Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00457/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00069/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 69 del 2026, proposto da
Rispettica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Bormioli, Paolo Bormioli e Edoardo Grosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Pellegrino Terme, non costituito in giudizio;
nei confronti
SS MM, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dalla ricorrente in data 12 novembre 2025, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere ed estrarre copia dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. AR IN MO e udito l’avv. Paolo Bormioli per la parte ricorrente, nessuno presente per il Comune intimato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato in data 9 gennaio 2026 e ritualmente depositato, la società ricorrente ha chiesto a questo TAR di accertare il silenzio inadempimento del Comune di San Pellegrino Terme sull’istanza di accesso documentale presentata dalla ricorrente in data 12 novembre 2025, con la conseguente condanna dell’amministrazione intimata all’ostensione della documentazione richiesta.
1.2. Ha premesso la ricorrente:
- di essere risultata affidataria, nel settembre del 2023, dell’incarico professionale di redazione della progettazione esecutiva e del Piano di Sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Villa Giuseppina – Realizzazione nuovo Centro Termale Sanitario” in Comune di San Pellegrino Terme, in qualità di mandante del RTP con l’Arch. MM SS (mandatario), sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dall’Amministrazione comunale nel luglio del 2023;
- l’incarico era portato a compimento e il progetto esecutivo era approvato dall’Amministrazione nel luglio del 2024, con un incremento del costo complessivo dell’intervento in ragione di lavorazioni aggiuntive richieste in corso d’opera dall’ente committente;
- in ragione di tali integrazioni progettuali, la ricorrente chiedeva all’arch. MM, tra il gennaio e il maggio del 2025, di interloquire con l’amministrazione comunale in qualità di mandatario dell’RTP, al fine di richiedere la corresponsione di un compenso aggiuntivo; tali sollecitazioni, tuttavia, non sortivano alcun esito;
- successivamente, la ricorrente apprendeva che, in relazione alla successiva fase opzionale della procedura concernente la Direzione Lavori impianti e il Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva, l’Amministrazione aveva adottato la determinazione dirigenziale n. 134 del 9 giugno 2025 con la quale aveva affidato in via diretta l’incarico professionale al predetto arch. SS, ma in RTP con altri professionisti, per un importo tra l’altro superiore a quello previsto dall’opzione contrattuale prevista in occasione del precedente affidamento;
- pertanto, con istanza notificata in data 12 novembre 2025, la società ricorrente chiedeva al Comune l’accesso “a tutti gli atti e documenti” inerenti:
(i) al precedente procedimento di affidamento alla ricorrente, in RTP con l’arch. MM, della progettazione esecutiva e redazione del Piano di Sicurezza in fase di progettazione cui alla Determina di Settore n. 254 del 6 settembre 2023 – Registro Generale n. 444 del 9 settembre 2023;
(ii) al successivo procedimento che aveva condotto all’affidamento diretto allo stesso arch. MM, in RTP con altri professionisti, della Direzione Lavori impianti e del Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva, di cui alla Determina di Settore n. 134 del 9 giugno 2025- Registro Generale n. 243 del 9 giugno 2025.
- tra gli atti richiesti, l’interessata indicava, in particolare:
la corrispondenza (eventualmente) intercorsa tra l’Amministrazione e il mandatario Arch. MM riguardante la richiesta da parte dello stesso mandatario di pagamento di maggiori corrispettivi per il RTP per le lavorazioni integrative e/o aggiuntive eseguite rispetto all’oggetto originario dell’affidamento;
la corrispondenza (eventualmente) intercorsa tra l’Amministrazione e i professionisti coinvolti, in particolare con l’arch. SS, riguardante l’esercizio dell’opzione contrattuale prevista in favore dell’RTP comprendente anche Rispettica S.r.l., in forza della Determina di Settore n. 254 del 6 settembre 2023 – Registro Generale n. 444 del 9 settembre 2023.
- l’Amministrazione compulsata, tuttavia, non riscontrava l’istanza nel termine di legge.
1.3. Tutto ciò premesso, a fronte del silenzio dell’amministrazione, la ricorrente si è indotta a proporre il presente ricorso. Ha esposto di avere un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere la documentazione richiesta, al fine di verificare – in vista di eventuali azioni a propria tutela – se e in che termini l’arch. MM abbia effettivamente interloquito con l’Amministrazione comunale in relazione alla richiesta di quantificazione e corresponsione dei compensi aggiuntivi, nonché se e in che termini l’Amministrazione abbia esercitato, nella fase esecutiva, l’opzione prevista in favore del RTP SS-Rispettica nella determina di affidamento della precedente fase di progettazione e se tale opzione sia stata o meno riscontrata dall’arch. MM (visto che poi l’incarico in fase esecutiva è stato affidato allo stesso mandatario ma in RTP con altri professionisti). Ha precisato la ricorrente di aver interesse, qualora alcuni dei documenti richiesti fossero inesistenti, ad accertarne giudizialmente l’inesistenza attraverso una specifica attestazione di inesistenza da parte dell’Amministrazione.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Comune di San Pellegrino Terme e il controinteressato arch. MM SS, ritualmente intimati con pec del 9 gennaio 2026, non si sono costituiti.
2.2. Peraltro, con due successivi depositi effettuati il 4 febbraio e il 6 marzo 2026, la parte ricorrente ha integrato la propria documentazione, allegando tra l’altro due note di riscontro pervenute nelle more dall’Amministrazione comunale:
- nella prima, datata 14 gennaio 2026, l’Amministrazione, dopo aver premesso che il mancato riscontro all’istanza di accesso nel termine di legge era dipeso da un mero “errore di comunicazione interno” e che la ricorrente avrebbe potuto sollecitarlo in via amministrativa, ha trasmesso alla ricorrente tutti i documenti richiesti “presenti nell’archivio del Comune” , sia in relazione all’affidamento dell’incarico di progettazione, sia in relazione all’affidamento della direzione lavori, specificando, quanto alla eventuale corrispondenza con il mandatario SS MM, che “Non è pervenuta alcuna richiesta scritta in merito al pagamento di maggiori corrispettivi per l’RTP per le lavorazioni integrative e/o aggiuntive eseguite rispetto all’oggetto originario dell’affidamento”;
- nella seconda, datata 26 febbraio 2026 (e resa in riscontro ad una lettera della ricorrente del 4 febbraio precedente), l’Amministrazione ha precisato che: (i) il contratto per la Direzione lavori è stato concluso in forma semplificata secondo gli usi del commercio e quindi con la trasmissione della determina di incarico n 243 del 09.06.2026 alla PEO del capogruppo Arch. Naser MM (tale determina è stata allegata alla nota di riscontro); (ii) “Per quanto riguarda la corrispondenza intercorsa tra il comune e l’arch. ON SS si puntualizza che lo stesso è stato invitato alla prima RDO N. 172993245, come alla seconda RDO n. 201590668, non vi è alcuna corrispondenza oltre a quella già inviata in riferimento a questa seconda RDO” .
2.3. Con “memoria di replica” depositata il 6 marzo 2026, parte ricorrente, oltre ad eccepire la tardività del riscontro dell’Amministrazione, ha fatto comunque presente di non ritenere ancora cessata la materia del contendere dal momento che l’istanza di accesso sarebbe rimasta tuttora priva di riscontro in relazione alla documentazione relativa all’esercizio dell’opzione contrattuale; l’Amministrazione si sarebbe limitata ad affermare che non vi sarebbe ulteriore corrispondenza oltre a quella già trasmessa, ma non avrebbe chiarito se l’opzione contrattuale sia stata o meno esercitata dall’Amministrazione, né avrebbe formalmente dichiarato l’inesistenza di atti o comunicazioni relativi a tale esercizio. Ha insistito, pertanto, per l’accoglimento del ricorso in questa sua parte, in particolare ordinando al Comune “di esibire la documentazione relativa all’esercizio dell’opzione contrattuale prevista nella Determina n. 254/2023, con particolare riferimento alla corrispondenza intercorsa con l’Arch. MM Naser ovvero, in mancanza, dichiarare formalmente l’inesistenza degli atti richiesti” .
2.4. All’udienza camerale del 18 marzo 2026, il Collegio ha interloquito con il difensore di parte ricorrente in ordine alla persistenza, o meno, dell’interesse a ricorrere, alla luce dei recenti riscontri pervenuti dall’Amministrazione comunale; all’esito della discussione, durante la quale il predetto difensore ha confermato l’interesse ad ottenere la documentazione residuale non ancora ostesa dall’Amministrazione, così come precisata nella memoria di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione .
Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
3.1. Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte ricorrente, e in particolare dai riscontri forniti dall’Amministrazione comunale alla istanza di accesso il 4 febbraio e il 6 marzo 2026, si evince chiaramente che l’Amministrazione, da un lato ha consegnato alla ricorrente tutta la documentazione presente nei propri archivi in relazione alle due procedure di affidamento di cui si discute (quella di progettazione esecutiva e quella, successiva, di direzione lavori), e dall’altro ha chiarito che tra la stessa Amministrazione e l’arch. MM non è intercorsa alcuna corrispondenza, né in relazione alla ipotetica richiesta di compensi aggiuntivi (che l’Amministrazione ha negato essere stata formulata dall’arch. MM), né in relazione alla fase successiva relativa all’affidamento dell’incarico di direzione lavori.
3.2. A prescindere quindi da una attestazione formale ed esplicita, da parte dell’Amministrazione, di “inesistenza” degli atti richiesti dalla ricorrente nella memoria di replica, appare evidente, secondo il Collegio, che i due riscontri formali resi dall’Amministrazione con le due note sopra citate depongono inequivocabilmente in tal senso e non giustificano, pertanto, l’accoglimento del ricorso a questi limitati fini.
3.3. Quanto alla richiesta formulata in udienza dal difensore di parte ricorrente di poter ricevere quanto meno “informazioni” dal Comune di San Pellegrino Terme in ordine alla circostanza se l’Amministrazione abbia o meno comunicato all’arch. SS l’intenzione di esercitare l’opzione contrattuale in favore dell’RTP MM/Rispettica, osserva il Collegio che tale richiesta non appare ammissibile in materia di accesso documentale, che può avere ad oggetto soltanto l’ostensione e l’acquisizione di atti e documenti già formati e detenuti dall’Amministrazione compulsata, e non di mere informazioni, che l’Amministrazione è libera di fornire e che, eventualmente, potranno essere sollecitate dalla ricorrente in occasione delle eventuali, diverse, azioni giudiziali ventilate in ricorso, nelle forme previste dalle norme processuali applicabili (ad es. mediante richiesta di informazioni alla P.A. o escussione a prova testimoniale).
4. Conclusioni .
4.1. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
4.2. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti - o meglio dichiarate non ripetibili, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata - tenuto conto del carattere particolarmente esteso e sostanzialmente esplorativo dell’istanza di accesso, riferita indistintamente a tutti gli atti e i documenti relativi a due diverse procedure di affidamento: il che può aver contribuito al ritardo, comunque contenuto, dell’Amministrazione comunale nel dare riscontro alla stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, nei sensi di cui in motivazione.
Spese di lite non ripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR RO, Presidente
AR IN MO, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IN MO | UR RO |
IL SEGRETARIO