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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 26/02/2026, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 811/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PROVITERA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4328/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
NA IA ED PE - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/10380 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/10380 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 590/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 2025/10380, notificata in data 3.10.2025 dalla SO.GE.R.T. S.p.A., per TARI degli anni 2017 e 2019 dovuta al Comune di S. Cipriano d'Aversa.
La ricorrente ha chiesto, previa sospensiva e con vittoria di spese, l'annullamento del prefato atto per carenza di motivazione e per prescrizione e decadenza del credito, in assenza di ulteriori atti interruttivi, non avendo mai ricevuto la notifica degli atti presupposti.
Si è costituita la SO.GE.R.T. S.p.A., contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
La controversia è stata trattata e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte in via preliminare che il ricorso appare ai limiti dell'ammissibilità; invero, non è stata prodotta in giudizio - ma solo dedotta - la prova della tempestività del ricorso stesso, peraltro proposto nei soli confronti del concessionario, in particolare la dimostrazione della data di notifica dell'atto impugnato.
Orbene - alla luce dei principi espressi dalla S.C. (Cass. n. 15224 del 30/05/2024; n. 25107/2020; n. 10209 del 27/04/2018) - nel processo tributario, nonostante non sia prevista alcuna sanzione a norma dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 quale conseguenza dell'omesso deposito dell'atto impugnato con la relativa notificazione, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso;
ne consegue che tempestività del ricorso introduttivo è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità dell'atto impugnato e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest'ultimo, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, al fine di dare prova del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992..
Nel caso che ci occupa, a tale onere il ricorrente non ha adempiuto e tale omissione impedisce di accertare la fondatezza dei motivi di impugnazione;
difatti, non essendo stato prodotta in giudizio la prova della tempestività del ricorso, non è possibile per il giudice esaminarlo, al fine di valutare la fondatezza dei motivi e la validità e legittimità dell'atto impugnato;
in altri termini, non sarebbe mai possibile annullare o dichiarare illegittimo un atto, senza che il giudice abbia la certezza della sua esistenza giuridica, della ritualità della notifica e delle tempestività dell'opposizione entro i termini di legge.
In ogni caso, nel merito va rilevato che l'intimazione di pagamento agli atti contiene tutti gli elementi e riferimenti necessari, riportando anche gli estremi degli atti presupposti e non impugnati, sì che la contribuente
è stata messo in grado di conoscerne il fondamento ed eventualmente replicare alla pretesa tributaria, come peraltro ha fatto (v. Cass. n. 2373/2013; n. 22018/2017; n. 8423/2019).
Ciò posto, osserva la Corte che il motivo posto a fondamento del ricorso attiene all'avvenuto decorso del termine di prescrizione della pretesa creditoria.
Al proposito, come da giurisprudenza della S.C. (Cass. S. U. 17.11.2016 n. 23397; 10.12.2014 n. 26013;
23.2.2010 n. 4283; S.U.
9.2.2011 n. 3162), non può obliterarsi il fatto che la regolare notifica e la omessa impugnazione della cartella, pur determinando una interruzione della decorrenza dei termini di prescrizione – che ricominciano a decorrere dal giorno successivo – non ne comportano la trasformazione nel termine decennale di cui all'art. 2953 C.C., previsto nell'ipotesi di accertamento giudiziale, in quanto la mancata impugnazione delle cartelle ne determina sì la definitività, ma non è suscettibile di acquisire l'efficacia di giudicato, a differenza dell'accertamento del credito erariale effettuato in sede giudiziale o amministrativa;
pertanto, l'inutile decorso del termine perentorio per proporre l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, con l'ulteriore conseguenza che non può' essere eccepito il decorso del termine di prescrizione per la riscossione delle somme dovute, qualora detto termine fosse già consumato all'epoca della notifica della cartella esattoriale, non essendo consentito recuperare in tale sede la possibilità di assolvere un onere che si sarebbe potuto e dovuto adempiere con l'opposizione alla cartella esattoriale o agli altri atti successivi.
Orbene, parte resistente ha documentato in copia la regolare notifica degli atti prodromici all'impugnata intimazione - in particolare, gli avvisi di accertamento esecutivi e la precedente intimazione di pagamento n. 2024/3856, afferente alle medesime cartelle, in data 25.03.2024 - presso l'indirizzo della ricorrente (i primi con consegna alla ricorrente medesima, che ha sottoscritto l'A.R., e la seconda con consegna a congiunti, con il rispetto delle formalità vigenti in materia); detto atti non sono stati impugnati, con loro conseguente definitività ed effetto interruttivo della prescrizione quinquennale a decorrere dalla notifica dell'atto interruttivo, senza alcun obbligo di allegarli essendo a conoscenza del contribuente.
Ne consegue che, per quanto attiene alle doglianze nel merito, non può la ricorrente avanzarle nella presente sede;
invero, come da giurisprudenza della S.C. (v. Cass. 10.4.2013 n. 8740), l'intimazione di pagamento di un credito tributario avente titolo in un precedente atto notificato, e non impugnato nei termini, può essere contestata solo per vizi propri, non per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'atto presupposto.
Le suesposte considerazioni comportano il rigetto del ricorso.
La particolarità della materia e motivi di equità consentono, tuttavia, di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
PROVITERA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4328/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
NA IA ED PE - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/10380 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2025/10380 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 590/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 2025/10380, notificata in data 3.10.2025 dalla SO.GE.R.T. S.p.A., per TARI degli anni 2017 e 2019 dovuta al Comune di S. Cipriano d'Aversa.
La ricorrente ha chiesto, previa sospensiva e con vittoria di spese, l'annullamento del prefato atto per carenza di motivazione e per prescrizione e decadenza del credito, in assenza di ulteriori atti interruttivi, non avendo mai ricevuto la notifica degli atti presupposti.
Si è costituita la SO.GE.R.T. S.p.A., contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
La controversia è stata trattata e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte in via preliminare che il ricorso appare ai limiti dell'ammissibilità; invero, non è stata prodotta in giudizio - ma solo dedotta - la prova della tempestività del ricorso stesso, peraltro proposto nei soli confronti del concessionario, in particolare la dimostrazione della data di notifica dell'atto impugnato.
Orbene - alla luce dei principi espressi dalla S.C. (Cass. n. 15224 del 30/05/2024; n. 25107/2020; n. 10209 del 27/04/2018) - nel processo tributario, nonostante non sia prevista alcuna sanzione a norma dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 quale conseguenza dell'omesso deposito dell'atto impugnato con la relativa notificazione, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso;
ne consegue che tempestività del ricorso introduttivo è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità dell'atto impugnato e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest'ultimo, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, al fine di dare prova del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992..
Nel caso che ci occupa, a tale onere il ricorrente non ha adempiuto e tale omissione impedisce di accertare la fondatezza dei motivi di impugnazione;
difatti, non essendo stato prodotta in giudizio la prova della tempestività del ricorso, non è possibile per il giudice esaminarlo, al fine di valutare la fondatezza dei motivi e la validità e legittimità dell'atto impugnato;
in altri termini, non sarebbe mai possibile annullare o dichiarare illegittimo un atto, senza che il giudice abbia la certezza della sua esistenza giuridica, della ritualità della notifica e delle tempestività dell'opposizione entro i termini di legge.
In ogni caso, nel merito va rilevato che l'intimazione di pagamento agli atti contiene tutti gli elementi e riferimenti necessari, riportando anche gli estremi degli atti presupposti e non impugnati, sì che la contribuente
è stata messo in grado di conoscerne il fondamento ed eventualmente replicare alla pretesa tributaria, come peraltro ha fatto (v. Cass. n. 2373/2013; n. 22018/2017; n. 8423/2019).
Ciò posto, osserva la Corte che il motivo posto a fondamento del ricorso attiene all'avvenuto decorso del termine di prescrizione della pretesa creditoria.
Al proposito, come da giurisprudenza della S.C. (Cass. S. U. 17.11.2016 n. 23397; 10.12.2014 n. 26013;
23.2.2010 n. 4283; S.U.
9.2.2011 n. 3162), non può obliterarsi il fatto che la regolare notifica e la omessa impugnazione della cartella, pur determinando una interruzione della decorrenza dei termini di prescrizione – che ricominciano a decorrere dal giorno successivo – non ne comportano la trasformazione nel termine decennale di cui all'art. 2953 C.C., previsto nell'ipotesi di accertamento giudiziale, in quanto la mancata impugnazione delle cartelle ne determina sì la definitività, ma non è suscettibile di acquisire l'efficacia di giudicato, a differenza dell'accertamento del credito erariale effettuato in sede giudiziale o amministrativa;
pertanto, l'inutile decorso del termine perentorio per proporre l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, con l'ulteriore conseguenza che non può' essere eccepito il decorso del termine di prescrizione per la riscossione delle somme dovute, qualora detto termine fosse già consumato all'epoca della notifica della cartella esattoriale, non essendo consentito recuperare in tale sede la possibilità di assolvere un onere che si sarebbe potuto e dovuto adempiere con l'opposizione alla cartella esattoriale o agli altri atti successivi.
Orbene, parte resistente ha documentato in copia la regolare notifica degli atti prodromici all'impugnata intimazione - in particolare, gli avvisi di accertamento esecutivi e la precedente intimazione di pagamento n. 2024/3856, afferente alle medesime cartelle, in data 25.03.2024 - presso l'indirizzo della ricorrente (i primi con consegna alla ricorrente medesima, che ha sottoscritto l'A.R., e la seconda con consegna a congiunti, con il rispetto delle formalità vigenti in materia); detto atti non sono stati impugnati, con loro conseguente definitività ed effetto interruttivo della prescrizione quinquennale a decorrere dalla notifica dell'atto interruttivo, senza alcun obbligo di allegarli essendo a conoscenza del contribuente.
Ne consegue che, per quanto attiene alle doglianze nel merito, non può la ricorrente avanzarle nella presente sede;
invero, come da giurisprudenza della S.C. (v. Cass. 10.4.2013 n. 8740), l'intimazione di pagamento di un credito tributario avente titolo in un precedente atto notificato, e non impugnato nei termini, può essere contestata solo per vizi propri, non per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'atto presupposto.
Le suesposte considerazioni comportano il rigetto del ricorso.
La particolarità della materia e motivi di equità consentono, tuttavia, di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.