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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/10/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2262/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2262/2025 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. BRUNALDI PAOLO e dall'Avv. PANCHERI ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ANTINORI ANDREA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 18/09/2025, così chiedendo:
“1) il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
e residenza anagrafica presso la madre e con diritto del padre di vederlo liberamente in accordo con il figlio e, comunque, almeno una volta la settimana;
2) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1 ordinario del figlio minore , un assegno di euro 350,00 mensili, annualmente rivalutabile Per_1 secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie in base al vigente protocollo del Tribunale di Vicenza,
2) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1 ordinario del figlio , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, un assegno di euro Per_2
350,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno
20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie in base al vigente protocollo del Tribunale di
Vicenza;
3) l'assegno unico universale relativo ai figli verrà percepito da entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno;
4) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/05/2025 esponeva: di aver intrattenuto una relazione Parte_1 affettiva con dal 2004 al 2014 dalla quale nascevano i figli in data 29/03/2007 Controparte_1 Per_2
e in data 18/12/2008; che, dalla cessazione della convivenza, i genitori avevano stabilito Per_1 residenze separate e i figli erano rimasti a vivere in via prevalente con la madre. La ricorrente chiedeva, pertanto, in via provvisoria ed immediata ex art. 473bis.15 c.p.c., che venisse disposto a carico del sig. il versamento di un assegno mensile, a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento dei figli e , quantomeno di € 400,00 ciascuno o il diverso importo Per_2 Per_1 ritenuto equo e di giustizia, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Nel merito, chiedeva che venisse disposto l'affidamento esclusivo di alla madre;
che Per_1 venissero determinati tempi e modalità di visita e della permanenza del figlio minore presso Per_1 il padre, proponendo, salvo diverso accordo, e tenuto conto dell'età del medesimo, il seguente calendario: il mercoledì di ogni settimana, dalle 18,30 alle 22,30; che venisse disposto a carico del sig. l'obbligo di versamento a favore della ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, Controparte_1 di un assegno mensile, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli , maggiorenne ma Per_2 non economicamente autosufficiente, e , nella misura di € 400,00 ciascuno (per un totale di Per_1
€ 800,00), ovvero quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi per le famiglie ed operai, oltre al 50% del rimborso delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative relative al figlio, come da Protocollo in uso al Tribunale di Vicenza.
Costituitosi in giudizio, chiedeva che venissero rigettate le richieste di affido Controparte_1 esclusivo del minore e di mantenimento così come quantificato e formulato dalla Sig.ra Per_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto. Parte_1
Nel merito in via principale, chiedeva che venisse disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , con collocamento alternato o paritario presso entrambi i genitori, Per_1
e con residenza presso la madre, con facoltà per il padre di tenerlo con sé, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, la prima e la terza settimana del mese, nei giorni di mercoledì e giovedì e la seconda e quarta settimana del mese, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica.
In via subordinata, ove il Tribunale adito lo ritenesse più opportuno, nell'esclusivo interesse del minore, chiedeva che venisse disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , con collocamento e residenza presso la madre, con facoltà per il padre di tenerlo Per_1 con sé, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, un giorno di ogni settimana, indicativamente il mercoledì dalle ore 18:00 fino alla mattina del giovedì e, a weekend alternati, dal venerdì dalle ore
18:00 fino alla domenica alle ore 20:00.
Sempre nel merito in via principale, chiedeva che venisse disposto a suo carico l'obbligo di versamento a favore della ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, di un assegno mensile, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli , maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, e , nella misura di € 225,00 ciascuno (per un totale di € 450,00), ovvero Per_1 quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi per le famiglie ed operai, oltre al 50% del rimborso delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative relative al figlio, come da Protocollo in uso al Tribunale di Vicenza.
Alla prima udienza di comparizione, le parti raggiungevano un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione delle conclusioni di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dalle parti.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla Per_1 disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli , Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e , a carico del padre così come Per_1 concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli.
Le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei figli e Persona_3 Persona_4 sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 14.10.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2262/2025 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. BRUNALDI PAOLO e dall'Avv. PANCHERI ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ANTINORI ANDREA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 18/09/2025, così chiedendo:
“1) il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
e residenza anagrafica presso la madre e con diritto del padre di vederlo liberamente in accordo con il figlio e, comunque, almeno una volta la settimana;
2) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1 ordinario del figlio minore , un assegno di euro 350,00 mensili, annualmente rivalutabile Per_1 secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie in base al vigente protocollo del Tribunale di Vicenza,
2) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra , a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1 ordinario del figlio , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, un assegno di euro Per_2
350,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondere entro il giorno
20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie in base al vigente protocollo del Tribunale di
Vicenza;
3) l'assegno unico universale relativo ai figli verrà percepito da entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno;
4) spese di lite compensate”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/05/2025 esponeva: di aver intrattenuto una relazione Parte_1 affettiva con dal 2004 al 2014 dalla quale nascevano i figli in data 29/03/2007 Controparte_1 Per_2
e in data 18/12/2008; che, dalla cessazione della convivenza, i genitori avevano stabilito Per_1 residenze separate e i figli erano rimasti a vivere in via prevalente con la madre. La ricorrente chiedeva, pertanto, in via provvisoria ed immediata ex art. 473bis.15 c.p.c., che venisse disposto a carico del sig. il versamento di un assegno mensile, a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento dei figli e , quantomeno di € 400,00 ciascuno o il diverso importo Per_2 Per_1 ritenuto equo e di giustizia, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Nel merito, chiedeva che venisse disposto l'affidamento esclusivo di alla madre;
che Per_1 venissero determinati tempi e modalità di visita e della permanenza del figlio minore presso Per_1 il padre, proponendo, salvo diverso accordo, e tenuto conto dell'età del medesimo, il seguente calendario: il mercoledì di ogni settimana, dalle 18,30 alle 22,30; che venisse disposto a carico del sig. l'obbligo di versamento a favore della ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, Controparte_1 di un assegno mensile, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli , maggiorenne ma Per_2 non economicamente autosufficiente, e , nella misura di € 400,00 ciascuno (per un totale di Per_1
€ 800,00), ovvero quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi per le famiglie ed operai, oltre al 50% del rimborso delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative relative al figlio, come da Protocollo in uso al Tribunale di Vicenza.
Costituitosi in giudizio, chiedeva che venissero rigettate le richieste di affido Controparte_1 esclusivo del minore e di mantenimento così come quantificato e formulato dalla Sig.ra Per_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto. Parte_1
Nel merito in via principale, chiedeva che venisse disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , con collocamento alternato o paritario presso entrambi i genitori, Per_1
e con residenza presso la madre, con facoltà per il padre di tenerlo con sé, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, la prima e la terza settimana del mese, nei giorni di mercoledì e giovedì e la seconda e quarta settimana del mese, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica.
In via subordinata, ove il Tribunale adito lo ritenesse più opportuno, nell'esclusivo interesse del minore, chiedeva che venisse disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , con collocamento e residenza presso la madre, con facoltà per il padre di tenerlo Per_1 con sé, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, un giorno di ogni settimana, indicativamente il mercoledì dalle ore 18:00 fino alla mattina del giovedì e, a weekend alternati, dal venerdì dalle ore
18:00 fino alla domenica alle ore 20:00.
Sempre nel merito in via principale, chiedeva che venisse disposto a suo carico l'obbligo di versamento a favore della ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, di un assegno mensile, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli , maggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente, e , nella misura di € 225,00 ciascuno (per un totale di € 450,00), ovvero Per_1 quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi per le famiglie ed operai, oltre al 50% del rimborso delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative relative al figlio, come da Protocollo in uso al Tribunale di Vicenza.
Alla prima udienza di comparizione, le parti raggiungevano un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione delle conclusioni di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dalle parti.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla Per_1 disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli , Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e , a carico del padre così come Per_1 concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli.
Le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento dei figli e Persona_3 Persona_4 sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 14.10.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello