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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 18/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 341/2024, vertente
TRA
n. a Casali il 27.12.1981, CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Concetta Di Risio
E
, n. a Lanciano il 13.7.1980, CF , CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Anna Ida Piccirilli
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
L'Avv. Concetta Di Risio per conclude: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Parte_1 di Lanciano così disporre: i coniugi a vivranno ognuno nella propria dimora, con obbligo reciproco di rispetto;
affidare i figli minori della coppia nato ad [...]
Ortona il 12.08.2006, nato a [...] il [...] e nata a [...]_2 Per_3 il 24.05.2015 in modo condiviso a entrambi i genitori – i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi di rispettiva pertinenza, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione;
i figli saranno a carico dei genitori nella misura del 50%; regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli nel seguente modo: il padre potrà vedere e tenere con sè i figli, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e scolastici ed extrascolastici dei figli, salvo accordi migliorativi:tre giorni infrasettimanali: durante i periodi scolastici il mercoledì e il venerdì dalle 17.30 alle 22.00 e il lunedì dalle ore Per_3 13.00 e dalle 16.00 e in base agli impegni extra scolastici, con Per_2 Per_1 rientro dei minori presso l'abitazione materna alle 22.00; salvo diverso accordo;
nel periodo di chiusura delle scuole, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 22.00, con rientro dei minori presso l'abitazione materna salvo diverso accordo;
a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio fino alle 22.00 della domenica;
quindici giorni consecutivi durate il periodo estivo, da individuarsi in concreto,anno per anno, secondo il piano ferie dei genitori;
al termine del periodo verrà ripristinata la turnazione di cui al n. 1; dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni per le festività natalizie e, sempre secondo il principio dell'alternanza, il giorno di Pasqua e del Lunedi in Albis;
onerare del versamento in CP_1 favore di a titolo di contributo to dei figli minori Parte_1 dell'importo mensile di € 600,00, € 200,00 per ciascun figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT con versamento diretto della somma da parte di
, datrice di lavoro di che provvederà al pagamento Controparte_2 CP_1 in favore di ella somma di euro 600 prelevandola dalla retribuzione Parte_1 del medesimo entro il giorno 6 di ogni mese;
disporre che entrambi i genitori provvedano al pagamento, in misura pari al 50% ciascuno, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori,previamente concordate e adeguatamente documentate, facendosi riferimento, per la loro individuazione alle linee guida Contr indicate dal disporre che l'assegno unico erogato dall' in favore dei figli CP_4 venga richie percepito in via esclusiva da Parte_1
L'Avv. Anna Ida Piccirilli per e: “Voglia l'Ecc.mo CP_1
Tribunale di Lanciano pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e in via principale, rigettare le richieste come avanzate dalla ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto, disciplinando i rapporti tra le parti ed i figli minorenni nelle modalità di seguito indicate:Affido condiviso dei figli minori;
diritto di visita del padre per 3 giorni infrasettimanali come già in essere, ovvero il Lunedì, il Mercoledì ed il Venerdì dalle ore 15.30 alle 21.30 i minori verranno prelevati dalla propria abitazione in Lanciano e riaccompagnati a casa dopo cena;
weekend alterni il padre li terrà con sé dal venerdì pomeriggio alle 15.30 prelevandoli dalla loro abitazione in Lanciano e riaccompagnandoli la domenica alle 21.30; per le vacanze estive, i minori trascorreranno due settimane consecutive o non previo accordo da comunicarsi entro il 30 Giugno di ogni anno;
i bambini trascorreranno le vacanze natalizie ad anni alterni con il padre e con la madre dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro e, sempre secondo il principio dell'alternanza, il giorno di Pasqua e del Lunedì in Albis;
I bambini trascorreranno i ponti e le festività ad anni alterni con i genitori;
il Sig. verserà alla a CP_1 Parte_1 somma di euro 600,00 (seicento,00) mensili per il mantenimento dei minori da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
l'assegno unico verrà corrisposto ad entrambi i genitori nella misura del 50%; le spese straordinarie, quali richiamate dalle linee guida del CNF, dovranno essere documentate ed essere subordinate al consenso dei genitori e sono poste in ragione del 50% a carico di ognuno di essi;
n subordine nel caso in cui la totalità dell'assegno unico venga corrisposto alla sola sig.ra lo Parte_1 CP_1 verserà a titolo di mantenimento la somma di € 500,00 regolamen i e di frequentazione del padre con i minori come di seguito: affido condiviso dei figli minori;
diritto di visita del padre per 3 giorni infrasettimanali come già in essere, ovvero il Lunedì, il Mercoledì ed il Venerdì dalle ore 15.30 alle 21.30 i minori verranno prelevati dalla propria abitazione in Lanciano e riaccompagnati a casa dopo cena;
weekend alterni il padre li terrà con sé dal venerdì pomeriggio alle 15.30 prelevandoli dalla loro abitazione in Lanciano e riaccompagnandoli la domenica alle 21.30; per le vacanze estive, i minori trascorreranno due settimane consecutive o non previo accordo da comunicarsi entro il 30 Giugno di ogni anno;
I bambini trascorreranno le vacanze natalizie ad anni alterni con il padre e con la madre dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro e, sempre secondo il principio dell'alternanza, il giorno di Pasqua e del Lunedì in Albis;
i bambini trascorreranno i ponti e le festività ad anni alterni con i genitori;
le spese Contr straordinarie, quali richiamate dalle linee guida del dovranno essere documentate ed essere subordinate al consenso dei genitor no poste in ragione del 50% a carico di ognuno di essi. Con vittoria di spese diritti ed onorari.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Per effetto dell'ordinanza emessa in data 30.9.2024 ai sensi dell'art. 473/bis.22 cpc, vi è stata la modifica dell'entità dell'assegno da corrispondere ad opera di
[...]
in favore di a titolo di contributo di mantenimento per i figli CP_1 Parte_1 minori , , confermando nel resto le condizioni stabilite Per_1 Per_2 Per_3 in occasione della separazione personale tra i coniugi, omologata da questo Tribunale con decreto del 16.6.2022; in sostanza, con la predetta ordinanza, il contributo di mantenimento era elevato di circa 100 euro rispetto alla somma precedente (quale aggiornata a seguito degli adeguamenti annuali ISTAT applicati sull'originario importo fissato nel menzionato decreto di omologa).
Sempre con la sopraindicata ordinanza, vi è stato il rigetto delle reciproche richieste di prova orale, ritenute irrilevanti ai fini della decisione.
Si può pertanto decidere la presente causa sulla base degli atti contenuti nel fascicolo, come prodotti dalle parti processuali, dai quali si evince che le condizioni della separazione consensuale intercorsa tra le parti (omologata da questo Tribunale il 16.6.2022) continuano ad essere le migliori per quel che concerne l'affidamento dei figli ed il loro collocamento, nonché per quanto attiene il diritto di visita del padre, in ordine al quale le richieste delle parti sono sostanzialmente conformi (salvo la previsione, peralto eventuale e futura, affacciata da parte resistente, di un più ampio diritto dello di tenere i figli con sé nel caso la CP_1 ricorrente debba trovare un'occupazione che la tenga impegnata maggiormente durante il giorno).
Bisogna peraltro considerare che nel frattempo è intervenuto un decreto (di questo Tribunale) del 29.10.2022 che disponeva il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore di in conseguenza del reiterato Parte_1 inadempimento del resistente a quanto disposto in sede di separazione.
La decisione di questo Tribunale, pertanto dovrà: Disporre l'ordine ai pagamento diretto da parte di a CP_2 Parte_1 dell'assegno di mantenimento
[...]
Fissare in euro 630 mensili il predetto assegno, tenendo conto delle mutate esigenze della ricorrente in conseguenza del suo cambio di residenza
Disporre che l'assegno unico sia versato per il 50% a ciascuno dei coniugi ad opera dell' a fronte della disponibilità del padre ad un potenziale CP_4 aumento del proprio impegno diretto verso i figli nel caso (auspicabile) del reperimento di una nuova attività lavorativa ad opera della ricorrente.
Per il resto, le condizioni della separazione consensuale intercorsa tra le parti possono essere integralmente confermate, in quanto l'affidamento condiviso dei figli, il loro collocamento presso la madre e le modalità di visita del padre (quali stabilite nel decreto di omologa del 16.6.2022) garantiscono in modo adeguato un rapporto equilibrato dei ragazzi con entrambi i genitori.
Quanto al regime delle spese processuali, si ritiene di poterle integralmente compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 341/2024, così decide:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Casoli il 21.5.2005 (atto n. 4 – Parte CP_1 Parte_1
II – Serie A anno 2005) e dispone che la presente decisione sia annotata sul relativo atto di matrimonio
Fissa in euro 630 (somma soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici ISTAT) l'assegno di mantenimento dei figli minori ad opera di
CP_1
Dispone che , quale datore di lavoro di , CP_2 CP_1 provveda al versamento mensile della somma di euro 630 in favore di prelevandola dalla retribuzione di Parte_1 CP_1
Dispone che l' provveda al versamento del 50% dell'assegno unico CP_4
a ciascuna delle parti.
Conferma per il resto le condizioni contenute nel decreto di omologa di questo Tribunale del 16.6.2022
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso in Lanciano il 18.2.2025
Il Presidente Massimo Canosa