sentenza impugnata delle nuove modalità di frequentazione padre-figlio deve intendersi decorrente dall'anno scolastico
2025/2026.
2) Compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna parte reclamante Parte_1
al pagamento a favore della parte reclamata dei restanti
[...] CP_1
2/3 delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida, già nella quota di 2/3, in euro
3.333,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
3) Dispone d'ufficio che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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