Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 182 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. BUTA' LUISA, C.F._1
come da procura in atti;
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CHINDEMI C.F._2
FILIPPO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 21/01/2025 i coniugi Pt_1
1
Messina l'11/06/1987, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 21/09/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 501, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nato, in data 28/06/2012, il figlio;
Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 3484/2023 del 23/02/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore rimane in affido condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con domiciliazione prevalente presso l'abitazione della madre e con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé secondo le seguenti modalità temporali: a) per due giorni a settimana dalle 16,00 alle 21,00 da concordare preventivamente con la madre e, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì, nonché, a settimane alterne, dalle ore 14,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze del minore;
b) durante le vacanze estive, per un periodo di quindici giorni nell'arco di tempo da concordarsi preventivamente entro il
30 maggio di ogni anno, sempre tenendo conto delle esigenze del minore, oppure, in difetto, dal 01 al 15 agosto di un anno e dal 16 al 31 luglio
2 dell'anno successivo, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
c) per un periodo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, in modo da consentire al padre di potere trascorrere con il figlio, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 02 gennaio il secondo anno, sempreché il predetto regime delle festività natalizie non si riveli, nella sua concreta attuazione, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura del minore;
d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo, sempreché il predetto regime delle festività pasquali non si riveli, nella sua concreta attuazione, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura del minore. 2) La casa coniugale con il relativo arredamento resta assegnata a . 3) Il sig. si obbliga a corrispondere a CP_1 Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese (presso il domicilio di CP_1
quest'ultima o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti)
l'importo mensile di € 200,00 a titolo di assegno di mantenimento per il figlio, rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie. Il sig. Parte_1
rinuncia in favore della sig.ra alla sua quota del 50% CP_1
dell'assegno unico, che pertanto sarà percepito interamente dalla sig.ra
”. CP_1
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 13/02/2025.
3 Alla suddetta udienza del 28/05/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 3484/2023 del 23/02/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 21/01/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 21/09/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 501, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] CP_1
l'11/06/1987, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 29/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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