Art. 16.
In caso di soppressione del fondo di cui all'art. 13 le eventuali attivita' nette residue che risulteranno dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione saranno devolute allo Stato.
In caso di soppressione del fondo di cui all'art. 13 le eventuali attivita' nette residue che risulteranno dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione saranno devolute allo Stato.