TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8737/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8737/2022 R.G. promossa da:
Parte_1 nato a [...], il [...] (C.F. ), nella qualità di titolare CodiceFiscale_1 dell'omonima ditta individuale (P.IVA con sede in Ragusa nella Via P.IVA_1
Mongibello n. 165, elettivamente domiciliato nello studio e presso la sottoscritta Avv. Valentina Di Rosa (C.F. ), che lo rappresenta e difende;
CodiceFiscale_2
− opponente-
contro
:
, Controparte_1
(P.I. , con sede in S. Gregorio (CT) nella via Magellano n. 8, in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, Sig. , elettivamente domiciliata in Controparte_2
Catania nella via E.A. Pantano n. 93, presso lo studio dell'Avv. Simone Melato, dal quale è rappresentata e difesa;
− opposto- oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2065/2022 (n. 4127/2022 R.G.) CONCLUSIONI Le parti hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 1.7.2024 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato posto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, , nella Parte_1 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2065/2022 (n. 4127/2022 R.G.), emesso dal Tribunale di Catania il 14.05.2022 e notificato a mezzo PEC il 16.5.2022, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma complessiva di € 5.571,45, oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio, tanto in forza del credito scaturente da un contratto di fornitura che la ha effettuato nei confronti di , emettendo le Controparte_1 Parte_1 relative fatture poste alla base del procedimento monitorio (nn. 155/19, 391/19, 612/19, 842/19,
pagina 1 di 5 1053/19, 1888/19, 2038/19, 2228/19, 2321/19, 2398/19, 2697/19, 2897/19, 3150/19, 36/2020,
205/2020, 301/20, 524/20, 558/20 e 772/20). Nell'atto di opposizione, contestava, in via pregiudiziale, la competenza Parte_1 territoriale del Tribunale adito in sede di procedimento monitorio, ritenendo applicabile il foro generale delle persone fisiche ex art. 18 comma 1 c.p.c. e, dunque, indicando quale autorità giudiziaria competente il Tribunale di Ragusa. Nel merito, rilevava di avere adempiuto l'obbligazione, pagando nelle mani dell'agente della la somma, superiore a quella portata nel d.i. opposto, di Euro 5.650,00. Controparte_1
Costituitasi in data 07 novembre 2022, la società opposta ha contestato in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione in opposizione, rilevando l'infondatezza della eccezione di incompetenza nonché la mancata specifica contestazione della sussistenza del rapporto contrattuale e dell'inadempimento allegati dall'opposta. Contestava la scrittura privata prodotta da controparte a dimostrazione del suo adempimento, trattandosi di atto di formazione unilaterale, non recante alcun riferimento alla controparte o al credito controverso portato dalle fatture a sostegno del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, riteneva non liberatorio il pagamento effettuato al terzo indicato quale agente, in quanto soggetto non legittimato a riceverlo ex art. 1188 c.c., posto che il rapporto di agenzia era stato revocato al tempo del presunto pagamento e che, in ogni caso, il predetto soggetto era privo della facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Parte opposta chiedeva, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del monitorio e del presente giudizio.
Alla prima udienza del 9.11.2022, le parti insistevano su quanto dedotto ed eccepito negli atti introduttivi e chiedevano i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. La parte opposta rinnovava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Sciogliendo la riserva del 9.11.2022, il giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.9.2023, il giudice istruttore, rigettando le richieste istruttorie avanzate dalla opponente, riteneva la causa matura per la decisione, rinviando per p.c. all'udienza del 1.7.2024.
All'udienza del 20.5.2024, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, assegnandosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***************** Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata ritualmente dalla opponente ex articolo 38, comma 1 c.p.c. Risultando, alla luce della prospettazione dell'attore, la causa inerente alla mancata esecuzione di una prestazione pecuniaria oggetto di un contratto sinallagmatico (cd. diritto di obbligazione), deve ritenersi invocabile, agli effetti della competenza, il foro facoltativo ex art. 20 c.p.c., quale alternativa, lasciata dalla legge al ricorrente in sede di procedimento ingiuntivo, al foro generale delle persone fisiche, applicabile quest'ultimo anche nel caso in cui il convenuto sia titolare di una ditta individuale.
pagina 2 di 5 Dal momento che, in presenza di ditta individuale, quest'ultima non assume soggettività giuridica autonoma, ogni effetto sostanziale e processuale si identificherà con il suo stesso titolare. Il foro facoltativo dell'articolo 20 c.p.c. - così la Cass. 22 aprile 1986 n. 2843 – concorre con qualunque alto foro eventualmente competente in virtù di altra norma di rito. Concorrono tra loro anche i due fori del luogo dove è sorta l'obbligazione (forum contractus – che è quello dell'accettazione o, in caso di clausola di esonero dall'accettazione, quello dell'esecuzione) ovvero del luogo dove essa deve essere eseguita (forum destinatae solutionis). Sotto questo ultimo profilo, assumono rilievo, ove non derogate, le norme che concernono il luogo dell'adempimento (ex artt. 1182, 1498, 1510 c.c.). In particolare, ai fini della determinazione del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo, trova applicazione l'art. 1182 co. 3 c.c., secondo cui il pagamento, in mancanza di pattuizioni o usi diversi, deve avvenire presso il domicilio del venditore al tempo della scadenza;
nella specie, la competenza territoriale segue la regola di cui all'art. 20 c.p.c. e il domicilio del creditore diviene criterio di collegamento per stabilire la competenza territoriale.
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e, pertanto, va rigettata per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare di avere adempiuto ovvero la non imputabilità dell'inadempimento. Nel caso in esame, l'esistenza del rapporto obbligatorio avente fonte in un contratto di fornitura nonché l'esecuzione da parte della società opposta devono ritenersi provate. In particolare, l'opponente, nel momento in cui ha dedotto di avere adempiuto la prestazione su di essa incombente, mediante pagamento in contanti nelle mani di colui che appariva essere legittimato a riceverlo, ha ammesso l'esistenza del rapporto obbligatorio. Parte opponente, inoltre, non ha contestato l'importo ingiunto e le fatture poste a fondamento del procedimento monitori. Segue che l'ammontare portato dalle fatture deve ritenersi corrispondente al credito vantato dalla opposta. Relativamente a tali importi, opera il principio della “non contestazione” in base al quale i fatti allegati dalla parte e non espressamente e/o formalmente contestati dalla parte onerata a disconoscerli, costituiscono elementi di prova (art. 115 c.p.c. come novellato dalla l. n. 69/2009, secondo il quale: “...Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita…”. Sul punto, va detto che: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opposta, sono insufficienti a fondare l'opposizione”).
pagina 3 di 5 La sentenza della Suprema Corte n. 21176/15 ribadisce, difatti, che: “una contestazione generica rispetto ai fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti della sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione- è priva di qualsiasi effetto” (la “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004). Parte opponente non ha fornito prova della sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile. La scrittura, prodotta dalla opponente, recante l'avvenuto pagamento liberatorio in favore del preteso rappresentante del creditore non costituisce prova di adempimento liberatorio. In particolare, l'art. 1189 comma 1, c.c. prevede che il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede ( anche di recente Cassazione civile sez. III, 05/07/2022, n. 21223). In ambito contrattuale, quindi se il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare il titolo da cui deriva il diritto azionato, mentre può limitarsi a dedurre l'inadempimento del debitore;
grava, quindi, solo su quest'ultimo, qualora non contesti l'esistenza del titolo, provare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato. Pertanto, qualora il debitore convenuto eccepisca di aver pagato a un creditore apparente ex art. 1189 c.c. o a un rappresentante apparente, non è il creditore a dover dimostrare di non aver ricevuto il pagamento o di non aver creato l'apparenza ingannevole, ma, al pari di quanto avviene per il pagamento al rappresentante apparente, è il solvens a dover provare di avere confidato, senza sua colpa, nell'apparente titolarità del credito in capo all'accipiens e che tale ragionevole presunzione è stata determinata da un comportamento colposo del creditore. Nel caso di specie, l'opponente non può invocare, con effetto liberatorio, il pagamento in esame come effettuato ad un rappresentante apparente, in difetto di alcuna evidenza probatoria in tal senso, posto che non è provato né l'accordo fra le parti a pagare ad un terzo né la ricorrenza di altre circostanze utili a rappresentare al debitore incolpevole una apparente legittimazione del terzo a riceversi il pagamento. Tali circostanze sono avvalorate dal fatto che risultano effettuati dalla opponente pagamenti, tramite assegno, direttamente alla opposta (doc. 1-2-3 monitorio). Pertanto, nella specie, non vi è prova dell'avvenuto pagamento liberatorio e l'opposizione va quindi rigettata. Non sussistono, tuttavia, i presupposti per una condanna di parte opponente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. c.p.c.
Una tale condanna non può essere emessa ai sensi del co. II della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito dalla opposta. Inoltre, essa non può essere emessa d'ufficio ai sensi del co. III della disposizione, posto che non può ritenersi connotata quantomeno da colpa grave la condotta processuale della opponente, non avendo essa svolto allegazioni assolutamente infondate in fatto e in diritto.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 8737/2022, così decide:
− rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
− condanna a pagare, in favore di Parte_1 Controparte_1 euro 1.700,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge. Cosi deciso in Catania il 2.1.2025.
Il Presidente di sezione dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8737/2022 R.G. promossa da:
Parte_1 nato a [...], il [...] (C.F. ), nella qualità di titolare CodiceFiscale_1 dell'omonima ditta individuale (P.IVA con sede in Ragusa nella Via P.IVA_1
Mongibello n. 165, elettivamente domiciliato nello studio e presso la sottoscritta Avv. Valentina Di Rosa (C.F. ), che lo rappresenta e difende;
CodiceFiscale_2
− opponente-
contro
:
, Controparte_1
(P.I. , con sede in S. Gregorio (CT) nella via Magellano n. 8, in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, Sig. , elettivamente domiciliata in Controparte_2
Catania nella via E.A. Pantano n. 93, presso lo studio dell'Avv. Simone Melato, dal quale è rappresentata e difesa;
− opposto- oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2065/2022 (n. 4127/2022 R.G.) CONCLUSIONI Le parti hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 1.7.2024 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato posto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, , nella Parte_1 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2065/2022 (n. 4127/2022 R.G.), emesso dal Tribunale di Catania il 14.05.2022 e notificato a mezzo PEC il 16.5.2022, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma complessiva di € 5.571,45, oltre interessi e spese del Controparte_1 procedimento monitorio, tanto in forza del credito scaturente da un contratto di fornitura che la ha effettuato nei confronti di , emettendo le Controparte_1 Parte_1 relative fatture poste alla base del procedimento monitorio (nn. 155/19, 391/19, 612/19, 842/19,
pagina 1 di 5 1053/19, 1888/19, 2038/19, 2228/19, 2321/19, 2398/19, 2697/19, 2897/19, 3150/19, 36/2020,
205/2020, 301/20, 524/20, 558/20 e 772/20). Nell'atto di opposizione, contestava, in via pregiudiziale, la competenza Parte_1 territoriale del Tribunale adito in sede di procedimento monitorio, ritenendo applicabile il foro generale delle persone fisiche ex art. 18 comma 1 c.p.c. e, dunque, indicando quale autorità giudiziaria competente il Tribunale di Ragusa. Nel merito, rilevava di avere adempiuto l'obbligazione, pagando nelle mani dell'agente della la somma, superiore a quella portata nel d.i. opposto, di Euro 5.650,00. Controparte_1
Costituitasi in data 07 novembre 2022, la società opposta ha contestato in ogni sua parte il contenuto dell'atto di citazione in opposizione, rilevando l'infondatezza della eccezione di incompetenza nonché la mancata specifica contestazione della sussistenza del rapporto contrattuale e dell'inadempimento allegati dall'opposta. Contestava la scrittura privata prodotta da controparte a dimostrazione del suo adempimento, trattandosi di atto di formazione unilaterale, non recante alcun riferimento alla controparte o al credito controverso portato dalle fatture a sostegno del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, riteneva non liberatorio il pagamento effettuato al terzo indicato quale agente, in quanto soggetto non legittimato a riceverlo ex art. 1188 c.c., posto che il rapporto di agenzia era stato revocato al tempo del presunto pagamento e che, in ogni caso, il predetto soggetto era privo della facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Parte opposta chiedeva, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto della opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale del monitorio e del presente giudizio.
Alla prima udienza del 9.11.2022, le parti insistevano su quanto dedotto ed eccepito negli atti introduttivi e chiedevano i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. La parte opposta rinnovava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Sciogliendo la riserva del 9.11.2022, il giudice istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.9.2023, il giudice istruttore, rigettando le richieste istruttorie avanzate dalla opponente, riteneva la causa matura per la decisione, rinviando per p.c. all'udienza del 1.7.2024.
All'udienza del 20.5.2024, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, assegnandosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***************** Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata ritualmente dalla opponente ex articolo 38, comma 1 c.p.c. Risultando, alla luce della prospettazione dell'attore, la causa inerente alla mancata esecuzione di una prestazione pecuniaria oggetto di un contratto sinallagmatico (cd. diritto di obbligazione), deve ritenersi invocabile, agli effetti della competenza, il foro facoltativo ex art. 20 c.p.c., quale alternativa, lasciata dalla legge al ricorrente in sede di procedimento ingiuntivo, al foro generale delle persone fisiche, applicabile quest'ultimo anche nel caso in cui il convenuto sia titolare di una ditta individuale.
pagina 2 di 5 Dal momento che, in presenza di ditta individuale, quest'ultima non assume soggettività giuridica autonoma, ogni effetto sostanziale e processuale si identificherà con il suo stesso titolare. Il foro facoltativo dell'articolo 20 c.p.c. - così la Cass. 22 aprile 1986 n. 2843 – concorre con qualunque alto foro eventualmente competente in virtù di altra norma di rito. Concorrono tra loro anche i due fori del luogo dove è sorta l'obbligazione (forum contractus – che è quello dell'accettazione o, in caso di clausola di esonero dall'accettazione, quello dell'esecuzione) ovvero del luogo dove essa deve essere eseguita (forum destinatae solutionis). Sotto questo ultimo profilo, assumono rilievo, ove non derogate, le norme che concernono il luogo dell'adempimento (ex artt. 1182, 1498, 1510 c.c.). In particolare, ai fini della determinazione del luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo, trova applicazione l'art. 1182 co. 3 c.c., secondo cui il pagamento, in mancanza di pattuizioni o usi diversi, deve avvenire presso il domicilio del venditore al tempo della scadenza;
nella specie, la competenza territoriale segue la regola di cui all'art. 20 c.p.c. e il domicilio del creditore diviene criterio di collegamento per stabilire la competenza territoriale.
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e, pertanto, va rigettata per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale. Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare di avere adempiuto ovvero la non imputabilità dell'inadempimento. Nel caso in esame, l'esistenza del rapporto obbligatorio avente fonte in un contratto di fornitura nonché l'esecuzione da parte della società opposta devono ritenersi provate. In particolare, l'opponente, nel momento in cui ha dedotto di avere adempiuto la prestazione su di essa incombente, mediante pagamento in contanti nelle mani di colui che appariva essere legittimato a riceverlo, ha ammesso l'esistenza del rapporto obbligatorio. Parte opponente, inoltre, non ha contestato l'importo ingiunto e le fatture poste a fondamento del procedimento monitori. Segue che l'ammontare portato dalle fatture deve ritenersi corrispondente al credito vantato dalla opposta. Relativamente a tali importi, opera il principio della “non contestazione” in base al quale i fatti allegati dalla parte e non espressamente e/o formalmente contestati dalla parte onerata a disconoscerli, costituiscono elementi di prova (art. 115 c.p.c. come novellato dalla l. n. 69/2009, secondo il quale: “...Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”, nonché “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita…”. Sul punto, va detto che: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le contestazioni generiche dell'opponente, di fronte all'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'opposta, sono insufficienti a fondare l'opposizione”).
pagina 3 di 5 La sentenza della Suprema Corte n. 21176/15 ribadisce, difatti, che: “una contestazione generica rispetto ai fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti della sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione- è priva di qualsiasi effetto” (la “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- è un “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. III, Sentenza n. 10031/2004). Parte opponente non ha fornito prova della sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile. La scrittura, prodotta dalla opponente, recante l'avvenuto pagamento liberatorio in favore del preteso rappresentante del creditore non costituisce prova di adempimento liberatorio. In particolare, l'art. 1189 comma 1, c.c. prevede che il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede ( anche di recente Cassazione civile sez. III, 05/07/2022, n. 21223). In ambito contrattuale, quindi se il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare il titolo da cui deriva il diritto azionato, mentre può limitarsi a dedurre l'inadempimento del debitore;
grava, quindi, solo su quest'ultimo, qualora non contesti l'esistenza del titolo, provare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato. Pertanto, qualora il debitore convenuto eccepisca di aver pagato a un creditore apparente ex art. 1189 c.c. o a un rappresentante apparente, non è il creditore a dover dimostrare di non aver ricevuto il pagamento o di non aver creato l'apparenza ingannevole, ma, al pari di quanto avviene per il pagamento al rappresentante apparente, è il solvens a dover provare di avere confidato, senza sua colpa, nell'apparente titolarità del credito in capo all'accipiens e che tale ragionevole presunzione è stata determinata da un comportamento colposo del creditore. Nel caso di specie, l'opponente non può invocare, con effetto liberatorio, il pagamento in esame come effettuato ad un rappresentante apparente, in difetto di alcuna evidenza probatoria in tal senso, posto che non è provato né l'accordo fra le parti a pagare ad un terzo né la ricorrenza di altre circostanze utili a rappresentare al debitore incolpevole una apparente legittimazione del terzo a riceversi il pagamento. Tali circostanze sono avvalorate dal fatto che risultano effettuati dalla opponente pagamenti, tramite assegno, direttamente alla opposta (doc. 1-2-3 monitorio). Pertanto, nella specie, non vi è prova dell'avvenuto pagamento liberatorio e l'opposizione va quindi rigettata. Non sussistono, tuttavia, i presupposti per una condanna di parte opponente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. c.p.c.
Una tale condanna non può essere emessa ai sensi del co. II della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito dalla opposta. Inoltre, essa non può essere emessa d'ufficio ai sensi del co. III della disposizione, posto che non può ritenersi connotata quantomeno da colpa grave la condotta processuale della opponente, non avendo essa svolto allegazioni assolutamente infondate in fatto e in diritto.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 8737/2022, così decide:
− rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
− condanna a pagare, in favore di Parte_1 Controparte_1 euro 1.700,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge. Cosi deciso in Catania il 2.1.2025.
Il Presidente di sezione dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5