TRIB
Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 02/12/2024, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1235 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1235/2024, introdotta da:
(c.f. ), n. CODOGNO (LO) il 16/10/1971, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. LOMBARDELLI CHIARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) n. PIACENZA il 06/12/1965, con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. BERSANI CATERINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PER IL RICORRENTE. dato atto che il sig. e la sig.ra hanno entrambi formalmente aderito nei Pt_1 CP_1 termini prescritti alla proposta conciliativa formulata dall'Ill.mo Sig. Giudice ex art. 473- bis.21 c.p.c. nell'udienza del 23 ottobre u.s. che qui si abbia per integralmente riportata e trascritta, disporre in conformità della stessa.
PER LA RESISTENTE:
1) Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in data 06.04.2002 tra la sig.ra e Controparte_1 Parte_1 trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di OG (LO) al n. 5, parte I, anno
2002;
2) Ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere con le annotazioni di legge.
Pag. 1 A. Con decorrenza dall'introduzione del giudizio, verserà un assegno di Parte_1 mantenimento mensile per la propria figlia, da corrispondere a sino Controparte_1 all'autosufficienza di , pari a 550,00 euro. Tale importo è soggetto a rivalutazione _1
TA (prima rivalutazione dopo un anno) e dev'essere corrisposto con bonifico bancario entro il giorno 20 del mese;
B. Con decorrenza dalla pronuncia della sentenza di divorzio, verserà a Parte_1 un assegno divorzile pari a 300,00 euro/mese. Tale importo è Controparte_1 soggetto a rivalutazione TA (prima rivalutazione dopo un anno) e dev'essere corrisposto con bonifico bancario entro il giorno 20 del mese;
C. Il padre rinuncia a percepire gli assegni unici spettanti per la figlia , che saranno _1 integralmente fruiti dalla madre;
D. Le spese extra assegno saranno divise al 50% tra i genitori e saranno così disciplinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento
Pag. 2 delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
E. Spese di giudizio compensate.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio, con il rito Parte_1 Controparte_1 civile, il 6.4.2002 a OG (atto n. 5, parte I, serie -, Anno 2002);
− dal matrimonio è nata a [...] il [...]; Persona_2
− i coniugi si sono separati con decreto di omologa del 19.12.2014 emesso da questo medesimo Tribunale a definizione del proc. 3018/14;
− con ricorso del 20.6.2024 ha chiesto, oltre alla pronunzia divorzile, la Parte_1 riduzione del mantenimento concordato per la figlia a 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese extra-assegno, revocato ogni contributo per la moglie;
− si è costituita la controparte che, a propria volta, ha aderito alla domanda divorzile, domandando l'incremento del mantenimento per la figlia e per sé (in entrambi i casi a
591,03 euro);
− le parti sono state sentite all'udienza di prima comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c.;
− la proposta ex art. 473-bis.21, co. 3, c.p.c. è stata accettata da entrambe le parti (v. ordinanza 11.11.2024) e la causa è stata quindi rinviata per discussione, sostituita dal deposito di note scritte con termine al 27.11.2024;
− la camera di consiglio, a seguito dell'immediata spedizione in decisione e dell'acquisizione del visto del PM in sede, si è svolta il 02/12/2024.
2. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati nel 2014 con procedimento consensuale. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti.
Pag. 3 Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa loro sottoposta dal giudice relatore delegato. Le conclusioni sottoposte, tenuto conto della maggiore età dell'unica figlia della coppia, non trovano ostacolo nella legge e possono quindi essere poste dal Collegio a definizione di questo procedimento.
Giova precisare che la proposta conciliativa ha riguardato la sola definizione di questo procedimento, nulla comportando su pregresse o diverse pretese avanzate reciprocamente tra le parti.
4. Le spese sono compensate come da proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del vincolo matrimoniale contratto con rito civile il 6.4.2002
a OG (atto n. 5, parte I, serie -, Anno 2002) da e Parte_1 [...]
CP_1
2. in conformità all'accordo tra le parti, PROVVEDE come segue: a. Con decorrenza dall'introduzione del giudizio, verserà un assegno Parte_1 di mantenimento mensile per la propria figlia, da corrispondere a
[...] sino all'autosufficienza di , pari a 550,00 euro. Tale importo CP_1 _1
è soggetto a rivalutazione TA (prima rivalutazione dopo un anno) e dev'essere corrisposto con bonifico bancario entro il giorno 20 del mese;
b. Con decorrenza dalla pronuncia della sentenza di divorzio, verserà Parte_1
a un assegno divorzile pari a 300,00 euro/mese. Tale Controparte_1 importo è soggetto a rivalutazione TA (prima rivalutazione dopo un anno) e dev'essere corrisposto con bonifico bancario entro il giorno 20 del mese;
c. Il padre rinuncia a percepire gli assegni unici spettanti per la figlia , che _1 saranno integralmente fruiti dalla madre;
d. Le spese extra assegno saranno divise al 50% tra i genitori e saranno così disciplinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale,
Pag. 4 ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
e. Spese di giudizio compensate.
3. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 02/12/2024
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1235/2024, introdotta da:
(c.f. ), n. CODOGNO (LO) il 16/10/1971, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. LOMBARDELLI CHIARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) n. PIACENZA il 06/12/1965, con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. BERSANI CATERINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PER IL RICORRENTE. dato atto che il sig. e la sig.ra hanno entrambi formalmente aderito nei Pt_1 CP_1 termini prescritti alla proposta conciliativa formulata dall'Ill.mo Sig. Giudice ex art. 473- bis.21 c.p.c. nell'udienza del 23 ottobre u.s. che qui si abbia per integralmente riportata e trascritta, disporre in conformità della stessa.
PER LA RESISTENTE:
1) Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in data 06.04.2002 tra la sig.ra e Controparte_1 Parte_1 trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di OG (LO) al n. 5, parte I, anno
2002;
2) Ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere con le annotazioni di legge.
Pag. 1 A. Con decorrenza dall'introduzione del giudizio, verserà un assegno di Parte_1 mantenimento mensile per la propria figlia, da corrispondere a sino Controparte_1 all'autosufficienza di , pari a 550,00 euro. Tale importo è soggetto a rivalutazione _1
TA (prima rivalutazione dopo un anno) e dev'essere corrisposto con bonifico bancario entro il giorno 20 del mese;
B. Con decorrenza dalla pronuncia della sentenza di divorzio, verserà a Parte_1 un assegno divorzile pari a 300,00 euro/mese. Tale importo è Controparte_1 soggetto a rivalutazione TA (prima rivalutazione dopo un anno) e dev'essere corrisposto con bonifico bancario entro il giorno 20 del mese;
C. Il padre rinuncia a percepire gli assegni unici spettanti per la figlia , che saranno _1 integralmente fruiti dalla madre;
D. Le spese extra assegno saranno divise al 50% tra i genitori e saranno così disciplinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento
Pag. 2 delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
E. Spese di giudizio compensate.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio, con il rito Parte_1 Controparte_1 civile, il 6.4.2002 a OG (atto n. 5, parte I, serie -, Anno 2002);
− dal matrimonio è nata a [...] il [...]; Persona_2
− i coniugi si sono separati con decreto di omologa del 19.12.2014 emesso da questo medesimo Tribunale a definizione del proc. 3018/14;
− con ricorso del 20.6.2024 ha chiesto, oltre alla pronunzia divorzile, la Parte_1 riduzione del mantenimento concordato per la figlia a 350,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese extra-assegno, revocato ogni contributo per la moglie;
− si è costituita la controparte che, a propria volta, ha aderito alla domanda divorzile, domandando l'incremento del mantenimento per la figlia e per sé (in entrambi i casi a
591,03 euro);
− le parti sono state sentite all'udienza di prima comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c.;
− la proposta ex art. 473-bis.21, co. 3, c.p.c. è stata accettata da entrambe le parti (v. ordinanza 11.11.2024) e la causa è stata quindi rinviata per discussione, sostituita dal deposito di note scritte con termine al 27.11.2024;
− la camera di consiglio, a seguito dell'immediata spedizione in decisione e dell'acquisizione del visto del PM in sede, si è svolta il 02/12/2024.
2. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati nel 2014 con procedimento consensuale. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti.
Pag. 3 Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa loro sottoposta dal giudice relatore delegato. Le conclusioni sottoposte, tenuto conto della maggiore età dell'unica figlia della coppia, non trovano ostacolo nella legge e possono quindi essere poste dal Collegio a definizione di questo procedimento.
Giova precisare che la proposta conciliativa ha riguardato la sola definizione di questo procedimento, nulla comportando su pregresse o diverse pretese avanzate reciprocamente tra le parti.
4. Le spese sono compensate come da proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del vincolo matrimoniale contratto con rito civile il 6.4.2002
a OG (atto n. 5, parte I, serie -, Anno 2002) da e Parte_1 [...]
CP_1
2. in conformità all'accordo tra le parti, PROVVEDE come segue: a. Con decorrenza dall'introduzione del giudizio, verserà un assegno Parte_1 di mantenimento mensile per la propria figlia, da corrispondere a
[...] sino all'autosufficienza di , pari a 550,00 euro. Tale importo CP_1 _1
è soggetto a rivalutazione TA (prima rivalutazione dopo un anno) e dev'essere corrisposto con bonifico bancario entro il giorno 20 del mese;
b. Con decorrenza dalla pronuncia della sentenza di divorzio, verserà Parte_1
a un assegno divorzile pari a 300,00 euro/mese. Tale Controparte_1 importo è soggetto a rivalutazione TA (prima rivalutazione dopo un anno) e dev'essere corrisposto con bonifico bancario entro il giorno 20 del mese;
c. Il padre rinuncia a percepire gli assegni unici spettanti per la figlia , che _1 saranno integralmente fruiti dalla madre;
d. Le spese extra assegno saranno divise al 50% tra i genitori e saranno così disciplinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale,
Pag. 4 ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
e. Spese di giudizio compensate.
3. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 02/12/2024
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 5