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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/03/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 18103/2024 difesa dagli avv.ti IACOBELLI EMILIO e IACOBELLI GIANNI Parte_1
EMILIO
RICORRENTE
E
Controparte_1 difesi dal dott. ROMANO VINCENZO
[...]
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/7/2024, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere docente non di ruolo alle dipendenze del CP_1 convenuto, espone di aver prestato servizio a tempo determinato, in qualità di docente di scuola primaria secondo le seguenti modalità:
«per l'a.s. 2020/2021: 1. contratto con decorrenza dal giorno 01.10.2020 al
23.10.2020, per un posto su Lingua Inglese di docente di scuola primaria, presso l'I.C. “Darmon” di Marano di Napoli, per 24 ore settimanali;
2. contratto con decorrenza dal giorno 24.10.2020 al 31.01.2021, per un posto su Lingua Inglese di docente di scuola primaria, presso l'I.C. “Darmon” di
Marano di Napoli, per 24 ore settimanali;
3. contratto con decorrenza dal giorno 01.02.2021 al 30.04.2021, per un posto su Lingua Inglese di docente di scuola primaria, presso l'I.C. “Darmon” di Marano di Napoli, per 24 ore settimanali;
4. contratto con decorrenza dal giorno 01.05.2021 al
30.05.2021, per un posto su Lingua Inglese di docente di scuola primaria, presso l'I.C. “Darmon” di Marano di Napoli, per 24 ore settimanale;
5. contratto con decorrenza dal giorno 01.06.2021 all' 11.06.2021, per un posto su Lingua Inglese di docente di scuola primaria, presso l'I.C.
“Darmon” di Marano di Napoli, per 24 ore settimanali.
Per l'a.s. 2021/2022: 1. contratto con decorrenza dal giorno 21.10.2021 al
1 31.12.2021, per un posto Comune di docente di scuola primaria, presso l'I.C. “Darmon” di Marano di Napoli, per 24 ore settimanali;
2. contratto con decorrenza dal giorno 01.01.2022 al 28.02.2022, per un posto su Lingua
Inglese di docente di scuola primaria, presso l'I.C. “Darmon” di Marano di
Napoli, per 24 ore settimanali;
3. contratto con decorrenza dal giorno
01.03.2022 al 31.03.2022, per un posto su Lingua Inglese di docente di scuola primaria, presso l'I.C. “Darmon” di Marano di Napoli, per 24 ore settimanali;
4. contratto con decorrenza dal giorno 01.04.2022 al
5.04.2022, per un posto su Lingua Inglese di docente di scuola primaria, presso l'I.C. “Darmon” di Marano di Napoli, per 24 ore settimanali;
5. contratto con decorrenza dal giorno 06.04.2022 al 20.04.2022, per un posto su Lingua Inglese di docente di scuola primaria, presso l'I.C. “Darmon” di
Marano di Napoli, per 24 ore settimanali;
6. contratto con decorrenza dal giorno 21.04.2022 al 28.04.2022, per un posto su Lingua Inglese di docente di scuola primaria, presso l'I.C. “Darmon” di Marano di Napoli, per 24 ore settimanali;
7. contratto con decorrenza dal giorno 29.04.2022 al
3.05.2022, per un posto su Lingua Inglese di docente di scuola primaria, presso l'I.C. “Darmon” di Marano di Napoli, per 24 ore settimanali;
8. contratto con decorrenza dal giorno 04.05.2022 al 17.05.2022, per un posto su Lingua Inglese di docente di scuola primaria, presso l'I.C. “Darmon” di
Marano di Napoli, per 24 ore settimanali;
9. contratto con decorrenza dal giorno 18.05.2022 al 6.06.2022, per un posto su Lingua Inglese di docente di scuola primaria, presso l'I.C. “Darmon” di Marano di Napoli, per 24 ore settimanali;
10. contratto con decorrenza dal giorno 07.06.2022 al
7.06.2022, per un posto su Lingua Inglese di docente di scuola primaria, presso l'I.C. “Darmon” di Marano di Napoli, per 24 ore settimanali».
Le supplenze svolte rientrano tutte nel novero delle supplenze brevi ai sensi dell'art. 4 comma 3 legge 03/05/99 n. 124, in quanto svolte in virtù di multipli e reiterati contratti a tempo determinato (mai in virtù di un singolo contratto di supplenza sino al 30 giugno o al 31 agosto).
Lamenta che, per i periodi di svolgimento di tali supplenze, non le fu corrisposta l'intera retribuzione sulla base delle previsioni del CCNL
Comparto Scuola, risultando omesso, in suo favore, il versamento della
Retribuzione Professionale Docenti prevista e disciplinata dall'art 7 del
CCNL comparto Scuola del 15/03/01 con le modalità applicative previste all'art 25 del CCNI del 31/08/99.
Rilevava che tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso che l'emolumento spetterebbe solo in favore dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato per la durata dell'intero anno scolastico, determinandosi altrimenti la violazione
2 del principio di non discriminazione così come armonizzato e recepito nel nostro ordinamento sulla base della clausola 4 dell'accordo Quadro.
Tanto premesso, chiede: «1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
2. Per Controparte_2
l'effetto, condannare il convenuto al pagamento Controparte_1 delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in EURO 2.869,02 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o nella diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, 3. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ivi compreso il contributo unificato se dovuto, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori con attribuzione».
Le amministrazioni convenute si costituivano chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato a va accolto.
L'art. 7 del CCNL 15/03/01 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera
D del CCNL 26.5.1999 ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995».
I successivi ccnl hanno, da un lato, incrementato l'importo (cfr. art. 81 ccnl 24/07/03, art. 83 ccnl 29/11/07, art. 38 ccnl 19/04/18) e dall'altro, incluso la voce nella base di calcolo del TFR (art. 83 comma 2 ccnl
29/11/07).
L'Art. 25 del ccni 31/08/99, dedicato al Compenso individuale accessorio, stabilisce:
«1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli
ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria
3 indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello A.T.A. con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999.
3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt. 33 e 34.
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-
Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L.. 15
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
4 9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell'anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001.
11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000
e 2001 costituiscono, a norma dell'art. 42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell'istituzione scolastica».
Il richiamo all'art. 25 è interpretato dal nel senso che i CP_1 destinatari del compenso accessorio sarebbero esclusivamente gli assunti a tempo indeterminato e il personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico (al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno).
La Cassazione ha per contro chiarito - e l'orientamento va in questa sede confermando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non essendovi ragioni per discostarsene - che la norma si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo (Cass. Sez. L - , Ordinanza
n. 20015 del 27/07/2018).
L'emolumento in questione è infatti considerato dalla giurisprudenza costante un elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale viene ricompreso nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». La necessità di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte europea, non può identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso. I suddetti elementi possono risultare, invece, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle
5 quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (CGUE sent. 18/12/2012 in causa pt. 50-51 e precedenti in Per_1 essa richiamati).
In ordine alla quantificazione, il CCNL che ha istituito la RPD, del
15/03/01, fissava detta indennità in £ 216.000 (€ 111,55). Successivamente, il CCNL 24/07/03, con decorrenza dal 01/01/03 ha incrementato la retribuzione ad € 142,55.
Per la fascia di docenti con anzianità di servizio da 0 a 14 anni,
l'importo risultava fissato in € 164,00 (CCNL del 29/11/07). Dal 01/03/18
l'importo è stato portato ad € 174,50 (CCNL del 19/04/18). Per i periodi di servizio inferiori al mese l'art. 25 CCNI 31/08/99 stabilisce che l'indennità va calcolata nella misura di 1/30 per ogni giorno di servizio.
Sicché, l'indennità giornaliera sino al 28/02/18 era pari ad € 5,46 (164,00
30), dal 01/03/18 ad € 5,81 (174,50 30) e dal 01/01/22 ad € 6,15
(184,50 30 stante l'incremento mensile, per la fascia 0-14 di € 10,00);.
Tanto premesso, i conteggi elaborati dalla parte ricorrente possono essere fatti propri dal giudicante, atteso che essi appaiono correttamente redatti sulla base dei suddetti parametri e non sono stati fatti oggetto di specifiche contestazioni.
Sulla somma così determinata (€ 2.869,02) spetteranno i soli interessi legali ai sensi dell'art. 22 comma 36 l. 23/12/94 n. 724, non avendo la parte allegato alcunché circa l'esistenza di un maggior danno eventualmente subito per la diminuzione del valore del credito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di cui all'art 7 del CCNL 15/03/01 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e per l'effetto condanna le amministrazioni convenute in solido, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2869,02 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
b) condanna le amministrazioni convenute al pagamento in solido delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1314,00, oltre 15% per spese forfetarie IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, 15/03/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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